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CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022

Edizione della fonte; acquisita il 23/10/2026

VIA DEL CORSO 476 
00186 ROMA 
C.F. 97104250580 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 
TRIENNIO 2019 - 2021 
Il giorno 16 novembre 2022 ha avuto luogo, presso la sede dell’Aran, l’incontro tra l’A.Ra.N e le 
Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali. 
Al termine della riunione, alle ore 11,30, le parti sottoscrivono l’allegat o Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2019/2021. 
Per l’A.Ra.N. Presidente Cons. Antonio Naddeo   Firmato 
Per le : Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali 
FP CGIL      Firmato CGIL Firmato 
CISL FP      Firmato CISL Firmato 
UIL FPL      Firmato UIL Firmato 
CSA RAL Firmato CISAL    Firmato 

 
1 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
del comparto  
FUNZIONI LOCALI 
Periodo 2019-2021 
 
 
 
 

 
2 
Indice 
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI .................................................................................... 7 
Capo I Applicazione, durata, tempi e decorrenza................................................................................. 7 
Art. 1 Campo di applicazione ....................................................................................... 7 
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto ................ 7 
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI ...................................................................................... 9 
Capo I Sistema delle relazioni sindacali ................................................................................................. 9 
Art. 3 Obiettivi e strumenti ........................................................................................... 9 
Art. 4 Informazione .................................................................................................... 10 
Art. 5 Confronto ......................................................................................................... 11 
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione ........................................................... 13 
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie .................................. 14 
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure ................................. 17 
Art.  9 Clausole di raffreddamento ............................................................................. 18 
Art. 10 Diritto di assemblea ....................................................................................... 18 
TITOLO III ORDINAMENTO PROFESSIONALE .............................................................. 20 
Capo I Nuovo sistema di classificazione ............................................................................................... 20 
Art. 11 Obiettivi e finalità .......................................................................................... 20 
Art. 12 Classificazione ............................................................................................... 20 
Art. 13 Norme di prima applicazione ......................................................................... 21 
Art. 14 Progressioni economiche all’interno delle aree ............................................. 22 
Art. 15 Progressioni tra le aree ................................................................................... 24 
Capo II    Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione .......................................................... 25 
Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione ................................................................ 25 
Art. 17    Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato .................................. 26 
Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ ................................................. 27 
Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ ................................................ 28 
Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ ............................................. 29 
Art. 21 Disapplicazioni ............................................................................................... 30 
Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione ........................................ 30 
Art. 22 Gestione delle risorse umane nelle Unioni dei Comuni ................................. 30 
Art. 23 Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in 
convenzione ............................................................................................. 32 

 
3 
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO .................................................................................. 34 
Capo I Costituzione del rapporto di lavoro ......................................................................................... 34 
Art. 24 Contratto individuale di lavoro ...................................................................... 34 
Art. 25 Periodo di prova ............................................................................................. 35 
Art. 26 Ricostituzione del rapporto di lavoro ............................................................. 37 
Art. 27 Fascicolo personale ........................................................................................ 37 
Art. 28 Identità alias in percorsi di affermazione di genere ....................................... 38 
Capo II Istituti collegati all’orario di lavoro ....................................................................................... 38 
Art. 29 Orario di lavoro .............................................................................................. 38 
Art. 30 Turnazioni ...................................................................................................... 40 
Art. 31 Orario multiperiodale ..................................................................................... 41 
Art. 32 Lavoro straordinario ....................................................................................... 42 
Art. 33 Banca delle ore ............................................................................................... 42 
Art. 34 Pausa .............................................................................................................. 43 
Art. 35 Servizio Mensa e buono pasto ....................................................................... 44 
Art. 36 Orario di lavoro flessibile .............................................................................. 45 
Art. 37 Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-
assistenziale e socio-sanitario .................................................................. 46 
Capo III Ferie e festività ....................................................................................................................... 46 
Art. 38 Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono .................... 46 
Art. 39 Disciplina delle ferie fruibili ad ore ............................................................... 48 
Capo IV  Permessi, assenze e congedi .................................................................................................. 49 
Art. 40 Permessi retribuiti .......................................................................................... 49 
Art. 41 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ............. 50 
Art. 42 Permessi brevi ................................................................................................ 51 
Art. 43 Congedi per le donne vittime di violenza ...................................................... 51 
Art. 44 Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici .......................................................... 52 
Art. 45 Congedi dei genitori ....................................................................................... 54 
Art. 46 Diritto allo studio ........................................................................................... 56 
Art. 47 Congedi per la formazione ............................................................................. 57 
Art. 48 Assenze per malattia ...................................................................................... 58 
Art. 49 Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di 
servizio .................................................................................................... 61 
Art. 50 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie 
salvavita ................................................................................................... 61 
Art. 51 Altre aspettative previste da disposizioni di legge ......................................... 62 
Art. 52 Norme comuni sulle aspettative ..................................................................... 63 
Art. 53 Servizio militare ............................................................................................. 63 

 
4 
Capo V  Formazione del personale....................................................................................................... 64 
Art. 54 Principi generali e finalità della formazione .................................................. 64 
Art. 55 Destinatari e processi della formazione ......................................................... 65 
Art. 56 Pianificazione strategica di conoscenze e saperi ............................................ 66 
Capo VI Disposizioni su istituti economici .......................................................................................... 67 
Art. 57 Trattamento di trasferta .................................................................................. 67 
Art. 58 Copertura Assicurativa ................................................................................... 69 
Art. 59 Patrocinio legale ............................................................................................. 70 
TITOLO V tipologie flessibili del rapporto di lavoro .............................................................. 72 
Capo I Lavoro a tempo determinato .................................................................................................... 72 
Art. 60 Contratto di lavoro a tempo determinato ....................................................... 72 
Art. 61 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo 
determinato .............................................................................................. 75 
Capo II  Lavoro a tempo parziale ........................................................................................................ 77 
Art. 62 Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro 
a tempo parziale ....................................................................................... 77 
TITOLO VI LAVORO A DISTANZA ...................................................................................... 80 
Capo I  Lavoro Agile ............................................................................................................................. 80 
Art. 63 Definizione e principi generali ....................................................................... 80 
Art. 64 Accesso al lavoro agile .................................................................................. 81 
Art. 65 Accordo individuale ....................................................................................... 81 
Art. 66 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla 
disconnessione ......................................................................................... 82 
Art. 67 Formazione lavoro agile ................................................................................. 83 
Capo II  Altre forme di lavoro a distanza ............................................................................................ 84 
Art. 68 Lavoro da remoto ........................................................................................... 84 
Art. 69 Formazione lavoro da remoto ........................................................................ 85 
Art. 70 Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro ........................ 85 
TITOLO VII RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE ............................................................ 86 
Art. 71  Obblighi del dipendente ................................................................................ 86 
Art. 72 Codice disciplinare ......................................................................................... 87 
TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO ................................................................... 93 
Art. 73 Struttura della retribuzione ............................................................................. 93 
Art. 74 Nozione di retribuzione .................................................................................. 93 
Art. 75 Tredicesima mensilità .................................................................................... 94 

