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CCNL Comparto Funzioni locali 23/02/2026

Edizione della fonte; acquisita il 22/10/2026

 
 
 
 
 
 
 
 
VIA G.B. MORGAGNI, 30/E 
00161 ROMA 
TEL +39 06 32483 1 
PEC protocollo@pec.aranagenzia.it 
C.F. 97104250580 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO  
AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
TRIENNIO 2022 - 2024 
 
 
Il giorno 23 febbraio 2026, alle ore 12,30, presso la sede dell’A.Ra.N, ha avuto luogo l’incontro tra 
l’A.Ra.N e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative. 
 
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegat o Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
del Comparto Funzioni Locali 2022-2024. 
 
Per l’A.Ra.N. il Presidente Cons. Antonio Naddeo           
     
 
 
Per le: Organizzazioni Sindacali   Per le: Confederazioni Sindacali 
 
 
 
FP CGIL Non firmato                             CGIL    Non firmato  
 
 
CISL FP Firmato         CISL      Firmato 
 
 
UIL FPL Firmato        UIL     Firmato  
 
 
CSA RAL      Firmato              CISAL    Firmato  
 

 
1 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale 
 del Comparto FUNZIONI LOCALI 
Triennio 2022-2024 
 
 
 
 
                             
 

 
2 
Indice 
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................... 5 
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza................................................................................. 5 
Art. 1 Campo di applicazione ....................................................................................... 5 
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto ................ 5 
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ...................................................................................... 7 
Capo I Sistema delle relazioni sindacali ................................................................................................. 7 
Art. 3 Obiettivi e strumenti ........................................................................................... 7 
Art. 4 Informazione ...................................................................................................... 8 
Art. 5 Confronto ........................................................................................................... 9 
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione ........................................................... 11 
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie .................................. 13 
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure ................................. 16 
Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale ............................... 18 
Art.  10 Clausole di raffreddamento ........................................................................... 19 
Art. 11 Diritto di assemblea ....................................................................................... 19 
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE .............................................................. 20 
Capo I  Sistema di classificazione ......................................................................................................... 20 
Art. 12 Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di 
classificazione professionale ................................................................... 20 
Art. 13 Progressioni tra le aree ................................................................................... 20 
Art. 14 Progressioni economiche all’interno delle aree ............................................. 21 
Capo II  Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione ............................................................ 24 
Art. 15 Incarichi di Elevata Qualificazione ................................................................ 24 
Art. 16  Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato .................................... 25 
Art. 17 Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ ......................................... 26 
Capo III Disposizioni particolari per enti in convenzione.................................................................. 27 
Art. 18 Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione ........................ 27 
Capo IV Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza ....................................................... 29 
Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ ................................................ 29 
Art. 20 Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza ....................................... 30 
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO .................................................................................. 31 
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro ......................................................................................... 31 
Art. 21 Periodo di prova ............................................................................................. 31 

 
3 
Capo II Istituti collegati all’orario di lavoro ....................................................................................... 32 
Art. 22 Articolazione dell’orario di lavoro ................................................................. 32 
Art. 23 Orario multiperiodale ..................................................................................... 33 
Art. 24 Orario di lavoro flessibile .............................................................................. 33 
Art. 25 Turnazioni ...................................................................................................... 34 
Art. 26 Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo 
infrasettimanale, feriale non lavorativo ................................................... 36 
Art. 27 Servizio mensa e buono pasto ........................................................................ 37 
Capo III Permessi assenze e congedi .................................................................................................... 38 
Art. 28 Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono .................... 38 
Art. 29 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di 
servizio .................................................................................................... 40 
Art. 30 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie 
salvavita ................................................................................................... 41 
Art. 31 Permessi retribuiti .......................................................................................... 41 
Art. 32 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ............. 42 
Art. 33 Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici .......................................................... 43 
Art. 34 Diritto allo studio ........................................................................................... 46 
Art. 35 Congedi dei genitori ....................................................................................... 47 
Art. 36 Assenze per malattia ...................................................................................... 49 
Capo IV Formazione e strumenti di age management ....................................................................... 51 
Art. 37 Destinatari e processi della formazione ......................................................... 51 
Art. 38 Obiettivi e strumenti di age management ...................................................... 53 
Capo V Estinzione del rapporto di lavoro ........................................................................................... 54 
Art. 39 Termini del preavviso .................................................................................... 54 
Capo VI Lavoro a distanza ................................................................................................................... 55 
Art. 40 Accesso al lavoro agile .................................................................................. 55 
Art. 41 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla 
disconnessione ......................................................................................... 56 
Art. 42 Lavoro da remoto ........................................................................................... 57 
Capo VII Disposizioni comuni su istituti economici ........................................................................... 59 
Art. 43 Patrocinio legale ............................................................................................. 59 
Art. 44 Patrocinio legale in caso di aggressioni ......................................................... 60 
Art. 45 Welfare integrativo ........................................................................................ 60 
Art.  46  Trattamento economico del personale in distacco sindacale ....................... 61 
Art. 47 Indennità di servizio esterno .......................................................................... 62 
Art. 48 Differenziazione del premio individuale ........................................................ 63 
Art. 49 Indennità per centralinisti non vedenti ........................................................... 64 

 
4 
TITOLO V RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE................................................................ 65 
Art. 50 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale ................................. 65 
TITOLO VI tipologie flessibili del rapporto di lavoro ............................................................ 67 
Capo I Lavoro a tempo determinato .................................................................................................... 67 
Art. 51 Contratto di lavoro a tempo determinato ....................................................... 67 
Art. 52 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo 
determinato .............................................................................................. 70 
Capo II Lavoro a tempo parziale ......................................................................................................... 72 
Art. 53 Rapporto di lavoro a tempo parziale .............................................................. 72 
Art. 54 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale........ 75 
Art. 55 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro 
a tempo parziale ....................................................................................... 75 
TITOLO VII TRATTAMENTO ECONOMICO .................................................................... 79 
Art. 56 Incrementi degli stipendi tabellari .................................................................. 79 
Art. 57 Effetti dei nuovi stipendi ................................................................................ 79 
Art. 58 Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti 
CCNL ...................................................................................................... 80 
Art. 59 Fondo risorse decentrate: utilizzo .................................................................. 80 
Art. 60 Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di 
comparto di cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 .................... 82 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 ............................................................................................... 85 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 ............................................................................................... 85 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 ............................................................................................... 85 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4 ............................................................................................... 85 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5 ............................................................................................... 86 
 

 
5 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Capo I 
Applicazione, durata, tempi e decorrenza 
 Art. 1 
Campo di applicazione 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del 
comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione 
collettiva del 22.02.2024. 
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale degli enti. 
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto 
Funzioni Locali, di cui al comma 1. 
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”. 
Art. 2 
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, sia 
per la parte giuridica che per la parte economica. 
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa 
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza 
delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 
sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui 
al comma 2. 
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora 
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata  o a mezzo p osta 
elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza  o, se firmato 
successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso 

 
6 
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a 
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
sono presentate sei mesi prima della sca denza del rinnovo del contratto o, se firmato 
successivamente a tale data, entro  tre mesi  dalla sua sottoscrizione definitiva e 
comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo 
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 
6. L’anticipazione economica di cui all’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 
165 del 2001, nelle more della definizione del CCNL relativo al triennio 2025 -2027, 
continua ad essere corrisposta nelle misure e con le modalità previste dall’art. 1, 
comma 128, secondo periodo della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 
per il 2025). 
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione 
autentica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle 
parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua 
interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche  ai sensi dell’art. 64 
del medesimo decreto legislativo. 
8. Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precedenti 
CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non 
espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL. 

 
7 
TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 
Capo I 
Sistema delle relazioni sindacali 
Art. 3 
Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra 
enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo 
costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, 
anche al fine di garantire la esigibilità e la corretta applicazione del contratto e 
contribuire in tal modo alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Al fine di favorire 
la semplificazione procedurale è possibile attivare, anche  su proposta della parte 
datoriale o di una o più organizzazioni sindacali, modalità di riunione da remoto. 
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle 
amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei 
lavoratori; 
- si migliora la qualità delle decisioni assunte; 
- si sostengono  e si favoriscono  la crescita professionale , la sicurezza e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro , l’aggiornamento del personale, 
nonché i processi di innovazione organizzativa , tecnologica e di riforma della 
pubblica amministrazione; 
- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro; 
- si promuovono e si favoriscono modalità di lavoro che consentano una migliore 
armonizzazione con la vita privata e familiare. 
 
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei 
soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione; 
b) contrattazione collettiva integrativa, anche di livello territoriale con la 
partecipazione di più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 (Contrattazione 
collettiva integrativa di livello territoriale). 
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, 
su tematiche, atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di 
organizzazione, di salute, sicurezza e condizioni di lavoro o di tematiche aventi riflessi 

 
8 
sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si 
articola, a sua volta, in: 
- informazione; 
- confronto; 
- organismi paritetici di partecipazione. 
5. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che 
obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti 
possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di 
una delle parti. L’even tuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le 
procedure di cui all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) , 
sostituisce la clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto 
integrativo. 
6. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi 
e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi 
dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali 
atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla 
funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, 
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 
L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali 
che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi 
generalizzati. 
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla 
disciplina di legge in materia di trasparenza. 
8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente Titolo II, sono 
fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali 
contenute nelle Sezioni del presente contratto. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 4 
Informazione 
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e 
dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti 
ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e 
materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di 
legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi 

 
9 
conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di 
prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire 
ai soggetti sindacali di cui all’art . 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e 
materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle 
misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) 
e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o 
la contrattazione collettiva integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di 
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001,  ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle 
OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’adozione degli atti.  L’informativa relativa al piano triennale dei 
fabbisogni di personale ed alle modalità attuative dello stesso è seguita da un incontro 
di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie).  
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia 
l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6, 
o negli enti che non lo costituisc ano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso 
articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo 
parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo 
determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale 
di cui all’art. 70 del CCNL del 21 .05.2018, i dati relativi alle attività trasferite e 
conferite ad altri soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi 
i consorzi,  i dati relativi alla copertura assicurativa di cui all’art. 58 del CCNL 
16.11.2022 e dell’art. 2 comma 4 del D.Lgs 36/2023, nonché l’affidamento a soggetti 
terzi di attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.  
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 5 
Confronto 
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle 
materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di 
cui all’art.  7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere 
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 
l'amministrazione intende adottare. 
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi 
sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della 

 
10 
trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
lavorativi dall'informazione , il confronto è richiesto da questi ultimi , anche 
singolarmente; l’incontro, se richiesto, deve comunque  avvenire non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla richiesta, anche con modalità telematiche. L’incontro può anche essere 
proposto dall’ente contestualmente all’invio dell’informazione e anche in tale ipotesi 
le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo 
durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al 
termine del confronto,  redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse,  
l’amministrazione può procedere all’adozione dei provvedimenti nelle materie oggetto 
del medesimo. 
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art . 7, comma 2  
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie): 
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro , ivi compresa  quella a seguito 
della riduzione dell’orario di lavoro, l’articolazione in turni, l’articolazione dell’orario 
multiperiodale, la collocazione temporale della pausa, nonché  l’articolazione in via 
sperimentale su quattro giorni settimanali di cui all’art. 22 del presente CCNL; 
b) i criteri generali de l sistema di valutazione della performance  dei cui esiti si tiene  
conto anche ai fini delle progressioni economiche;  
c) l’individuazione dei profili professionali; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione; 
e) i criteri per la graduazione de gli incarichi di Elevata Qualificazione , ai fini 
dell’attribuzione della relativa retribuzione; 
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001  e la condizione di tutela del personale 
impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento; 
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione 
a quanto previsto dall’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato) del presente CCNL; 
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; 
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività 
formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della 
formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti 
e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità 
tra tutti i lavoratori, e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso 
dell’anno e del rispetto delle risorse minime da stanziare di cui all’art. 37, comma 13; 
i bis) criteri per la scelta del personale dipendente qualificato, di cui all’art. 37, comma 
8, da adibire, in qualità di docente, per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a 
tutto il personale; 

