D.L. 36/2022 – Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2022, testo originario
Gazzetta Ufficiale 30/04/2022, testo originario non consolidato
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Roma - Sabato, 30 aprile 2022
Anno 163° - Numero 100
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SOMMARIO
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36.
Ulteriori misure urgenti per l’attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (22G00049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero della salute
ORDINANZA 8 aprile 2022.
Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto
2005, e successive modificazioni, concernen-
te «Misure di polizia veterinaria in materia di
malattie infettive e diffusive dei volatili da corti-
le». (22A02724) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32
ORDINANZA 28 aprile 2022.
Misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’epidemia da COVID-19. (22A02725) Pag. 33
ORDINANZA 28 aprile 2022.
Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’epidemia da COVID-19 concernen-
ti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie. (22A02726) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35
Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
DECRETO 29 marzo 2022.
Definizione delle forme, dei contenuti e delle
modalità dell’attività ispettiva sulle imprese so-
ciali, nonché del contributo per l’attività ispet-
tiva da porre a loro carico e l’individuazione
dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il
riconoscimento degli enti associativi tra imprese
sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche socia-
li. (22A02617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 36
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Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
DECRETO 5 aprile 2022.
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adegua-
mento dei prezzi dei materiali da costruzio-
ne. (22A02546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 44
DECRETO 12 aprile 2022.
Modifica del decreto 7 aprile 2022, recante:
«Disposizioni di attuazione del decreto 18 no-
vembre 2021, per l’erogazione di incentivi per il
rinnovo del parco veicolare delle imprese di auto-
trasporto iscritte al R.E.N. ed all’Albo nazionale
degli autotrasportatori, con specifico riferimento
alle modalità di presentazione delle domande di
ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendi-
contazione nonché alla fase dell’istruttoria pro-
cedimentale». (22A02704) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 48
Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 aprile 2022.
Ordinanza di protezione civile per favorire e
regolare il subentro del Ministero dell’interno
nelle iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1
del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. (Ordinan-
za n. 887). (22A02640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 55
ORDINANZA 16 aprile 2022.
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
in relazione all’emergenza relativa al rischio sa-
nitario connesso all’insorgenza di patologie deri-
vanti da agenti virali trasmissibili nella Regione
Abruzzo. (Ordinanza n. 888). (22A02641) . . . . . . Pag. 57
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Tadalafil Sandoz BV». (22A02595) . . . . . . . . Pag. 59
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Paracalcitolo Aurobindo». (22A02596) . . . . . Pag. 59
Autorizzazione all’importazione parallela
del medicinale per uso umano «V oltaren Emul-
gel». (22A02597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 59
Modifica della determina AIFA n. 1155/2021 del
7 ottobre 2021, concernente l’autorizzazione all’im-
missione in commercio del medicinale per uso uma-
no «Rivaroxaban Teva». (22A02618) . . . . . . . . . . Pag. 60
Ministero della giustizia
Mancata conversione del decreto-legge 28 feb-
braio 2022, n. 16, recante: «Ulteriori misure urgenti
per la crisi in Ucraina.». (22A02702) . . . . . . . . . . Pag. 61
Ministero della transizione ecologica
Approvazione del piano degli interventi di conte-
nimento ed abbattimento del rumore presentato dal-
la società Milano Serravalle - Milano Tangenziali
S.p.a. (22A02616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61
Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
Bando per la concessione di contributi ai comuni
a valere sul Fondo per la demolizione delle opere
abusive. (22A02727) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 61
S.I.A.E. Società Italiana Autori ed Editori
Elenco degli autori che non hanno rivendicato il
proprio diritto di seguito (22A02594) . . . . . . . . . . Pag. 62
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022 , n. 36 .
Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istitui-
sce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante
«Misure urgenti relative al Fondo complementare al Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti» convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture ammini-
strative e di accelerazione e snellimento delle procedure»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità am-
ministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giu-
stizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2021, n. 113;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152,
recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la preven-
zione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di
un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle pro-
cedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazio-
ne del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di
adottare misure per il rafforzamento della capacità ammi-
nistrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di re-
alizzare la riforma della formazione iniziale e continua
degli insegnanti nonché di migliorarne le procedure di
reclutamento entro il termine stabilito dall’accordo ope-
rativo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adot-
tate nelle riunioni del 13 e del 21 aprile 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dell’istru-
zione, per la pubblica amministrazione, per l’innovazio-
ne tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la
coesione territoriale, della transizione ecologica, della
giustizia, dell’università e della ricerca e del turismo, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche socia-
li, dello sviluppo economico, per le pari opportunità e la
famiglia, della salute, delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e per gli affari regionali e le autonomie;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E
UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 1.
Definizione dei profili professionali specifici nell’ambito
della pianificazione di fabbisogni di personale
1. All’articolo 6 -ter , comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, le parole «la semplificazione e»
sono soppresse e le parole «di nuove figure e competenze
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «e alla de-
finizione dei nuovi profili professionali individuati dalla
contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’in-
sieme di conoscenze, competenze, capacità del personale
da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed
ecologica della pubblica amministrazione».
2. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, le
linee di indirizzo sono emanate entro il 30 giugno 2022.
Art. 2.
Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare
le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
l’articolo 35 -bis è inserito il seguente:
«Art. 35 -ter (Portale unico del reclutamento). —
1. L’assunzione a tempo determinato e indeterminato nel-
le amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1,
comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti,
avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massi-
ma partecipazione ai quali si accede mediante registra-
zione nel Portale unico del reclutamento, di cui all’arti-
colo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56,di
seguito “Portale”, disponibile all’indirizzo www.InPA.
gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pub-
blica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne
cura la gestione.
2. All’atto della registrazione al Portale l’interessato
compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le
generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiara-
zione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, indicando un indirizzo PEC a lui intesta-
to al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa
alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
relativa all’eventuale assunzione in servizio, unitamente
ad un recapito telefonico. La registrazione al Portale è
gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante
i sistemi di identificazione di cui all’articolo 64, commi
2 -quater e 2 -nonies , del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82. L’iscrizione al Portale comporta il consenso al trat-
tamento dei dati personali per le finalità e con le modalità
di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Non si tiene conto
delle iscrizioni che non contengono tutte le indicazioni
circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione
nel Portale o richieste dai bandi di concorso.
3. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Porta-
le, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte
delle amministrazioni di cui al comma 1, e quelle per la
pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il
31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Di-
partimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i
reclutamenti delle amministrazioni di cui all’articolo 3, i
protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi or-
dinamenti, inclusa quella di cui all’articolo 19 della legge
4 novembre 2010, n. 183.
4. Il Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le ri-
spettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da
parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ot-
tobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica am-
ministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del perso-
nale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo sche-
ma predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione
relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni
pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione
in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili
ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.
6. All’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finan-
ziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
2. Il Portale unico del reclutamento di cui al comma 1,
è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla me-
desima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni
pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, e dalle
autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre
2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale
per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato
e indeterminato. Resta fermo quanto previsto dall’artico-
lo 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giu-
gno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vi-
gore del presente decreto continua ad applicarsi la disci-
plina vigente alla data di pubblicazione del bando.
4. Per gli avvisi di selezione pubblicati sul Portale di cui
al comma 1, gli obblighi di comunicazione di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 aprile 2006, n. 184 e all’articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono
assolti mediante pubblicazione, da parte dell’amministra-
zione cui è indirizzata l’istanza di accesso agli atti o di
accesso civico generalizzato, di un apposito avviso sul
medesimo Portale.
5. All’articolo 14 -bis , comma 2, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte in fine le seguen-
ti parole: «avvalendosi del Portale del reclutamento di
cui all’articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019,
n. 56.».
6. All’articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, i commi 8 e 9 sono abrogati.
7. A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti se-
condo le modalità previste dall’articolo 4, comma 3 -quin-
quies , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, e dall’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono individuati nel rispetto
dei principi della parità di genere, attraverso il Portale di
cui al comma 1. Fino alla predetta data, il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per
l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pub-
bliche amministrazioni di cui all’articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nomina i
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici unici di cui all’articolo 4, comma 3 -quinquies ,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del-
le procedure selettive di cui dell’articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base
di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di
requisiti di comprovata professionalità e competenza.
Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destina-
tarie delle predette procedure concorsuali che assicura-
no il rispetto del principio di trasparenza e imparzialità
dell’azione amministrativa. Le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano anche alla procedura di nomina
delle sottocommissioni e dei comitati di vigilanza. Per le
finalità di cui al presente comma, i termini di cui all’ar-
ticolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, relativi all’autorizzazione a rivestire l’in-
carico di commissario nelle procedure concorsuali di cui
al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente,
in dieci e quindici giorni. L’articolo 3, comma 15, della
legge 19 giugno 2019, n. 56 è abrogato.
Art. 3.
Riforma delle procedure di reclutamento del personale
delle pubbliche amministrazioni
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
l’articolo 35 -ter , introdotto dall’articolo 2 del presente
decreto, è inserito il seguente:
«Art. 35 -quater (Procedimento per l’assunzione del
personale non dirigenziale). — 1. I concorsi per l’assun-
zione del personale non dirigenziale delle amministrazio-
ni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti
— 3 —
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dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqua-
lificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di
cui all’articolo 35, comma 5, prevedono:
a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, com-
prendente l’accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad ac-
certare il possesso delle competenze, intese come insieme
delle conoscenze e delle capacità tecniche o manageriali,
che devono essere specificate nel bando e definite in ma-
niera coerente con la natura dell’impiego per il profilo
richiesto. Il numero delle prove d’esame e le relative mo-
dalità di svolgimento e correzione devono contemperare
l’ampiezza e profondità della valutazione delle compe-
tenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tem-
pi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai
principi espressi nel comma 2;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, fa-
coltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzio-
ni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazio-
ne dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinen-
ti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute
da forme di preselezione con test predisposti anche da
imprese e soggetti specializzati in selezione di personale,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
e possono riguardare l’accertamento delle conoscenze o
il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano disci-
plinati dalle singole amministrazioni responsabili dello
svolgimento delle procedure di cui al presente articolo,
le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con
la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che
per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle compe-
tenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e
pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevede-
re che nella predisposizione delle prove le commissioni
siano integrate da esperti in valutazione delle competenze
e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in
sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche del-
le posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive
fasi concorsuali;
f) che i titoli e l’eventuale esperienza professionale,
inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura
non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio
finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalità che ne garantiscano l’imparzialità,
l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento, che
assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la trac-
ciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di
sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di prese-
lezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali,
in relazione a specifiche esigenze o per scelta organiz-
zativa dell’amministrazione procedente. Nelle selezioni
non contestuali le amministrazioni assicurano comunque
la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate
in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra
tutti i partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione
di un numero di componenti pari a quello delle commis-
sioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione è nominato un presidente. La commis-
sione definisce in una seduta plenaria preparatoria pro-
cedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per
tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valu-
tazione sono pubblicati nel sito internet dell’amministra-
zione procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All’attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente.».
2. All’articolo 10, del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 mag-
gio 2021, n. 77, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono abrogati.
3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, le parole «all’articolo 10 del decre-
to-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76,» sono sostituite
dalle seguenti: «all’articolo 35 -quater del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165,».
4. Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vi-
gore del presente decreto continua ad applicarsi la disci-
plina vigente alla data di pubblicazione del bando.
5. All’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Ai fini dell’attuazione delle medesime dispo-
sizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, ac-
quisite le proposte della Scuola nazionale dell’ammini-
strazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adotta specifiche linee guida.».
6. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre 2022, si
provvede all’aggiornamento delle disposizioni del decre-
to del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nel rispetto delle misure introdotte dal presente articolo e
dei seguenti criteri:
a) raccolta organica delle disposizioni regolamentari
che disciplinano la medesima materia, adeguando la nor-
mativa alla nuova disciplina di livello primario;
b) semplificazione e coordinamento, sotto il profilo
formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti,
assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la
chiarezza e la semplicità della disciplina;
c) indicazione espressa delle disposizioni da abro-
gare tra quelle previste dal decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ot-
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tobre 2013, n. 125, dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76, e di ogni altra disposizione incompatibile con quel-
le introdotte dal presente decreto.
7. Con le ordinanze di cui all’articolo 10 -bis del decre-
to-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della
salute, su proposta del Ministro per la pubblica ammini-
strazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento
dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.
Art. 4.
Aggiornamento dei codici di comportamento
e formazione in tema di etica pubblica
1. All’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito, il seguente: «1 -bis . Il
codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto
utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di in-
formazione e social media da parte dei dipendenti pub-
blici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica
amministrazione.»;
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente perio-
do: «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgi-
mento di un ciclo formativo la cui durata e intensità sono
proporzionate al grado di responsabilità e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui
temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.».
2. Il codice di comportamento di cui all’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiornato
entro il 31 dicembre 2022 anche al fine di dare attuazione
alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) ..
Art. 5.
Rafforzamento dell’impegno
a favore dell’equilibrio di genere
1. Al fine di dare effettiva applicazione al principio
della parità di genere nell’organizzazione e gestione del
rapporto di lavoro, le amministrazioni adottano, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
nel rispetto dell’articolo 157, comma 4, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ed in coe-
renza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia
nazionale per la parità di genere 2021-2026, misure che
attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compen-
sino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresen-
tato. I criteri di discriminazione positiva devono essere
proporzionati allo scopo da perseguire ed adottati a parità
di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle
prove concorsuali. A tal fine, entro il 30 settembre 2022,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Dipartimen-
to delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.
Art. 6.
Revisione del quadro normativo
sulla mobilità orizzontale
1. All’articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l’ultimo periodo del
comma 1, è soppresso;
b) dopo il comma 1 -ter sono inseriti i seguenti:
«1 -quater . A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale uni-
co del reclutamento di cui all’articolo 35 -ter . Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata dal proprio cur-
riculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1 -quinquies . Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, delle au-
torità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all’articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbliga-
tori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quel-
li relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o rego-
lamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comu-
ni per i Comuni che ne fanno parte.».
2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all’ar-
ticolo 30, comma 1 -quinquies , del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022
o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data,
qualora le amministrazioni non abbiano già attivato pro-
cedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.
3. Al fine di non pregiudicarne la funzionalità, le am-
ministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 di-
cembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2,
già in servizio a tempo indeterminato presso le ammini-
strazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all’articolo 30,
comma 1 -quinquies , del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente
articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio
sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del
31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o
distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facol-
tà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica,
procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il
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personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente
comma si tiene conto della anzianità maturata in coman-
do o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità
alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il
nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
4. All’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, le parole «per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione col-
lettiva» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale
delle forze armate e delle forze di polizia».
5. All’articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 -bis Le pubbliche amministrazioni, nei casi in cui
al proprio personale impiegato come esperti nazionali
distaccati presso l’Unione europea non sono corrispo-
ste dalle istituzioni, organi o agenzie europei interessati,
sulla base di intese con gli stessi, le indennità di sog-
giorno, comunque denominate, previste dalla disciplina
dell’Unione europea, possono corrispondere al predetto
personale, per il periodo di effettiva assegnazione come
esperti nazionali distaccati, una indennità forfettaria e
omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostene-
re le spese di soggiorno, di entità non superiore a quelle
corrisposte dall’Unione europea per le medesime posi-
zioni. A tal fine è autorizzata sullo stato di previsione
del Ministero degli esteri e della cooperazione interna-
zionale la spesa di 400.000 euro per l’anno 2022 e di
1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2023 che costi-
tuisce il limite di spesa per l’erogazione della indennità
di cui al presente comma.».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 400.000 euro
per l’anno 2022 e 1.000.000 di euro a decorrere dall’an-
no 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’am-
bito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
7. Al fine di potenziare la capacità delle amministra-
zioni attuatrici del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a
funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni in-
ternazionali o dell’Unione europea ai sensi dell’artico-
lo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Il
conferimento degli incarichi ai sensi del presente comma
è consentito nei limiti dei posti disponibili e delle facoltà
assunzionali dell’amministrazione che conferisce l’inca-
rico, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli incarichi di cui al presente comma sono
conferiti per una durata comunque non eccedente il ter-
mine del 31 dicembre 2026.
8. All’articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2022» sono so-
stituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
Art. 7.
Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) al comma 6 -bis le parole «entro il 30 aprile 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7 -bis .
Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordina-
menti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti
del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;
b) all’articolo 7, comma 4, le parole «ai sensi dell’ar-
ticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e» sono soppresse;
c) all’articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il se-
guente: «2 -bis . Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse di
cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229
del 24 settembre 2021, residue e non impegnate pari a
48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive
destinate dal Sub-investimento 2.2.1 “Assistenza tecni-
ca a livello centrale e locale” della misura M1C1 pari a
368.400.000,00 euro, destinandole, quanto a 30 milioni
di euro al conferimento, da parte delle amministrazioni
attuatrici, di ulteriori incarichi professionali da effettuar-
si con le modalità e i criteri già definiti con il medesi-
mo decreto di cui al comma 1 e, quanto a 18.100.000,00
euro, alla realizzazione di attività per il coordinamento e
il rafforzamento delle attività operative di governance del
progetto di cui al medesimo comma 1, mediante la realiz-
zazione, presso il Dipartimento della funzione pubblica,
di un Portale di progetto e di una Unità centrale, che cessa
entro il 31 dicembre 2026, composta da professionisti ed
esperti reclutati ai sensi dell’articolo 1, dedicata al rac-
cordo dell’attività dei pool territoriali, alla misurazione
dei tempi e alla verifica dei risultati, alla raccolta di evi-
denze su oneri amministrativi rilevati a livello regionale
e nazionale, all’elaborazione di proposte di interventi di
semplificazione, nonché al supporto ai lavori del Tavolo
di coordinamento istituito dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1. L’amministra-
zione titolare dell’intervento è il Dipartimento della fun-
zione pubblica quale Amministrazione centrale responsa-
bile del sub-investimento 2.2.1 della misura M1C1; resta
ferma l’applicazione delle disposizioni inerenti all’attua-
zione del PNRR, ivi comprese quelle riferite alla rendi-
contazione, monitoraggio e controllo.».
2. All’articolo 31 -bis , comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, dopo
le parole «A tale fine i comuni interessati comunicano»
sono inserite le seguenti: «, entro il 30 luglio 2022,».
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Art. 8.
Disposizioni per FormezP A
1. Al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le
procedure di assunzione di personale pubblico, anche
nell’ambito delle esigenze assunzionali connesse al Pia-
no nazionale di ripresa e resilienza, è istituito nello sta-
to di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro
per l’anno 2022 da trasferire, nel medesimo anno, su un
conto corrente di tesoreria centrale intestato a FormezPA
appositamente istituito. FormezPA, in base all’effettivo
fabbisogno finanziario, preleva le predette risorse fino al
31 dicembre 2024, a titolo di anticipazione delle somme
necessarie a fronteggiare le spese connesse allo svolgi-
mento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni
con le pubbliche amministrazioni con oneri a carico di
queste ultime.
2. FormezPA, in relazione alle condizioni definite ai
sensi del comma 3, provvede alla restituzione della som-
ma di cui al comma 1, unitamente agli interessi passi-
vi calcolati applicando il tasso dell’1 per cento su base
annua in relazione alle somme prelevate dal conto cor-
rente di tesoreria centrale di cui al medesimo comma 1,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato,
a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro il 31 dicembre
2027, anche a valere sulle somme ottenute dalle pubbli-
che amministrazioni in relazione alle convenzioni di cui
al comma 1, con conseguente chiusura del predetto conto
corrente di tesoreria centrale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede
alla sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
FormezPA, nel quale sono definite le condizioni dell’an-
ticipazione, prevedendo altresì, qualora FormezPA non
adempia al rimborso delle stesse nei termini stabiliti, sia
le modalità di recupero delle medesime somme da par-
te del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’ap-
plicazione di interessi moratori. A tal fine il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere
le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rim-
borsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute
dallo Stato a FormezPA.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni
di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1 -quater ,
comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176.
Art. 9.
Contratti a tempo determinato del Ministero della
giustizia, proroga assunzioni presso il Ministero
della transizione ecologica e attuazione della legge
22 dicembre 2021, n. 227
1. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decre-
to-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole
«a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «, non
rinnovabile,».
2. Il termine per l’assunzione di trecentocinquanta uni-
tà appartenenti all’area III posizione economica F1, pre-
viste all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre
2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al
triennio 2021-2023.
3. Al fine di garantire l’attuazione della delega legisla-
tiva di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, la Presi-
denza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad incre-
mentare la propria dotazione organica di una posizione
dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali
di seconda fascia e a indire una o più procedure per il
reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi
anche all’Ufficio per le politiche in favore delle persone
con disabilità, nell’ambito delle facoltà assunzionali già
autorizzate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle
procedure di cui all’articolo 4, comma 3 -quinquies , del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Alla legge 22 dicembre 2021, n. 227, l’articolo 1,
comma 5, lettera g) , l’articolo 2, comma 2, lettera g) e
l’articolo 3, comma 2, sono abrogati.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a
333.102 euro per l’anno 2022 e a 666.204 euro annui a
decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a 333.102
euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione
del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’artico-
lo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e,
quanto a 666.204 euro annui a decorrere dall’anno 2023,
mediante utilizzo di parte delle risorse rivenienti dalle
abrogazioni delle disposizioni di cui al comma 4.
Art. 10.
Disposizioni in materia di conferimento di incarichi
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni tito-
lari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga
al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori col-
locati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono
conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno
due anni incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri
bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle
ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere con-
feriti gli incarichi di cui all’articolo 31, comma 8, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché, in pre-
senza di particolari esigenze alle quali non è possibile far
fronte con personale in servizio e per il tempo strettamen-
te necessario all’espletamento delle procedure di recluta-
mento del personale dipendente, l’incarico di responsabi-
le unico del procedimento di cui comma 1 del medesimo
articolo 31.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decre-
to-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole
«le amministrazioni di cui al comma 1» sono inserite le
seguenti: «e i soggetti attuatori di interventi previsti dal
medesimo Piano».
4. Al fine di rafforzare la propria capacità amministra-
tiva, anche nell’ambito degli interventi attuativi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, per il conferimento di inca-
richi professionali le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con riferimento a procedure da avviare e già avviate, pos-
sono ricorrere alle modalità di selezione di cui all’artico-
lo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Art. 11.
Potenziamento amministrativo delle regioni
e delle politiche di coesione
1. Al solo fine di consentire l’attuazione dei proget-
ti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), le regioni a statuto ordinario che provvedono
alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti
progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere
con contratto a tempo determinato personale con qualifica
non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque
il termine del 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa
aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della
media delle entrate correnti relative agli ultimi tre ren-
diconti approvati, considerate al netto del fondo crediti
di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione,
per la percentuale distinta per fascia demografica indicata
nella tabella 1 di cui all’Allegato 1 al presente decreto. Le
predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione
da parte dell’organo di revisione del rispetto plurienna-
le dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale de-
rivante dall’applicazione del presente comma non rileva
ai fini dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-
gno 2019, n. 58, dell’articolo 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo il comma 179, è aggiunto il seguente:
«179 -bis . Le risorse finanziarie ripartite tra le am-
ministrazioni interessate sulla base del comma 180, e
non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di
idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione
dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazio-
ne della proposta di assunzione nel termine assegnato
dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta
giorni, possono essere destinate dalle predette ammi-
nistrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai
sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6 -bis , del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso
di professionalità tecnica analoga a quella del personale
non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati
sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per
la coesione territoriale che definisce, in particolare, le
modalità, anche temporali, della collaborazione, comun-
que non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima
della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal re-
golamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta
Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018.».
Art. 12.
Potenziamento della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione
1. Al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 1, dopo le parole «Il Comi-
tato di gestione è composto dal Presidente, che lo presie-
de,» sono inserite le seguenti: «dal Vicepresidente,»;
b) all’articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i
seguenti:
«4 -bis . Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le
funzioni delegategli dal Presidente.
4 -ter . Il Vicepresidente è scelto tra le medesime catego-
rie di soggetti di cui al comma 1. L’incarico del Vicepresi-
dente cessa contestualmente alla cessazione dell’incarico
del Presidente che lo ha nominato. Il Vicepresidente può
essere confermato per una sola volta. Se dipendente stata-
le o docente universitario, per l’intera durata dell’incari-
co, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di
aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti.
Qualora sia collocato nelle predette posizioni, conserva il
trattamento economico in godimento che è incrementato
da un’indennità di carica stabilita con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze. Diversamente con-
serva il trattamento economico in godimento con oneri a
carico dell’amministrazione di appartenenza e percepisce
una indennità, comprensiva di rimborsi spese, nel limite
massimo di 20.000 euro annui al lordo degli oneri fiscali e
contributivi a carico dell’amministrazione, stabilita con le
modalità di cui al precedente periodo. Per la figura del Vi-
cepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 per l’anno
2022 e 301.263 annui a decorrere dall’anno 2023»;
c) all’articolo 11:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis .
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a
reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti fa-
coltà assunzionali e con corrispondente aumento della do-
tazione organica del personale non dirigenziale, ventotto
unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella
categoria A, posizione economica F1, mediante apposite
procedure selettive, nell’ambito delle quali possono esse-
re valorizzate le esperienze lavorative maturate dai titola-
ri di contratti stipulati nell’ultimo triennio per lo svolgi-
mento di attività di tutoraggio ai sensi del comma 1 -bis .
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.916.248 annui a
decorrere dall’anno 2023.»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
d) all’articolo 12:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La
Scuola ha sede in Roma. Le attività della Scuola possono
svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli
formativi localizzati sul territorio nazionale.»;
2) al comma 2, dopo le parole «di una sede distac-
cata» sono aggiunte le seguenti: «o di un polo formativo»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis .
Dall’istituzione dei poli formativi non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai con-
nessi adempimenti della SNA, quest’ultima provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a
legislazione vigente.»;
e) all’articolo 13, dopo il comma 2, sono inseriti i
seguenti:
«2 -bis . Al fine di assicurare alla Scuola lo svolgimento
delle attività previste all’articolo 3, comma 1, del presen-
te decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è auto-
rizzata a reclutare, dall’anno 2023, in aggiunta alle vigen-
ti facoltà assunzionali e attraverso procedure concorsuali
pubbliche, ai sensi dell’articolo 35 -quater del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a
trenta unità di personale di categoria A, profilo professio-
nale di specialista esperto di formazione, comunicazione
e sistemi di gestione, posizione economica F3 e a tren-
ta unità di personale di categoria B, profilo di assistente
specialista, posizione economica F3, con corrispondente
incremento della dotazione organica del personale non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.974.422 annui a
decorrere dall’anno 2023.