 
5 
Art. 76 Incrementi degli stipendi tabellari .................................................................. 95 
Art. 77 Effetti dei nuovi stipendi ................................................................................ 96 
Art. 78 Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione 
professionale ............................................................................................ 96 
Art. 79 Fondo risorse decentrate: costituzione ........................................................... 97 
Art. 80 Fondo risorse decentrate: utilizzo .................................................................. 99 
Art. 81 Differenziazione del premio individuale ...................................................... 101 
Art. 82 Welfare integrativo ...................................................................................... 101 
Art. 83 Trattenute per scioperi brevi ........................................................................ 102 
Art. 84 Indennità per specifiche responsabilità ........................................................ 102 
Art. 84-bis Indennità condizioni di lavoro ............................................................... 104 
TITOLO IX   SEZIONI SPECIALI ........................................................................................ 105 
SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO ................................................. 106 
Art. 85 Classificazione del personale destinatario delle disposizioni della 
presente Sezione .................................................................................... 106 
Art. 86 Personale docente delle scuole dell’infanzia ............................................... 106 
Art. 87 Personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia .............................. 108 
Art. 88 Personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali ........................... 109 
Art. 89 Personale addetto al sostegno operante nelle scuole statali ......................... 111 
Art. 90 Personale docente dei centri di formazione professionale ........................... 111 
Art. 91 Formazione continua .................................................................................... 112 
Art. 92 Progressioni economiche per il personale educativo, docente ed 
insegnante inquadrato nell’Area Istruttori ............................................. 112 
Art. 93  Progressioni all’Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, 
docente ed insegnante inquadrato nell’Area Istruttori, nella fase di 
prima applicazione. ................................................................................ 112 
Art. 94 Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante ....................... 112 
Art. 94 bis Il Coordinatore pedagogico .................................................................... 113 
SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE ................................................................................ 114 
Art. 95 Personale destinatario delle disposizioni della presente sezione ................. 114 
Art. 96  Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di 
coordinamento ....................................................................................... 115 
Art. 97 Indennità di funzione ................................................................................... 115 
Art. 98 Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada ...................... 116 
Art. 99 Incremento delle indennità di vigilanza ....................................................... 116 
Art. 100 Indennità di servizio esterno ...................................................................... 117 
SEZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI PROFESSIONALI ..... 118 
Art. 101 Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione ............... 118 

 
6 
Art. 102 Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi 
professionali .......................................................................................... 118 
Art. 103 Formazione continua .................................................................................. 118 
SEZIONE PERSONALE DELLE PROFESSIONI sanitariE e socio-sanitarie .................. 119 
Art. 104 Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione ............... 119 
Art. 105   Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-
sanitario e socio-assistenziali ................................................................ 119 
Art. 106 Progressione economica per il personale appartenente ai profili sanitari, 
socio-sanitari o socio-assistenziali ........................................................ 119 
Art. 107  Progressioni dall’Area Istruttori all’Area dei Funzionari ed EQ del 
personale di cui alla presente Sezione nella fase di prima 
applicazione ........................................................................................... 120 
Art. 108 Formazione continua .................................................................................. 120 
TABELLE .................................................................................................................................. 121 
ALLEGATO A - DECLARATORIE ................................................................................................. 128 
 

 
7 
TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Capo I 
Applicazione, durata, tempi e decorrenza 
Art. 1 
Campo di applicazione 
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del 
comparto indicate all’art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione 
collettiva del 3.08.2021. 
2. Il presente contratto si applica, altresì, al personale in servizio addetto alle attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale degli enti. 
3. Con il termine “enti” si intendono tutte le Amministrazioni ricomprese nel comparto 
Funzioni Locali, di cui al comma 1. 
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni 
ed integrazioni è riportato come “D. Lgs. n. 165/2001”. 
Art. 2 
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 20 19 – 31 dicembre 2021, sia 
per la parte giuridica che per la parte economica. 
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa 
prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza 
delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico 
sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui 
al comma 2. 
4. Il presente contr atto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora 
non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata  o a mezzo p osta 
elettronica certificata, almeno sei mesi prima della scadenza  o, se firmato 
successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso 

 
8 
di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a 
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
sono presentate sei mesi prima della sca denza del rinnovo del contratto o, se firmato 
successivamente a tale data, entro  tre mesi  dalla sua sottoscrizione definitiva e 
comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa. Durante tale periodo 
le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente 
contratto, qualora lo stesso non sia anco ra stato rinnovato e non sia stata disposta 
l'erogazione di cui all’ art. 47-bis comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, 
entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse 
contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici 
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale 
copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA 
al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi. 
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto 
indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applic ano le 
procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001. 
7. Le clausole dei contratti collettivi nazionali possono essere oggetto di interpretazione 
autentica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle 
parti, qualora insorgano co ntroversie aventi carattere di generalità sulla sua 
interpretazione. L’interpretazione autentica può aver luogo anche  ai sensi dell’art. 64 
del medesimo decreto legislativo. 
8. Le disposizioni contrattuali non disapplicate o sostituite in forza dei precede nti 
CCNL del comparto Funzioni Locali continuano a trovare applicazione, ove non 
espressamente disapplicate o sostituite dalle norme del presente CCNL. 

 
9 
TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI 
Capo I 
Sistema delle relazioni sindacali 
Art. 3 
Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra 
enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo 
costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, 
nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.  
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle 
amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi  dei 
lavoratori; 
- si migliora la qualità delle decisioni assunte; 
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché 
i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica 
amministrazione; 
- si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro. 
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei 
soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
a) partecipazione; 
b) contrattazione integrativa, anche di livello territoriale con la partecipazione di 
più enti, secondo la disciplina dell’art. 9 del CCNL del 21.05.2018 
(Contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale). 
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, 
su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi 
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli 
stessi; si articola, a sua volta, in: 
- informazione; 
- confronto; 
- organismi paritetici di partecipazione. 
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano 
reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere 

 
10 
oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. 
L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui 
all’art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) , sostituisce l a 
clausola controversa, sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo. 
6. È istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi 
e le modalità con cui ciascun ente adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi 
dell’art. 40, comma 3 -ter, D. Lgs. n. 165/2001. L'osservatorio verifica altresì che tali 
atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla 
funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, 
gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. 
L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali 
che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi 
generalizzati. 
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite tutte le forme di accesso previste dalla 
disciplina di legge in materia di trasparenza. 
8. Ferme restando le disposizioni sulle relazioni sindacali del presente Titolo II, sono 
fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia di relazioni sindacali 
contenute nelle Sezioni del presente contratto. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 4 
Informazione 
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e 
dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dagli Enti 
ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e 
materie) secondo quanto previsto dal presente articolo. 
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di 
legge vigenti, l’informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati ed elementi 
conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di 
prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla. 
3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire 
ai soggetti sindacali di cui all’art . 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e 
materie), di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle 
misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli articoli 5 (Confronto) 
e 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o 
la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. 

 
11 
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di 
cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001,  ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di 
personale, ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle 
OO.SS. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’adozione degli atti. 
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione semestrale, negli enti in cui non vi sia 
l’obbligo di costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6, 
o negli enti che non lo costituisc ano entro i termini di cui al comma 3 dello stesso 
articolo, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo 
parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca delle ore, i dati sui contratti a tempo 
determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale 
di cui all’art. 70 del CCNL del 21 .05.2018, nonché l’affidamento a soggetti terzi di  
attività dell’ente in assenza di trasferimento del personale.  
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 5 
Confronto 
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle 
materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di 
cui all’art.  7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) di esprimere 
valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che 
l'amministrazione intende adottare. 
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi 
sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della 
trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni 
lavorativi dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi ; l’incontro, se 
richiesto, deve comunque  avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 
L’incontro può anche e ssere proposto dall’ente contestualmente all’invio 
dell’informazione e anche in tale ipotesi le parti si incontrano, comunque, non oltre 10 
giorni lavorativi dalla richiesta. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non 
può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto,  redatta una sintesi dei 
lavori e delle posizioni emerse,  l’amministrazione può procedere all’adozione dei 
provvedimenti nelle materie oggetto del medesimo. 
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’art . 7, comma 2  
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie): 
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro , ivi compresa  quella a seguito 
della riduzione dell’orario di lavoro nonché l’articolazione in turni; 
b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance; 

 
12 
c) l’individuazione dei profili professionali; 
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione; 
e) i criteri per la graduazione de gli incarichi di Elevata Qualificazione , ai fini 
dell’attribuzione della relativa retribuzione; 
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai 
sensi dell’art. 31 d el D. Lgs. n. 165/2001  e la condizione di tutela del personale 
impiegato nei servizi e nelle attività oggetto di trasferimento o conferimento; 
g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione 
a quanto previsto dall’ art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di 
risultato) del presente CCNL; 
h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione; 
i) la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività 
formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della 
formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti 
e profili professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità 
tra tutti i lavoratori e dell’obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso 
dell’anno; 
l) i criteri generali d elle modalità attuative del lavoro agile e del l avoro da remoto , 
criteri generali per l’individuazione dei processi e delle attività di lavoro,  con 
riferimento al lavoro agile e al lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per 
l’accesso agli stessi; 
m) istituzione servizio di mensa o, in alternativa, attribuzione di buoni pasto sostitutivi; 
n) le materie individuate quali oggetto di confronto  ai sensi del comma 6 dell’art . 6 
(Organismo paritetico), in sede di Organismo Paritetico per l’Innovazione, qualora lo 
stesso non veng a istituito entro il term ine previsto dall’art . 6 comma 3, del presente 
CCNL; 
o) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art . 13, comma 7 (Norme di 
prima applicazione); 
p) gli andamenti occupazionali; 
q) linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle 
aggressioni sul lavoro; 
r) materie individuate quali oggetto di confronto nella Sezione Personale educativo e 
scolastico; 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 21.05.2018. 