 
11 
l) i criteri generali d elle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto , 
criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro,  con 
riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto;  
m) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi; 
n) le materie individuate quali oggetto di confronto  ai sensi del comma 6 dell’art . 6 
(Organismo paritetico), in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione, qualora lo 
stesso non veng a istituito entro il termine previsto dall’art . 6 comma 3, del presente 
CCNL; 
o) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art . 13, comma 7  (Norme di 
prima applicazione) del CCNL 16.11.2022; 
p) gli andamenti occupazionali; 
q) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle 
aggressioni e delle molestie sul lavoro; 
r) materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e 
scolastico del CCNL del 16.11.2022; 
s) criteri per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 105 del CCNL 16/11/2022; 
t) monitoraggio delle politiche di age-management ai sensi dell’art. 38, comma 5; 
u) criteri per l’individuazione delle coperture assicurative di cui all’art. 58 del CCNL 
16.11.2022 e dell’art. 2 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023; 
v) criteri per il conferimento delle mansioni superiori. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 6 
Organismo paritetico per l’innovazione 
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti, comprese le Unioni dei 
comuni, con più di 70 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al 
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, 
lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto ciò che abbia 
una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo 
dell’ente. Le Province e le Città Metropolitane possono costituire l’organismo in forma 
associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni 
sindacali di cui al periodo precedente. 
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente 
relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull’ organizzazione e di 
innovazione anche tecnologica, miglioramento dei servizi promozione della legalità, 
della qualità del lavoro e del benessere organizzativo , anche con riferimento alle 

 
12 
politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro , 
allo stress lavoro correlato e su fenomeni di burn -out, nonché su cambiamenti 
conseguenti a percorsi di transizione ecologica e digitale,  incluso l’utilizzo 
dell’intelligenza artificiale (IA) , al fine di formulare proposte all'ente o alle parti 
negoziali della contrattazione collettiva integrativa. 
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ciascuno degli enti di cui 
al comma 1. Gli stessi enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono 
ad attivarlo, previa istituzione ove non presente,  e ad aggiornarne la composizione. 
Esso: 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali di cui all’art . 7, c. 2. lett. b)  (Contrattazione collettiva 
integrativa soggetti e materie) nonché da una rappresentanza dell’Ente, con rilevanza 
pari alla componente sindacale; 
b) si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno e, comunque, ogniqualvolta 
l’ente o le organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 comma 2, lett. b) (Contrattazione 
integrativa collettiva: soggetti e materie) manifestino un’intenzione di progettualità 
organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e 
sperimentale; 
c) trasmette proprie proposte progettuali, all’esito positivo dell’analisi di fattibilità di 
cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di 
competenza di quest’ultima, o all’ente; 
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento 
a quanto previsto dall’art. 70 del CCNL del 21.05.2018; 
f) redige un report annuale delle proprie attività. 
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e 
programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) 
(Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) o  da gruppi di lavoratori. In 
tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto 
al comma 3, lett. c). 
5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al 
presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavoro straordinario e 
supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca 
delle ore,  i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di 
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 
70 del CCNL del 2 1.05.2018, i dati relativi alle attività trasferite e conferite ad altri 
soggetti mediante convenzione o altre forme associative, ivi compresi i consorzi, i dati 
relativi alla copertura assicurativa di cui all’art. 58 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 2 
comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività 
dell’ente in assenza di trasferimento del personale. 

 
13 
6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il 
termine previsto dal comma 3  e fino alla sua costituzione , le materie del comma 2  
diventano oggetto di Confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel 
rispetto delle procedure ivi previste. Tale disposizione si applica, altresì, nel caso in cui 
l’organismo non si riunisca almeno due volte all’anno ai sensi del comma 3 lett. b). 
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 7 
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie  
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite 
dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al 
comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) la RSU; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL. 
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, 
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
4. Sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa: 
a) i criteri di ripartizione , espressi in termini percentuali o in valori assoluti , delle 
risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 59, comma 1, tra le 
diverse modalità di utilizzo; 
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance , anche con riguardo 
all’eventuale correlazione con i compensi derivanti da specifiche disposizioni di legge, 
nonché, con riguardo agli enti senza dirigenza, alle previsioni di cui all’art. 20 comma 
1 lett. a) (disposizioni particolari enti senza la dirigenza); 
c) le procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 14. 
(Progressione economica all’interno delle aree) comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h) 
e comma 8 , con l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili 
per singola area; 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui 
all’art. 70 -bis del CCNL del 21 .05.2018, entro i valori minimi e massimi , come 
rideterminati dall’art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 e nel rispetto dei criteri ivi previsti, 
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto 
previsto del comma 3-bis dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo); 
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 47 del 
presente CCNL, entro i valori minimi e massimi  e nel rispetto dei criteri ivi previsti, 

 
14 
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione, tenuto conto di quanto 
previsto del comma 3-bis dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo); 
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui 
all’art. 84 del CCNL 16.11.2022; 
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi 
operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione 
dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate  ai sensi dell’art. 
45, comma 2 del presente CCNL; 
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL 
del 21.05.2018; 
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art.  17, comma 1, lett. h) (Compensi 
aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ)  e la retribuzione di risultato dei titolari di 
incarico di EQ; 
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero 
dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la 
determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile  non 
superiore al trimestre;  
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 25, commi 2 e 4, in merito ai turni notturni 
effettuabili nel mese; 
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti 
la salute e sicurezza sul lavoro; 
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 
53, comma 2 e 7; 
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai 
sensi dell’art. 33 del CCNL 16.11.2022; 
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 
familiare; 
p-bis) criteri per l’implementazione di modalità di lavoro che consentano una maggiore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, con esclusione delle modalità di lavoro 
a distanza; 
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione 
dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 23, comma 2;  
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, 
l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi 
dell’art. 29, comma 2 del CCNL 16.11.2022; 

 
15 
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 
32, comma 3 (Lavoro straordinario) del CCNL 16.11.2022; 
t) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti 
in conseguenza delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione dei servizi; 
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e 
retribuzione di risultato) attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini 
dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 , del D. Lgs. n. 75/2017, una 
riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022; 
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di 
incarico di EQ; 
w) il valore dell’indennità di cui all’art . 97  (Indennità di funzione) del CCNL 
16.11.2022, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 2 di tale articolo; 
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art . 25, comma 8 
(Turno), in materia di turni di lavoro notturni, con particolare ri guardo al personale 
prossimo alla pensione; 
aa) individuazione delle figure professionali , nonché della durata della pausa di cui 
all’art. 27, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto); 
ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle 
individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido , delle scuole 
dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al 
sostegno operante anche presso le scuole statali; 
ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria 
attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di 
ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui 
all’art.  25, comma 5, lett . d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo 
compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla 
predetta indennità di turno; 
ad) modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui all’art. 22 del CCNL del 
1.04.1999; 
ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all’art. 48, comma 
2 (Differenziazione del premio individuale) , della quota limitata di cui al comma 3, 
tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo e dei criteri in caso 
di parità; 
af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato 
in attività di docenza ai sensi dell’art . 37, comma 8 (Destinatari e processi della 
formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art . 79 (Fondo risorse 
decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022; 

 
16 
ag) criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di Funzioni tecniche 
previsti dall’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023; 
ah) criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonché 
individuazione de i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di 
prestazione rese in modalità agile o da remoto; 
ai) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art . 46, 
commi 2 e 3 (trattamento economico del personale in distacco sindacale); 
al) destinazione di ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il 
lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 14 del CCNL 
1.4.1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, senza 
che ciò comporti, per gli enti con dirigenza,  una riduzione delle risorse del Fondo di 
cui all’art. 79 del CCNL 16 .11.2022; per gli enti senza la dirigenza si rinvia alla 
disciplina di cui all’art. 20 comma 1 lett. b) (Disposizioni particolari per enti senza la 
dirigenza); 
am) criteri di ripartizione delle risorse in favore del personale di cui all’art. 98 del 
CCNL 16.11.2022 tra le diverse finalità di utilizzo ivi previste; 
an) criteri per la corresponsione, a carico del Fondo di cui all’art 79 del CCNL del 
16.11.2022 di forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti 
accessori collegati alla prestazione in favore del personale utilizzato in convenzione ai 
sensi dell’art. 18 del presente CCNL; 
ao) definizione della percentuale di incremento dell’importo riconosciuto ai 
centralinisti non vedenti, a titolo di indennità giornaliera , di cui all’art. 9, comma 1 
della L. 113/1985, come richiamata nell’art. 49. 
5. Nella definizione del contratto integrativo le parti favoriscono l’adozione di 
strumenti volti a favorire l’inserimento del personale  neo-assunto, quali ad esempio 
politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 8 
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
1. Il contratto collettivo integrativo , da trattare in un’unica sessione negoziale,  fatte 
salve esigenze sopravvenute condivise tra le parti,  ha durata triennale e si riferisce a 
tutte le materie di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 
4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all’art. 7 
lett. a) del citato comma 4 devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso 
in cui siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale. 

 
17 
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione 
del presente contratto. 
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art . 7 (Contrattazione collettiva 
integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni 
dalla presentazione delle piattaforme. 
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli 
istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento,  
compatibilmente con l’avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l’ente 
provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate  ed avvia la sessione 
negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo. Ai fini dell’avvio di  tale sessione 
negoziale, l’Ente fornisce una esaustiva informativa sui dati relativi alla costituzione 
del fondo di cui all’art. 79 del CCNL  16.11.2022, nonché i dati a consuntivo 
sull’utilizzo delle risorse del Fondo dell’anno precedente. 
5. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento 
indicati dall’art . 10 (Clausole di raffreddamento) , qualora, decorsi trenta giorni 
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 
trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive 
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle  materie di cui all’art . 7 
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) , comma 4, lettere k), l), m), 
n), o), p), p bis) q), r), s), t), z), aa), ad), ah). 
6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art . 7 (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), 
j), u), v), w), ab), ac), ae) e af), ag), ai), al) am), an) e ao) e il protrarsi delle trattative 
determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel 
rispetto dei principi di comportamento di cui all’art . 10 (Clausole di raffreddamento), 
l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato 
accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire 
in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni 
negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, 
eventualmente prorogabili di ulteriori 45. 
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 -bis, comma 1 del 
D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 
parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo 
entro dieci giorni dalla sottoscrizione, per il prescritto parere di competenza. In caso di 
rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 
Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può 
autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
del contratto. 

 
18 
8. I contratti collettivi integrativi  devono contenere apposite clausole circa tempi, 
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia 
fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi 
integrativi. 
9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al 
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto 
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati 
dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 16.11.2022. 
Art. 9 
Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale 
 1. La contrattazione collettiva integrativa può svolgersi anche a livello territoriale sulla 
base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali 
firmatarie del presente contratto. L’iniziativa può essere assunta, oltreché dalle 
associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, da ciascuno dei soggetti 
titolari della contrattazione collettiva integrativa, ivi compresa l’Unione dei comuni nei 
confronti dei comuni ad essa aderenti e delle parti sindacali.  
2. I protocolli devono precisare:  
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; 
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. 
b), nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;  
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato 
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo di cui all’art. 8; 
d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta 
fruizione delle tutele e dei permessi.  
3. Gli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i 
rispettivi ordinamenti, le modalità di partecipazione alla contrattazione di livello 
territoriale, con riferimento ad aspetti quali la formulazione degli indirizzi, le materie, 
la composizione della delegazione datoriale, il finanziamento degli oneri della 
contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci.  
4. Alla contrattazione collettiva integrativa territoriale si applica , comunque, quanto 
previsto dall’art. 8.  
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL 21.05.2018. 

