CARILLIA · LABORATORIO
← Torna alla home del sito

← Normativa

L. 160/2019

Vigenza richiesta: 22/10/2026; testo restituito da Normattiva, da verificare per decorrenze.

LEGGE
27 dicembre 2019
160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell'art. 1 che entrano in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1.
1.
I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'
articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2.
All'
articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, le parole: « non inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiori a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.954 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.054 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 ».
3.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. L'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
, e' ridotta di 1,5 punti percentuali per l'anno 2019, di 3 punti percentuali per l'anno 2020 e di 1 punto percentuale per l'anno 2021 e per ciascuno degli anni successivi. L'aliquota ordinaria dell'IVA e' ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019 e di 2,9 punti percentuali per l'anno 2020 ed e' incrementata di 1,5 punti percentuali per l'anno 2022 e per ciascuno degli anni successivi ».
4.
L'
articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, e' sostituito dal seguente: « Art. 3. - (Deducibilita' dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali) - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento ».
5.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14
.
6.
All'
articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
, le parole: « al 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 10 per cento ».
7.
Al fine di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo denominato « Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti », con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.(19)
8.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
9.
All'
articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 » sono soppresse. Resta fermo quanto previsto dall'
articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente.
10.
All'
articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'
articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96
, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'
articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'
articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96
» sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'
articolo 1, commi da 100
a 108
e
da 113
a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
».
11.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 714 e' abrogato;
b)
il comma 715 e' sostituito dal seguente: « 715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalita' e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'
articolo 1, commi da 100
a 108
e
da 113
a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
. L'Istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce, in modalita' telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
12.
La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'
articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione nonche' ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
13.
All'
articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' nelle ipotesi di cui al comma 29 »;
b)
al comma 29, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: « b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attivita' stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;
c)
al comma 29, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: « d-bis) ai lavoratori di cui all'
articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
».
14.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. (110)
15.
Il fondo di cui al comma 14 e' finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilita' ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, a elevata sostenibilita' e che tengano conto degli impatti sociali.
16.
Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, ivi compresi le attivita' di progettazione e valutazione ex ante, altri oneri tecnici, nonche' il materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per l'anno 2021, di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 124 milioni di euro per l'anno 2024 e di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032.
17.
All'
articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Al fine di incrementare la sicurezza nella citta' di Matera ed in generale nelle citta' metropolitane del Paese, e' autorizzata la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della Piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) »;
b)
al comma 2, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « nonche' di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021 » e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apporta alla convenzione con il soggetto attuatore unico le modifiche necessarie ».
18.
Al fine di garantire la sostenibilita' delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e' autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, e' altresi' autorizzata, per il completamento del polo metropolitano M1-M5 di Cinisello- Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
19.
Al fine di garantire la sostenibilita' della Ryder Cup 2022 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacita' e della fruibilita' delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilita', e' riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nel territorio della regione Lazio per un importo di 20 milioni di euro nell'anno 2020, 20 milioni di euro nell'anno 2021 e 10 milioni di euro nell'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 14.
20.
Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che e' resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita', distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entita' del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse. I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
21.
Si intendono opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno accessibilita' ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi.
22.
Si intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione e' necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilita' ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalita' del sistema complessivo di accessibilita', nonche' quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento.
23.
Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilita' ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunita' di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 2022 e delle Olimpiadi invernali 2026.
24.
Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalita' per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a 26. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 15 febbraio 2020.
25.
Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 14, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'
articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi, sulla base dei dati rilevati attraverso il sistema di monitoraggio ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
, nonche' delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato.
26.
Ai fini della riqualificazione della viabilita' funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, e' trasferita alla medesima provincia la somma di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
27.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.
L'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
, e' ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed e' incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.
29.
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a)
efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonche' all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b)
sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
29-bis.
Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi, 32 e 35.
30.
I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:
a)
ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b)
ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c)
ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d)
ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e)
ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f)
ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g)
ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo' finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualita' dei programmi triennali di cui all'
articolo 21 del codice dei contratti pubblici
, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o di cui all'articolo 37
del
codice dei contratti pubblici
di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
, ove applicabile.
31-bis.
I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualita' riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 giugno 2027.
31-ter.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 2 MARZO 2024, N. 19
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 29 APRILE 2024, N. 56
.
32.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 e' tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021. Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2024. In caso di utilizzo del contributo per piu' annualita', il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori e' quello riferito alla prima annualita'. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualita' dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
33.
I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione, sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'
articolo 102 del codice dei contratti pubblici
di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, o ai sensi dell'
articolo 116 del codice dei contratti pubblici
di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36
. Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualita' di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonche' l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36
. Entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme gia' corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui all'
articolo 1, commi 128
e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 7 AGOSTO 2026, N. 144
. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
.
33-bis.
Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalita' di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.
34.
Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualita' dal 2020 al 2024, e' revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 luglio 2027. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 9 AGOSTO 2024, N. 113
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 7 OTTOBRE 2024, N. 143
. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalita' di cui ai
commi 128
e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
35.
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'
articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
.
36.
Il Ministero dell'interno effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37.
I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
, sottosezione « Opere pubbliche ». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
38.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 139 e' sostituito dal seguente: « 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti »;
b)
al comma 140, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente »;
c)
al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza » sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento »;
d)
al comma 143, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: « L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo e' compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo e' compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi »;
e)
al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori »;
f)
al comma 145 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto piu' recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. »;
g)
il comma 148 e' sostituito dal seguente: « 148. Le attivita' di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro ».
39.
Dopo il
comma 857 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, e' inserito il seguente: « 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 e' tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo e' compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo e' superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volonta' di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi ».
40.
Al fine di dare attuazione e non pregiudicare l'utilizzo delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, propedeutiche alla celere realizzazione delle opere pubbliche utili anche allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, ivi comprese quelle per l'accessibilita' da e verso il comune e la citta' metropolitana di Milano, nonche' quelle connesse e di contesto dei capoluoghi interessati, qualora le stesse ricadano nel territorio di piu' comuni, la variante allo strumento urbanistico e vincoli conseguenti puo' essere adottata, fermo restando il parere favorevole della regione, in deroga all'articolo 19 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
, mediante accordo di programma ovvero con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, su richiesta dell'interessato ovvero su iniziativa dell'ente attuatore o dell'amministrazione competente all'approvazione, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. Rimangono ferme le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e del patrimonio culturale.
41.
Nell'ambito degli interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale di cui alla presente legge, per il completo recupero della storica Villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio, che nel 2020 sara' Citta' europea dello sport, e' stanziato un contributo di 300.000 euro per gli interventi di riqualificazione e restauro della Villa.
42.
Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. (93)
42-bis.
Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono integrate con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle risorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021.
42-ter.
Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'
articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
42-quater.
I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il codice unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonche' i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalita' di monitoraggio e rendicontazione. I comuni soggetti attuatori degli interventi individuati con il decreto di cui al secondo periodo stipulano il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 e concludono i lavori medesimi entro il 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni relative a interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2025, non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
43.
Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
44.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207
.
45.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207
.
46.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207
.
47.
Allo scopo di cofinanziare interventi finalizzati alla promozione e al potenziamento di percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilita' ciclistica, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
48.
Il Fondo di cui al comma 47 finanzia il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in essere da comuni ed unioni di comuni. Il Fondo finanzia altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a)
messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
b)
realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
c)
realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del
codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
.
49.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di erogazione ai comuni e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 47, nonche' le modalita' di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte dei comuni e delle unioni di comuni delle risorse erogate per le finalita' di cui al medesimo comma. Il monitoraggio degli interventi e' effettuato ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
.
50.
I comuni e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 47, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volonta' dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
51.
Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili e' destinato agli enti locali del Mezzogiorno. (93)
51-bis.
Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021.
51-ter.
Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
52.
Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a)
le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b)
le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade;
b-bis)
le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione. (1)
53.
L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale e' determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a)
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b)
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c)
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente, ivi compresi i beni destinati all'ente medesimo con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (1)
53-bis.
Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi e' il seguente:
a)
opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
b)
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c)
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d)
messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente.
53-ter.
Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 e' fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.
54.
Ferme restando le priorita' di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.
55.
Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'
articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56.
L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 e' tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, e' sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attivita' di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attivita' di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.
57.
La rilevazione dei dati relativi alle attivita' di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti e' effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
, classificato come « Sviluppo capacita' progettuale dei comuni ». L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attivita' di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio.
58.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attivita' di progettazione oggetto del contributo di cui ai commi 51 e 51-bis.
59.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia », con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. (40) (72)
60.
Il fondo di cui al comma 59 e' finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a)
progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorita' per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b)
progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalita' del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo.
61.
Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, e' composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalita' di cui all'
articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
62.
All'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 1076 e' sostituito dal seguente: « 1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »;
b)
il comma 1078 e' sostituito dal seguente: « 1078. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
».
63.
Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per l'anno 2023, 530 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 245 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.
64.
Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 30 giugno 2022, per il periodo 2020-2029, ed entro la data del 30 giugno 2029, per il periodo 2030-2036, sono individuati i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
65.
All'
articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: « 4-bis. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali piu' disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall'
articolo 24, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema ».
66.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 134 e' sostituito dal seguente: « 134. Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonche' per interventi di viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sui contributi di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2021, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;
b)
la tabella 1 e' sostituita dalla tabella I allegata alla presente legge.
67.
In relazione all'
articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, in conformita' a quanto disposto dall'
articolo 8, comma 5-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71
, e' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 26
.
68.
Alla regione Lombardia e' assegnato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 quale concorso finanziario per la realizzazione del Museo della Diga del Gleno entro l'anno 2023, nel quale ricorre il centenario del disastro del Gleno che coinvolse la provincia di Bergamo e la provincia di Brescia.
69.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro la data del 31 dicembre 2023, possono essere rimodulati, ad invarianza dei contributi complessivi, gli stanziamenti di cui ai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e 66, riferiti al periodo 2025-2034, al fine di adeguare, anche sulla base delle informazioni disponibili derivanti dai monitoraggi, le complessive risorse alle esigenze territoriali.
70.
All'
articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 3
.1 e' sostituito dal seguente: « 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, senza l'applicazione dei limiti di cui all'
articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
, e all'
articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facolta' di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilita' di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».
71.
Ai fini dello sviluppo sostenibile previsto dai commi da 29 a 38, da 42 a 46, da 51 a 64 e da 66 a 68, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN) sul territorio italiano. In tale contesto, e' ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio-Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione e' autorizzata la spesa di 3,7 milioni per l'anno 2022.
72.
All'
articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: « citta' di Genova » sono inserite le seguenti: « nonche' per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro »;
b)
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonche' di razionalizzazione dell'accessibilita' dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa complessiva di 480 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per l'anno 2022, 120 milioni di euro per l'anno 2023 e 180 milioni di euro per l'anno 2024 ».
73.
Per il finanziamento degli interventi di cui all'
articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
, e' autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
74.
Per il finanziamento di spese di investimento destinate alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici, alla regione Valle d'Aosta e' assegnato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
75.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a)
le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b)
assenza di posti a sedere;
c)
motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d)
segnalatore acustico;
e)
regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f)
la marcatura 'CE' prevista dalla
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
.
75-bis.
A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia' in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024.
75-ter.
Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a)
l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b)
le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c)
le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta', imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree.
75-quater.
E' vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.E' altresi' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto ovvero privi della copertura assicurativa di cui al comma 75-vicies quinquies.
75-quinquies.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita' lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies.
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al
comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
.
75-octies.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
75-novies.
I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
75-decies.
E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
75-undecies.
E' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare contromano.
75-duodecies.
I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi di indicatori di direzione.
75-terdecies.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocita' non superiore a 50 km/h.
75-quaterdecies.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocita' di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
75-quinquiesdecies.
E' vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purche' nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilita'. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli.
75-sexiesdecies.
Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresi' prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
75-septiesdecies.
Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.
75-duodevicies.
Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-undevicies.
Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non e' stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater.
75-vicies.
Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del
codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW. 75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli. 75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992
. 75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione". 75-vicies quater. I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresi' il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attivita' previste dall'
articolo 208, comma 2, del codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
. I criteri e le modalita' per la stampa e la vendita dei contrassegni nonche' i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto e' generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992
, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992
. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 285 del 1992
, in quanto compatibili. 75-vicies quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi prevista dall'
articolo 2054 del codice civile
. Si applicano le disposizioni del titolo X del
codice delle assicurazioni private
, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
.
76.
La disposizione recata dal comma 77 e' approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
.
77.
Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e dopo le parole: « la predetta data » sono inserite le seguenti: « ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza ».
78.
Le disposizioni del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
79.
Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'
articolo 1, comma 859, lettere a)
e
b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145
.
80.
Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.
81.
Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
, rideterminato dall'
articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
, e dall'
articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, e' elevato a 30 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sulle risorse previste dall'
articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
.
82.
Al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120
, le parole: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2021 e che risultino iniziati e non collaudati al 31 dicembre 2014 ».
83.
All'
articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
, le parole: « entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 ».
84.
La disposizione di cui al comma 83 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
85.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con le finalita' previste dall'
articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario.
86.
A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.
87.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, e' altresi' autorizzato ad intervenire al fine di sostenere le operazioni di cui al comma 86 attraverso la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito, anche di natura subordinata.
88.
Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico per la partecipazione indiretta in quote di capitale di rischio e/o di debito di cui al comma 87, e' stabilita la ripartizione dell'intervento tra i diversi strumenti di supporto agli investimenti privati di cui ai commi 86 e 87 e quello di cui al comma 89, anche al fine di escludere che da tali interventi possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per le attivita' connesse all'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' operare attraverso societa' in house o attraverso il Gruppo BEI quale banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalita' di cui ai commi 86 e 87 e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
89.
Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'
articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, puo' anche essere concessa in complementarita' con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalita' e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.
90.
