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TUE e TFUE – trattati consolidati 2016

Edizione della fonte, acquisizione 22/10/2026

IT
Unione e Uropea
TRATTATI CONSOLIDATI
CARTA DEI DIRITTI  
FONDAMENTALI
2016




 
VERSIONE CONSOLIDATA  
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 
E 
DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA  
(2016/C 202/01)
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/1


Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa 
(http://europa.eu).
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2016
Edizione precedente: 2010
Print ISBN 978-92-824-5187-8 doi:10.2860/81070 QC-04-15-137-IT-C
Print Corrigenda QC-04-15-137-IT-K
PDF ISBN 978-92-824-5903-4 doi:10.2860/93188 QC-01-16-985-IT-N
EPUB ISBN 978-92-824-5934-8 doi:10.2860/88514 QC-01-16-985-IT-E
© Unione europea, 2016 
Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.
Disegno di copertina © Unione europea
Avviso al lettore
La presente pubblicazione contiene le versioni consolidate del trattato sull’Unione europea (TUE) e del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché dei loro protocolli e allegati, quali risultano a seguito delle modifiche 
introdotte dal trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona ed entrato in vigore il 1º dicembre 2009. Essa contiene, 
inoltre, le dichiarazioni allegate all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona.
Inoltre, la presente pubblicazione contiene la modifica apportata dal protocollo che modifica il protocollo sulle disposizioni 
transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce 
la Comunità europea dell’energia atomica, la modifica apportata dal regolamento (UE, Euratom) n. 741/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 agosto 2012, che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione 
europea e il relativo allegato I, nonché le modifiche apportate dalle decisioni 2010/718/UE e 2012/419/UE del Consiglio 
europeo, del 29 ottobre 2010 e dell’11 luglio 2012, che modificano rispettivamente lo status, nei confronti dell’Unione 
europea, dell’isola di Saint-Barthélemy e di Mayotte. Essa incorpora altresì l’aggiunta del paragrafo 3 all’articolo 136 TFUE 
ad opera della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l’articolo 136 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, 
in esito all’espletamento delle procedure di ratificazione degli Stati membri. La presente pubblicazione contiene parimenti 
le modifiche apportate dall’atto di adesione della Croazia, nonché l’aggiunta del protocollo concernente le preoccupazioni 
del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona, che è stato ratificato da tutti gli Stati membri. La presente pubblicazione 
contiene inoltre le modifiche apportate dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
La presente pubblicazione incorpora altresì le rettifiche approvate fino al marzo 2016.
La presente pubblicazione contiene infine la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo 
il 12 dicembre 2007 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione (GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1). Tale testo 
riprende, con i dovuti adattamenti, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituisce dal 1º dicembre 2009, data 
di entrata in vigore del trattato di Lisbona. In virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del trattato sull’Unione 
europea, la Carta proclamata nel 2007 ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
La presente pubblicazione rappresenta uno strumento di documentazione che non implica la responsabilità delle 
istituzioni dell’Unione europea.

 
Sommario 
Pagina 
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)  . . . . . . . . 13 
PREAMBOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI . . . . . . . . . . . . . . 20 
TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  
TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE . . . . . . . . . . . . . . 27 
TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DI ­
SPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA 
COMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28  
Capo 1 Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Capo 2 Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune . . . . . 30 
Sezione 1 Disposizioni comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Sezione 2 Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune . . . . . 38 
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41  
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE 
CONSOLIDATA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47  
PREAMBOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
PARTE PRIMA PRINCIPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
TITOLO I CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE . . . . . . . 50 
TITOLO II DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . 53 
PARTE SECONDA NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE . . . 56 
PARTE TERZA POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE . . . . . . . . . . . . . 59 
TITOLO I MERCATO INTERNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Capo 1 Unione doganale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/3
3
Sommario

 
Pagina 
Capo 2 Cooperazione doganale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Capo 3 Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri . . . . . . . . 61 
TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI 
E DEI CAPITALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Capo 1 I lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Capo 2 Il diritto di stabilimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Capo 3 I servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Capo 4 Capitali e pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
TITOLO V SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . . . 73 
Capo 1 Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Capo 2 Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione 75 
Capo 3 Cooperazione giudiziaria in materia civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Capo 4 Cooperazione giudiziaria in materia penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Capo 5 Cooperazione di polizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
TITOLO VI TRASPORTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
TITOLO VII NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E 
SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI . . . . . . . . . . . . . . 88  
Capo 1 Regole di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Sezione 1 Regole applicabili alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Capo 2 Disposizioni fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Capo 3 Ravvicinamento delle legislazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
TITOLO VIII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Capo 1 Politica economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Capo 2 Politica monetaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Capo 3 Disposizioni istituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
IT C 202/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Trattati consolidati

 
Pagina 
Capo 2 Cooperazione doganale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 
Capo 3 Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri . . . . . . . . 61 
TITOLO III AGRICOLTURA E PESCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI 
E DEI CAPITALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Capo 1 I lavoratori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Capo 2 Il diritto di stabilimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Capo 3 I servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 
Capo 4 Capitali e pagamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
TITOLO V SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . . . 73 
Capo 1 Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Capo 2 Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione 75 
Capo 3 Cooperazione giudiziaria in materia civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 
Capo 4 Cooperazione giudiziaria in materia penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 
Capo 5 Cooperazione di polizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
TITOLO VI TRASPORTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
TITOLO VII NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E 
SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI . . . . . . . . . . . . . . 88  
Capo 1 Regole di concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Sezione 1 Regole applicabili alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
Capo 2 Disposizioni fiscali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Capo 3 Ravvicinamento delle legislazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
TITOLO VIII POLITICA ECONOMICA E MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 
Capo 1 Politica economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Capo 2 Politica monetaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 
Capo 3 Disposizioni istituzionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
IT C 202/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Pagina 
Capo 4 Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro . . 106  
Capo 5 Disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
TITOLO IX OCCUPAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
TITOLO X POLITICA SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
TITOLO XI IL FONDO SOCIALE EUROPEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 
TITOLO XII ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E 
SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
TITOLO XIII CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
TITOLO XIV SANITÀ PUBBLICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
TITOLO XV PROTEZIONE DEI CONSUMATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
TITOLO XVI RETI TRANSEUROPEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
TITOLO XVII INDUSTRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 
TITOLO XVIII COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE . . . . . . . 127 
TITOLO XIX RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO . . . . . . . . . . 128 
TITOLO XX AMBIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
TITOLO XXI ENERGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134  
TITOLO XXII TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
TITOLO XXIII PROTEZIONE CIVILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
TITOLO XXIV COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
PARTE QUARTA ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE . . . . . 137 
PARTE QUINTA AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE 139 
TITOLO II POLITICA COMMERCIALE COMUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 
TITOLO III COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO . . . 141 
Capo 1 Cooperazione allo sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 
Capo 2 Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi . . 142 
Capo 3 Aiuto umanitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/5
5
Sommario

 
Pagina 
TITOLO IV MISURE RESTRITTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144  
TITOLO V ACCORDI INTERNAZIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
TITOLO VI RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNA ­
ZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE . . . . . . 147  
TITOLO VII CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
PARTE SESTA DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Capo 1 Le istituzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Sezione 1 Il Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Sezione 2 Il Consiglio europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Sezione 3 Il Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Sezione 4 La Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Sezione 5 La Corte di giustizia dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Sezione 6 La Banca centrale europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Sezione 7 La Corte dei conti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Capo 2 Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni 171  
Sezione 1 Atti giuridici dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Sezione 2 Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni . . . . . . . 173 
Capo 3 Gli organi consultivi dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Sezione 1 Il Comitato economico e sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Sezione 2 Il Comitato delle regioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Capo 4 La Banca europea per gli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Capo 1 Risorse proprie dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Capo 2 Quadro finanziario pluriennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
Capo 3 Bilancio annuale dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
Capo 4 Esecuzione del bilancio e scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
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Trattati consolidati

 
Pagina 
TITOLO IV MISURE RESTRITTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144  
TITOLO V ACCORDI INTERNAZIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 
TITOLO VI RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNA ­
ZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE . . . . . . 147  
TITOLO VII CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
PARTE SESTA DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
TITOLO I DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Capo 1 Le istituzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Sezione 1 Il Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
Sezione 2 Il Consiglio europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 
Sezione 3 Il Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 
Sezione 4 La Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 
Sezione 5 La Corte di giustizia dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . 157 
Sezione 6 La Banca centrale europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 
Sezione 7 La Corte dei conti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Capo 2 Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni 171  
Sezione 1 Atti giuridici dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 
Sezione 2 Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni . . . . . . . 173 
Capo 3 Gli organi consultivi dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Sezione 1 Il Comitato economico e sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Sezione 2 Il Comitato delle regioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 
Capo 4 La Banca europea per gli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
TITOLO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Capo 1 Risorse proprie dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 
Capo 2 Quadro finanziario pluriennale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 
Capo 3 Bilancio annuale dell'Unione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 
Capo 4 Esecuzione del bilancio e scarico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
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Pagina 
Capo 5 Disposizioni comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Capo 6 Lotta contro la frode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 
TITOLO III COOPERAZIONI RAFFORZATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192  
PROTOCOLLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Protocollo (N. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea . . . . . . 203 
Protocollo (N. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità 206  
Protocollo (N. 3) sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea . . . . . 210 
Protocollo (N. 4) sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca 
centrale europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
Protocollo (N. 5) sullo statuto della Banca europea per gli investimenti . . . . . . . 251 
Protocollo (N. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e 
servizi dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
Protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea . . . . . . . . . . 266 
Protocollo (N. 8) relativo all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione euro ­
pea sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 273  
Protocollo (N. 9) sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli arti ­
coli 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 238, 
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
tra il 1
 o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 
1 o aprile 2017, dall'altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 
Protocollo (N. 10) sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'arti ­
colo 42 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Protocollo (N. 11) sull'articolo 42 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . 278 
Protocollo (N. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 
Protocollo (N. 13) sui criteri di convergenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281  
Protocollo (N. 14) sull'Eurogruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/7
7
Sommario

 
Pagina 
Protocollo (N. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Protocollo (N. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca . . . . . . . . . . . . . 287 
Protocollo (N. 17) sulla Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Protocollo (N. 18) sulla Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289  
Protocollo (N. 19) sull' acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 290 
Protocollo (N. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda 293 
Protocollo (N. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Protocollo (N. 22) sulla posizione della Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Protocollo (N. 23) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraver ­
samento delle frontiere esterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
Protocollo (N. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea 304 
Protocollo (N. 25) sull'esercizio della competenza concorrente . . . . . . . . . . . . . . . 306 
Protocollo (N. 26) sui servizi di interesse generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Protocollo (N. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 308  
Protocollo (N. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale . . . . . . . . . . . . 309 
Protocollo (N. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri . . . . 311 
Protocollo (N. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea alla Polonia e al Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Protocollo (N. 31) sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio 
raffinati nelle Antille olandesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 
Protocollo (N. 32) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca . . . . . . . . . . . . . . 317  
Protocollo (N. 33) sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu ­
ropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
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8
Trattati consolidati

 
Pagina 
Protocollo (N. 15) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e 
Irlanda del Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 
Protocollo (N. 16) su talune disposizioni relative alla Danimarca . . . . . . . . . . . . . 287 
Protocollo (N. 17) sulla Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 
Protocollo (N. 18) sulla Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289  
Protocollo (N. 19) sull' acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea 290 
Protocollo (N. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda 293 
Protocollo (N. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio 
di libertà, sicurezza e giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 
Protocollo (N. 22) sulla posizione della Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 
Protocollo (N. 23) sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraver ­
samento delle frontiere esterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 
Protocollo (N. 24) sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea 304 
Protocollo (N. 25) sull'esercizio della competenza concorrente . . . . . . . . . . . . . . . 306 
Protocollo (N. 26) sui servizi di interesse generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
Protocollo (N. 27) sul mercato interno e sulla concorrenza . . . . . . . . . . . . . . . . . 308  
Protocollo (N. 28) sulla coesione economica, sociale e territoriale . . . . . . . . . . . . 309 
Protocollo (N. 29) sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri . . . . 311 
Protocollo (N. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea alla Polonia e al Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 
Protocollo (N. 31) sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio 
raffinati nelle Antille olandesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 
Protocollo (N. 32) sull'acquisto di beni immobili in Danimarca . . . . . . . . . . . . . . 317  
Protocollo (N. 33) sull'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu ­
ropea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
IT C 202/8 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Pagina 
Protocollo (N. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 319 
Protocollo (N. 35) sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese . . . . . . . . . . . . 320 
Protocollo (N. 36) sulle disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Protocollo (N. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato 
CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio . . . . . . . . . . . . . 327 
ALLEGATI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 333
ALLEGATO I Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
ALLEGATO II Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte 
quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . 338 
DICHIARAZIONI allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adot-
tato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI . . . . . . . . . . . . 341
1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 341
2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 341
3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . 341 
4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . 341
5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di 
decisione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 
del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione euro
pea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio 
europeo e del Consiglio "Affari esteri" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione euro-
pea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza 
del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 346
11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 346
IT 9/202 C aeporue enoinU’lled elaiciffu attezzaG 6102.6.7
 
Pagina 
Protocollo (N. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 319 
Protocollo (N. 35) sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese . . . . . . . . . . . . 320 
Protocollo (N. 36) sulle disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Protocollo (N. 38)
trattato di lisbona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328 
ALLEGATI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 331
ALLEGATO I Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
ALLEGATO II Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte 
quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . 336 
DICHIARAZIONI allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adot-
tato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI . . . . . . . . . . . . 339
1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 339 
2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 339 
3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . 339 
4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di 
decisione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 
del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione euro-
pea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio 
europeo e del Consiglio "Affari esteri" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione euro-
pea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza 
del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 344 
11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 344
IT 9/202 C aeporue enoinU’lled elaiciffu attezzaG 6102.6.7
Concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al
 
Pagina 
Protocollo (N. 34) concernente il regime particolare applicabile alla Groenlandia 319 
Protocollo (N. 35) sull'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese . . . . . . . . . . . . 320 
Protocollo (N. 36) sulle disposizioni transitorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Protocollo (N. 38)
trattato di Lisbona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328 
ALLEGATI DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 329 
ALLEGATO I Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato sul funzionamento del
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
ALLEGATO II Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte 
quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . 334 
DICHIARAZIONI allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adot
tato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI . . . . . . . . . . . . 337 
1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 337 
2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 337 
3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . 337 
4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di 
decisione sulla composizione del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 
6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 
del trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione euro
pea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 
8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio 
europeo e del Consiglio "Affari esteri" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione euro
pea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza 
del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 342 
11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 342
IT 9/202 C aeporue enoinU’lled elaiciffu attezzaG 6102.6.7
Concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al
9
Sommario

 
Pagina 
13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune . . . . . . . . . . . 345
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune . . . . . . . . . . . 345 
15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 345
16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 346 
17. Dichiarazione relativa al primato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della coo-
perazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia . . . . . . 347
22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea . . . . . . . . . 348
25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura 
fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
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Trattati consolidati

 
Pagina 
13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune . . . . . . . . . . . 345
14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune . . . . . . . . . . . 345 
15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea . . . . . . . 345
16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea 346 
17. Dichiarazione relativa al primato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze . . . . . . . . . . . . . . . . 346 
19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della coo-
perazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia . . . . . . 347
22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea . . . . . . . . . 348
25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura 
fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 
27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 
31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 
34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
IT 6102.6.7 aeporue enoinU’lled elaiciffu attezzaG 01/202 C  
Pagina 
36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi 
internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia . . . . . . . . . . . 351 
37. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia 352
39. Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
40. Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
41. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
42. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
43. Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funziona-
mento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI . . . . . 354
44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen inte-
grato nell'ambito dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di 
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di 
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di 
Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 
48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca . . . . . . . . 355
49. Dichiarazione concernente l'Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie 356 
C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali . . . . . . . . . 357
52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica 
federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Re-
pubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del 
Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di 
Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, 
della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 
53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali del-
l'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
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 11
Sommario

 
Pagina 
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repub-
blica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia . . . . . . . . . 358
55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del 
Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 358 
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento euro-
peo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della 
Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei 
trattati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamen-
tali dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno 
Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla 
definizione del termine "cittadini" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al 
diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa 
all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . 361 
Tavole di corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
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12
Trattati consolidati

 
Pagina 
54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repub-
blica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia . . . . . . . . . 358
55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 
del Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 
56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del 
Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 358 
57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento euro-
peo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della 
Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei 
trattati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamen-
tali dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno 
Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla 
definizione del termine "cittadini" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al 
diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 
65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa 
all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . 361 
Tavole di corrispondenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Trattato sull'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
IT 6102.6.7 aeporue enoinU’lled elaiciffu attezzaG 21/202 C  
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA 
(VERSIONE CONSOLIDATA)
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/13




 
PREAMBOLO 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA 
MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN 
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (
 1 ), 
DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione 
delle Comunità europee,  
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori 
universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'ugua ­
glianza e dello Stato di diritto,  
RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di 
creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,  
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,  
CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale 
europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fonda ­
mentali dei lavoratori del 1989,  
DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le 
tradizioni, 
DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in 
modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, 
i compiti loro affidati,  
DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire 
un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente 
trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,
 
DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del 
principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato interno e del raf ­
forzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a ga ­
rantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli 
progressi in altri settori,
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/15  
( 1 ) Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repub ­
blica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, 
l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di 
Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
15
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,  
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di 
una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle dispo ­
sizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di 
promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,  
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro 
popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni 
del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli 
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al 
principio della sussidiarietà,  
IN PREVISIONE  degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,  
HANNO DECISO  di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:  
(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)  
I QUALI,  dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno 
convenuto le disposizioni che seguono: 
TITOLO I  
DISPOSIZIONI COMUNI  
Articolo 1  
(ex articolo 1 del TUE) (  1 ) 
Con il presente trattato,  le ALTE PARTI CONTRAENTI  istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in 
appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i 
loro obiettivi comuni. 
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più 
vicino possibile ai cittadini. 
L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in 
appresso denominati  " i trattati "). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce 
e succede alla Comunità europea.
IT C 202/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016 
( 1 ) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e 
la nuova numerazione dei trattati.
16
Trattati consolidati

 
DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,  
DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di 
una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle dispo ­
sizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di 
promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,  
DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro 
popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni 
del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 
DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli 
dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al 
principio della sussidiarietà,  
IN PREVISIONE  degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,  
HANNO DECISO  di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:  
(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)  
I QUALI,  dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno 
convenuto le disposizioni che seguono: 
TITOLO I  
DISPOSIZIONI COMUNI  
Articolo 1  
(ex articolo 1 del TUE) (  1 ) 
Con il presente trattato,  le ALTE PARTI CONTRAENTI  istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in 
appresso denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i 
loro obiettivi comuni. 
Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta 
tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più 
vicino possibile ai cittadini. 
L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in 
appresso denominati  " i trattati "). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce 
e succede alla Comunità europea.
IT C 202/16 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016 
( 1 ) Il presente rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e 
la nuova numerazione dei trattati.  
Articolo 2  
L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua ­
glianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appar ­
tenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal 
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità 
tra donne e uomini.  
Articolo 3  
(ex articolo 2 del TUE)  
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere 
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per 
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della crimi ­
nalità e la lotta contro quest'ultima. 
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato 
su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato 
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello 
di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e 
tecnologico. 
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione 
sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. 
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. 
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo 
sviluppo del patrimonio culturale europeo. 
4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro. 
5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, 
contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo 
sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed 
equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, 
e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei 
principi della Carta delle Nazioni Unite. 
6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le 
sono attribuite nei trattati.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/17
17
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Articolo 4  
1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appar ­
tiene agli Stati membri. 
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie 
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia 
dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In 
particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. 
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecu ­
zione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. 
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi 
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.  
Articolo 5  
(ex articolo 5 del TCE)  
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio 
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze 
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. 
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e 
locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'ap ­
plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto 
del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
IT C 202/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
18
Trattati consolidati

 
Articolo 4  
1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appar ­
tiene agli Stati membri. 
2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale 
insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie 
locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia 
dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In 
particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 
3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si 
assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. 
Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecu ­
zione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. 
Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi 
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.  
Articolo 5  
(ex articolo 5 del TCE)  
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio 
delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze 
che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. 
Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva 
l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e 
locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'ap ­
plicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto 
del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si 
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. 
Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
IT C 202/18 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 6  
(ex articolo 6 del TUE)  
1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo 
stesso valore giuridico dei trattati. 
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati. 
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del 
titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto 
le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del ­
l'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati 
membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.  
Articolo 7  
(ex articolo 7 del TUE)  
1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Com ­
missione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri 
previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di vio ­
lazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale 
constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccoman ­
dazioni, deliberando secondo la stessa procedura. 
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono 
validi. 
2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri 
o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esi ­
stenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui 
all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando 
a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro 
in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di 
tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili 
conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/19
19
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli 
derivano dai trattati. 
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare 
o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella 
situazione che ha portato alla loro imposizione. 
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.  
Articolo 8  
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e 
pacifiche basate sulla cooperazione. 
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti 
accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. 
La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica. 
TITOLO II
 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI  
Articolo 9  
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di 
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque 
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza 
nazionale e non la sostituisce.  
Articolo 10  
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.  
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e 
nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro 
parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono 
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad 
esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
IT C 202/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
20
Trattati consolidati

 
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli 
derivano dai trattati. 
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare 
o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella 
situazione che ha portato alla loro imposizione. 
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al 
Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.  
Articolo 8  
1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di 
prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e 
pacifiche basate sulla cooperazione. 
2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti 
accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. 
La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica. 
TITOLO II
 
DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI  
Articolo 9  
L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di 
uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque 
abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza 
nazionale e non la sostituisce.  
Articolo 10  
1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 
2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.  
Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e 
nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro 
parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 
3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono 
prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 
4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad 
esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.
IT C 202/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 11  
1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni 
canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori 
di azione dell'Unione. 
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rap ­
presentative e la società civile. 
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione 
europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un 
numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione euro ­
pea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito 
alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 
trattati. 
Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono 
stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
Articolo 12  
I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione: 
a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione 
in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea; 
b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; 
c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione 
ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di 
Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto 
trattato; 
d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente 
trattato; 
e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del 
presente trattato; 
f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento 
europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/21
21
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
TITOLO III  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI  
Articolo 13  
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la 
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. 
Le istituzioni dell'Unione sono: 
— il Parlamento europeo, 
— il Consiglio europeo, 
— il Consiglio, 
— la Commissione europea (in appresso  " Commissione"), 
— la Corte di giustizia dell'Unione europea, 
— la Banca centrale europea, 
— la Corte dei conti. 
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo 
le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale coo ­
perazione. 
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a 
disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico 
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.  
Articolo 14  
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la fun ­
zione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai 
trattati. Elegge il presidente della Commissione. 
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero 
non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è 
garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato 
membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
IT C 202/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
22
Trattati consolidati

 
TITOLO III  
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI  
Articolo 13  
1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli 
obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la 
coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. 
Le istituzioni dell'Unione sono: 
— il Parlamento europeo, 
— il Consiglio europeo, 
— il Consiglio, 
— la Commissione europea (in appresso  " Commissione"), 
— la Corte di giustizia dell'Unione europea, 
— la Banca centrale europea, 
— la Corte dei conti. 
2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo 
le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale coo ­
perazione. 
3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a 
disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico 
e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.  
Articolo 14  
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la fun ­
zione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai 
trattati. Elegge il presidente della Commissione. 
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero 
non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è 
garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato 
membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
IT C 202/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione 
di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei 
principi di cui al primo comma. 
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per 
un mandato di cinque anni. 
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.  
Articolo 15  
1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 
2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo 
presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza partecipa ai lavori. 
3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine 
del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da 
un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commis ­
sione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio 
europeo. 
4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. 
5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni 
e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può 
porre fine al mandato secondo la medesima procedura. 
6. Il presidente del Consiglio europeo: 
a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; 
b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il 
presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio  " Affari generali "; 
c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; 
d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. 
Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna 
dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni 
dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/23
23
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.  
Articolo 16  
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la fun ­
zione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni 
stabilite nei trattati. 
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, 
abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. 
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei 
membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino 
almeno il 65% della popolazione dell'Unione. 
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 
Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, 
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino 
al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono 
stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie. 
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'arti ­
colo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Il Consiglio  " Affari generali " assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso 
prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente 
del Consiglio europeo e la Commissione. 
Il Consiglio  "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal 
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della 
preparazione dei lavori del Consiglio. 
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto 
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettiva ­
mente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. 
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione  " Affari esteri ", è 
esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione 
paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.
IT C 202/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
24
Trattati consolidati

 
Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.  
Articolo 16  
1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la fun ­
zione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni 
stabilite nei trattati. 
2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, 
abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. 
3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano 
diversamente. 
4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei 
membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino 
almeno il 65% della popolazione dell'Unione. 
La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la 
maggioranza qualificata si considera raggiunta. 
Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, 
paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino 
al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono 
stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie. 
6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'arti ­
colo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
Il Consiglio  " Affari generali " assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso 
prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente 
del Consiglio europeo e la Commissione. 
Il Consiglio  "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal 
Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. 
7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della 
preparazione dei lavori del Consiglio. 
8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto 
legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettiva ­
mente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. 
9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione  " Affari esteri ", è 
esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione 
paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.
IT C 202/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 17  
1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a 
tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. 
Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione 
europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di 
esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna 
dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti 
dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad 
accordi interistituzionali. 
2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo 
che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione 
se i trattati lo prevedono. 
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni. 
I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno 
europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. 
La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, 
paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, 
istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o 
con l'esecuzione dei loro compiti. 
4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 otto ­
bre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 
5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, 
compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, 
corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, 
deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. 
I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di 
rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità 
demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio 
europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
6. Il presidente della Commissione: 
a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti; 
b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la 
collegialità della sua azione;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/25
25
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. 
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappre ­
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conforme ­
mente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede. 
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni 
appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento 
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal 
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene 
la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese 
un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. 
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che 
propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle 
proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo 
comma e al paragrafo 5, secondo comma. 
Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri 
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parla ­
mento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, 
che delibera a maggioranza qualificata. 
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento 
europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'ar ­
ticolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri 
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante del ­
l'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno 
alla Commissione.  
Articolo 18  
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della 
Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il 
Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. 
2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce 
con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. 
Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio  " Affari esteri ".
IT C 202/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
26
Trattati consolidati

 
c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e 
la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione. 
Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappre ­
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conforme ­
mente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede. 
7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni 
appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento 
europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal 
Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene 
la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese 
un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura. 
Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che 
propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in base alle 
proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo 
comma e al paragrafo 5, secondo comma. 
Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri 
membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parla ­
mento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, 
che delibera a maggioranza qualificata. 
8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento 
europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'ar ­
ticolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri 
della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante del ­
l'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno 
alla Commissione.  
Articolo 18  
1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della 
Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il 
Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. 
2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce 
con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. 
Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune. 
3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio  " Affari esteri ".
IT C 202/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza del ­
l'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incom ­
bono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti 
dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e 
limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funziona ­
mento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.  
Articolo 19  
1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i 
tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. 
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizio ­
nale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. 
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati 
generali. 
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. 
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra 
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste 
agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di 
comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti 
possono essere nuovamente nominati. 
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati: 
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica; 
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto del ­
l'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni; 
c) negli altri casi previsti dai trattati. 
TITOLO IV  
DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE  
Articolo 20  
(ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE)  
1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle 
competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali 
competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti 
nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/27
27
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a 
proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi 
momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento del ­
l'Unione europea. 
2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima 
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere 
conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi parte ­
cipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del 
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono 
parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri 
partecipanti. Non sono considerati un  acquis  che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione 
all'Unione. 
TITOLO V
 
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE  
CAPO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE  
Articolo 21  
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la 
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: 
democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen ­
tali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 
L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le orga ­
nizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. 
Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni 
Unite. 
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: 
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la 
sua integrità;
IT C 202/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Trattati consolidati

 
Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a 
proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi 
momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento del ­
l'Unione europea. 
2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima 
istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere 
conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi parte ­
cipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del 
Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono 
parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. 
4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri 
partecipanti. Non sono considerati un  acquis  che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione 
all'Unione. 
TITOLO V
 
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE 
SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE  
CAPO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE  
Articolo 21  
1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la 
creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: 
democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamen ­
tali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della 
Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. 
L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le orga ­
nizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. 
Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni 
Unite. 
2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: 
a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la 
sua integrità;
IT C 202/28 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto 
internazionale; 
c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli 
obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki 
e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; 
d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e 
ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; 
e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva 
abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; 
f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità 
dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo 
sviluppo sostenibile; 
g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; 
h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il 
buon governo mondiale. 
3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e 
nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro 
aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. 
L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il 
Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.  
Articolo 22  
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei 
principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21. 
Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la 
politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi 
alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. 
Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a 
disposizione. 
Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ul ­
timo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate 
secondo le procedure previste dai trattati.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/29
29
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della 
politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, 
possono presentare proposte congiunte al Consiglio.  
CAPO 2  
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE  
SEZIONE 1 
DISPOSIZIONI COMUNI  
Articolo 23  
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, 
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.  
Articolo 24  
(ex articolo 11 del TUE)  
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i 
settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la defi ­
nizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. 
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e 
attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i 
trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicu ­
rezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e 
della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea 
non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto 
dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'arti ­
colo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua 
una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica 
degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un 
livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. 
3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in 
questo settore.
IT C 202/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
30
Trattati consolidati

 
2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della 
politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, 
possono presentare proposte congiunte al Consiglio.  
CAPO 2  
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE  
SEZIONE 1 
DISPOSIZIONI COMUNI  
Articolo 23  
L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, 
persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.  
Articolo 24  
(ex articolo 11 del TUE)  
1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i 
settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la defi ­
nizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune. 
La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e 
attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i 
trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicu ­
rezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e 
della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea 
non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto 
dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'arti ­
colo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua 
una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica 
degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un 
livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. 
3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza 
dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in 
questo settore.
IT C 202/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà 
politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere 
alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali. 
Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.  
Articolo 25  
(ex articolo 12 del TUE)  
L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune: 
a) definendo gli orientamenti generali, 
b) adottando decisioni che definiscono: 
i) le azioni che l'Unione deve intraprendere, 
ii) le posizioni che l'Unione deve assumere, 
iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii), 
e 
c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.  
Articolo 26
 
(ex articolo 13 del TUE)  
1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli 
orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che 
hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie. 
Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione 
straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali 
sviluppi. 
2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per 
la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche 
definiti dal Consiglio europeo. 
Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano 
l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione. 
3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, 
ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/31
31
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Articolo 27  
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il 
Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza 
comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 
2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di 
sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la 
posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per 
l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è 
composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Com ­
missione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funziona ­
mento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il 
Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo 
e previa approvazione della Commissione.  
Articolo 28
 
(ex articolo 14 del TUE)  
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio 
adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve 
disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. 
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di 
una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni 
necessarie. 
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione 
e nella conduzione della loro azione. 
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui 
al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini 
che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'in ­
formazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale 
delle decisioni del Consiglio. 
4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una 
revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere 
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato 
membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 
5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno 
Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. 
Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 
né nuocere alla sua efficacia.
IT C 202/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
32
Trattati consolidati

 
Articolo 27  
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il 
Consiglio "Affari esteri", contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza 
comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio. 
2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di 
sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la 
posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali. 
3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per 
l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è 
composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Com ­
missione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funziona ­
mento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il 
Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo 
e previa approvazione della Commissione.  
Articolo 28
 
(ex articolo 14 del TUE)  
1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio 
adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve 
disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata. 
Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di 
una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni 
necessarie. 
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione 
e nella conduzione della loro azione. 
3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui 
al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini 
che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'in ­
formazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale 
delle decisioni del Consiglio. 
4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una 
revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere 
d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato 
membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio. 
5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno 
Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. 
Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 
né nuocere alla sua efficacia.
IT C 202/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 29  
(ex articolo 15 del TUE)  
Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di 
natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano 
conformi alle posizioni dell'Unione.  
Articolo 30  
(ex articolo 22 del TUE)  
1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio 
questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente 
iniziative o proposte al Consiglio. 
2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a 
richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di qua ­
rantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.  
Articolo 31  
(ex articolo 23 del TUE)  
1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che 
deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa 
l'adozione di atti legislativi. 
In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con 
una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad 
applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, 
lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione 
dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i 
membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli 
Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è 
adottata. 
2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: 
— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di 
una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui 
all'articolo 22, paragrafo 1; 
— quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una 
proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presen ­
tata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua 
iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/33
33
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
— quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una 
posizione dell'Unione; 
— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33. 
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende 
opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla 
votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una 
soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a mag ­
gioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di 
una decisione all'unanimità. 
3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2. 
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare 
o della difesa. 
5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.  
Articolo 32
 
(ex articolo 16 del TUE)  
Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi 
questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. 
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno 
che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di 
Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro 
azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati 
membri sono solidali tra loro. 
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi 
del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i 
ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio. 
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le 
organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attua ­
zione dell'approccio comune.  
Articolo 33
 
(ex articolo 18 del TUE)  
Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. 
Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.
IT C 202/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
34
Trattati consolidati

 
— quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una 
posizione dell'Unione; 
— quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33. 
Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende 
opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla 
votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una 
soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a mag ­
gioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di 
una decisione all'unanimità. 
3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio 
delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2. 
4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare 
o della difesa. 
5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.  
Articolo 32
 