 
19 
Art.  10 
Clausole di raffreddamento 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, 
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione 
dei conflitti. 
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla 
contrattazione collettiva integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né 
procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per 
raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono 
iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 9 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 11 
Diritto di assemblea 
1. I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di partecipare, 
durante l’orario di lavoro, anche in modalità telematica, ad assemblee sindacali in 
idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza 
decurtazione della retribuzione. 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dipendenti che 
effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina di cui al Titolo VI del 
CCNL 16.11.2022 come integrata da quella di cui al Titolo IV, capo VI del presente 
CCNL. 
3. Il personale esercita il diritto di assemblea computando i tempi di percorrenza 
necessari al raggiungimento dell a sede individuata per lo svolgimento della stessa, 
all’interno del monte ore individuale di cui al comma 1. 
4. Sulle prerogative e permessi sindacali del CCNQ del 4.12.2017 e ss.mm.ii., le ore di 
permesso per partecipare all’assemblea sono utili alla quantificazione della durata della 
prestazione ai fini dell’erogazione del buono pasto, nei limiti di tre ore per ciascuna 
assemblea. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL 16.11.2022 
 

 
20 
TITOLO III 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
Capo I 
 Sistema di classificazione 
Art. 12 
Modifiche ad alcuni aspetti della disciplina in materia di sistema di 
classificazione professionale 
 
1. All’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, le parole  “maturate ed effettivamente 
utilizzate dalla amministrazione di appartenenza” sono sostituite dalle parole “maturate 
ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni di appartenenza”, ed inoltre le parole 
“31.12.2025” sono sostituite dalle parole “31.12.2026”. 
2. Alla Tabella C – tabella di Corrispondenza, allegata al CCNL Funzioni locali del 
16.11.2022 dopo le parole “diploma di scuola secondaria di secondo grado” sono 
aggiunte le parole “o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme 
di legge o di regolamento”. 
Art. 13 
Progressioni tra le aree 
1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di 
almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel 
rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le 
progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: 
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, 
o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia 
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in r elazione ad 
una delle annualità;  
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;  
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a 
quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;  
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.  

 
21 
2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato 
dal periodo di prova , con il consenso dello stesso,  ai sensi dell’art. 21 (Periodo di 
prova), comma 2 del presente CCNL e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva 
le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale 
di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate.  
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il 
trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione 
economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente 
conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la 
differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa 
area. Non si dà luogo al riassorbimento dell’assegno ad personam se l’incremento del 
trattamento tabellare è derivante dai rinnovi contrattuali. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 15 del CCNL 16.11.2022 
Art. 14 
Progressioni economiche all’interno delle aree 
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale 
progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie 
dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più 
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello 
stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da 
corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per 
ciascuna area e se zione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A del 
CCNL 16.11.2022. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di 
“differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui 
permanga l’inquadrame nto nella medesima area. A tal fine, si considerano i 
“differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino 
al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il 
dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica 
quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106 del CCNL 16.11.2022. 
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione 
economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 
e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura 
selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 79 del presente CCNL 16.11.2022, nel rispetto delle 
modalità e dei criteri di seguito specificati:  
a) possono partecipare alla procedura selettiva , i lavoratori  in servizio alla data di 
decorrenza del beneficio, che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna 
progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle 

 
22 
date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate . In sede di contrattazione 
collettiva integrativa di cui all’art. 7 , comma 4 , lett. c) (Contrattazione collettiva 
integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato 
a 4. È inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti 
disciplinari superiori alla multa.   
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene 
definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. 
c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le 
risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;  
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale  per dipendente per 
ciascuna procedura selettiva; in caso di concorrenza delle condizioni che danno diritto 
alla maggiorazione dei differenziali di cui agli artt . 92, 96 e 102 del CCNL  del 
16.11.2022 prevale quello di maggiore importo; 
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per 
ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in 
base ai seguenti criteri:  
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le 
ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato 
possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad 
di una o più delle annualità; nel caso in cui il requisito di cui al comma 2 lett. a) 
sia fissato in due anni dalla contrattazione collettiva integrativa, nella medesima 
sede di contrattazione è possibile stabilire che  la media  delle valutazioni sia 
calcolata sulle ultime due anziché sulle ultime tre; 
2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella 
maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di 
continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra 
amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, 
nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti 
diversi;  
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui 
all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli 
e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche 
attraverso i percorsi formativi  attivati dall’ente, di cui all’art. 37 (Destinatari e 
processi della formazione); 
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione 
collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva 
integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della 
lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di 
cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% 
del totale. 

 
23 
f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche almeno da 6 anni 
è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al  5% 
del punteggio ottenuto  con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale 
punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui 
all’art. 7,  comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e 
materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi 
dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;  
g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri 
di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel 
rispetto del principio di non discriminazione; 
h) in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie)  qualora si possa no 
creare situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore, sono previste distinte 
graduatorie, nell’ambito dell’Area dei Funzionari ed EQ, tra il personale titolare di 
incarico di EQ e il personale non titolare del predetto incarico. 
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi 
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui 
all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)  del CCNL 16.11.2022  ed è 
attribuita, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione 
definitiva del contratto integrativo. 
4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto 
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione)  
del CCNL 16.11.2022. 
5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti 
dall’art. 78, comma 3, lett. b), del CCNL 16.11.2022 cessano di essere corrisposti in 
caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 13, comma 3 
(Progressioni tra le aree) del presente CCNL. 
6. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia 
stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area. 
7. Il personale comandato o distaccato presso altre amministrazioni pubbliche, anche di 
diverso comparto, ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali 
presso l’ente di appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per 
acquisire dall’amministrazione utilizzatrice le informazioni e le valutazioni. 
8. Negli enti privi di dirigenza, la contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, 
comma 4  lett. c) può stabilire che l’attribuzione delle progressioni economiche sia 
effettuata con unica graduatoria di ente, anziché attraverso distinte graduatorie. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 14 del CCNL 16.11.2022 

 
24 
Capo II 
 Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione 
Art. 15 
Incarichi di Elevata Qualificazione 
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata 
autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle 
proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un 
incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art. 18 del CCNL 16/11/2022. Tali 
posizioni richiedono: 
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni 
specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative 
e di coordinamento di unità di personale anche appartenente alla stessa Area di 
Funzionari ed EQ; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate 
affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 
implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti 
delle amministrazioni; 
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata 
da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a 
consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di 
funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o 
di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività 
progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;  
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: 
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza 
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistem a 
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative 
in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 
curriculum. 
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, 
possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata 
Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella 
medesima area.   
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e 
dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: 

 
25 
a) ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori esperti; 
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del CCNL 16.11.2022 
 
Art. 16  
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di 
cui all’art. 15 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000  ad un 
massimo di € 22.000, lordi per tredici mensilità , sulla base della graduazione di 
ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione 
delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche 
l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri 
di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 
3. Nelle ipotesi considerate nell’art. 15 comma 4 (Incarichi di elevata qualificazione), 
l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo 
di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità. 
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della 
retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce 
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizza te 
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti 
dal proprio ordinamento. 
5. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un 
incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), 
per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di ri sultato, è 
attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore 
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del 
conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’ente t iene conto 
della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico 
attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di 
quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo 

 
26 
quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo 
continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di qu anto 
previsto dall’art. 79 comma 6, del CCNL 16.11.2022, in caso di riduzione delle risorse 
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente 
ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli 
strumenti a tal fine previsti dall’art. 79 del CCNL 16.11.2022. 
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 17 del CCNL 16.11.2022 
Art. 17 
Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ 
1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all’art. 15 del presente CCNL, in aggiunta alla 
retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti 
trattamenti accessori: 
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del 
CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata 
dall’art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del CCNL del16.11.2022; 
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter del CCNL del 21.05.2018; 
c) i compensi per lo straordinario elettorale;  
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo 
settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto 
dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; 
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 
del CCNL del 22.01.2004 o per interventi per calamità pubbliche di carattere igienico-
sanitarie; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie 
assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti 
da calamità naturali  o per interventi per calamità pubbliche di carattere igienico -
sanitarie; 
f) i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 21.05.2018 e gli incentivi monetari di cui 
all’art. 98 del CCNL 16.11.2022, previsti per il personale dell’area della vigilanza , 
nonché l’indennità di ordine pubblico di cui alla D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147; 
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; 
h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore 
del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni di cui all’art. 45 del D. 
Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; 

 
27 
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della L. n.114 del 2014; 
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le 
disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.05.2006; 
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi 
locali, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018; 
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. 
n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio. 
- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell’art. 43 della 
L. 449/1997. 
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL 16.11.2022. 
 
Capo III 
Disposizioni particolari per enti in convenzione  
Art. 18 
Personale utilizzato a tempo parziale mediante convenzione 
 
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 
una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei 
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL 
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante 
convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, 
nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartiz ione degli oneri 
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.  
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di 
provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di 
conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. 
3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con 
oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di 
riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale 
assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 59 (Fondo risorse decentrate: 
utilizzo). 
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell’ente 
utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati 
nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022. 

 
28 
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 15 del presente CCNL, 
a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, 
ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, 
secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6 del CCNL  del 16.11.2022, le 
retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale , sono corrisposte 
secondo quanto di seguito precisato e specificato: 
- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le 
retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti;  nella 
rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto  della intervenuta 
riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità; 
- l’ente presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con 
onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli 
stessi stabiliti; 
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di 
lavoro, l’ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di 
posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza 
al limite complessivo di cui all’art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di 
cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, 
secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico del le 
risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziate presso ciascun ente. 
6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale 
utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e 
nelle Unioni dei comuni.  
7. Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi 
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al 
suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 15 del presente CCNL e/o 
riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi 
oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell’ente 
con il quale è instaurato l’altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della 
retribuzione di posizione, correlata all’incarico di EQ,  trova applicazione il principio 
del riproporzionamento di cui all’art. 55, comma 10 (Trattamento economico e 
normativo tempo parziale).  
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 16.11.2022. 
 

 
29 
Capo IV 
Disposizioni particolari per gli enti senza la dirigenza 
Art. 19 
Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ 
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile 
di ciascuna struttura apicale, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono 
automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di  EQ ai 
sensi dell’art. 15 del presente CCNL. 
2. Negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti 
appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non 
siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure 
essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli 
stessi un incarico ad interim di  EQ per la carenza delle competenze professionali a tal 
fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è 
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale 
dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze 
professionali. 
3. Gli enti possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 2 per una sola 
volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza 
che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei 
Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 
4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico 
di EQ, ai sensi de i commi 2 e 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di 
risultato previste per l’incarico di EQ di cui all’art. 16 comma 2 (Retribuzione di 
posizione e di risultato), nonché , sussistendone i presupposti, anche ai compensi 
aggiuntivi dell’art. 17 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con 
esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per 
mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo 
parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso 
dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina 
prevista dall’art. 22 del CCNL 16.11.2022 e dall’art. 18 (Personale utilizzato a tempo 
parziale mediante convenzione) del presente CCNL. 
6. Per gli incarichi di cui al comma 1, in materia di conferimento, revoca e di durata 
degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 (Conferimento 
e revoca degli incarichi di EQ) del CCNL 16.11.2022, con eccezione della durata  che 
può essere fino a 5 anni. Nel caso di conferimento al titolare di EQ anche dell’incarico 

 
30 
di Vicesegretario, l’ente può tenerne conto in sede di graduazione della retribuzione di 
posizione. 
7. Gli Enti privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative 
derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via 
temporanea, le posizioni di incarico di EQ che possono essere conferite anche al 
personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a 
tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova 
applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL 16.11.2022  
Art. 20 
Disposizioni particolari per enti senza la dirigenza 
1. Negli enti senza la dirigenza, oltre alle previsioni speciali contenute all’art. 14 
comma 8 (Progressioni economiche all’interno dell’area) , all’art. 15 comma 4 
(Incarichi di Elevata Qualificazione) e all’art. 19 (Disposizioni particolari sugli 
incarichi di EQ) , al fine di garantire l’efficienza dell’azione amministrativa, trovano 
applicazione le seguenti discipline speciali: 
a) in sede di contrattazione collettiva integrativa, le parti  valutano la previsione di  
forme di incentivazione rivolte al personale assegnato ai servizi in forma associata, con 
particolare riferimento alle stazioni appaltanti e ai servizi tecnici associati , anche per 
finalità legate alla protezione civile e ai progetti del PNRR , nonché  di forme di 
incentivazione in favore del personale inquadrato in profili legati all’innovazione 
tecnologica; 
b) gli enti  possono destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei 
compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell’art. 
14 del CCNL 1/4/1999, nel rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 
75/2017, previa contrattazione integrativa , ove l’incremento determini una riduzione 
del Fondo risorse decentrate; 
2. Ai fini di supportare gli enti di cui al presente articolo nelle procedure relative alla 
contrattazione integrativa, sarà demandato all’approfondimento tecnico di  una 
commissione paritetica, co mposta da rappresentanti di ARAN, ANCI e UPI  e delle 
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la definizione di uno schema 
tipo di contratto collettivo integrativo, nonché di uno schema tipo di protocollo d’intesa 
per avviare la contrattazione territoriale, ai sensi  dell’art. 9, comma 2 (Contrattazione 
collettiva territoriale). 