Per le finalita' di cui al comma 86:
a)
possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'
articolo 30, commi 2
e
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
;
b)
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sugli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse di cui alla lettera a) relative ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile, puo' essere concesso un contributo a fondo perduto per spese di investimento, sino ad una quota massima del 15 per cento dell'investimento medesimo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti termini, condizioni e modalita' di concessione dei contributi. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
c)
e' esteso l'ambito di operativita' del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'
articolo 1, commi da 855
a 859, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
. Per le medesime finalita' e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere una quota di finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse proprie o di terzi, integrativa del finanziamento concesso ai sensi dell'
articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
;
d)
per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, gli interventi agevolativi di cui al titolo I, capo 0I, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185
, possono essere integrati, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con una quota di finanziamento a fondo perduto, concesso con procedura a sportello, in misura non superiore al 20 per cento delle spese ammissibili a valere su risorse dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), sulla base di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni titolari dei programmi, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso la misura massima delle agevolazioni complessivamente concedibili non puo' superare il 90 per cento delle spese ammissibili. A tal fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al presente comma possono essere altresi' utilizzate le risorse originariamente destinate a contributi della stessa natura che si rendessero eventualmente disponibili sul conto aperto presso la tesoreria dello Stato per la gestione delle predette agevolazioni, quantificate dal gestore dell'intervento al 31 dicembre di ciascun anno dal 2019 al 2022. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere aggiornata la disciplina di attuazione di cui all'
articolo 29, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, anche al fine di assicurare il necessario adeguamento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
91.
All'
articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) la sezione speciale, che e' istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c), per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo' essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e' accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e' subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione della sezione speciale ».
92.
La quota di interventi finanziata con risorse statali previste nei commi da 85 a 96 e piu' in generale gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti « Green ». Le suddette emissioni di titoli di Stato Green saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato, ivi inclusi gli interventi di cui ai commi da 85 a 96, e dovranno essere comunque tali da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli.
93.
Ai fini dell'emissione dei titoli di Stato Green e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui al comma 94. Le modalita' di funzionamento del Comitato interministeriale di cui al presente comma sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
94.
I decreti di cui al comma 88 possono prevedere che la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalita' del comma 86, nonche' la quantificazione del relativo impatto, siano certificate da un professionista indipendente. Con i medesimi decreti sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dai commi da 85 a 96 e di quelli finanziati con il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 e piu' in generale delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti, necessari anche per il rispetto degli impegni con l'Unione europea, rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui al comma 93, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92.
95.
Agli oneri recati dal comma 88 e dal comma 94, primo periodo, si provvede a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi.
96.
Al fine di assicurare la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla ricostituzione del « Green Climate Fund », di cui alla
legge 4 novembre 2016, n. 204
, e' autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.
97.
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi della societa' di cui all'
articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonche' per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e vi si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
98.
Al fine di studiare le modalita' per rendere permanente la disposizione di cui al comma 85, per la programmazione della riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi con il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione, entro il 31 ottobre 2020, del sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2021 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030, e' costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. (22)
99.
La Commissione di cui al comma 98 e' presieduta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo sostituto, e composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da tre esperti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e da tre esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. La Commissione sviluppa un ampio percorso di partecipazione democratica con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, degli enti locali, delle comunita' coinvolte, delle associazioni e dei movimenti impegnati nell'azione per il clima, delle universita' e dei ricercatori. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennita', rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.
100.
Alla Commissione di cui al comma 98, per gli studi e le ricerche necessarie all'espletamento dei suoi compiti, e' assegnata una dotazione finanziaria pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.
101.
All'
articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221
, dopo le parole: « edifici pubblici contaminati da amianto, » sono inserite le seguenti: « comprese le navi militari, ».
102.
Il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, di cui all'
articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221
, e' incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le priorita' di intervento per le unita' navali da bonificare, nei limiti degli stanziamenti di cui al presente comma.
103.
Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attivita' ad essa strumentali e' assegnato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. (45)
104.
Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241
, nei limiti delle risorse di cui al comma 103.
105.
Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 103 puo' essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonche' alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.
106.
Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 103.
107.
Al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50 per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.
108.
Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'
articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, ed esclusi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa, nonche' le Forze di polizia.
109.
All'attuazione delle misure di cui ai commi 107 e 108 le amministrazioni di cui al comma 108 provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
110.
Per le finalita' di cui all'
articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 3,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'
articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457
, e, quanto a 16,2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al
comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
111.
Per le finalita' di cui all'
articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, e' autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.
112.
Il Fondo di parte corrente di cui al
comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' ridotto di 14 milioni per l'anno 2021.
113.
Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.
114.
I contributi di cui al comma 113 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218
, e del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
, e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della
legge 11 agosto 2003, n. 218
, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma e' riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma.
115.
I contributi di cui al comma 113 sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
116.
Fermo restando quanto previsto dal comma 115, l'entita' dei contributi per i veicoli destinati al trasporto passeggeri, compresa tra un minimo di euro 4.000 e un massimo di euro 40.000 per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.
117.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita' e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.
118.
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, e' riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
119.
Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla
legge 4 novembre 2016, n. 204
, e' istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella citta' di Venezia.
120.
Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilita' e resilienza nonche' contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della citta' di Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice International University e degli istituti di ricerca in materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Corila) e della societa' Thetis Spa e puo' realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici.
121.
E' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 29 novembre 1984, n. 798
.
122.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
123.
Al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, come integrato dall'
articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del Fondo di cui al presente comma.
124.
Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularita', e assicurare la continuita' del diritto alla mobilita', ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 125 e' riconosciuto un contributo per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 126. A tal fine e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020.
125.
Le disposizioni di cui al comma 124 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:
a)
studenti universitari fuori sede;
b)
disabili gravi ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
;
c)
lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro;
d)
migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 25.000 euro.
126.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento:
a)
alla quantificazione dello sconto;
b)
alle modalita' e ai termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 125.
127.
All'
articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « 1.425 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1.750 milioni » e le parole: « 1.775 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 3.375 milioni ».
128.
All'
articolo 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178
, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell'amministrazione e' autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore a trenta unita', previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative. 1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola nazionale dell'amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente ».
129.
Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'
articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121
, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa per un ulteriore importo di 48 milioni di euro in deroga al limite di cui all'
articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
.
130.
Il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 129, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'
articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121
, e' autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario precedente.
131.
Al fine di fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai sensi dell'
articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
, a decorrere dall'anno 2020, sono incrementate di 2 milioni di euro in deroga al limite di cui all'
articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
.
132.
Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'
articolo 24, commi 74
e
75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102
, nonche' di quelli previsti dall'
articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6
, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 7-bis, commi 1
,
2
e
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125
. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al
comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102
. (5) (8)
133.
Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro nell'anno 2020, di 120 milioni di euro nell'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, a decorrere dal medesimo anno, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'
articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, sono ridotte di 10 milioni di euro annui. (45)
134.
All'articolo 614, comma 2-bis, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
b)
al secondo periodo, le parole: « 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019, 2020 e 2021 ».
135.
Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227
, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
136.
Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 60 unita' a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unita' non prima del 1° ottobre 2021 e di 100 unita' non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
, e' incrementata di complessive 500 unita'.
137.
Contestualmente agli incrementi di cui al comma 136 e nel limite delle unita' ivi previste per ciascun anno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'
articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
138.
Nuove modalita' assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui al comma 133.
139.
Per l'attuazione delle disposizioni del comma 136 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, di euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.440 per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 annui a decorrere dall'anno 2034.
140.
Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 136, 137 e 139, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
141.
All'
articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'annualita' 2020, il fondo di cui al precedente periodo e' ulteriormente incrementato di 12.000.000 di euro, per far fronte alle particolari attivita' di supporto in materia di immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile ».
142.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141, pari a euro 12.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'
articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
.
143.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'
articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'
articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo. (70)
144.
Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al
comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
145.
All'
articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: « e le tracce delle prove scritte » sono sostituite dalle seguenti: « , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori »;
b)
al comma 2, le parole: « aggiornato l'elenco dei bandi in corso » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornati i dati di cui al comma 1 »;
c)
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'
articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125
».
146.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130
.
147.
Le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a)
le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneita';
b)
le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; (11) (20) (43) (66)
c)
le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. (1)
147-bis.
Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali.
148.
I
commi da 361
a 362-ter
e il
comma 365 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono abrogati.
149.
All'
articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».
150.
Al
comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « , per il triennio 2019-2021, » sono soppresse.
151.
Al fine di adeguare gli standard operativi ed i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo delle Capitanerie di porto- Guardia costiera per far fronte agli accresciuti compiti a garanzia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 815 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
, e' sostituita dalla seguente: « a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.860 per l'anno 2023, 3.990 per l'anno 2024, 4.120 per l'anno 2025, 4.150 dall'anno 2026 in servizio permanente ».
152.
All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
, le lettere da h-sexies) a h-undevicies) sono sostituite dalle seguenti: « h-sexies) per l'anno 2022: 82.631.031,99; h-septies) per l'anno 2023: 87.949.528,79; h-octies) per l'anno 2024: 93.268.025,59; h-novies) per l'anno 2025: 98.586.522,39; h-decies) per l'anno 2026: 100.024.990,19; h-undecies) per l'anno 2027: 100.268.081,29; h-duodecies) per l'anno 2028: 100.507.908,99; h-terdecies) per l'anno 2029: 100.747.736,69; h-quaterdecies) per l'anno 2030: 100.987.564,39; h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 101.743.114,09; h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 102.469.571,39; h-septiesdecies) per l'anno 2033: 103.140.459,99; h-duodevicies) per l'anno 2034: 103.811.348,59; h-undevicies) per l'anno 2035: 104.482.237,19; h-vicies) a decorrere dall'anno 2036: 104.637.404,79 ».
153.
Ai fini del comma 151 e' autorizzata la spesa di euro 1.183.808,70 per l'anno 2022, euro 2.426.449,50 per l'anno 2023, euro 3.669.090,30 per l'anno 2024, euro 4.911.731,10 per l'anno 2025, euro 6.154.371,90 per l'anno 2026, euro 6.213.204,00 per l'anno 2027, euro 6.268.772,70 per l'anno 2028, euro 6.324.341,40 per l'anno 2029, euro 6.379.910,10 per l'anno 2030, euro 6.435.478,80 per l'anno 2031, euro 6.646.214,10 per l'anno 2032, euro 6.801.380,70 per l'anno 2033, euro 6.956.547,30 per l'anno 2034, euro 7.111.713,90 per l'anno 2035, euro 7.266.880,50 a decorrere dall'anno 2036.
154.
Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 151 e 152, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e' autorizzata la spesa di 43.680 euro nel 2022, 87.360 euro nel 2023, 131.040 euro nel 2024, 174.720 euro nel 2025 e 218.400 euro a decorrere dal 2026.
155.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2012, n. 14
, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unita' di personale di livello non dirigenziale da inquadrare nel limite di ventotto unita' nella III area funzionale, posizione economica F1, e nel limite di ventidue unita' nella II area funzionale, posizione economica F2, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi gia' banditi. Le assunzioni di cui al presente comma hanno decorrenza giuridica ed economica non anteriore alla data del 1° luglio 2020. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 887.000 per l'anno 2020 e di euro 1.773.356 a decorrere dall'anno 2021.
156.
All'
articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, al tredicesimo periodo, le parole: « Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011
, il presente comma non si applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attivita'; » sono soppresse.
157.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma 155 esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, tredicesimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
158.
Per le medesime finalita' di cui al comma 155, nonche' al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022 e nel triennio 2023-2025, la percentuale stabilita al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalita', con oneri a valere sulle facolta' assunzionali del medesimo Ministero, e' pari al 12 per cento.
159.
Per il potenziamento delle attivita' di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia Spa, per la verifica della qualita' dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi e' assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026. E' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 538
.
160.
All'
articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150
, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro ».
161.
All'
articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: « h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147
, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2020, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020 a valere sulle risorse di cui all'
articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
, all'
articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, all'articolo 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4
, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
».
162.
Le convenzioni stipulate ai sensi dell'
articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
, per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui all'
articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
, sono prorogate al 31 dicembre 2026 nei limiti della spesa gia' sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
163.
Al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili »;
b)
all'articolo 47: 1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2 »; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento »; 3) al comma 3, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo ».
164.
Al fine di assicurare i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Ministero dell'interno e' autorizzato, a decorrere dal 1° ottobre 2021, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 130 unita' nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia.
165.
Per l'attuazione del comma 164, e' autorizzata la spesa di euro 1.751.513 per l'anno 2021, di euro 7.006.049 per l'anno 2022, di euro 8.329.819 per l'anno 2023 e di euro 12.301.128 annui a decorrere dall'anno 2024.
166.
Al fine di garantire l'attuazione delle prioritarie esigenze di potenziamento degli investimenti nel settore dell'agricoltura, nonche' la realizzazione dei compiti in materia di analisi e valutazione delle misure di miglioramento della qualita' della spesa pubblica e delle politiche di bilancio nel settore agricolo, ed al fine di garantire la piena funzionalita' del Ministero tramite un potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero medesimo, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono incrementati di una unita', da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall'
articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132
, nel numero massimo di undici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale, e' rideterminata nel numero massimo di dodici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine e' autorizzata la spesa di 251.000 euro a decorrere dall'anno 2020. (46)
167.
Al fine di dare celere attuazione al comma 166, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro il 15 marzo 2020, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o piu' decreti adottati con le modalita' di cui all'
articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97
.
168.
Al fine di accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 53/2018 del 25 ottobre 2018, all'articolo 113-bis
del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso;
b)
al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, nonche' dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data del 31 dicembre 2019, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo ».
169.
Per l'attuazione del comma 168 e' autorizzata la spesa di 5.280.620 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44
, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.
170.
La dotazione organica degli avvocati dello Stato e' aumentata di quindici unita'. La tabella A di cui alla
legge 3 aprile 1979, n. 103
, e' conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonche' ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 471.452 euro per l'anno 2020, a 1.885.806 euro per l'anno 2021, a 1.920.528 euro per l'anno 2022, a 1.920.528 euro per l'anno 2023, a 2.118.765 euro per l'anno 2024, a 2.121.004 euro per l'anno 2025, a 2.181.878 euro per l'anno 2026, a 2.200.140 euro per l'anno 2027, a 2.261.011 euro per l'anno 2028, a 2.953.736 euro per l'anno 2029 e a 2.953.736 euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi del comma 174.