2 -ter . Dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026,
presso la Scuola opera un contingente di personale in pos-
sesso di specifiche competenze utili allo svolgimento del-
le sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di
selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato.
2 -quater . Il contingente di personale di cui al com-
ma 2 -ter non può superare le venti unità della categoria B,
posizione economica F3, del contratto collettivo naziona-
le della Presidenza del Consiglio dei ministri, ripartite in
dieci unità per le attività di supporto alla didattica e dieci
unità per le attività di supporto alla gestione amministrati-
va, riferite ai compiti della Scuola in materia di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle procedure
concorsuali che la Scuola svolge e alle funzioni di reinge-
gnerizzazione dei processi di lavoro.
2 -quinquies . La durata dei contratti di lavoro subordi-
nato a tempo determinato di cui al comma 2 -ter , i quali
non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei
mesi.
2 -sexies . Per l’attuazione dei commi 2 -ter , 2 -quater
e 2 -quinquies è autorizzata la spesa di euro 705.487 per
l’anno 2022 e di euro 1.209.405 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026.
2 -septies . Per il potenziamento e lo sviluppo dei com-
piti della Scuola connessi all’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza, delle funzioni relative alle
procedure concorsuali e di quelle relative alla reingegne-
rizzazione dei processi di lavoro, la dotazione organica
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri è
aumentata di due unità dirigenziali di livello non gene-
rale. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presen-
te comma, in sede di prima applicazione possono essere
conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, o dell’articolo 19, comma 5 -bis , del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai rela-
tivi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri. A tal fine è autorizzata la spesa
di euro 176.576 per l’anno 2022 e di euro 353.152 a de-
correre dall’anno 2023.
2 -octies . La Scuola provvede ai costi per la gestione
dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento in-
dotte dal reclutamento del personale di cui ai commi 2 -bis
e seguenti nell’ambito delle risorse derivanti dal contribu-
to finanziario ordinario dello Stato disponibile a legisla-
zione vigente.»;
2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, i commi 4 e 5 sono
abrogati.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
lettere b) ,c) ed e) , pari a euro 1.032.425 per l’anno 2022,
a euro 7.754.490 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
e a euro 6.545.085 annui a decorrere dall’anno 2027,
si provvede quanto a 1.032.425 per l’anno 2022 e euro
4.500.000 annui a decorrere dall’anno 2023 median-
te corrispondente riduzione del Fondo di cui all’artico-
lo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e quanto a euro 3.254.490 per ciascuno degli anni dal
2023 al 2026 e euro 2.045.085 annui a decorrere dall’an-
no 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse
iscritte sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, lettera
b) , della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Art. 13.
Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i
consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi
banditi nell’anno 2020
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, com-
ma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, i
consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi ban-
diti con decreto 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - IV Sezione Speciale - 19 maggio 2020 n. 39,
nonché con decreto 28 agosto 2020, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 74 del 22 set-
tembre 2020, e con decreto 28 agosto 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - IV Sezione Speciale - n. 78 del
6 ottobre 2020, svolgono il corso di formazione iniziale in
dodici mesi e sostengono gli esami validi anche ai fini del
superamento della prova al termine del primo semestre
e quelli per la formulazione del giudizio di idoneità al
termine del secondo semestre del corso.
2. Per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai con-
corsi indicati al comma 1, le materie e le modalità di svol-
gimento del corso di formazione iniziale, le modalità de-
gli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri
di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei
sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia in
deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Art. 14.
Disposizioni in materia di Università e ricerca
1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui all’Inve-
stimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di esecuzio-
ne del piano, a seguito di avvisi pubblicati dal Ministero
dell’università e della ricerca, le università possono pro-
cedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo de-
terminato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) , della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante le procedure
di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge
4 novembre 2005, n. 230, riservate a studiosi che hanno
ottenuto un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a
seguito della partecipazione a bandi, emanati nell’ambito
dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe
negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie
Skłodowska-Curie (MSCA). Alle procedure di cui al pri-
mo periodo non si applica il terzo periodo dell’articolo 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Gli enti
pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal Mi-
nistero dell’università e della ricerca, possono assumere
gli studiosi di cui al primo periodo, anche mediante le
procedure di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto le-
gislativo 4 giugno 2003, n. 127. Alla copertura degli oneri
previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle
risorse assegnate all’investimento M4C2- 1.2, pari a 600
milioni di euro.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le chia-
mate di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novem-
bre 2005, n. 230, relative ai vincitori dei programmi di ri-
cerca dello European Research Council avvengono anche
in deroga alle facoltà assunzionali e comunque nei limiti
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 297, lettera c) ,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate alle uni-
versità statali secondo il riparto del fondo per il finanzia-
mento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) ,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il conseguimento di finanziamenti nell’ambito dei
programmi di ricerca di cui al comma 2 è considerato me-
rito eccezionale ai sensi dell’articolo 16 del decreto legi-
slativo 25 novembre 2016, n. 218, e non richiede la valu-
tazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 16. Gli
enti pubblici di ricerca, a seguito di avvisi pubblicati dal
Ministero dell’università e della ricerca e comunque nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel periodo
di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono assumere per chiamata diretta i vincitori dei pro-
grammi di ricerca di cui al primo periodo, anche in de-
roga ai limiti quantitativi dell’articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Con decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore del presente decreto, sono definite misure
operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui
al presente articolo finalizzate ad incentivare l’accogli-
mento dei ricercatori presso le università italiane, statali
e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istru-
zione universitaria a ordinamento speciale e gli enti pub-
blici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218.
5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-
cembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1 -bis ) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non
costituiscono incremento del fondo di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 68 del 2012,
e non concorrono al computo della percentuale a carico
delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lettera c) , del medesimo decreto legislativo
n. 68 del 2012.»
6. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n. 21, la parola «due» è sostituita dalla
seguente: «tre».
Art. 15.
Rafforzamento della struttura organizzativa dell’ANP AL
1. Al fine di potenziare le funzioni di coordinamento
della rete dei servizi per le politiche del lavoro, all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4 -bis . A decorrere dall’anno 2022 la dotazione orga-
nica dell’ANPAL vigente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è incrementata di un numero
complessivo di 43 unità di personale, di cui due dirigenti
di livello dirigenziale generale, un dirigente di livello di-
rigenziale non generale e 40 unità appartenenti alla terza
area funzionale, fascia economica F1. L’ANPAL è auto-
rizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e in
deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to, il contingente di personale di cui al primo periodo. Il
contingente di personale di livello non dirigenziale è as-
sunto tramite l’avvio di procedure concorsuali pubbliche
ovvero l’utilizzo di graduatorie esistenti.
4 -ter . Per l’assunzione del contingente di persona-
le di cui al comma 4 -bis è autorizzata una spesa pari ad
euro 1.283.627 per l’anno 2022 e una spesa pari ad euro
2.200.503 a decorrere dall’anno 2023. È, altresì, auto-
rizzata, per l’anno 2022, una spesa pari ad euro 100.000
per l’espletamento delle relative procedure concorsuali
pubbliche.
4 -quater . Alla copertura degli oneri derivanti dall’at-
tuazione del comma 4 -ter si provvede a valere sugli
stanziamenti ordinari del bilancio dell’ANPAL, con cor-
rispondente utilizzo delle entrate accertate annualmente
rivenienti dal Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 234.».
Art. 16.
Potenziamento della capacità amministrativa del
Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza - PNRR
1. Al fine di garantire le attività connesse alla gestione,
erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti
statali agli investimenti comunali per i progetti del Pia-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga ai
vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, il
Ministero dell’interno è autorizzato per l’anno 2022 ad
assumere per le esigenze del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza lo-
cale, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie
di concorsi pubblici, 20 unità di personale, da inquadra-
re nell’Area III, posizione economica F1, del comparto
Funzioni centrali, nei profili professionali economico,
informatico, giuridico e statistico, con contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, di durata complessiva
anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella
di attuazione dei progetti e comunque il termine del 31 di-
cembre 2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 435.422
per l’anno 2022 e a euro 870.843 per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e specia-
li» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’interno.
Art. 17.
Misure di potenziamento dell’esecuzione penale
esterna e rideterminazione della dotazione organica
dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di
comunità, nonché autorizzazione all’assunzione
1. Ai fini del rafforzamento delle misure per l’esecu-
zione penale esterna e per garantire la piena operatività
degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia
minorile e di comunità, la dotazione organica dei dirigenti
penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna è in-
crementata di 11 unità. A tale fine è autorizzata la spesa di
euro 521.938 per l’anno 2022, di euro 1.043.876 per l’an-
no 2023, di euro 1.071.475 per ciascuno degli anni 2024
e 2025, di euro 1.099.074 per ciascuno degli anni 2026
e 2027, di euro 1.126.674 per ciascuno degli anni 2028
e 2029 e di euro 1.154.273 annui a decorrere dall’anno
2030.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la dota-
zione organica del Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunità è aumentata di 1.092 unità di personale del
comparto funzioni centrali, di cui 895 unità dell’Area III,
posizione economica F1 e 197 unità dell’Area II, posizio-
ne economica F2. A tale fine è autorizzata la spesa di euro
7.791.328 per l’anno 2022, di euro 46.747.967 annui a
decorrere dall’anno 2023.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Mi-
nistero della giustizia è autorizzato a bandire nell’anno
2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, com-
ma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con decorrenza 1° luglio 2022, del citato contingente di
personale dirigenziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà
assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie
in corso di validità alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto.
4. Per la copertura della dotazione organica conseguen-
te a quanto disposto dal comma 2 il Ministero della giu-
stizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, e in data non anterio-
re al 1° novembre 2022, 1.092 unità di personale ammini-
strativo non dirigenziale, di cui 895 appartenenti all’Area
III, posizione economica F1 e 197 unità appartenenti
all’Area II, posizione economica F2, mediante l’espleta-
mento di procedure concorsuali, in deroga a quanto pre-
visto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche tramite scorrimento del-
le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in aggiunta alle ordinarie
facoltà assunzionali dell’amministrazione per la giustizia
minorile e di comunità previste dalla normativa vigente.
L’amministrazione comunica alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle
assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effetti-
vamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi
oneri sostenuti.
5. Ai fini dell’adeguamento delle tabelle concernenti
le dotazioni organiche di personale dirigenziale peniten-
ziario e del personale non dirigenziale, indicate nel rego-
lamento di organizzazione del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede ai sensi dell’arti-
colo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-
cembre 2021, n. 233.
6. Per l’espletamento delle procedure concorsuali di
cui ai commi 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000
per l’anno 2022.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1,
2 e 6 del presente articolo pari a euro 10.313.266 per
l’anno 2022, a euro 47.791.843 per l’anno 2023, a euro
47.819.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro
47.847.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro
47.874.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a euro
47.902.240 annui a decorrere dall’anno 2030 si provvede:
a) quanto ad euro 10.313.266 per l’anno 2022 e ad
euro 17.500.000 annui a decorrere dall’anno 2023, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del
Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relati-
vo al Ministero della giustizia;
b) quanto ad euro 30.291.843 per l’anno 2023, euro
30.319.442 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro
30.347.041 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro
30.374.641 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, euro
30.402.240 annui a decorrere dall’anno 2030, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Capo II
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE
Art. 18.
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata
accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione
elettronica e i pagamenti elettronici
1. All’articolo 15, comma 4 -bis , del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di san-
zioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici,
le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle se-
guenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del
5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettro-
nica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi
dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposi-
zioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo
d’imposta.» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire
dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno preceden-
te abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi,
ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire
dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Per il terzo
trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’ob-
bligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal
1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
4. All’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decre-
to-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, in materia
di trasmissione dei dati relativi alle operazioni giornaliere
saldate con mezzi di pagamento elettronici, le parole «di
cui al comma 1 -ter » sono soppresse.
Art. 19.
Portale nazionale del sommerso
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine
di una efficace programmazione dell’attività ispettiva
nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso
su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell’attività
di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro,
dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso viola-
zioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di
lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale
unico nazionale gestito dall’Ispettorato nazionale del la-
voro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le
banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato na-
zionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le ri-
sultanze degli accertamenti ispettivi.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . Nel
portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi
nonché ogni altro provvedimento consequenziale all’at-
tività di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
5 milioni per l’anno 2022 ed euro 800.000 annui a partire
dall’anno 2023 si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2022 e a 0,8
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, median-
te corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di ri-
serva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2022, me-
diante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l’anno 2022,
del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge
30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 20.
Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico
nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Allo scopo di assicurare un’efficace azione di con-
trasto al fenomeno infortunistico e di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizza-
zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro (INAIL) promuove appositi protocolli di intesa con
aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecu-
zione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza per l’attivazione, tra gli altri:
a) di programmi straordinari di formazione in mate-
ria di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi
formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualifica-
re ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori
caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ra-
gione degli investimenti programmati;
b) di progetti di ricerca e sperimentazione di solu-
zioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, eso-
scheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti
di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavora-
tivo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata,
per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza
sul lavoro;
c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi
avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e si-
curezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interfe-
renze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
d) di iniziative congiunte di comunicazione e pro-
mozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
2. All’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo si provvede nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 21.
Utilizzo di economie degli investimenti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo del-
le economie di progetto e delle risorse disponibili per
la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento
dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle
opere, le amministrazioni titolari degli interventi previsti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono de-
stinare eventuali risorse delle missioni e componenti del
Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle
procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei
Progetti Bandiera di cui all’articolo 33, comma 3, lettera
b) , del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano all’interno delle stesse missioni e
componenti del Piano, in coerenza con le relative con-
dizionalità e previa individuazione del contributo di tali
progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse,
nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 6 -
bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e
con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse
non assegnate erano originariamente destinate, salve le
specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al
comma 1 possono altresì concorrere le risorse afferenti ai
Piani di sviluppo e coesione, programmazione 2021/2027,
di cui all’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre
2020, n. 178.
Art. 22.
Beni confiscati alla mafia
- ulteriori misure a supporto
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misu-
ra «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui
alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, è istituito un Fondo nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e finanze, per le
spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all’Agen-
zia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milio-
ni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall’Agen-
zia per la coesione territoriale con propri provvedimenti
in favore degli enti beneficiari selezionati all’esito delle
procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.
Capo III
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE
Art. 23.
Disposizioni in materia di produzione e consumo di
idrogeno da fonti rinnovabili, di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, di accelerazione delle
procedure di approvazione dei piani di bacino
1. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili
in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno
verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello
di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbli-
go di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento
degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui
all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 mar-
zo 1999, n. 79.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Ministro della tran-
sizione ecologica sono individuati i casi e le condizio-
ni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il
comma 1. Con il medesimo decreto sono stabilite altre-
sì le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle
disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
3. L’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 non rien-
tra tra i prodotti energetici di cui all’articolo 21 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e non risulta sottoposto ad accisa ai sensi
del medesimo testo unico se non direttamente utilizzato
in motori termici come carburante.
4. All’articolo 21, quarto comma, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di concessioni di
derivazioni per uso irriguo, dopo le parole «prevedendo
se necessario specifiche modalità di irrigazione» sono
inserite le seguenti: «e privilegiando la digitalizzazio-
ne per migliorare il controllo remoto e l’individuazione
dell’estrazione illegale di acqua».
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 57, comma 1, lettera a) , numero 2),
in materia di approvazione dei piani di bacino, dopo le
parole «sentita la Conferenza Stato-regioni» sono aggiun-
te le seguenti: «che si pronuncia entro trenta giorni dal-
la richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in
mancanza del parere»;
b) all’articolo 250, comma 1 -bis , in materia di
bonifica da parte dell’amministrazione, dopo le parole
«ripristino ambientale» sono inserite le seguenti: «e di
tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino
distrettuali».
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Art. 24.
Potenziamento del sistema di monitoraggio
dell’efficientamento energetico attraverso le misure di
Ecobonus e Sismabonus e governance dell’ENEA
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 2 -bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«2 -bis . Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Mis-
sione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Si-
smabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica
e la sicurezza degli edifici», nonché al fine di effettuare il
monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo,
compresa la valutazione del risparmio energetico da essi
conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia
di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica de-
gli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA
le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA ela-
bora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
sui risultati degli interventi al Ministero della transizione
ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.».
2. Al fine di assicurare al Ministero della transizione
ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle
attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e
al monitoraggio del Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’ENEA modifica il proprio
statuto prevedendo l’istituzione della figura del direttore
generale. Con decreto del Ministro della transizione eco-
logica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, la dotazione organica dell’Agenzia è modificata
con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello ge-
nerale. Per l’istituzione del posto funzione di livello diri-
genziale generale è autorizzata la spesa di 67.456 euro per
l’anno 2022 e di 202.366 euro annui a decorrere dall’anno
2023; alla cui copertura si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-
2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-
ze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della transizione
ecologica.
3. All’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il
comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al Presidente spet-
ta la legale rappresentanza dell’Agenzia.».
Art. 25.
Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti
1. All’articolo 198 -bis , comma 3, del decreto legislati-
vo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera i) è abrogata.
2. All’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6 -bis .
Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione
dei rifiuti il piano di gestione delle macerie e dei mate-
riali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed
infrastrutture a seguito di un evento sismico. Il piano è re-
datto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Art. 26.
Supporto tecnico operativo per le misure attuative del
Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza
del Ministero della transizione ecologica
1. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo ne-
cessario per l’attuazione delle misure del Piano nazionale
di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della
transizione ecologica è istituto nello stato di previsione
della spesa del medesimo Ministero il Fondo per l’at-
tuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza di competenza del Ministero della transizio-
ne ecologica, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con una dotazione pari
a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e
2024.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al com-
ma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del programma Fondi di riserva e speciali
della missione Fondi da ripartire dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della transizione ecologica.
Art. 27.
Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute
dai rischi ambientali e climatici
1. Allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e
le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale
per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie
acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, asso-
ciate a rischi ambientali e climatici, è istituito il Sistema
nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e cli-
matici, di seguito «SNPS».
2. Il SNPS, mediante l’applicazione dell’approccio
integrato « one-health » nella sua evoluzione « planetary
health » e tramite l’adeguata interazione con il Sistema
nazionale a rete per la protezione ambientale, di cui alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, di seguito «SNPA», con-
corre al perseguimento degli obiettivi di prevenzione pri-
maria correlati in particolare alla promozione della salute,
alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari associati
direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e
climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-econo-
mici, valorizzando le esigenze di tutela delle comunità e
delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità,
in coerenza con i principi di equità e prossimità.
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3. Ai fini di cui al comma 2, il SNPS svolge le seguenti
funzioni:
a) identifica e valuta le problematiche sanitarie as-
sociate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla
definizione e all’implementazione di politiche di preven-
zione attraverso l’integrazione con altri settori;
b) favorisce l’inclusione della salute nei processi
decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso
attività di comunicazione istituzionale e formazione;
c) concorre, per i profili di competenza, alla defi-
nizione e all’implementazione degli atti di programma-
zione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di
assistenza associati a priorità di prevenzione primaria,
assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli
essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA),
di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
d) concorre alla individuazione e allo sviluppo di
criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche
avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisi-
zione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di
modelli e dati;
e) assicura il supporto alle autorità competenti nel
settore ambientale per l’implementazione della valutazio-
ne di impatto sulla salute (VIS) nell’ambito della valuta-
zione ambientale strategica (V AS), della valutazione di
impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA).
4. Fanno parte del SNPS, operando in coordinamento
tra loro, in una logica di rete:
a) i Dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7
e 7 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 7 -ter ,
comma 1, lettera b) , del medesimo decreto legislativo;
b) le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche con funzioni di coordinamento in rete dei
Dipartimenti di cui alla lettera a) tra di loro e con le altre
strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché con gli altri
enti del territorio di competenza, che concorrono al rag-
giungimento degli obiettivi del SNPS;
c) gli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;
d) l’Istituto superiore di sanità, con compiti di coor-
dinamento e supporto tecnico-scientifico;
e) il Ministero della salute, con compiti di indirizzo,
programmazione, monitoraggio, comunicazione istitu-
zionale, anche mediante l’adozione di apposite direttive.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare en-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, e comunque nel rispetto della tempistica e
degli obiettivi individuati per il progetto di cui al comma 8
dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 15 luglio 2021, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati gli
specifici compiti, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione
dei dati personali, anche appartenenti alle categorie partico-
lari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che
tutti i soggetti di cui al comma 4 svolgono nell’ambito del
SNPS, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 5,
e comunque nel rispetto della tempistica e degli obiettivi
individuati per il progetto di cui al comma 8 dell’allegato
1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, sono definite le modalità di interazio-
ne del SNPS con il SNPA. Allo scopo di assicurare, anche
mediante l’adozione di apposite direttive, la effettiva ope-
ratività, secondo criteri di efficacia, economicità e buon
andamento, delle modalità di interazione del SNPS con
il SNPA, con il decreto di cui al primo periodo è istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabi-
na di regia, della quale fanno parte:
a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che la presiede;
b) due rappresentanti del SNPS, designati dal Mini-
stro della salute tra i dirigenti del Ministero e dell’Istituto
superiore di sanità, con comprovate competenze nel set-
tore della prevenzione sanitaria;
c) due rappresentanti designati dal Ministro della
transizione ecologica, tra i dirigenti del Ministero e del
SNPA con comprovate competenze nel settore;
d) un rappresentante delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Confe-
renza delle regioni e delle province autonome.
7. La partecipazione alle riunioni e alle altre attività
promosse dalla Cabina di regia non comporta la corre-
sponsione di gettoni o altri emolumenti comunque deno-
minati, ivi inclusi rimborsi di spese, diarie e indennità, e
non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato e delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
8. Ai fini dell’attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si
provvede con gli interventi indicati, per il progetto «Salute,
Ambiente, Biodiversità e Clima», nell’allegato 1 al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021,
nel limite delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lette-
ra e) , n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
9. Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono
agli adempimenti connessi all’attuazione del presente arti-
colo con le risorse umane disponibili a legislazione vigen-
te e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
TRANSIZIONE DIGITALE
Art. 28.
Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo
sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni
software e di servizi informatici a favore degli enti
previdenziali e delle pubbliche amministrazioni
centrali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Mis-
sione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
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Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo
alla misura R 1.2., e per lo svolgimento delle attività di
sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software
e di servizi informatici, è autorizzata la costituzione del-
la società 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale inte-
ramente pubblico. La società svolge le proprie attività a
favore dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS),
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL), dell’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre
pubbliche amministrazioni centrali indicate nell’elenco
pubblicato ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 33 -septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di-
cembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della società 3-I
S.p.A., pari a 45 milioni di euro, è interamente sottoscrit-
to e versato, in tre rate annuali, dall’INPS, dall’INAIL e
dall’ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nel-
la diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2.
2. Lo statuto della società di cui al comma 1 è adottato
con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di
cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale so-
ciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e approvato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione di-
gitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali. Lo statuto definisce ruoli e responsabilità de-
gli organi della società, nonché le regole di funzionamento
della società. Lo statuto definisce altresì le modalità di
esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti,
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il
coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza
con le finalità della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della società è com-
posto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,
con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri
sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al com-
ma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenzia-
le, e sono nominati con decreto delle rispettive ammini-
strazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della società è composto da tre
membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l’in-
novazione tecnologica e la transizione digitale e dal Mi-
nistro dell’economia e delle Finanze, quest’ultimo con
funzioni di presidente, nonché da due membri supplenti,
di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine
di consentire il necessario controllo analogo della società
3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all’approvazione
preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti
della suddetta società relativi a:
a) affidamenti di attività da parte di amministrazioni
diverse da quelle che esercitano il controllo sulla società,
per importi maggiori di 500 mila euro;
b) costituzione di nuove società;
c) acquisizioni di partecipazioni in società;
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni
societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della società 3-I
S.p.A. o di società partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e
liquidatori.
6. Il rapporto della società con gli Istituti e con le ammi-
nistrazioni di cui al comma 1 è regolato da apposito con-
tratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei
servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le
relative compensazioni economiche, conformemente agli
atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di am-
ministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati
nel contratto di servizio la società può stipulare contratti di
lavoro e provvedere all’affidamento di contratti di lavori,
servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate, tenendo conto delle esigenze di
autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie
per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui
al comma 1, i beni immobili in proprietà degli Istituti di
cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le in-
frastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra
pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. per
l’assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le rela-
tive modalità di trasferimento della società.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo de-
gli adempimenti in materia di costituzione di società per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale
sociale della società, si provvede a valere sulle risorse ap-
postate, per le medesime finalità, nei bilanci degli istituti
partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli or-
gani di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad
assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono
corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto ca-
pitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.
Art. 29.
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
1. All’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicem-
bre 2019, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti pa-
role: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente, per l’acquisizione di servizi cloud
infrastrutturali».
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Art. 30.