 
31 
TITOLO IV 
RAPPORTO DI LAVORO  
Capo I 
Costituzione del rapporto di lavoro 
Art. 21 
Periodo di prova 
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di 
prova la cui durata è stabilita come segue: 
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree degli Operatori e degli Operatori 
Esperti; 
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.  
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i 
dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale 
oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso 
comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti 
che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree  presso la 
medesima amministrazione. 
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato.  
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 36 
(Assenze per malattie), dell’art. 29 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), 
dell’art. 30 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge 
o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto 
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In  
caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di serviz io si applica l'art. 
29 (Infortunio). 
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono 
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto 
in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del 
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal 
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere 
motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di 
posta elettronica certificata. 

 
32 
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il 
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal 
giorno dell'assunzione. 
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo 
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso o comunque assunto a 
seguito di scorrimento di graduatoria, durante il periodo di prova, ha diritto alla 
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco 
temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni 
contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato 
superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a 
domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità 
di provenienza. 
10. bis La disciplina d i cui a l comma 10 si applica , altresì, al dipendente assunto 
nell’area superiore, a seguito di una procedura di progressione tra le aree, che non si è 
avvalso dell’esonero del periodo di prova di cui al comma 2 del presente articolo.  
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, 
vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente di 
appartenenza. 
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un 
ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 
13. Al personale assunto a tempo determinato si applica la disciplina di cui all’art .52, 
comma 2 (Trattamento economico-normativo con contratto a tempo determinato). 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL del 16.11.2022. 
Capo II 
Istituti collegati all’orario di lavoro 
Art. 22 
Articolazione dell’orario di lavoro 
1. In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all’utenza, 
le amministrazioni, previo Confronto di cui all’art. 5 comma 3 lett. a), possono 
articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto dall’art. 29, comma 
1, del CCNL del 16.11.2022, su quattro giorni. 

 
33 
2. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è 
volontaria. 
3. L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un 
riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze 
giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dal CCNL, fatto salvo il permesso per 
matrimonio.  
Art. 23 
Orario multiperiodale 
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di 
quanto previsto dall’art. 29, comma 4, lettera c) (Orario di lavoro) del CCNL 
16.11.2022, è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati 
uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività 
lavorativa, nonché in relazione alle  esigenze di conciliazione vita -lavoro, comunque 
compatibili con le suddette esigenze di servizio,  eventualmente individuate in sede di 
contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7, comma 4 lett. p bis). 
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere 
individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare,  
rispettivamente, le 13 settimane. 
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate 
mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la 
riduzione del numero delle giornate lavorative. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 16.11.2022.  
Art. 24 
Orario di lavoro flessibile 
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione 
di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze 
di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della 
medesima giornata. 
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze 
organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali esigenze del personale, anche 
in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. 

 
34 
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 deve essere 
recuperato entro i due mesi successivi dalla maturazione dello stesso, secondo le 
modalità e i tempi concordati con il dirigente. 
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti 
nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al 
regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le e sigenze 
di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: 
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.lgs. n. 151/2001; 
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992; 
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44  del CCNL 
21.05.2018; 
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili 
nido, scuole materne e scuole primarie; 
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti; 
- familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA che 
siano impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, come previsto all’art. 6 
della L. 170/2010. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL del 16.11.2022.  
Art. 25 
Turnazioni 
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono 
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del 
personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.  
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della 
relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della 
programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed 
avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 
notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente. 
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: 
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle 
professionalità necessarie in ciascun turno; 
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra 
il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze 
dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servi zio. 

 
35 
Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti 
alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.  
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di 
almeno 11 ore consecutive; 
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture 
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 
del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo 
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità 
naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun 
dipendente non può essere superiore a 10, salvo diversa previsione adottata in sede di 
contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. l). 
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione 
dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono 
stabiliti come segue: 
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione 
oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 
16.11.2022;  
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui 
all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;  
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 
74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022;  
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di 
cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL 16.11.2022. 
5. bis. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale da parte del personale 
turnista, da titolo all’indennità di cui al comma 5, lett. d), fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 7, comma 4 lett. ac) del presente CCNL. 
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione 
in turno. 
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse 
previste dall’art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL 16.11.2022. 
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 
36, comma 4 del CCNL 16.11.2022 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione 
di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D. Lgs. 
n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e 
nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 

 
36 
9. Nelle giornate festive infrasettimanali, gli enti possono programmare la presenza di 
un numero ridotto di lavoratori turnisti, compatibilmente con le esigenze prestazionali 
e di servizio. Nei confronti dei lavoratori turnisti ai quali non è richiesta la prestazione, 
tali giornate sono considerate festive  e non dan no luogo a debito orario . 
Conseguentemente, non è corrisposto il compenso per lavoro in turno. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 del CCNL del 16.11.2022.  
Art. 26 
Trattamento per attività prestata in giorno festivo, festivo infrasettimanale, 
feriale non lavorativo 
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di 
riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente 
prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 
74, comma 2, lett. b) del CCNL del 16.11.2022, con diritto al riposo compensativo di 
almeno 24 ore consecutive da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre  il 
bimestre successivo. 
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del 
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per 
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.  
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro 
su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo 
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.  
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio 
collegato alla prestazione. 
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e 
festivo, è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 74, comma 
2, lett. b) del CCNL del 16.11.2022 nella misura: 
- del 20% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria, in fascia notturna o 
in giornata festiva; 
- del 30% nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in fascia notturna - 
festiva. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 24 del CCNL 14.9.2000, come 
integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001. 
 

 
37 
Art. 27 
Servizio mensa e buono pasto 
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le 
risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al 
personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 
2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che 
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, 
alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore 
serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti; è, in ogni 
caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. 
La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni d i lavoro 
straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio. 
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.  
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del 
costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un 
corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa 
è gestita direttamente dall’ente. 
5. Il servizio di mensa gratuito,  o il buono pasto sostitutivo, sono riconosciuti  
indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che 
contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle 
persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché 
quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari 
particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa ed il temp o 
relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio. 
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 
7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l’ente 
sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, fatto salvo quanto previsto 
da specifiche disposizioni di legge. 
8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario adottata 
dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano 
soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. 
9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che 
si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove 
presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti. 
10. Gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle 
particolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il 
regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività  di protezione 
civile,  di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico 
ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, 

 
38 
possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede 
di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla 
fine di ciascun turno di lavoro. 
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 16.11.2022. 
 
Capo III 
Permessi assenze e congedi 
Art. 28 
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono 
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per i titolari di incarico di EQ ed esclusi i compensi 
per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici 
mensilità. 
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata 
delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 
1, comma 1, lettera "a", della L.  n. 937/1977.  
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del 
periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, 
comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.  
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a 
seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è 
rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste 
dai commi 2 e 3. 
5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con 
qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di 
ferie stabiliti nei commi 2 e 3.  
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno 
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì 
considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in  cui il 
dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo. 

 
39 
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è 
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese 
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 31 del presente 
CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie. 
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, 
previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, 
in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del  
dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma 
scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse 
nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.  L’ente monitora nel corso 
dell’anno l’effettiva fruizione delle ferie programmate. Ove si verifichino i casi di cui 
ai commi 14 e 15 le ferie dovranno essere ripianificate entro il mese di febbraio 
dell’anno successivo a quello di maturazione ed il datore di lavoro dovrà assicurarsi 
che il lavoratore ne fruisca invitandolo formalmente a farlo nel rispetto dei termini 
previsti. 
11. Fermo restando quanto previsto nel comma 10, le ferie maturate e non godute per 
esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto  di 
lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. 
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie 
in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando 
comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due 
settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 
13. Qualora le ferie già in godimento siano motivatamente interrotte o sospese dall’ente 
per esigenze di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate 
per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di  svolgimento delle 
ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di 
ferie non godute. 
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il 
godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite 
entro il primo semestre dell'anno successivo.  
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro 
primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si 
siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura 
del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire all o stesso di 
compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi 
considerate all’art. 40, comma 1, secondo alinea. 

 
40 
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 36, comma 3 (Assenze 
per malattia) del presente CCNL, il periodo di ferie non è riducibile per assenze dovute 
a malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. 
In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente 
in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve 
ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con 
riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la no zione di 
retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c), del CCNL  16.11.2022; trova in ogni 
caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74. 
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 
6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 
20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 29 
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio 
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o 
all’abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti 
di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino 
a guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non 
oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in 
casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile 
con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui 
all’art. 36, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia) del presente CCNL, comprensiva 
del trattamento accessorio ivi previsto. 
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto 
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto 
massimo di cui al comma precedente, a darne comunicazione al singolo dipendente. 
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si 
applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, 
solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di se rvizio prima 
dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.  
4. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma l, le ulteriori 
assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 36, (Malattia), 
commi 5 e 6. 
5. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale 
disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della L. n. 48/2017. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49 del CCNL 16.11.2022. 