 
13 
Art. 6 
Organismo paritetico per l’innovazione 
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza, negli enti, comprese le Unioni dei 
comuni, con più di 70 dipendenti, una modalità relazionale finalizzata al 
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, 
lett. b) (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), su tutto ciò che abbia 
una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo 
dell’ente. Le Province e le Città Metropolitane possono costituire l’organismo in forma 
associata, sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni 
sindacali di cui al periodo precedente. 
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente 
relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull’ organizzazione e di 
innovazione, miglioramento dei servizi promozione della legalità, della qualità del 
lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, 
al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare 
proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa. 
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ciascuno degli enti di cui 
al comma 1. Gli stessi enti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono 
ad attivarlo, previa istituzione ove non presente,  e ad aggiornarne la composizione. 
Esso: 
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna 
delle organizzazioni sindacali di cui all’art . 7, c. 2. lett. b)  (Contrattazione collettiva 
integrativa soggetti e materie) nonché da una rappresentanza dell’Ente, con rilevanza 
pari alla componente sindacale; 
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque , ogniqualvolta l’ente o le 
organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 comma 2, lett. b) (Contrattazione integrativa 
collettiva: soggetti e materie) manifestino un’intenzione di progettualità organizzativa 
innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale; 
c) trasmette proprie proposte progettuali, all’esito positivo dell’analisi di fattibilità di 
cui al comma 4, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di 
competenza di quest’ultima, o all’ente; 
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento; 
e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento 
a quanto previsto dall’art. 70 del CCNL del 21.05.2018; 
f) redige un report annuale delle proprie attività. 
4. All’ organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e 
programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) 
(Contrattazione integrativa collettiva: soggetti e materie) o  da gruppi di lavoratori. In 

 
14 
tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto 
al comma 3, lett. c). 
5. Costituiscono, inoltre, oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al 
presente articolo, con cadenza semestrale, i dati sulle ore di lavo ro straordinario e 
supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull’utilizzo della Banca 
delle ore,  i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di 
somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 
70 del CCNL del 21.05.2018, nonché l’affidamento a soggetti terzi di attività dell’ente 
in assenza di trasferimento del personale. 
6. Nel caso in cui l’Organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il 
termine previsto dal comma 3, le materie del comma 2 diventano oggetto di Confronto, 
ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure iv i 
previste. 
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 7 
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie  
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite 
dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al 
comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: 
a) la RSU; 
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL. 
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, 
sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti. 
4. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
a) i criteri di ripartizione , espressi in termini percentuali o in valori assoluti , delle 
risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del 
presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo; 
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance; 
c) definizione delle procedure per le progressioni economiche  nei limiti di quanto 
previsto all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) lettere a), b), d), e), 
f) e g); 
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui 
all’art. 70 -bis del CCNL del 21 .05.2018, entro i valori minimi e massimi , come 

 
15 
rideterminati dall’art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione 
dei criteri generali per la sua attribuzione; 
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 100 del 
presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previ sti, 
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione; 
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui 
all’art. 84 del presente CCNL; 
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi 
operino un rinvio alla contrattazione collettiva; 
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione 
dell’eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate  ai sensi dell’art . 
82, comma 2; 
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24 del CCNL 
del 21.05.2018; 
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art.  20, comma 1, lett. h) (Compensi 
aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato 
dei titolari di incarico di EQ; 
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero 
dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la 
determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile; 
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito 
ai turni notturni effettuabili nel mese; 
m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti 
la salute e sicurezza sul lavoro; 
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 
53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; 
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai 
sensi dell’art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore); 
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavora tiva e vita 
familiare; 
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione 
dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del presente CCNL; 
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteri ori sei mesi, 
l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi 
dell’art. 29, comma 2 del presente CCNL; 
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 
32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL; 

 
16 
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche 
inerenti all’organizzazione di servizi; 
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e 
retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione 
della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, 
ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 , del D. 
Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 79; 
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di 
incarico di EQ; 
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, 
nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale 
articolo; 
z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art . 30, comma 8 
(Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni; 
aa) individuazione delle figure professionali di cui all’art. 35, comma 10 (Servizio 
mensa e buono pasto) del presente CCNL; 
ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle 
individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido , delle scuole 
dell’infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al 
sostegno operante anche presso le scuole statali; 
ac) previsione della facoltà, per i lavorato ri turnisti che abbiano prestato la propria 
attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di 
ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui 
all’art.  30 , comma 5, lett d) ; resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo 
compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l’onere relativo alla 
predetta indennità di turno; 
ad) modalità per l’attuazione della riduzione dell’orario di cui all’art. 22 del CCNL del 
1.04.1999; 
ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all’art. 81, comma 
2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, 
tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo; 
af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato 
in attività di docenza ai sensi dell’art . 55 , comma 8 (Destinatari e processi della 
formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all’art . 79 (Fondo risorse 
decentrate: costituzione). 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL del 21.05.2018. 

 
17 
Art. 8 
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie 
di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie) , comma 4. I criteri di 
ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all ’art. 7 lett. a) del 
citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale. 
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione 
del presente contratto. 
3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui a ll'art. 7 (Contrattazione collettiva 
integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni 
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il 
termine di cui al comma 2, la propria delegazione. 
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli 
istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata 
entro il primo quadrimestre  dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di 
adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell’ambito di tale 
sessione negoziale, l’Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del 
fondo di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 
5. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento 
indicati dall’art . 9 (Clausole di raffreddamento) , qualora, decorsi trenta giorni 
dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 
trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive 
prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art . 7 
(Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie) , comma 4, lettere k), l), m), 
n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad). 
6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art . 7 (Contrattazione 
collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), 
j), u), v), w ), ab), ac), ae) e af)  il protrarsi delle trattative determini un oggettivo 
pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di 
comportamento di cui all’art . 9 (Clausole di raffreddamento) , l'ente interessato può 
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla 
successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla 
conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui 
all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente 
prorogabili di ulteriori 45. 
7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione de gli oneri sono effettuati 
dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 -bis, comma 1 del 
D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 

 
18 
parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnic a, è inviata a tale organo 
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la 
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, 
l’organo di governo competente dell’ente pu ò autorizzare il presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. 
8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, 
modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia 
fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi 
integrativi. 
9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al 
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione d efinitiva, il testo del contratto 
collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati 
dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 8 del CCNL 21.05.2018. 
Art.  9 
Clausole di raffreddamento 
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, 
correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione 
dei conflitti. 
2. Nel rispetto dei suddetti prin cipi, entro il primo mese del negoziato relativo alla 
contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad 
azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo 
nelle materie demandate. 
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono 
iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 10 
Diritto di assemblea 
1. I dipendenti degli enti del Comparto Funzioni Locali hanno diritto di partecipare, 
durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con 
l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai dipendenti che 
effettuano lavoro agile e lavoro da remoto secondo la disciplina di cui al Titolo VI. 

 
19 
3. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle 
prerogative e permessi sindacali del 4.12.2017. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 del CCNL 14.09.2000. 