171.
La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'
articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, e' incrementata di venticinque unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.
172.
Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.
173.
L'Avvocatura dello Stato provvede agli oneri derivanti dalle missioni e dalle consulenze tecniche connesse alle funzioni dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalle missioni connesse all'attivita' difensiva presso la Corte di giustizia dell'Unione europea. A tal fine e' autorizzata la spesa massima di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
174.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 173 e' autorizzata la spesa massima di euro 1.244.897 per l'anno 2020, di euro 3.419.584 per l'anno 2021, di euro 3.454.306 per l'anno 2022, di euro 3.454.306 per l'anno 2023, di euro 3.652.543 per l'anno 2024, di euro 3.654.782 per l'anno 2025, di euro 3.715.656 per l'anno 2026, di euro 3.733.918 per l'anno 2027, di euro 3.794.789 per l'anno 2028, di euro 4.487.514 per l'anno 2029 e di euro 4.487.514 annui a decorrere dall'anno 2030.
175.
Al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 14: 1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » e i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi; 3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 »;
b)
all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »; 2) al comma 2, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 », le parole: « anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 », le parole: « anno 2018 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2019 » e le parole: « nel 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2020 ».
176.
All'
articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, i commi 2, 3 e 3-ter sono abrogati.
177.
La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'
articolo 1, commi da 621
a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, si applica anche per l'anno 2020.
178.
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta e' utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
179.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 177 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
180.
All'
articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 96
, al primo periodo, dopo le parole: « delle societa' sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva, » e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse disponibili ».
181.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126
.
182.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse del Fondo « Sport e Periferie » di cui all'
articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9
, trasferite alla societa' Sport e salute Spa, ai sensi dell'
articolo 1, comma 28, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55
, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che subentra nella gestione del Fondo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016, n. 9
, facendo salve le procedure in corso.
183.
All'
articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2020 »;
b)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento ».
184.
Al fine di sostenere piu' efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilita' ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonche' di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, e' ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.
185.
Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
186.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
, dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
187.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla
legge 28 dicembre 2015, n. 208
, nonche' dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, come integrato dall'
articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
.
188.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
189.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
190.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, come integrato dall'
articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
191.
Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione e' comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. Non si applicano i limiti di cui all'
articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, di cui all'
articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
, e di cui all'
articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
192.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
193.
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta e' corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente gia' utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'
articolo 1, commi 35
e
36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, in materia di investimenti sostitutivi.
194.
Il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
195.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformita' rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla
legge n. 232 del 2016
e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo' essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente puo' essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
.
196.
Le disposizioni dei commi da 184 a 195 non si applicano:
a)
agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nel comma 188, effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'
articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
;
b)
agli investimenti aventi a oggetto i beni indicati nei commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'
articolo 1, commi 60
e
62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
.
197.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 195, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
.
198.
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attivita' innovative, e' riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
199.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in una delle attivita' ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
, dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante e' comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
200.
Sono considerate attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita':
a)
le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b)
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di ricerca e sviluppo;
c)
le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con universita' e istituti di ricerca nonche' con start-up innovative, di cui all'
articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221
aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'
articolo 2359 del codice civile
, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;
d)
le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attivita' inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'
articolo 2359 del codice civile
, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali;
e)
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
f)
le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
201.
Sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita', diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli gia' realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi. Non sono considerate attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attivita' di routine per il miglioramento della qualita' dei prodotti e in generale le attivita' volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attivita' per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonche' le attivita' per il controllo di qualita' e la standardizzazione dei prodotti. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita':
a)
le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b)
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di innovazione tecnologica;
c)
le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'
articolo 2359 del codice civile
, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d)
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e)
le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
202.
Sono considerate attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta le attivita' di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, sono dettati i criteri per la corretta applicazione del presente comma anche in relazione alle medesime attivita' svolte in settori diversi da quelli sopraindicati. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettivita', pertinenza e congruita':
a)
le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a soggetti di eta' non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;
b)
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attivita' di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attivita' di design e ideazione estetica;
c)
le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e ideazione estetica svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'
articolo 2359 del codice civile
, inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
d)
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attivita' innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996;
e)
le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
203.
Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
203-bis.
Per le attivita' di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-ter.
Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.
203-quater.
Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. 203-quater.1. Per le attivita' di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero.
203-quinquies.
Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
203-sexies.
Per le attivita' di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare il beneficio anche per piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.
204.
Il credito d'imposta spettante e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'
articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, e di cui all'
articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
205.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010
e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati ai commi da 203 a 203-sexies.
206.
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalita', i contenuti e i risultati delle attivita' ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attivita' ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
. Per le attivita' ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attivita'.
207.
Nell'ambito delle ordinarie attivita' di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonche' sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilita' di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora, nell'ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilita' di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attivita' innovative nonche' in ordine alla pertinenza e alla congruita' delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale puo' essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'
articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212
, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attivita' di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.
208.
Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 198 a 207, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
.
209.
All'
articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9
, concernente il credito d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, al comma 1, le parole: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 ». Le risorse derivanti dall'anticipata cessazione del termine di applicazione del citato articolo 3 sono destinate al credito d'imposta per investimenti in ricerca, innovazione tecnologica e altre attivita' innovative per la competitivita' delle imprese, di cui ai commi da 198 a 207.
210.
La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'
articolo 1, commi da 46
a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
210-bis.
Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'
articolo 1, commi da 46
a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
211.
Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta e' comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attivita' di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017. (53)
212.
Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
. L'effettiva fruizione del credito d'imposta e' comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
213.
Nel caso in cui le attivita' di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attivita' commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attivita' commissionate agli Istituti tecnici superiori.
214.
Il credito d'imposta e' utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalita' e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
215.
Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del suddetto decreto, non piu' necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
216.
Per l'attuazione dell'intervento di proroga del credito d'imposta disposto dal comma 210, e' autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 210 a 217, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
.
217.
Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 provvede il Ministero dello sviluppo economico.
218.
All'
articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45
, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».
219.
Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento.
220.
Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i
commi 3-bis
e
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90
.
221.
Ferme restando le agevolazioni gia' previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
222.
La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
223.
Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41
.
224.
Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307
, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2022 all'anno 2030.
225.
All'articolo 56-bis del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Per le attivita' dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'
articolo 2135 del codice civile
, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento ».
226.
L'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
, e' integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente e' riservata alla concessione dei contributi di cui all'
articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all'
articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, e' elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo. I contributi di cui al terzo periodo sono erogati alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, con modalita' procedurali stabilite con decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta al predetto stanziamento di 60 milioni di euro, l'intervento puo' essere cofinanziato con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimento europei, anche per sostenere, applicando la medesima maggiorazione del 100 per cento, investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle di cui al secondo periodo.
227.
Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 e' destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilita' dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'
articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
, fermo restando il rispetto delle intensita' massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalita' di cui al presente comma, nonche' la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
228.
Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilita' complessive della misura.
229.
Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla
legge 23 dicembre 1996, n. 662
, e' concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensita' massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalita' generali del Fondo.
230.
Per il finanziamento degli interventi di cui al
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 maggio 1989, n. 181
, destinati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'
articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo
decreto-legge n. 83 del 2012
, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali complesse di cui al
comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse dalle precedenti e che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.
231.
Per la concessione delle agevolazioni di cui all'
articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Per l'utilizzo delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire, con proprie direttive, gli indirizzi operativi necessari al raggiungimento di fini strategici di sviluppo. Le risorse annualmente destinate agli interventi di cui al presente comma e non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dal 2021, tenuto conto dei fabbisogni connessi alle domande di agevolazione presentate, possono essere destinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto delle regole contabili, al finanziamento di iniziative a carattere innovativo di rilevante impatto economico, sociale e ambientale con riferimento al sistema produttivo dei territori interessati.
232.
Per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitivita' dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'
articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI », e' incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e le catene di valore individuati dalla Commissione europea. Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica in attuazione dell'
articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico. (11)
233.
Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'
articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020. All'
articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, le parole: « all'8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « al 6,5 per cento ».
234.
Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla
legge 9 dicembre 1998, n. 431
, e' assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
235.
Al fine di sostenere l'iniziativa denominata « Padova capitale europea del volontariato 2020 » e' stanziata la somma di 500.000 euro per l'anno 2020.
236.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, dopo il comma 501 e' inserito il seguente: « 501.1. Su richiesta dei risparmiatori, la Commissione tecnica acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande ».
237.
Il termine previsto ai sensi dell'
articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, scade il 18 giugno 2020.
238.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 494, dopo le parole: « per atto tra vivi » sono aggiunte le seguenti: « ; nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute »;
b)
al comma 496, dopo le parole: « del costo di acquisto, » sono inserite le seguenti: « in caso di unico acquisto, ovvero del prezzo medio, in caso di piu' acquisti, » e dopo le parole: « inclusi gli oneri fiscali » sono inserite le seguenti: « sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni »;
c)
al comma 502-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma presentano idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare ».
239.
Le risorse giacenti sulla contabilita' speciale di cui all'
articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89
, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 51 milioni di euro per l'anno 2020.
240.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
241.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
242.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
243.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
244.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
245.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
246.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
247.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
248.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
249.
Le risorse iscritte nel fondo di cui all'
articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107
, gia' confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
250.
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all'
articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
251.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo statuto dell'Agenzia che ne disciplina le attivita' e le regole di funzionamento. Il decreto di cui al presente comma definisce altresi' la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di trentaquattro unita' complessive di cui tre dirigenti di seconda fascia, nonche' i compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, ed il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca.
252.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile e le modalita' di attuazione del presente comma. L'ANR, nella predisposizione del piano di cui al comma 242, lettera c), tiene conto dei risultati conseguiti per effetto della semplificazione derivante dall'applicazione del presente comma.
253.
Per garantire la prosecuzione del finanziamento dei programmi spaziali nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle politiche di bilancio in materia, le somme assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2019, adottato ai sensi dell'
articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono incrementate di 390 milioni di euro per l'anno 2020, di 452 milioni di euro per l'anno 2021, di 377 milioni di euro per l'anno 2022, di 432 milioni di euro per l'anno 2023 e di 409 milioni di euro per l'anno 2024.
254.
Le somme di cui al comma 253 sono assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' politica delegata al coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128
, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.
255.
Nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, al « Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato » per l'incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
256.
Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla
lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge e' incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a)
misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d'inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2020;
b)
misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all'
articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71
, nonche' in materia di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parita' dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
257.
Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della
legge 13 luglio 2015, n. 107
, e' incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020.
258.
Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, e' destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all'
articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, gia' assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualita' 2023.
259.
Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall'articolo 157 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall'articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
260.
I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
261.
Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all'
articolo 1, commi 153
e
154, della legge 13 luglio 2015, n. 107
, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all'
articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
, possono essere destinate, su segnalazione dell'INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonche' in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
262.
Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l'infanzia di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
.
263.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano gia' tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonche' della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici.
264.
Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualita' 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
265.
Per promuovere il diritto allo studio universitario, il fondo di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
, e' incrementato di euro 31 milioni per l'anno 2020.
266.
Il fondo di cui all'
articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, e' rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all'
articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107
. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessita' di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
267.
Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuita' del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'
articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230
, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.
268.
Per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e' assegnato un contributo annuo di 500.000 euro alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca e alta formazione e' altresi' assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste.
269.
All'
articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2019, n. 60
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 le parole: « delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali » sono sostituite dalle seguenti: « di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano »;
b)
al comma 3, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
c)
al comma 4, dopo le parole: « Le regioni » sono inserite le seguenti: « e le provincie autonome di Trento e di Bolzano »;
d)
il comma 4-bis e' abrogato.
270.
A sostegno del sistema italiano della formazione superiore e del sistema educativo italiano, il fondo di cui all'
articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, e' incrementato per l'importo di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020 per il sostegno delle iniziative previste all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, di riparto degli stanziamenti del fondo medesimo.
271.
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'
articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
, l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, e' ulteriormente incrementata di 5,425 milioni di euro per l'anno 2020, 10,850 milioni di euro per l'anno 2021, 16,492 milioni di euro per l'anno 2022, 22,134 milioni di euro per l'anno 2023 e 24,995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
272.
All'
articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, le parole: « 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021/2022 ».
273.
Allo scopo di potenziare, nei limiti di spesa di cui al presente comma anche in considerazione di quanto previsto al comma 274, in ambito nazionale ed internazionale, le infrastrutture europee delle scienze umane e sociali, insediando nel Mezzogiorno uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose riconosciute ad alto potenziale strategico dal Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), nonche' di incrementare, attraverso l'analisi e lo studio della lingua ebraica, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.(19)
274.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 273, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca stipula, nei limiti di spesa di cui al comma 273, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, da esso vigilati, gia' operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose, e con i quali siano gia' in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi di programma.
275.
La Fondazione Human Technopole, di cui all'
articolo 1, commi da 116
a 123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, in quanto polo scientifico infrastrutturale a sostegno della ricerca scientifica nazionale, agisce con approccio multidisciplinare ed integrato nel rispetto dei principi di piena accessibilita' per la comunita' scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicita' dell'attivita', di verificabilita' dei risultati scientifici raggiunti in conformita' alle migliori pratiche internazionali. A tal fine la Fondazione:
a)
presenta una relazione, con cadenza biennale, per la successiva trasmissione alle Camere, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, sulle attivita' svolte e programmate anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalita' di utilizzo delle facility infrastrutturali da parte di progetti scientifici partecipati o promossi da soggetti non affiliati alla Fondazione, nonche' sui servizi svolti a beneficio della comunita' scientifica nazionale;
b)
organizza, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della relazione di cui alla lettera a), una giornata aperta di confronto con la comunita' scientifica.
276.
Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, tra la Fondazione Human Technopole, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della Fondazione nel rispetto dei principi enunciati dal comma 275 e nel limite di cui all'
articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono individuate le modalita' di attuazione delle seguenti attivita' che la Fondazione e' tenuta, tra l'altro, a svolgere:
a)
individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le facility infrastrutturali ad alto impatto tecnologico nei settori individuati dall'
articolo 1, comma 116, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, da realizzare, una volta individuate a seguito di consultazioni pubbliche promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero della salute, aperte alla comunita' scientifica nazionale, coordinate da parte del direttore della Fondazione, con l'uso maggioritario delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, nell'ambito dell'area identificata nella convenzione. A tal fine, le somme di cui all'
articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono trasferite alla Fondazione, con le modalita' di cui all'
articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1996, n. 425
. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;
b)
realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le facility infrastrutturali, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai bandi per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
c)
promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilita' e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca;
d)
avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a universita', Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione. Ai fini dell'attribuzione dei risultati delle ricerche, i ricercatori che svolgono in tutto o in parte i loro progetti di ricerca presso la Fondazione conservano l'affiliazione dell'ente scientifico di provenienza;
e)
istituire presso la Fondazione un'apposita Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le universita', IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonche' dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne e' membro di diritto. La composizione, anche numerica, e il funzionamento della Commissione nonche' i principi e i criteri di valutazione dei progetti secondo le migliori pratiche internazionali sono definiti dalla convenzione. Gli oneri di istituzione e funzionamento della Commissione, nonche' i costi relativi alle sperimentazioni e alle dotazioni tecnologiche dei progetti selezionati, ivi inclusi i costi per la mobilita' dei ricercatori che se ne avvalgono, sono a carico delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
.
277.
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro la data indicata al comma 276, la Fondazione Human Technopole e' tenuta ad attivare la procedura di modifica dello statuto della Fondazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2018, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del medesimo statuto per adeguarlo ai principi, ai criteri e alle modalita' di svolgimento delle attivita' di cui ai commi 275 e 276; in tal caso, e fino all'approvazione delle modifiche allo statuto, la Fondazione assolve soltanto agli obblighi di cui al comma 275, lettere a) e b), con cadenza semestrale.
278.
Il fondo di cui all'
articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, e' rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
279.
La dotazione organica complessiva di cui all'
articolo 1, commi 64
e
65, della legge 13 luglio 2015, n. 107
, e' incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell'istruzione dell'universita' e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti e' ripartito tra le regioni.
280.
All'
articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98
, dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: « 5-quinquies. Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'
articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, e' stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana e' aumentato di 119 unita' ».
281.
All'
articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresi' ad avere validita' per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto ».
282.
Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilita' e con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM, a decorrere dall'anno 2020, e' incrementato di 1.500.000 euro, ripartiti tra le istituzioni AFAM statali in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
283.
Al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante alle istituzioni AFAM dagli effetti attuativi della no tax area di cui all'
articolo 1, commi 252 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivita' didattiche delle istituzioni AFAM e' ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Il predetto incremento e' ripartito tra le istituzioni AFAM statali in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ai sensi dell'
articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68
, e al numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'articolo 1, commi 252 e seguenti, della citata
legge 11 dicembre 2016, n. 232
.
284.
Per le esigenze didattiche derivanti dalla
legge 21 dicembre 1999, n. 508
, cui non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall'
articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali.
285.
Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non da' luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
286.
Al fine di garantire i fabbisogni connessi con il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per tener conto degli effetti di cui al comma 588 del presente articolo, i massimali previsti dalla Convenzione per la realizzazione e gestione delle attivita' informatiche dello Stato, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 3 settembre 2013 e da ultimo prorogata ai sensi dell'
articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, saranno rideterminati, a decorrere dall'anno 2020, utilizzando gli strumenti contrattuali di revisione, entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio. All'
articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, fermo restando il concorso della Societa' agli obiettivi di finanza pubblica, alla Societa' di cui all'
articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, non si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 9, commi 28
e
29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, nel rispetto delle direttive dell'azionista e del controllore analogo ».
287.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:
a)
sono abrogati i
commi da 1
a 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e il comma 1080 dell'articolo 1
della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
;
b)
si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549
a 552 dell'articolo 1
della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento. (27)
288.
Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 289. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
289.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.
289-bis.
Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'
articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82
, e affida alla societa' di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12
, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per l'anno 2021, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter.
Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per l'anno 2021, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
290.
Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per l'anno 2021. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178
. (11)
291.
I gestori di servizi di pubblica utilita' e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario ai sensi dell'
articolo 6 del codice dell'amministrazione digitale
, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
.
292.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonche' di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall'autorita' competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalita' telematiche, l'illegittimita' della condotta del gestore e dell'operatore interessato, per violazioni relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonche' per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.
293.
Il gestore ovvero l'operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 292 attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.
294.
All'
articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: « 1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del
codice del consumo
, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
, relative alle modalita' di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimita' della condotta dell'operatore. L'operatore deve comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio »;
b)
al comma 1-quinquies, le parole: « del comma 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1-bis e 1-bis.1 »;
c)
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « 1, 1-bis » e' inserita la seguente: « , 1-bis.1 ».
295.
Il
comma 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, e' abrogato.
296.
Al fine di favorire interventi volti al recupero del patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione della villa Candiani di Erba in provincia di Como. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 250.000 euro per l'anno 2021 per il restauro e la valorizzazione del palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli in provincia di Torino.
297.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
298.
Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a)
il contingente di cui all'
articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
, e' incrementato di trenta unita'. A tale fine l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
e' incrementata di euro 2.505.000 per l'anno 2020 e di euro 5.010.000 annui a decorrere dall'anno 2021;
b)
l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967
e' incrementata di euro 2.100.000 per l'anno 2020 e di euro 4.200.000 annui a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta all'incremento previsto dalla lettera a);
c)
e' autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione.
299.
L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata, per l'anno 2020, a bandire concorsi pubblici per titoli ed esami e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, nel limite delle unita' eccedenti, un contingente massimo di 50 unita' di personale non dirigenziale della terza area funzionale, posizione economica F1. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021.
300.
L'
articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, e' sostituito dal seguente: « 1. Al fine di migliorare il livello e la qualita' di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e' riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 ».
301.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, un concorso pubblico di accesso alla carriera diplomatica, nei limiti dell'attuale dotazione organica e delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, per un contingente annuo non superiore a trentadue segretari di legazione in prova. Le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al primo periodo sono autorizzate ai sensi dell'
articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
.(19)
302.
Il comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
, e' sostituito dal seguente: « 1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema monistico ».
303.
Il comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
, e' sostituito dal seguente: « 1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma ».
304.
Il criterio di riparto di almeno due quinti previsto dai commi 302 e 303 si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'
articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120
, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
305.
La Consob comunica annualmente al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri gli esiti delle verifiche sull'attuazione dei commi da 302 a 304. Per il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e' stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
306.
Per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle citta' dai movimenti franosi attuali e potenziali, e' disposto un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, da ripartire annualmente entro il 30 giugno di ogni anno. In considerazione del rischio idrogeologico tipico di alcune aree del Paese suscettibile di mettere a rischio la conservazione del patrimonio culturale, archeologico, storico ed artistico rinvenibile esclusivamente in due citta' dell'intero territorio nazionale, le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle aree della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, gia' oggetto di lavori di mitigazione del rischio idrogeologico per frane. A tal fine, le citate risorse, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, sono riservate alla regione Umbria ai fini della messa in sicurezza, tutela e manutenzione dei due siti della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. La regione Umbria provvede al riparto delle risorse tra i due comuni interessati.
307.
Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:
a)
500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
b)
500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;
c)
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.
308.
In conseguenza del raggiungimento dell'obiettivo di risanamento e soddisfazione dei creditori previsto, la societa' EAV s.r.l. e' autorizzata ad impiegare le risorse residue di cui all'
articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225
, per il pagamento di quanto ancora dovuto ai creditori come individuati al 31 dicembre 2015, che non hanno aderito al piano triennale di accordo generale nonche', per la quota residua, per la realizzazione di investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e di rinnovo di materiale circolante su ferro e gomma nonche' per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale dei mezzi ed eliminazione delle barriere architettoniche per l'accessibilita' dei passeggeri con mobilita' ridotta, in coerenza con le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico e garantendo un immediato miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali della flotta che contribuisca al raggiungimento dei target di riduzione delle emissioni inquinanti fissati a livello europeo.
309.
All'
articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: « d'intesa con » sono sostituite dalla seguente: « sentite » e le parole: « , autorita' delegata per la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « e la coesione territoriale »;
b)
il comma 7 e' sostituito dal seguente: « 7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 puo' contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'
articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
; b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021 »;
c)
il comma 10 e' sostituito dai seguenti: « 10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7, lettera b). 10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono finanziare: a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'
articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123
; b) la progettazione degli investimenti infrastrutturali »;
d)
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: « 11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi accordi di cooperazione con le medesime amministrazioni »;
e)
al comma 13, le parole: « comma 10, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « comma 10-bis, lettera b), »;
f)
al comma 14, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale »;
g)
al comma 15, dopo le parole: « Ministro per il Sud » sono inserite le seguenti: « e la coesione territoriale ».
310.
All'
articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 18
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
ovunque ricorrano, le parole: « Ministro per il Sud » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per il Sud e la coesione territoriale »;
b)
il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente »;
c)
al comma 2-bis, le parole: « 28 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno »;
d)
al comma 2-ter, il secondo periodo e' soppresso;
e)
il comma 3 e' sostituito dal seguente: « 3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie ».
311.
Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, e' assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.
312.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti.
313.
All'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 61, le parole: « in cui non si applicano gli
articoli 4
e
5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123
» sono sostituite dalle seguenti: « piu' sviluppate, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;
b)
al comma 63: 1) le parole: « per la coesione territoriale e il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « per il Sud e la coesione territoriale »; 2) dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « e il Ministro dell'economia e delle finanze »; 3) dopo le parole: « sette anni. » e' aggiunto il seguente periodo: « La proposta e' corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali »;
c)
al comma 64: 1) le parole: « procedure semplificate » sono sostituite dalle seguenti: « agevolazioni e semplificazioni »; 2) le parole: « articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6 »;
d)
dopo il comma 65 sono inseriti i seguenti: « 65-bis. Agli oneri derivanti dal comma 64, valutati in 20 milioni di euro negli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
. 65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un fondo di sostegno alle attivita' economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo e' ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalita' di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
».
314.
Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, come modificata dall'
articolo 1, commi 895
e
896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183
.
315.
Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprieta' pubblica in zone prevalentemente montane, ove e' palese il fallimento di mercato dell'offerta di servizi di telefonia mobile degli operatori fisici cellulari, e' riconosciuto un contributo, nel limite delle disponibilita' del fondo di cui al secondo periodo, a favore delle regioni che presentano un programma per la realizzazione di detti tralicci in zone prevalentemente montane entro il 31 marzo 2020. A tale fine e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce, entro il 30 giugno 2020, tra le regioni che ne fanno richiesta, le risorse disponibili presso tale fondo.
316.
Al
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e' identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'
articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo puo' essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall'
articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111
. Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
b)
all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies) e' inserita la seguente: « a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita' nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema portuale del Mare Ionio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;
c)
all'articolo 5, comma 2, le parole: « entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».
317.
Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
.
318.
Al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del retroporto di Gioia Tauro, costituita dalle aree afferenti agli agglomerati industriali e ricadenti nei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata alla realizzazione di opere di riqualificazione, in particolare nell'ambito della viabilita', dei trasporti, della logistica e del decoro urbano.
319.
All'
articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 »;
b)
al comma 108, primo periodo, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 ».
320.
All'
articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2017, n. 123
, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. Per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il requisito del limite di eta' di cui al comma 2, come modificato dall'
articolo 1, comma 601, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della medesima
legge n. 145 del 2018
».
321.
Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, e' istituito il fondo denominato « Fondo "Cresci al Sud" », a sostegno della competitivita' e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, cosi' come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attivita' produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
322.
Il Fondo di cui al comma 321 ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
.
323.
La gestione del Fondo di cui al comma 321 e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia, che a tal fine puo' anche avvalersi della Banca del Mezzogiorno e di altre societa' interamente partecipate. Invitalia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'
articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al comma 321 sono accreditate su un'apposita contabilita' speciale intestata a Invitalia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
324.
Quote aggiuntive del Fondo di cui al comma 321 possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati da Invitalia, dall'istituto nazionale di promozione di cui all'
articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
325.
Il Fondo di cui al comma 321 opera investendo nel capitale delle imprese di cui al medesimo comma 321, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa target e' finanziato, secondo le modalita' definite nel regolamento di gestione del medesimo Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 321 alle medesime condizioni.
326.
L'
articolo 34 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, e' abrogato.
327.
All'
articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: « alla societa' » sono sostituite dalle seguenti: « a una societa' per azioni a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci »;
b)
dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Al capitale della societa' di cui al primo periodo non possono in ogni caso partecipare neppure indirettamente ne' a seguito di conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, societa' di cui al titolo V del libro quinto del
codice civile
e altri soggetti di diritto privato comunque denominati ».
328.
Al fine di rafforzare lo svolgimento dell'attivita' a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratorio di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi di impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle settantasette unita' gia' autorizzate ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 133
, e in deroga all'
articolo 6, commi 1
,
2
,
3
,
4
e
6
, e all'
articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, all'
articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125
, nonche' ai limiti di cui all'
articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, con conseguente incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unita' eccedenti, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, trecentonove unita' di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e trecentodiciotto unita' di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, con professionalita' pertinenti alle funzioni di cui al presente comma. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro 3.788.477 per l'anno 2020, di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024.
329.
Per le finalita' previste dalla
legge 14 agosto 1991, n. 281
, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il 60 per cento delle risorse e' destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.
330.
Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita', nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza », con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (45)
331.
Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'
articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
332.
Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'
articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68
, e' incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.
333.
Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato alle attivita' del « progetto Filippide » un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. (65) (93)
334.
All'
articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorita' giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'
articolo 343 del codice civile
o dell'
articolo 403 del codice civile
, nonche' dell'
articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184
. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'
articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
. Ai fini della semplificazione per l'accesso all'esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione e' accertata e verificata, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalita' dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell'Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia ».