 
41 
Art. 30 
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come 
ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al 
comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione 
del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital, 
accessi ambulatoriali, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate 
terapie, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up specialistico. In tali giornate 
il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall' art. 36, comma 11 lettera a) 
(Assenze per malattia) del presente CCNL. 
2. L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie 
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico -
legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle  
pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. 
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti 
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa , certificati anche dal 
medico di medicina generale. 
4. I giorni di assenza dovuti alle casistiche di cui al comma 1 e agli effetti collaterali di 
cui al comma 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata che 
ha reso la prestazione o dall’organo medico competente. 
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, 
dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi 
precedenti. 
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle 
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del 
presente contratto collettivo nazionale anche con riferimento a patologie preesistenti e 
ricomprende anche i casi di trapianti di organi e tessuti. 
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le 
previsioni della vigente normativa. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 50 del CCNL 16.11.2022. 
Art. 31 
Permessi retribuiti 
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da 
documentare debitamente: 
- partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o 
esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di 

 
42 
svolgimento delle prove  o per aggiornamento professionale connesso all’attività di 
servizio ove non rientrante nei piani formativi adottati dall’Ente: giorni otto all'anno; 
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo 
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre 
per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di  motivate 
esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione 
del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato 
contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamen te 
impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per 
il godimento dello stesso. 
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti 
dell'anzianità di servizio. 
4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche 
responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 59, (Fondo risorse decentrate: 
utilizzo) comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL, esclusi i compensi 
per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 32 
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi 
personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. 
Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 
2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie;  
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora; 
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti consecutivamente  nella stessa giornata ad altre tipologie 
di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché 
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno 
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi 

 
43 
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) 
del CCNL 16.11.2022. 
 e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata 
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del 
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; 
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri 
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi 
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le 
indennità per specifiche responsabilità. e l’indennità di funzione cui all’art. 59, comma 
2, rispettivamente, lett. e) ed f) (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL 
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che 
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
4. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è 
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di 
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso 
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente 
rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresì nei casi di progressione tra le 
aree di cui agli art. 13 comma 6 del CCN L 16.11.2022 e art. 13 (progressioni tra le 
aree) del presente CCNL. 
5. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle 
ore di permesso di cui al comma 1. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL 16.11.2022. 
Art. 33 
Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici 
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera 
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi d i 
percorrenza da e per la sede di lavoro  o del tempo di percorrenza dal domicilio del 
dipendente, in caso di permesso collocato all’inizio dell’orario di lavoro. 
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del 
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico 
delle stesse. 
3. I permessi orari di cui al comma 1: 

 
44 
a) non possono essere fruiti consecutivamente nella medesima giornata delle altre 
tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno 
eccezione i permessi di cui all’art. 33 della L. 1 04/1992 e i permessi e congedi 
disciplinati dal D.lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) 
del CCNL 16.11.2022; 
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni; 
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora. 
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria 
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per 
la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul 
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di 
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio 
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente 
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle 
ore di permesso di cui al comma 1. 
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un 
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza 
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione 
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente 
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di 
presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo 
della struttura, o dal professionista, anche privati, che hanno svolto la visita o la 
prestazione. 
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a 
quest’ultima, anche per via telematica, a cura dei soggetti di cui al comma 9. 
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione 
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del 
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputat a alla 
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine 
al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è 
giustificata mediante:  

 
45 
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità 
ordinariamente previste in tale ipotesi; 
b) attestazione di presenza, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. Nelle ipotesi di cui 
al comma 12, la stessa deve precisare l’insorgenza dell’incapacità lavorativa. 
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità 
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle 
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa 
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale 
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso 
l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b).  
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata 
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 
10, 11. 
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi 
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è 
sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti 
la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo 
cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione 
all’ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. 
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei 
commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, 
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di 
terapie prescritto dal medico. 
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di 
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a 
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca 
delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la 
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla 
contrattazione collettiva. 
16. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è 
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di 
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso 
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente 
rapporto di lavoro. La presente clausola si applica altresì nei casi di progressione tra le 
aree di cui agli art. 13 comma 6 del CCNL 16.11.2022  e art. 13 (progressione tra le 
aree) del presente CCNL. 
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 del CCNL 16.11.2022. 

 
46 
Art. 34 
Diritto allo studio 
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate 
dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore 
per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% 
del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, 
all’inizio di ogni anno.  
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche 
di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già 
stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al 
medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di 
riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
3. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche 
in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-
universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazion e 
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al 
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 
pubblico e per sostenere i relativi esami.  
4. Nel caso in cui la frequenza di tirocini/ stages sia parte integrante del percorso di 
studi intrapreso, senza la quale non sia possibile il conseguimento del titolo di studio, 
nel monte ore indicato al comma 1 possano rientrare anche le ore richieste per 
l’espletamento di detti tirocini.  
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione 
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami 
e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni 
festivi o di riposo settimanale. 
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, 
per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: 
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari 
o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni 
precedenti; 
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni 
ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);  
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle 
condizioni di cui alle lettere a) e b).  

 
47 
7. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è 
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media 
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 
8. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista 
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano 
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di 
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.  
8-bis. In caso di rinuncia, in corso d’anno, alla fruizione dei permessi  da parte di un 
beneficiario, anche a seguito dell’avvenuto conseguimento del titolo di studio, l’Ente 
è legittimato a scorrere l’elenco dei richiedenti in base ai criteri di priorità di cui ai 
commi 7 e 8, fermo restando il limite di cui al comma 6. 
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati 
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine 
degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con 
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono 
considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi 
compensativi per straordinario già effettuato. 
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a 
tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridott a, in 
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella 
stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 3 il dipendente può 
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 
31, comma 1, primo alinea. 
12. Nel caso in cui il conseguimento del titolo di studio preveda un periodo di tirocinio, 
l’ente valuta , su richiesta del dipendente,  un’articolazione oraria che favorisca 
l’effettuazione del suddetto tirocinio, nel rispetto delle esigenze di servizio. 
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 16.11.2022. 
 
Art. 35 
Congedi dei genitori 
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. n. 151/2001, come 
modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di 
cui al presente articolo. 

 
48 
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 
28 del D.Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione 
fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del tr attamento 
accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli 
incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo 
i criteri previsti dalla contrattazione collettiva integrativa ed in rela zione all’effettivo 
apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro 
straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la 
salute.  
2. bis. I periodi di congedo di cui al comma 2 e 3 sono  computati per intero nella 
tredicesima mensilità e non comportano riduzioni di ferie e riposi, ai sensi dell’art. 34, 
comma 5, del D.lgs. 151/2001 e ss.mmii.  
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 
del D.Lgs. n. 151 del 2001 e ss .mm.ii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i 
genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto 
previsto dal comma 2. 
4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al 
terzo anno di vita di ciascun bambino , nei casi di congedo per la malattia del figlio, 
previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri 
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per 
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 
5. I periodi di assenza del congedo parentale, nonché quelli di cui al comma 3 e 4, nel 
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che 
ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche 
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano int ervallati 
dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, si applica 
l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.  
7. La lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la domanda, con la indicazione 
della durata, all’ufficio di appartenenza, entro i termini previsti dalla richiamata norma 
di legge. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel 
rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione 
anche nel caso di proroga dell’originario periodo di  astensione. In presenza di 
particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile 
il rispetto del termine di cui all’art. 32 comma 3 del D.Lgs 151/2001, la domanda può 
essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione 
dal lavoro. 
8. I genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo 
pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo 

 
49 
parentale. In tale ipotesi, fermo restando, un termine di preavviso pari a 2 giorni, ai fini 
del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 
ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di 
part time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della mino re 
durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore sono cumulabili con 
permessi e riposi di cui al D.Lgs 151/2001 e non sono, in ogni caso, fruibili per meno 
di un’ora e non riducono le ferie. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 16.11. 2022. 
Art. 36 
Assenze per malattia  
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del 
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si 
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ult imo 
episodio morboso in corso. 
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto 
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto 
di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso 
che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale 
richiesta. 
3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente 
gravi. 
4. Prima di concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 3, l’ente, dandone preventiva 
comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento 
delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell’organo medico competente 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause 
di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.  
5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3, nel caso che 
il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle 
mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal 
DPR n. 171/2011. 
6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente 
assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di 
lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del 
verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso. 
7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della 
idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 

 
50 
1 o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza 
di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente 
assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 
8. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7, emerga 
una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, 
l’ente procede secondo quanto previsto dal comma  5, con l’applicazione delle 
previsioni di cui all’art. 7 comma 4 del DPR 171/2011 e, ove non sia possibile applicare 
il comma 5, secondo quanto previsto dal comma  6. Analogamente, nell’ipotesi in cui 
il dipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si 
provvede secondo quanto previsto dal comma 6.  
9. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del presente 
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  
10. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, 
dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in 
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, 
al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74 , comma 2 , lett. c) 
(Retribuzione e sui definizioni)  del CCNL 16.11.2022 , nonché le indennità in 
godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 1 2 mensilità, esclusi i 
compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della 
prestazione lavorativa; 
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;  
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1;  
d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti; 
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i 
criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura 
in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività 
svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non 
necessariamente proporzionale a queste ultime. 
12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in 
caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato 
dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero 
ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, 
sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi 
di convalescenza. 

 
51 
13. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata 
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro 
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.  
14. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso 
da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, 
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.  
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del 
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in 
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle 
disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità 
previsti dalla vigente normativa. 
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, 
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici 
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a  
darne preventiva comunicazione all'ente. 
17. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il 
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato 
dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dall o stesso erogato durante il 
periodo di assenza ai sensi del comma 1 1, compresi gli oneri riflessi inerenti. La 
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni 
dirette nei confronti del terzo responsabile. 
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 48 del CCNL 16.11.2022. 
Capo IV 
Formazione e strumenti di age management 
Art. 37 
Destinatari e processi della formazione 
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I 
suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi 
comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, 
nazionali o regionali. 
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, 
compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea 
presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di 
destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3. 

 
52 
3. Nell’ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si 
concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del 
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze 
acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni 
economiche. 
4. I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a 
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di 
lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle 
disposizioni che disciplinano la formazione dei lavoratori a distanza. 
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o 
amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate 
dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a 
tutti gli effetti, anche ai fini della maturazione del buono pasto . I relativi oneri sono a 
carico della stessa amministrazione. 
7. Le attività formative sono tenute durante l’orario di lavoro. Qualora le attività si 
svolgano oltre fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di 
viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 
8. Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici, personale qualificato da 
impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di 
aggiornamento rivolti a tutto al personale.  
9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di 
formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità 
di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6 (Organismo paritetico 
per l’innovazione) possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione 
del personale, in coerenza con il presente comma. 
10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni 
sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, 
concluse con accertamento finale delle competenze acquisite, inserendo le risult anze 
di detti processi nel fascicolo personale di cui all’art. 27 (Fascicolo Personale)  del 
CCNL 16.11.2022. 
11. Nell’ambito dell’Organismo Paritetico di cui all’art. 6, comma 2 del presente 
CCNL: 
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del 
personale;  
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle 
finalità di cui al presente articolo; 
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di 
formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate. 

 
53 
12. Nell’ambito della formazione continua prevista dai piani di formazione degli enti, 
gli enti promuovono una formazione  specifica per il  personale iscritto ad Albi , in 
relazione alle esigenze formative previste per l’esercizio della professione all’interno 
degli enti, favorendo altresì  la partecipazione alle attività formative obbligatorie 
organizzate dagli Ordini professionali. Il personale che vi partecipa, nell’ambito delle 
iniziative formative pianificate, è considerato in servizio a tutti gli effetti.  
13. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota 
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del 
presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi 
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, 
nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art. 
118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti. 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL 16.11.2022. 
 
Art. 38 
Obiettivi e strumenti di age management 
1. Il progressivo aumento dell’età degli organici è uno dei fenomeni che ha avuto e sta 
avendo maggior impatto sull’organizzazione e sul funzionamento degli Enti. È 
necessario attivare azioni per definire politiche e regole di gestione del personale che 
si basino esplicitamente sulla gestione dell’età, considerata la forte relazione tra 
limitazioni lavorative, logoramento del personale dovuto anche a fenomeni di burn out 
e l’età anagrafica dei lavoratori che incidono in modo significativo sul saldo futuro tra 
assunzioni e dimissioni del personale. 
2. Gli enti  devono porre particolare attenzione al fenomeno dell’aumento dell’età 
media del personale e devono mettere in atto tutte le strategie necessarie finalizzate al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
- valorizzazione della persona lungo l’intero percorso della vita lavorativa, 
ampliandone le opportunità di espressione e di sviluppo professionale; 
- promozione delle migliori condizioni di salute possibili, prevenendo l’insorgenza di 
malattie professionali ed infortuni sul lavoro; 
- promozione di contesti lavorativi che sostengano la produttività individuale e 
l’efficacia dell’organizzazione, salvaguardando le specificità della persona. 
3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2 potrà avvenire , nel rispetto delle 
relazioni sindacali di cui al Titolo II, attraverso, in particolare: 

 
54 
- la valorizzazione del ruolo attivo del personale con maggiore esperienza  all’interno 
dell’amministrazione, come portatore di un prezio so patrimonio di competenze e 
conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni 
promuovono un dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento 
per i neoassunti e momenti di formazione peer -to-peer volti a favorire lo scambio di 
competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e 
agevolando l’integrazione delle nuove risorse; 
- un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute; 
- l’introduzione di una maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale , 
mediante ad es. la promozione di modalità di lavoro a distanza e di tempo parziale e 
l’individuazione di turni che favoriscano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 
4. Il patrimonio di competenze e l’esperienza del personale in età più avanzata deve 
poter essere trasmesso alle nuove generazioni promovendo il dialogo 
intergenerazionale che favoriscano il passaggio di esperienze e competenze attraverso: 
- l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e/o strumenti; 
- l’affiancamento specifico al neoassunto di personale senior, specie nelle aree ad alto 
contenuto tecnico-specialistico. 
5. Gli enti effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di age -management 
realizzate. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di Confronto con i soggetti 
sindacali di cui all’art. 5 del presente CCNL. 
Capo V 
Estinzione del rapporto di lavoro 
Art. 39 
Termini del preavviso 
1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la risoluzione del rapporto con 
preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini 
sono fissati come segue: 
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; 
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; 
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla 
metà. 