 
20 
TITOLO III 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
Capo I 
Nuovo sistema di classificazione 
Art. 11 
Obiettivi e finalità 
1. Il nuovo modello di  classificazione persegue la finalità di fornire agli Enti del 
comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del 
personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante 
di sviluppo professionale. 
2. Il sistema di classificazione del personale, di cui al presente contratto, si pone altresì 
l’obiettivo di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi 
contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento del le competenze 
delle risorse umane.  
Art. 12 
Classificazione 
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro 
differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali  denominate, 
rispettivamente:   
• Area degli Operatori; 
• Area degli Operatori esperti; 
• Area degli Istruttori; 
• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. 
2. Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione 
possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati 
incarichi di “EQ”. 
3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità 
necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivit à̀ lavorative; 
esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell’Allegato A che descrivono 
l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse.  

 
21 
4 Ai sensi dell’art. 52 del D.  Lgs n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le 
mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 
inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche 
abilitazioni professionali. 
5. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie 
dell’area.  
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili 
professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative 
declaratorie, di cui all’Allegato A. 
7.  Al personale inquadrato nelle are e di cui al presente articolo viene attribuito il 
trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all’art. 76 (Incrementi 
degli stipendi tabellari). 
Art. 13 
Norme di prima applicazione 
1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione 
delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto 
mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.  
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato 
nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo 
la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di 
classificazione).  
3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del 
presente Titolo sono , in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova 
tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo 
la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.  
4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti 
integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al 
comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.  
5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure 
concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente 
ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio 
presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo 
ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento 
professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure 
viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al 
comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 

 
22 
6.  In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, 
al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente 
utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del 
nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, 
la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i 
dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di 
Corrispondenza.  
7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di 
destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione 
delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a 
ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:  
a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;  
b) titolo di studio;  
c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite 
attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o 
linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni 
professionali.  
8. Le progressioni di cui al comma 6 , ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, 
sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, 
comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022 ), in misura non 
superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del 
presente CCNL.  
 
Art. 14 
Progressioni economiche all’interno delle aree 
1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale 
progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie 
dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più 
“differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello 
stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da 
corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per 
ciascuna area  e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A. La 
medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” 
attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento 
nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti 
dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, 
anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. 

 
23 
Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli 
artt. 92, 96, 102 e 106. 
2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione 
economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 
e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura 
selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo 
risorse decentrate di cui all’art . 79, nel rispetto delle modali tà e dei criteri di seguito 
specificati:  
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non 
abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto 
requisito si tiene conto delle date  di decorrenza delle progressioni economiche 
effettuate. In sede di contrattazione integrativa  di cui all’art . 7 , comma 4 , lett. c) 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può 
essere ridotto a 2 anni o elevato a 4 . E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli 
ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza 
della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il 
dipendente viene ammesso alla proc edura con riserva e, ove lo stesso rientri in 
posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino 
alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al 
dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene 
definitivamente escluso dalla procedura; 
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene 
definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4 , lett. c) 
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le 
risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;  
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna 
procedura selettiva;  
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per 
ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in 
base ai seguenti criteri:  
1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le 
ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato 
possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad 
una delle annualità; 
2) esperienza professionale . Per “esperienza professionale” si intende quella 
maturata nel medesimo profilo  od equivalente , con o senza soluzione di 
continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra 
amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, 
nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti 
diversi;  

 
24 
3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art.  7, 
comma 4 , lett. c)  (Contrattazione coll ettiva integrativa: soggetti, livelli e 
materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso 
i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione); 
e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione 
integrativa di cui all’art . 7 , comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: 
soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non 
può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, 
della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale. 
f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni 
è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% 
del punteggio ottenuto  con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale 
punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, 
comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può 
anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima 
progressione economica attribuita al dipendente;  
g) in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione 
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri 
di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel 
rispetto del principio di non discriminazione.  
3. La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi 
caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui 
all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costi tuzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 
2, lett. b).  
4. Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto 
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione). 
5. I differenziali stipendiali di cui al presente articolo , unitamente a quelli previsti 
dall’art. 78, comma 3 , lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra 
aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree). 
6. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia 
stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area. 
 
Art. 15 
Progressioni tra le aree 
1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di 
almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel 
rispetto del piano triennale dei fabbisogni d i personale, gli Enti disciplinano le 
progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: 

 
25 
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, 
o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia 
stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad 
una delle annualità;  
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;  
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovver o di studio ulteriori rispetto a 
quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno;  
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.  
2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato 
dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto 
della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, 
inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente , non 
confluisce nel Fondo risorse decentrate.  
3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il 
trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione 
economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare in iziale, il dipendente 
conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la 
differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa 
area.  
Capo II 
   Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione 
Art. 16 
Incarichi di Elevata Qualificazione 
 
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata 
autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle 
proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un 
incarico a termine di EQ, conferito in conformità all’art . 18 del presente CCNL. Tali 
posizioni richiedono: 
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni 
specialistiche e/o or ganizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità 
organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate 
affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, 

 
26 
implicante anche la firma del provved imento finale, in conformità agli ordinamenti 
delle amministrazioni; 
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata 
da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a 
consentire lo svolgimen to di attività di conduzione, coordinamento e gestione di 
funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o 
di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività 
progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.  
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie: 
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare 
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; 
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 
comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza 
specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universi tario del sistema 
educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative 
in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 
curriculum. 
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette  posizioni di lavoro di cui al comma 2, 
possono essere affidati a personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata 
Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall’esterno ed inquadrato nella 
medesima area.   
4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei Funzionari e 
dell’Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: 
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori o degli Operatori 
esperti; 
b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli Istruttori. 
Art. 17    
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di 
cui all’art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal 
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. 
2. L’impo rto della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un 
massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna 
posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri 
predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle 

 
27 
responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione 
delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche 
l’ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri 
di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento. 
3. Nelle ipotesi considerate nell’art . 16 , comma 4, l’importo della retribuzione di 
posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per 
tredici mensilità. 
4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della 
retribuzione di risultato deg li incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce 
retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate 
alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti 
dal proprio ordinamento. 
5. Nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un 
incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), 
per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è 
attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore 
economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico di EQ oggetto del 
conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l’e nte tiene conto 
della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all’incarico 
attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale. 
6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtaz ione di 
quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo 
quanto previsto dall’art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al 
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al pr esente articolo 
continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto 
previsto dall’art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse 
destinate alla retribuzione di posizione e di risultato  si determina un corrispondente 
ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli 
strumenti a tal fine previsti dall’art. 79 (Risorse decentrate). 
 
Art. 18 
Conferimento e revoca degli incarichi di EQ 
 
1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono 
conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e 
motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. 

 
28 
2. Per il conferimento degli incaric hi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle 
funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da 
realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale 
ed esperienza acquisiti dal personale di cui all’art. 16 del presente CCNL. 
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e 
motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di 
valutazione negativa della performance individuale. 
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di 
cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine 
adottato dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della 
retribuzione di risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL . Gli enti, prima di 
procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono 
in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessat o anche assistito dalla 
organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; 
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico 
di cui al comma 3. 
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di 
risultato di cui all’art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.  
Art. 19 
Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ 
1. Negli  enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizio ni d i 
responsabile di ciascuna struttura  apicale, secondo l’ordinamento organizzativo 
dell’ente, sono automaticamente individuate com e posizioni di lavoro oggetto di 
incarichi di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL. 
2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti 
appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, ove tuttavia non 
siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure 
essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli 
stessi un incarico ad interim di  EQ per la carenza delle competenze professionali a tal 
fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è 
possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di EQ anche a personale 
dell’area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze 
professionali. 
3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola 
volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza 
che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale dell’area dei 
Funzionari e dell’Elevata Qualifi cazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente 
procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito. 