Riordino dell’Agenzia spaziale italiana (ASI)
e del settore spaziale e aerospaziale
1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore effi-
cienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiet-
tivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, al decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 2 le parole «alla legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni,» sono soppres-
se e, dopo le parole «al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204,» sono inserite le seguenti: «al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 218,»;
2) al comma 3 le parole «Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o il mini-
stro o sottosegretario delegato»; e le parole «le competen-
ze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «poteri di indirizzo, coordina-
mento, programmazione e vigilanza»; in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «Il Ministero dell’Università e della
ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamen-
te all’attività di ricerca scientifica svolta dall’ASI.»;
b) all’articolo 3, comma 1, sono apportate le seguen-
ti modificazioni:
1) alla lettera a) dopo le parole «degli indirizzi
del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio
dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
2) alla lettera a -bis ) dopo le parole «degli indirizzi
del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio
dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
3) alla lettera b) dopo le parole «degli indirizzi
del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio
dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e del»;
4) alla lettera c) dopo le parole «con le indicazio-
ni del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consi-
glio dei ministri o ministro o sottosegretario delegato e
del» e dopo le parole «l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF), per quanto riguarda il settore dell’astrofisica»
sono inserite le seguenti: «e con gli altri enti pubblici di
ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca na-
zionale, assicurato dal Ministero dell’Università e della
ricerca»;
5) alla lettera f) , le parole «dal Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della ricerca» sono sostituite dal-
le seguenti: «dall’Agenzia Nazionale di valutazione del
sistema Universitario e della ricerca (ANVUR)»;
c) all’articolo 6:
1) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: «È nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del
Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro dell’uni-
versità e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1,
2 e 2 -bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicem-
bre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni
e può essere confermato una sola volta.»;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le paro-
le «Consiglio di amministrazione» sono inserite le se-
guenti: «, fatti salvi i poteri del Presidente del Consi-
glio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui
all’articolo 21,»;
2) al comma 1, lettera e) , le parole «, comitato di
valutazione, e il direttore generale» sono soppresse;
3) al comma 1, lettera h) , le parole «al direttore
generale,» sono soppresse;
4) al comma 2, le parole «Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri o ministro o sottosegretario delegato»; la parola
«quattro» è sostituita dalla seguente «sei» e dopo le pa-
role «dei quali uno designato» sono inserite le seguenti:
«dal Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o
sottosegretario delegato, uno dal Ministro dell’università
e della ricerca, uno»;
5) al comma 3, le parole «Ministro dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle se-
guenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro o
sottosegretario delegato»;
e) all’articolo 9, comma 2:
1) al primo periodo, le parole «Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca» sono sostituite dalle
seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o mini-
stro o sottosegretario delegato»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «due mem-
bri supplenti sono designati», sono inserite le seguenti: «,
uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del
Consiglio dei ministri e»;
f) all’articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto il se-
guente: «2 -bis . Il direttore generale è nominato dal Pre-
sidente dell’Agenzia, previa delibera del consiglio di
amministrazione.»;
g) all’articolo 13 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 4 le parole «Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca», sono sostituite dalle se-
guenti: «Presidente del Consiglio dei ministri o ministro
o sottosegretario delegato»;
2) al comma 6, dopo le parole «Presidente del
Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o mini-
stro o sottosegretario delegato»; e le parole «, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca,» sono soppresse;
h) all’articolo 14 dopo il comma 1 è inserito il se-
guente: «1 -bis . Il piano triennale dell’ente ed i relati-
vi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente
del Consiglio dei ministri o ministro o sottosegretario
delegato, con proprio decreto, d’intesa con il Ministero
dell’università e della ricerca limitatamente agli aspetti
riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti di
competenza.»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
i) all’articolo 15 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, lettera a) , le parole «per il finan-
ziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all’artico-
lo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanzia-
mento dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al
comma 2 -bis »;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzio-
ne del Fondo di cui al comma 2 -bis , assegna priorità alle
risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi
internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fab-
bisogno i programmi in collaborazione con l’ESA ed i
programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa
la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di
ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri tra-
smette al Ministro dell’economia e delle finanze l’elenco
analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti
dalle predette obbligazioni internazionali.»;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -
bis . Nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento
dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione
pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destina-
to alla copertura delle spese di funzionamento e gestione
dell’ASI, nonché al finanziamento delle attività dell’ASI,
ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in
collaborazione con l’ESA. Le risorse del predetto Fondo
sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri per essere assegnate all’Autorità
delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne
cura la ripartizione con apposito decreto.»;
l) all’articolo 16 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis .
Le attività di cui al comma 1, lettere a) , b) c) e d) sono in
ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presi-
dente del Consiglio dei ministri o del ministro o sottose-
gretario delegato. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica agli accordi e alle convenzioni con le uni-
versità e gli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in
esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attivi-
tà di cui all’articolo 14, limitatamente agli aspetti riguar-
danti i piani di esplorazione e di ricerca.»;
2) al comma 4 sono inserite, in fine, le seguen-
ti parole: «, nonché con apposita relazione semestrale al
Presidente del Consiglio dei ministri»;
m) all’articolo 17, comma 1, le parole «in coerenza
con le procedure e modalità di cui all’articolo 8 della leg-
ge 9 maggio 1989, n. 168.» sono sostituite dalle seguenti:
«sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei
ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 218.»;
n) all’articolo 18, comma 1, dopo le parole «sono
inviati» sono inserite le seguenti: «alla Presidenza del
Consiglio dei ministri,».
2. Le azioni possedute dall’Agenzia spaziale italiana
(ASI) nella società CIRA, di cui al regolamento emanato
con decreto del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 10 giugno 1998, n. 305, sono
trasferite, a titolo gratuito, al Consiglio nazionale delle
ricerche.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, l’Agenzia spaziale italiana adegua il pro-
prio statuto ed i propri regolamenti alle disposizioni in
esso contenute.
4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al com-
ma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro
o Sottosegretario delegato assegna all’ente un termine di
tre mesi per adottare le modifiche statutarie e regolamen-
tari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente del
Consiglio dei ministri costituisce, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una commissione composta
da tre membri, compreso il presidente, in possesso di ade-
guata professionalità, con il compito di attuare le neces-
sarie modifiche statutarie e regolamentari. Ai componenti
della Commissione non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
5. Gli organi dell’Agenzia spaziale italiana rimangono
in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera i) , n. 1),
2) e 3), pari a 499 milioni di euro a decorrere dall’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legi-
slativo 5 giugno 1998, n. 204.
7. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, le parole «all’ASI, di cui all’ar-
ticolo 15, comma 1, lettera a) , della legge 30 maggio
1988, n. 186, e all’articolo 5 della legge 31 maggio 1995,
n. 233;» sono soppresse.
8. Fatti salvi i finanziamenti e i contributi già assegnati
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché
fermo restando quanto previsto al comma 6, l’ASI non
può ricevere altre risorse o contributi comunque denomi-
nati disposti dal Ministero dell’università e della ricerca
in favore di altri enti pubblici di ricerca vigilati dal mede-
simo ministero.
Art. 31.
Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
per le politiche spaziali e aerospaziali
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, com-
ma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e fatte
salve le competenze del Ministero della difesa in materia
di difesa nazionale nonché di realizzazione, mantenimento
e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali
di cui agli articoli 88 e 89 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, ai fini dell’espletamento delle attività di sup-
porto al Presidente del Consiglio dei ministri per l’eserci-
zio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica
generale e coordinamento delle politiche dei Ministeri re-
lative ai programmi spaziali e aerospaziali, e per quelle di
supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vi-
genti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri
nell’area funzionale delle politiche spaziali e aerospazia-
— 18 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
li, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri è incrementata di una posizione di
livello generale e di due posizioni di livello non generale,
da assegnare a una apposita struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri, individuati con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per lo svolgi-
mento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al pre-
sente comma, in sede di prima applicazione possono esse-
re conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, o dell’articolo 19, comma 5 -bis , del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi
limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
2. Per l’esercizio delle funzioni attribuite alla struttura
di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri
può procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali, al
reclutamento, tramite apposito concorso da espletarsi con
le modalità semplificate di cui all’articolo 10 del decreto-
legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, di 5 unità di personale
non dirigenziale. Per l’espletamento del predetto concor-
so, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi
della Commissione per l’attuazione del progetto di riqua-
lificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al com-
ma 3 -quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125. La Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale, altresì, di un contingente di 5 esperti,
di cui 2 designati d’intesa con il Ministro della difesa e
uno designato d’intesa con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, in possesso di specifica ed elevata competenza
nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e ae-
rospaziali, nominati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il predetto con-
tingente è aggiuntivo rispetto a quello di cui all’articolo 9,
comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo,
pari a 508.102 euro per l’anno 2022 e in euro 1.016.204
a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, com-
ma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 32.
Misure per la realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e per il rafforzamento dei servizi digitali
1. Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità
d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione
digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui
al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «interventi, acquisti e mi-
sure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e
utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istitu-
zionali, della diffusione dell’identità digitale, del domici-
lio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione
e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi
in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli ar-
ticoli 5, 62, 64 e 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza
tecnico-amministrativa necessarie» sono sostituite dalle
seguenti: «interventi, acquisti di beni e servizi, misure
di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nel-
le materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione
dell’agenda digitale italiana ed europea, del programma
strategico sull’intelligenza artificiale, della strategia ita-
liana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle
pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia
nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffu-
sione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali
e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche am-
ministrazioni, nonché della diffusione delle competenze,
dell’educazione e della cultura digitale»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole
«degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica» sono
aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle competenze
attribuite dalla legge all’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale»;
b) all’articolo 64 -ter , comma 7, del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole «e di funzio-
namento del SGD» sono inserite le seguenti: «nonché le
modalità di adozione di un manuale operativo contenente
le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di at-
tuazione del decreto»;
c) all’articolo 26, comma 15, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la lettera l -bis ) è
aggiunta la seguente: «l -ter ) sono individuate le modalità
di adozione di un manuale operativo contenente le speci-
fiche tecniche di attuazione dei decreti di cui al presente
comma.».
Capo V
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA
E RESILIENZA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI
CULTURALI, ZONE ECONOMICHE SPECIALI E ZONE LOGISTICHE
SEMPLIFICATE
Art. 33.
Disposizioni urgenti per la realizzazione
degli impianti di elettrificazione dei porti
1. Al fine di provvedere alla realizzazione degli inter-
venti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Missione M3C2-4 Riforma 1.3, i progetti destinati alla re-
alizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti
nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie
o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettri-
ficazione e all’esercizio degli impianti stessi, autorizzati
ai sensi del comma 2, sono da considerarsi di pubblica
utilità, anche ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e caratte-
rizzati da indifferibilità ed urgenza.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
2. Fatti salvi i provvedimenti di competenza del Mi-
nistero dell’interno in materia di prevenzione incendi, la
costruzione e l’esercizio degli impianti di elettrificazione
dei porti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifa-
cimento totale o parziale e riattivazione di detti impianti,
nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie
o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e
all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli inter-
venti, anche consistenti in demolizione di manufatti o in
interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la ri-
qualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione competente nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio
e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove oc-
corra, variante allo strumento urbanistico.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata
all’esito di una conferenza di servizi, promossa dall’Au-
torità di sistema portuale o dalla regione competente e
svolta secondo le modalità di cui all’articolo 14 -bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tut-
te le amministrazioni interessate, ivi compresa l’autorità
competente al rilascio ai sensi dell’articolo 36 del codice
della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, di apposita concessione di durata non inferiore a
quindici anni e con canone determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 39, secondo comma, del medesimo codice della
navigazione. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità
al progetto approvato. Il termine massimo per la conclu-
sione del procedimento unico non può essere superiore
a centoventi giorni, ovvero a centottanta nel caso in cui
sia necessario il procedimento di valutazione di impatto
ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di
fattibilità tecnico-economica.
4. Ogni eventuale procedimento di valutazione di im-
patto ambientale o della verifica di assoggettabilità da
svolgersi sul progetto di fattibilità tecnico - economica,
ivi inclusi quelli che riguardano le opere connesse e le in-
frastrutture indispensabili, è di competenza della regione.
A tal fine, tutti i termini previsti dall’articolo 27 -bis , com-
mi da 1 a 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono dimezzati.
5. All’attuazione delle disposizioni del presente arti-
colo si provvede nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 34.
Rafforzamento del sistema
di certificazione della parità di genere
1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 93, comma 7, le parole «decreto legi-
slativo n. 231/2001» sono sostituite dalle seguenti: «de-
creto legislativo n. 231 del 2001, o in possesso di certifi-
cazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,»;
b) all’articolo 95, comma 13, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e l’adozione di politiche tese al rag-
giungimento della parità di genere comprovata dal pos-
sesso di certificazione della parità di genere di cui all’arti-
colo 46 -bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
Art. 35.
Procedure attuative e tempi di realizzazione degli
interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di
ripresa e resilienza
1. All’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici» sono ag-
giunte le seguenti: «, anche suddivisi in lotti funzionali,».
Art. 36.
Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
di competenza del Ministero della cultura
1. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli interventi di importo non superiore alla
soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e de-
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi
enti proprietari possono essere individuati quali soggetti
attuatori esterni. L’intervento è attuato nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia di affidamen-
to ed esecuzione di contratti pubblici, secondo modalità
definite in apposito atto adottato dal soggetto attuatore
pubblico titolare dell’investimento e previa sottoscrizione
di un disciplinare di obblighi nei confronti dell’ammini-
strazione titolare dell’investimento.».
2. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -
bis . Con riferimento agli interventi previsti dal Piano di
investimenti strategici su siti del patrimonio culturale,
edifici e aree naturali, di cui all’articolo 1, comma 2, let-
tera d) , del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti com-
plementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, le
funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono
svolte in ogni caso dalla Soprintendenza speciale per il
Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il Piano na-
zionale per gli investimenti complementari al Piano na-
zionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 29.».
Art. 37.
Disposizioni in materia di ZES e ZLS
1. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giu-
gno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Con il medesimo decreto è definita, in via ge-
nerale, una procedura straordinaria di revisione del peri-
metro delle aree individuate, improntata al principio di
massima semplificazione e celerità, da attivarsi su inizia-
— 20 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
tiva del Commissario di cui al comma 6, fermo il limite
massimo delle superfici fissato per ciascuna regione, in
coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di svilup-
po strategico. La proposta di revisione, in relazione alle
singole ZES, è approvata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.».
2. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 giu-
gno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123, il terzo periodo è sostituito
dai seguenti: «Il credito di imposta è esteso all’acqui-
sto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ov-
vero all’ampliamento di immobili strumentali agli in-
vestimenti. Per rafforzare la struttura produttiva delle
Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo «Contratti di sviluppo» di cui all’artico-
lo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, è stanziata la somma complessiva di 250 mi-
lioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la
coesione (FSC) programmazione 2021-2027, di cui 50
milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni
2023 e 2024. Le predette risorse sono assegnate con
delibera CIPESS al Ministero dello sviluppo economi-
co, nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione, pro-
grammazione 2021/2027, di competenza del predetto
Ministero, con specifica destinazione al finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES.
Il Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il
Ministero per il Sud e la coesione territoriale, definisce
con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonché le mo-
dalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti. La valu-
tazione delle singole iniziative segue criteri di massima
semplificazione e riduzione dei tempi, secondo quanto
già previsto dai decreti di cui all’articolo 3, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
3. L’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, è sostituito dal seguente: «65. Con decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sosteni-
bile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone
logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e
di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per
l’applicazione delle misure di semplificazione previste
dall’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123. Fino alla data di entrata in vigore del predetto de-
creto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
relative alla procedura di istituzione delle Zone economi-
che speciali previste dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 4, com-
ma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, primo periodo,
valutati in 9 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fon-
do per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-
2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 di-
cembre 2020, n. 178.
Capo VI
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA DI TURISMO
Art. 38.
Digitalizzazione agenzie «Tour Operator»
1. Le risorse finanziarie per l’attuazione della linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 di-
cembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono desti-
nate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea
progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto
Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’importo di 100
milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del pre-
detto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finan-
ziare anche le domande di agevolazione presentate dalle
agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4
del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
Art. 39.
Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico
1. All’articolo 2, comma 3 -bis , del decreto-legge 6 no-
vembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di assicurare l’immediata ope-
ratività della misura, il consiglio di gestione del Fondo
opera anche nelle more dell’attuazione delle disposizioni
di cui al secondo periodo.».
Art. 40.
Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per
l’attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU»
per grandi eventi turistici
1. Ai fini della realizzazione degli investimenti in ma-
teria di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi
eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento
4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro
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del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario
del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli
accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase at-
tuativa del programma.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo
della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti
del Commissario straordinario, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 420, dopo le parole «funzionali
all’evento», sono inserite le seguenti: «, nonché per la re-
alizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-In-
vestimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore
del predetto investimento,»;
b) al comma 421, dopo le parole «nella città di
Roma» sono inserite le seguenti: «e l’attuazione degli in-
terventi relativi alla Misura di cui al comma 420»;
c) al comma 422, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «La proposta di programma include gli interventi
relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in
accordo con il Ministro del turismo, il quale può delegare
il Commissario straordinario alla stipula di specifici ac-
cordi con i soggetti attuatori.»;
d) al comma 426, dopo le parole «al comma 427»
sono inserite le seguenti: «, tenendo conto, in relazione
agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420,
dell’obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli
obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza»;
e) al comma 427, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «In relazione agli interventi relativi alla Misura
di cui al comma 420, la società “Giubileo 2025” agisce
in qualità di stazione appaltante e le funzioni di soggetto
attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano na-
zionale di ripresa e resilienza.»;
f) al comma 434, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, la composizione della Cabina di coordina-
mento è integrata dal Ministro del turismo.»;
g) al comma 438, dopo le parole «o agli enti locali
interessati,» sono inserite le seguenti: «nonché, ai sogget-
ti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420,»;
h) al comma 441, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli interventi relativi alla Misura di cui al
comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto
degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Mi-
nistero del turismo ai fini dell’esercizio delle funzioni di
controllo di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 mag-
gio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2021, n. 108.».
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
Art. 41.
Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-
scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della
giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo
e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico
- scientifico per il monitoraggio sull’efficienza
della giustizia penale, sulla ragionevole durata del
procedimento e sulla statistica giudiziaria
1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206,
dopo il comma 37, sono inseriti i seguenti:
«37 -bis . Con decreto del Ministro della giustizia è co-
stituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato
tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza del-
la giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e
sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza
e di supporto nella valutazione periodica del raggiungi-
mento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione
dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto
processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti fi-
nalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudi-
ziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale
della Direzione generale di statistica e analisi organiz-
zativa del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi del Ministero della giustizia,
dell’Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti
appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre
banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove
la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rile-
vazione dei dati concernenti la giustizia civile e assicura
la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni
periodiche e i siti internet istituzionali.
37 -ter . Il Comitato tecnico-scientifico di cui al com-
ma 37 -bis è presieduto dal Ministro della giustizia o da
un suo delegato ed è formato da un numero di componenti
non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
37 -quater . Il Comitato tecnico-scientifico di cui al
comma 37 -bis e i competenti Dipartimenti del Ministero
della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con
cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, in ordine all’evoluzione dei dati
sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di
definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assu-
me le conseguenti iniziative riguardanti l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia neces-
sarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ra-
gionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio
sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura,
per le determinazioni di competenza in materia di ammi-
nistrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro
giudiziario.».
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al com-
ma 1, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere
dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
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corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e specia-
li» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Al fine di garantire la piena operatività del Comita-
to tecnico - scientifico per il monitoraggio sull’efficien-
za della giustizia penale, sulla ragionevole durata del
procedimento e sulla statistica giudiziaria, all’articolo 2,
della legge 27 settembre 2021, n. 134, il comma 17 è
sostituito dal seguente: «Il Comitato tecnico-scientifico
di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giu-
stizia o da un suo delegato ed è formato da un numero
di componenti non superiore a quindici che durano in
carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spet-
tano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.».
4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al com-
ma 3, è autorizzata la spesa di euro 11.433,00 a decorrere
dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell’ambito del Programma «Fondi di riserva e specia-
li» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 42.
Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14
1. All’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «16 maggio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2022» e le parole
«ai commi 1 -bis e» sono sostituite dalle seguenti: «al
comma»;
b) il comma 1 -bis è abrogato.
Art. 43.
Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle
vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la
lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini
italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il
1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze
è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dal-
le vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per
la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti
sul territorio italiano o comunque in danno di cittadi-
ni italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra
il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945, assicurando
continuità all’Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962,
n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l’an-
no 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026.
2. Hanno diritto all’accesso al Fondo alle condizioni
e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal
decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un
titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad
oggetto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui
al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro
il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il paga-
mento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di
cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
e a quelli instaurati successivamente, sentita l’Avvocatura
dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazio-
ne, che costituisce titolo per l’accesso al Fondo.
3. In deroga all’articolo 282 del codice di procedura ci-
vile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad og-
getto l’accertamento e la liquidazione dei danni di cui al
comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del
passaggio in giudicato. Le procedure esecutive basate sui
titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al
comma 1 non possono essere iniziate o proseguite e i giu-
dizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del-
la cooperazione internazionale e con il Ministro della giu-
stizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi
diritto;
c) le ulteriori disposizioni per l’attuazione del pre-
sente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al
comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito corre-
lata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di
prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei
danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a
pena di decadenza, entro trenta giorni dalla medesima
data. La decadenza è dichiarata d’ufficio dal giudice. Gli
atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso
gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell’ar-
ticolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica
è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla
parte attrice per l’esecuzione di tale incombente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
euro 20.000.000 per l’anno 2023 ed euro 11.808.000 per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quan-
to a euro 10.000.000 per l’anno 2023 ed euro 5.904.000
per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corri-
spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per
l’anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal
2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fon-
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do per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
Capo VIII
ISTRUZIONE
Art. 44.
Formazione iniziale e continua
dei docenti delle scuole secondarie
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente:
«Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e
selezione per concorso»;
b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Modello integrato di formazione e di abilita-
zione dei docenti). — 1. Al fine di elevare la qualifica-
zione professionale dei docenti delle scuole secondarie
basandola su un modello formativo strutturato e raccor-
dato tra le università, le istituzioni dell’alta formazione
artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo
a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per
l’esercizio della professione di insegnante, nonché per
dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti
prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è in-
trodotto un percorso universitario e accademico di forma-
zione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune,
compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole se-
condarie di primo e secondo grado.
2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova,
in particolare, ha l’obiettivo di sviluppare e di accertare
nei futuri docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogi-
che, didattiche e metodologiche, specie quelle dell’inclu-
sione, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di
competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docen-
te, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, or-
ganizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato
con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuri-
diche in specie relative alla legislazione scolastica;
c) la capacità di progettare percorsi didattici flessi-
bili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da
promuovere nel contesto scolastico, al fine di favorire
l’apprendimento critico e consapevole e l’acquisizione
delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacità di svolgere con consapevolezza i com-
piti connessi con la funzione di docente e con l’organizza-
zione scolastica e la deontologia professionale.
3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella
continua incentivata di cui all’articolo 16 -ter dei docenti
di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale
secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di
innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto
a metodologie didattiche innovative e a competenze lin-
guistiche e digitali. Per la realizzazione di questo obiet-
tivo la Scuola di alta formazione dell’istruzione di cui
all’articolo 16 -bis , in stretto raccordo con le istituzioni
scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività
formative del personale scolastico, indica e aggiorna le
esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le
iniziative formative di cui al presente comma si svolgono
fuori dell’orario di insegnamento.»;
c) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso in
ruolo). — 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso
in ruolo a tempo indeterminato si articola in:
a) un percorso universitario e accademico abilitante
di formazione iniziale con prova finale corrispondente a
non meno di 60 crediti formativi universitari o accademi-
ci, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acqui-
site dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche;
b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base
regionale o interregionale;
c) un periodo di prova in servizio di durata annuale
con test finale e valutazione conclusiva.
2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e
realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di
formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge
13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione conti-
nua incentivata di cui all’articolo 16 -ter , e consta di un
percorso universitario e accademico specifico finalizza-
to all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e
digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e
pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della
professione del docente negli ambiti delle metodologie e
tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimen-
to e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità
e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglian-
za, con particolare attenzione al benessere psicofisico de-
gli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale
si concludono con prova finale comprendente una prova
scritta e una lezione simulata. La selezione dei docenti di
ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico naziona-
le per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’or-
ganico dell’autonomia.»;
d) dopo il Capo I è inserito il seguente:
«Capo I -bis (Percorso universitario e accademico di
formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le
scuole secondarie) — Art. 2 -bis (Percorsi universitari
e accademici di formazione iniziale). — 1. Il percorso
universitario e accademico di formazione iniziale è or-
ganizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e co-
reutica attraverso centri individuati dalle istituzioni della
formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’am-
bito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti
di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in
modo da garantirne la elevata qualità e la solidità, e sono
altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e
di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto
sono definite le modalità con cui detti percorsi sono orga-
nizzati per realizzare una stretta relazione con il sistema
scolastico.
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2. Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Mi-
nistero dell’università e della ricerca il fabbisogno di do-
centi per il sistema nazionale di istruzione nel triennio
successivo, per tipologia di posto e per classe di concor-
so, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti
generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie
regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la
selettività delle procedure concorsuali senza che, in ge-
nerale o su specifiche classi di concorso, si determini una
consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazio-
nale di istruzione non sia in grado di assorbirla.
3. Si può accedere all’offerta formativa dei centri uni-
versitari e accademici di formazione iniziale dei docenti
anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o
della laurea magistrale a ciclo unico, secondo i margini di
flessibilità dei relativi piani di studio. Nel caso di cui al
primo periodo, i crediti formativi universitari o accademi-
ci di formazione iniziale per l’insegnamento sono aggiun-
tivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della
laurea triennale e della laurea magistrale o della laurea
magistrale a ciclo unico.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, adottato di concerto con i Ministri dell’istruzione e
dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 lu-
glio 2022, negli ambiti precisati all’articolo 2, comma 2,
sono definiti i contenuti e la strutturazione dell’offerta
formativa corrispondente a 60 crediti formativi univer-
sitari o accademici necessari per la formazione iniziale,
comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le
scuole e uno di tirocinio indiretto non inferiore a 20 cre-
diti formativi universitari o accademici, e in modo che vi
sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta of-
ferta formativa e tenendo in considerazione le specificità
delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. I
tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono
stabilite le competenze professionali che devono essere
possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di
svolgimento della prova finale del percorso universitario
e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione
simulata, gli standard necessari ad assicurare una valuta-
zione omogenea dei partecipanti e la composizione della
relativa commissione giudicatrice nella quale è comun-
que presente un membro designato dall’Ufficio scolastico
regionale di riferimento e un membro esterno esperto di
formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante.
La nomina di personale scolastico nella commissione di
cui al precedente periodo non deve determinare oneri di
sostituzione a carico del bilancio dello Stato.
6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazio-
ne iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’università
e della ricerca e dell’economia e delle finanze, è stabilito
il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione
tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesi-
mo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei
docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l’attua-
zione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6
milioni di euro per l’anno 2022 e 50 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 123 della Legge 13 lu-
glio 2015, n. 107.