(ex articolo 16 del TUE)  
Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi 
questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. 
Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno 
che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di 
Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro 
azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati 
membri sono solidali tra loro. 
Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi 
del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i 
ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio. 
Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le 
organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attua ­
zione dell'approccio comune.  
Articolo 33
 
(ex articolo 18 del TUE)  
Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. 
Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.
IT C 202/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 34  
(ex articolo 19 del TUE)  
1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occa ­
sione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di 
tale coordinamento. 
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli 
Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione. 
2. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizza ­
zioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri parteci ­
pano, tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse 
comune. 
Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concer ­
teranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'alto rappresentante. Gli Stati 
membri che sono membri del Consiglio di sicurezza difenderanno, nell'esercizio delle loro funzioni, 
le posizioni e l'interesse dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle 
disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. 
Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante 
sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.  
Articolo 35
 
(ex articolo 20 del TUE)  
Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi 
e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni interna ­
zionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono 
posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo. 
Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni. 
Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi 
terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.  
Articolo 36
 
(ex articolo 21 del TUE)  
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il 
Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicu ­
rezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali 
politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in 
considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento 
europeo.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/35
35
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e 
all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nel ­
l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa 
comune. 
Articolo 37  
(ex articolo 24 del TUE)  
L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di 
pertinenza del presente capo.  
Articolo 38  
(ex articolo 25 del TUE)  
Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico 
e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di 
sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta 
di questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di 
propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le compe ­
tenze dell'alto rappresentante. 
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del 
Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di 
gestione delle crisi previste all'articolo 43. 
Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal 
Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al 
controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.  
Articolo 39  
Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al 
paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte 
degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, 
e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo 
di autorità indipendenti.
IT C 202/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
36
Trattati consolidati

 
Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e 
all'alto rappresentante. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nel ­
l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa 
comune. 
Articolo 37  
(ex articolo 24 del TUE)  
L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di 
pertinenza del presente capo.  
Articolo 38  
(ex articolo 25 del TUE)  
Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico 
e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di 
sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta 
di questo, dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o di 
propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le compe ­
tenze dell'alto rappresentante. 
Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del 
Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di 
gestione delle crisi previste all'articolo 43. 
Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal 
Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al 
controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.  
Articolo 39  
Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al 
paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte 
degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, 
e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo 
di autorità indipendenti.
IT C 202/36 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 40  
(ex articolo 47 del TUE)  
L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle 
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio 
delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. 
L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle 
procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio 
delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.  
Articolo 41
 
(ex articolo 28 del TUE)  
1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono 
a carico del bilancio dell'Unione. 
2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del 
bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore 
militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti. 
Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri 
secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, 
deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da opera ­
zioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti 
in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo 
comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento. 
3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido 
accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel 
quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui 
all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento 
europeo. 
I preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico 
del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati 
membri. 
Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano: 
a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finan ­
ziarie assegnategli; 
b) le modalità di gestione del fondo iniziale;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/37
37
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
c) le modalità di controllo finanziario. 
Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può 
essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto 
fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.  
SEZIONE 2 
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE  
Articolo 42  
(ex articolo 17 del TUE)  
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di 
sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi 
civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il 
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazio ­
nale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa 
sulle capacità fornite dagli Stati membri. 
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di 
difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, 
deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli 
Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzio ­
nali. 
La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della 
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, 
i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord- 
Atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di 
sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. 
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza 
e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti 
dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere 
anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. 
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel 
settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in 
appresso denominata  " Agenzia europea per la difesa ") individua le esigenze operative, promuove 
misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi 
misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla 
definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella 
valutazione del miglioramento delle capacità militari.
IT C 202/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
38
Trattati consolidati

 
c) le modalità di controllo finanziario. 
Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può 
essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto 
fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.  
SEZIONE 2 
DISPOSIZIONI SULLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA COMUNE  
Articolo 42  
(ex articolo 17 del TUE)  
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di 
sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi 
civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il 
mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazio ­
nale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa 
sulle capacità fornite dagli Stati membri. 
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di 
difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, 
deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli 
Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzio ­
nali. 
La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della 
politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, 
i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord- 
Atlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di 
sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto. 
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza 
e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti 
dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere 
anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. 
Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L'Agenzia nel 
settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (in 
appresso denominata  " Agenzia europea per la difesa ") individua le esigenze operative, promuove 
misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi 
misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipa alla 
definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assiste il Consiglio nella 
valutazione del miglioramento delle capacità militari.
IT C 202/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
4. Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti 
all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'una ­
nimità su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o 
su iniziativa di uno Stato membro. L'alto rappresentante può proporre il ricorso sia ai mezzi 
nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. 
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo 
di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento 
di detta missione è disciplinato dall'articolo 44. 
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno 
sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una 
cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dal ­
l'articolo 46. Essa lascia impregiudicato l'articolo 43. 
7. Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati 
membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità 
dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica 
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. 
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito 
dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il 
fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.  
Articolo 43  
1. Le missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, nelle quali l'Unione può ricorrere a mezzi civili 
e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di 
soccorso, le missioni di consulenza e assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei 
conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle 
crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al 
termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche 
tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio. 
2. Il Consiglio adotta decisioni relative alle missioni di cui al paragrafo 1 stabilendone l'obiettivo, 
la portata e le modalità generali di realizzazione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, sotto l'autorità del Consiglio e in stretto e costante contatto con il comitato 
politico e di sicurezza, provvede a coordinare gli aspetti civili e militari di tali missioni.  
Articolo 44  
1. Nel quadro delle decisioni adottate in conformità dell'articolo 43, il Consiglio può affidare la 
realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle 
capacità necessarie per tale missione. Tali Stati membri, in associazione con l'alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, si accordano sulla gestione della missione.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/39
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il 
Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. 
Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizza ­
zione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, 
della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso 
il Consiglio adotta le decisioni necessarie.  
Articolo 45  
1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del 
Consiglio, ha il compito di: 
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto 
degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; 
b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione 
efficienti e compatibili; 
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e 
assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi 
di cooperazione specifici; 
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di 
ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative 
future; 
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base 
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le 
modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione 
effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuni ­
scono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collega ­
mento con la Commissione, se necessario.  
Articolo 46  
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui 
all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di 
capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la 
loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza. 
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che 
istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.
IT C 202/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
40
Trattati consolidati

 
2. Gli Stati membri che partecipano alla realizzazione della missione informano periodicamente il 
Consiglio dell'andamento della missione, di propria iniziativa o a richiesta di un altro Stato membro. 
Gli Stati membri partecipanti investono immediatamente il Consiglio della questione se la realizza ­
zione di tale missione genera conseguenze di ampia portata o se impone una modifica dell'obiettivo, 
della portata o delle modalità della missione stabiliti nelle decisioni di cui al paragrafo 1. In tal caso 
il Consiglio adotta le decisioni necessarie.  
Articolo 45  
1. L'Agenzia europea per la difesa, di cui all'articolo 42, paragrafo 3 e posta sotto l'autorità del 
Consiglio, ha il compito di: 
a) contribuire a individuare gli obiettivi di capacità militari degli Stati membri e a valutare il rispetto 
degli impegni in materia di capacità assunti dagli Stati membri; 
b) promuovere l'armonizzazione delle esigenze operative e l'adozione di metodi di acquisizione 
efficienti e compatibili; 
c) proporre progetti multilaterali per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e 
assicurare il coordinamento dei programmi attuati dagli Stati membri e la gestione di programmi 
di cooperazione specifici; 
d) sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa, coordinare e pianificare attività di 
ricerca congiunte e studi per delineare le soluzioni tecniche che rispondono alle esigenze operative 
future; 
e) contribuire a individuare e, se del caso, attuare qualsiasi misura utile per potenziare la base 
industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare l'efficacia delle spese militari. 
2. L'Agenzia europea per la difesa è aperta a tutti gli Stati membri che desiderano parteciparvi. Il 
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una decisione che fissa lo statuto, la sede e le 
modalità di funzionamento dell'Agenzia. Detta decisione tiene conto del grado di partecipazione 
effettiva alle attività dell'Agenzia. Nell'ambito dell'Agenzia sono costituiti gruppi specifici che riuni ­
scono gli Stati membri impegnati in progetti congiunti. L'Agenzia svolge i suoi compiti in collega ­
mento con la Commissione, se necessario.  
Articolo 46  
1. Gli Stati membri che desiderano partecipare alla cooperazione strutturata permanente di cui 
all'articolo 42, paragrafo 6 e che rispondono ai criteri e sottoscrivono gli impegni in materia di 
capacità militari specificati nel protocollo sulla cooperazione strutturata permanente notificano la 
loro intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza. 
2. Entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1, il Consiglio adotta una decisione che 
istituisce la cooperazione strutturata permanente e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti. Il 
Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante.
IT C 202/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. Ogni Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla cooperazione struttu ­
rata permanente notifica la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante. 
Il Consiglio adotta una decisione che conferma la partecipazione dello Stato membro interessato che 
risponde ai criteri e sottoscrive gli impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione 
strutturata permanente. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto 
rappresentante. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti pren ­
dono parte al voto. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
4. Se uno Stato membro partecipante non soddisfa più i criteri o non può più assolvere gli 
impegni di cui agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla cooperazione strutturata permanente, il 
Consiglio può adottare una decisione che sospende la partecipazione di questo Stato. 
Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli 
Stati membri partecipanti, ad eccezione dello Stato membro in questione, prendono parte al voto. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5. Se uno Stato membro partecipante desidera ritirarsi dalla cooperazione strutturata permanente 
notifica la sua decisione al Consiglio, che prende atto del fatto che la partecipazione dello Stato 
membro in questione termina. 
6. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio prese nel quadro della cooperazione strutturata 
permanente, diverse da quelle previste ai paragrafi da 2 a 5, sono adottate all'unanimità. Ai fini del 
presente paragrafo l'unanimità è costituita dai voti dei soli rappresentanti degli Stati membri parte ­
cipanti. 
TITOLO VI
 
DISPOSIZIONI FINALI  
Articolo 47  
L'Unione ha personalità giuridica.  
Articolo 48  
(ex articolo 48 del TUE)  
1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria. 
Possono inoltre essere modificati conformemente a procedure di revisione semplificate.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/41
41
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
Procedura di revisione ordinaria  
2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono 
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere 
intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono 
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commis ­
sione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il 
presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parla ­
menti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della 
Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca 
centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una racco ­
mandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al 
paragrafo 4. 
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento 
europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In 
questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri. 
4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del 
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. 
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente 
alle rispettive norme costituzionali. 
5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che 
modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più 
Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al 
Consiglio europeo.  
Procedure di revisione semplificate  
6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono 
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della 
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne 
dell'Unione. 
Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della 
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'una ­
nimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche 
istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore 
solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei 
trattati.
IT C 202/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
42
Trattati consolidati

 
Procedura di revisione ordinaria  
2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono 
sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati. Tali progetti possono, tra l'altro, essere 
intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati. Tali progetti sono 
trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. 
3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commis ­
sione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il 
presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta da rappresentanti dei parla ­
menti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della 
Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca 
centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una racco ­
mandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri quale prevista al 
paragrafo 4. 
Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento 
europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In 
questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei 
governi degli Stati membri. 
4. Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del 
Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. 
Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente 
alle rispettive norme costituzionali. 
5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che 
modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più 
Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al 
Consiglio europeo.  
Procedure di revisione semplificate  
6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono 
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della 
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne 
dell'Unione. 
Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della 
parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'una ­
nimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche 
istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore 
solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. 
La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei 
trattati.
IT C 202/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
7. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato 
prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio 
europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata 
in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni 
militari o che rientrano nel settore della difesa. 
Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legi ­
slativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che 
consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria. 
Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai 
parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi 
dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In 
assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. 
Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera 
all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei 
membri che lo compongono.  
Articolo 49  
(ex articolo 49 del TUE)  
Ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all'articolo 2 e si impegni a promuoverli può 
domandare di diventare membro dell'Unione. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono 
informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio, che si 
pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parla ­
mento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Si tiene conto dei 
criteri di ammissibilità convenuti dal Consiglio europeo. 
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l'Unione, da essa 
determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo 
è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costi ­
tuzionali. 
Articolo 50  
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere 
dall'Unione. 
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce 
degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un 
accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con 
l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul fun ­
zionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/43
43
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)

 
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al 
paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida 
all'unanimità di prorogare tale termine. 
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo 
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e 
del Consiglio che lo riguardano. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto 
della procedura di cui all'articolo 49.  
Articolo 51  
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.  
Articolo 52  
1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al 
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla 
Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla 
Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, 
al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei 
Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla 
Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno 
di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.  
Articolo 53  
(ex articolo 51 del TUE)  
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.  
Articolo 54  
(ex articolo 52 del TUE)  
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive 
norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica 
italiana.
IT C 202/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
44
Trattati consolidati

 
3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in 
vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al 
paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida 
all'unanimità di prorogare tale termine. 
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo 
Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e 
del Consiglio che lo riguardano. 
Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, 
lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto 
della procedura di cui all'articolo 49.  
Articolo 51  
I protocolli e gli allegati ai trattati ne costituiscono parte integrante.  
Articolo 52  
1. I trattati si applicano al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, al 
Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, all'Irlanda, alla 
Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Croazia, alla 
Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, 
al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei 
Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla 
Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia, al Regno 
di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 
2. Il campo di applicazione territoriale dei trattati è precisato all'articolo 355 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.  
Articolo 53  
(ex articolo 51 del TUE)  
Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.  
Articolo 54  
(ex articolo 52 del TUE)  
1. Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro rispettive 
norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica 
italiana.
IT C 202/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno 
stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento 
di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.  
Articolo 55  
(ex articolo 53 del TUE)  
1. Il presente trattato, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, 
finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, 
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di 
queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, 
che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati 
firmatari. 
2. Il presente trattato può essere parimenti tradotto in qualsiasi altra lingua determinata da uno 
Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale 
in tutto il suo territorio o in parte di esso. Lo Stato membro interessato fornisce copia certificata 
conforme di tale traduzione affinché sia depositata negli archivi del Consiglio.  
IN FEDE DI CHE,  i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato. 
Fatto a Maastricht, addì sette febbraio millenovecentonovantadue.  
(elenco dei firmatari non riprodotto )
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/45
45
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)



 
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO 
DELL'UNIONE EUROPEA 
(VERSIONE CONSOLIDATA)
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/47




 
PREAMBOLO 
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRAN ­
DUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI (  1 ), 
DETERMINATI a porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei,  
DECISI ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Stati, 
eliminando le barriere che dividono l'Europa,  
ASSEGNANDO ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di 
occupazione dei loro popoli,  
RICONOSCENDO che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a ga ­
rantire la stabilità nell'espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,  
SOLLECITI di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le 
disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,  
DESIDEROSI di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva 
delle restrizioni agli scambi internazionali,  
NELL'INTENTO di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assi ­
curare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,  
RISOLUTI a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e 
della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si 
associno al loro sforzo,  
DETERMINATI a promuovere lo sviluppo del massimo livello possibile di conoscenza nelle popolazioni 
attraverso un ampio accesso all'istruzione e attraverso l'aggiornamento costante, 
HANNO DESIGNATO a questo effetto come plenipotenziari:  
(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)  
I QUALI,  dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno 
convenuto le disposizioni che seguono.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/49  
( 1 ) Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di 
Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica di Croazia, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la 
Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la 
Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del 
Nord.
49
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)49
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
PARTE PRIMA  
PRINCIPI 
Articolo 1  
1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimita ­
zione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. 
2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata 
l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati». 
TITOLO I  
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE  
Articolo 2  
1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, 
solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo 
autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura 
in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. 
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità 
previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. 
4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per 
definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di 
una politica di difesa comune. 
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere 
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sosti ­
tuirsi alla loro competenza in tali settori. 
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali 
settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri.  
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle 
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
IT C 202/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
50
Trattati consolidati50
Trattati consolidati

 
PARTE PRIMA  
PRINCIPI 
Articolo 1  
1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimita ­
zione e le modalità d'esercizio delle sue competenze. 
2. Il presente trattato e il trattato sull'Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata 
l'Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati «i trattati». 
TITOLO I  
CATEGORIE E SETTORI DI COMPETENZA DELL'UNIONE  
Articolo 2  
1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, 
solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo 
autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione. 
2. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati 
membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti 
giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura 
in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria. 
3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità 
previste dal presente trattato, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione. 
4. L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per 
definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di 
una politica di difesa comune. 
5. In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere 
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sosti ­
tuirsi alla loro competenza in tali settori. 
Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative a tali 
settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri.  
6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle 
disposizioni dei trattati relative a ciascun settore.
IT C 202/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 3  
1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: 
a) unione doganale; 
b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; 
c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; 
d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; 
e) politica commerciale comune. 
2. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché 
tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di 
esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni 
o modificarne la portata.  
Articolo 4  
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le attribui ­
scono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6. 
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali seguenti 
settori: 
a) mercato interno; 
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato; 
c) coesione economica, sociale e territoriale; 
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; 
e) ambiente; 
f) protezione dei consumatori; 
g) trasporti; 
h) reti transeuropee; 
i) energia;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/51
51
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)51
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti 
nel presente trattato. 
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per 
condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale 
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. 
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per 
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per 
effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.  
Articolo 5  
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il 
Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. 
Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche. 
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati 
membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. 
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri.  
Articolo 6  
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione 
degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: 
a) tutela e miglioramento della salute umana; 
b) industria; 
c) cultura; 
d) turismo; 
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
IT C 202/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
52
Trattati consolidati52
Trattati consolidati