 
29 
4. Il dipendente appartenente all’area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico 
di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato 
previste per l’incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi 
aggiuntivi dell’art . 20  (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con 
esclusione di ogni altro compenso o elemento retri butivo, ivi compreso quello per 
mansioni superiori di cui all’art. 8 del CCNL del 14.09.2000. 
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo 
parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso  
dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina 
prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi 
in convenzione) del presente CCNL. 
6. Per gli incarichi di cui al presente artico lo, in materia di conferimento, revoca e di 
durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall’art. 18 
(Conferimento e revoca degli incarichi di EQ). 
Art. 20 
Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ 
1. Ai titolari di incarico  di EQ, di cui all’art. 16 del presente CCNL , in aggiunta alla 
retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti 
trattamenti accessori: 
a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 , comma 1, lett. b), primo periodo, del  
CCNL del 6. 07.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14. 09.2000 come integrata 
dall’art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL; 
b) i compensi ISTAT, ai sensi dell’art.70-ter; 
c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL 
del 14.09.2000;  
d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo 
settimanale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del CCNL del 14. 09.2000, introdotto 
dall’art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; 
e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 
del CCNL del 22. 01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle 
risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per f ar fronte ad 
emergenze derivanti da calamità naturali; 
f) i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale 
dell’area della vigilanza; 
g) l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco; 

 
30 
h) i compensi che spe cifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore 
del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: 
- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art. 113 del D. Lgs. 
n. 50 del 2016; 
- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art. 9 della L. n.114 del 2014; 
- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le 
disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 9.05.2006; 
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi 
locali, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018; 
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. 
n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio. 
- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell’art. 43 della 
L. 449/1997. 
Art. 21 
Disapplicazioni 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all’art. 13, comma 1 (Norma 
di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli: 
a) art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall’art. 12 del CCNL del 21.5.2018;  
b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018; 
2. E’, inoltre, disapplicato l’Allegato A “Declaratorie” al CCNL del 31.3.1999. 
Capo III 
Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione 
Art. 22 
Gestione delle risorse umane nelle Unioni dei Comuni 
 
1. Le Unioni gestiscono dirett amente il rapporto di lavoro del proprio personale 
assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a 
tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di 

 
31 
quella definita in sede di contrattaz ione collettiva integrativa per gli aspetti a 
quest’ultima demandati. 
2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato 
all’Unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del 
rapporto di lavoro pe r tutti gli istituti giuridici ed economici, previa acquisizione dei 
necessari elementi di conoscenza forniti dall’Unione. Per gli aspetti attinenti alla 
prestazione di lavoro e alle condizioni per l’attribuzione del salario accessorio trova 
applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall’Unione; i relativi 
atti di gestione sono adottati dall’Unione. 
3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’Unione costituisce proprie 
risorse finanziarie destinate a compensare le prest azioni di lavoro straordinario e a 
sostenere tutto il trattamento accessorio per le politiche di sviluppo delle risorse umane, 
secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 79 e 80  (Fondo Risorse decentrate: 
Costituzione e utilizzo) del presente CCNL. 
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti 
modalità:  
a) relativamente al personale neo-assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di 
prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti 
presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di 
stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate 
secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutt i gli enti del comparto; la 
quota delle eventuali risorse variabili viene determinata di volta in volta secondo le 
regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto; 
b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti 
aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici 
del salario accessorio) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori 
interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene 
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di 
provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali. 
5. Al fine di favorire l’utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti 
da parte de ll’Unione, la contrattazione collettiva integrativa della stessa Unione può 
disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica 
e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del 
personale utilizzato, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: 
utilizzo) del presente CCNL. 
6. Nel caso di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL al 
personale incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale presso l’Unione si applica quanto 
previsto nel successivo art. 23, commi 4 e 5.  
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro 
sia da parte dell’Unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro 

 
32 
settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale di cui all’art. 
53 del CCNL 21.05.2018. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 13 CCNL 22.01.2004. 
Art. 23 
Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione 
 
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 
una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei 
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL 
per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante 
convenzione. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, 
nel rispetto del v incolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri 
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La 
utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, 
è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall’ente di 
provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di 
conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione. 
3. La contrattazione collettiva integrativa dell’ente utilizzatore può disciplinare, con 
oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di 
riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale 
assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 80 (Fondo risorse decentrate: 
utilizzo) del presente CCNL. 
4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e 
con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti 
indicati nell’art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL. 
5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all’art. 16 del presente CCNL, 
a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, 
ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, 
secondo la disciplina già prevista dall’art. 22, comma 6  del presente CCNL, le 
retribuzioni di posizione e di risul tato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte 
secondo quanto di seguito precisato e specificato: 
- l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le 
retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso  stabiliti; nella 
rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta 
riduzione della prestazione lavorativa; 

 
33 
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo 
a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione 
e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta 
riduzione della prestazione lavorativa; 
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di 
lavoro, l’ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della 
retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche 
in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2 ; per finalità di 
cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l’ente di provenienza, 
secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle 
risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: co stituzione), stanziate presso 
ciascun ente. 
6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del 
personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi 
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.  
7. Nel caso di cui all’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l’Ente, legittimato a servirsi 
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al 
suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché 
l’art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018. 
 

 
34 
TITOLO IV 
RAPPORTO DI LAVORO  
Capo I 
Costituzione del rapporto di lavoro 
Art. 24 
Contratto individuale di lavoro 
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da 
contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di 
legge e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  e a 
tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le 
amministrazioni del comparto. 
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono 
comunque indicati:  
a) tipologia del rapporto di lavoro;  
b) data di inizio del rapporto di lavoro;  
c) Area e profilo professionale di inquadramento; 
d) stipendio tabellare;  
e) durata del periodo di prova;  
f) sede di lavoro; 
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato. 
h) Informativa sulle modalità di adesione al Fondo Perseo Sirio ex art. 4, comma 1, 
dell’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della 
volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo -Sirio, anche 
mediante forme di silenzio assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore 
del 16.09.2021. 
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti 
collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del cont ratto di lavoro e 
per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza 
obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce 
il presupposto. 
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. 
In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche 

 
35 
l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all’art.  
54 del CCNL del 21.05.2018. 
5. L'ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini 
dell'assunzione, invita il destinatario a presentare, anche in via telematica, la 
documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, 
indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, 
fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, a 
richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento. 
6. Nello stesso termine il dest inatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. In caso 
contrario, unitamente  ai documenti, deve essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il personale assunto con 
rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 53 del 
CCNL del 21.05.2018. Il medesimo personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, 
purché autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, può prestare attività 
lavorativa presso altri enti nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 
267 del 2000. 
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'ente comunica di non dare luogo 
alla stipulazione del contratto. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL del 21.05.2018.  
Art. 25 
Periodo di prova 
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di 
prova la cui durata è stabilita come segue: 
- due mesi per i dipendenti inquadrati nell e aree degli Operatori e degli Operatori 
Esperti; 
- sei mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree.  
2. Possono essere esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i 
dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima Area e profilo professionale 
oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso 
comparto. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti 
che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al 
personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, co mma 
15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001. 
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio 
effettivamente prestato. 

 
36 
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia , ai sensi dell’art. 48 
(Assenze per malattie) , dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) , 
dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge 
o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto 
per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In 
caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 
38 (Infortunio). 
5. Le assenze riconosciu te come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono 
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 
6. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto 
in qualsiasi momento senza obb ligo di preavviso né di indennità sostitutiva del 
preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal 
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere 
motivato. La comunicazione del recesso può essere formalizzata anche a mezzo di 
posta elettronica certificata. 
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il 
dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal 
giorno dell'assunzione. 
8. In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo 
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati. 
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso  o comunque assunto a 
seguito di scorrimento di graduatoria , durante il periodo di prova, ha diritto alla 
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco 
temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni 
contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato 
superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a 
domanda, nell’Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità 
di provenienza. 
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, 
vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova nell’ente  di 
appartenenza. 
12. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un 
ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina. 
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 20 del CCNL del 21.05.2018. 