Art. 2 -ter (Abilitazione all’insegnamento). — 1. L’abi-
litazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado si consegue a seguito dello svol-
gimento del percorso universitario e accademico di for-
mazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universi-
tari o accademici e del superamento della prova finale del
suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5
dell’articolo 2 -bis .
2. Il conseguimento dell’abilitazione di cui al com-
ma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun dirit-
to relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori del-
le procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo
indeterminato.
3. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secon-
darie di primo e secondo grado ha durata illimitata.
4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su
una classe di concorso o su altro grado di istruzione e
coloro che sono in possesso della specializzazione sul so-
stegno possono conseguire l’abilitazione in altre classi di
concorsi o gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di
30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell’ambito delle
metodologie e tecnologie didattiche applicate alle disci-
pline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio
diretto.
5. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di
formazione iniziale nonché dello svolgimento delle pro-
ve finali che portano al conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento sono a carico dei partecipanti.»;
e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso). —
1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso
relativamente ai posti comuni di docente di scuola secon-
daria di primo e secondo grado, il possesso della laurea
magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II
livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente
con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del
concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica
per la classe di concorso.
2. Costituisce requisito per la partecipazione al concor-
so relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il
possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppu-
re titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi
di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e
dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe
di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso,
relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei per-
corsi di specializzazione per le attività di sostegno didat-
tico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adot-
tato in attuazione dell’articolo 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
4. La partecipazione al concorso è in ogni caso con-
sentita a coloro che hanno svolto, entro il termine di pre-
sentazione delle istanze di partecipazione al concorso
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stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali
di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei
cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11,
comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente:
«Periodo di prova e immissione in ruolo»;
g) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Anno di prova e immissione in ruolo). — 1. I
vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abi-
litazione all’insegnamento, sono sottoposti a un periodo
annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento
determina l’effettiva immissione in ruolo. Il superamen-
to del periodo annuale di prova in servizio è subordinato
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per
almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi
per le attività didattiche. Il personale docente in periodo
di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si
siano tradotte in competenze didattiche pratiche le cono-
scenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente,
e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sen-
tito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all’ar-
ticolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sulla base dell’istruttoria di un docente al quale sono af-
fidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non
devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del
test finale o di valutazione negativa del periodo di prova
in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo
periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente
rinnovabile. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da
adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità
di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione
del personale in periodo di prova.
2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora con-
seguito l’abilitazione all’insegnamento e abbiano parteci-
pato alla procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplen-
za con l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’isti-
tuzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso,
30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli
che compongono il percorso universitario di formazione
iniziale di cui all’articolo 2 -bis , con oneri a proprio ca-
rico. Con il superamento della prova finale del percorso
universitario di formazione iniziale i docenti conseguono
l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2 -ter .
Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo
indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in
servizio, il cui positivo superamento determina la defini-
tiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di
prova le disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2 -bis ,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al com-
ma 2, sono altresì definiti i contenuti dell’offerta forma-
tiva corrispondente a 30 crediti formativi universitari o
accademici necessari per la formazione iniziale universi-
taria e accademica e sono disciplinate le modalità di svol-
gimento della prova finale del percorso universitario e ac-
cademico, comprendente una prova scritta e una lezione
simulata, e la composizione della relativa commissione.
4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono
sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui
positivo superamento determina l’effettiva immissione in
ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposi-
zioni di cui al comma 1.
5. In caso di superamento del test finale e della valuta-
zione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra
graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella
quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa
istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione
scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di con-
corso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di
prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2
e all’articolo 18 -bis , il periodo necessario per completa-
re la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione, salvo
che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazio-
ne dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti succes-
sivamente al termine di presentazione delle istanze per
il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni
caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizza-
zione nell’ambito della provincia di appartenenza e può
accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno
scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le
quali abbia titolo.»;
h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:
«Capo IV -bis (Scuola di Alta formazione dell’istru-
zione e sistema di formazione continua incentivata) —
Art. 16 -bis (Scuola di alta formazione dell’istruzione). —
1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di Alta
Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione,
di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero
dell’istruzione. La suddetta Scuola:
a) promuove e coordina la formazione in servizio dei
docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazio-
ne iniziale di cui all’articolo 2 -bis nel rispetto dei principi
del pluralismo e dell’autonomia didattica del docente;
b) dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti
scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali,
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) assolve alle funzioni correlate al sistema di in-
centivo alla formazione continua degli insegnanti di cui
all’articolo 16 -ter .
2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue
attività istituzionali, dell’Istituto nazionale di documen-
tazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e
dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione (INV ALSI), è dotata
di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per
le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero
dell’istruzione competenti in materia e stipula convenzio-
ni con le università, con le istituzioni AFAM e con sog-
getti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di
formazione.
3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato
d’indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.
4. Il Presidente è nominato con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, ed è scelto tra professori universitari or-
dinari o tra altri soggetti parimenti dotati di particolare
e comprovata qualificazione professionale. Il Presidente
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dura in carica quattro anni e può essere confermato una
sola volta. Se dipendente statale o docente universitario,
per l’intera durata dell’incarico, è collocato nella posizio-
ne di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne
ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d’indi-
rizzo. È responsabile dell’attività didattica e scientifica
della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell’attivi-
tà di formazione, d’intesa con il Direttore generale di cui
al comma 6 e sentito il Comitato d’indirizzo. Il Presiden-
te, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva
il trattamento economico in godimento, se non dipenden-
te di amministrazioni pubbliche svolge il proprio manda-
to a titolo gratuito.
5. Il Comitato d’indirizzo, presieduto dal Presidente
della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i
Presidenti di INDIRE e INV ALSI e due componenti no-
minati dal Ministro dell’istruzione tra personalità di alta
qualificazione professionale. Il Comitato d’indirizzo ri-
mane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale
di cui al comma 6, cura l’esecuzione degli atti, predispo-
ne le convenzioni e svolge le attività di coordinamento
istituzionale della Scuola. Il Comitato d’indirizzo, all’atto
dell’insediamento, approva il regolamento della Scuola,
nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzio-
namento, nonché quelle del Comitato d’indirizzo e del
Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del
Comitato d’indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi
per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Ge-
nerale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro
dell’istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministe-
ro, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra
professionalità esterne all’amministrazione con qualifica-
ta esperienza manageriale, partecipa senza diritto di voto
alle riunioni del Comitato d’indirizzo e resta in carica per
tre anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta. L’orga-
nizzazione e il funzionamento della direzione generale
sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione.
7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per
adeguare lo sviluppo delle attività formative del perso-
nale scolastico alle migliori esperienze internazionali e
alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e
formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto
da un massimo di sette membri, nominati con decreto del
Ministro dell’istruzione che indica altresì i criteri per la
nomina. Ai componenti del Comitato scientifico interna-
zionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di
viaggio, vitto e alloggio.
8. La dotazione organica della Scuola è definita nella
Tabella 1 di cui all’Allegato A. In sede di prima applica-
zione, per il reclutamento del personale amministrativo
delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all’Allegato A e del-
le risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento,
utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di
area terza del Ministero dell’istruzione. Con riferimento
all’incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola pro-
cede conferendo l’incarico, ai sensi dell’articolo 19, com-
ma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a
dirigenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, com-
ma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo colloca-
mento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo
personale docente del comparto Scuola.
9. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’an-
no 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni
dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione
4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNNR, e a decor-
rere dall’anno 2027, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 123 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 16 -ter (Formazione in servizio incentivata e va-
lutazione degli insegnanti). — 1. Nell’ambito dell’at-
tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con
riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle
competenze linguistiche e digitali, e con l’obiettivo di
consolidare e rafforzare l’autonomia dell’istituzioni sco-
lastiche, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, fer-
mo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 124,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall’articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla
formazione obbligatoria che ricomprende le competenze
digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digi-
tali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli
allievi con disabilità, è introdotto un sistema di forma-
zione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo
articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per raf-
forzare tanto le conoscenze quanto le competenze appli-
cative, sono parte integrante di detti percorsi di formazio-
ne anche attività di progettazione, mentoring, tutoring e
coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di
obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione
di nuove modalità didattiche che il docente svolge in ore
aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste
dalla normativa vigente. La partecipazione alle attività
formative dei percorsi si svolge fuori dell’orario di in-
segnamento. Lo svolgimento delle attività previste dal
presente comma, ove le stesse siano funzionali all’am-
pliamento dell’offerta formativa, può essere retribuito a
valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta forma-
tiva, prevedendo compensi in misura forfetaria.
2. I percorsi di formazione di cui al comma 1 sono de-
finiti dalla Scuola nei contenuti e nella struttura con il
supporto dell’INV ALSI e dell’INDIRE nello svolgimento
in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad ero-
gare la formazione continua per le finalità di cui al pre-
sente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l’accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell’istruzione e verifica dei requisiti di cui al
comma 7;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti del-
la formazione articolata in gradi di cui al comma 4, del
personale scolastico in linea con gli standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli
insegnanti alla formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di inno-
vazione didattica e organizzativa della scuola e rafforzare
l’autonomia scolastica, la Scuola definisce altresì i pro-
grammi per attività formative inerenti alle figure profes-
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sionali responsabili nell’ambito dell’organizzazione della
scuola delle attività di progettazione e sperimentazione di
nuove modalità didattiche che possono essere parte inte-
grante dei percorsi formativi di cui al comma 1 e possono
essere retribuite con emolumenti nell’ambito del fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa, prevedendo
compensi in misura forfettaria. Nell’ambito delle prero-
gative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scola-
stica individua le figure necessarie ai bisogni di innova-
zione previsti nel Piano triennale dell’offerta formativa,
nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di migliora-
mento della offerta formativa.
4. L’accesso ai percorsi di formazione di cui al com-
ma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avvie-
ne dall’anno scolastico 2023/2024, su base volontaria
e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in
seguito all’adeguamento del contratto collettivo ai sensi
del comma 8. Al fine di incrementare l’accesso ai predetti
percorsi formativi è previsto un elemento retributivo una
tantum di carattere accessorio riconosciuto all’esito posi-
tivo del percorso formativo per tutti gli insegnanti di ruo-
lo di ogni ordine e grado del sistema scolastico. Al supe-
ramento di ogni percorso di formazione si può conseguire
una incentivazione stabilita dalla contrattazione collettiva
nazionale nei limiti e secondo le modalità previste dal
comma 5. Sono pertanto previste verifiche intermedie
annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal
docente sull’insieme delle attività realizzate nel corso del
periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale
nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto
un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi.
Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal
comitato per la valutazione dei docenti di cui all’artico-
lo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in
particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un
altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento,
la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l’an-
no successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali
sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria
assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di
un modello di valutazione approvato con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, sentito l’INV ALSI, avvia dall’anno
scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun
percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di
performance, che sono declinati dalle singole istituzioni
scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell’offerta
formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti pre-
senti a normativa vigente. Nella verifica finale il comitato
di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di
miglioramento degli indicatori di cui all’ottavo periodo.
Resta ferma la progressione salariale di anzianità.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento dell’ele-
mento retributivo una tantum di carattere accessorio di
cui al precedente comma, è istituito un Fondo per l’incen-
tivo alla formazione la cui dotazione è pari a 20 milioni di
euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 mi-
lioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’an-
no 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milio-
ni di euro a decorrere dall’anno 2031. Il riconoscimento
dell’elemento retributivo una tantum di carattere acces-
sorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, è
rivolto ai docenti di ruolo che hanno svolto ore aggiuntive
non remunerate con le risorse del fondo per il migliora-
mento dell’offerta formativa e che abbiano conseguito
una valutazione individuale positiva secondo gli indica-
tori di performance di cui al comma precedente, in base
ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale
ai sensi del comma 8 e con l’obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non genera-
lizzata. L’indennità una tantum è corrisposta nel limite di
spesa di cui al primo periodo, nell’anno di conseguimen-
to della valutazione individuale positiva. Agli oneri deri-
vanti dall’attuazione del presente comma si provvede me-
diante razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata
a partire dall’anno scolastico 2026/2027, in misura pari a
1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027,
2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028,
a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029,
2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030 e
a 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031,
relativa in via prioritaria al contingente annuale di posti
di organico per il potenziamento dell’offerta formativa,
nell’ambito delle cessazioni annuali con corrispondente
riduzione degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti ca-
pitoli relativi al personale cessato. Il fondo di cui al primo
periodo può essere incrementato in misura corrispondente
alle ulteriori cessazioni del predetto organico per il poten-
ziamento. La definizione del contingente annuale di posti
non facenti parte dell’organico dell’autonomia rimane fi-
nalizzata esclusivamente all’adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e
non possono essere previsti incrementi per compensare
l’adeguamento dei posti in applicazione della disposizio-
ne di cui al precedente periodo. Le risorse del Fondo sono
ripartite annualmente previa adozione del decreto di cui
all’articolo 1, comma 335 della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, con il quale, tra l’altro, si accertano i risparmi re-
alizzati in relazione alla razionalizzazione di organico ef-
fettuata in misura corrispondente alle cessazioni previste
annualmente.
6. Non necessitano di accreditamento per l’erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a) ,
la Scuola nazionale dell’amministrazione, tutte le univer-
sità, le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di
ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali
rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curri-
coli scolastici italiani.
7. Possono chiedere l’accreditamento di cui al com-
ma 2, lettera a) , i soggetti che posseggano i requisiti di
moralità, idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria e tecnica-professionale determinati in appo-
sita direttiva del Ministro dell’istruzione. Sono requisiti
minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la diret-
tiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della
formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell’ente,
un’esperienza almeno decennale nelle attività di forma-
zione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la
stabile disponibilità di risorse professionali con esperien-
za universitaria pregressa nel settore della formazione dei
docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento
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dei corsi di formazione. I costi della formazione sono al-
lineati agli standard utilizzati per analoghi interventi for-
mativi finanziati con risorse del Programma Operativo
Nazionale.
8. Con decreto del Ministro dell’istruzione, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e sentite le organizzazioni sinda-
cali di categoria maggiormente rappresentative, sono
delineati i contenuti della formazione continua di cui al
comma 1. La definizione del numero di ore aggiuntivo
e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla
contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione,
nelle more dell’adozione del regolamento e dell’aggior-
namento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e
al secondo periodo, la formazione continua e il sistema
di incentivazione volto a promuovere l’accesso ai detti
percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e
seguono i vincoli di cui all’Allegato B.»;
9. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1
relativi all’erogazione della formazione pari a comples-
sivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle
scuole dell’infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024,
complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei do-
centi delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044
per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e,
a euro 43.856.522 per l’anno 2027 e a euro 43.856.522
annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni
2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione
4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli
anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per
gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Pro-
gramma operativo complementare POC «Per la Scuola»
2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l’anno 2027 a valere
sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 125, della legge
13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l’anno 2027, median-
te corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre
1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorre-
re dall’anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
i) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18 -bis (Norme transitorie per l’accesso al con-
corso e per l’immissione in ruolo). — 1. Sino al 31 di-
cembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di
studio necessario con riferimento alla classe di concorso,
sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i
posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e
secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico
coloro che abbiano conseguito almeno 30 crediti forma-
tivi universitari o accademici del percorso universitario
e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2 -
bis , a condizione che parte dei crediti formativi universi-
tari o accademici siano di tirocinio diretto.
2. Con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 2 -bis ,
con riferimento ai vincitori del concorso di cui al com-
ma 1, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa cor-
rispondente a 30 crediti formativi universitari o accade-
mici condizionanti la partecipazione al concorso e agli
ulteriori 30 crediti formativi universitari o accademici
necessari per il completamento della formazione iniziale
universitaria e accademica e sono disciplinate le modalità
di svolgimento della prova finale del percorso universita-
rio e accademico, comprendente una prova scritta e una
lezione simulata, nonché la composizione della relativa
commissione, nella quale sono comunque presenti un
membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di
riferimento, e un membro esterno esperto di formazione
nelle materie inerenti al percorso abilitante. La nomina di
personale scolastico nella commissione di cui al prece-
dente periodo non deve determinare oneri di sostituzione
a carico del bilancio dello Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 -ter ,
dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi
abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1,
sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con
l’ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione
scolastica scelta e completano il percorso universitario e
accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2 -
bis , con oneri a proprio carico. Con il superamento della
prova finale del percorso universitario e accademico di
formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione
all’insegnamento di cui all’articolo 2 -ter , e sono, conse-
guentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti
al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo su-
peramento determina la definitiva immissione in ruolo. Si
applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui
all’articolo 13, comma 1.
4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi
di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scien-
ze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare
entro il 30 giugno 2022, i requisiti di accesso a tali classi
di concorso possono essere integrati.»;
l) sono introdotti gli allegati A e B, allegati al pre-
sente decreto.
Art. 45.
Valorizzazione del personale docente
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 593, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente:
«b -bis ) valorizzazione del personale docente che ga-
rantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla conti-
nuità didattica.»;
b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:
«593 -bis . In sede di prima applicazione e nelle more
dell’aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per
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cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592
è riservato alla valorizzazione del personale docente che
garantisca l’interesse dei propri alunni e studenti alla con-
tinuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b -bis ), e
con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro
il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l’attribuzio-
ne delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli
anni di permanenza del docente nella stessa istituzione
scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo
diverso da quello in cui ha sede l’istituzione scolastica.».
Art. 46.
Perfezionamento della semplificazione della procedura
di reclutamento degli insegnanti
1. All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera a) , primo periodo, dopo le parole
«risposta multipla» sono inserite le seguenti «o di una
prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più que-
siti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025» e
dopo la parola «nonché» sono inserite le seguenti «sul-
le metodologie e le tecniche della didattica generale e
disciplinare,»;
2) alla lettera b) , dopo le parole «prova orale»
sono aggiunte le seguenti «nella quale si accertano, oltre
alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e le
capacità e l’attitudine all’insegnamento anche attraverso
un test specifico»;
3) dopo la lettera d) , è inserita la seguente:
«d -bis ) formazione della graduatoria dei soggetti,
che devono ancora conseguire l’abilitazione all’insegna-
mento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle
valutazioni di cui alle lettere a) , b) e c) , in applicazione
dell’articolo 5, comma 4, e dell’articolo 18 -bis del decre-
to legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di
cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a
una o più università. È altresì istituita con decreto del
Ministero dell’istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno
2022, una commissione di elevata qualificazione scienti-
fica e professionale che, anche sulla base delle evidenze
desunte dalla prima applicazione della riforma delle pro-
cedure di reclutamento di cui al presente articolo, propo-
ne al Ministero dell’istruzione l’adozione di linee guida
sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi
consentano di accertare le concrete competenze tecniche
e metodologiche necessarie all’insegnamento, oltre che
una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai
componenti della Commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti co-
munque denominati»;
e) dopo il comma 10 -bis , è inserito il seguente:
«10 -ter . Ferma restando la riserva di posti di cui al
comma 10 -bis , i vincitori del concorso inclusi nella gra-
duatoria di cui al comma 10, lettera d) , sono immessi in
ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella
graduatoria di cui al comma 10, lettera d -bis ), che sono
immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni an-
nuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.»;
f) il comma 12 è abrogato;
g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:
«21 -bis . Con riferimento ai soggetti di cui all’artico-
lo 18 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la
disposizione di cui al comma 10, lettera d -bis ), cessa di
avere efficacia dal 1° gennaio 2025.».
Art. 47.
Misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’istruzione
1. Al fine di potenziare le azioni di supporto alle istitu-
zioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al
Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digita-
lizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici
ricompresi tra l’anno scolastico 2022/2023 e l’anno sco-
lastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell’istru-
zione - Unità di missione per il PNRR un numero di do-
centi e assistenti amministrativi pari a ottantacinque e
un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici
da porre in posizione di comando presso l’Amministra-
zione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per
la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il
PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe forma-
tive territoriali, già costituite ai sensi dell’articolo 1, com-
ma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti
tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante
accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attua-
zione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento
funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
2. All’articolo 55, comma 1, lettera b) , del decreto-leg-
ge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) le parole «al contrasto della dispersione scolastica
e alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell’ambito del PNRR» sono sostituite dalle seguenti:
«agli investimenti ricompresi nell’ambito del PNRR e
alle azioni ricomprese nell’ambito delle programmazio-
ni operative nazionali e complementari a valere sui fondi
strutturali europei per l’istruzione».
3. All’articolo 24 del decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «così come in caso di assenza di pro-
poste progettuali pervenute per il concorso o della loro
inidoneità»;
2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00»
sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis . Resta fermo che il concorso di progettazione e
i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti
delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto
indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.
— 30 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
2 -ter . Al fine di garantire il raggiungimento dei target
del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di
aree e progetti, relativi all’investimento 1.1 della Missio-
ne 2 - Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse
nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio
del Ministero dell’istruzione.»;
c) al comma 3, le parole «euro 6.573.240» sono so-
stituite dalle seguenti «euro 6.873.240», le parole «euro
9.861.360», ovunque riportate, sono sostituite dalle se-
guenti «euro 11.486.360» e le parole «euro 2.340.000»
sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00».
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiet-
tivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le risorse di cui all’articolo 1, comma 62, del-
la legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui
all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicem-
bre 2017, n. 205, all’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, commi 14, 59,
63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli arti-
coli 32, comma 7 -bis , e 48, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i
progetti in essere, sono vincolate, dall’annualità 2022
all’annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro
1.068.362 per l’anno 2022, a euro 2.670.904 per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.602.543 per
l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo,
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-
te decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 17, comma 1, del decreto-legge 9 giu-
gno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo alle procedure di
monitoraggio, alle risorse e alle modalità necessarie ai
fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia
ordinaria nell’ambito del PNRR;
b) l’articolo 13 -bis , commi 2 e 3, del decreto legi-
slativo 15 luglio 2015, n. 112, relativo al sistema comune
d’informazione e di biglietteria integrate;
c) l’articolo 59, comma 1, lettere l) , q) e r) , del decreto
legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all’Anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, al controllo dello Stato di
approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commercia-
li battenti bandiera diversa da quella italiana e alle proce-
dure e modalità per l’accertamento del tasso alcolemico;
d) l’articolo 11, comma 9, lettera a) , del decreto le-
gislativo 16 dicembre 2021, n. 237, relativo ai certificati
nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e
persone nel settore della navigazione interna.
Art. 49.
Disposizioni finanziarie
1. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 2022
MATTARELLA
DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri
FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze
BIANCHI, Ministro dell’istru-
zione
BRUNETTA, Ministro per la
pubblica amministrazione
COLAO, Ministro per l’inno-
vazione tecnologica e la
transizione digitale
CARFAGNA, Ministro per il
Sud e la coesione territo-
riale
CINGOLANI, Ministro della
transizione ecologica
CARTABIA, Ministro della
giustizia
MESSA, Ministro dell’univer-
sità e della ricerca
GARA V AGLIA, Ministro del tu-
rismo
ORLANDO, Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali
GIORGETTI, Ministro dello
sviluppo economico
BONETTI, Ministro per le pari
opportunità e la famiglia
SPERANZA, Ministro della sa-
lute
GIOVANNINI, Ministro delle
infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili
GELMINI, Ministro per gli
affari regionali e le auto-
nomie
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
— 31 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
ALLEGATO 1
(Articolo 11, comma 1)
Tabella 1
Fascia demografica Percen-
tuale
regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre 0,025%
regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti 0,030%
regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti 0,035%
regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti 0,045%
regioni con meno di 800.000 abitanti 0,070%
ALLEGATO 2
(articolo 44, comma 1, lettera l)
Introduce l’allegato A al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59:
«Allegato A
(articolo 16 -bis , comma 8)
Tabella 1
Dotazione organica della Scuola di Alta Formazione
dell’Istruzione
Ruolo Quantità
Direttore generale 1
Dirigente II fascia 1
Personale Area III F1 12
ALLEGATO 3
(articolo 44, comma 1, lettera l)
Introduce l’allegato B al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59:
Allegato B
(articolo 16 -ter , comma 8)
1) Vincoli
- il riconoscimento dell’elemento retributivo una
tantum di carattere accessorio è deciso dal comitato per
la valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che ef-
fettua la valutazione finale ai sensi dell’articolo 16 -ter ,
comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali
l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didatti-
ci, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica,
la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento
dell’elemento retributivo una tantum di carattere acces-
sorio selettivo nei termini che possa essere riconosciuto
a non più del 40 per cento di coloro che ne abbiano fatto
richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della
valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la
valutazione si svolga un colloquio;
a) per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in for-
mazione, funzionale all’ampliamento dell’offerta for-
mativa, è corrisposto comunque un compenso in misura
forfetaria;
b) annualmente con decreto del Ministero dell’istru-
zione, adottato di concerto con il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche
statali il fondo di cui all’articolo 16 -ter , comma 5;
c) l’incentivazione retributiva non può essere attri-
buita secondo criteri di rotazione tra il personale interes-
sato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di re-
sponsabilità dirigenziale.
2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati
Il docente che scelga di accedere alla formazione
continua incentivata, si immette in un percorso formativo
di durate triennale che consta delle seguenti attività:
a) aggiornamento delle competenze negli ambiti
della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didatti-
che (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze
acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);
b) contributo al miglioramento dell’offerta forma-
tiva della istituzione scolastica presso cui il docente presta
servizio nelle modalità delineate all’art. 16 -ter , comma 1;
c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei
seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all’ar-
ticolo 16 -ter , commi 5 e 6, che a seconda della complessi-
tà possono avere un’estensione pluriennale:
1. approfondimento dei contenuti specifici del-
la disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-parte-
cipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico
metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l’inclusione scolastica nella classe con alunni
disabili;
7. continuità e strategie di orientamento forma-
tivo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine
alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di
valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.
Le attività di cui alle lettere a) , b) e c sono svolte
flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive. Nell’ambito
del monte ore annuale complessivo di formazione incen-
tivata, sono previste 15 ore per la scuola dell’infanzia e
primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e se-
condo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo
della professionalità del docente. Le restanti ore sono de-
dicate ad attività di progettazione, mentoring , tutoring e
coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di
obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove
modalità didattiche.».