 
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia; 
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti 
nel presente trattato. 
3. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per 
condurre azioni, in particolare la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale 
competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. 
4. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per 
condurre azioni e una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per 
effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.  
Articolo 5  
1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il 
Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche. 
Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche. 
2. L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati 
membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche. 
3. L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli 
Stati membri.  
Articolo 6  
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione 
degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: 
a) tutela e miglioramento della salute umana; 
b) industria; 
c) cultura; 
d) turismo; 
e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
IT C 202/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
f) protezione civile; 
g) cooperazione amministrativa. 
TITOLO II  
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE  
Articolo 7  
L'Unione assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi 
obiettivi e conformandosi al principio di attribuzione delle competenze.  
Articolo 8  
(ex articolo 3, paragrafo 2, del TCE) (  1 ) 
Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra 
uomini e donne.  
Articolo 9  
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze 
connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata prote ­
zione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana.  
Articolo 10  
Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le di ­
scriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.  
Articolo 11  
(ex articolo 6 del TCE)  
Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'at ­
tuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo 
sviluppo sostenibile.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/53  
( 1 ) Tale rinvio è meramente indicativo. Per più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e la 
nuova numerazione dei trattati.
53
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)53
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 12  
(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)  
Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considera ­
zione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.  
Articolo 13  
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, 
dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli 
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le 
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 
culturali e il patrimonio regionale.  
Articolo 14  
(ex articolo 16 del TCE)  
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente 
trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei 
valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territo ­
riale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di 
applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, 
in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parla ­
mento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati 
membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.  
Articolo 15
 
(ex articolo 255 del TCE)  
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. 
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e 
vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da 
definire a norma del presente paragrafo.
IT C 202/54 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
54
Trattati consolidati54
Trattati consolidati

 
Articolo 12  
(ex articolo 153, paragrafo 2, del TCE)  
Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considera ­
zione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori.  
Articolo 13  
Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, 
dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli 
Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in 
quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le 
consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 
culturali e il patrimonio regionale.  
Articolo 14  
(ex articolo 16 del TCE)  
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente 
trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei 
valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territo ­
riale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di 
applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, 
in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parla ­
mento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa 
ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati 
membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.  
Articolo 15
 
(ex articolo 255 del TCE)  
1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le 
istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile. 
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e 
vota in relazione ad un progetto di atto legislativo. 
3. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e 
organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da 
definire a norma del presente paragrafo.
IT C 202/54 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso 
ai documenti sono stabiliti mediante regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che 
deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. 
Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel 
proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in 
conformità dei regolamenti di cui al secondo comma. 
La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli 
investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio assicurano la pubblicità dei documenti relativi alle procedure 
legislative nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di cui al secondo comma.  
Articolo 16  
(ex articolo 286 del TCE)  
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, 
nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione 
del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme 
è soggetto al controllo di autorità indipendenti. 
Le norme adottate sulla base del presente articolo fanno salve le norme specifiche di cui all'arti ­
colo 39 del trattato sull'Unione europea.  
Articolo 17  
1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità 
religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 
2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le orga ­
nizzazioni filosofiche e non confessionali. 
3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, tra ­
sparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/55
55
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)55
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
PARTE SECONDA  
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE  
Articolo 18  
(ex articolo 12 del TCE)  
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi 
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.  
Articolo 19  
(ex articolo 13 del TCE)  
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite 
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 
approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la proce ­
dura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unio ­
ne, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi di cui al paragrafo 1.  
Articolo 20  
(ex articolo 17 del TCE)  
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la 
sostituisce. 
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi 
hanno, tra l'altro: 
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; 
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali 
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
IT C 202/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
56
Trattati consolidati56
Trattati consolidati

 
PARTE SECONDA  
NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE  
Articolo 18  
(ex articolo 12 del TCE)  
Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi 
previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.  
Articolo 19  
(ex articolo 13 del TCE)  
1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite 
all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa 
approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 
discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la proce ­
dura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di incentivazione dell'Unio ­
ne, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi di cui al paragrafo 1.  
Articolo 20  
(ex articolo 17 del TCE)  
1. È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la 
sostituisce. 
2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi 
hanno, tra l'altro: 
a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; 
b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali 
nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;
IT C 202/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la 
cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi 
Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; 
d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di 
rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di 
ricevere una risposta nella stessa lingua. 
Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in 
applicazione degli stessi.  
Articolo 21  
(ex articolo 18 del TCE)  
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni 
adottate in applicazione degli stessi. 
2. Quando un'azione dell'Unione risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che i 
trattati non abbiano previsto poteri di azione a tal fine, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare disposizioni intese a facili ­
tare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. 
3. Agli stessi fini enunciati al paragrafo 1 e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di 
azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare 
misure relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale. Il Consiglio delibera all'unanimità 
previa consultazione del Parlamento europeo.  
Articolo 22
 
(ex articolo 19 del TCE)  
1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni 
dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio 
adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione 
del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi 
specifici di uno Stato membro lo giustifichino. 
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1, e le disposizioni adottate in applica ­
zione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è 
cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato 
con riserva delle modalità che il Consiglio adotta, deliberando all'unanimità secondo una procedura 
legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo; tali modalità possono comportare 
disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/57
57
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)57
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 23  
(ex articolo 20 del TCE)  
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha 
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di 
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano 
le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. 
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Par ­
lamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione 
necessarie per facilitare tale tutela.  
Articolo 24  
(ex articolo 21 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi ­
slativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la 
presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, 
incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire. 
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente 
all'articolo 227. 
Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228. 
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, 
paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.  
Articolo 25  
(ex articolo 22 del TCE)  
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato econo ­
mico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale 
relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. 
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando 
all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento euro ­
peo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali 
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive 
norme costituzionali.
IT C 202/58 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
58
Trattati consolidati58
Trattati consolidati

 
Articolo 23  
(ex articolo 20 del TCE)  
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha 
la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di 
qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano 
le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. 
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Par ­
lamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione 
necessarie per facilitare tale tutela.  
Articolo 24  
(ex articolo 21 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi ­
slativa ordinaria, adottano le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la 
presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea, 
incluso il numero minimo di Stati membri da cui i cittadini che la presentano devono provenire. 
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente 
all'articolo 227. 
Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'articolo 228. 
Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o 
all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in una delle lingue menzionate all'articolo 55, 
paragrafo 1, di tale trattato e ricevere una risposta nella stessa lingua.  
Articolo 25  
(ex articolo 22 del TCE)  
La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato econo ­
mico e sociale, ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale 
relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione. 
Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni dei trattati, il Consiglio, deliberando 
all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento euro ­
peo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti elencati all'articolo 20, paragrafo 2. Tali 
disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive 
norme costituzionali.
IT C 202/58 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
PARTE TERZA  
POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE  
TITOLO I  
MERCATO INTERNO  
Articolo 26  
(ex articolo 14 del TCE)  
1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, 
conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. 
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati. 
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari 
per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati.  
Articolo 27  
(ex articolo 15 del TCE)  
Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 26, la Com ­
missione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, per l'instaurazione del 
mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le 
disposizioni appropriate. 
Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo 
ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato interno. 
TITOLO II  
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
Articolo 28  
(ex articolo 23 del TCE)  
1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e 
comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di 
qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro 
rapporti con i paesi terzi.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/59
59
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)59
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari 
degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati 
membri. 
Articolo 29  
(ex articolo 24 del TCE)  
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i 
quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le 
tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di 
tali dazi e tasse.  
CAPO 1  
UNIONE DOGANALE  
Articolo 30  
(ex articolo 25 del TCE)  
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli 
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.  
Articolo 31  
(ex articolo 26 del TCE)  
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.  
Articolo 32  
(ex articolo 27 del TCE)  
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: 
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; 
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale 
evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; 
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur 
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti 
finiti; 
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare 
uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
IT C 202/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
60
Trattati consolidati60
Trattati consolidati

 
2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 3 del presente titolo si applicano ai prodotti originari 
degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati 
membri. 
Articolo 29  
(ex articolo 24 del TCE)  
Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i 
quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le 
tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di 
tali dazi e tasse.  
CAPO 1  
UNIONE DOGANALE  
Articolo 30  
(ex articolo 25 del TCE)  
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli 
Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale.  
Articolo 31  
(ex articolo 26 del TCE)  
I dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.  
Articolo 32  
(ex articolo 27 del TCE)  
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: 
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; 
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale 
evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; 
c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur 
vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti 
finiti; 
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare 
uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
IT C 202/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
CAPO 2  
COOPERAZIONE DOGANALE 
Articolo 33  
(ex articolo 135 del TCE)  
Nel quadro del campo di applicazione dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per rafforzare la cooperazione doganale 
tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.  
CAPO 3  
DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI  
Articolo 34  
(ex articolo 28 del TCE)  
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura 
di effetto equivalente.  
Articolo 35  
(ex articolo 29 del TCE)  
Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di 
effetto equivalente.  
Articolo 36  
(ex articolo 30 del TCE)  
Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, 
all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pub ­
blica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei 
vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della 
proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un 
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.  
Articolo 37  
(ex articolo 31 del TCE)  
1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un 
carattere commerciale, in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati 
membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/61
61
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)61
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno 
Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indi ­
rettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì 
ai monopoli di Stato delegati. 
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel 
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle 
restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione de ­
stinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, 
nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore 
di vita dei produttori interessati. 
TITOLO III
 
AGRICOLTURA E PESCA  
Articolo 38  
(ex articolo 32 del TCE)  
1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. 
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti 
agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di 
prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica 
agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine  " agricolo" si intendono applicabili anche alla 
pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. 
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaura ­
zione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati 
nell'elenco che costituisce l'allegato I. 
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere 
accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.  
Articolo 39  
(ex articolo 33 del TCE)  
1. Le finalità della politica agricola comune sono: 
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo 
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di pro ­
duzione, in particolare della manodopera;
IT C 202/62 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
62
Trattati consolidati62
Trattati consolidati

 
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno 
Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indi ­
rettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì 
ai monopoli di Stato delegati. 
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel 
paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle 
restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 
3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione de ­
stinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, 
nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore 
di vita dei produttori interessati. 
TITOLO III
 
AGRICOLTURA E PESCA  
Articolo 38  
(ex articolo 32 del TCE)  
1. L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. 
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti 
agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di 
prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica 
agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine  " agricolo" si intendono applicabili anche alla 
pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore. 
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi, le norme previste per l'instaura ­
zione o il funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati 
nell'elenco che costituisce l'allegato I. 
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere 
accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.  
Articolo 39  
(ex articolo 33 del TCE)  
1. Le finalità della politica agricola comune sono: 
a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo 
sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di pro ­
duzione, in particolare della manodopera;
IT C 202/62 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglio ­
ramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; 
c) stabilizzare i mercati; 
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; 
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, 
si dovrà considerare: 
a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle 
disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole; 
b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti; 
c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'in ­
sieme dell'economia.  
Articolo 40
 
(ex articolo 34 del TCE)  
1. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 è creata un'organizzazione comune dei 
mercati agricoli. 
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: 
a) regole comuni in materia di concorrenza; 
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato; 
c) un'organizzazione europea del mercato. 
2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le 
misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regola ­
mentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, 
sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'im ­
portazione o all'esportazione. 
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi 
discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. 
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo 
uniformi.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/63
63
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)63
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, 
potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.  
Articolo 41  
(ex articolo 35 del TCE)  
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare 
previsto nell'ambito della politica agricola comune: 
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della 
ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finan ­
ziate in comune; 
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.  
Articolo 42  
(ex articolo 36 del TCE)  
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, 
paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39. 
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti: 
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; 
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.  
Articolo 43  
(ex articolo 37 del TCE)  
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica 
agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di 
organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure 
specificate nel presente titolo. 
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel pre ­
sente titolo. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei 
mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al persegui ­
mento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
IT C 202/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
64
Trattati consolidati64
Trattati consolidati

 
3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi, 
potranno essere creati uno o più fondi agricoli di orientamento e di garanzia.  
Articolo 41  
(ex articolo 35 del TCE)  
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39 può essere in particolare 
previsto nell'ambito della politica agricola comune: 
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della 
ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finan ­
ziate in comune; 
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.  
Articolo 42  
(ex articolo 36 del TCE)  
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al 
commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, 
paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39. 
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti: 
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali; 
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.  
Articolo 43  
(ex articolo 37 del TCE)  
1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica 
agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di 
organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 1, come pure l'attuazione delle misure 
specificate nel presente titolo. 
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel pre ­
sente titolo. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei 
mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al persegui ­
mento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
IT C 202/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, 
dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle 
possibilità di pesca. 
4. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, può essere sostituita alle orga ­
nizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo 2: 
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e 
dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie 
equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo 
degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie; e 
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a 
quelle esistenti in un mercato nazionale. 
5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora 
esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di 
cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi, 
possono essere importate dall'esterno dell'Unione.  
Articolo 44
 
(ex articolo 38 del TCE)  
Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del 
mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla 
concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al 
prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la 
regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi 
una tassa di compensazione all'esportazione. 
La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa 
può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità. 
TITOLO IV
 
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI  
CAPO 1  
I LAVORATORI 
Articolo 45  
(ex articolo 39 del TCE)  
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/65
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)65
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori 
degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica, essa importa il diritto: 
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; 
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; 
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, confor ­
memente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupa ­
zione dei lavoratori nazionali; 
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, 
sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica ammini ­
strazione. 
Articolo 46  
(ex articolo 40 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le 
misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in 
particolare: 
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; 
b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli 
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in prece ­
denza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei 
movimenti dei lavoratori; 
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi 
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, 
in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori 
nazionali; 
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne 
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello 
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
IT C 202/66 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
66
Trattati consolidati66
Trattati consolidati

 
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori 
degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica, essa importa il diritto: 
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive; 
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri; 
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, confor ­
memente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupa ­
zione dei lavoratori nazionali; 
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, 
sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego. 
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica ammini ­
strazione. 
Articolo 46  
(ex articolo 40 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale stabiliscono, mediante direttive o regolamenti, le 
misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 45, in 
particolare: 
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; 
b) eliminando quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli 
impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in prece ­
denza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei 
movimenti dei lavoratori; 
c) abolendo tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi 
conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, 
in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori 
nazionali; 
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne 
l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello 
dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
IT C 202/66 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 47  
(ex articolo 41 del TCE)  
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.  
Articolo 48  
(ex articolo 42 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano 
in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei 
lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti 
dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: 
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il 
sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste; 
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. 
Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma 
lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il 
campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può 
chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa 
ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio 
europeo: 
a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa 
ordinaria, oppure 
b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto 
inizialmente proposto si considera non adottato.  
CAPO 2  
IL DIRITTO DI STABILIMENTO  
Articolo 49  
(ex articolo 43 del TCE)  
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di 
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende 
altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno 
Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. 
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la 
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo 
comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri 
cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/67
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)67
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 50  
(ex articolo 44 del TCE)  
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consulta ­
zione del Comitato economico e sociale. 
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in 
virtù delle disposizioni che precedono, in particolare: 
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce 
un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi; 
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di 
conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate; 
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna 
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di 
ostacolo alla libertà di stabilimento; 
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un 
altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando 
soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento 
in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi; 
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno 
Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i 
principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2; 
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni 
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o 
filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale 
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; 
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere 
gli interessi tanto dei soci come dei terzi; 
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli 
Stati membri.  
Articolo 51
 
(ex articolo 45 del TCE)  
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato 
membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio 
dei pubblici poteri.
IT C 202/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Trattati consolidati68
Trattati consolidati

 
Articolo 50  
(ex articolo 44 del TCE)  
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consulta ­
zione del Comitato economico e sociale. 
2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in 
virtù delle disposizioni che precedono, in particolare: 
a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce 
un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi; 
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di 
conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate; 
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna 
ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di 
ostacolo alla libertà di stabilimento; 
d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un 
altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività autonoma, quando 
soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento 
in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi; 
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno 
Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i 
principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2; 
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni 
ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o 
filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale 
della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; 
g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono 
richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 54, secondo comma per proteggere 
gli interessi tanto dei soci come dei terzi; 
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli 
Stati membri.  
Articolo 51
 