 
37 
 Art. 26 
Ricostituzione del rapporto di lavoro 
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può 
richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto 
di lavoro. In caso di accog limento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella 
medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, 
al momento delle dimissioni. 
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti tem porali di 
cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative 
all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita 
e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea. 
3. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il 
trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione 
economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro , con 
esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, 
anche a carattere continuativo e non riassorbibile. 
4. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è 
subordinata alla dispo nibilità del corrispondente posto nella dotazione organica 
dell’ente. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del 14.09.2000 come 
integrato dall’art. 17 del CCNL del 5.10.2001. 
 
Art. 27 
Fascicolo personale 
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse 
umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i 
documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al 
percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che 
lo riguardano. 
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata 
la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.  
3. Il dipendente ha diritto di ricevere notizia dell’inserimento degli atti e documenti 
immessi nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli relativi a percorsi formativi, 
prenderne visione ed estrarne copia. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 21 del CCNL 21.05.2018.  

 
38 
Art. 28 
Identità alias in percorsi di affermazione di genere 
1. Al fine di tutelare il benessere psicofisico di lavoratori transgender, di creare un 
ambiente di lavoro inclusivo, ispirato al valore fondante della pari dignità umana delle 
persone, eliminando situazioni di disagio per coloro che intendono modificare nome e 
identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere, le 
Amministrazioni riconoscono un’identità alias al dipendente che ne facc ia richiesta 
tramite la sottoscrizione di un Accordo di riservatezza confidenziale. Modalità di 
accesso e tempi di richiesta e attivazione dell’alias saranno specificate in apposita 
regolamentazione interna, la carriera alias resterà inscindibilmente assoc iata e gestita 
in contemporanea alla carriera reale. L’identità alias da utilizzare, anche con 
riferimento a quanto previsto dall’art. 55-novies del D. Lgs. n. 165/2001, al posto del 
nominativo effettivo risultante nel fascicolo personale di cui all’art.  27 (Fascicolo 
personale), riguarda, a titolo esemplificativo, il cartellino di riconoscimento, le 
credenziali per la posta elettronica, la targhetta sulla porta d’ufficio, eventuali tabelle 
di turno orari esposte negli spazi comuni, nonché divise di lavoro corrispondenti al 
genere di elezione della persona e la possibilità di utilizzare spogliatoio e servizi 
igienici neutri rispetto al genere, se presenti, o corrispondenti  all’identità di genere del 
lavoratore. 
2. Non si conformano all’identità alias e rest ano pertanto invariate tutte le 
documentazioni e tutti i provvedimenti attinenti al dipendente che desidera 
intraprendere il percorso di affermazione di genere che hanno rilevanza strettamente 
personale (come ad esempio la busta paga, la matricola, i sistemi di rilevazione e lettura 
informatizzata della presenza, i provvedimenti disciplinari) o la sottoscrizione di atti e 
provvedimenti da parte del lavoratore interessato. 
Capo II 
Istituti collegati all’orario di lavoro 
Art. 29 
Orario di lavoro 
1. L’orario o rdinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di 
servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni 
legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze 
dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o 
prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di 
collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 

 
39 
2. Ai sensi dell’art. 4, com ma 4, del D.  Lgs. n. 66 del 2003, la durata dell’orario di 
lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro 
straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi. 
3. Al fine dell’armonizzazione dello svo lgimento dei servizi con le esigenze 
complessive degli utenti, le articolazioni dell’orario di lavoro sono determinate 
dall’ente, nel rispetto della disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II, 
tenendo conto dei seguenti criteri: 
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; 
- miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 
4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei 
suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le sottoindicate 
tipologie di orario: 
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali en tro le quali sono 
consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto 
previsto all’art. 36 (Orario di lavoro flessibile); 
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni 
orarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 30 (Turnazione); 
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di 
lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel 
rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art.  31 (Orario 
Multiperiodale). 
5. E’ comunque possibile l’utilizzazione programmata di tutte le tipologie, di cui al 
comma 4, al fine di favorire la massima flessibilità nella gestione dell’organizzazione 
del lavoro e dei servizi. 
6. Il lavoratore, in conformità alle previsioni dell’art. 7 del D.  Lgs 66/2003, ha diritto 
ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero 
delle energie psicofisiche.  
7. Il lavoratore, in conformità alle previsioni dell’art. 9 del D. Lgs 66/2003, ha diritto 
ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in 
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui al 
comma precedente. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media  
in un periodo non superiore a 14 giorni. 
8. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, deve essere previsto 
un intervallo per pausa, non inferiore a dieci minuti, ai sensi dell’art. 34 (Pausa). 
9. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante 
controlli di tipo automatico. 

 
40 
10. Per i dipendenti che prestino attività lavorativa presso un’unica sede di servizio, 
qualora, dopo aver preso servizio in sede, sia necessario svolgere temporaneamente 
tale attività, debitamente autorizzata, in altra sede del medesimo ente, per esigenze di 
servizio o per la tipologia di prestazione, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla 
sede al luogo di svolgimento dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di 
lavoro. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 22 del CCNL del 21.05.2018.  
Art. 30 
Turnazioni 
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organiz zative e funzionali, possono 
istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del 
personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.  
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsion e della 
relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della 
programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed 
avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, 
notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente. 
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri: 
a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle 
professionalità necessarie in ciascun turno; 
b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra 
il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze 
dello scambio delle consegne  o per comprovate e sopravve nute esigenze di servizio . 
Per i servizi educativi e scolastici fanno eccezione i periodi di sovrapposizione dovuti 
alle esigenze di compresenza stabiliti dal progetto didattico educativo adottato.  
c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere gara ntito un periodo di riposo di 
almeno 11 ore consecutive; 
d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture 
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore; 
e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 
del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo 
compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 
del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. 
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità 
naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun 
dipendente non può essere superiore a 10.  

 
41 
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione 
dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono 
stabiliti come segue: 
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): mag giorazione 
oraria del 10% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;  
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui 
all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;  
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art. 
74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;  
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di 
cui all’art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL. 
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione 
in turno. 
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse 
previste dall’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione). 
8. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 
36, comma 4 del presente CCNL può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di 
turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’ar t. 53, comma 2, del D.  Lgs. 
n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e 
nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018.  
Art. 31 
Orario multiperiodale 
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, nell’ambito di 
quanto previsto dall’art . 29, comma 4, lettera c)  (Orario di lavoro),  è effettuata in 
relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in 
corrispondenza di variazioni di intensità dell’attività lavorativa. 
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere 
individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono supe rare, 
rispettivamente, le 13 settimane. 
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate 
mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la 
riduzione del numero delle giornate lavorative. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 25 del CCNL del 21.05.2018.  

 
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Art. 32 
Lavoro straordinario  
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali e pertanto non possono essere utilizz ate come fattore ordinario di 
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi 
oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 
(Risorse lavoro straordinario). 
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla 
base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa 
ogni forma generalizzata di autorizzazione. 
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti 
non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui al comma 4 
dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in 
sede di contrattazione integrativa, fermo resta ndo il limite delle risorse previste dallo 
stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario). 
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando 
la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la 
retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata 
del rateo della 13^mensilità. 
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari: 
- al 15% per il lavoro straordinario diurno; 
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle 
ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); 
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. 
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogn i caso, 
superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.  
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente 
autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con 
le esigenze organizzative e di servizio. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL del 14.09.2000.  
Art. 33 
Banca delle ore 
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi 
compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, 
con un conto individuale per ciascun lavoratore. 

 
43 
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di 
lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo  annuo stabilito a 
livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a 
quello di maturazione. 
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione 
o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità 
personali e familiari. 
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al 
numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso 
possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 
5. A livello di ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 (Informazione) o 
dell’art. 6 , comma 5 (Organismo paritetico per l’ Innovazione) viene effettuato il 
monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo. Nel rispetto dello 
spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità 
aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate 
sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese 
successivo alla prestazione lavorativa. 
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38-bis del CCNL del 14.09.2000.  
Art. 34 
Pausa 
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale ha diritto 
a beneficiare di una pausa di almeno  dieci minuti ai fini del recupero delle energie 
psicofisiche.  
2. Per la consumazione del pasto , secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 
(Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal  
medesimo art. 35, comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta 
minuti. 
3. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della 
tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla 
disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi 
dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città. 
4. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in 
ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari 
situazioni di cui all’art. 36, comma 4 del presente CCNL (Orario di lavoro flessibile). 