22G00049
— 32 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 8 aprile 2022 .
Proroga e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005, e suc-
cessive modificazioni, concernente «Misure di polizia veteri-
naria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili
da cortile».
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005 concernente «Misure di polizia veterinaria in mate-
ria di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005,
n. 204, da ultimo prorogata con modifiche dall’ordinanza
del Ministro della salute 21 aprile 2021, recante «Proroga
e modifica dell’ordinanza 26 agosto 2005 e successive
modificazioni, concernente: “Misure di polizia veterina-
ria in materia di malattie infettive e diffusive dei vola-
tili da cortile”», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
22 aprile 2021, n. 96, la quale all’art. 2, comma 1, dispone
che l’efficacia della predetta ordinanza del Ministro della
salute 26 agosto 2005 venga prorogata fino al 30 aprile
2022;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, re-
cante «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernen-
te il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
produzioni animali»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, re-
cante «Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a
misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e
che abroga la direttiva 92/40/CEE»;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno
2010, recante «Misure di prevenzione, controllo e sorve-
glianza del settore avicolo rurale», pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo
2018, recante «Definizione dei criteri di attuazione e
delle modalità di accesso al Fondo per l’emergenza avi-
cola, ai sensi dell’art. 1, comma 509, della legge 27 di-
cembre 2017, n. 205», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 aprile 2018, n. 91;
Visto il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il
programma relativo al mercato interno, alla competitività
delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al set-
tore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei man-
gimi e alle statistiche europee (programma per il mercato
unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE)
n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle
malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga
taluni atti in materia di sanità animale («normativa in
materia di sanità animale») ed in particolare l’art. 10,
comma 1, lettera b, che prevede che gli operatori adottino
se del caso misure di biosicurezza in funzione dei rischi
connessi;
Visto l’accordo sancito il 25 luglio 2019 tra il Go-
verno, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di rafforzamento della sorveglianza
e di riduzione del rischio per talune malattie animali, ai
sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281 (rep. atti n. 125), con il quale sono state
adottate le misure sanitarie da applicare nelle zone ad alto
rischio di introduzione e di diffusione dei virus influenza-
li ad alta patogenicità;
Visto il « Working document SANTE/2021/10502 Gui-
delines for the Union co-funded programmes of eradi-
cation, control and surveillance of animal diseases and
zoonoses for the years 2021-2022», con il quale la Com-
missione europea ha approvato tecnicamente il Program-
ma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per
l’influenza aviaria presentato dall’Italia per il 2021-2022;
Visto il parere scientifico sull’influenza aviaria pub-
blicato il 16 ottobre 2017 con cui l’EFSA ha valutato il
rischio d’ingresso dell’influenza aviaria nell’UE e ha ana-
lizzato i metodi di sorveglianza e il monitoraggio da parte
degli Stati membri e le misure che essi assumono per ri-
durne al minimo la diffusione affermando, in particolare,
che per aumentare la biosicurezza, gli allevatori avicoli
e i detentori di pollame dovrebbero adottare opportune
misure di gestione tese a evitare il contatto diretto tra uc-
celli acquatici selvatici e pollame (mediante uso di reti o
tenendo il pollame in luoghi chiusi durante la stagione di
picco influenzale) e lo spostamento degli animali da un
allevamento all’altro;
Rilevato inoltre che il suddetto parere ha confermato
che la rigorosa applicazione di misure di biosicurezza
svolge un ruolo fondamentale per la prevenzione della
diffusione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patoge-
nicità dai volatili selvatici al pollame e ad altri volatili in
cattività;
Rilevato che l’EFSA, in collaborazione con il Cen-
tro di referenza europeo per l’influenza aviaria, nel re-
port « Avian influenza overview May - September 2021»
pubblicato su EFSA Journal in data 29 settembre 2021
ha raccomandato a tutti gli Stati membri di intensificare
le misure di sorveglianza nonché rivedere, rinforzare e
verificare l’applicazione delle misure di biosicurezza per
evitare possibili nuovi focolai di influenza aviaria ad alta
patogenicità nei mesi invernali del 2021;
— 33 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Considerato che a partire dalla fine di ottobre del 2021
sono stati confermati numerosi focolai di Influenza avia-
ria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1, in particola-
re nelle Regioni Veneto e Lombardia, che hanno causato
l’abbattimento e distruzione dei volatili presenti negli al-
levamenti colpiti;
Considerato che in tale zona sono state previste misure
di restrizione tra cui particolari limitazioni agli accasa-
menti di volatili negli stabilimenti presenti nelle zone a
rischio.
Tenuto conto che con dispositivo del direttore generale
della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero
della salute prot. n. 8464 del 31 marzo 2022 tra i requi-
siti inderogabili per consentire l’accasamento di volatili
nella zona di ulteriore restrizione è previsto anche il nulla
osta del Servizio veterinario territorialmente competente
rilasciato sulla base della verifica favorevole dell’appli-
cazione delle misure di biosicurezza nello stabilimento di
destino;
Considerato che il Piano strategico-operativo naziona-
le di preparazione e risposta a una pandemia influenzale
(PanFlu 2021-2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021,
nell’ottica One Hhealth , prevede tra le varie azioni, che
la sorveglianza veterinaria, in tutte le fasi, possa offrire
il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata
uomo-animale mediante l’individuazione degli alleva-
menti maggiormente a rischio di introduzione e diffusio-
ne dei virus influenzali anche attraverso la verifica del
livello di applicazione delle misure di biosicurezza;
Acquisito in data 5 aprile 2022 il parere favorevole del
Centro nazionale di referenza per l’influenza aviaria pres-
so l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Ritenuto, pertanto necessario e urgente prorogare le
misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veteri-
naria introdotte con l’ordinanza del Ministro della salute
26 agosto 2005, e successive modificazioni, la cui effica-
cia cessa il 30 aprile 2022, al fine di ridurre il rischio di
introduzione e diffusione dei virus influenzali;
Ordina:
Art. 1.
1. All’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005 e successive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modifiche:
a) al comma 1 dell’art. 5 -bis le parole: «nel Pro-
gramma di sorveglianza del pollame e dei volatili selva-
tici per l’influenza aviaria approvato con Grant Decision
n. SANTE/12728/2019 e successive modifiche» sono so-
stituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza
del pollame e dei volatili selvatici per l’influenza aviaria
approvata con Working document SANTE/2021/10502
recante linee guida per i programmi di eradicazione con-
trollo e sorveglianza delle malattie animali e delle zoo-
nosi cofinanziati dall’Unione per il biennio 2021-2022».
Art. 2.
1. L’efficacia dell’ordinanza del Ministro della sa-
lute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, come
modificata dalla presente ordinanza, è prorogata fino al
30 aprile 2023, a decorrere dal giorno della pubblicazio-
ne della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute,
registrazione n. 1201
22A02724
ORDINANZA 28 aprile 2022 .
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’epidemia da COVID-19.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118
della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un qua-
dro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certifica-
ti interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione
in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale
dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle per-
sone durante la pandemia di COVID-19, e successive
modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un qua-
dro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certifica-
ti interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione
in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale
dell’UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente sog-
giornanti o residenti nel territorio degli Stati membri du-
rante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare,
l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, gli articoli
9 e seguenti;
Visto, in particolare, l’art. 10 -bis del citato decreto-leg-
ge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Disciplina del potere di
ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi
nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida
e protocolli connessi all’emergenza COVID-1», come
sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall’art. 3 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che:
«Fermo restando quanto previsto dall’art. 32 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e
fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazio-
ne dello stato di emergenza e in relazione all’andamento
epidemiologico, il Ministro della salute, con propria or-
dinanza: (…) b) sentiti i Ministri competenti per mate-
ria, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per
l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza
dei medesimi spostamenti.»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,
n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza naziona-
le e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza CO-
VID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore», e, in particola-
re, l’art. 2 -quater , comma 1, lettera a) ;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa del-
le attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO-
VID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno
2021, n. 143;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio
2022, recante «Nuove misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 29 marzo
2022, recante «Misure urgenti in materia di contenimen-
to e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-
VID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana 30 marzo 2022, n. 75;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022
con la quale la Direzione generale della prevenzione sa-
nitaria, «tenendo conto della situazione epidemiologica
mondiale che induce ancora a mantenere misure di cau-
tela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE (compresa
l’Italia) i tassi di notifica si mantengono alti», ha rappre-
sentato «di voler mantenere l’attuale regime di misure per
gli ingressi in Italia a partire dal 1° maggio p.v.»;
Considerato che, nonostante la cessazione dello sta-
to di emergenza, in relazione all’attuale andamento
epidemiologico nazionale e internazionale, persistono
esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da
COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare, fino al
31 maggio 2022, le misure concernenti gli spostamenti da
e per l’estero di cui all’ordinanza del Ministro della salute
22 febbraio 2022, già prorogate con ordinanza del Mini-
stro della salute 29 marzo 2022, ad esclusione di quanto
previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) in materia di « digital
Passenger Locator Form » ;
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili;
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro del-
la salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto pre-
visto dall’art. 1, comma 1, lettera a) , sono ulteriormente
prorogate fino al 31 maggio 2022.
2. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio
2022 e fino al 31 maggio 2022.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano
anche alle regioni a statuto speciale e alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.
Roma, 28 aprile 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute,
registrazione n. 1244
22A02725
— 35 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
ORDINANZA 28 aprile 2022 .
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione delle vie respiratorie.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) , e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale», e, in particola-
re, l’art. 32, il quale prevede, tra l’altro, che «Il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingi-
bile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territo-
rio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47 -bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure ur-
genti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e, in particolare,
l’art. 3, recante “Disposizioni per il sistema educativo,
scolastico e formativo, ivi compresa modalità di gestio-
ne dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2” e
l’art. 10 -quater , recante “Dispositivi di protezione delle
vie respiratorie”»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certi-
ficazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,
n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l’accesso alle
attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’orga-
nizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di
protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,
n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epi-
demia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,
n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza naziona-
le e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza CO-
VID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e
negli istituti della formazione superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana 24 marzo 2022, n. 70;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili, 1° aprile 2022, recante «Adozione delle “Linee
guida per l’informazione agli utenti e le modalità organiz-
zative per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel trasporto pubblico”», pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana 2 aprile 2022, n. 78;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile
2022, recante «Adozione delle “Linee guida per la ripre-
sa delle attività economiche e sociali”», pubblicata nel-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile
2022, n. 79;
Considerato che, in relazione all’attuale andamento
epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di con-
trasto al diffondersi della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere,
anche successivamente al 30 aprile 2022, in considera-
zione dell’evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19, misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio
nazionale;
— 36 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
1. È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezio-
ne delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per
il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di tra-
sporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferrovia-
rio passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity
Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di perso-
ne, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega più
di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubbli-
co locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli stu-
denti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di
secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgo-
no al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinema-
tografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in
altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competi-
zioni sportive che si svolgono al chiuso.
2. È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli uten-
ti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e
lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli
hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenzia-
li per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le
strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pub-
blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 2017. È comunque raccomandato di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in
tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di
protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono
comunicare con una persona con disabilità in modo da
non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro de-
legati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi
di cui al comma 1, lettera a) , avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
5. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui ai
commi 1, lettera b) e 2 sono tenuti a verificare il rispetto
delle prescrizioni di cui ai medesimi commi 1 e 2.
Art. 2.
1. La presente ordinanza produce effetti a partire dal
1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022,
n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giu-
gno 2022.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano
anche alle regioni a statuto speciale e alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana.
Roma, 28 aprile 2022
Il Ministro: SPERANZA
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute,
registrazione n. 1245
22A02726
MINISTERO DEL LA VORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 marzo 2022 .
Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità
dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del con-
tributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’in-
dividuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per
il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e
le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
IL MINISTRO DEL LA VORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Dispo-
sizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti» e in particolare l’art. 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, re-
cante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a nor-
ma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, re-
cante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con-
cernente le norme in materia di riordino della vigilanza
sugli enti cooperativi, ai sensi dell’art. 7, comma 1 della
legge 3 aprile 2001, n. 142;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega
al Governo per la riforma del Terzo settore e per la disci-
plina del servizio civile universale»;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa sociale,
a norma dell’art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giu-
gno 2016, n. 106», ed in particolare l’art. 15, il quale, ai
commi 2 e 3, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di verificare il rispetto da parte
delle imprese sociali delle disposizioni previste nel mede-
simo decreto legislativo, demanda all’Ispettorato naziona-
le del lavoro le funzioni ispettive, e che lo stesso Ministero
può avvalersi, ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva,
di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno
mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese
di almeno cinque diverse regioni o province autonome,
nonché delle associazioni di cui all’art. 3 del decreto legi-
slativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia
di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142»;
Visto il comma 4 dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 112 del 2017, secondo cui, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le forme, i
contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle impre-
se sociali, nonché il contributo per l’attività ispettiva da
porre a loro carico, e, ai fini del comma 3 del medesimo
articolo, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedu-
re per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese
sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, ai fini del presente decreto, sono fatte
salve le attribuzioni del Ministero dello sviluppo econo-
mico, le modalità e i termini di cui al decreto legislativo
n. 220 del 2002 relativamente alle imprese sociali costi-
tuite in forma di società cooperativa, e che con apposito
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li, da adottarsi ai sensi dell’art. 15, comma 5 del decreto
legislativo n. 112 del 2017, si procederà ad individuare
le norme di coordinamento necessarie al fine di assicu-
rare l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia
dell’attività ispettiva;
Individuati, ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell’art. 15 del de-
creto legislativo n. 112 del 2017, i provvedimenti che a se-
guito degli esiti dei controlli e delle ispezioni possono assu-
mersi nei confronti delle imprese sociali a carico delle quali
siano emerse irregolarità non sanabili, per garantire l’osser-
vanza delle norme di cui al medesimo decreto legislativo;
Richiamato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
e, segnatamente, l’art. 93, comma 2, in materia di control-
li sugli enti del Terzo settore con particolare riferimento
alle imprese sociali, e l’art. 96 che prevede l’attribuzione
ai soggetti autorizzati ad effettuare i controlli delle risorse
finanziarie ivi individuate;
Decreta:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la definizione delle
forme, dei contenuti e delle modalità di effettuazione dei
controlli volti a verificare il rispetto da parte delle impre-
se sociali delle disposizioni di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, nonché del contributo per l’attività
ispettiva da porre a carico delle medesime imprese, e l’in-
dividuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per
il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’eserci-
zio dell’attività ispettiva, e le forme di vigilanza su tali
enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. I controlli sulle imprese sociali di cui al presente
decreto si differenziano dall’attività di vigilanza in ma-
teria di lavoro e legislazione sociale, nonché dai controlli
di competenza di altre amministrazioni, sono esercitati
esclusivamente nell’interesse pubblico e producono ef-
fetti nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni, ai
fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli artico-
li 14 e 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
seguito denominato «Ministero», demanda all’Ispettorato
nazionale del lavoro, di seguito denominato «Ispettora-
to», le funzioni ispettive sulle imprese sociali non costitu-
ite in forma di società cooperativa, negli ambiti territoriali
in cui siano presenti uffici dell’Ispettorato.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano il Ministero provvede alla sottoscrizio-
ne di appositi accordi o protocolli d’intesa con le ammi-
nistrazioni competenti al fine di garantire, in detti territo-
ri, l’uniforme svolgimento dell’attività di cui al presente
decreto.
5. Il Ministero può avvalersi degli enti associativi ri-
conosciuti e delle associazioni di cui all’art. 15, comma 3
del decreto legislativo n. 112 del 2017, di seguito deno-
minati «Associazioni», ai fini dell’esercizio dell’attività
ispettiva sulle imprese sociali alle medesime aderenti.
6. La vigilanza sulle imprese sociali costituite in forma
di società cooperativa rimane attribuita al Ministero dello
sviluppo economico, ai sensi del decreto legislativo 2 ago-
sto 2002, n. 220, nel rispetto delle attribuzioni, delle mo-
dalità e dei termini ivi previsti, nonché delle norme stabi-
lite dal decreto del Ministero medesimo di cui all’art. 15,
comma 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
7. Sono fatte salve le diverse tipologie di controlli pre-
viste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai
controlli fiscali di cui dall’art. 94 del decreto legislativo 3 lu-
glio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). Gli eventuali
elementi utili a valutare la perdita della qualifica di impresa
sociale, risultanti dalle attività di controllo svolte dall’am-
ministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 94, comma 2 del
Codice del Terzo settore, sono trasmessi al Ministero.
Art. 2.
Destinatari dell’attività di controllo
1. Sono assoggettati ai controlli di cui al presente de-
creto gli enti in possesso della qualifica di impresa socia-
le, compresi quelli in scioglimento volontario o in con-
cordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti alla
gestione commissariale, ai sensi dell’art. 18, comma 8 -ter
del decreto legislativo n. 112 del 2017, e di quelli sotto-
posti alle altre procedure concorsuali ai sensi del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del decreto legi-
slativo 12 gennaio 2019, n. 14.
— 38 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
2. I controlli di cui al comma 1 hanno luogo almeno
una volta all’anno. Le imprese sociali che hanno acquisito
la qualifica o si sono costituite entro il 31 dicembre di cia-
scun anno sono sottoposte ai controlli a partire dall’anno
successivo.
Art. 3.
Articolazione dell’attività di controllo
1. I controlli si articolano in controlli ordinari e in
ispezioni straordinarie. Per l’effettuazione dei controlli
ordinari il Ministero può avvalersi delle associazioni di
cui all’art. 1, comma 5. Per le ispezioni straordinarie le
funzioni ispettive sono sempre demandate all’Ispettorato,
salvo quanto disposto all’art. 1, comma 4.
Art. 4.
Modulistica
1. I modelli di verbale dei controlli ordinari e delle ispe-
zioni straordinarie nei confronti delle imprese sociali non
costituite in forma di società cooperativa sono approvati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Le risultanze delle attività di controllo devono essere
riportate esclusivamente nel modello di verbale approva-
to con il decreto di cui al comma 1.
Art. 5.
Modalità per il riconoscimento
e l’autorizzazione delle associazioni
1. Ai fini di cui all’art. 1, comma 5, il riconoscimen-
to delle associazioni è disposto con apposito decreto del
direttore generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese.
2. Le associazioni cui aderiscono almeno mille im-
prese sociali che, iscritte nel registro delle imprese di al-
meno cinque diverse regioni o province autonome, non
abbiano deliberato lo scioglimento, presentano al Mini-
stero un’istanza di riconoscimento corredata dai seguenti
documenti:
a) una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’eventuale regolamento interno;
b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali
aderenti;
c) un documento da cui risultino nome, cognome e
qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in ca-
rica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto
dell’associazione richiedente;
d) documentazione comprovante che le stesse sono
in grado di effettuare i controlli ordinari nei confronti
degli enti aderenti, per il tramite delle loro articolazioni
organizzative centrali e periferiche, e disporre di un nu-
mero di controllori, in possesso dei requisiti utili ai fini
dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 7, comma 1, tale
da garantire l’esecuzione dei controlli ordinari di propria
competenza.
3. Le associazioni di cui all’art. 3 del decreto legisla-
tivo n. 220 del 2002 possono essere autorizzate all’effet-
tuazione dei controlli nei confronti delle imprese sociali
purché associno queste ultime anche in numero inferiore
a mille. A tal fine, le associazioni medesime presentano
apposita istanza, corredata dai seguenti documenti:
a) una copia dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’eventuale regolamento interno;
b) le dichiarazioni di adesione delle imprese sociali
aderenti;
c) un documento da cui risultino nome, cognome e
qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in ca-
rica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto
dell’associazione richiedente;
d) documentazione comprovante l’appartenenza alla
categoria di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo
n. 220 del 2002.
4. Nei casi di cui al comma precedente l’autorizzazione
può essere rilasciata senza l’effettuazione della specifica
istruttoria da parte del Ministero. La revoca del riconosci-
mento da parte del Ministero dello sviluppo economico
comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione in
essere da parte del Ministero e la necessità, al fine di con-
tinuare a svolgere l’attività di controllo sulle imprese so-
ciali, di richiedere il riconoscimento ai sensi del comma 2
del presente articolo.
5. Nell’esecuzione dei controlli sulle imprese sociali
aderenti le associazioni sono tenute ad osservare le dispo-
sizioni stabilite dal Ministero.
Art. 6.
Vigilanza sulle associazioni da parte del Ministero
1. Le associazioni di cui all’art. 5, a cura dei rispetti-
vi rappresentanti legali, trasmettono al Ministero le va-
riazioni all’atto costitutivo o allo statuto o all’eventuale
regolamento interno, nonché quelle concernenti i titolari
di cariche sociali e gli altri soggetti autorizzati a rappre-
sentare l’Associazione, entro trenta giorni dal verificarsi
di tali variazioni.
2. Le associazioni sono sottoposte alla vigilanza del
Ministero per quanto attiene all’osservanza delle disposi-
zioni del presente decreto.
3. Il Ministero revoca il riconoscimento alle associa-
zioni che abbiano perduto i requisiti previsti dalla legge
e dal presente decreto o che, sulla base delle risultanze
del monitoraggio di cui all’art. 22, non siano in grado di
espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali
aderenti.
4. Il Ministero revoca l’autorizzazione alle associazio-
ni di cui all’art. 5, comma 3 che, sulla base delle risultan-
ze del monitoraggio di cui all’art. 22, non siano in grado
di espletare efficacemente i controlli sulle imprese sociali
aderenti.
Art. 7.
Elenco del personale abilitato ai controlli
e alle ispezioni
1. Ai fini dell’effettuazione dei controlli ordinari e
delle ispezioni straordinarie di cui al presente decreto, è
istituito, presso il Ministero, l’elenco dei controllori, di
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seguito denominato «Elenco». Sono incaricati dell’effet-
tuazione dei controlli e delle ispezioni solo i soggetti in-
seriti nell’elenco medesimo.
2. L’elenco si articola in sezioni distinte, relative
rispettivamente:
a) ai controllori dipendenti dell’Ispettorato;
b) ai controllori delle altre amministrazioni con le
quali sono stati sottoscritti accordi o protocolli d’intesa;
c) a coloro che prestano l’attività per conto delle as-
sociazioni di cui all’art. 1, comma 5.
3. Per ciascun controllore è indicata l’amministrazione
o l’associazione di appartenenza. L’elenco è tempestiva-
mente aggiornato e viene pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero.
4. L’iscrizione dei controllori nell’elenco avviene su
comunicazione delle amministrazioni o dei rappresentan-
ti legali delle associazioni di appartenenza. Nella comu-
nicazione si dà atto del possesso da parte dei candidati
all’iscrizione dei requisiti previsti dal presente decreto.
5. All’atto dell’iscrizione nell’elenco, a ciascun con-
trollore viene attribuito un numero di posizione, che l’in-
teressato è tenuto ad utilizzare in tutte le comunicazioni
con le imprese intercorrenti, in ragione delle attività e dei
controlli di cui al presente decreto.
6. I controllori, che non siano dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni, nell’esercizio delle loro funzioni si
intendono incaricati di pubblico servizio.
7. Ai controllori si applicano le cause di incompatibili-
tà previste dall’art. 2399 del codice civile.
8. Il controllore che ha già effettuato nell’anno prece-
dente o che ha in corso un’attività di vigilanza in materia
del lavoro o di legislazione sociale a carico dell’impresa
sociale non può procedere ai controlli di cui al presente
decreto.
9. Il controllore è tenuto alla riservatezza e al segreto
d’ufficio nei confronti dei terzi.
10. Il controllore che effettua l’attività di vigilanza in
situazione di incompatibilità è cancellato dall’elenco e
non può utilizzarne il numero di iscrizione.
11. Il Ministero può altresì cancellare il controllore
dall’elenco quando viene meno il necessario rapporto fi-
duciario tra Ministero e controllore stesso, o tra quest’ul-
timo e l’amministrazione o l’associazione di appartenen-
za, o qualora per altre ragioni il controllore non possa più
garantire lo svolgimento dell’attività. A tal fine l’Ispetto-
rato, l’amministrazione e l’associazione di appartenenza
comunicano tempestivamente al Ministero la necessità di
cancellare il controllore dall’elenco.
Art. 8.
Requisiti di iscrizione nell’elenco dei controllori
1. Sono iscritti nell’elenco di cui all’art. 7 i dipendenti
dell’Ispettorato, delle amministrazioni e i soggetti appar-
tenenti alle associazioni che hanno frequentato con esito
positivo i corsi di formazione di cui all’art. 9.
2. Nelle more dell’attivazione dei corsi e fino al ter-
zo anno dall’entrata in vigore del presente decreto sono
iscritti nell’elenco i seguenti soggetti:
a) dipendenti dell’Ispettorato o delle amministrazio-
ni di cui all’art. 1, comma 4 iscritti al registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) dipendenti dell’Ispettorato, delle amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 4 e soggetti appartenenti alle as-
sociazioni abilitati alle attività di revisione delle imprese
cooperative di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002.
3. Non possono essere iscritti nell’elenco quanti si tro-
vino nelle condizioni di cui all’art. 2382 del codice civile.
Art. 9.
Corsi di abilitazione all’attività
di controllo sulle imprese sociali
1. Ai fini della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 7,
fatto salvo quanto previsto all’art. 8 comma 2, il Mini-
stero trasferisce all’Ispettorato le risorse finanziarie oc-
correnti alla realizzazione di appositi corsi di abilitazione
per il proprio personale, utilizzando il contributo annuale
a carico delle imprese sociali, nonché parte delle risorse
di cui all’art. 96, ultimo periodo, del decreto legislativo
n. 117 del 2017.
2. Le associazioni riconosciute e quelle autorizzate
promuovono e realizzano, previa autorizzazione del Mi-
nistero, analoghi corsi finanziati anche con il contributo
annuale a carico delle imprese sociali. Al fine di garantire
percorsi formativi comuni ed una preparazione uniforme,
le associazioni di cui al presente comma e l’Ispettorato
possono realizzare di comune intesa corsi rivolti a tutto il
personale interessato.
3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 devono fornire ai parte-
cipanti le specifiche conoscenze tecniche volte all’esecu-
zione dei controlli.
4. Ai corsi possono essere ammessi i soggetti in pos-
sesso almeno del diploma di laurea magistrale in materie
giuridiche o economiche, nonché, qualora privi del tito-
lo di studio sopra citato, i soggetti già abilitati ai sensi
dell’art. 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 220 del
2002.