(ex articolo 45 del TCE)  
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato 
membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio 
dei pubblici poteri.
IT C 202/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.  
Articolo 52  
(ex articolo 46 del TCE)  
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano 
impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che preve ­
dano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.  
Articolo 53  
(ex articolo 47 del TCE)  
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo 
e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al 
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni 
legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività auto ­
nome e all'esercizio di queste. 
2. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppres ­
sione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio 
nei singoli Stati membri.  
Articolo 54  
(ex articolo 48 del TCE)  
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, 
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate, ai 
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza 
degli Stati membri. 
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società 
cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione 
delle società che non si prefiggono scopi di lucro.  
Articolo 55
 
(ex articolo 294 del TCE)  
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina 
nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale 
delle società a mente dell'articolo 54.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/69
69
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)69
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
CAPO 3  
I SERVIZI  
Articolo 56  
(ex articolo 49 del TCE)  
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno 
dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro 
che non sia quello del destinatario della prestazione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese 
terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.  
Articolo 57  
(ex articolo 50 del TCE)  
Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retri ­
buzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, 
dei capitali e delle persone. 
I servizi comprendono in particolare: 
a) attività di carattere industriale; 
b) attività di carattere commerciale; 
c) attività artigiane; 
d) attività delle libere professioni. 
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per 
l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro 
ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.  
Articolo 58
 
(ex articolo 51 del TCE)  
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo 
relativo ai trasporti. 
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti 
di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
IT C 202/70 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
70
Trattati consolidati70
Trattati consolidati

 
CAPO 3  
I SERVIZI  
Articolo 56  
(ex articolo 49 del TCE)  
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno 
dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro 
che non sia quello del destinatario della prestazione. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese 
terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.  
Articolo 57  
(ex articolo 50 del TCE)  
Ai sensi dei trattati, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retri ­
buzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, 
dei capitali e delle persone. 
I servizi comprendono in particolare: 
a) attività di carattere industriale; 
b) attività di carattere commerciale; 
c) attività artigiane; 
d) attività delle libere professioni. 
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per 
l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nello Stato membro 
ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.  
Articolo 58
 
(ex articolo 51 del TCE)  
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo 
relativo ai trasporti. 
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti 
di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
IT C 202/70 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 59  
(ex articolo 52 del TCE)  
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Parlamento europeo e il Consi ­
glio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato 
economico e sociale, stabiliscono direttive. 
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che 
intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a 
facilitare gli scambi di merci.  
Articolo 60  
(ex articolo 53 del TCE)  
Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella 
obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 59, paragrafo 1, quando ciò 
sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. 
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.  
Articolo 61  
(ex articolo 54 del TCE)  
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli 
Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi 
contemplati dall'articolo 56, primo comma.  
Articolo 62  
(ex articolo 55 del TCE)  
Le disposizioni degli articoli da 51 a 54 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente 
capo. 
CAPO 4  
CAPITALI E PAGAMENTI  
Articolo 63  
(ex articolo 56 del TCE)  
1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai 
movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 
2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui 
pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/71
71
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)71
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 64  
(ex articolo 57 del TCE)  
1. Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di 
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o 
della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o 
ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo 
stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati 
finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, 
Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. In conformità con le restrizioni 
esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002. 
2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare 
gli altri capi dei trattati, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le 
misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a 
investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di 
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 
3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 
speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che 
comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti 
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.  
Articolo 65
 
(ex articolo 58 del TCE)  
1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: 
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distin ­
zione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro 
luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; 
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regola ­
mentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle 
istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a 
scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di 
diritto di stabilimento compatibili con i trattati. 
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei 
pagamenti di cui all'articolo 63.
IT C 202/72 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
72
Trattati consolidati72
Trattati consolidati

 
Articolo 64  
(ex articolo 57 del TCE)  
1. Le disposizioni di cui all'articolo 63 lasciano impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di 
qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o 
della legislazione dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o 
ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo 
stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati 
finanziari. In conformità con le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, 
Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. In conformità con le restrizioni 
esistenti in base al diritto nazionale in Croazia, la pertinente data è il 31 dicembre 2002. 
2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare 
gli altri capi dei trattati, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e paesi terzi, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le 
misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a 
investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di 
servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. 
3. In deroga al paragrafo 2, solo il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa 
speciale, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure che 
comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti 
di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi.  
Articolo 65
 
(ex articolo 58 del TCE)  
1. Le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: 
a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distin ­
zione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro 
luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; 
b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regola ­
mentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle 
istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a 
scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 
2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di 
diritto di stabilimento compatibili con i trattati. 
3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di 
discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei 
pagamenti di cui all'articolo 63.
IT C 202/72 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
4. In assenza di misure in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 3, la Commissione o, in 
mancanza di una decisione della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello 
Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione che conferma che le misure fiscali 
restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate 
compatibili con i trattati nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e 
compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su 
richiesta di uno Stato membro.  
Articolo 66  
(ex articolo 59 del TCE)  
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti 
causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e 
monetaria, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale 
europea, può prendere nei confronti di paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia 
di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi. 
TITOLO V
 
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA  
CAPO 1  
DISPOSIZIONI GENERALI  
Articolo 67  
(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)  
1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali 
nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. 
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una 
politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla 
solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente 
titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di preven ­
zione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento 
e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il 
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle 
legislazioni penali. 
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento 
reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/73
73
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)73
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 68  
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  
Articolo 69  
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i 
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.  
Articolo 70  
Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare 
misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle 
autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al 
fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento euro ­
peo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.  
Articolo 71  
(ex articolo 36 del TUE)  
È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la 
promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto 
salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati 
membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai 
lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.  
Articolo 72
 
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)  
Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il 
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.  
Articolo 73  
Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di 
cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti 
delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
IT C 202/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
74
Trattati consolidati74
Trattati consolidati

 
Articolo 68  
Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa 
nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  
Articolo 69  
Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i 
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo 
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.  
Articolo 70  
Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare 
misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle 
autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al 
fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento euro ­
peo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.  
Articolo 71  
(ex articolo 36 del TUE)  
È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la 
promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto 
salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati 
membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai 
lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.  
Articolo 72
 
(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)  
Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il 
mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.  
Articolo 73  
Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di 
cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti 
delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
IT C 202/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 74  
(ex articolo 66 del TCE)  
Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti 
degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera 
su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento 
europeo. 
Articolo 75  
(ex articolo 60 del TCE)  
Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la 
prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme 
di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei 
capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone 
fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. 
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al 
primo comma. 
Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.  
Articolo 76  
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione 
amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati: 
a) su proposta della Commissione, oppure 
b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
 
CAPO 2  
POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE  
Articolo 77  
(ex articolo 62 del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una politica volta a: 
a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere interne;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/75
75
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)75
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere 
esterne; 
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti: 
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; 
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne; 
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un 
breve periodo; 
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle 
frontiere esterne; 
e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraver ­
samento delle frontiere interne. 
3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'arti ­
colo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale 
scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni 
relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il 
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla deli ­
mitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.  
Articolo 78
 
(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo 
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. 
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: 
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; 
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza 
il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
IT C 202/76 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
76
Trattati consolidati76
Trattati consolidati

 
b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere 
esterne; 
c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti: 
a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; 
b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne; 
c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un 
breve periodo; 
d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle 
frontiere esterne; 
e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraver ­
samento delle frontiere interne. 
3. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'arti ­
colo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale 
scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni 
relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il 
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 
4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla deli ­
mitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.  
Articolo 78
 
(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di 
protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo 
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. 
Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo 
del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: 
a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; 
b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza 
il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
IT C 202/76 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; 
d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di 
protezione sussidiaria; 
e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una 
domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; 
f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; 
g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione 
sussidiaria o temporanea. 
3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata 
da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può 
adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso 
delibera previa consultazione del Parlamento europeo.  
Articolo 79
 
(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la 
gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente 
soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e 
della tratta degli esseri umani. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori: 
a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di 
titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; 
b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, 
comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati 
membri; 
c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle 
persone in soggiorno irregolare; 
d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori. 
3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine 
o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni 
per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/77
77
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)77
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di 
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di 
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi 
un lavoro dipendente o autonomo.  
Articolo 80  
Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di 
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. 
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure 
appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
 
CAPO 3  
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE  
Articolo 81  
(ex articolo 65 del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transna ­
zionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. 
Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato 
interno, misure volte a garantire: 
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la 
loro esecuzione; 
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; 
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; 
d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; 
e) un accesso effettivo alla giustizia;  
f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario pro ­
muovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
IT C 202/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
78
Trattati consolidati78
Trattati consolidati

 
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di 
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di 
ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi 
un lavoro dipendente o autonomo.  
Articolo 80  
Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di 
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. 
Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure 
appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
 
CAPO 3  
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE  
Articolo 81  
(ex articolo 65 del TCE)  
1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transna ­
zionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. 
Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato 
interno, misure volte a garantire: 
a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la 
loro esecuzione; 
b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; 
c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; 
d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; 
e) un accesso effettivo alla giustizia;  
f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario pro ­
muovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
IT C 202/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; 
h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. 
3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transna ­
zionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consi ­
glio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 
Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del 
diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati 
secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del 
Parlamento europeo. 
I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento 
nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione 
non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.
 
CAPO 4  
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE  
Articolo 82  
(ex articolo 31 del TUE)  
1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di ricono ­
scimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'ar ­
ticolo 83. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano 
le misure intese a: 
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di 
sentenza e di decisione giudiziaria; 
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; 
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; 
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in 
relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/79
79
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)79
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni 
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione tran ­
snazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando me ­
diante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra 
le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. 
Esse riguardano: 
a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; 
b) i diritti della persona nella procedura penale; 
c) i diritti delle vittime della criminalità; 
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare me ­
diante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa appro ­
vazione del Parlamento europeo. 
L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di 
mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consi ­
glio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. 
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, 
rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne 
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a 
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.  
Articolo 83
 
(ex articolo 31 del TUE)  
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni 
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante 
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi 
comuni.
IT C 202/80 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
80
Trattati consolidati80
Trattati consolidati

 
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni 
giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione tran ­
snazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando me ­
diante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra 
le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. 
Esse riguardano: 
a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; 
b) i diritti della persona nella procedura penale; 
c) i diritti delle vittime della criminalità; 
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare me ­
diante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa appro ­
vazione del Parlamento europeo. 
L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di 
mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consi ­
glio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. 
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, 
rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne 
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a 
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.  
Articolo 83
 
(ex articolo 31 del TUE)  
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni 
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante 
dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi 
comuni.
IT C 202/80 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento 
sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio 
di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità 
organizzata. 
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua 
altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'una ­
nimità previa approvazione del Parlamento europeo. 
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in 
materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in 
un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione 
dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali 
direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per 
l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76. 
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 
incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consi ­
glio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. 
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, 
rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne 
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a 
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata.  
Articolo 84  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono 
stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione 
della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamen ­
tari degli Stati membri.  
Articolo 85
 
(ex articolo 31 del TUE)  
1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le 
autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che 
interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle 
operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/81
81
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)81
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i 
compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: 
a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità 
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione; 
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); 
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di 
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. 
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. 
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali 
di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.  
Articolo 86  
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando 
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a 
partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. 
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio 
europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è 
sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale 
sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne 
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a 
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata. 
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventual ­
mente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, 
quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale 
per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
IT C 202/82 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
82
Trattati consolidati82
Trattati consolidati

 
In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la 
procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i 
compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: 
a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità 
nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari 
dell'Unione; 
b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); 
c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di 
competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. 
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti 
nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. 
2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali 
di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.  
Articolo 86  
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando 
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a 
partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. 
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio 
europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è 
sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale 
sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne 
informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a 
procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione 
europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le 
disposizioni sulla cooperazione rafforzata. 
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventual ­
mente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, 
quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale 
per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
IT C 202/82 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di 
esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle 
prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio 
delle sue funzioni. 
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che 
modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro 
la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il 
paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro 
complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e 
previa consultazione della Commissione.  
CAPO 5  
COOPERAZIONE DI POLIZIA  
Articolo 87  
(ex articolo 30 del TUE)  
1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli 
Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'ap ­
plicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle 
relative indagini. 
2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti: 
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; 
b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, 
alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; 
c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organiz ­
zata. 
3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure ri ­
guardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera 
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio 
europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. 
Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, 
rinvia il progetto al Consiglio per adozione.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/83
83
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)83
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne infor ­
mano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere 
alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e 
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni 
sulla cooperazione rafforzata. 
La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono 
uno sviluppo dell' acquis di Schengen.  
Articolo 88  
(ex articolo 30 del TUE)  
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri 
servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella 
prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le 
forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di 
Europol. Tali compiti possono comprendere: 
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in 
particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; 
b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte 
congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre inve ­
stigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. 
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parla ­
mento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le 
autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di 
misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.  
Articolo 89
 
(ex articolo 32 del TUE)  
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti 
entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare 
nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il 
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
IT C 202/84 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
84
Trattati consolidati84
Trattati consolidati

 
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano 
instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne infor ­
mano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere 
alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e 
all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni 
sulla cooperazione rafforzata. 
La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono 
uno sviluppo dell' acquis di Schengen.  
Articolo 88  
(ex articolo 30 del TUE)  
1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri 
servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella 
prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le 
forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di 
Europol. Tali compiti possono comprendere: 
a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in 
particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; 
b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte 
congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre inve ­
stigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. 
Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parla ­
mento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 
3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le 
autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di 
misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.  
Articolo 89
 
(ex articolo 32 del TUE)  
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti 
entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare 
nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il 
Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
IT C 202/84 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
TITOLO VI  
TRASPORTI 
Articolo 90  
(ex articolo 70 del TCE)  
Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, 
nel quadro di una politica comune dei trasporti.  
Articolo 91  
(ex articolo 71 del TCE)  
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono: 
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato 
membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; 
b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; 
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; 
d) ogni altra utile disposizione. 
2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro 
applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come 
pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.  
Articolo 92
 
(ex articolo 72 del TCE)  
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, e salvo che il 
Consiglio adotti all'unanimità una misura che conceda una deroga, nessuno degli Stati membri può 
rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati 
membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1  o gen­
naio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data della loro adesione.
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)85
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 93  
(ex articolo 73 del TCE)  
Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero 
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.  
Articolo 94  
(ex articolo 74 del TCE)  
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito dei trattati, deve 
tener conto della situazione economica dei vettori.  
Articolo 95  
(ex articolo 75 del TCE)  
1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da 
parte di un vettore, di prezzi e condizioni di traspo rto differenti per le stesse merci e per le stesse 
relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre 
misure in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1. 
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento 
europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione 
delle disposizioni del paragrafo 1. 
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell'Unione di 
controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli 
utenti. 
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di 
discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, 
prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle di ­
sposizioni del paragrafo 3.  
Articolo 96  
(ex articolo 76 del TCE)  
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione 
l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione 
nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia auto ­
rizzata dalla Commissione.
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Trattati consolidati86
Trattati consolidati

 
Articolo 93  
(ex articolo 73 del TCE)  
Sono compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero 
corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.  
Articolo 94  
(ex articolo 74 del TCE)  
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito dei trattati, deve 
tener conto della situazione economica dei vettori.  
Articolo 95  
(ex articolo 75 del TCE)  
1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da 
parte di un vettore, di prezzi e condizioni di traspo rto differenti per le stesse merci e per le stesse 
relazioni di traffico e fondate sul paese di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Parlamento europeo e il Consiglio possano adottare altre 
misure in applicazione dell'articolo 91, paragrafo 1. 
3. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento 
europeo e del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione 
delle disposizioni del paragrafo 1. 
Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni dell'Unione di 
controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli 
utenti. 
4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di 
discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, 
prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle di ­
sposizioni del paragrafo 3.  
Articolo 96  
(ex articolo 76 del TCE)  
1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione 
l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione 
nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia auto ­
rizzata dalla Commissione.
IT C 202/86 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e le 
condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una 
politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle 
regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali 
prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. 
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni. 
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.  
Articolo 97  
(ex articolo 77 del TCE)  
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio 
delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effetti ­
vamente determinate dal passaggio stesso. 
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione. 
La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del pre ­
sente articolo.  
Articolo 98  
(ex articolo 78 del TCE)  
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di 
Germania, sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati 
dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono 
di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta 
della Commissione, può adottare una decisione che abroga il presente articolo.  
Articolo 99  
(ex articolo 79 del TCE)  
Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati 
dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo 
ritenga utile.  
Articolo 100  
(ex articolo 80 del TCE)  
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie 
navigabili.
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)87
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
TITOLO VII  
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE 
LEGISLAZIONI 
CAPO 1  
REGOLE DI CONCORRENZA  
SEZIONE 1  
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE  
Articolo 101  
(ex articolo 81 del TCE)  
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le 
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti 
nel: 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di 
transazione; 
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con 
l'oggetto dei contratti stessi. 
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, 
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
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Trattati consolidati88
Trattati consolidati