 
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5. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro 
giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa  in presenza di 
attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi, nel rispetto 
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 26 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 35 
Servizio Mensa e buono pasto 
1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le 
risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al 
personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali. 
2. Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che 
prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane  o, 
alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali , oppure nelle ore 
serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti ; e’, in 
ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere , su base giornaliera,  più di un buono 
pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di 
lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di 
servizio. 
3. Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.  
4. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del 
costo u nitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un 
corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa 
è gestita direttamente dall’ente. 
5. Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente 
dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad 
assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per 
il personale degli enti che gestiscono le  mense nonché quelli per il diritto allo studio 
universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in 
relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti 
anche per il completamento dell’orario di servizio. 
6. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante. 
7. Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma 
che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma  4, fatto salvo 
quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, quale quella attualmente vigente di 
cui al D.L. 95/2012, che fissa in euro 7 il valore massimo dei buoni pasto. 

 
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8. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’ orario adottata 
dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano 
soddisfatte le condizioni di cui al comma 2. 
9. Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, che 
si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove 
presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti. 
10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano , in 
sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, 
in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con 
specifico riferimento alle attività  di protezione civile,  di vigilanza e di polizia locale, 
nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, 
fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la 
consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazi one collettiva 
integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di 
lavoro. 
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.09.2000 
e l’art. 13 del CCNL del 9.05.2006. 
Art. 36 
Orario di lavoro flessibile 
1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione 
di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze 
di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della 
medesima giornata. 
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze 
organizzative e funzionali degli uffici, sia delle eventuali esigenze del personale, anche 
in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. 
3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1 deve essere 
recuperato entro i due mesi successiv i dalla maturazione dello stesso , secondo le 
modalità e i tempi concordati con il dirigente. 
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti 
nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteri ori rispetto al 
regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze 
di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: 
- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001; 
- assistano familiari o siano portatori di handicap ai sensi della L. n. 104/1992; 

 
46 
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 44; 
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili 
nido, scuole materne e scuole primarie; 
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 27 del CCNL del 21.05.2018.  
Art. 37 
Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-assistenziale e 
socio-sanitario 
1. Le disposizioni relative ai tempi di vestizione e svestizione per il personale  
appartenente ai profili sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali sono contenute 
all’art. 105 della Sezione del personale delle professioni sanitarie e socio-assistenziali.  
Capo III 
Ferie e festività 
Art. 38 
Ferie, recupero festività soppresse e festività del santo patrono 
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. 
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi 
per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo 
svolgimento d ella prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici 
mensilità. 
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, la durata 
delle ferie è di 28 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 
1, comma 1, lettera "a", della L.  n. 937/1977.  
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, la durata del 
periodo di ferie è di 32 giorni, comprensivi delle due giornate previste dall' art.1, 
comma 1, lettera "a", della L. n. 937/1977.  
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, a 
seconda che l’articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni, la durata delle ferie è 
rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste 
dai commi 2 e 3. 

 
47 
5. Dopo tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con 
qualifica o inquadramento diverso, ai dipendenti di cui al comma 4 spettano i giorni di 
ferie stabiliti nei commi 2 e 3.  
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno 
solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata L. n. 937/77. È altresì 
considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in c ui il 
dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo. 
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è 
determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese 
superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 40 del presente 
CCNL (Permessi retribuiti) e 33 del CCNL del 21.05.2018 conserva il diritto alle ferie. 
9. Le ferie so no un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, 
previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, 
in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del 
dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell’amministrazione deve avvenire in forma 
scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale. 
10. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse 
nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo 
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge 
e delle relative disposizioni applicative. 
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie 
in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando 
comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due 
settimane continuative nel periodo 1° giugno - 30 settembre. 
13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, 
il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in 
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre 
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non godute. 
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il 
godimento delle ferie nel corso dell'anno di maturazione, le ferie dovranno essere fruite 
entro il primo semestre dell'anno successivo.  
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le 
esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro 
primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione. 
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si 
siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura 
del dipendente informare tempestivamente l’ente, ai fini di consentire all o stesso di 

 
48 
compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi 
considerate all’art. 40, comma 1, secondo alinea. 
17. Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui all’art. 49, comma 3 (Assenze 
per malattia) , il periodo di ferie non è riduc ibile per assenze dovute a malattia o 
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, 
il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione 
alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai commi 14 e 15. 
18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nei casi in cui la monetizzazione deve 
ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con 
riferimento all’anno di mancata fruizion e, prendendo a base di calcolo la nozione di 
retribuzione di cui all’art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso 
applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74. 
19. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 
6, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie. 
20. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL del 21.05.2018. 
Art. 39 
Disciplina delle ferie fruibili ad ore 
1. Le regioni, le agenzie e gli enti regionali possono prevedere la fruizione delle ferie 
ad ora secondo le modalità previste dal presente articolo. 
2. Ai fini della eventuale fruizione delle ferie ad ore, sono stabiliti i seguenti monte ore 
annuali: 
a) 202 ore, corrispondenti ai 28 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 2; 
b) 192 ore, corrispondenti ai 32 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 3; 
c) 187 ore, corrispondenti ai 26 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 4; 
d) 180 ore, corrispondenti ai 30 giorni di ferie di cui all’art. 38, comma 4. 
3. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i l monte ore di cui al comma 2 è 
riproporzionato, in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa. 
4. Qualora le ferie siano fruite per l’intera giornata si determina una decurtazione de l 
monte ore di cui al comma 2, pari all’orario ordinario che il dipendente avrebbe dovuto 
effettuare nella stessa giornata. 
5. Per garantire il recupero psico-fisico del dipendente, devono comunque essere fruiti 
nell’anno almeno 20 giorni interi, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 
cinque giorni, e almeno 24 giorni, nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 
sei giorni. Trovano comunque applicazione le previs ioni di cui all’art. 38 (Ferie 
recupero festività soppresse e festività del santo patrono). 

 
49 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 del CCNL del 21.05.2018. 
Capo IV  
Permessi, assenze e congedi 
Art. 40 
Permessi retribuiti 
1. A domanda de l dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da 
documentare debitamente: 
- partecipazione a concorsi , procedure selettive o comparative, anche di mobilità,  o 
esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; 
- lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo 
grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre 
per evento da fruire  entro 7 giorni lavorativi dal decesso , ovvero in caso di motivate 
esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 
2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione 
del matrimonio la cui fruizione deve inizia re entro 45 giorni dalla data in cui è stato 
contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente 
impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente 
con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per 
il godimento dello stesso. 
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti 
dell'anzianità di servizio. 
4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la 
retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ , le indennità per specifiche 
responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, 
lett. e) ed f),  esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le 
indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018. 

 
50 
Art. 41 
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi 
personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. 
Il diniego deve essere motivato e formalizzato. 
2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie;  
b) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora; 
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché 
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno 
eccezione i perme ssi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi 
disciplinati dal D. Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui all’art. 42 (Permessi brevi) 
del presente CCNL. 
 e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giorna ta 
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del 
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; 
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno, dei permessi giornalieri 
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi 
compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le 
indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 80, comma 
2, rispettivamente, lett. e) ed f) del presente CCNL esclusi i compensi per le prestazioni 
di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della 
prestazione lavorativa. 
4. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso  retribuito di cui al comma 1 è 
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di 
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso 
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente 
rapporto di lavoro. 
5. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle 
ore di permesso di cui al comma 1. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 21.05.2018. 

 
51 
Art. 42 
Permessi brevi 
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente o 
responsabile preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi 
non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non 
possono comunque superare le 36 ore annue. 
2. Per consentire al dirigente o responsabile di adottare le misure ritenute necessarie 
per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata 
in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, 
salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente o dal responsabile. 
3. Il dipendente è tenuto a recuperar e le ore non lavorate entro i due mesi successivi, 
secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina 
la proporzionale decurtazione della retribuzione. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 33-bis del CCNL 21.05.2018. 
 