5. I corsi, che non possono avere durata inferiore alle ot-
tanta ore per i soggetti di prima abilitazione e alle quaran-
ta ore per quelli già abilitati ai sensi dell’art. 7, commi 3
e 4, del decreto legislativo n. 220 del 2002, si concludono
con un esame di idoneità. Le commissioni esaminatrici
sono composte da esperti in materia di impresa sociale, di
cui almeno uno per commissione indicato dal Ministero.
6. Nella richiesta di autorizzazione all’organizzazione
di corsi ai sensi del comma 2, le Associazioni richieden-
ti devono allegare il programma didattico, l’elenco e il
curriculum vitae dei docenti, l’elenco dei discenti con il
relativo titolo di studio. Prima dell’avvio dei corsi, le me-
desime Associazioni devono trasmettere il calendario del-
le lezioni e comunicare le generalità dei componenti della
commissione d’esame, ad esclusione di quelli di nomina
ministeriale.
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7. Il Ministero rilascia l’autorizzazione di cui al com-
ma 2 previa valutazione dell’idoneità dei corsi a fornire ai
partecipanti quanto previsto al comma 3.
8. Successivamente agli esami di abilitazione, gli enti
di appartenenza trasmettono al Ministero i nominativi
degli idonei, ai fini dell’iscrizione nell’elenco ai sensi
dell’art. 7, comma 4.
TITOLO II
IL CONTROLLO ORDINARIO
Art. 10.
Modalità del controllo ordinario
1. Ciascuna impresa sociale è assoggettata a controllo
ordinario almeno una volta all’anno.
2. Si intendono controllate nell’anno le imprese sociali
nei confronti delle quali il controllo, iniziato comunque
entro la data del 31 dicembre, si conclude entro i termini
stabiliti dall’art. 15.
3. Nei confronti delle imprese sociali aderenti alle asso-
ciazioni, i controlli ordinari sono effettuati dalle associa-
zioni medesime a mezzo di controllori iscritti nell’elenco
di cui all’art. 7, dalle stesse incaricati.
4. Per ogni finalità connessa all’attuazione del presente
decreto, tra cui l’effettuazione dei controlli di cui al com-
ma 3, si considerano aderenti a ciascuna associazione le
imprese sociali inserite nell’elenco di cui all’art. 22, com-
ma 1, lettera a) .
5. L’attività di controllo nei confronti delle imprese so-
ciali non indicate negli elenchi di cui all’art. 22 comma 1,
lettera a) è assicurata dall’Ispettorato con propri dipen-
denti iscritti nell’elenco di cui all’art. 7.
6. Per l’attività di controllo prevista dal comma prece-
dente il Ministero può altresì avvalersi delle associazioni
riconosciute ed autorizzate di cui all’art. 5, sulla base di
apposite convenzioni stipulate con le medesime.
Art. 11.
Programmazione dei controlli ordinari
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero, sulla
base della documentazione prodotta dalle associazioni ai
sensi dell’art. 22, approva il programma dei controlli or-
dinari presentato da ciascuna associazione e individua le
imprese per le quali i controlli ordinari sono demandati
all’Ispettorato. Nel caso di imprese sociali aderenti a più
associazioni, sono individuati i criteri di assegnazione del
controllo.
Art. 12.
Oggetto e finalità del controllo ordinario
1. Il controllo ordinario è finalizzato ad accertare il
rispetto da parte dell’impresa sociale delle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 112 del 2017, anche attra-
verso la verifica: della gestione amministrativo-contabile;
dell’effettivo perseguimento delle finalità civiche, solida-
ristiche e di utilità sociali; dell’effettivo svolgimento in
via principale e in forma di impresa di una o più attività
di interesse generale di cui all’art. 2, comma 1 o del sus-
sistere delle condizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5; del
rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il princi-
pio dell’assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell’art. 3;
dell’osservanza di quanto previsto dagli articoli 4, 7, 9 e
10; del rispetto delle disposizioni in materia di coinvol-
gimento dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al
governo dell’impresa.
2. Il controllore incaricato può fornire all’organo di
amministrazione dell’impresa raccomandazioni riguar-
danti la gestione, i livelli di partecipazione e democrazia
interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei
soci, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati al go-
verno dell’impresa sociale.
Art. 13.
Svolgimento del controllo ordinario
1. Le attività di controllo ordinario sulle imprese socia-
li sono effettuate da uno o più controllori appositamente
incaricati dall’ente di appartenenza e devono svolgersi
alla presenza del legale rappresentante dell’impresa o di
un socio o amministratore appositamente delegato, nel ri-
spetto del principio del contraddittorio.
2. Il rappresentante dell’impresa può essere assistito da
altri amministratori, sindaci, soci, dipendenti o professio-
nisti di fiducia. Gli amministratori ed i sindaci interven-
gono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal controllore.
3. Il controllo ha luogo, di norma, presso la sede socia-
le dell’impresa, ovvero presso altro luogo concordato con
il rappresentante dell’ente.
4. Gli enti assoggettati a controllo hanno l’obbligo di
mettere a disposizione del controllore i libri sociali, i re-
gistri ed i documenti, nonché di fornire i dati, le informa-
zioni ed i chiarimenti richiesti.
5. I libri, i registri e i documenti devono trovarsi presso
la sede dell’impresa.
6. Nel caso in cui il controllo sia effettuato in luogo
diverso dalla sede dell’impresa, il legale rappresentan-
te dell’ente interessato o il suo delegato si reca in detto
luogo con i libri sociali, i registri e la documentazione
richiesta.
7. Il controllore può chiedere copia dei libri sociali, dei
registri e degli altri documenti ed ha facoltà di siglarli al
fine di impedirne alterazioni o manomissioni.
8. Il controllore ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli
accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di
effettuare sopralluoghi e verifiche presso sedi seconda-
rie, succursali, magazzini, spacci, impianti od altre di-
pendenze dell’impresa, sentire i singoli soci dell’ente, i
dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto
nel verbale del controllo.
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Art. 14.
Esiti del controllo ordinario
1. Nel caso in cui non siano state rilevate irregolarità,
il controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del
verbale di avvenuto controllo senza rilievi.
2. Se nel corso del controllo sono riscontrate irregolarità
sanabili, il controllore diffida l’organo di amministrazione
dell’impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale
scopo un termine non inferiore a trenta giorni e non supe-
riore a novanta giorni. Alla scadenza del termine indicato
il controllore verifica l’avvenuta regolarizzazione dando-
ne atto nel relativo verbale. La diffida può essere impartita
anche nel caso in cui, per il comportamento del legale rap-
presentante, l’attività di controllo venga ostacolata.
3. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale,
alla diffida, il controllore, attraverso l’apposito verbale,
formalizza una motivata proposta, non vincolante, di ado-
zione del provvedimento di nomina di un commissario ad
acta ai sensi dell’art. 15, comma 7, o del provvedimento
che dispone la perdita della qualifica di impresa socia-
le, ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo
n. 112 del 2017.
4. Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo
del legale rappresentante, venga verificata l’impossibili-
tà di effettuare il controllo, anche a seguito della diffida
impartita, il controllore, dando atto nel verbale del man-
cato controllo, propone l’adozione del provvedimento
di nomina di un commissario ad acta . Nel caso in cui il
mancato controllo sia dovuto all’irreperibilità dell’ente,
il controllore propone l’adozione del provvedimento che
dispone la perdita della qualifica di impresa sociale.
5. Se nel corso del controllo sono riscontrate irrego-
larità non sanabili, il controllore, mediante l’apposito
verbale, formalizza motivata proposta di adozione del
provvedimento che dispone la perdita della qualifica di
impresa sociale. Il controllore può inoltre evidenziare si-
tuazioni sulla base delle quali il Ministero potrà richie-
dere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 14,
comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017.
6. Entro quindici giorni il controllore invia i verbali,
anche tramite posta elettronica certificata, all’impresa,
nonché all’amministrazione o all’associazione di appar-
tenenza. Queste ultime verificano la completezza del
controllo e la coerenza tra le risultanze dello stesso e le
proposte formulate dal controllore, potendo disporre, ove
necessario, sentito il controllore, ulteriori approfondi-
menti attraverso un supplemento di controllo, il confe-
rimento di un nuovo incarico, ovvero il ricorso ad altre
forme di autotutela. Degli ulteriori approfondimenti viene
data comunicazione all’impresa, anche tramite posta elet-
tronica certificata.
7. Qualora il verbale, completo anche degli esiti de-
gli eventuali approfondimenti disposti, contenga la pro-
posta di adozione di provvedimenti ai sensi dell’art. 15,
comma 7 o 8 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o vi
siano evidenziate le situazioni di cui all’ultimo periodo
del comma 5 del decreto medesimo, l’amministrazione o
l’associazione ne dispongono l’invio al Ministero, entro
trenta giorni dal ricevimento.
Art. 15.
Durata del controllo ordinario
1. Il controllo ordinario sulle imprese sociali deve es-
sere avviato entro trenta giorni dal conferimento dell’in-
carico ed essere completato entro novanta giorni dal pri-
mo accesso, con la redazione del verbale e l’adozione di
eventuali diffide.
2. Qualora sia impartita una diffida, la verifica dell’av-
venuta regolarizzazione deve concludersi entro trenta
giorni dalla scadenza del termine assegnato a tal fine
all’impresa.
TITOLO III
IL COMMISSARIO AD ACTA
Art. 16.
Nomina del commissario ad acta
1. Con il provvedimento di nomina del commissario
ad acta il Ministero individua gli specifici adempimen-
ti volti al superamento delle irregolarità sanabili emer-
se nel corso del controllo e assegna il termine per il loro
espletamento.
2. Nei quindici giorni successivi alla scadenza del ter-
mine assegnato, il commissario ad acta trasmette al Mi-
nistero una relazione nella quale dà conto delle attività
effettuate.
3. Nel caso in cui dalla relazione risulti inequivocabil-
mente il superamento di tutte le irregolarità sanabili, il Mi-
nistero ne dà atto con propria comunicazione all’impresa.
4. Nel caso di mancata trasmissione della relazione, o
qualora dalla relazione risulti il mancato o parziale su-
peramento delle irregolarità sanabili, il Ministero può
disporre la perdita della qualifica di impresa sociale, ai
sensi dell’articolo 15, comma 8 del decreto legislativo
n. 112 del 2017.
5. Nel caso in cui si renda necessario accertare situa-
zioni non adeguatamente chiarite dalla relazione, il Mi-
nistero può disporre un’ispezione straordinaria ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo IV del presente decreto.
TITOLO IV
L ’ISPEZIONE STRAORDINARIA
Art. 17.
Modalità e soggetti incaricati
1. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Mini-
stero qualora si rendano necessari approfondimenti sugli
esiti dei controlli effettuati, al fine di effettuare verifiche a
campione, a seguito di esposti di soci o di soggetti privati,
su segnalazione di pubbliche amministrazioni e comun-
que ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
2. Le ispezioni interessano anche le imprese sociali
aderenti alle associazioni di cui all’art. 5, e sono effettuate
da due o più funzionari dell’Ispettorato o delle ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 4, iscritti nell’eenco di
cui all’art. 7.
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3. Per giustificati motivi, anche in ragione della spe-
cificità delle verifiche, in aggiunta ai funzionari di cui al
comma 2 il Ministero può avvalersi dell’ausilio di funzio-
nari di altre amministrazioni, non iscritti nell’elenco me-
desimo, in qualità di esperti, nell’ambito di eventuali for-
me di collaborazione con le medesime amministrazioni.
Art. 18.
Oggetto dell’ispezione straordinaria
1. Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare,
a verificare l’esatta osservanza delle norme legislative,
regolamentari e statutarie dell’impresa sociale, la sussi-
stenza dei requisiti della stessa, il regolare funzionamento
dell’ente, il regolare svolgimento delle attività, la consi-
stenza patrimoniale dell’impresa e delle relative attività
e passività.
2. Il Ministero, con l’atto con cui viene disposta l’ispe-
zione straordinaria, può fornire ulteriori indicazioni circa
i contenuti della stessa.
Art. 19.
Svolgimento dell’ispezione straordinaria
1. L’ispezione straordinaria deve essere avviata entro
quindici giorni dal conferimento dell’incarico, o entro un
termine più breve in caso di urgenza, e si svolge di nor-
ma presso la sede dell’impresa e negli altri luoghi ove si
svolge l’attività della stessa, alla presenza del legale rap-
presentante o, se consentito dai funzionari incaricati, di
un suo delegato. Il rappresentante dell’impresa può esse-
re assistito da soci, dipendenti o professionisti di fiducia.
Per ragioni eccezionali adeguatamente verbalizzate, può
non essere consentita la presenza di specifici soggetti. Gli
amministratori e i componenti dell’organo di controllo
devono intervenire se richiesto dai funzionari incaricati.
2. Ai fini dell’ispezione l’impresa ha l’obbligo di met-
tere a disposizione degli ispettori i libri sociali, i registri
e i documenti, nonché di fornire i dati le informazioni e
i chiarimenti richiesti. Gli incaricati, se necessario ai fini
dell’ispezione, possono visionare anche documentazione
già esaminata nel corso di controlli pregressi.
3. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 13, commi 7 e
8, i funzionari incaricati, qualora le circostanze lo richie-
dano, possono acquisire e trattenere temporaneamente
la documentazione sociale per il periodo necessario per
l’esecuzione dell’ispezione, non superiore a trenta giorni,
dandone atto nel verbale. I funzionari medesimi possono
convocare, sentire informalmente ed acquisire in dichia-
razione tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’impresa
sociale, compresi i terzi. Le dichiarazioni possono essere
raccolte in un apposito processo verbale redatto dai fun-
zionari e sottoscritto dal soggetto che le rilascia, o essere
anche rese in forma libera con atto sottoscritto dall’inte-
ressato, e a conclusione delle verifiche sono allegate al
verbale.
4. Qualora, nel corso dell’ispezione, i funzionari inca-
ricati accertino irregolarità sanabili, mediante apposita
diffida assegnano all’impresa un termine per la regolariz-
zazione non inferiore a quindici giorni e non superiore a
novanta giorni. Decorso tale termine, in caso di mancata
regolarizzazione i funzionari possono proporre i provve-
dimenti di cui all’art. 15, comma 7 o 8 del decreto le-
gislativo n. 112 del 2017, e possono altresì evidenziare
situazioni sulla base delle quali il Ministero potrà richie-
dere l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza,
ai fini dell’adozione del provvedimento di cui all’art. 14,
comma 2 del medesimo decreto legislativo.
5. All’esito dell’ispezione, anche in assenza di irrego-
larità o in caso di irregolarità sanate, il verbale è notifi-
cato all’impresa e trasmesso al Ministero per il tramite
dell’Ispettorato o dell’amministrazione cui appartengono
i funzionari incaricati.
6. L’ispezione deve essere completata entro novanta
giorni dal primo accesso, a meno dell’adozione di even-
tuali diffide, e fatti salvi motivati casi di necessità e ur-
genza che richiedono una riduzione del termine di cui al
presente comma, individuati nell’atto con il quale l’ispe-
zione è disposta. I funzionari incaricati possono presenta-
re richiesta motivata di una proroga dei termini assegnati.
7. In caso di nomina di un commissario ad acta, gli
ispettori verificano la corretta esecuzione dell’incarico
nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine as-
segnato al commissario.
TITOLO V
EFFETTI DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Art. 20.
Provvedimenti
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in
sede di controllo ordinario o di ispezione straordinaria,
assume le determinazioni ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti proposti. Ove siano ritenuti sussistenti i pre-
supposti per accogliere le proposte pervenute, Il Ministe-
ro richiede al tribunale competente di accertare lo stato
di insolvenza dell’impresa sociale, ai fini dell’adozione
del provvedimento che dispone la liquidazione coatta am-
ministrativa dell’impresa sociale, di cui all’art. 14, com-
ma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, o nomina un
commissario ad acta ai sensi dell’art. 15, comma 7 del
medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2638, se-
condo comma, del codice civile, la direzione generale
competente propone al Ministro l’adozione del provvedi-
mento che dispone la perdita da parte dell’impresa della
qualifica di impresa sociale, con conseguente devoluzio-
ne del patrimonio ai sensi dell’art. 15, comma 8 del decre-
to legislativo n. 112 del 2017, nei seguenti casi:
a) irreperibilità dell’ente;
b) irregolarità non sanabili o non sanate;
c) accertata impossibilità di effettuazione della vi-
gilanza per reiterato ostacolo ai controlli e alle ispezioni.
3. La perdita della qualifica di impresa sociale è co-
municata, entro dieci giorni, dal Ministero all’Agenzia
delle entrate, in conformità con l’art. 18, comma 8 -bis
del decreto legislativo n. 112 del 2017, nonché alla ca-
mera di commercio competente, ai fini della cancellazio-
ne dell’impresa dall’apposita sezione. La comunicazione
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viene effettuata alle medesime amministrazioni anche
nell’ipotesi di rinuncia volontaria della qualifica di im-
presa sociale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del decreto
legislativo n. 112 del 2017.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e
2 del presente articolo, e della comunicazione di cui al
comma 3, è informata l’associazione, nel caso in cui l’im-
presa sociale destinataria sia alla stessa aderente.
Art. 21.
Comunicazione dell’esito del controllo o dell’ispezione
1. Le imprese sociali sono tenute a rendere disponibili
le risultanze dei controlli ai soci, ai lavoratori e ai rap-
presentanti dei soggetti direttamente interessati all’attivi-
tà, con le modalità di cui alle linee guida adottate con il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
7 settembre 2021.
2. Il rispetto della presente disposizione è verificato
nel corso del controllo o della ispezione straordinaria
successiva.
Art. 22.
Monitoraggio
1. Entro il 1° aprile di ogni anno, le associazioni rico-
nosciute e quelle autorizzate trasmettono al Ministero, a
cura dei rispettivi rappresentanti legali:
a) l’elenco di tutte le imprese sociali aderenti al
31 dicembre dell’anno precedente;
b) l’elenco delle imprese sociali controllate nell’an-
no precedente;
c) l’elenco delle imprese sociali non controllate
nell’anno precedente;
d) una dettagliata relazione sull’attività complessi-
vamente svolta nell’anno precedente, riguardante i con-
trolli avviati, quelli conclusi, gli esiti degli stessi, le even-
tuali criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del
loro superamento;
e) un programma delle attività di controllo per l’an-
no in corso, che preveda in via prioritaria l’effettuazio-
ne dei controlli sulle imprese non controllate nell’anno
precedente.
2. Entro la data di cui al comma 1, l’Ispettorato tra-
smette al Ministero una relazione sui controlli ordinari
effettuati nell’anno precedente e le relative risultanze,
nonché sugli esiti dei controlli in corso, con le eventuali
criticità emerse e le soluzioni ipotizzate ai fini del loro
superamento.
TITOLO VI
CONTRIBUTO DI VIGILANZA
Art. 23.
Contributo di vigilanza
1. Entro il 30 giugno di ogni anno le imprese sociali
sono tenute a versare il contributo per le spese relative
al sistema di vigilanza disciplinato dal presente decreto.
Resta fermo, per le imprese sociali costituite in forma di
cooperativa e per le società di mutuo soccorso, quanto
previsto dalle disposizioni in materia di contributo dovuto
dagli enti cooperativi per l’attività di vigilanza.
2. La misura del contributo è determinata tenendo con-
to del fatturato relativo all’anno precedente il sorgere
dell’obbligo, secondo quanto indicato nella sottostante
tabella:
Fascia Importo
(euro) Fatturato
a) 150,00 Fino a euro 50.000,00
b) 300,00 Da euro 50.000,01
a euro 250.000,00
c) 600,00 Da euro 250.000,01
a euro 500.000,00
d) 1.250,00 Da euro 500.000,01
a 1.000.000,00
e) 2.500,00 Da euro 1.000.000,01 in su
3. Con cadenza biennale l’ammontare del contributo
di cui alla tabella del comma 2 può essere aggiornato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. Le imprese sociali aderenti alle asociazioni di cui
all’art. 5, commi 2 e 3 corrispondono il contributo a que-
ste ultime, secondo le modalità dalle stesse stabilite.
5. I contributi a carico delle imprese sociali che non
aderiscono ad alcuna associazione sono di pertinenza del
Ministero e sono riscossi esclusivamente per il tramite
dell’Agenzia delle entrate. Tali contributi sono destinati
alla copertura delle spese connesse con i controlli ordina-
ri e le ispezioni straordinarie, nonché alla formazione di
personale qualificato per l’esecuzione dei controlli e delle
ispezioni, e sono trasferiti annualmente all’Ispettorato e
alle associazioni sottoscrittrici delle convenzioni di cui
all’art. 10, comma 6, in base ai controlli e alle ispezioni
di rispettiva competenza.
6. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono
individuate le modalità di riscossione dei contributi di cui
al comma 5.
7. In sede di prima applicazione, il contributo è versato
dalle imprese sociali entro novanta giorni dalla pubbli-
cazione del provvedimento di cui al comma precedente.
Successivamente, le imprese sociali versano il contributo
entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di eser-
cizio relativo all’anno precedente a quello in cui il con-
tributo è dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica di
impresa sociale versano il contributo entro novanta gior-
ni dall’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle
imprese.
8. L’omesso pagamento, totale o parziale, del contribu-
to costituisce irregolarità sanzionabile ai sensi dell’art. 15
del decreto legislativo n. 112 del 2017.
9. Il mancato versamento del contributo all’associa-
zione non esime quest’ultima dall’obbligo di effettuare
il controllo.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
10. Al fine di garantire l’effettività e l’efficacia del si-
stema di vigilanza di cui al presente decreto, ove l’am-
montare dei contributi riscossi non risulti sufficiente in
rapporto alle attività da porre in essere, lo stesso può es-
sere incrementato attraverso la destinazione di una quota
delle risorse di cui all’art. 96 del decreto legislativo n. 117
del 2017, per effetto di quanto disposto dall’art. 93, com-
ma 2 del decreto medesimo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARE E FINALI
Art. 24.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 25.
Disposizione transitoria
1. In sede di prima applicazione, le associazioni di cui
all’art. 5, comma 3, che associno imprese sociali in forma
non cooperativa, possono chiedere di essere autorizzate
a svolgere i controlli sulle imprese sociali aderenti, tra-
smettendo al Ministero, oltre alla documentazione richie-
sta, l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previ-
sti dall’art. 8, comma 2, al fine del popolamento iniziale
dell’elenco di cui all’art. 7. Entro i trenta giorni successivi
al rilascio dell’autorizzazione, le associazioni medesime
presentano il programma dei controlli per l’anno in corso.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del pre-
sente decreto, l’Ispettorato trasmette l’elenco dei propri
dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, com-
ma 2, per le medesime finalità di cui al comma precedente.
Art. 26.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi
di controllo.
Roma, 29 marzo 2022
Il Ministro: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’università e
della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute,
n. 972
22A02617
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 5 aprile 2022 .
Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei
prezzi dei materiali da costruzione.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particola-
re, l’art. 133, commi 3 e 6;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante
«Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle diretti-
ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudi-
cazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
ed, in particolare, l’art. 216, comma 27 -ter , che fa salva
la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi
3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i
contratti pubblici affidati prima dell’entrata in vigore del
nuovo codice e in corso di esecuzione;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «Misure urgenti connesse all’emergenza da CO-
VID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali» e, in particolare, l’art. 1 -septies ;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e,
in particolare, l’art. 1, comma 398;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle im-
prese e agli operatori economici, di lavoro, salute e ser-
vizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19,
nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l’art. 29,
comma 13;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante
«Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina.» e, in particolare, l’art. 23,
comma 1;
Considerato che i commi 1 e 2 dell’art. 1 -septies del
citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
li proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022,
con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni per-
centuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8
per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel
secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi e che per detti
materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del
medesimo art. 1 -septies ;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Ritenuto che il comma 4 del suddetto art. 1 -septies pre-
vede che le istanze di compensazione per variazioni in
aumento devono essere presentate, a pena di decadenza,
dall’appaltatore alla stazione appaltante entro quindici
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto da adottarsi in attuazione di quanto previsto
dal comma 1 del medesimo art. 1 -septies , relativo al se-
mestre di riferimento;
Considerato che, sulla base di quanto disposto dal
comma 6 del citato art. 1 -septies , si può far fronte alle
domande di compensazioni nei limiti del 50 per cento
delle risorse appositamente accantonate per imprevi-
sti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve
le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione del-
la stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate
annualmente;
Considerato, altresì, che il medesimo comma 6 del
suddetto art. 1 -septies prevede la possibilità di utilizzare
le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri in-
terventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi col-
laudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel
rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti
della residua spesa autorizzata;
Visto il comma 8 del menzionato art. 1 -septies che pre-
vede l’istituzione, presso il Ministero dell’infrastrutture e
della mobilità sostenibili, del Fondo per l’adeguamento
dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per l’anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e
fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti in-
dicati nel comma 7 del medesimo art. 1 -septies , in caso di
insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;
Considerato che il suddetto comma 8 del citato
art. 1 -septies demanda ad un apposito decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la
disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo stesso,
garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e
grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli
aventi diritto nell’assegnazione delle risorse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-
bre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/
CE e 2004/18/CE” e, in particolare, gli articoli 61 e 90;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
28 ottobre 2021, n. 258, recante «Modalità di utilizzo del
Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da co-
struzione di cui all’art. 1 -septies , comma 8, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;
Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre
2021, recante «Modalità operative per il calcolo e il pa-
gamento della compensazione dei prezzi dei materiali da
costruzione più significativi ai sensi dell’art. 1 -septies del
decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni
dalla legge n. 106/2021»;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato
art. 1 -septies , la compensazione è determinata applicando
alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavo-
razioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori,
ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei
lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino
al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in dimi-
nuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al
secondo semestre dell’anno 2021 di cui al comma 1, con
riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento
se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a più anni;
Considerato che, per i fini di cui all’art. 1 -septies , com-
ma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha istituito apposito capi-
tolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - CDR 2
- assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della
citata legge n. 234 del 2021, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per il 2022 ai fini della compensazione dei
prezzi dei materiali da costruzione più significativi con
riferimento al secondo semestre dell’anno 2021 e che, per
le finalità di cui al citato art. 1 -septies , tale spesa deve
confluire nel Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui
al comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 1 -septies , comma 8, del decreto-legge n. 73
del 2021, all’adozione di un decreto recante la disciplina
delle modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento
dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell’anno
2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media
e grande impresa di costruzione, nonché la proporziona-
lità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse;
Ritenuto di dover fare riferimento agli articoli 61 e 90
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, ai fini dell’individuazione delle piccole, medie e
grandi imprese di costruzione richiamate nell’art. 1 -sep-
ties , comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021;
Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della pic-
cola, media e grande impresa parità di accesso alle risorse
del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al se-
condo semestre dell’anno 2021 e pari a 100 milioni di
euro, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie,
analogamente a quanto stabilito dal citato decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibi-
li 30 settembre 2021, n. 371, una quota parte pressoché
equivalente del suddetto Fondo pari al 34 per cento per la
categoria «piccola impresa», 33 per cento per la categoria
«media impresa» e 33 per cento per la categoria «grande
impresa»;
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Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della compensazione delle istanze regolar-
mente pervenute ai soggetti indicati all’art. 1 -septies ,
comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, presentate entro i termini di decadenza previsti
dal comma 4 del medesimo art. 1 -septies e ritenute am-
missibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente
una dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00
per il secondo semestre dell’anno 2021, è così ripartito:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa»
che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale im-
presa in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in
possesso della qualificazione nella prima o seconda clas-
sifica di cui all’art. 61 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa»
che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale
impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla
sesta classifica di cui all’art. 61 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa»
che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale im-
presa in possesso della qualificazione nella settima o ot-
tava classifica di cui all’art. 61 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010.