335.
Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'
articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2016, n. 89
, e' incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilita'.
336.
In occasione dei cento anni dalla fondazione, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e' concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attivita' sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell'ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell'addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
337.
Al fine di garantire l'attivita' di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilita' svolta dalla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.(19)
338.
Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18
, e' attribuito, a decorrere dall'anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all'Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).
339.
Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia », con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. (19) (39)
340.
L'assegno di cui all'
articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo e' pari a:
a)
1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
, non superiore a 7.000 euro annui;
b)
1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c)
960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
d)
in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) e' aumentato del 20 per cento. (48)
341.
All'onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l'anno 2020 e in 410 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l'anno 2020 e di 410 milioni di euro per l'anno 2021, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunita' e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'
articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
.
342.
Al
comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;
b)
al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;
c)
al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».
343.
Al
comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2019 »;
b)
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013
, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma »;
c)
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 ».
344.
All'onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021, 211 milioni di euro per l'anno 2022, 222 milioni di euro per l'anno 2023, 233 milioni di euro per l'anno 2024, 244 milioni di euro per l'anno 2025, 255 milioni di euro per l'anno 2026, 267 milioni di euro per l'anno 2027, 279 milioni di euro per l'anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
345.
Il fondo di cui all'
articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, e' incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
346.
All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera e-ter) e' inserita la seguente: « e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della
legge 21 dicembre 1999, n. 508
, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonche' a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »;
b)
al comma 2, dopo la parola: « eter) » e' inserita la seguente: « , e-quater) ».
347.
La detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attivita' di contrasto alla poverta' educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
348.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilita' per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.
349.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonche' le modalita' e le tempistiche di esposizione.
350.
Negli esercizi pubblici di cui all'
articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica, di cui all'
articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
, e nelle farmacie di cui alla
legge 2 aprile 1968, n. 475
, e' esposto il cartello di cui al comma 348 con le modalita' e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 349.
351.
La violazione della disposizione di cui al comma 348 costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilita' dirigenziale, ai sensi dell'
articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
.
352.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'
articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248
, e' incrementato di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020.
353.
COMMA ABROGATO DALLA
L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234
.
354.
Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realta' sociale contemporanea, le universita' provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere gia' esistenti. Per le finalita' del presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537
, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le universita'.
355.
All'
articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, il comma 132 e' sostituito dal seguente: « 132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, e' abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa ».
356.
All'
articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, la lettera a) e' abrogata e, al secondo periodo, le parole: « che stabilisce altresi' le modalita' di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), » sono soppresse.
357.
Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021, e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020 e di 220 milioni di euro per l'anno 2021, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
358.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.
359.
Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuita' nella fruizione per i visitatori, nonche' per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito il « Fondo per il funzionamento dei piccoli musei » con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.(19)
360.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 359.
361.
All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 ».
362.
A decorrere dall'anno 2020, e' autorizzata la spesa di 22,5 milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per indennita' aventi carattere di certezza, continuita' e stabilita', determinate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, di cui all'
articolo 110 del codice dei beni culturali e del paesaggio
, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, al netto dell'eventuale aggio, gia' iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri, i tempi e le modalita' secondo cui gli uffici dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 24 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57
, dispongono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui al presente comma.
363.
A decorrere dall'anno 2020, una quota dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali ai sensi dell'articolo 110 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
, al netto dell'eventuale aggio e della spesa autorizzata ai sensi del comma 362, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, puo' essere destinata, in misura non superiore a 10 milioni di euro annui e in deroga ai limiti finanziari disposti dalla normativa vigente, a remunerare le prestazioni per il lavoro straordinario del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di fronteggiare le indilazionabili e inderogabili esigenze di lavoro eccezionali connesse con il potenziamento del funzionamento dei servizi e con lo svolgimento di specifiche attivita' nel settore dei beni culturali.
364.
Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, designata capitale italiana della cultura per il 2020, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato, che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di trentasei mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia ai sensi dell'
articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106
.
365.
Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali e' assegnato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020.
366.
Una quota delle risorse gia' assegnate con la
delibera del CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018
al Piano operativo « Cultura e turismo » di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' destinata, nella misura di 75 milioni di euro per l'anno 2020, all'incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'
articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220
.
367.
Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163
, sono incrementati nella misura di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'
articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2019, n. 81
. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
368.
Al fine di sostenere e implementare le attivita' nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonche' della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali e dagli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
, e' incrementata di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534
, e' incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
369.
Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attivita', anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identita' storica e culturale. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
370.
All'
articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238
, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival ».
371.
Per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali e' istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri interessati, si provvede annualmente a ripartire le risorse del fondo.
372.
All'
articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, le parole: « e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».
373.
Per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023.
374.
Il contributo annuo dello Stato di cui all'
articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 273
, e' incrementato nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Una quota del contributo di cui al primo periodo, pari a 500.000 euro, e' destinata a spese di parte corrente e la restante parte a interventi di conto capitale.
375.
Per le finalita' di cui all'
articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di progetti per la digitalizzazione inerente al patrimonio culturale.
376.
Al fine di favorire la promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono assegnati specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprieta' dello Stato all'estero. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
377.
Al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale da destinare alle associazioni presenti sul territorio, con uno stanziamento pari a 500.000 euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo si provvede a definire i criteri per l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.
378.
Per consolidare ed estendere gli effetti promozionali dell'immagine e della cultura italiana nel mondo, a favore dei festival del cinema italiano che si svolgono all'estero nel quadro del programma « Vivere all'italiana », nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' iscritto un finanziamento integrativo di 800.000 euro per l'anno 2020, da ripartire con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
379.
Nel rispetto delle disposizioni del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
, e allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e' iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo, denominato « Antonio Megalizzi », con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2021.
380.
Al riparto del fondo di cui al comma 379 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
381.
Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attivita' di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per l'anno 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.
382.
Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunita' locali, e' autorizzato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.
383.
L'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75
, e' incrementata di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinati all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
384.
Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonche' per favorire la riduzione del consumo di suolo, e' istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, il « Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico », con dotazione iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.
385.
In considerazione dell'alto valore storico, culturale e sociale rappresentato dalla Badia di Santa Maria di Pattano, situata presso Vallo della Lucania in provincia di Salerno, e' autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2020 per un finanziamento straordinario finalizzato alla tutela e conservazione del bene nonche' per la realizzazione dei lavori di restauro e di messa in sicurezza, allo scopo di creare un attrattore turistico-culturale di rilevanza nazionale e internazionale.
386.
Al fine di assicurare il funzionamento, contribuire alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' garantire la continuita' nella fruizione per i visitatori e favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, alla Fondazione Ente Ville Vesuviane e' assegnato un contributo straordinario di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
387.
E' istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo per lo studio preliminare necessario all'introduzione del « Volo turistico », con una dotazione di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e architettonico italiano anche attraverso innovative forme di fruizione.
388.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo emana uno o piu' decreti al fine di disciplinare le modalita' di utilizzo del fondo di cui al comma 387.
389.
A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o piu' abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
390.
A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e' attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o piu' abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392. (77)
391.
A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63
, secondo le modalita' e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado. (77)
392.
I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198
, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'
articolo 1 della legge n. 198 del 2016
, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalita' di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo e' incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonche' i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
393.
Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145
, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 del medesimo
articolo 1 della legge n. 145 del 2018
e' riconosciuto agli esercenti attivita' commerciali non esclusivi, come individuati dall'
articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170
, anche nei casi in cui la predetta attivita' commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione e' riconosciuta prioritariamente agli esercenti attivita' commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
394.
In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'
articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
. (43)
395.
Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ed archivistico della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, in favore della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso della medesima Fondazione.
396.
Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Istituto affari internazionali di Roma, e' riconosciuto un contributo straordinario pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 100.000 euro per l'anno 2021 in favore del predetto Istituto, allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso del medesimo Istituto.
397.
Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
398.
Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 397, indetta dal Ministero dello sviluppo economico e da completare entro il 30 aprile 2020, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224
. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa si intende risolto di diritto salvo che a tale data la procedura non sia stata ancora conclusa.
399.
Ai fini del rafforzamento strutturale dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12
, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
400.
Per l'avvio della realizzazione delle azioni, delle iniziative e dei progetti connessi e strumentali all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, nonche' per le azioni, le iniziative e i progetti di innovazione e delle connesse attivita' di comunicazione, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
401.
Al
comma 1-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12
, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso fine e per lo sviluppo e la diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, individua, promuove e gestisce mediante la competente struttura per l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei ministri progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale di rilevanza strategica e di interesse nazionale ».
402.
Al fine di rendere piu' semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la societa' di cui all'
articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12
, sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche. La societa' di cui al primo periodo affida, in tutto o in parte, lo sviluppo della piattaforma al fornitore del servizio universale di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261
, anche attraverso il riuso dell'infrastruttura tecnologica esistente di proprieta' del suddetto fornitore.
403.
Per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 402 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
404.
All'
articolo 2, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 2012, n. 238
, dopo la parola: « 2019 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».
405.
In occasione del centenario della fondazione del Partito comunista italiano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, alla struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali sono assegnate, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza.
406.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'Autorita' politica delegata, ove nominata, ad avvalersi della suddetta struttura di missione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405 in favore delle istituzioni interessate, nonche' di enti pubblici e privati senza fine di lucro, e l'ammontare massimo dei medesimi contributi.
407.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76
.
408.
La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri da' attuazione all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 407 e adotta ogni atto necessario a tal fine. Agli atti di cui al primo periodo non si applica l'articolo 14- bis, comma 2, lettere c), f) e g), del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
.
409.
Dall'attuazione dei commi 407 e 408 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
410.
All'
articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2020, con frequenza biennale ».
411.
All'
articolo 1, comma 468, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « l'Autorita' politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e ».
412.
Al fine di favorire, attraverso il sistema degli istituti tecnici superiori, la diffusione della cultura tecnica e scientifica necessaria per accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo italiano, 15 milioni di euro del fondo di cui all'
articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, come incrementato dall'
articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono destinati per l'anno 2020 a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'
articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
.
413.
Al fine di promuovere l'accesso ai beni e ai servizi ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato « Fondo per la Carta giovani nazionale (CGN) » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
414.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalita' e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione della Carta giovani nazionale (CGN).
415.
Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2020, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
416.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 415 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 16.695.800 per l'anno 2021, di euro 18.258.140 per l'anno 2022, di euro 18.617.344 per l'anno 2023, di euro 23.615.918 per l'anno 2024, di euro 23.755.234 per l'anno 2025, di euro 24.182.536 per l'anno 2026, di euro 24.681.056 per l'anno 2027, di euro 25.108.360 per l'anno 2028 e di euro 25.606.880 a decorrere dall'anno 2029.
417.
All'
articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, a decorrere dal 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: « di 20 milioni di euro per l'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « e di euro 1.961.966 annui a decorrere dall'anno 2020 »;
b)
dopo le parole: « aree colpite da eventi sismici, » la parola: « nonche' » e' soppressa;
c)
dopo le parole: « della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' all'attribuzione di sussidi ai sensi dell'
articolo 10, primo comma, numero 5), della legge 24 marzo 1958, n. 195
, erogabili anche a favore del personale amministrativo ».
418.
All'
articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, dopo il comma 311 e' inserito il seguente: « 311-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 311 ».
419.
Al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unita' di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria.
420.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419.
421.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
422.
Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire, nell'anno 2020, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 50 unita' di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
423.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 422 e' autorizzata la spesa di euro 538.937 per l'anno 2020 e di euro 2.155.745 a decorrere dall'anno 2021. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
424.
Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunita', e' autorizzata l'assunzione straordinaria di 100 unita' di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia, destinato ai ruoli di funzionario della professionalita' pedagogica e di funzionario della professionalita' di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facolta' assunzionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.009.136 per l'anno 2020 e di euro 4.036.545 a decorrere dall'anno 2021.
425.
Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 424 e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020.
426.
E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 al fine di rafforzare la rete volta all'assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonche' al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformita' a quanto previsto dalla
direttiva 2012/ 29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012
.(19)
427.
All'articolo 2, comma 2-bis, alinea, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181
, le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2020 ».
428.
All'
articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 143 del 2008
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 181 del 2008
, le parole: « , costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, » sono soppresse.
429.
All'
articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008
, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 181 del 2008, il comma 6-ter
e' sostituito dal seguente: « 6-ter. Le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127
, adottato ai sensi dell'
articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, sono estese, in quanto compatibili, alle somme affluite al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. A decorrere dal 1° luglio 2020, alla societa' di cui al comma 1 e' intestato un conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato. Sul conto corrente di cui al precedente periodo affluiscono, nel rispetto di quanto previsto ai periodi quinto e sesto del presente comma, le somme di denaro oggetto dei procedimenti di cui al comma 2-bis. La societa' di cui al comma 1 e' assoggettata agli obblighi di programmazione finanziaria di cui agli
articoli 46
e
47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui al precedente periodo e nella prospettiva di garantire stabilita' alla consistenza media giornaliera delle somme in giacenza sul predetto conto di Tesoreria, la societa' di cui al comma 1, entro il 15 gennaio di ciascun esercizio finanziario, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia la previsione, su base annua, delle somme di cui al comma 2-bis, che saranno depositate, nell'anno finanziario di riferimento, nei conti correnti accesi presso il sistema bancario e postale, nonche' la quantificazione della giacenza media annua del predetto conto di Tesoreria dello Stato intestato alla medesima societa', da aggiornare con cadenza trimestrale. La societa' di cui al precedente periodo accredita i conti correnti accesi presso le banche e Poste Italiane Spa nella misura almeno pari a consentire l'esecuzione delle operazioni connesse ai procedimenti e alle procedure nell'ambito del Fondo unico giustizia, disposte dagli organi competenti. Il Ministero della giustizia, con propria circolare, impartisce agli uffici giudiziari le istruzioni necessarie a rendere immediatamente operative le disposizioni di cui al presente articolo, prediligendo, ove ritenuto opportuno, il ricorso ad un principio di gradualita', con priorita' agli uffici ubicati nelle sedi giudiziarie di piu' significativa rilevanza ».