 
55 
3. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a quello di comunicazione 
della risoluzione del rapporto di lavoro. 
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai 
commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità  pari all'importo della 
retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto 
di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente 
alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi n on dato, senza pregiudizio per 
l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di 
lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, 
con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 
6. Durante il periodo del preavviso è possibile fruire delle ferie. 
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti. 
8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto 
l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice 
civile nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11 (Ferie e recupero Festività 
soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione  
individuale mensile di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del CCNL del 16 novembre 
2022; l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima 
mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell’art.  75 del CCNL del 16 
novembre 2022; l’indennità di comparto, di cui all’art.33 del CCNL del 22.1.2004; le 
altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento 
di fine rapporto di lavoro, di cui all’art.49 del CCNL del 14.9.2000. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 del CCNL del 9.05.2006. 
Capo VI 
Lavoro a distanza 
Art. 40 
Accesso al lavoro agile 
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti 
i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e 
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato 
o determinato – con le precisazioni di cui al Titolo VI (Lavoro a distanza) d el CCNL 
del 16.11.2022. 

 
56 
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua 
le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e 
quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze 
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio 
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte s alve queste 
ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo 
vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, 
l’amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell ’art. 7, 
comma 4 lett. ah) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si 
trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In 
particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che 
assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della L. 104/1992 o 
che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno della genitorialità e per 
le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con 
l’accordo individuale di cui all’art. 65 del CCNL 16.11.2022 è possibile estendere il 
numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante 
personale. 
4. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 64 del CCNL 16.11.2022. 
Art. 41 
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione 
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce 
temporali: 
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente 
che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore 
all’orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funziona le a 
garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente; 
b)  fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione 
lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui 
all’art. 29, comma 6, del CCNL 16.11.2022  a cui  il lavoratore è tenuto nonché il 
periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.  
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi 
presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme 
di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari mo tivi personali o 
familiari di cui all’art. 32 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o 
familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4.12.2017 e s.m.i., i permessi per 
assemblea di cui all’art. 11 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della L. 

 
57 
104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è 
sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità. 
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è 
possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in 
condizioni di rischio. 
3. bis. Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della 
giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il 
dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in 
presenza. 
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso 
di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività 
lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è ten uto a 
darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette 
problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la 
prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, il dipendente a 
lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a 
completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario 
di lavoro. 
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere 
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa 
del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta 
un automatico diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto 
dal comma 1, lett.b), e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli 
orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono 
richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e 
la connessione al sistema informativo dell’Ente. 
4. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 66 del CCNL 16.11.2022 
Art. 42 
Lavoro da remoto 
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto 
dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di 
lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione 
lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso 
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 

 
58 
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi 
tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme 
seguenti: 
a) presso il domicilio del dipendente; 
b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite. 
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è 
soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa 
presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle dispo sizioni in 
materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti 
disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con 
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. 
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), le amministrazioni possono 
adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di 
norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, 
previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio 
costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua 
operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai siste mi informativi 
oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle 
disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui 
all’art. 29 (Orario di lavoro) del CCNL del 16.11.2022. 
5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Contrattazione  collettiva Integrativa: 
soggetti e materie), comma 4 lett. ah), per i lavoratori che documentino particolari 
esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi 
della L. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno 
della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva 
integrativa, con l’accordo individuale di cui all’art. 65 del CCNL 16.11.2022 è 
possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a 
quelle previste per il restante personale. 
6. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata 
l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della 
valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con  
frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio , 
l’amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio 
per effettuare la suddetta verifica. 
7. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 65 
in materia di lavoro agile (Accordo individuale) del CCNL 16.11.2022, con eccezione 
del comma 1 lett. e) dello stesso e dall’art. 41 (Articolazione della prestazione in 
modalità agile) commi 4 e 5. 
8. il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 68 del CCNL 16.11.2022 

 
59 
Capo VII 
Disposizioni comuni su istituti economici 
Art. 43 
Patrocinio legale 
1. Gli enti , nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente, per 
fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei 
compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un 
presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa 
per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi 
preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo 
assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo 
assenso.  
2. Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dipendente intenda 
comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica 
tempestivamente all’amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non 
oltre i successiv i 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico 
dell’interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai 
commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia. 
3. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e  
specificamente, nell’ambito del procedimento penale, con sentenze  o decreti  di 
assoluzione o di non luogo a procedere, o di archiviazione, che abbiano valore di cosa 
giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o per 
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come 
reato, nonché per remissione di querela, l’ente procede al rimborso delle spese legali e 
di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato 
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al 
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche 
nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 
per presunto confl itto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti 
amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti consentiti 
dall’ordinamento. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della 
spesa. Gli enti possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di 
assoluzione pronunziata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva 
che accerti la responsabilità. 
4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale 
o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a 
disposizione dell’ente, anche senza la previa comunicazione all’amministrazione di cui 
al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l’amministrazione abbia comunicato il suo 

 
60 
motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del 
procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico. 
5. L’amministrazione dovrà esigere dal di pendente eventualmente condannato con 
sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o 
colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri 
sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 59 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 44 
Patrocinio legale in caso di aggressioni 
1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro attuando 
tutte le iniziative più opportune per la tutela degli stessi. 
2. L’ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di 
terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio – ivi inclusi gli oneri 
relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le 
successive fasi del giudizio – facendo assistere il dipendente da un legale, previa 
comunicazione all’interessato per il relativo assenso. Il dipendente può individuare un 
legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all’ente che decide in merito. 
3. L’ente nei casi di cui al comma 2 può costituirsi parte civile. 
4. Nell’ipotesi di aggressione, l’Ente può prevedere a favore del personale un supporto 
psicologico ove richiesto dal personale stesso. 
Art. 45 
Welfare integrativo 
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione  collettiva integrativa di 
cui all’art. 7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in 
favore dei propri dipendenti, tra i quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
b) supporto all’educazione, all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere 
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese 
non differibili; 
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; 

 
61 
f) incentivazione alla mobilità sostenibile; 
g) altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non 
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da 
precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79 
del CCNL 16.11.2022 , nel limite definito in sede di contrattazione collettiva 
integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga 
al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all'art . 67, comma 3, lett. b) del 
CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018. 
3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. 
e) può avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di 
assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario nazionale. In tal caso , il 
finanziamento a carico degli enti, che non potrà determinare ulteriori o maggiori oneri, 
trova comunque copertura nelle risorse di cui al comma 2. 
4. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1 lett. e) o, comunque, per una 
migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le 
amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione 
già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 
 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 82 del CCNL 16.11.2022. 
Art.  46 
 Trattamento economico del personale in distacco sindacale  
1. Il trattamento economico del personale in distacco sindacale si compone: 
a) dello stipendio tabellare, ivi compresa la quota di indennità di comparto conglobata 
ai sensi dell’art. 60, nonché degli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento; 
b) di un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 
60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall’interessato 
nell’ultimo anno solare di servizio che precede l’attivazione del distacco, corrisposte a 
carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, con 
esclusione delle voci di cui all’art. 59 (Fondo risorse decentrate : utilizzo), comma 2 
lett. c), lett. d), lett. f) limitatamente all’indennità di cui al secondo periodo, lett. g) , 
lett. h), lett. i), lett. k). 
2. La misura percentuale dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), è definita 
in sede di contrattazione  collettiva integrativa di cui all’art. 7 , lett. ai) ed il relativo 
onere è posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 
59 del presente CCNL. 

 
62 
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 è definita , altresì, la 
quota dell’elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b) erogata con carattere di fissità 
e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza 
all’interessato, aventi le medesime caratteristiche. 
  4. Anche in conseguenza di quanto previsto al comma 3, la natura delle diverse quote 
che compongono l’elemento di garanzia non subisce modifiche, agli effetti 
pensionistici e dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, rispetto alle voci 
retributive precedentemente attribuite all’interessato; pertanto, non si determinano, in 
relazione a tali effetti, nuovi o maggiori oneri. 
5. Per i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente CCNL, la cui 
attivazione sia avvenuta prima del 2022, la percentuale di cui al comma 1, lett. b) è 
applicata al valore medio  di ente, nell’anno 2021, delle voci retributive  a carico del 
Fondo risorse decentrate di cui comma 1, lett. b), computate nell’elemento di garanzia. 
6. In caso di distacco part -time o frazionato, l’elemento di garanzia è riproporzionato 
in base alla corrispondente percentuale di distacco.   
7. La disciplina di cui al presente articolo è applicata, presso le singole 
amministrazioni, dalla data di decorrenza della contrattazione collettiva integrativa di 
cui ai commi 2 e 3, successiva a quella di sottoscrizione del presente CCNL.  
8. Il presente articolo  entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
sottoscrizione del presente CCNL e da tale data  disapplica e sostituisce l’art. 47 del 
CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 del CCNL del 22.1.2004, nonché l’art. 
19 del CCNL del 5.10.2001. 
Art. 47 
Indennità di servizio esterno 
1. Al personale che  rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi 
esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato in 
sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7 comma 4 lett. e), nel 
limite massimo di 15,00 euro, tenendo conto del valore minimo previsto dall’art. 59, 
(Fondo Risorse decentrate: utilizzo) comma 3-bis. L’indennità può essere frazionata su 
base oraria secondo i criteri generali definiti in sede di contrattazione collettiva 
integrativa ai sensi del suddetto articolo art. 7. 
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento 
del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento 
dello stesso in ambienti esterni. 
3. L’indennità di cui al presenta articolo: 
 a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 25 (Turno) del presente CCNL; 

 
63 
 b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 
6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 
d) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi 
con oneri a carico di questi ultimi. 
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico 
del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 100 del CCNL 16.11.2022. 
Art. 48 
Differenziazione del premio individuale 
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto 
dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio 
individuale di cui all’art. 59, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto 
premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione collettiva 
integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro -capite 
dei premi destinati al personale ai sensi del comma 1. Per gli Enti con un numero di 
dipendenti pari o inferiore a 10 detta percentuale non potrà comunque essere inferiore 
al 25%. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 4 possono 
definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%. 
3. La contrattazione collettiva integrativa definisce altresì, preventivamente, una 
limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere 
attribuita, nonché i criteri per regolare eventuali casi di parità. 
4. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7 del presente CCNL è 
possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 79 
comma 2 lett. c) (Fondo risorse decentrate: costituzione) del CCNL  16.11.2022, al 
raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo 
complesso, oggettivamente misurabili. 
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione se il numero dei 
dipendenti in servizio nell’Ente non è superiore a 5 unità.  
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 81 del CCNL 16.11.2022. 