2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle
risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 1
esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai
sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall’im-
porto del contratto aggiudicato.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concor-
renti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell’art. 37 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 48
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun rag-
gruppamento concorre alla distribuzione delle risorse as-
segnate alle categorie individuate al comma 1 esclusiva-
mente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi
della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, dall’impresa mandataria, a
prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.
4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri
Stati aderenti all’Unione europea, nonché di quelli stabi-
liti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici
o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazio-
nale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati
con l’Unione europea o con l’Italia, consentano la parte-
cipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità,
l’individuazione della categoria di appartenenza di cui
al comma 1 è effettuata sulla base della documentazio-
ne prodotta, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell’art. 49 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 2.
1. Con il decreto di cui all’art. 1 -septies , comma 1,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono
rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminu-
zione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo
semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti in-
dicati al comma 7 del citato art. 1 -septies invia la richie-
sta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del medesimo
art. 1 -septies utilizzando la piattaforma raggiungibile at-
traverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e
compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo,
l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sot-
toscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata.
3. Il modulo disponibile sulla piattaforma di cui al
comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed
attestati sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti indicati dal
comma 7 del citato art. 1 -septies :
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la
denominazione della stazione appaltante, la denomina-
zione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codi-
ce CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di
consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di ese-
cuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la com-
pensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori
eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre
2021;
c) data di presentazione dell’istanza di compensa-
zione da parte dell’appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell’impresa richie-
dente, individuata secondo i criteri di cui all’art. 1;
e) importo della compensazione richiesta dall’im-
presa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in
coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre
dell’anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attua-
zione di quanto previsto dall’art. 1 -septies , comma 1, del
decreto-legge n. 73 del 2021, nonché in attuazione delle
previsioni di cui all’art. 1 -septies , comma 8, secondo pe-
riodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché della cir-
colare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;
f) entità delle risorse finanziarie di cui
all’art. 1 -septies , comma 6, del decreto-legge n. 73 del
2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compen-
sazione presentata dall’appaltatore;
g) importo della compensazione riconoscibile uti-
lizzando le risorse di cui alla lettera f) ;
h) entità del contributo richiesto a valere sulle ri-
sorse del Fondo;
— 47 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
i) estremi per l’effettuazione del versamen-
to del contributo riconosciuto in favore della stazione
appaltante.
Art. 3.
1. Nell’ambito della ripartizione del Fondo ai sensi
dell’art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei
contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite con le modalità
di cui all’art. 2, comma 2, assegna a ciascuno dei sogget-
ti indicati all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge
n. 73 del 2021, le risorse in ragione dell’importo com-
plessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ri-
partite per piccola, media e grande impresa.
2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risor-
se del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a
ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per
la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle
grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presen-
tazione delle istanze di compensazione presentate secon-
do le modalità di cui all’art. 2, comma 2, e nelle more
dello svolgimento della relativa attività istruttoria, può
riconoscere a ciascuno dei soggetti indicati all’art. 1 -sep-
ties , comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un’an-
ticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto.
Qualora all’esito dell’attività istruttoria di cui al primo
periodo l’istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tut-
to o in parte, la medesima direzione provvede, nei modi
e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale
dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è ver-
sato all’entrata del bilancio dello Stato per essere succes-
sivamente riassegnato al Fondo.
Art. 4.
1. Nell’ambito della ripartizione del Fondo ai sensi
dell’art. 1, qualora l’ammontare delle richieste di accesso
di cui all’art. 2, comma 2, superi la quota del Fondo asse-
gnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati
all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, partecipano in misura proporzio-
nale alla distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a cia-
scuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rap-
portando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a
ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo
delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria
d’impresa.
3. I soggetti indicati all’art. 1 -septies , comma 7, del
decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la percentuale cal-
colata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di
compensazione.
4. Nell’ambito della ripartizione del Fondo, purché
l’importo totale delle richieste ammissibili rientri nella
disponibilità complessiva del Fondo per le compensa-
zioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista
una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse
nell’ambito delle quote assegnate a ciascuna delle cate-
gorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell’ero-
gazione delle risorse ai soggetti di cui all’art. 1 -septies ,
comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Direzione
generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vi-
gilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo in base agli importi delle richieste am-
messe a contributo, secondo il principio di proporzionali-
tà di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di con-
correnti di cui all’art. 1, comma 3, i soggetti indicati
all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 luglio 2021, n. 106, assegnano le risorse relative alla
compensazione all’impresa mandataria, che provvede ad
attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggrup-
pamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime
imprese.
Art. 6.
1. La Direzione generale per la regolazione dei contrat-
ti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica ai
soggetti indicati all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’assegnazione
delle risorse agli stessi attribuite secondo le modalità di
cui al presente decreto, al fine della loro corresponsione
all’impresa che ha presentato istanza di compensazione.
2. L’assegnazione delle risorse ai soggetti indicati
all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge n. 73 del
2021 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle in-
frastrutture e della mobilità sostenibili.
3. La Direzione generale per la regolazione dei con-
tratti pubblici e la vigilanza sulle grandi procede all’effet-
tuazione dei controlli relativi alle richieste formulate dai
soggetti indicati all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-
legge n. 73 del 2021, secondo le modalità previste dal
capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445.
Art. 7.
1. Al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle ri-
sorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al
primo semestre dell’anno 2021 in relazione alle istanze
presentate entro i termini previsti dall’art. 2, comma 2,
del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, l’esistenza dei
requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può
essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione
rilasciata sotto la propria responsabilità dai soggetti indi-
cati all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge n. 73
del 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e di contenuto analogo a quella prevista dall’art. 2, com-
mi 2 e 3.
2. Le eventuali risorse del Fondo per l’adeguamento
dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021, ec-
cedenti l’importo complessivamente assegnato ai sogget-
ti indicati all’art. 1 -septies , comma 7, del decreto-legge
n. 73 del 2021 all’esito del procedimento di cui agli arti-
coli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021,
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni
relative al secondo semestre dell’anno 2021 e sono ripar-
tite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità pre-
viste dal presente decreto.
3. In caso di ulteriore incremento, per effetto di provve-
dimenti legislativi, delle risorse del Fondo per l’adegua-
mento dei prezzi relative al secondo semestre dell’anno
2021, le stesse sono ripartite e assegnate secondo le pro-
porzioni e le modalità previste dal presente decreto.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di
controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2022
Il Ministro: GIOVANNINI
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.
n. 853
22A02546
DECRETO 12 aprile 2022 .
Modifica del decreto 7 aprile 2022, recante: «Disposizioni
di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per l’erogazio-
ne di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle im-
prese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed all’Albo nazio-
nale degli autotrasportatori, con specifico riferimento alle
modalità di presentazione delle domande di ammissione,
alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase
dell’istruttoria procedimentale».
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L’AUTOTRASPORTO
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bi-
lancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - n. 304 del 30 dicembre 2019);
Vista altresì la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023»;
Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze 30 dicembre 2020, recante «Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il
triennio 2021/2023»;
Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di pre-
visione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, piano di gestione n .4, risultano accantonate
risorse finanziarie pari a complessivi 50 milioni di euro
destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di
autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale
(R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili 18 novembre 2021 n. 459 (registrato
dalla Corte dei conti in data 6 dicembre 2021), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 297 del 15 dicembre 2021, recante modalità
di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie de-
stinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte
delle imprese di autotrasporto;
Visto in particolare l’art. 7 comma 2 del suddetto de-
creto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459, che rinvia
ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle
modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammis-
sibilità agli incentivi, le relative modalità di presentazio-
ne delle domande di ammissione nonché le modalità di
svolgimento dell’attività istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al pre-
sente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al re-
golamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato comune, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti
contributi si traducono nell’incentivazione all’acquisizio-
ne di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta
sostenibilità dal punto di vista ambientale;
Visti, in particolare, l’art. 2, paragrafo 1, punto 29 e
l’art. 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014, che
consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e
medie imprese, nonché gli articoli 36 e 37 che consentono
aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tute-
la ambientale o l’adeguamento anticipato a future norme
dell’Unione europea;
Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammis-
sibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del
summenzionato regolamento generale di esenzione (UE)
n. 651/2014, occorre far riferimento, in via generale, al
sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia più
evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale ri-
spetto alla tecnologia meno evoluta e all’intensità di aiuto
come definita dal regolamento in parola;
Visto, inoltre, l’art. 8 del summenzionato regolamento
(UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi co-
stituenti aiuti di Stato;
Visto, altresì, l’Allegato 1 al summenzionato regola-
mento che, al fine di circoscrivere la definizione di picco-
la e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e
le soglie finanziarie che definiscono le categorie;
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi
ammissibili per la quantificazione dei relativi contribu-
ti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra-costo
necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale nonché all’inten-
sità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie
di investimenti;
Visto l’art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a
motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli
pesanti (euro VI) , all’accesso alle informazioni relative
alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che pre-
vede la possibilità della concessione di incentivi finanzia-
ri per la demolizione di veicoli non conformi al regola-
mento stesso;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo
all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emis-
sioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (euro 5
ed euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla ripara-
zione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento n. 582/2011 recante attuazione
e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica
degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposi-
zioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con
riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carbu-
rante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di ri-
qualificazione elettrica destinato ad equipaggiare auto-
vetture M e N1 (c.d. « retrofit »);
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposi-
zioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea» (legge europea
2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale de-
gli aiuti di Stato (R.N.A.);
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l’art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a
società a capitale interamente pubblico, sulle quali le pre-
dette amministrazioni esercitano un controllo analogo a
quello esercitato su propri servizi e che svolgono la pro-
pria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’am-
ministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente mi-
sura d’incentivazione è la società RAM logistica, infra-
strutture, trasporti S.p.a. (d’ora innanzi RAM o il sogget-
to gestore) cui compete, fra l’altro, la gestione della fase
di presentazione delle domande e della successiva fase
istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le
disposizioni attuative di cui al presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modali-
tà operative del decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili 18 novembre 2021, n. 459,
con specifico riferimento alle modalità di presentazione
delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazio-
ne, di rendicontazione nonché alla fase dell’istruttoria
procedimentale.
Art. 2.
Modalità di funzionamento
1. La fase introduttiva del procedimento relativo alle
domande di ammissione ai benefici è articolata in due fasi
distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantona-
re, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente
spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla
sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto
dell’investimento da allegarsi al momento della proposi-
zione della domanda secondo i termini e le modalità di
cui all’art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell’investi-
mento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno
l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di
acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo
quanto previsto dall’art. 4 del presente decreto.
2. Sono previsti due periodi di incentivazione:
primo periodo: dal 2 maggio 2022 al 10 giugno
2022;
secondo periodo: dal 3 ottobre 2022 al 16 novembre
2022;
all’interno dei quali, fermo restando l’importo massi-
mo ammissibile per gli investimenti per singola impre-
sa previsto dall’art. 2 comma 4 del decreto ministeriale
18 novembre 2021 n. 459, gli aspiranti ai benefici potran-
no presentare le domande di accesso all’incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione
ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda
anche per più di una tipologia di investimenti per i quali
viene richiesto l’incentivo e ricadenti nelle aree omoge-
nee di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) , b) e c) del decre-
to ministeriale 18 novembre 2021, n. 459.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro
50.000.000 di cui all’art. 1 comma 1 del decreto ministe-
riale 18 novembre 2021, n. 459, al netto delle spettanze
previste per l’attività del soggetto gestore, sono equamen-
te ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le
percentuali di stanziamento per tipologia di investimento
previste all’art. 2 del già citato decreto ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quel-
la della rendicontazione di cui all’art. 10 del presente
decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze
ovvero irregolarità non sanabili, ne fornisce comunica-
zione all’amministrazione che, con provvedimento moti-
vato, dispone la non ammissione dell’impresa istante agli
incentivi. In questo caso l’importo precedentemente ac-
cantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella
piena disponibilità delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di
tre «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di
investimenti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) , b) e c)
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459. L’en-
tità delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna
delle singole aree viene aggiornata periodicamente utiliz-
zando l’apposita piattaforma informatica realizzata dal
soggetto gestore.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
7. Con la piattaforma informatica di cui al precedente
comma 6 si provvede:
1. all’accantonamento, ove la domanda appaia am-
missibile, degli importi massimi concedibili a favore dei
soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate
con corrispondente decurtazione dall’importo ancora di-
sponibile per tipologia di investimento;
2. alla riacquisizione degli importi accantonati e ri-
spetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «pre-
notazione» con possibilità di procedere con lo «scorri-
mento» della graduatoria in base alla data di proposizione
dell’istanza.
8. Ove il sistema informatico rilevi l’esaurimento del-
le risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente
proponibili e accettate con riserva nell’eventualità di una
successiva disponibilità di risorse. In quest’ultimo caso,
le domande precedentemente accettate con riserva saran-
no istruite sulla base dell’ordine di presentazione fino ad
esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l’importo risultante dall’accanto-
namento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente
articolo è considerato esclusivamente ai fini della stima
complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipo-
logia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell’in-
centivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si
procederà alla verifica dei costi rendicontati e della sus-
sistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per
gli investimenti.
Art. 3.
Termini, modalità di compilazione
e di presentazione delle domande
1. Possono inoltrare domanda le imprese di autotraspor-
to di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie,
risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a
norma del libro V , titolo VI, capo I, o del libro V , titolo
X, capo II, sezioni II e II -bis del codice civile, ed iscritte
al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento
(CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 21 ottobre 2009 e all’albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia
quella di autotrasporto di cose.
2. Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di
prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazio-
ne di cui al precedente art. 2 comma 2, secondo le moda-
lità di seguito descritte. Le liste delle domande pervenute
ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati pe-
riodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del
soggetto gestore RAM all’indirizzo: http://www.ramspa.
it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione
3. All’interno del primo periodo di incentivazione le
istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere pre-
sentate a partire dalle ore 10,00 del 2 maggio 2022 e fino
e non oltre le ore 16,00 del 10 giugno 2022 esclusivamen-
te tramite posta elettronica certificata dell’impresa richie-
dente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it
4. All’interno del secondo periodo di incentivazione le
istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere pre-
sentate a partire dalle ore 10,00 del 3 ottobre 2022 e fino
e non oltre le ore 16,00 del 16 novembre 2022 esclusi-
vamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa
richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legal-
mail.it
5. Qualora l’impresa avesse partecipato al secondo pe-
riodo di incentivazione nell’ambito del decreto ministe-
riale del 12 maggio 2020 n. 203 e, ad esito dell’istruttoria
sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver perfe-
zionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, in
attuazione della possibilità prevista all’art. 3 comma 5 del
decreto direttoriale n. 145/2020 di attuazione di tale misu-
ra, l’attività istruttoria sulla domanda presentata a valere
sul decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459, dovrà
ritenersi conclusa con l’inammissibilità della stessa.
6. Qualora, ad esito dell’istruttoria sulla rendicontazio-
ne, l’impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in
parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di in-
centivazione, non potrà presentare domanda per il secon-
do periodo di incentivazione. Qualora ad esito dell’istrut-
toria sulla rendicontazione, l’impresa non risulti aver
perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati
per il secondo periodo di incentivazione, l’amministra-
zione potrà tenerne conto ai fini di successive edizioni di
incentivazione.
7. L’istanza dovrà essere inoltrata, a pena di inammissi-
bilità unitamente alla seguente documentazione:
a) modello di istanza debitamente compilato, attra-
verso apposito modello informatico, in tutte le sue parti
e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o
procuratore dell’impresa. Il modello informatico di tipo
«pdf editabile» dovrà essere compilato e salvato senza
ulteriore scansione e potrà essere reperito al sito web del
soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ram-
spa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione
Al suddetto indirizzo web sarà altresì possibile ottenere
tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione
del suddetto modello;
b) copia del documento di riconoscimento in cor-
so di validità del legale rappresentante o procuratore
dell’impresa;
c) copia del contratto di acquisizione dei beni og-
getto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato
nel modello di istanza, avente data successiva a quella
di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novembre
2021, n. 459 (ovvero a far data dal 16 dicembre 2021)
e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà
inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappre-
sentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel
caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione
del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui
all’allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 459.
Ai soli fini della formazione dell’ordine di prenotazio-
ne faranno fede la data e l’ora di invio dell’istanza inoltra-
ta tramite posta elettronica certificata (PEC).
8. Il soggetto gestore RAM, pubblicherà l’elenco del-
le domande pervenute indipendentemente dalla regolari-
tà formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata
successivamente. Per le domande pervenute nel primo
periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 30 giu-
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gno 2022 mentre per le domande pervenute nel secondo
periodo l’elenco verrà pubblicato entro la data del 1° di-
cembre 2022.
9. Per ogni periodo di incentivazione il link per l’ac-
cesso all’elenco delle domande pervenute, che costitui-
rà l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito
web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili nella sezione «Temi - Trasporti - Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto merci - Contri-
buti ed incentivi per l’anno 2021 - Formazione e Investi-
menti» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente
mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in at-
tesa della verifica dei requisiti dell’impresa istante e della
documentazione allegata, che avverrà nelle fasi di istrut-
toria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a
seguito di eventuali scorrimenti.
10. All’interno di ogni periodo di incentivazione l’im-
presa ha diritto a presentare una sola domanda di accesso
agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per
più di una tipologia. È possibile annullare l’istanza prece-
dentemente inoltrata ed, eventualmente, contestualmente,
presentare, secondo le modalità di cui ai commi prece-
denti, una nuova domanda, riportando come oggetto della
PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annul-
lamento istanza e nuova presentazione», con l’effetto di
uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione
in coda.
Art. 4.
Prova del perfezionamento dell’investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che
hanno presentato domanda secondo le modalità di cui
all’art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione)
e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno
l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’in-
vestimento e la prova che il medesimo è stato avviato in
data successiva alla pubblicazione del decreto ministe-
riale 18 novembre 2021, n. 459 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito
descritte. La prova che l’investimento è stato avviato in
data successiva alla pubblicazione del decreto ministe-
riale 18 novembre 2021, n. 459 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana costituisce un presupposto per
l’ammissione all’erogazione del contributo. La guida
all’utilizzo del sistema informatico di gestione sarà dispo-
nibile alla pagina: http://www.ramspa.it/contributi-gli-
investimenti-viii-edizione - sul sito del soggetto gestore
RAM entro la data del 30 maggio 2022.
2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo
le modalità di cui all’art. 3 comma 3 (primo periodo di
incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 4 luglio
2022 ed entro le ore 16,00 del 1° aprile 2023, trasmet-
tono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla
documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9 del
presente decreto, la prova documentale dell’integrale pa-
gamento del prezzo attraverso la produzione della relativa
fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del
bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi e semiri-
morchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi
di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 18 novembre
2021, n. 459. La piattaforma informatica sarà resa nota
sul sito web dell’amministrazione, nella pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-
merci/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-
ed-incentivi-per-lanno-2021-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all’indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-
viii-edizione
Le credenziali di accesso al sistema informatico ver-
ranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’im-
presa, mittente dell’istanza.
3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le
modalità di cui all’art. 3 comma 4 (secondo periodo di
incentivazione), a decorrere dalle ore 10,00 del 1° dicem-
bre 2022 ed entro le ore 16,00 del 1° settembre 2023,
trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre
alla documentazione tecnica di cui agli articoli da 4 a 9
del presente decreto, la prova documentale dell’integr-
le pagamento del prezzo attraverso la produzione della
relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il
prezzo del bene e, per le acquisizioni relative a rimorchi
e semirimorchi, anche il prezzo pagato per i dispositivi
innovativi di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459. La piattaforma informatica
sarà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella se-
zione dedicata all’autotrasporto, alla pagina:
http://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-
merci/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-
ed-incentivi-per-lanno-2021-formazione-e-investimenti
e sul sito della RAM all’indirizzo:
http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-
viii-edizione
Le credenziali di accesso al sistema informatico ver-
ranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’im-
presa, mittente dell’istanza.
4. Solo successivamente a detto adempimento la do-
manda effettuata con prenotazione potrà considerarsi per-
fezionata facendo salvi gli effetti della posizione acqui-
sita. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, le domande che non verranno rendicontate deca-
dranno automaticamente liberando risorse e determinan-
do lo scorrimento dell’elenco degli istanti.
5. In ogni caso l’impresa che pur avendo presentato do-
manda di accesso all’incentivo non trasmetta, attraverso
la piattaforma informatica e secondo le modalità di cui
ai precedenti commi 2 e 3, la documentazione richiesta
in fase di rendicontazione ai fini della prova dell’avve-
nuto perfezionamento dell’investimento prenotato in fase
di istanza, non potrà presentare una nuova domanda nei
successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse
di cui al decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 e
l’amministrazione potrà tenerne conto anche nell’ambito
di successive edizioni di incentivazione.
6. Ove gli atti comprovanti l’acquisizione dei beni siano
redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione,
essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione
dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 in materia di documentazione
amministrativa.
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7. In ragione della sua peculiare natura, ove l’acquisi-
zione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing
finanziario, l’aspirante all’incentivo ha l’onere di com-
provare il pagamento dei canoni in scadenza alla data
ultima per l’invio della documentazione. La prova del
pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alter-
nativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla
società di leasing , debitamente quietanzata, ovvero con
copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’uti-
lizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre,
essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraver-
so la produzione di copia del verbale di presa in consegna
del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà
essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti
commi, entro il termine previsto per la presentazione del-
la rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.
8. In caso di acquisizione di veicoli, la concessione
dell’incentivo è subordinata, altresì, alla dimostrazione
che la data di prima immatricolazione dei veicoli com-
provabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata
dall’UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021 n. 459
(ovvero a far data dal 15 dicembre 2021), ed il termine
ultimo per la presentazione della rendicontazione per cia-
scun periodo di incentivazione. In nessun caso saranno
prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effet-
tuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche
se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri
«zero».
Art. 5.
Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano
CNG e gas naturale liquefatto LNG, ibrida nonché
a trazione elettrica - art. 2, comma 1 lettera a) del
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459
1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tec-
nici dei veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa complessiva a pieno carico pari o superio-
re a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG,
gas naturale liquefatto LNG, ibrida ( diesel /elettrico) e
elettrica ( full electric ), nonché per l’acquisizione di di-
spositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli
per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli
a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giu-
gno 2014, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di
produrre:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmis-
sione di copia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di immatricolazione debitamente protocolla-
ta dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta,
per la prima volta in Italia, in data successiva all’entra-
ta in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 459;
b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su
carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristi-
che tecniche previste dal decreto del Ministro delle infra-
strutture, dei trasporti e della mobilità sostenibili 18 no-
vembre 2021, n. 459;
c) nel caso dell’acquisizione di dispositivi idonei
ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto
merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elet-
trica art. 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459, prova documentale dell’ac-
quisizione del sistema di riqualificazione elettrica nonché
della relativa omologazione giusta quanto previsto dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di un
veicolo ad alimentazione alternativa si richieda la mag-
giorazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore
ad euro VI art. 5 comma 2 del decreto ministeriale 18 no-
vembre 2021, n. 459, deve allegare copia del documento
di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova
dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero
di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione
dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei
suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro de-
molizione. La rottamazione deve essere avvenuta nel pe-
riodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto
ministeriale ed il termine ultimo per la presentazione del-
la rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione;
e) attestazione che il veicolo è munito, per la pro-
pulsione, di almeno due diversi convertitori di energia e
di due diversi sistemi di immagazzinamento dell’energia
a bordo del veicolo relativamente ai veicoli ibridi (con
alimentazione diesel ed elettrica).
Art. 6.
Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa
complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con
contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica-
art. 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459
1. Quanto alla radiazione per rottamazione di veicoli
pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton-
nellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa com-
plessiva a partire da 3,5 tonnellate, comprese, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 10, commi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 18 giugno 2009, nonché euro 6-D final ai sensi di
quanto previsto dall’art. 12, commi 2 e 3, del regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di vei-
coli della medesima tipologia, per ciascun periodo di in-
centivazione, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di
produrre la documentazione attestante la sussistenza dei
seguenti requisiti tecnici e condizioni:
a) deve allegare copia del documento di immatrico-
lazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta
rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con
dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta
rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli
con l’impegno di procedere alla loro demolizione. La rotta-
mazione deve essere avvenuta nel periodo compreso tra la
data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 novem-
bre 2021, n. 459 ed il termine ultimo per la presentazione
della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione;
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b) indicazione del numero di targa (ovvero trasmis-
sione di copia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di immatricolazione debitamente protocolla-
ta dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta,
per la prima volta in Italia, in data successiva all’entra-
ta in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 459.