 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. Essi deliberano 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
TITOLO VII  
NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE 
LEGISLAZIONI 
CAPO 1  
REGOLE DI CONCORRENZA  
SEZIONE 1  
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE  
Articolo 101  
(ex articolo 81 del TCE)  
1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le 
decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il 
commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o 
falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti 
nel: 
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di 
transazione; 
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; 
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; 
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni 
supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con 
l'oggetto dei contratti stessi. 
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: 
— a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, 
— a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
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— a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, 
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il 
progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne 
deriva, ed evitando di: 
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali 
obiettivi; 
b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti 
di cui trattasi.  
Articolo 102  
(ex articolo 82 del TCE)  
È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al 
commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione 
dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. 
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: 
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di 
transazione non eque; 
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; 
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni 
equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; 
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di pre ­
stazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun 
nesso con l'oggetto dei contratti stessi.  
Articolo 103
 
(ex articolo 83 del TCE)  
1. I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli arti ­
coli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione 
del Parlamento europeo. 
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di: 
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102, commi ­
nando ammende e penalità di mora;
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)89
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla 
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possi ­
bile, il controllo amministrativo; 
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni 
degli articoli 101 e 102; 
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea 
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; 
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione 
nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.  
Articolo 104  
(ex articolo 84 del TCE)  
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 103, le 
autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo 
di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle 
disposizioni dell'articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 102.  
Articolo 105  
(ex articolo 85 del TCE)  
1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi 
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in 
collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i 
casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, 
propone i mezzi atti a porvi termine. 
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi 
con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad 
adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione. 
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il 
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, 
lettera b).  
Articolo 106
 
(ex articolo 86 del TCE)  
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, 
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
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Trattati consolidati90
Trattati consolidati

 
b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, avendo riguardo alla 
necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possi ­
bile, il controllo amministrativo; 
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni 
degli articoli 101 e 102; 
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea 
nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo; 
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione 
nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.  
Articolo 104  
(ex articolo 84 del TCE)  
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 103, le 
autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo 
di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del diritto nazionale interno e delle 
disposizioni dell'articolo 101, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 102.  
Articolo 105  
(ex articolo 85 del TCE)  
1. Senza pregiudizio dell'articolo 104, la Commissione vigila perché siano applicati i principi 
fissati dagli articoli 101 e 102. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in 
collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i 
casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, 
propone i mezzi atti a porvi termine. 
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi 
con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad 
adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione. 
3. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di accordi per le quali il 
Consiglio ha adottato un regolamento o una direttiva conformemente all'articolo 103, paragrafo 2, 
lettera b).  
Articolo 106
 
(ex articolo 86 del TCE)  
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle 
imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, 
specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
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2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere 
di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concor ­
renza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di 
fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in 
misura contraria agli interessi dell'Unione. 
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove 
occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.  
SEZIONE 2 
AIUTI CONCESSI DAGLI STATI  
Articolo 107  
(ex articolo 87 del TCE)  
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura 
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse 
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino 
di falsare la concorrenza. 
2. Sono compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza 
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; 
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi ecce ­
zionali; 
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che 
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli 
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato 
di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la 
presente lettera. 
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anor ­
malmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni 
di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; 
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)91
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino 
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse co ­
mune; 
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.  
Articolo 108  
(ex articolo 88 del TCE)  
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti 
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal 
funzionamento del mercato interno. 
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, 
constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il 
mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide 
che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione 
o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in 
deroga agli articoli 258 e 259. 
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, 
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, 
in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circo ­
stanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di 
tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato 
interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il 
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. 
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione 
delibera. 
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i 
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il 
mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura 
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure 
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
IT C 202/92 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Trattati consolidati92
Trattati consolidati

 
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, 
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; 
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino 
le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse co ­
mune; 
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.  
Articolo 108  
(ex articolo 88 del TCE)  
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti 
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal 
funzionamento del mercato interno. 
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, 
constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il 
mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide 
che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. 
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione 
o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in 
deroga agli articoli 258 e 259. 
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, 
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, 
in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circo ­
stanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di 
tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato 
interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il 
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. 
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione 
delibera. 
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i 
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il 
mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura 
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure 
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
IT C 202/92 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali 
il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla pro ­
cedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.  
Articolo 109  
(ex articolo 89 del TCE)  
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può 
stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare 
le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono 
dispensate da tale procedura.  
CAPO 2  
DISPOSIZIONI FISCALI  
Articolo 110  
(ex articolo 90 del TCE)  
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri 
imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente 
ai prodotti nazionali similari. 
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese 
a proteggere indirettamente altre produzioni.  
Articolo 111
 
(ex articolo 91 del TCE)  
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno 
di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indiretta ­
mente. 
Articolo 112  
(ex articolo 92 del TCE)  
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo 
e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati 
membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati 
membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo 
limitato dal Consiglio, su proposta della Commissione.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/93
93
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)93
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 113  
(ex articolo 93 del TCE)  
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consulta ­
zione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che 
riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte 
di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per 
assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di con ­
correnza. 
CAPO 3  
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI  
Articolo 114  
(ex articolo 95 del TCE)  
1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la 
realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando se ­
condo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, 
adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini ­
strative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato 
interno. 
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione 
delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, 
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, 
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il 
Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conse ­
guire tale obiettivo. 
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e 
del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga 
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 
o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla 
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da 
parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, 
uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un pro ­
blema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso 
notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
IT C 202/94 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
94
Trattati consolidati94
Trattati consolidati

 
Articolo 113  
(ex articolo 93 del TCE)  
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consulta ­
zione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che 
riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte 
di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per 
assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di con ­
correnza. 
CAPO 3  
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI  
Articolo 114  
(ex articolo 95 del TCE)  
1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la 
realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando se ­
condo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, 
adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini ­
strative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato 
interno. 
2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione 
delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 
3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, 
protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, 
tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il 
Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conse ­
guire tale obiettivo. 
4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e 
del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga 
necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 
o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla 
Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 
5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da 
parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, 
uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove 
scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un pro ­
blema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso 
notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.
IT C 202/94 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le 
disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di 
discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se 
rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. 
In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai 
paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. 
Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la 
Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo 
può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 
7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre 
disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina 
immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 
8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è 
stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che 
esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio. 
9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato 
membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro 
Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 
10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di 
salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non 
economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo del ­
l'Unione. 
Articolo 115  
(ex articolo 94 del TCE)  
Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa 
speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce 
direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli 
Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato 
interno. 
Articolo 116
 
(ex articolo 96 del TCE)  
Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamen ­
tari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e 
provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli 
Stati membri interessati.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/95
95
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)95
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabili ­
scono le direttive all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai 
trattati. 
Articolo 117  
(ex articolo 97 del TCE)  
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato 
membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli 
Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla 
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'ap ­
plicazione dell'articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsio ­
ne. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una 
distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 116.  
Articolo 118  
Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la crea ­
zione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale 
nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centra ­
lizzati a livello di Unione. 
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i 
regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Par ­
lamento europeo. 
TITOLO VIII  
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA  
Articolo 119  
(ex articolo 4 del TCE)  
1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e 
dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che 
è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato 
interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia 
di mercato aperta e in libera concorrenza.
IT C 202/96 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
96
Trattati consolidati96
Trattati consolidati

 
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, 
il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabili ­
scono le direttive all'uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai 
trattati. 
Articolo 117  
(ex articolo 97 del TCE)  
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato 
membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli 
Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla 
raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'ap ­
plicazione dell'articolo 116, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsio ­
ne. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una 
distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 116.  
Articolo 118  
Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la crea ­
zione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale 
nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centra ­
lizzati a livello di Unione. 
Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce i 
regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Par ­
lamento europeo. 
TITOLO VIII  
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA  
Articolo 119  
(ex articolo 4 del TCE)  
1. Ai fini enunciati all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, l'azione degli Stati membri e 
dell'Unione comprende, alle condizioni previste dai trattati, l'adozione di una politica economica che 
è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato 
interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia 
di mercato aperta e in libera concorrenza.
IT C 202/96 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. Parallelamente, alle condizioni e secondo le procedure previste dai trattati, questa azione com ­
prende una moneta unica, l'euro, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e 
di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei 
prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione 
conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. 
3. Queste azioni degli Stati membri e dell'Unione implicano il rispetto dei seguenti principi 
direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti 
sostenibile.
 
CAPO 1  
POLITICA ECONOMICA  
Articolo 120  
(ex articolo 98 del TCE)  
Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli 
indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel 
rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace 
allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119.  
Articolo 121  
(ex articolo 99 del TCE)  
1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e 
le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120. 
2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di mas ­
sima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al 
Consiglio europeo. 
Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni 
in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. 
Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti 
indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione. 
3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza 
duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate 
dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, 
nonché la coerenza delle politiche economiche co n gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e 
procede regolarmente ad una valutazione globale.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/97
97
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)97
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le infor ­
mazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, 
nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di 
uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano 
di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può 
rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della 
Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consi ­
glio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. 
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del 
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. 
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a). 
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della 
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente 
del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento 
europeo. 
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui 
ai paragrafi 3 e 4.  
Articolo 122
 
(ex articolo 100 del TCE)  
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commis ­
sione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione 
economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati 
prodotti, in particolare nel settore dell'energia. 
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a 
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su 
proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria del ­
l'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in 
merito alla decisione presa.
IT C 202/98 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
98
Trattati consolidati98
Trattati consolidati

 
Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le infor ­
mazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, 
nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 
4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di 
uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano 
di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può 
rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della 
Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consi ­
glio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. 
Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del 
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. 
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a). 
5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della 
sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente 
del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento 
europeo. 
6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui 
ai paragrafi 3 e 4.  
Articolo 122
 
(ex articolo 100 del TCE)  
1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commis ­
sione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione 
economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati 
prodotti, in particolare nel settore dell'energia. 
2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a 
causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su 
proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria del ­
l'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in 
merito alla decisione presa.
IT C 202/98 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 123  
(ex articolo 101 del TCE)  
1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, 
da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso 
denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle ammini ­
strazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a 
imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da 
parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel 
contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali 
nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.  
Articolo 124  
(ex articolo 102 del TCE)  
È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli 
organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti 
pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso 
privilegiato alle istituzioni finanziarie.  
Articolo 125  
(ex articolo 103 del TCE)  
1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli 
enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pub ­
bliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in 
comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano 
agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri 
organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie 
finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.  
2. Se necessario, il Consiglio‚ su proposta della Commissione e previa consultazione del Parla ­
mento europeo‚ può precisare le definizioni per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli 123 e 
124 e dal presente articolo.  
Articolo 126
 
(ex articolo 104 del TCE)  
1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
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Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)99
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito 
pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la confor ­
mità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: 
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un 
valore di riferimento, a meno che: 
— il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che 
si avvicina al valore di riferimento, 
— oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e tempo ­
raneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; 
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a 
meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di 
riferimento con ritmo adeguato. 
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato 
ai trattati. 
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la 
Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale 
differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli 
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato 
membro. 
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, 
malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commis ­
sione. 
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un 
disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. 
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro 
interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo ecces ­
sivo. 
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza 
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in 
questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto 
del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. 
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo 
alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
IT C 202/100 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Trattati consolidati100
Trattati consolidati

 
2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito 
pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la confor ­
mità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: 
a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un 
valore di riferimento, a meno che: 
— il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che 
si avvicina al valore di riferimento, 
— oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e tempo ­
raneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; 
b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a 
meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di 
riferimento con ritmo adeguato. 
I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato 
ai trattati. 
3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la 
Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale 
differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli 
altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato 
membro. 
La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, 
malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 
4. Il comitato economico e finanziario formula un parere in merito alla relazione della Commis ­
sione. 
5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un 
disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. 
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro 
interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo ecces ­
sivo. 
7. Se, ai sensi del paragrafo 6, decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio adotta senza 
indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in 
questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto 
del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. 
8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo 
alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.
IT C 202/100 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, que ­
st'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le 
misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situa ­
zione. 
In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo 
un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare 
alla situazione. 
10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 258 e 259 non possono essere esercitati nel 
quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo. 
11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del 
paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di rafforzare una o più 
delle seguenti misure: 
— chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno 
specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli, 
— invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo 
Stato membro in questione, 
— richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo 
adeguato presso l'Unione, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia 
stato corretto, 
— infliggere ammende di entità adeguata. 
Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate. 
12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 
11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato 
corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara 
pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste 
più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 
13. Nell'adottare le decisioni o raccomandazioni di cui ai paragrafi 8, 9, 11 e 12, il Consiglio 
delibera su raccomandazione della Commissione. 
Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi da 6 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera senza tener conto 
del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. 
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a). 
14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo 
sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/101
101
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)101
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consulta ­
zione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che 
sostituiscono detto protocollo. 
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione 
delle disposizioni di detto protocollo.  
CAPO 2  
POLITICA MONETARIA  
Articolo 127  
(ex articolo 105 del TCE)  
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato  "SEBC", è 
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC 
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in con ­
formità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una 
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119. 
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: 
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione, 
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219, 
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, 
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi 
degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 
4. La Banca centrale europea viene consultata: 
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze, 
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, 
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'arti ­
colo 129, paragrafo 4. 
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli 
organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue 
competenze.
IT C 202/102 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
102
Trattati consolidati102
Trattati consolidati

 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consulta ­
zione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, adotta le opportune disposizioni che 
sostituiscono detto protocollo. 
Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e 
previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione 
delle disposizioni di detto protocollo.  
CAPO 2  
POLITICA MONETARIA  
Articolo 127  
(ex articolo 105 del TCE)  
1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali, in appresso denominato  "SEBC", è 
il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC 
sostiene le politiche economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in con ­
formità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una 
efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo 119. 
2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti: 
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione, 
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219, 
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri, 
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. 
3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi 
degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 
4. La Banca centrale europea viene consultata: 
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue competenze, 
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, 
ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'arti ­
colo 129, paragrafo 4. 
La Banca centrale europea può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli 
organismi dell'Unione competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue 
competenze.
IT C 202/102 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti 
autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema 
finanziario. 
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità mediante regolamenti secondo una procedura legislativa 
speciale, previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può affidare 
alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione.  
Articolo 128  
(ex articolo 106 del TCE)  
1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro 
all'interno dell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere 
banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali 
costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca 
centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commis ­
sione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare 
misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche 
destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nell'Unione.  
Articolo 129
 
(ex articolo 107 del TCE)  
1. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea che sono il consiglio 
direttivo e il comitato esecutivo. 
2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in appresso 
denominato " statuto del SEBC e della BCE ", è definito nel protocollo allegato ai trattati. 
3. L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, gli articoli 17 e 18, l'articolo 19, paragrafo 1, gli articoli 22, 
23, 24 e 26, l'articolo 32, paragrafi 2, 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 
dello statuto del SEBC e della BCE possono essere emendati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 
che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria. Essi deliberano o su raccomandazione della 
Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e 
previa consultazione della Banca centrale europea. 
4. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e 
della Banca centrale europea o deliberando su una raccomandazione della Banca centrale europea e 
previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli 
articoli 4, 5, paragrafo 4, 19, paragrafo 2, 20, 28, paragrafo 1, 29, paragrafo 2, 30, paragrafo 4 e 34, 
paragrafo 3, dello statuto del SEBC e della BCE.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/103
103
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)103
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 130  
(ex articolo 108 del TCE)  
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo 
statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un 
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, 
dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro 
organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri 
si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi 
decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro 
compiti. 
Articolo 131
 
(ex articolo 109 del TCE)  
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca 
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.  
Articolo 132  
(ex articolo 110 del TCE)  
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle 
disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE: 
— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, 
paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto 
del SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 129, 
paragrafo 4, 
— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello 
statuto del SEBC e della BCE, 
— formula raccomandazioni o pareri. 
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni 
ed i suoi pareri. 
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui 
all'articolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese 
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle 
decisioni da essa adottati.
IT C 202/104 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
104
Trattati consolidati104
Trattati consolidati

 
Articolo 130  
(ex articolo 108 del TCE)  
Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dallo 
statuto del SEBC e della BCE, né la Banca centrale europea né una banca centrale nazionale né un 
membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, 
dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro 
organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri 
si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi 
decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro 
compiti. 
Articolo 131
 
(ex articolo 109 del TCE)  
Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca 
centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE.  
Articolo 132  
(ex articolo 110 del TCE)  
1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la Banca centrale europea, in conformità delle 
disposizioni dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC e della BCE: 
— stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, 
paragrafo 1, primo trattino, negli articoli 19, paragrafo 1, 22 o 25, paragrafo 2 dello statuto 
del SEBC e della BCE e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 129, 
paragrafo 4, 
— prende le decisioni necessarie per assolvere compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e dello 
statuto del SEBC e della BCE, 
— formula raccomandazioni o pareri. 
2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni 
ed i suoi pareri. 
3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui 
all'articolo 129, paragrafo 4, la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese 
ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle 
decisioni da essa adottati.
IT C 202/104 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 133  
Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe ­
rando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per l'utilizzo 
dell'euro come moneta unica. Tali misure sono adottate previa consultazione della Banca centrale 
europea. 
CAPO 3  
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI  
Articolo 134  
(ex articolo 114 del TCE)  
1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura neces ­
saria al funzionamento del mercato interno, è istituito un comitato economico e finanziario. 
2. Il comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti: 
— formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, 
destinati a tali istituzioni, 
— seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolar ­
mente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i 
paesi terzi e le istituzioni internazionali, 
— fatto salvo l'articolo 240, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 
66, 75, 121, paragrafi 2, 3, 4 e 6, 122, 124, 125, 126, 127, paragrafo 6, 128, paragrafo 2, 129, 
paragrafi 3 e 4, 138, 140, paragrafi 2 e 3, 143, 144, paragrafi 2 e 3, e 219, nonché svolgere gli 
altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio, 
— esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà 
dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione dei trattati e dei provvedimenti presi dal Consiglio; 
l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il 
comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. 
Gli Stati membri, la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due 
membri del comitato.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/105
105
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)105
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea 
e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione 
del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in 
merito a tale decisione. 
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di 
cui all'articolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il 
sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e 
alla Commissione.  
Articolo 135  
(ex articolo 115 del TCE)  
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato 
il paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il 
Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una 
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le 
proprie conclusioni al Consiglio.
 