430.
Alle somme di cui all'
articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2008, n. 181
, giacenti sul conto di Tesoreria di cui al terzo periodo del comma 6-ter del medesimo articolo 2, come sostituito dal comma 429, e' riconosciuto un tasso di interesse, liquidato semestralmente, pari al rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come media dei rendimenti d'asta delle emissioni dei BOT a sei mesi rilevate nel semestre di riferimento per l'applicazione del tasso di interesse medesimo. Nel caso in cui il rendimento dei BOT a sei mesi, calcolato come previsto nel precedente periodo, fosse negativo, il tasso di interesse da riconoscere sulle giacenze di Tesoreria di cui al citato terzo periodo del
comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008
, e' pari a zero.
431.
Per assicurare la corretta esecuzione in ambito nazionale delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei regolamenti amichevoli e delle dichiarazioni unilaterali definiti ai sensi degli articoli 62 e 62A del regolamento della predetta Corte seguiti da decisioni di radiazione delle cause dal ruolo, sulle somme corrisposte in esecuzione di tali sentenze, regolamenti amichevoli e dichiarazioni unilaterali non sono dovute imposte qualora sia prevista la clausola di esenzione da imposizione fiscale. Conseguentemente, l'articolo 88, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, si interpreta nel senso che non sono considerate indennita' tassabili le somme indicate nel periodo precedente.
432.
Alla
legge 13 febbraio 2001, n. 48
, il capo II e' sostituito dal seguente: « CAPO II PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI DISTRETTUALI Art. 4. - (Piante organiche flessibili distrettuali) - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' individuato il contingente complessivo nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Con le medesime modalita' il Ministro della giustizia provvede alla determinazione delle piante organiche flessibili per ciascun distretto nei limiti della vigente dotazione organica della magistratura. Il numero dei magistrati da destinare alle piante organiche flessibili distrettuali e' soggetto a revisione almeno biennale da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Quando la revisione di cui al terzo periodo determina un sovrannumero rispetto alla pianta organica flessibile distrettuale, i magistrati che ne fanno richiesta sono destinati alle vacanze disponibili degli uffici del distretto. 2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1, primo periodo, devono distinguersi i magistrati addetti alla pianta organica flessibile distrettuale cui sono attribuite funzioni giudicanti da quelli cui sono attribuite funzioni requirenti. 3. Il capoluogo del distretto di corte d'appello ove il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale esercita le sue funzioni e' considerato sede di servizio ad ogni effetto di legge. Art. 5. - (Criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale) - 1. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono destinati alla sostituzione nei seguenti casi di assenza dall'ufficio: a) aspettativa per malattia o per altra causa; b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternita' ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla
legge 8 marzo 2000, n. 53
; c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto; d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare; e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'
articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
. 2. Non si fa luogo a sostituzione nelle ipotesi di assenza di magistrati con funzioni direttive o semidirettive. 3. I magistrati della pianta organica flessibile distrettuale sono assegnati agli uffici giudiziari del distretto per far fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuate le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione di cui al primo periodo e la durata minima del periodo della stessa assegnazione. Con il medesimo decreto sono altresi' definiti i criteri di priorita' per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione nei casi di cui al comma 1 ovvero per assegnare i magistrati nei casi di cui al presente comma. Art. 6. - (Destinazione e assegnazione dei magistrati) - 1. La destinazione dei magistrati nei casi di sostituzione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e' disposta, su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura. 2. L'assegnazione dei magistrati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' disposta, anche su proposta del presidente della corte d'appello ovvero del procuratore generale presso la corte d'appello, con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario e con il parere favorevole del Ministro della giustizia. 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati al Ministro della giustizia. Art. 7. - (Designazione dei magistrati) - 1. La designazione del magistrato della pianta organica flessibile distrettuale da destinare in sostituzione o in assegnazione avviene sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio superiore della magistratura. 2. Il magistrato della pianta organica flessibile distrettuale che, scaduto il periodo di sostituzione o di assegnazione, ha in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti o udienze preliminari, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente ai procedimenti medesimi. 3. Quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva. Art. 8. - (Valutazione dei servizi prestati dai magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e ulteriori disposizioni sulle piante organiche) - 1. Per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, in misura doppia per ogni anno e mese di effettivo servizio prestato. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate. 2. Se la permanenza in servizio presso la pianta organica flessibile distrettuale supera i sei anni, il magistrato ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o di funzioni di legittimita', nonche' ai tramutamenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ».
433.
Nella distribuzione del contingente di cui alla lettera L della tabella B allegata alla
legge 5 marzo 1991, n. 71
, deve essere accordata prioritaria rilevanza alle corti d'appello.
434.
I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge compongono la pianta organica dei magistrati distrettuali sono inclusi nella pianta organica flessibile distrettuale di cui all'
articolo 4 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
, come sostituito dal comma 432, e agli stessi il beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta
legge n. 48 del 2001
, come sostituito dal comma 432, si applica in caso di permanenza in servizio per un periodo pari a quattro anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
435.
Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalita' dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'
articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, al
decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: « 2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'
articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400
, e dell'
articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per piu' uffici giudiziari »;
b)
all'articolo 3, comma 1, le parole: « dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero » e le parole: « , secondo le rispettive competenze e » sono soppresse;
c)
all'articolo 4, comma 1, le parole: « , per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o » sono soppresse;
d)
l'articolo 5 e' abrogato;
e)
il capo II e' sostituito dal seguente: « CAPO II ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Art. 6. - (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) - 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'
articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
. 2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresi' attivita' di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria. 3. Al fine di assicurare una piu' completa attivita' di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133
. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente. Art. 7. - (Organico) - 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria e' aumentata di 10 unita'. 2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria e' altresi' aumentata di complessive 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'
articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
. 3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facolta' assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente. 4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della citta' di Napoli e' soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'
articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 1994, n. 102
, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli. Art. 8. - (Risorse) - 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato e' effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14,
comma 1, lettera b), e 16
,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
».
436.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, e' autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.
437.
Al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realta' regionali, e' promosso il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare, di seguito denominato « Programma ». Il Programma e' finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilita', la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonche' a migliorare la coesione sociale e la qualita' della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilita' e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della citta' intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City).
438.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a)
i termini, i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, che le regioni, le citta' metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la citta' di Aosta e i comuni con piu' di 60.000 abitanti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui al comma 437, ferma restando, per gli interventi di edilizia residenziale sociale, la coerenza con la programmazione regionale;
b)
l'entita' massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 443, nonche' i tempi e le relative modalita' di erogazione, assicurando il finanziamento di almeno una proposta per ciascuna regione di appartenenza del soggetto proponente e la coerenza dell'utilizzo delle risorse anche con gli indirizzi di cui alla delibera del CIPE n. 127/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018;
c)
i criteri per la valutazione delle proposte da parte dell'Alta Commissione di cui al comma 439, individuati in coerenza con le finalita' del Programma, privilegiando in particolare: l'entita' degli interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, l'azzeramento del consumo di nuovo suolo mediante interventi di recupero, riqualificazione e densificazione funzionale di aree gia' urbanizzate ovvero, qualora non edificate, comprese in tessuti urbanistici fortemente consolidati, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano.
439.
Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 438, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Alta Commissione composta da:
a)
sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;
b)
un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
c)
un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d)
un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
e)
un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
f)
un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g)
un rappresentante designato dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
440.
I componenti dell'Alta Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per lo svolgimento della propria attivita', l'Alta Commissione si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della struttura tecnica di missione di cui all'
articolo 214 del codice dei contratti pubblici
, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
. Ai componenti dell'Alta Commissione non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
441.
L'Alta Commissione provvede all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui al comma 439 e, all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorita' indicati dal decreto di cui al medesimo comma 439, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento e approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresi', definiti i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione delle proposte.
442.
In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento ai sensi del comma 441, i comuni possono prevedere, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione di cui all'
articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
.
443.
Per l'attuazione del Programma e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato « Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare », con una dotazione complessiva in termini di competenza e di cassa pari a 853,81 milioni di euro, di cui 12,18 milioni di euro per l'anno 2020, 27,25 milioni di euro per l'anno 2021, 74,07 milioni di euro per l'anno 2022, 93,87 milioni di euro per l'anno 2023, 94,42 milioni di euro per l'anno 2024, 95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51,28 milioni di euro per l'anno 2033. (93)
444.
Le risorse di cui all'
articolo 2, primo comma, lettera f)
, e all'
articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457
, nonche' all'
articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118
, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 30 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sono rese indisponibili per le finalita' originarie e versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 gennaio di ogni anno e restano acquisite all'erario.
445.
All'articolo 7.1 della
legge 30 aprile 1999, n. 130
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: « aventi sede legale in Italia » sono inserite le seguenti: « ovvero, su istanza del debitore, effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della societa' veicolo di appoggio, dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto »;
b)
dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: « 8-bis. Ove l'operazione di cui al comma 1 rivesta una valenza sociale in forza della partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di societa' o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la societa' veicolo di appoggio, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater e' di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla societa' veicolo di appoggio e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarita' urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non e' esteso alla successiva vendita effettuata dalla societa' veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla societa' veicolo d'appoggio, l'immobile e' esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ».
446.
Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure, di cui all'
articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296
, e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796.
447.
Ai fini di cui al comma 446, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
448.
La dotazione del Fondo di cui all'
articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
449.
Per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l'espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonche' dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonche' di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa, e' autorizzato un contributo pari ad euro 235.834.000 a valere sull'importo fissato dall'
articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
, come rifinanziato da ultimo dall'
articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. I trasferimenti in favore delle regioni sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse di cui al presente comma alle regioni, in quota capitaria, e le modalita' con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, individuano le attivita' assistenziali all'interno delle quali saranno utilizzati dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilita' e alla cronicita', anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
450.
Le apparecchiature sanitarie di cui al comma 449, di proprieta' delle aziende sanitarie, sono messe a disposizione dei medici di cui al comma 449, secondo modalita' individuate dalle aziende medesime, avendo cura di misurare l'attivita' svolta attraverso indicatori di processo.
451.
All'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, dopo il comma 432 e' inserito il seguente: « 432-bis. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle fasce economiche al personale di cui al comma 432 ».
452.
Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e' autorizzato un contributo di 300.000 euro a favore del medesimo Istituto.
453.
Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione per gli animali di affezione. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a sensibilizzare e responsabilizzare la popolazione sul tema dell'abbandono degli animali d'affezione e delle adozioni e a produrre maggiore conoscenza sui vantaggi annessi alla sterilizzazione, identificazione e registrazione all'anagrafe degli animali d'affezione. A tal fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
454.
Al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonche' di sostenere e favorire le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381
, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
, risultino, a far data dal 1° gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
455.
In favore dell'Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, e' autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022.
456.
Al fine di garantire l'erogazione di un contributo per l'acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell'allattamento, fino all'importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del neonato, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
457.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le misure attuative del comma 456 anche al fine di individuare le condizioni patologiche, ivi compresi i casi di ipogalattia e agalattia materna, e le modalita' per beneficiare del contributo di cui al comma 456, tenendo anche conto dei requisiti economici per accedere al beneficio di cui al comma 456.
458.
Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidita' civile, di cui all'
articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
, e delle attivita' medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS e' autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dall'anno 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 459 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unita' all'anno.
459.
L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'INPS per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilita', nonche' sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equita' normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS con rapporto convenzionale.
460.
Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 458 e 459, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029 e di 7,8 milioni di euro annui dall'anno 2030.
461.
All'
articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, dopo il comma 406 sono inseriti i seguenti: « 406-bis. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153
, la sperimentazione di cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. 406-ter. Allo scopo di consentire la proroga nonche' l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e' autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse di cui all'
articolo 1, commi 34
e
34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
».
462.
All'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153
, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: « e-bis) in attuazione del piano nazionale della cronicita' di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, la possibilita' di usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'
articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221
, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalita' del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 179 del 2012
. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalita' di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonche' informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarita' o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessita' di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia ».
463.
Per le finalita' di cui alla
legge 22 marzo 2019, n. 29
, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni secondo modalita' individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (74)
464.
All'
articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono aggiunti i seguenti periodi: « I medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato presso l'AIFA entro la data del 30 giugno 2017 sono mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta e comunque non oltre il 1° gennaio 2022 ».
465.
All'
articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « entro il 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2012 ».
466.
All'
articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: « 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2019 ».
467.
All'
articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, le parole: « 20 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22,5 milioni ».
468.
All'
articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
, le parole: « personale medico, tecnico-professionale e infermieristico » sono sostituite dalle seguenti: « personale dirigenziale e non dirigenziale », le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 » e le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».
469.
E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
470.
PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 22 APRILE 2023, N. 44
. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'
articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
, e' modificata in « Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica » e la sua composizione e' integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.
471.
Per le finalita' di cui al comma 470, a decorrere dall'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui da destinare alle specifiche esigenze di supporto per l'organizzazione e funzionamento della tecnostruttura di cui al comma 470, anche mediante accordi e convenzioni con le istituzioni universitarie.
472.
Al fine di sviluppare ed adottare metodologie e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell'ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l'accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per il supporto da essa reso alle attivita' del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli
articoli 25
e
35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
, nonche' all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali, di cui agli
articoli 43
e
44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
. Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) di supportare le attivita' dei commissari ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas e' autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalita' semplificate di cui all'
articolo 10 del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76
, in deroga alle ordinarie procedure di mobilita', e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un contingente di 40 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Ai relativi oneri, pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
473.
All'articolo 1, comma 179, alinea, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata
legge n. 232 del 2016
e' incrementata di 108 milioni di euro per l'anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 124,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 57,1 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del
comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.
474.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
475.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
476.
All'
articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1
, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».
477.
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'
articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
, e' riconosciuta:
a)
per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b)
per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
478.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'
articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
:
a)
nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b)
nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c)
nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
479.
A decorrere dall'anno 2020, sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di Pensione di cittadinanza (Pdc) di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26
, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonche' le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini dell'ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
. (30) (51) (63) (71)
480.