Art. 7.
Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi, adibiti al trasporto combinato
– art. 2, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459
1. Quanto all’acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica
adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla
normativa UIC 596-5 e rimorchi, semirimorchi dotati di
ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il traporto
combinato marittimo dotati di almeno uno dei dispositi-
vi innovativi di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459 volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza e di efficienza energetica di cui
all’allegato 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020,
n. 203, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di
incentivazione, hanno l’onere di produrre la prova docu-
mentale di seguito specificata:
a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmis-
sione di copia della ricevuta attestante la presentazione
dell’istanza di immatricolazione debitamente protocolla-
ta dall’ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta,
per la prima volta in Italia, in data successiva all’entra-
ta in vigore del decreto ministeriale 18 novembre 2021,
n. 459;
b) attestazione rilasciata esclusivamente dal costrut-
tore circa la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei
semirimorchi ed in particolare, a seconda dei casi, della
rispondenza alla normativa UIC 596-5 quanto ai veicoli
idonei al trasporto combinato ferroviario, ovvero dotati di
ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il traspor-
to combinato marittimo;
c) documentazione comprovante l’installazione di
almeno uno dei dispositivi di cui all’allegato 1 al decre-
to del Ministro delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilità sostenibili del 18 novembre 2021, n. 459, con
l’indicazione dei relativi costi sostenuti;
d) qualora contestualmente all’acquisizione di nuo-
vi veicoli si richieda la maggiorazione per rottamazione
di un rimorchio o semirimorchio, deve allegare copia del
documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre
alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione
del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di
demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa
in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere
alla loro demolizione. La rottamazione deve essere avve-
nuta nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del decreto ministeriale ed il termine ultimo per la pre-
sentazione della rendicontazione per ciascun periodo di
incentivazione.
2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie im-
prese, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti
ha l’onere di fornire anche la seguente documentazione:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’im-
presa o da un suo procuratore, attestante che gli investi-
menti sono stati effettuati nell’ambito di un programma
destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno
stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasfor-
mare radicalmente il processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero
delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fat-
turato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 8.
Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP , rispondenti a
criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto
ambientale - art. 2, comma 1 lettera c) del decreto
ministeriale 18 novembre 2021, prot. n. 459
1. Circa l’acquisizione di rimorchi, semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle
7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispon-
denti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto
ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e
36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione
europea del 17 giugno 2014, gli aspiranti agli incentivi,
hanno l’onere di produrre:
a) in caso di acquisizione di rimorchi o semirimor-
chi certificazione del costruttore circa la sussistenza dei
requisiti tecnici previsti dall’art. 5, comma 5 lettera b) del
decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459 per le uni-
tà frigorifere/calorifere;
b) documentazione dalla quale risulti il numero di
targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presen-
tazione dell’istanza di immatricolazione debitamente pro-
tocollata dall’ufficio motorizzazione civile competente)
ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia av-
venuta, in Italia, ed in data successiva all’entrata in vigore
del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459;
c) in caso di sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi
o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti
per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi
sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate de-
teriorabili (ATP) mono o multi temperatura, delle unità
frigorifere/calorifere installate, attestazione del costrut-
tore che le nuove unità frigorifere sono alimentate da
motore conforme alla fase V ( stage V) del regolamento
UE n. 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non
collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità
elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore
del veicolo trainante.
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2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie impre-
se, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sot-
toscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un
suo procuratore, attestante che gli investimenti sono stati
effettuati nell’ambito di un programma destinato a cre-
are un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento
esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento
mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radical-
mente il processo produttivo complessivo di uno stabili-
mento esistente;
b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 di-
cembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa o da un suo procuratore attestante il numero
delle unità di lavoro addette (ULA) ed il volume del fat-
turato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale.
Art. 9.
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle maggiorazioni del 10 per cento
del contributo di cui all’art. 5, comma 9 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
18 novembre 2021, n. 459, ove ne abbiano fatto espressa
richiesta nella domanda, gli aspiranti agli incentivi, do-
vranno fornire nella fase di rendicontazione, dichiarazio-
ne sostitutiva redatta ai sensi e per gli effetti del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, atte-
stante il numero delle unità di lavoro addette ( ULA ) ed
il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio
fiscale.
2. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione pari
al 10 per cento per le acquisizioni effettuate da imprese
aderenti ad una rete di imprese, gli interessati dovranno
trasmettere, nella fase di rendicontazione, copia del con-
tratto di rete redatto nelle forme di cui all’art. 3, com-
ma 4 -ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-
tito con legge 9 aprile 2009, n. 33.
3. Laddove la qualità di piccola o media impresa co-
stituisca già requisito per ricevere l’incentivo, nessuna
ulteriore maggiorazione per il possesso del medesimo re-
quisito può essere riconosciuto.
Art. 10.
Della rendicontazione
e dell’attività istruttoria-soggetto gestore
1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato
istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la
documentazione a comprova dell’avvenuto perfeziona-
mento dell’investimento, come esplicitata dagli articoli
da 4 a 9 del presente decreto secondo le modalità di cui
all’art. 4 commi 2 e 3.
2. Il soggetto gestore svolge le attività così come de-
finite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di
atto attuativo dell’accordo di servizio MIMS-RAM. Il
soggetto gestore provvede all’implementazione della
piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione
del flusso documentale via posta elettronica certificata di
cui all’art. 3 del presente decreto nonché al ricevimen-
to informatico e alla relativa archiviazione delle doman-
de presentate nei termini ai fini della successiva attività
istruttoria, all’aggiornamento dei «contatori» tramite la
redazione dell’elenco delle domande acquisite ordinate
sulla base della data di presentazione, all’attività istrutto-
ria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo
la funzione di indirizzo e di direzione in capo all’ammi-
nistrazione. La Commissione di cui al successivo com-
ma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente
decreto, determina l’accoglimento delle istanze, dando
comunicazione all’impresa del relativo provvedimento di
ammissione.
3. Con decreto direttoriale è nominata una Commis-
sione per la validazione dell’istruttoria compiuta dal sog-
getto gestore delle domande presentate, composta da un
Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia
in servizio presso il Dipartimento per la mobilità soste-
nibile, e da due componenti, individuati tra il personale
di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento,
nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria.
4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si rav-
visino lacune comunque sanabili della rendicontazione
presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune
integrazioni agli interessati, fissando un termine perento-
rio non superiore a quindici giorni entro i quali l’impresa
dovrà fornire gli elementi richiesti attraverso il carica-
mento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora
entro detto termine, l’impresa medesima non abbia for-
nito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto
soddisfacente, l’istruttoria verrà conclusa sulla sola base
della documentazione valida disponibile. In ogni caso
nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per
la mancanza della documentazione che doveva essere tra-
smessa dagli interessati a pena di esclusione.
5. Nel caso l’attività istruttoria rilevi la mancanza dei re-
quisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale
18 novembre 2021, n. 459, ovvero l’insufficienza della do-
cumentazione anche a seguito della procedura esperita ai
sensi del comma 4, l’amministrazione esclude senz’altro
l’impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e
provvede all’immediata riacquisizione dei relativi importi.
Art. 11.
Cumulabilità degli aiuti
1. Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento
generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi am-
missibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti eroga-
ti ai sensi del summenzionato regolamento non possono
essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento
d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con
aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della
commissione del 18 dicembre 2013 (« de minimis ») relati-
vamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta
a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi
del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
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3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo
fra aiuti di Stato, l’amministrazione si avvale del registro
nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministe-
ro dello sviluppo economico.
Art. 12.
Verifiche e controlli
1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell’amministra-
zione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche
anche successivamente all’erogazione degli incentivi e
di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento del
relativo provvedimento di concessione, e disporre in or-
dine all’obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche
effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle di-
chiarazioni sostitutive rese ovvero nel caso di violazione
dell’art. 1, comma 9 del decreto ministeriale 18 novem-
bre 2021, n. 459.
2. Al fine di garantire l’effettività di quanto previsto
dall’art. 2, comma 6 del decreto ministeriale 18 novem-
bre 2021, n. 459, l’amministrazione avvalendosi del
C.E.D. del Dipartimento per i trasporti provvede all’in-
serimento di appositi ostativi informatici per impedire il
cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vin-
colo di inalienabilità.
3. Al fine di verificare quanto previsto dall’art. 2, com-
ma 7 del decreto ministeriale 18 novembre 2021, n. 459,
l’amministrazione si avvale del C.E.D. del Dipartimento
per i trasporti.
4. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Mi-
nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tra-
sporti nella sezione dedicata all’autotrasporto «contributi
ed incentivi», nel sito web della Società Rete Autostrade
Mediterranee nonché nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
Roma, 12 aprile 2022
Il direttore generale: DI SANTO
22A02704
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 aprile 2022 .
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il
subentro del Ministero dell’interno nelle iniziative finaliz-
zate al superamento della situazione di criticità determina-
tasi in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24. (Ordinanza n. 887).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Con-
siglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulte-
riormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera
del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha pre-
visto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile
2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2021 che ha previsto l’ulteriore proroga dello
stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di at-
tività sociali ed economiche», che all’art. 1 ha previsto
l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 di-
cembre 2021;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza naziona-
le e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19», che ha previsto l’ulteriore
proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del
19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del
20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del
26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del
1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del
18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020,
n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020,
n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 2020,
n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020,
n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692
dell’11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698
del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del
13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del
24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714
del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020,
n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicem-
bre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 di-
cembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del
31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736
del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742
del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752
del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del
14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775
del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777
del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784
del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del
5 novembre 2021, n. 806 dell’8 novembre 2021, n. 808
del 12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021,
n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022,
n. 869 del 1° marzo 2022 e n. 879 del 25 marzo 2022 re-
canti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ed in parti-
colare l’art. 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare
all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19
le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di protezione civile du-
rante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio
2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preser-
vando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità
operativa e di pronta reazione delle strutture durante la
fase di progressivo rientro nell’ordinario, possono essere
adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto
dall’art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge
n. 24/2022, prevede che possono essere adottate ordinan-
ze di protezione civile, su richiesta motivata delle ammi-
nistrazioni competenti, e possono contenere misure de-
rogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle
norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al
31 dicembre 2022;
Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere
adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente
alle Camere;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della prote-
zione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, di individuazione
del Soggetto attuatore per le attività emergenziali connes-
se all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti
soccorsi in mare ovvero giunti sul territorio nazionale a
seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pa-
tologie derivanti da agenti virali trasmissibili e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 2944 del 18 agosto 2020 con cui il sog-
getto attuatore è stato altresì autorizzato a provvedere an-
che alle iniziative necessarie ad assicurare l’assistenza e
la sorveglianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio
nazionale attraverso le frontiere terrestri;
Viste le richieste del soggetto attuatore del Ministero
dell’interno, ai fini di quanto previsto dal citato art. 1 del
decreto-legge n. 24 del 2022;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 29 mar-
zo 2022 recante «Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 30 marzo 2022, n. 75, con cui
sono state prorogate, sino al 30 aprile 2022, le misure di
sorveglianza sanitaria;
Ravvisata la necessità di garantire il progressivo rien-
tro in ordinario delle attività svolte dal soggetto attuatore
del Ministero dell’interno nonché, alla luce della citata
ordinanza del Ministro della salute, di consentire sino
al 30 aprile 2022 la prosecuzione delle misure di sorve-
glianza sanitaria dei migranti giunti sul territorio nazio-
nale attraverso le frontiere terrestri e marittime poste in
essere dal citato soggetto attuatore e dalle prefetture, as-
sicurando una graduale riduzione delle attività in essere
in ragione dell’attuale impiego dei posti disponibili e in
previsione del rientro in ordinario;
Acquisita l’intesa delle regioni e province autonome;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
Ministero interno – Prosecuzione delle attività già svolte
dal soggetto attuatore nominato con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 1287 del
12 aprile 2020
1. Il Ministero dell’interno è individuato quale ammi-
nistrazione competente alla prosecuzione in via ordinaria
dell’esercizio delle funzioni, nel coordinamento degli in-
terventi di competenza del medesimo Dicastero, conse-
guenti alla situazione emergenziale in rassegna, avviati e
non ancora ultimati. A tal fine il Capo del Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’inter-
no, soggetto attuatore nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile
2020, è individuato quale soggetto responsabile delle ini-
ziative finalizzate al progressivo rientro nell’ordinario e
continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre
2022, avvalendosi della contabilità speciale n. 6204, aper-
ta ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020.
2. Per assicurare lo svolgimento della quarantena dei
migranti soccorsi in mare e di quelli giunti nel territorio
nazionale a seguito di sbarchi autonomi ovvero attraver-
so le frontiere terrestri, il soggetto responsabile di cui al
comma 1 è autorizzato a prorogare i contratti e le con-
venzioni stipulati ai sensi dell’art. 1 del decreto del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 1287 del 12 aprile
2020, come integrato dall’art. 1 del decreto del Capo Di-
partimento della protezione civile n. 2944 del 18 agosto
2020, fino al termine del 30 aprile 2022 previsto, per la
suddetta misura sanitaria, dall’ordinanza del Ministro
della salute del 29 marzo 2022, assicurando una riduzione
dei posti disponibili nella misura di almeno il 30%.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le atti-
vità svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione
ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data
del 1° aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente
ordinanza.
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4. Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite massi-
mo di euro 8.000.000,00, si provvede a valere sulle risor-
se emergenziali residue già precedentemente autorizzate
a favore del citato soggetto attuatore per le predette fina-
lità e in corso di trasferimento sulla contabilità speciale
n. 6204 sulla base dello stato di avanzamento della ren-
dicontazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 2.
Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della
sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture
individuate nel territorio nazionale
1. Al fine dell’applicazione della misura della quaran-
tena, disposta con ordinanza del Ministro della salute del
29 marzo 2022, nonché delle misure ad essa connesse, le
prefetture possono provvedere, fino al 30 aprile 2022 e
in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto pre-
visto dall’art. 3 dell’ordinanza n. 630/2020 richiamata in
premessa.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le atti-
vità svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione
ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data
del 1° aprile 2022 fino all’entrata in vigore della presente
ordinanza.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di
cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° aprile al
30 aprile 2022, quantificati in euro 228.000, si provvede,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
mediante utilizzo delle risorse iscritte per l’anno 2022 sul
capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato
di previsione del Ministero dell’interno.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A02640
ORDINANZA 16 aprile 2022 .
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
nella Regione Abruzzo. (Ordinanza n. 888).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gen-
naio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie de-
rivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consi-
glio dei ministri del 29 luglio 2020, con cui il medesimo
stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre
2020, con cui il medesimo stato di emergenza è stato ul-
teriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la deli-
bera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, che
ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al
30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei mini-
stri del 21 aprile 2021, che ha previsto l’ulteriore proroga
dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di at-
tività sociali ed economiche», che all’art. 1 ha previsto
l’ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 di-
cembre 2021;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021,
n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazio-
nale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19», che ha previsto l’ulteriore
proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento del-
la protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante
«Primi interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connes-
so all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del
12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del
21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del
25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del
28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del
1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell’8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del
15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del
19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del
25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del
5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665,
n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile
2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio
2020, n. 680 dell’11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020,
n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell’11 agosto 2020,
n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020,
n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020,
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020,
n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 no-
vembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del
2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del
10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728
del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020,
n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021
e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021,
n. 739 dell’11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021,
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n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021,
n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021,
n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772
del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021,
n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021,
n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e
n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021,
n. 806 dell’8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre
2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicem-
bre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo
2022, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sa-
nitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili»;
Vista, in particolare, l’ordinanza del Capo del Diparti-
mento della protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021,
recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui è stato au-
torizzato il reperimento di professionalità specifiche da
destinare alle strutture sanitarie della Regione Abruzzo;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ul-
teriori interventi urgenti di protezione civile in relazio-
ne all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è dispo-
sta la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro
autonomo, anche di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747 del
26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 781 del 28 maggio 2021, recante
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in re-
lazione all’emergenza relativa al rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti vi-
rali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si è
disposta la proroga al 31 luglio 2021 degli incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747
del 26 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile n. 791 del 3 settembre 2021, con cui si è
disposta la proroga al 31 dicembre 2021 degli incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata
e continuativa, conferiti ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 747
del 26 febbraio 2021;
Considerato che, in ragione dell’evolversi della critici-
tà determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento
alla diffusione della pandemia da COVID-19, la Regione
Abruzzo ha rappresentato l’esigenza di prorogare fino al
31 marzo 2022, gli incarichi di lavoro conferiti ai sensi
della citata ordinanza n. 747 del 2021;
Acquisita l’intesa della Regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;
Dispone:
Art. 1.
Proroga degli incarichi di lavoro autonomo
1. Al fine di garantire una più efficace gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Re-
gione Abruzzo, per il supporto delle attività delle Aziende
sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, la Re-
gione Abruzzo è autorizzata a prorogare fino al 31 marzo
2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collabo-
razione coordinata e continuativa, già conferiti ai sensi
dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati,
da ultimo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 791 del 3 settembre 2021, come di
seguito indicati:
a) tre medici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)
dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato
in euro 73.710,00;
b) undici infermieri di cui all’art. 1, comma 1, lettera
b) dell’ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantifi-
cato in euro 156.156,00;
c) quarantanove operatori socio-sanitari di cui
all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’ordinanza n. 747 del
2021, con un onere quantificato in euro 588.588,00.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limi-
te di ventinove unità di personale, residente fuori dalla
Regione Abruzzo, è altresì riconosciuto un rimborso for-
fettario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base
mensile, con un onere quantificato in euro 87.000,00 nel
limite delle disponibilità di cui all’art. 2, comma 1, per il
vitto, l’alloggio e il viaggio presso i comuni della Regio-
ne Abruzzo.
Art. 2.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della pre-
sente ordinanza si provvede, nel limite massimo di
euro 905.454,00, a valere sulle risorse stanziate per
l’emergenza.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla
contabilità speciale n. 6194 intestata al Presidente della
Regione Abruzzo - Soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della prote-
zione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli
incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto di-
sposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo
del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio
2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2022
Il Capo del Dipartimento: CURCIO
22A02641
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Tadalafil Sandoz BV».
Con la determina n. aRM - 61/2022 - 3143 dell’11 aprile 2022 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006,
su rinuncia della Sandoz BV , l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: TADALAFIL SANDOZ BV;
confezione: 047836123;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL;
confezione: 047836111;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL;
confezione: 047836109;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL;
confezione: 047836097;
descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVDC/PVC-AL;
confezione: 047836085;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVC-AL;
confezione: 047836073;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVC-AL;
confezione: 047836061;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVC-AL;
confezione: 047836059;
descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVC-AL;
confezione: 047836046;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL-AL (AL-OPA/AL/PVC);
confezione: 047836034;
descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL-AL (AL-OPA/AL/PVC);
confezione: 047836022;
descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL-AL (AL-OPA/AL/PVC);
confezione: 047836010;
descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in AL-AL (AL-OPA/AL/PVC).
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno esse re smaltite entro e
non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A02595
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Paracalcitolo Aurobindo».
Con la determina n. aRM - 60/2022 - 3199 dell’11 aprile 2022 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decret o legislativo
n. 219/2006, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
medicinale: PARACALCITOLO AUROBINDO;
confezione: 045962014;
descrizione: «5 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 1 ml.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno esse re smaltite entro e
non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.
22A02596
Autorizzazione all’importazione parallela del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel».
Estratto determina IP n. 285 dell’8 aprile 2022
Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l’importazione parallela d el medicinale
VOLTARENE EMULGEL 1 pour cent, gel 50 g en tube dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937230414, intestato alla societ à Gla-
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Rue François Jacob 92500 Rueil Malmaison France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento
dell’entrata in vigore della presente determina.
Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.
Confezione: «V oltaren Emulgel» - «1% gel» tubo da 50 g - codice A.I.C. n. 047447040 (in base 10) 1F7Z00 (in base 32).
Forma farmaceutica: gel.
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
Composizione: 100 g contengono:
principio attivo: 1,16 g di diclofenac dietilammonio, equivalenti a 1 g di diclofenac sodico;
eccipienti: dietilamina, carbomer 974P, macrogol cetostearile etere, cocoile caprilocaprato, alcool isopropilico, paraffina liquida, profumo
Cream 45 (contiene benzile benzoato), glicole propilenico, acqua depurata.
Questo medicinale contiene 50 mg di glicole propilenico per grammo di gel e 1 mg di benzile benzoato per grammo di gel.
Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:
tubo da 60 g, 100 g, 120 g, 2 tubi da 60 g e tubo da 150 g;
conservare a temperatura inferiore a 30°C;
il medicinale può essere usato per sei mesi dopo la prima apertura.
Officine di confezionamento secondario:
Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);
Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);
De Salute, S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Confezione: «V oltaren Emulgel» - «1% gel» tubo da 50 g - codice A.I.C. n. 047447040 - classe di rimborsabilità: C -bis .
Classificazione ai fini della fornitura
Confezione: «V oltaren Emulgel» - «1% gel» tubo da 50 g - codice A.I.C. n. 047447040.
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.
Stampati
Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano
allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsab ile del rilascio relativo
allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L’imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l’officina
presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del
marchio e del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampat i, come simboli o
emblemi, l’utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell’importatore parallelo.
Farmacovigilanza e gestione
delle segnalazioni di sospette reazioni avverse
Il titolare dell’AIP è tenuto a comunicare al titolare dell’A.I.C. nel Paese dell’Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale
viene importato, l’avvenuto rilascio dell’AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consen-
tire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02597
Modifica della determina AIFA n. 1155/2021 del 7 ottobre 2021, concernente l’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban Teva».
Estratto determina n. 325/2022 del 21 aprile 2022
È modificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 1155/2021 del 7 ottobre 2021, concernente «Autorizzazione all’immis sione in
commercio e classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell’art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189» del medicinale RIV AROXABAN TEV A (rivaroxaban), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 25 ottobre 2021:
laddove è scritto:
«Art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)
per il dosaggio da 15 mg e per il dosaggio da 20 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubbli co su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti–neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ema-
tologo che lavora in centri di trombosi ed emostasi (RRL)»;
leggasi:
«Art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale RIV AROXABAN TEV A (rivaroxaban) è la seguente:
per il dosaggio da 15 mg e per il dosaggio da 20 mg, la classificazione ai fini della fornitura è la seguente:
per l’indicazione terapeutica «Trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP) e prevenzione delle
recidive di TVP ed EP nell’adulto»: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospeda-
lieri o di specialisti–neurologo, cardiologo, internista, geriatra, chirurgo vascolare, cardiochirurgo, pneumologo, ematologo c he lavora in centri di
trombosi ed emostasi (RRL);
per l’indicazione terapeutica «Prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non val-
volare con uno o più fattori di rischio, come insufficienza cardiaca congestizia, ipertensione, età ≥ 75 anni, diabete mellito, pregresso ictus o attacco
ischemico transitorio: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)».
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Per gli altri dosaggi si conferma la classificazione ai fini della fornitura come riportato nella determina AIFA n. 1155/2021 del 7 ottobre 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 25 ottobre 2021.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
22A02618
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16,
recante: «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.».
Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 49 del 28 febbraio 2022, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 5 aprile 2022, n. 28, recante: «Conve rsione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.».
Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 5 aprile 2022, n. 28, «Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.».
22A02702
MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Approvazione del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento
del rumore presentato dalla società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 144 del 6 marzo 2022 è approvato il Piano degli interventi di contenimento ed abbat-
timento del rumore presentato dalla società Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a., di cui all’allegato A che costituisce parte integrante del
predetto decreto, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000.
Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero della transizione ecologica www.mite.gov.it nella parte ARIA/Inquinamento
acustico.
22A02616
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Bando per la concessione di contributi ai comuni a valere sul Fondo per la demolizione delle opere abusive.
Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi
speciali, rende noto che a decorrere dalle ore 12,00 del 2 maggio 2022 e fino alle ore 12,00 del 2 giugno 2022 i comuni posso presentare domanda
di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (di seguito Fondo demolizioni).
La domanda di contributo è presentata ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 19 agosto 2020, n. 206 e sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet del Ministero all’indirizzo http://t rasparenza.mit.gov.it/
archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_209604_725_1.html , con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo
demolizioni.
I comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on line che sarà disponibile alla pagina web https://fondodemo-
lizioni.mit.gov.it/a partire dalle ore 12,00 del 2 maggio 2022 e fino alle ore 12,00 del 2 giugno 2022, il cui fac-simile è allegato al presente avviso.
Possono presentare istanza di contributo anche comuni che abbiano già partecipato ai precedenti bandi o che risultino vincitor i degli stessi
ai sensi dei provvedimenti di assegnazione fondi reperibili sulla sezione amministrazione trasparente del sito internet del Min istero all’indirizzo
link https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=28&id_doc=210702 , purché l’istanza abbia ad oggetto ulteriori interventi di demolizione
identificati attraverso il codice CUP.
I contributi riguardano interventi ancora da eseguire e sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demoli-
zione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non ese guito nei termini
stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti
dalle demolizioni.
Ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle
istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Tremi Proietti, le funzioni di supporto e coordinamento tecnico-informatic o e di realizza-
zione della Piattaforma sono a cura della Direzione generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sezione avvisi, ed è altresì disponibile sul sito istituzionale
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze, raggiungibile sulla rete internet
all’indirizzo https://fondodemolizioni.mit.gov.it/ .
22A02727
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
S.I.A.E. SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI
Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 10030-4-2022
22A02594
MARGHERITA CARDONA ALBINI , redattore DELIA CHIARA , vice redattore
(WI-GU- 2022 -GU1- 100 ) Roma, 2022 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale € 438,00
(di cui spese di spedizione € 128,52)* - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)* - annuale € 68,00
(di cui spese di spedizione € 9,64)* - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)* - annuale € 168,00
(di cui spese di spedizione € 20,63)* - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)* - annuale € 65,00
(di cui spese di spedizione € 7,65)* - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)* - annuale € 167,00
(di cui spese di spedizione € 25,01)* - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)* - annuale € 819,00
(di cui spese di spedizione € 191,46)* - semestrale € 431,00
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale € 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € 302,47
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € 166,36
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € 55,46
Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)
Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di po sta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo € 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’ abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volt a in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascic olo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
*45-410100220430*
€ 1,00