 
64 
Art. 49 
Indennità per centralinisti non vedenti 
1.In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4 lett. ao)  è 
possibile incrementare l ’importo riconosciuto ai centralinisti non vedenti, a titolo di 
indennità giornaliera di cui all’art. 9, comma 1 della L. 11 3/1985 di un importo non 
superiore al 20% dei valori attualmente previsti, con relativi oneri a carico del Fondo 
risorse decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022. 

 
65 
TITOLO V 
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 
Art. 50 
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da 
provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa è sospeso 
d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di 
detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà , o del provvedimento 
giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa. 
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, 
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la 
restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente 
disponga, ai sensi dell’art. 55 -ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del 
procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 62  del 
CCNL 21.05.2018. 
3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti 
dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012. 
4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova 
applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga 
condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale 
della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo55 -ter 
del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 62 del CCNL 21.05.2018. 
6. Ove l’ente proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art.  72 (Codice 
Disciplinare), comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022, la sospensione del dipendente 
disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del 
procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente 
disposta a causa di procedimento penale conserva  efficacia, se non revocata, per un 
periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il 
dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che 
comportano l’applicazione dell’art. 72, comma 9, punto 2, l’ente ritenga che la 
permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio  alla credibilità della 
stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei 
cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’ente stesso. In tal 
caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la so spensione dal servizio, che sarà 
sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato 
eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 62  del 

 
66 
CCNL 21.05.2018, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso 
l’applicabilità dell’art. 72, comma 9, punto 2 del CCNL 16.11.2022. 
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità 
pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione 
individuale di anzianità, ove spettanti. 
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, 
pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” 
oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto 
corrisposto, d urante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà 
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le 
indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere 
straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 
2, secondo periodo, del CCNL 21.05.2018  il conguaglio dovrà tener conto delle 
sanzioni eventualmente applicate. 
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di 
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, 
al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato 
in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo 
svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 
1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 
10. Resta fermo quanto previsto dall’art.55 quater comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 del CCNL 21.05.2018. 

 
67 
TITOLO VI 
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO 
Capo I 
Lavoro a tempo determinato 
Art. 51 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 
e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei 
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e 
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza 
di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla da ta di 
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto 
per le attività stagionali. 
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di 
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non 
può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio 
al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità 
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino a 5 
dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel 
caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione. 
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a 
quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento di quelli esistenti;  
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che 
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo degli enti locali; 
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire 
all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; 

 
68 
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 
stabilizzazione. 
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, tenuto conto della 
programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.  
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le 
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: 
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi 
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della L. n. 
53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, co n 
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere 
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si 
deve assentare; 
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e 
per malattia del figlio, di cui al D. Lgs. n. 151/2001; in tali casi l’assunzione a tempo 
determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del periodo di 
astensione. 
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a 
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello 
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso, ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. n.165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 14.09.2000, al conferimento di mansioni 
superiori a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del 
posto. 
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata 
per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, 
intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conserv azione del 
posto, ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al 
precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di 
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero 
a tempo parziale. 
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla 
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, 
con il rientro in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a te mpo 
determinato stipulato per ragioni sostitutive.  

 
69 
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto 
stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro 
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per 
effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della 
medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al 
comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi, o termini diversi previ sti da 
disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all’accrescimento di quelli esistenti;  
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che 
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; 
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 
stabilizzazione; 
i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; 
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche. 
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale 
disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo 
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque 
giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori 
a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione 
nell’ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinat o per il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l’assunzione di 
personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli 
assistenti sociali. 
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 
165/2001. 
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti 
dall’art. 20 del D.lgs. n. 81/2015.  
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 60 del CCNL del 16.11.2022. 

 
70 
Art. 52 
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo 
determinato 
1. Al personale assunto con contratto a tempo determinato si applica il trattamento 
economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale 
assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine 
e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite 
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’art. 28 (Ferie, recupero festività.) comma 4; nel caso in 
cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o 
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso 
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di  tre anni, le ferie 
maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, 
stabilito dall’art. 28 , commi 2 e 3 a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro 
rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri 
stabiliti dall’art. 36 (Assenze per malattia): 
b1) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può 
in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 36 (Assenze per malattia); 
b2) ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il trattamento 
economico si applica l’art. 5 del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni 
nella L. n. 638/1983, nel limite massimo retribuito di cui all’art . 36 (Assenze per 
malattia), comma 1;  
b3) ai fini della determinazione percentuale di retribuzione spettante, secondo i 
criteri di cui al medesimo art. 36 (Assenze per malattia) comma 11 i relativi periodi 
sono stabili in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il 
trattamento economico, determinati con le modalità indicate alla precedente lettera 
b2). In ogni caso, nei primi due mesi di assenza è corrisposto il trattamento 
economico in misura intera; 
b4) resta fermo che il trattamento economico non può essere comunque erogato oltre 
alla cessazione del rapporto di lavoro; 
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un 
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai 
sensi dell’art. 31 (Permessi retribuiti), comma 2; 
d) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi 
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett.  
c), possono essere concessi i seguenti permessi: 

 
71 
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 32 (Permessi 
orari retribuiti per motivi personali); 
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 31 (Permessi retribuiti), comma 1, 
primo alinea; 
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 
33 (Assenze per visite specialistiche); 
- permessi per lutto di cui, all’art.31 (Permessi retribuiti) comma 1, secondo alinea; 
- permessi brevi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) CCNL 16.11.2022. 
e) il numero massimo annuale per ciascuna tipologia dei permessi di cui alla lettera d) 
deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto 
a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità 
derivante dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia 
uguale o superiore a 0,5; 
f) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da 
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la L. n.53/2000, 
anche con riferimento ai permessi per lutto, ai quali si applica la disciplina lega le, nei 
casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del 
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, 
dell’art. 21 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti 
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga 
a quanto previsto dall’art. 21 (Periodo di prova) in qualunque momento del periodo di 
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di prea vviso né di 
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 4, 
indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla 
controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.  
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in 
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il 
comma 5 dell’art. 24 (Contratto individuale di lavoro) CCNL 16.11.2022, il contratto 
è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. 
Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in 
possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è r isolto con ef fetto 
immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c. 
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di 
quelli previsti dal comma 10 dell’art. 51  (Contratto di lavoro a tempo determinato) e 
dal comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il 
termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni 
contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di  
durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini 

 
72 
sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione 
di unità derivante dal computo. 
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere 
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento o procedure di 
progressioni tra le aree  o progressioni economiche dello stesso ente o di altro ente o 
amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed 
alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire ed esperienza 
maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 
interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 81/2008, sia alle 
prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, 
alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto, al pari del personale a tempo 
indeterminato. 
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a 
tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni 
del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare 
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti 
contrattuali. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 61 del CCNL del 16.11.2022. 
Capo II 
Lavoro a tempo parziale 
Art. 53 
Rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:  
a) assunzione, per la copertura dei posti delle categorie e dei profili a tal fine individuati 
nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;  
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta 
dei dipendenti interessati. 
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della 
dotazione organica complessiva di ciascuna area, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, 
con esclusione degli incarichi di EQ. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la 
trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa 

 
73 
rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde 
arrivare comunque all’unità. 
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, 
i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale 
(giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro 
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 
4. L’ente, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la 
trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 
11 oppure nega la stessa qualora: 
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; 
b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, 
comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio 
svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; 
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si 
determini un pregiudizio alla funzionalità dell’ente. 
5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di 
lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle 
previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 73 
del D.L. n. 112/2008. 
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia 
superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un’altra attività lavorativa 
e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a 
comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale prestano servizio l’eventuale 
successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate 
dagli enti in sede di contrattazione collettiva integrativa e tenendo conto delle esigenze 
organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 
10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma  3, le domande sono 
comunque presentate senza limiti temporali.  
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 
e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: 
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del 
D. Lgs. n. 81/2015; 
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; 
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;  
d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione 
a tempo pieno; 

 
74 
e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari 
conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi 
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; 
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero; 
g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del D. Lgs. n. 81/2015. 
Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’ent e dà 
luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 
giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del 
raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro 
stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, 
della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale 
dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo 
trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, 
l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni 
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene 
mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i 
medesimi elementi di cui al comma 10. In tale accordo, le parti possono eventualmente 
concordare anche un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale che si 
va a costituire. 
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo 
pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un 
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del 
biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina 
non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma  9, che restano regolate dalla 
relativa disciplina legislativa. 
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di 
chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di 
assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto 
dei vincoli di legge in materia di assunzioni. 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 53 del CCNL del 21.05.2018. 
 

 
75 
Art. 54 
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella 
a tempo pieno. 
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:  
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al 
tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni 
lavorativi (5 o 6 giorni); 
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi 
predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della 
prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati period i 
dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale 
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, 
mese o anno);  
c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).  
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il 
dipendente. 
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni 
settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione 
lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’ente, senza effetti 
di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.  
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 54 del CCNL del 21.05.2018. 
 
Art. 55 
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale 
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto 
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e 
misto, entro il normale orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione 
di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte 
oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come 
previsto dall’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015. La misura massima della 
percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a 

 
76 
tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso 
di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività 
lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al  
numero delle ore annualmente concordate. 
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti 
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.  
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di 
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di 
lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle 
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere 
effettuate entro il  limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il  
corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la 
prestazione lavorativa.  
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla 
retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 74, comma 2, lettera d) del CCNL 
16.11.2022, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico 
delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.  
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come 
limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, 
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. 
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è 
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le 
prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti 
e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del D. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità 
di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art.14 del 
CCNL del 1.04.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.09.2000. 
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per 
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, 
previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015. 
9. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale: 
a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all’art. 28 (Ferie) comma 
6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono 
pari a quelli previsti a favore dei lavoratori a tempo pieno. Il relativo trattamento 
economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera; 
 b) le assenze orarie, previste dalla legge o dai CCNL, sono riproporzionate in    
ragione della percentuale di lavoro a tempo parziale. 

 
77 
9-bis. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale: 
a) il numero di giorni di ferie e giornate di riposo di cui all’art. 28 (Ferie) comma 
6 e le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge o dai CCNL sono 
riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di giornate di lavoro teorico 
previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero d i 
giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo pieno nell’anno; fanno  
eccezione i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si 
riproporzionano solo qualora nel singolo mese il numero di giornate di lavoro 
del lavoratore a tempo parziale sia pari o inferiore al 50% del numero di giornate 
di lavoro teorico previste nel medesimo mese per il lavoratore a tempo pieno; 
b) le assenze orarie dal servizio – previste dalla legge o dai CCNL, sono 
riproporzionate in ragione del rapporto tra il numero di ore lavorative annuali 
previste per il lavoratore a tempo parziale rispetto al numero di ore lavorative 
annuali previste per il lavoratore a tempo pieno; fanno  eccezione i permessi ex 
art. 33, commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali si riproporzionano solo qualora l’orario 
teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno; 
c) il criterio di proporzionalità di cui alla lettera a) primo periodo si applica anche 
alle assenze per malattia, fermo restando che, ai fini della maturazione del 
perìodo di conservazione del posto: 
c1) si considerano solo le giornate di lavoro teorico del lavoratore a tempo 
parziale comprese nel certificato medico; 
c2) alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso si sommano le 
assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente; 
d) il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001è 
riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo; il 
relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di congedo di 
maternità o paternità, è determinato con le modalità dei commi 10 e 11; 
e) il permesso per matrimonio, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per 
lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo 
restando che il relativo trattamento economico è determinato secondo le 
modalità dei commi 10 e 11.  
9-ter. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale o misto non si riducono i 
termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso. A tal fine i termini previsti 
vengono trasformati nel corrispondente numero di giornate di lavoro teorico per i  
lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno; per la maturazione dei termini così 
ridefiniti, si considerano solo le giornate effettivamente lavorate dal dipendente con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 
9-quater. Ai soli fini dell’effettuazione del calcolo delle giorni/ore di lavoro teorico di 
cui ai commi 9, 9 -bis e 9-ter le giornate festive infrasettimanali si considerano come 
giornate lavorative. 