A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attivita' per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato
decreto-legge n. 4 del 2019
, da parte degli istituti di patronato di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152
, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'
articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 luglio 2023, n. 85
, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
481.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 479 e 480, pari a 40 milioni di euro annui, si provvede per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26
, e a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'
articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
482.
Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'
articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, e' incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
483.
I pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, gia' iscritti all'INPDAP, nonche' i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'
articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volonta' di adesione.
484.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 483.
485.
La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L'adesione esercitata e' irrevocabile.
486.
Per il triennio 2020-2022, i crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio, sorti in conseguenza della commissione del reato medesimo, commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati dalle predette relazioni, purche' estranei alla condotta delittuosa.
487.
Per il medesimo periodo di cui al comma 486, i crediti vantati da istituti previdenziali o assicurativi pubblici, nonche' dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
, nelle ipotesi previste nel comma 486, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.
488.
Agli oneri derivanti dai commi 486 e 487, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020, di 700.000 euro nell'anno 2021 e di 500.000 euro nell'anno 2022, si provvede con le risorse disponibili di cui all'
articolo 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167
, e le prestazioni sono corrisposte a domanda dall'ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalita' di cui alla
legge 7 luglio 2016, n. 122
. Le operazioni di surroga di cui al presente comma si applicano anche ai crediti di cui ai commi 486 e 487 pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
489.
All'
articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2016, n. 122
, dopo le parole: « in cui e' stata accertata la sua responsabilita' » sono aggiunte le seguenti: « oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione e' cessata, o di chi e' o e' stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza ».
490.
Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'
articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112
, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
491.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
, come ripartite tra le regioni, nonche' le restanti risorse finanziarie previste dall'
articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2018, n. 83
, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'
articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli
articoli 9
e
10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 novembre 2019, n. 128
, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonche' ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilita' di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalita' del citato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015
, nonche' a quelle dell'
articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96
.
492.
Il trattamento di cui all'
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
, puo' essere concesso, per l'anno 2020, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'
articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
, con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018 e del 16 aprile 2019, entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma possono essere inoltre destinate a finanziare il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'
articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96
, in favore dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o in deroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
493.
All'
articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2018, n. 130
, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per l'anno 2020, fermo restando il limite complessivo delle risorse finanziarie stanziate, puo' essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico, qualora l'avviato processo di cessione aziendale, per le azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbia incontrato fasi di particolare complessita' anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico ».
494.
Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, le risorse di cui all'
articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono incrementate di euro 46,7 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
. Conseguentemente, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'
articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2
, e' incrementato di 21,7 milioni di euro per l'anno 2020; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dell'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247
, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'
articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67
.
495.
Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'
articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'
articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
, e all'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280
, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato
articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468
, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo. I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli
articoli 4, commi 6
e
21
, e
9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608
, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo.
496.
A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'
articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, sono incrementate di 9 milioni di euro annui.
497.
Ai fini di cui al comma 495, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'
articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 aprile 2020, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'
articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
.
498.
Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416
, e' autorizzata la spesa nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, che costituisce tetto di spesa, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'
articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14
. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata e' rimborsato all'Istituto ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis, della medesima
legge n. 416 del 1981
. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla
legge 26 ottobre 2016, n. 198
. (71)
499.
All'
articolo 2 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69
, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: « 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416
, sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data successiva al 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale che prevedono la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, di giovani di eta' non superiore a 35 anni, giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, come individuate dai predetti piani, ovvero di giornalisti che abbiano gia' in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo gruppo editoriale, rapporti di lavoro autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile
, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa. 2-bis. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli
articoli 2222 e seguenti del codice civile
, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui al comma 2, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale ».
500.
Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416
, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita' contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'
articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'
articolo 12, commi da 12-bis
a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, in materia di adeguamento alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7 milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla
legge 26 ottobre 2016, n. 198
.
501.
Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'
articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo n. 102 del 2004
. Le regioni nel cui territorio si e' verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
502.
Per far fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori di cui all'
articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
503.
Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'
articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
, con eta' inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
504.
Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
505.
I mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
506.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 504 e 505, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo e' autorizzata l'apertura di un'apposita contabilita' speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
507.
Al fine di favorire la competitivita' del settore agricolo e agroalimentare e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la competitivita' delle filiere agricole, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo. (8)
508.
All'
articolo 30, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, la lettera f)
e' sostituita dalla seguente: « f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding ».
509.
Ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, a norma dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
510.
Al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, agli atti derivanti dalle procedure di vendita di cui all'
articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225
, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46, comma 5, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 40, sesto comma
, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47
.
511.
La dotazione del fondo di cui all'
articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134
, e' incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.
512.
Al fine di tutelare, recuperare e conservare, per fini ambientali, culturali, scientifici, formativi e turistici, i siti e i beni connessi all'attivita' mineraria, nonche' di promuovere il turismo di carattere culturale ed ambientale, il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche di cui al
comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93
, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, assume la nuova denominazione di « Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna ». Il Parco ricomprende anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
513.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'
articolo 1, commi da 502
a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
, sono estese alle attivita' di oleoturismo.
514.
Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
515.
Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250
, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso dell'anno 2020, e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
516.
Al fine di garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250
, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, le risorse di cui all'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232
, sono incrementate di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento dell'indennita' di cui al presente comma.
517.
E' disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'
articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10
.
518.
Al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali di cui all'
articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91
, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.(84)
519.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 518.
520.
Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica, sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e agroalimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 521.
521.
Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 520 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 da intendere come limite massimo di spesa.
522.
Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a queste connessa, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo denominato « Fondo per l'agricoltura biologica », con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (27)
523.
All'
articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3, lettera b), ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non sono limitati ad una sola annualita', possono essere compensati per un periodo non superiore a tre anni ».
524.
Agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilita' di cui alla
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018
, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'
articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
, e' concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta con le modalita' e alle condizioni di cui al comma 525.
525.
L'incentivo di cui al comma 524 e' definito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014, nonche' dei nuovi investimenti effettuati per la riconversione di cui al comma 524, ed e' erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.
526.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui ai commi 524 e 525 trovano copertura, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica.
527.
Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera o) e' inserita la seguente: « o-bis) "digestato equiparato": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali di cui agli articoli 27 e 29 in ingresso in impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'
articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica »;
b)
al titolo IV, dopo il capo IV e' inserito il seguente: « CAPO IV-bis UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO EQUIPARATO Art. 31-bis. - (Condizioni di equiparabilita') - 1. Sono condizioni di equiparabilita' del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica: a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento; b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo; c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione; d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissivita'; e) un utilizzo di sistemi di tracciabilita' della distribuzione con sistemi GPS. Art. 31-ter. - (Modalita' di utilizzo) - 1. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantita' di apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, determinare la presenza di tenori in azoto superiori a quelli ammessi per ogni singola coltura. 2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilita' dei suoli, da escludersi nelle zone vulnerabili. Art. 31-quater. - (Controlli) - 1. L'utilizzazione agronomica del digestato equiparato e' subordinata all'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, da trasmettere, a cura dell'interessato, alla competente autorita' regionale o provinciale. 2. Le analisi di cui al comma 1 sono svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui all'
articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
, e sono sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari ».
528.
E' autorizzata la partecipazione italiana al settimo aumento generale di capitale della Banca africana di sviluppo.
529.
La sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 528 e' pari complessivamente a 1.987.660.000 diritti speciali di prelievo, di cui 119.260.000 diritti speciali di prelievo da versare.
530.
Gli oneri derivanti dal comma 529 sono valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.
531.
E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), nonche' all'aumento generale di capitale della Societa' finanziaria internazionale (IFC).
532.
La sottoscrizione degli aumenti di capitale di cui al comma 531 e' pari a complessivi 1.716.688.220 dollari statunitensi, di cui 375.205.305,70 dollari statunitensi da versare.
533.
Gli oneri di cui al comma 532 sono valutati in 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
534.
E' altresi' autorizzata l'approvazione dell'emendamento all'articolo II, sezione 2, lettera c), paragrafo ii), dello Statuto della Societa' finanziaria internazionale (IFC), ratificato ai sensi della
legge 23 dicembre 1956, n. 1597
, proposto dal Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima contestualmente all'aumento di capitale, con il quale il potere di voto necessario per autorizzare aumenti di capitale diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri e' aumentato dal 75 all'85 per cento.
535.
Al fine di massimizzare l'importo della contribuzione ai Fondi multilaterali di sviluppo e nei limiti delle risorse di cui all'
articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' contribuire alla ricostituzione delle risorse dei predetti Fondi, nei limiti dei vincoli stabiliti dagli stessi Fondi, anche con l'intervento dei soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che svolgono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale contribuzione e' disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
536.
L'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, come rifinanziata con
legge 30 dicembre 2018, n. 145
, e' ridotta, per l'anno 2020, di 100 milioni di euro.
537.
La Banca d'Italia, all'atto del versamento al bilancio dello Stato dell'utile di esercizio, comunica annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro la quota di tale utile riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al Meccanismo europeo di stabilita' (ESM) presso la Banca d'Italia.
538.
La quota di cui al comma 537 e' riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa per essere riversata all'ESM.
539.
Nelle more della procedura di cui al comma 538, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria da regolarizzare con emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
540.
Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' riconosciuto ai comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'
articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2018, n. 132
, e' incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020, e' determinata la misura del contributo spettante a ciascun comune ai sensi del presente comma.
541.
Le disposizioni dell'
articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, si applicano, a decorrere dall'anno 2020, anche alle regioni a statuto ordinario.
542.
All'
articolo 1, comma 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
, le parole: « dei commi da 819 a 823 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 819 e da 821 a 823 ».
543.
Per l'anno 2020, ai fini del monitoraggio e della certificazione di cui all'
articolo 1, commi 469
e
470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
, le regioni a statuto ordinario indicano tra le entrate valide ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica esclusivamente la quota di avanzo di amministrazione applicata a copertura di impegni esigibili e del fondo pluriennale vincolato.
544.
Restano ferme, per l'anno 2020, le disposizioni previste dall'
articolo 1, commi da 835
a 843, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
.
545.
All'articolo 9, comma 28, settimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, dopo le parole: « non si applicano » sono inserite le seguenti: « alle regioni e ».
546.
In occasione del cinquantenario delle regioni, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le celebrazioni dei cinquanta anni delle regioni, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realizzazione di iniziative culturali, artistiche e scientifiche, nonche' all'organizzazione di seminari e alla formulazione di studi e ricerche, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Le attivita' finanziate dovranno avere ad oggetto la memoria storica, l'evoluzione e le prospettive future del ruolo delle regioni alla luce dei primi cinquanta anni di storia. Per le finalita' indicate e' istituito un comitato promotore delle celebrazioni, composto dai Presidenti delle regioni e delle province autonome e presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che avra' il compito di elaborare gli indirizzi, individuare le attivita', raccogliere gli eventuali progetti presentati e selezionare quelli ammessi al finanziamento.
547.
Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
548.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8
.
549.
Il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche di cui all'
articolo 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482
, e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022. Il limite massimo complessivo annuo previsto dall'
articolo 15, comma 1, della legge n. 482 del 1999
e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020, di 500.000 euro per l'anno 2021 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2022.
550.
All'
articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
, le parole: « e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».
551.
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria.
552.
Le disposizioni di cui all'
articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, e all'
articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli amministratori locali e gia' in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data.
553.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448
. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata.
554.
A decorrere dall'anno 2020, a titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al
comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, e' attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019 ».
555.
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028. (20)
556.
All'
articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: « 7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita' da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento. 7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio. 7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non costituenti indebitamento ai sensi dell'
articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
, fatto salvo l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al perfezionamento delle anticipazioni, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui all'articolo 62
del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
. 7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma. 7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita' e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'
articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64
. 7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui trasferimenti da parte di regioni e province autonome di cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. 7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. 7-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies ».
557.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti modalita' e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
.
558.
Al comune di Vibo Valentia e' attribuito un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per spese di investimento.
559.
E' istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonche' alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalita' diverse dall'esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in conformita' alla legge federale svizzera.
560.
Soggetto attivo dell'imposta e' il comune di Campione d'Italia. Non si applica l'
articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
, sull'esercizio della potesta' regolamentare, salvo i casi espressamente indicati dalla presente legge.
561.
E' soggetto passivo dell'imposta chi nel territorio del comune effettua, nell'esercizio di impresa, arti o professioni, forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali. Sono altresi' soggetti passivi dell'imposta i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del comune ai sensi del comma 559.
562.
Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d'Italia se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del comune. Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate a Campione d'Italia se sono rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede della attivita' economica nel territorio di Campione d'Italia. Parimenti, si considerano territorialmente rilevanti, secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio di Campione d'Italia. Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni. Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d'Italia, la base imponibile e' costituita dal solo costo del materiale impiegato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 566 sono individuate le prestazioni di servizi assoggettate ad imposta secondo criteri di territorialita' analoghi a quelli previsti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto.
563.
L'imposta e' esigibile, per le forniture di beni, nel momento in cui il bene e' consegnato o spedito e, per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo.
564.
La base imponibile e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi secondo le condizioni contrattuali; in caso di forniture di beni a titolo gratuito, la base imponibile e' costituita dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura. Le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.
565.
La dichiarazione dell'imposta e' presentata dai soggetti passivi di cui al comma 561 al comune, anche in modalita' non telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in cui devono essere indicati i dati necessari per determinare l'imposta dovuta. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta si applica l'
articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Restano salvi la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale e il potere di esercitare l'attivita' di accertamento e di riscossione anche coattiva dell'imposta.
566.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli ulteriori casi in cui il comune di Campione d'Italia puo' esercitare la potesta' regolamentare; con il medesimo decreto inoltre sono individuate, in conformita' alla legge federale svizzera, le operazioni esenti ed escluse da imposta nonche' le franchigie applicabili alle importazioni di cui al comma 559 e sono definiti i termini e le modalita' di versamento, accertamento e riscossione dell'imposta nonche' i casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione.
567.
L'imposta locale di consumo di Campione d'Italia si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020.
568.
L'imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30 giugno 2020 e' riscossa secondo termini e modalita' stabiliti dal decreto di cui al comma 566.