CAPO 4  
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO  
Articolo 136  
1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità 
delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle 
di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, 
misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: 
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; 
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano 
compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. 
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, 
paragrafo 3, lettera a). 
3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare 
ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di 
qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa 
condizionalità.
IT C 202/106 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
106
Trattati consolidati106
Trattati consolidati

 
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea 
e del comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione 
del comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in 
merito a tale decisione. 
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga di 
cui all'articolo 139, il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il 
sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e 
alla Commissione.  
Articolo 135  
(ex articolo 115 del TCE)  
Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 121, paragrafo 4, 126, eccettuato 
il paragrafo 14, 138, 140, paragrafo 1, 140, paragrafo 2, primo comma, 140, paragrafo 3, e 219, il 
Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una 
raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le 
proprie conclusioni al Consiglio.
 
CAPO 4  
DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO  
Articolo 136  
1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità 
delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle 
di cui agli articoli 121 e 126, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo 126, paragrafo 14, 
misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: 
a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; 
b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano 
compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 
2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. 
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, 
paragrafo 3, lettera a). 
3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare 
ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di 
qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa 
condizionalità.
IT C 202/106 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 137  
Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal 
protocollo sull'Eurogruppo.  
Articolo 138  
(ex articolo 111, paragrafo 4, del TCE)  
1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su 
proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni 
che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle compe ­
tenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della 
Banca centrale europea. 
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire 
una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il 
Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 
3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro 
prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 
Per maggioranza qualificata di detti membri s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, 
paragrafo 3, lettera a).  
CAPO 5  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
Articolo 139  
1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni 
necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati  " Stati membri con deroga ". 
2. Le disposizioni seguenti dei trattati non si applicano agli Stati membri con deroga: 
a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona 
euro in generale (articolo 121, paragrafo 2), 
b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo 126, paragrafi 9 e 11), 
c) obiettivi e compiti del SEBC (articolo 127, paragrafi 1, 2, 3 e 5), 
d) emissione dell'euro (articolo 128), 
e) atti della Banca centrale europea (articolo 132),
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/107
107
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)107
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133), 
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219), 
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, 
paragrafo 2), 
i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare 
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finan ­
ziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1), 
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finan ­
ziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2). 
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la 
cui moneta è l'euro. 
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli 
obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE. 
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono 
sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al 
paragrafo 2, come pure nei casi seguenti: 
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza 
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121, 
paragrafo 4); 
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (arti ­
colo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13). 
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).  
Articolo 140  
(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE)  
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la Commis ­
sione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri 
con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e mo ­
netaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di
IT C 202/108 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
108
Trattati consolidati108
Trattati consolidati

 
f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo 133), 
g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo 219), 
h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo 283, 
paragrafo 2), 
i) decisioni che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare 
per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finan ­
ziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 1), 
j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finan ­
ziarie internazionali (articolo 138, paragrafo 2). 
Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per «Stati membri» si intendono gli Stati membri la 
cui moneta è l'euro. 
3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli 
obblighi previsti nel quadro del SEBC conformemente al capo IX dello statuto del SEBC e della BCE. 
4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono 
sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al 
paragrafo 2, come pure nei casi seguenti: 
a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza 
multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo 121, 
paragrafo 4); 
b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (arti ­
colo 126, paragrafi 6, 7, 8, 12 e 13). 
Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente 
all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a).  
Articolo 140  
(ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE)  
1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la Commis ­
sione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri 
con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e mo ­
netaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di
IT C 202/108 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 
e 131 nonché lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la 
realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti 
criteri da parte di ciascuno Stato membro: 
— il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione 
prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in 
termini di stabilità dei prezzi, 
— la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una 
situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la defini ­
zione di cui all'articolo 126, paragrafo 6, 
— il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema 
monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro, 
— i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta 
dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio. 
I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere 
rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato ai trattati. Le relazioni della Commis ­
sione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati, 
della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame 
dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. 
2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il 
Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle 
condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui di cui al paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati 
membri in questione. 
Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei 
membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi 
membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del 
Consiglio. 
Per maggioranza qualificata di detti membri, prevista al secondo comma, s'intende quella definita 
conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a). 
3. Se si decide, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, di abolire una deroga, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro 
in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea,
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/109
109
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)109
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
fissa irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e 
prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro 
interessato. 
Articolo 141  
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)  
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il 
consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della 
BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto 
concerne detti Stati membri: 
— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri, 
— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la 
stabilità dei prezzi, 
— sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio, 
— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali na ­
zionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, 
— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedente ­
mente assunti dall'Istituto monetario europeo.  
Articolo 142
 
(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)  
Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di 
interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla 
cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.  
Articolo 143  
(ex articolo 119 del TCE)  
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato 
membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal 
tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del 
mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza 
indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o 
può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui 
esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato 
interessato.
IT C 202/110 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
110
Trattati consolidati110
Trattati consolidati

 
fissa irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e 
prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro 
interessato. 
Articolo 141  
(ex articoli 123, paragrafo 3, e 117, paragrafo 2, primi cinque trattini, del TCE)  
1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 1, il 
consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 44 dello statuto del SEBC e della 
BCE sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 
2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto 
concerne detti Stati membri: 
— rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri, 
— rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la 
stabilità dei prezzi, 
— sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio, 
— procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali na ­
zionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari, 
— esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedente ­
mente assunti dall'Istituto monetario europeo.  
Articolo 142
 
(ex articolo 124, paragrafo 1, del TCE)  
Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio come un problema di 
interesse comune. A tal fine gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla 
cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.  
Articolo 143  
(ex articolo 119 del TCE)  
1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato 
membro con deroga, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal 
tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del 
mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza 
indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o 
può intraprendere conformemente alle disposizioni dei trattati, facendo appello a tutti i mezzi di cui 
esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato 
interessato.
IT C 202/110 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione 
non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione 
raccomanda al Consiglio, previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso 
reciproco e i metodi del caso. 
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 
2. Il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le 
condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di: 
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri con 
deroga possono ricorrere; 
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si 
trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; 
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi. 
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal 
Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la 
Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle 
misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. 
Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.  
Articolo 144  
(ex articolo 120 del TCE)  
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediata ­
mente una decisione ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può 
adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il 
minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata 
strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi. 
2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salva ­
guardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al 
Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 143. 
3. Su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e 
finanziario, il Consiglio può decidere che lo Stato membro interessato debba modificare, sospendere 
o abolire le suddette misure di salvaguardia.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/111
111
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)111
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
TITOLO IX  
OCCUPAZIONE 
Articolo 145  
(ex articolo 125 del TCE)  
Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia 
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro 
competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti 
economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.  
Articolo 146  
(ex articolo 126 del TCE)  
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima 
per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2. 
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti 
sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano 
in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148.  
Articolo 147
 
(ex articolo 127 del TCE)  
1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra 
gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo 
contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto 
dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.  
Articolo 148  
(ex articolo 128 del TCE)  
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio 
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni 
del caso. 
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, 
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle 
regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orienta ­
menti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. 
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2.
IT C 202/112 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
112
Trattati consolidati112
Trattati consolidati

 
TITOLO IX  
OCCUPAZIONE 
Articolo 145  
(ex articolo 125 del TCE)  
Gli Stati membri e l'Unione, in base al presente titolo, si adoperano per sviluppare una strategia 
coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro 
competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti 
economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.  
Articolo 146  
(ex articolo 126 del TCE)  
1. Gli Stati membri, attraverso le loro politiche in materia di occupazione, contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 145 in modo coerente con gli indirizzi di massima 
per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2. 
2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti 
sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano 
in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo, in base alle disposizioni dell'articolo 148.  
Articolo 147
 
(ex articolo 127 del TCE)  
1. L'Unione contribuisce ad un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra 
gli Stati membri nonché sostenendone e, se necessario, integrandone l'azione. Sono in questo 
contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 
2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione si tiene conto 
dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.  
Articolo 148  
(ex articolo 128 del TCE)  
1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio 
europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni 
del caso. 
2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, 
previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle 
regioni e del comitato per l'occupazione di cui all'articolo 150, elabora annualmente degli orienta ­
menti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. 
Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo 121, 
paragrafo 2.
IT C 202/112 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle 
principali misure adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce 
degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 
4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per 
l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri 
in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su 
raccomandazione della Commissione, può, se lo considera opportuno sulla base di detto esame, 
rivolgere raccomandazioni agli Stati membri. 
5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio 
europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e 
all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.  
Articolo 149
 
(ex articolo 129 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare 
misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i 
loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di 
informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, nonché a promuovere 
approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti 
pilota. 
Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. 
Articolo 150
 
(ex articolo 130 del TCE)  
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, 
istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordina ­
mento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato 
del lavoro. Il comitato è incaricato di: 
— seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri 
e nell'Unione, 
— fatto salvo l'articolo 240, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di 
propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 148. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. 
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/113
113
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)113
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
TITOLO X  
POLITICA SOCIALE  
Articolo 151  
(ex articolo 136 del TCE)  
L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella 
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, 
una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire 
un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. 
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle 
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la compe ­
titività dell'economia dell'Unione. 
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che 
favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.  
Articolo 152  
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità 
dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. 
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.  
Articolo 153  
(ex articolo 137 del TCE)  
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli 
Stati membri nei seguenti settori: 
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 
b) condizioni di lavoro; 
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; 
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; 
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
IT C 202/114 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
114
Trattati consolidati114
Trattati consolidati

 
TITOLO X  
POLITICA SOCIALE  
Articolo 151  
(ex articolo 136 del TCE)  
L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella 
Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali 
fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, 
una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire 
un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. 
A tal fine, l'Unione e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle 
prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la compe ­
titività dell'economia dell'Unione. 
Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che 
favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dai trattati e dal ravvicinamento 
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.  
Articolo 152  
L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità 
dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. 
Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.  
Articolo 153  
(ex articolo 137 del TCE)  
1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 151, l'Unione sostiene e completa l'azione degli 
Stati membri nei seguenti settori: 
a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 
b) condizioni di lavoro; 
c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; 
d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; 
e) informazione e consultazione dei lavoratori;
IT C 202/114 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la 
cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; 
g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio 
dell'Unione; 
h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166; 
i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il 
trattamento sul lavoro; 
j) lotta contro l'esclusione sociale; 
k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c). 
2. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio: 
a) possono adottare misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso 
iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori 
prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; 
b) possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), mediante direttive, le pre ­
scrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative 
tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli ammini ­
strativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e 
medie imprese. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
Nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g), il Consiglio delibera secondo una procedura 
legislativa speciale, all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e di detti Comitati. 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo, può decidere di rendere applicabile al paragrafo 1, lettere d), f) e g) la procedura 
legislativa ordinaria. 
3. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di 
mettere in atto le direttive prese a norma del paragrafo 2 o, se del caso, una decisione del Consiglio 
adottata conformemente all'articolo 155. 
In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva o una decisione devono 
essere attuate, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo 
restando che lo Stato membro interessato deve adottare le misure necessarie che gli permettano di 
garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva o detta decisione.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/115
115
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)115
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: 
— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali 
del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanzia ­
rio dello stesso, 
— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che 
prevedano una maggiore protezione. 
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, 
al diritto di sciopero né al diritto di serrata.  
Articolo 154  
(ex articolo 138 del TCE)  
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello 
dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equili ­
brato delle parti. 
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, 
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta 
le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione 
un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la 
Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale 
processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla 
Commissione. 
Articolo 155  
(ex articolo 139 del TCE)  
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a 
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 
2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie 
delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a 
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della 
Commissione. Il Parlamento europeo è informato. 
Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni 
relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2.
IT C 202/116 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
116
Trattati consolidati116
Trattati consolidati

 
4. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo: 
— non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali 
del loro sistema di sicurezza sociale e non devono incidere sensibilmente sull'equilibrio finanzia ­
rio dello stesso, 
— non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che 
prevedano una maggiore protezione. 
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, 
al diritto di sciopero né al diritto di serrata.  
Articolo 154  
(ex articolo 138 del TCE)  
1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello 
dell'Unione e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equili ­
brato delle parti. 
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, 
consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta 
le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione 
un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 
4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la 
Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 155. La durata di tale 
processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla 
Commissione. 
Articolo 155  
(ex articolo 139 del TCE)  
1. Il dialogo fra le parti sociali a livello dell'Unione può condurre, se queste lo desiderano, a 
relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. 
2. Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie 
delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a 
richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della 
Commissione. Il Parlamento europeo è informato. 
Il Consiglio delibera all'unanimità allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni 
relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità a norma dell'articolo 153, paragrafo 2.
IT C 202/116 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 156  
(ex articolo 140 del TCE)  
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Com ­
missione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione 
in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie 
riguardanti: 
— l'occupazione, 
— il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro, 
— la formazione e il perfezionamento professionale, 
— la sicurezza sociale, 
— la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, 
— l'igiene del lavoro; 
— il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. 
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e 
organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli 
che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla 
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla 
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo 
è pienamente informato. 
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato 
economico e sociale.  
Articolo 157
 
(ex articolo 141 del TCE)  
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra 
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 
valore. 
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di 
base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, 
dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. 
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: 
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una 
stessa unità di misura;
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/117
117
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)117
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di 
lavoro. 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione 
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro 
o per un lavoro di pari valore. 
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il 
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che 
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso 
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.  
Articolo 158
 
(ex articolo 142 del TCE)  
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.  
Articolo 159  
(ex articolo 143 del TCE)  
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi 
dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.  
Articolo 160  
(ex articolo 144 del TCE)  
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, 
istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la 
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato 
è incaricato: 
— di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati 
membri e nell'Unione, 
— di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la 
Commissione, 
— fatto salvo l'articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei 
settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
IT C 202/118 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
118
Trattati consolidati118
Trattati consolidati

 
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di 
lavoro. 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano misure che assicurino l'applicazione 
del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro 
o per un lavoro di pari valore. 
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il 
principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che 
prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso 
sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.  
Articolo 158
 
(ex articolo 142 del TCE)  
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.  
Articolo 159  
(ex articolo 143 del TCE)  
La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi 
dell'articolo 151, compresa la situazione demografica nell'Unione. Essa trasmette la relazione al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.  
Articolo 160  
(ex articolo 144 del TCE)  
Il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, previa consultazione del Parlamento europeo, 
istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la 
cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il comitato 
è incaricato: 
— di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati 
membri e nell'Unione, 
— di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la 
Commissione, 
— fatto salvo l'articolo 240, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei 
settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali.
IT C 202/118 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.  
Articolo 161  
(ex articolo 145 del TCE)  
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale 
all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione. 
Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari 
concernenti la situazione sociale. 
TITOLO XI  
IL FONDO SOCIALE EUROPEO  
Articolo 162  
(ex articolo 146 del TCE)  
Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e con ­
tribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un 
Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di 
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento 
alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la 
formazione e la riconversione professionale.  
Articolo 163  
(ex articolo 147 del TCE)  
L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. 
In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Com ­
missione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei 
datori di lavoro.  
Articolo 164  
(ex articolo 148 del TCE)  
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano i regolamenti 
di applicazione relativi al Fondo sociale europeo.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/119
119
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)119
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
TITOLO XII  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT  
Articolo 165  
(ex articolo 149 del TCE)  
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra 
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della 
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizza ­
zione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. 
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue 
specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 
2. L'azione dell'Unione è intesa: 
— a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffu ­
sione delle lingue degli Stati membri; 
— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento 
accademico dei diplomi e dei periodi di studio; 
— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; 
— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di 
istruzione degli Stati membri; 
— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a 
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; 
— a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; 
— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle compe ­
tizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo 
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: 
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordi ­
naria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, 
adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri,
IT C 202/120 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
120
Trattati consolidati120
Trattati consolidati