 
78 
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è  
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e 
periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa 
area o categoria e profilo professionale. 
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione 
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, 
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionat a o non 
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai 
contratti collettivi integrativi. 
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte 
per intero le aggiunte di famiglia. 
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto 
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015. 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 62 del CCNL del 16.11.2022. 
 
 
 
 

 
79 
TITOLO VII 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Art. 56 
Incrementi degli stipendi tabellari 
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL 16.11.2022 sono incrementati: 
- per l’anno 2022: di importi mensili lordi corrispondenti all’anticipazione di cui all’art. 
47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 
609 della legge n. 234/2021; 
- per l’anno 2023: di importi mensili lordi, per tredici mensilità, corrispondenti 
all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale 
anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021; 
- con decorrenza dall’1/1/2024: degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, 
indicati nell’allegata Tabella A, colonna 1 , i quali riassorbono e ricomprendono gli 
incrementi dei primi due alinea. 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del 
comma 1, terzo alinea, a decorrere dall’1/1/2024 sono rideterminati nelle misure di cui 
all’allegata tabella B, colonna 1. 
3. Gli incrementi di cui al presente contratto devono intendersi comprensivi 
dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai 
sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021, come rideterminata, a decorrere 
dall’1/1/2024, ai sensi dell’art. 1, comma 28 della legge n. 213/2023. L’erogazione 
disposta nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 145/2023, per gli 
enti che vi abbiano provveduto, costituisce anticipazione di quanto dovuto, per l’anno 
2024, ai sensi del comma 1 terzo alinea. 
Art. 57 
Effetti dei nuovi stipendi 
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti 
dall’art. 56 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle 
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione 
le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 56 (Incrementi degli 
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, 
tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B , nei 
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 

 
80 
periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine 
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista 
dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data d i 
cessazione del rapporto. 
3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di 
cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004. 
Art. 58 
Fondo risorse decentrate: integrazione alla disciplina dei precedenti CCNL 
1. A decorrere dall’1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 
79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del 
monte salari dell’anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale 
destinatario del presente CCNL. 
2. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 
(legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono 
incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. 
c) dell’art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all’art.  16, ( Retribuzione di 
posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 
0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate  a 
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al 
limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse 
così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli import i relativi 
all’anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 16, 
comma 6 del presente CCNL. 
3. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano 
la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 
16.11.2022. 
Art. 59 
Fondo risorse decentrate: utilizzo 
1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse 
decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di 
progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui 
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione 
professionale) comma 3 lett. b)  del CCNL 16.11.2022 , e di quelle necessarie a 
corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del 
fondo: quote dell’indennità di comparto a carico del Fondo; incremento delle indennità 

 
81 
riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, secondo 
periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità 
che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non 
titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL 
del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai 
predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti 
a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell’anno 
precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, 
comma 1 del CCNL 16.11.2022  non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel 
rispetto delle disposizioni in materia contabile. 
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai 
seguenti utilizzi: 
a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati alla performance individuale; 
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis del CCNL 16.11.2022;  
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 26, 
comma 1 e 5 del presente CCNL (Trattamento per attività prestata in giorno festivo, 
festivo infrasettimanale, feriale non lavorativo);  
e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art 84 
(Indennità per specifiche responsabilità) del CCNL 16.11.2022; 
f) indennità di funzione di cui all’art. 97 di cui al CCNL 16.11.2022 ed indennità di 
servizio esterno di cui all’art. 47 del presente CCNL; 
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle 
risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL 21.5.2018 ivi compresi i compensi 
di cui all’art. 70-ter (Compensi Istat) del CCNL 21.05.2018; 
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di 
cui all’art. 67 comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui 
all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000; 
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70 - 
quater del CCNL 21.05.2018, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 67 comma 
3, lett. g)) del CCNL  21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali 
risorse, con risorse generali di parte stabile; 
j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; 
k) risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 45, a valere su 
stanziamenti destinati a tale specifica finalità, ad integrazione delle eventuali 
disponibilità che le amministrazioni continuano a finanziare fuori dal Fondo per effetto 
di norme di settore di cui permane vigenza; 

 
82 
l) quota dell’ elemento di garanzia distacco sindacale  a carico del Fondo risorse 
decentrate ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b); 
m) assegno ad personam riassorbibile per progressioni tra le aree  di cui all’art. 13, 
comma 3; 
3. La contrattazione collettiva integrativa destina ai trattamenti economici di cui al 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79, 
comma 2 (Fondo risorse decentrate) del CCNL 16.11.2022 , ove stanziate, con 
esclusione delle lettere c), f), g) del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, 
specificamente, alla performance  almeno il 30% delle risorse  destinate ai suddetti 
trattamenti economici. 
3-bis. Nei casi in cui sia stabilito un valore giornaliero inferiore a 2 euro delle indennità 
di cui all’art. 84-bis del CCNL 16.11.2022 (Indennità condizioni lavoro)  e all’art. 47 
(Indennità di servizio esterno) del presente contratto , la contrattazione collettiva 
integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett.  d) e lett. e)  destina adeguate risorse per 
elevare tale valore minimo ad almeno 2 euro, a valere prioritariamente sulle risorse di 
cui all’art. 58 (Fondo risorse decentrate: incrementi), comma 1. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 80 del CCNL del 16.11.2022. 
Art. 60 
Parziale conglobamento nello stipendio tabellare della indennità di comparto di 
cui all’art. 33 del CCNL del 22 gennaio 2004 
1. Con decorrenza primo gennaio dell’anno successivo  a quello  di sottoscrizione 
dell’Ipotesi di CCNL, le quote dell’indennità di comparto indicate nell’allegata tabella 
C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, 
a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto  sono 
rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente 
a carico del Fondo risorse decentrate. L’incremento dello stipendio tabellare derivante 
dal parziale conglobamento  della indennità di comparto di cui al primo periodo  
concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del 
pro-rata. 
2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse 
decentrate di cui all’art. 79 del CCNL 16/11/2022  è definitivamente e stabilmente 
ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella 
colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità  e delle unità di personale , 
anche a tempo determinato,  destinatarie della indennità di comparto alla data d i 
decorrenza del conglobamento indicata al comma 1. 
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, 
gli stipendi tabellari di cui all’art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili 
lordi per tredici mensilità di cui all’allegata tabella A, colonna 2. 

 
83 
4. Gli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del comma 3, sono rideterminati, a 
decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all’allegata tabella 
B, colonna 2. 
5. La riduzione del Fondo risorse decentrate  di cui al comma 2  non determina alcun 
ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate  ai fini del 
rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell’art. 
14, comma 1 -bis del D.L. n. 25/2025.  Pertanto, detta riduzione  continua ad essere 
computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline. 
 
 
 
 
Tabella A
Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Area Incremento dal 
1.1.2024
Conglobamento 
indennità di 
comparto
Incremento 
complessivo 
dalla decorrenza 
del conglobamento
(1) (2) (3)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 144,11 14,37 158,48
ISTRUTTORI 132,81 12,68 145,49
OPE RATORI E SPE RTI 118,17 10,89 129,06
OPE RATORI 113,51 8,97 122,48

 
84 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella B
Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^ mensilità
Area Dal 1.1.2024
Dalla decorrenza del 
conglobamento 
indennità di comparto
(1) (2)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 24.941,67 25.114,11
ISTRUTTORI 22.986,59 23.138,75
OPE RATORI E SPE RTI 20.452,55 20.583,23
OPE RATORI 19.645,43 19.753,07
Tabella C
Indennità di Comparto
Valori mensili in Euro da corrispondere per 12 mensilità
Area
Valori 
mensili 
di partenza
Quota 
conglobata 
a carico 
del bilancio
Quota 
conglobata 
a carico 
del fondo
Valori 
mensili 
di uscita
(1) (2) (3) (4)
FUNZIONARI E D E LE VATA QUALIFICAZIONE 51,90 4,95 10,62 36,33
ISTRUTTORI 45,80 4,34 9,40 32,06
OPE RATORI E SPE RTI 39,31 3,73 8,06 27,52
OPE RATORI 32,40 3,09 6,63 22,68

 
85 
 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 
Le parti, condividendo l’obiettivo di una maggiore trasparenza e comprensibilità dei 
contenuti delle buste paga, ritengono necessario che tutti gli elementi retributivi siano 
chiaramente indicati e  rappresentati e che sia data una specifica evidenza ai 
differenziali stipendiali, indicandola come voce stipendiale caratterizzata da fissità e 
continuità. La materia potrà essere oggetto di ulteriore revisione nel CCNL relativo al 
triennio contrattuale 2025-2027. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2 
Ferme restando le vigenti diposizioni legali e contrattuali in materia di attribuzione dei 
buoni pasto, l e parti condividono l’auspicio che , nelle proprie regolamentazioni di 
dettaglio, gli enti adottino una uniforme  definizione delle fasce orarie considerate ai 
fini della maturazione dei requisiti per fruire dei buoni pasto, nei termini di seguito 
indicati: prestazioni mattutine (dalle ore 6.01 alle ore 13.00), prestazioni pomeridiane 
(dalle ore 13.01 alle ore 19.00), prestazioni serali (dalle ore 19.01 alle ore 21.59) e 
prestazioni notturne (dalle ore 22 alle ore 6). 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3 
Le parti condividono l’auspicio che , qualora la contrattazione collettiva integrativa si 
svolga a livello territoriale, ai fini di una maggiore semplificazione, gli enti si 
avvalgano della possibilità di contrattare anche il riparto delle risorse di cui all’art. 7 
comma 4 lett. a) in sede triennale. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4 
Le parti concordano sulla necessità di avviare un confronto con il Ministro della 
pubblica amministrazione sui temi che riguardano il pubblico impiego e i suoi sviluppi 
futuri. In particolare, tali temi dovranno riguardare: graduale superamento dei tetti per 
il trattamento economico accessorio in tutti i comparti di contrattazione , welfare 
integrativo, agevolazioni fiscali sui premi di produttività , strumenti normativi per lo 

 
86 
sviluppo delle carriere , formazione, rafforzamento degli istituti partecipativi 
nell’ambito delle relazioni sindacali. 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5 
Premesso che il Ministro della Funzione pubblica ha trasmesso all’Aran l’atto di 
indirizzo quadro relativo ai CCNL del triennio 2025 -2027, riguardanti il personale 
contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, le parti sono concordi nel voler 
avviare, nel più breve tempo possibile - contestualmente alla sottoscrizione della 
presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del comparto Funzioni Locali 
relativo al triennio 2022-2024 - le trattative per il successivo triennio contrattuale 2025-
2027. 
Sono altresì concordi nel voler concludere tali trattative entro il 2026, anche mediante 
anticipazione della sola parte economica, prevedendo - nell’ambito del suddetto 
rinnovo - le risorse aggiuntive di cui alla emananda legge di bilancio per il 2026 (DDL 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2026 -2028, atto Senato n. 1689, art. 120, comma 4), ivi compresi gli 
importi ivi previsti con decorrenza 2028, a valere sul rinnovo contrattuale 2025-2027.  
Tutto ciò, al fine di rendere effettivi gli incrementi retributivi così definiti, nonché di 
garantire continuità, e se possibile, contestualità tra gli incrementi retributivi relativi al 
triennio 2022-2024 e quelli del successivo triennio 2025-2027. 
Per il pieno rispetto di quanto previsto nella presente dichiarazione, la parte pubblica 
si impegna conseguentemente ad avviare immediatamente le necessarie interlocuzioni 
con il Comitato di Settore, al fine di consentire l’apertura del nuovo tavolo negozi ale 
nei tempi sopra indicati. 

Appunti temporanei