569.
All'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera a)
e' sostituita dalla seguente: « a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione del comune di Livigno ».
570.
All'
articolo 67, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
, le parole: « e dai Dipartimenti francesi d'oltremare » sono sostituite dalle seguenti: « , dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano ».
571.
Le disposizioni di cui ai commi 569 e 570 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
572.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia doganale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il territorio extradoganale e' costituito dal solo territorio del comune di Livigno. Per i soggetti residenti nel territorio del comune di Campione d'Italia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2009, n. 32
; per i medesimi soggetti le franchigie contemplate dal predetto
regolamento n. 32 del 2009
sono determinate con il decreto di cui al comma 566 del presente articolo coerentemente con le disposizioni dell'Unione europea in materia di fissazione delle franchigie doganali. I beni strumentali, gli arredi, i mobili di ogni tipo gia' esistenti nel comune di Campione d'Italia presso societa', enti ed abitazioni alla data del 31 dicembre 2019 ed in uscita dal territorio dello stesso comune sono esenti da IVA nei casi in cui abbiano come destinazione finale l'Italia
573.
L'imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d'impresa dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia nonche' sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attivita' svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.
574.
Le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'articolo 188-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.
575.
Per i soggetti di cui ai commi 573 e 574, l'imposta regionale sulle attivita' produttive derivanti da attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia, determinata ai sensi dell'
articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
, e' ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.
576.
Le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
576-bis.
In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577.
In vista del rilancio economico del Comune di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45 per cento del costo ammissibile.
577-bis.
Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter.
L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.
578.
L'agevolazione di cui al comma 577 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024.
579.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 577 e 578 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
580.
All'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, le parole: « comma 1, lettere a), b) e c), » sono soppresse;
b)
al comma 6, le parole: « e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura ».
581.
All'
articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, al primo periodo, dopo le parole: « telefonia mobile, » sono inserite le seguenti: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del
codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, ».
582.
All'
articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, al secondo periodo, dopo la parola: « manutenzione » sono aggiunte le seguenti: « e lavori pubblici ».
583.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 1, commi 449
e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
584.
All'
articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, le parole: « e dell'accordo quadro » sono soppresse.
585.
All'
articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali ».
586.
Le convenzioni di cui all'
articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
, e gli accordi quadro di cui all'
articolo 54 del codice dei contratti pubblici
, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016
.
587.
All'
articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « La Consip S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi ».
588.
Al fine di migliorare il livello di efficienza e di qualita' dei servizi informatici a supporto dei processi di finanza pubblica e perseguire il contenimento dei relativi costi, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in conformita' con la disciplina in materia di Poli strategici nazionali (PSN), stipula un apposito disciplinare con la societa' di cui all'
articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133
, per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei propri data center, definendo un modello innovativo di erogazione dei servizi di conduzione infrastrutturale e di connettivita'.
589.
All'
articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, le parole: « e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020 ».
590.
Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale, di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.
591.
A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'
articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122
, come incrementato ai sensi del comma 594. A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma. (27)
592.
Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:
a)
per gli enti che adottano la contabilita' finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
;
b)
per gli enti e gli organismi che adottano la contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.
593.
Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e' consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. Il superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR, nonche', nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.
594.
Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorita' indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, e' fatta salva la disciplina prevista dall'
articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
, e dall'
articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225
. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regolamenta le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.
595.
Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.
596.
I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le societa', sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
597.
La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.
598.
Ferma restando la disciplina in materia di responsabilita' amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempienza per piu' di un esercizio, i compensi, le indennita' ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.
599.
Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 e' verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.
600.
Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.
601.
Le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano agli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509
, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
, per i quali resta in vigore l'
articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
.
602.
Fatto salvo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124
, le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applicano alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria.
603.
All'
articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, le parole: « per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « per la parte eccedente l'importo di 15 milioni di euro ».
604.
Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla
legge 17 agosto 1957, n. 848
, e' ridotto di 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
605.
All'
articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315
, le parole: « e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020 ».
606.
All'
articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
, dopo le parole: « e la successiva riassegnazione » sono inserite le seguenti: « , per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ».
607.
A decorrere dall'anno 2020, i benefici di cui all'
articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30
, sono corrisposti nel limite del 44,32 per cento.
608.
Il
comma 709 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
, e' abrogato.
609.
Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 14
e
15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26
, sono ridotte, in via ulteriore rispetto a quanto gia' previsto ai sensi della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 500 milioni di euro per l'anno 2022. Al fine di assicurare il conseguimento del corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 nella misura indicata al primo periodo del presente comma, le dotazioni del bilancio dello Stato per l'anno 2022, in termini di competenza e di cassa, corrispondenti alle misure di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, sono corrispondentemente accantonate. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa, su richiesta dei Ministri interessati, possono essere rimodulati nell'ambito degli stati di previsione della spesa, ferma restando la neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
. Le eventuali rimodulazioni sono comunicate alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze ogni quadrimestre. Sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti, comunicata entro, il 15 marzo 2022 e il 15 settembre 2022, risultante dal monitoraggio di cui all'
articolo 28, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26
, e tenuto conto della valutazione degli oneri ancora da sostenere, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di cui al secondo periodo del presente comma sono progressivamente resi disponibili o confermati, in parte o interamente.
610.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
.
611.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
.
612.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
.
613.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 29 LUGLIO 2021, N. 108
.
614.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, la digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonche' per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'
articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4-bis, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, » ;
b)
al comma 4-ter, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalla seguente: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono inserite le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».
615.
Dalle disposizioni di cui al comma 614 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
616.
Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprieta' privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonche' gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai
commi da 1
a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.
617.
Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprieta' la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune piu' vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.
618.
Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprieta' deve comunicare la propria accettazione, di cui e' data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'
articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.
619.
Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 e' consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprieta' si applicano le procedure di cui all'
articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.
620.
Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191
, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima
legge 23 dicembre 2009, n. 191
, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilita' di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.
621.
Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:
a)
all'
articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111
: 1) al quinto periodo, le parole: « un ammontare pari al 10 » sono sostituite dalle seguenti: « direttamente in quote del costituendo fondo il 30 »; 2) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: « Le risorse monetarie derivanti dall'alienazione delle quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle spese di investimento dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie iscritte nel medesimo stato di previsione. »;
b)
all'articolo 307 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
: 1) al comma 10, lettera d), primo periodo, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 55 per cento » e le parole: « corrispondente al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente al 35 per cento » e le parole: « al 31 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »; 2) al comma 11-bis, la lettera d-bis) e' abrogata.
622.
Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3, e all'
articolo 241-bis, commi 4-bis
e
4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, a valere sulle risorse di cui al comma 14 del presente articolo per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
623.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
comma 4-novies dell'articolo 241-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, e' abrogato.
624.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
.
625.
COMMA ABROGATO DAL
D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34
, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA
L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
.
626.
Ai fini del monitoraggio delle clausole di flessibilita' nell'ambito delle regole del Patto di stabilita' e crescita europeo, con particolare riferimento alle previsioni contenute nei documenti di cui agli
articoli 10
e
10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, per la definizione del corretto trattamento statistico e contabile delle operazioni di partenariato pubblico-privato le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, sono tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni effettuate ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al periodo precedente.
627.
Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalita' di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum previsti dagli
articoli 75
e
138 della Costituzione
, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.
628.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le disposizioni del decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022. (52)
629.
All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 3-bis. La detrazione di cui al presente articolo spetta: a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. 3-ter. Ai fini del comma 3-bis, il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. 3-quater. La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 1-ter, nonche' per le spese sanitarie di cui al comma 1, lettera c) ».
630.
A decorrere dal 1° ottobre 2020, all'articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, all'alinea, le parole: « di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ».
631.
Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l'ambiente dall'emissione di gas responsabili dell'effetto serra e di polveri sottili, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 21, il comma 9 e' sostituito dai seguenti: « 9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora utilizzati per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione delle aliquote stabilite per tale impiego nell'allegato I; le stesse aliquote sono applicate: a) ai prodotti energetici limitatamente ai quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica; b) ai prodotti energetici impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore; c) ai prodotti energetici impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni. 9-bis. In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote di cui al comma 9 sono applicate, in relazione al combustibile impiegato, nella misura del 30 per cento. 9-ter. In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh; b) gas naturale 0,220 mc per kWh; c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh; d) gasolio 0,186 kg per kWh; e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh; f) carbone, lignite e coke 0,312 kg per kWh »;
b)
all'allegato I: 1) alla voce: « Oli da gas o gasolio » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 12,8 per mille litri »; 2) dopo la voce: « Oli da gas o gasolio » e' inserita la seguente: « Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: esenzione »; 3) le parole: « Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.; Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Oli combustibili: usati per riscaldamento: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per mille chilogrammi; per uso industriale: a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per mille chilogrammi; b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per mille chilogrammi; usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi. Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi »; 4) alla voce: « Gas di petrolio liquefatti » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « usato per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi »; 5) alla voce: « Gas naturale » e' aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: « per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi »; 6) le parole da: « Carbone, lignite e coke » fino a: « 9,20 euro per mille chilogrammi » sono sostituite dalle seguenti: « Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati: per uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese: 15,00 euro per mille chilogrammi; per uso riscaldamento da imprese: 12,00 euro per mille chilogrammi; per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: 11,8 euro per mille chilogrammi »;
c)
alla tabella A, il numero 11 e' abrogato.
632.
All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a)
e' sostituita dalla seguente: « a) per gli autoveicoli indicati nell'
articolo 54, comma 1, lettere a)
,
c)
e
m), del codice della strada
, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale e' elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale e' elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale e' pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021 ».
633.
Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
634.
E' istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, di seguito denominati « MACSI », che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; i MACSI, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, sono realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere piu' trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'
articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
, nonche' i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.
635.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui al comma 634, sono considerati MACSI anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui al comma 634, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono altresi' considerati MACSI i prodotti semilavorati, comprese le preforme, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.
636.
Per i MACSI, l'obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale ovvero dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI, ai sensi del comma 639, nel territorio nazionale.
637.
Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 634:
a)
per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
b)
per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attivita' economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
c)
per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore.
638.
Non e' considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 634 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 634. Il predetto soggetto che produce MACSI puo' essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642.
639.
L'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica:
a)
per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
b)
per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea: 1) all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attivita' economica; 2) all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
c)
per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.
640.
L'imposta di cui al comma 634 e' fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica di cui al comma 634 contenuta nei MACSI.
641.
L'accertamento dell'imposta dovuta e' effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione e' presentata dai soggetti obbligati di cui al comma 637, lettere a) e b), all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce. Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la suddetta dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale di cui al comma 645. Entro il termine di cui al presente comma e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
642.
L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i MACSI sui quali sia stata gia' versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero l'esportazione, l'imposta e' rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. L'imposta non e' altresi' dovuta sulla materia plastica di cui al comma 634, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.
643.
L'imposta, determinata ai sensi del comma 641, non e' versata qualora l'importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 25. In tal caso non si provvede altresi' alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 641.
644.
Nella dichiarazione di cui al comma 641 sono riportati altresi' i quantitativi delle materie plastiche di cui al comma 634 contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta di cui al medesimo comma 634 risulti gia' versata da altri soggetti obbligati.
645.
Fatto salvo quanto previsto al comma 646, il pagamento dell'imposta di cui al comma 634 e' effettuato entro il termine di cui al comma 641 esclusivamente tramite il versamento unitario previsto dall'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
, con possibilita' di compensazione con altre imposte e contributi. Ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 634, i soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale, obbligato in solido con i medesimi.
646.
Per i MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine. L'imposta di cui al comma 634 non e' dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009.
647.
L'attivita' di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 e' effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
648.
Per l'imposta di cui al comma 634, trovano applicazione le disposizioni in materia di riscossione coattiva di cui al
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
. Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta di cui al comma 634, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10.
649.
L'imposta di cui al comma 634 e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso e' richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito e' di cinque anni; la prescrizione e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede al rimborso di somme inferiori o pari ad euro 10.
650.
In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalita' di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'
articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
.
651.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalita' di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalita' per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalita' per la tenuta della contabilita' relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalita' per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilita', all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonche' della compostabilita' degli stessi, alle modalita' per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 647 e alle modalita' per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalita' per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie.
652.
Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2027.
653.
In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati nell'ambito del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.
654.
Il credito d'imposta di cui al comma 653 e' riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed e' utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
.
655.
Il credito d'imposta di cui al comma 653 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'
articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
, e di cui all'
articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
.
656.
Alle spese in attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico di cui al comma 653, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente di cui all'
articolo 1, commi da 78
a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'
articolo 1, commi da 78
a 81, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'
articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
.
657.
I crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
658.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta e alle modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e della corrispondenza delle stesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
659.
Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 39-octies: 1) al comma 5, alla lettera a), le parole: « euro 30 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 35 », alla lettera b), le parole: « euro 32 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 37 » e, alla lettera c), le parole: « euro 125 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 130 »; 2) al comma 6, secondo periodo, le parole: « 95,22 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 96,22 per cento »;
b)
all'allegato I, la voce: « Tabacchi lavorati » e' sostituita dalla seguente: « Tabacchi lavorati: a) sigari 23,5 per cento; b) sigaretti 24 per cento; c) sigarette 59,8 per cento; d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 59 per cento; e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento; f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento ». (1)
660.
Nel titolo III del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
, dopo l'articolo 62-quater e' aggiunto il seguente: « Art. 62-quinquies. - (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) - 1. Le cartine, le cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. 2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita tabella di commercializzazione, secondo le modalita' previste al comma 5. 3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293
. 4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 39-decies. 5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. 6. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso, attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al comma 1. 7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche' dall'articolo 96
della
legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'articolo 5
della
legge 18 gennaio 1994, n. 50
, in quanto applicabili ».
661.
E' istituita l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, come definite al comma 662, di seguito denominate « bevande edulcorate ».
662.
Ai fini dei commi da 661 a 676, per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Ai fini dei commi da 661 a 676, per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.
663.
L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:
a)
all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
b)
all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenien

Appunti temporanei