 
TITOLO XII  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, GIOVENTÙ E SPORT  
Articolo 165  
(ex articolo 149 del TCE)  
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra 
Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della 
responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizza ­
zione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. 
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue 
specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 
2. L'azione dell'Unione è intesa: 
— a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffu ­
sione delle lingue degli Stati membri; 
— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento 
accademico dei diplomi e dei periodi di studio; 
— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; 
— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di 
istruzione degli Stati membri; 
— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a 
incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; 
— a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; 
— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle compe ­
tizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo 
l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: 
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordi ­
naria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, 
adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri,
IT C 202/120 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.  
Articolo 166  
(ex articolo 150 del TCE)  
1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli 
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto 
e l'organizzazione della formazione professionale. 
2. L'azione dell'Unione è intesa: 
— a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e 
la riconversione professionale, 
— a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare 
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, 
— a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle 
persone in formazione, in particolare dei giovani, 
— a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione 
professionale e imprese, 
— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di 
formazione degli Stati membri. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di formazione professionale. 
4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni, adottano le 
misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di 
qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri e il Consi ­
glio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 
TITOLO XIII  
CULTURA 
Articolo 167  
(ex articolo 151 del TCE)  
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/121
121
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)121
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, 
ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: 
— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, 
— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, 
— scambi culturali non commerciali, 
— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni 
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: 
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione 
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; 
— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 
TITOLO XIV
 
SANITÀ PUBBLICA  
Articolo 168  
(ex articolo 152 del TCE)  
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un 
livello elevato di protezione della salute umana. 
L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità 
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la 
salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca 
sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in 
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero. 
L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana 
derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
IT C 202/122 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
122
Trattati consolidati122
Trattati consolidati

 
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, 
ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: 
— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, 
— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, 
— scambi culturali non commerciali, 
— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni 
internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa. 
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni 
dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: 
— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione 
di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; 
— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 
TITOLO XIV
 
SANITÀ PUBBLICA  
Articolo 168  
(ex articolo 152 del TCE)  
1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un 
livello elevato di protezione della salute umana. 
L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità 
pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la 
salute fisica e mentale. Tale azione comprende la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca 
sulle loro cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l'informazione e l'educazione in 
materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero. 
L'Unione completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana 
derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione.
IT C 202/122 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, 
ove necessario, appoggia la loro azione. In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri 
per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera. 
Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i 
rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto 
contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare 
iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle 
migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il 
Parlamento europeo è pienamente informato. 
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizza ­
zioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. 
4. In deroga all'articolo 2, paragrafo 5, e all'articolo 6, lettera a), e in conformità dell'articolo 4, 
paragrafo 2, lettera k), il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle 
regioni, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, adottando, per 
affrontare i problemi comuni di sicurezza: 
a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine 
umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano 
o introducano misure protettive più rigorose; 
b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità 
pubblica; 
c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di 
impiego medico. 
5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche 
adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per 
lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, 
l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui 
obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad 
esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati mem ­
bri. 
6. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni per i fini 
stabiliti dal presente articolo.  
7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro 
politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/123
123
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)123
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e 
l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano 
le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue. 
TITOLO XV  
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI  
Articolo 169  
(ex articolo 153 del TCE)  
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di prote ­
zione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici 
dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organiz ­
zazione per la salvaguardia dei propri interessi. 
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: 
a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; 
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, 
lettera b). 
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di 
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili 
con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione. 
TITOLO XVI
 
RETI TRANSEUROPEE  
Articolo 170  
(ex articolo 154 del TCE)  
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai 
cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare 
pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione 
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
IT C 202/124 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
124
Trattati consolidati124
Trattati consolidati

 
responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e 
l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano 
le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue. 
TITOLO XV  
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI  
Articolo 169  
(ex articolo 153 del TCE)  
1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di prote ­
zione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici 
dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organiz ­
zazione per la salvaguardia dei propri interessi. 
2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: 
a) misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno; 
b) misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, 
lettera b). 
4. Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di 
mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili 
con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione. 
TITOLO XVI
 
RETI TRANSEUROPEE  
Articolo 170  
(ex articolo 154 del TCE)  
1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 26 e 174 e per consentire ai 
cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare 
pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, l'Unione 
concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei 
trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
IT C 202/124 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire 
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto 
in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari, prive di 
sbocchi al mare e periferiche.  
Articolo 171  
(ex articolo 155 del TCE)  
1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 170, l'Unione: 
— stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali 
delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati 
progetti di interesse comune, 
— intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in par ­
ticolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche, 
— può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito 
degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di 
prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati 
membri, mediante il Fondo di coesione istituito conformemente all'articolo 177, di progetti 
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. 
L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. 
2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a 
livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui 
all'articolo 170. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, 
qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 
3. L'Unione può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse 
comune e garantire l'interoperabilità delle reti.  
Articolo 172  
(ex articolo 156 del TCE)  
Gli orientamenti e le altre misure di cui all'articolo 171, paragrafo 1, sono adottati dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consul ­
tazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro 
esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/125
125
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)125
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
TITOLO XVII  
INDUSTRIA 
Articolo 173  
(ex articolo 157 del TCE)  
1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. 
A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa: 
— ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, 
— a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unio ­
ne, segnatamente delle piccole e medie imprese, 
— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, 
— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di 
ricerca e di sviluppo tecnologico. 
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per 
quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a 
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti 
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari 
per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. 
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche 
ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato econo ­
mico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati 
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizza ­
zione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia 
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposi ­
zioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
IT C 202/126 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
126
Trattati consolidati126
Trattati consolidati

 
TITOLO XVII  
INDUSTRIA 
Articolo 173  
(ex articolo 157 del TCE)  
1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. 
A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa: 
— ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali, 
— a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unio ­
ne, segnatamente delle piccole e medie imprese, 
— a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese, 
— a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di 
ricerca e di sviluppo tecnologico. 
2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per 
quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a 
promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti 
e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari 
per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. 
3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche 
ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni dei trattati. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato econo ­
mico e sociale, possono decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati 
membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizza ­
zione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia 
misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposi ­
zioni relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.
IT C 202/126 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
TITOLO XVIII  
COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE  
Articolo 174  
(ex articolo 158 del TCE)  
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la 
propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. 
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo 
delle regioni meno favorite. 
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da 
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demo ­
grafici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna.  
Articolo 175  
(ex articolo 159 del TCE)  
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere 
gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, 
nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono 
alla loro realizzazione. L'Unione appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge 
attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione  
"orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per 
gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. 
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico 
e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della 
coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente 
articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte. 
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le misure decise 
nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.  
Articolo 176
 
(ex articolo 160 del TCE)  
Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri 
regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni 
in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/127
127
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)127
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 177  
(ex articolo 161 del TCE)  
Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e 
del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a 
finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono 
inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le 
disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri 
strumenti finanziari esistenti. 
Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari 
a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.  
Articolo 178  
(ex articolo 162 del TCE)  
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione  "orientamento", 
ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164. 
TITOLO XIX  
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO  
Articolo 179  
(ex articolo 163 del TCE)  
1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la 
realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche 
e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella 
della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei 
trattati. 
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie 
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta 
qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di 
cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato 
interno grazie‚ in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme 
comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
IT C 202/128 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
128
Trattati consolidati128
Trattati consolidati

 
Articolo 177  
(ex articolo 161 del TCE)  
Fatto salvo l'articolo 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e 
del Comitato delle regioni, definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a 
finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei Fondi. Sono 
inoltre definite, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai Fondi, nonché le 
disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri 
strumenti finanziari esistenti. 
Un Fondo di coesione è istituito secondo la stessa procedura per l'erogazione di contributi finanziari 
a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.  
Articolo 178  
(ex articolo 162 del TCE)  
I regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati dal 
Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. 
Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione  "orientamento", 
ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 164. 
TITOLO XIX  
RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO  
Articolo 179  
(ex articolo 163 del TCE)  
1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la 
realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche 
e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella 
della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi dei 
trattati. 
2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese, comprese le piccole e le medie 
imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta 
qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di 
cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato 
interno grazie‚ in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme 
comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
IT C 202/128 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. Tutte le azioni dell'Unione ai sensi dei trattati, comprese le azioni dimostrative, nel settore della 
ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del 
presente titolo.  
Articolo 180  
(ex articolo 164 del TCE)  
Nel perseguire tali obiettivi, l'Unione svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli 
Stati membri: 
a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la coo ­
perazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; 
b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione del ­
l'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali; 
c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione dell'Unione; 
d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.  
Articolo 181  
(ex articolo 165 del TCE)  
1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecno ­
logico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. 
2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa 
utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla 
definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla 
preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo 
è pienamente informato.  
Articolo 182
 
(ex articolo 166 del TCE)  
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano un programma quadro pluriennale 
che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione. 
Il programma quadro: 
— fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 180 
e le relative priorità,
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/129
129
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)129
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
— indica le grandi linee di dette azioni, 
— stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al 
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna 
azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la 
durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai 
programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e 
per ciascuna azione. 
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del 
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. 
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e 
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comi ­
tato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della 
ricerca. 
Articolo 183
 
(ex articolo 167 del TCE)  
Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione: 
— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, 
— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.  
Articolo 184
 
(ex articolo 168 del TCE)  
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari 
cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'even ­
tuale partecipazione dell'Unione. 
L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di 
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
IT C 202/130 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
130
Trattati consolidati130
Trattati consolidati

 
— indica le grandi linee di dette azioni, 
— stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al 
programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 
2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 
3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna 
azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la 
durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai 
programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e 
per ciascuna azione. 
4. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del 
Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici. 
5. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, il Parlamento europeo e 
il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comi ­
tato economico e sociale, stabiliscono le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della 
ricerca. 
Articolo 183
 
(ex articolo 167 del TCE)  
Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione: 
— fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, 
— fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.  
Articolo 184
 
(ex articolo 168 del TCE)  
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari 
cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'even ­
tuale partecipazione dell'Unione. 
L'Unione adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di 
divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.
IT C 202/130 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
Articolo 185  
(ex articolo 169 del TCE)  
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati 
membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, 
compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.  
Articolo 186  
(ex articolo 170 del TCE)  
Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere una cooperazione in 
materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 
Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi 
interessati. 
Articolo 187
 
(ex articolo 171 del TCE)  
L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei 
programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione.  
Articolo 188  
(ex articolo 172 del TCE)  
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del 
Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 187. 
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa 
consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le disposizioni di cui agli articoli 183, 184 
e 185. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.  
Articolo 189  
1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue 
politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative 
comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplo ­
razione e l'utilizzo dello spazio.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/131
131
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)131
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, 
che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. 
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.  
Articolo 190  
(ex articolo 173 del TCE)  
All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico 
e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in 
corso. 
TITOLO XX  
AMBIENTE 
Articolo 191  
(ex articolo 174 del TCE)  
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 
— protezione della salute umana, 
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a 
livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 
della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della pre ­
cauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché sul principio  " chi inquina paga ". 
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente 
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a 
prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una 
procedura di controllo dell'Unione.
IT C 202/132 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
132
Trattati consolidati132
Trattati consolidati

 
2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, 
che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. 
4. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo.  
Articolo 190  
(ex articolo 173 del TCE)  
All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. 
Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico 
e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in 
corso. 
TITOLO XX  
AMBIENTE 
Articolo 191  
(ex articolo 174 del TCE)  
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: 
— salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, 
— protezione della salute umana, 
— utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
— promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a 
livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto 
della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della pre ­
cauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 
causati all'ambiente, nonché sul principio  " chi inquina paga ". 
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente 
comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a 
prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una 
procedura di controllo dell'Unione.
IT C 202/132 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: 
— dei dati scientifici e tecnici disponibili, 
— delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, 
— dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, 
— dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue 
singole regioni. 
4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi 
terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione 
possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. 
Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi 
internazionali e a concludere accordi internazionali.  
Articolo 192
 
(ex articolo 175 del TCE)  
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in 
merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'arti ­
colo 191. 
2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il 
Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione 
del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta: 
a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; 
b) misure aventi incidenza: 
— sull'assetto territoriale, 
— sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la 
disponibilità delle stesse, 
— sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; 
c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia 
e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. 
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del 
Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere 
applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/133
133
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)133
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano 
programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. 
Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni 
previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi. 
4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e 
all'esecuzione della politica in materia ambientale. 
5. Fatto salvo il principio  " chi inquina paga ", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi 
costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede 
disposizioni appropriate in forma di 
— deroghe temporanee e/o 
— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.  
Articolo 193  
(ex articolo 176 del TCE)  
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati 
membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali prov ­
vedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione. 
TITOLO XXI  
ENERGIA 
Articolo 194  
1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto 
dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è 
intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: 
a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, 
b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, 
c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 
rinnovabili, 
d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
IT C 202/134 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
134
Trattati consolidati134
Trattati consolidati

 
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e 
previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano 
programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. 
Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni 
previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2, a seconda dei casi. 
4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e 
all'esecuzione della politica in materia ambientale. 
5. Fatto salvo il principio  " chi inquina paga ", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi 
costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, tale misura prevede 
disposizioni appropriate in forma di 
— deroghe temporanee e/o 
— sostegno finanziario del Fondo di coesione istituito in conformità dell'articolo 177.  
Articolo 193  
(ex articolo 176 del TCE)  
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati 
membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali prov ­
vedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione. 
TITOLO XXI  
ENERGIA 
Articolo 194  
1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto 
dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è 
intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a: 
a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, 
b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, 
c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e 
rinnovabili, 
d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.
IT C 202/134 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
2. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiet ­
tivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e 
sociale e del Comitato delle regioni. 
Esse non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue 
fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigiona ­
mento energetico, fatto salvo l'articolo 192, paragrafo 2, lettera c). 
3. In deroga al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, 
all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le misure ivi contemplate se 
sono principalmente di natura fiscale. 
TITOLO XXII  
TURISMO 
Articolo 195  
1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuo ­
vendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. 
A tal fine l'azione dell'Unione è intesa a: 
a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; 
b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone 
pratiche. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di 
realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 
TITOLO XXIII
 
PROTEZIONE CIVILE  
Articolo 196  
1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei 
sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/135
135
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)135
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
L'azione dell'Unione è intesa a: 
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concer ­
nente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati 
membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; 
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di 
protezione civile nazionali; 
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, 
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. 
TITOLO XXIV
 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA  
Articolo 197  
1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon 
funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune. 
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità ammini ­
strativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo 
scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno 
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe ­
rando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure neces ­
sarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri. 
3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione 
né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati 
che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.
IT C 202/136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
136
Trattati consolidati136
Trattati consolidati

 
L'azione dell'Unione è intesa a: 
a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concer ­
nente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati 
membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; 
b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di 
protezione civile nazionali; 
c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
stabiliscono le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, 
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. 
TITOLO XXIV
 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA  
Articolo 197  
1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon 
funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune. 
2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità ammini ­
strativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo 
scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno 
Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. Il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe ­
rando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure neces ­
sarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari 
degli Stati membri. 
3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione 
né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni dei trattati 
che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.
IT C 202/136 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016  
PARTE QUARTA  
ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE  
Articolo 198  
(ex articolo 182 del TCE)  
Gli Stati membri convengono di associare all'Unione i paesi e i territori non europei che mantengono 
con la Danimarca, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi paesi e 
territori, qui di seguito chiamati paesi e territori, sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato 
II. 
Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e 
l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e l'Unione nel suo insieme. 
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in 
primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro 
prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.  
Articolo 199  
(ex articolo 183 del TCE)  
L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 
1) Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si 
accordano tra di loro, in virtù dei trattati. 
2) Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi 
e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. 
3) Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi 
paesi e territori. 
4) Per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è 
aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri 
e ai paesi e territori. 
5) Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle 
società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure 
previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve 
le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 203.
IT 7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/137
137
Trattato sull’ u nione europea (versione consolidata)137
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (versione consolidata)

 
Articolo 200  
(ex articolo 184 del TCE)  
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, 
del divieto dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni dei 
trattati. 
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati 
membri e dagli altri paesi e territori sono vietati conformemente alle disposizioni dell'articolo 30. 
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità 
del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per 
scopo di alimentare il loro bilancio. 
I dazi di cui al comma precedente non possono eccedere quelli gravanti sulle importazioni dei 
prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene rela ­
zioni particolari. 
4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali 
particolari cui sono soggetti, applicano già una tariffa doganale non discriminatoria. 
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non 
deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le 
importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.  
Articolo 201  
(ex articolo 185 del TCE)  
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un 
paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 200, paragrafo 1, è tale da provocare 
deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commis ­
sione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.  
Articolo 202
 
(ex articolo 186 del TCE)  
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, 

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