Art. 43 
Congedi per le donne vittime di violenza  
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, 
debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, ha diritto ad 
astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di 
congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti 
dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. 
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo 
in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della 
certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - 
con un preavviso non inferiore a s ette giorni di calendario e con l’indicazione 
dell’inizio e della fine del relativo periodo. 
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto, per il congedo 
di maternità, dall’art. 45 (Congedi dei genitori) del presente contratto. 
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a 
tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornali era 
nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene 
in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente 
precedente a quello in cui ha inizio il congedo.  La lavoratrice può, inoltre, a domanda, 
essere esonerata dai turni disagiati. 

 
52 
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a 
tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 53  del CCNL del 21 .05.2018. Il 
rapporto a tempo parziale è nuovamente trasfo rmato in rapporto di lavoro a tempo 
pieno, a richiesta della lavoratrice. 
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione 
di cui al comma 1 può presentare domanda di trasferimento  o di comando  ad altra 
amministrazione pubblica anche ubicata in una località diversa da quella in cui si è 
subita la violenza, previa comunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni 
dalla suddetta comunicazione l'ente di appartenenza dispone il trasferimento  o il 
comando presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti 
corrispondenti alla sua area. 
8. I congedi di cui al presente articolo possono essere cumulati con l’aspettativa per 
motivi personali e familiari di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018 per un periodo 
di ulteriori trenta giorni. Gli Enti, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, 
agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell’art. 52, 
comma 1 del presente contratto (Norme comuni sulle aspettative). 
9. La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può 
chiedere di rientrare nell’Ente dove prestava originariamente la propria attività. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 44 
Assenze e permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche 
od esami diagnostici 
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, 
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera 
che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di 
percorrenza da e per la sede di lavoro. 
2. I permessi di cui al comma 1 sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del 
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico 
delle stesse. 
3. I permessi orari di cui al comma 1: 
a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore, previsti dalla le gge e dalla contrattazione collettiva, nonché 
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative . Fanno eccezione i 
permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992 e i permessi e congedi disciplinati dal D. 
Lgs. n. 151/2001 nonché i permessi di cui  all’art. 42 del presente contratto (Permessi 
brevi). 

 
53 
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio 
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni; 
c) sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora. 
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria 
corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per 
la durata dell’inte ra giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul 
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di 
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio 
del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente 
legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle 
ore di permesso di cui al comma 1. 
8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un 
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza 
o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione 
e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente 
intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 
9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di 
presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo 
della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
10. L’attestazione è inoltrata all’ente dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a 
quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione 
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del 
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputat a alla 
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine 
al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è 
giustificata mediante:  
a) attestazione di malattia del medico curan te individuato, in base a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità 
ordinariamente previste in tale ipotesi; 
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della 
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni 
dei commi 9 e 10. 
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità 
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle 
visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa 

 
54 
assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale 
e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed  economico. In tale caso 
l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 
13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata 
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle p revisioni dei commi 9, 
10, 11. 
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi 
periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è 
sufficiente anche un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti 
la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo 
cicli o un calendario stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione 
all’ente prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente. 
A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei 
commi 9, 10, 11 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, 
nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di 
terapie prescritto dal medico. 
15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di 
fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei p ermessi brevi a 
recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca 
delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la 
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico d i tali istituti dalla 
contrattazione collettiva. 
16. Il diritto alla fruizione delle 18 ore di permesso retribuito di cui al comma 1 è 
riconosciuto per intero al dipendente che sia risultato vincitore, nel corso dell’anno, di 
un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato presso il medesimo ente o presso 
ente diverso, anche qualora lo stesso ne abbia già fruito in tutto o in parte nel precedente 
rapporto di lavoro. 
17. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 35 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 45 
Congedi dei genitori 
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità contenute nel D.  Lgs. n. 151 /2001, come 
modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, co n le specificazioni di 
cui al presente articolo. 
2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17, 27 bis e 
28 del D. Lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione 
fissa mensile, inclusi i r atei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento 
accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli 

 
55 
incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo 
i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto 
partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e 
delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. 
3. Nell’ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1 
del D. Lgs. n. 151 del 2001  e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i 
lavoratori padri, i primi trenta giorni , computati complessivamente per entrambi i 
genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto 
previsto dal comma 2. 
4. Successivamente al congedo per maternità o paternità, di cui al comma 2 e fino al 
terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi 
previsti dall’art. 47 del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri 
sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per 
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 3. 
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, 
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. 
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, 
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore 
o della lavoratrice. 
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi 
dell’art. 32 del D.  Lgs. n. 151 /2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre 
presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di 
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di 
astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel 
rispetto del suddetto del suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione 
anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono 
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la domanda 
può essere presentata entro le quarantot to ore precedenti l’inizio del periodo di 
astensione dal lavoro. 
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1 -bis, del D. Lgs. n. 151/2001, 
inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L.  n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche 
adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, 
possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale . Ai fini del 
computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di 
congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part - 
time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata 
della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili 
per meno di un’ora e non riducono le ferie. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 del CCNL 21.05. 2018. 

 
56 
Art. 46 
Diritto allo studio 
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate 
dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore 
per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3 % 
del personale in servizio a tempo indeterminato  presso ciascuna amministrazione, 
all’inizio di ogni anno.  
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche 
di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite massimo percentuale già 
stabilito al comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al 
medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di 
riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. 
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non 
si avvalgano dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi 
di cui all’art. 10 della L. n. 300/1970. 
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche 
in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-
universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abil itate al 
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento 
pubblico e per sostenere i relativi esami.  
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione 
a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami 
e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni 
festivi o di riposo settimanale. 
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, 
per la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità: 
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari 
o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni 
precedenti; 
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e 
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni 
ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-
universitari, la condizione di cui alla lettera a);  
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle 
condizioni di cui alle lettere a) e b).  

 
57 
7. Nell’ambito di ci ascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è 
accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media 
inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari. 
8. Qualora a seguito dell’applic azione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista 
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano 
mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di 
ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. 
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati 
devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine 
degli stessi, l’attestato di partecipazione e q uello degli esami sostenuti, anche se con 
esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono 
considerati come aspettativa per motivi personali  o, a domanda, come ferie o riposi 
compensativi per straordinario già effettuato. 
10. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, 
ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a 
tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura  ridotta, in 
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella 
stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 4 il dipendente può 
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 
40, comma 1, primo alinea. 
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 45 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 47 
Congedi per la formazione 
1. I congedi per la formazione dei dipendenti disciplinati dall’art. 5 della L. n. 53/2000 
sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa 
amministrazione, compresi gli  eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, 
possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale 
annua complessiva del 20% del personale delle diverse aree in servizio, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno.  
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in 
possesso della prescritta anzianità devono presentare all’ente di appartenenza una 
specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono 
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve 
essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 

 
58 
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al 
comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.  
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono 
le seguenti condizioni: 
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi; 
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi. 
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse 
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un 
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di 
preavviso di cui al comma 3, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo 
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può 
essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 
7. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge 
n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al 
periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di 
comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art.  
48 (Malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 49 (Infortuni 
sul lavoro malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio) 
8. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 
6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità. 
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 48 
Assenze per malattia 
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del 
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si 
sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo 
episodio morboso in corso. 
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto 
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto 
di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso 
che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale 
richiesta. 
3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente 
gravi. 

 
59 
4. Prima di concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 3, l’ente, dandone preventiva 
comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento 
delle condizioni di salute del lavoratore, per il tramite dell’organo medico competente 
ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause 
di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.  
5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 o 3, nel caso che 
il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle 
mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal 
DPR n. 171/2011. 
6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente 
assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/20 11, risolve il rapporto di 
lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del 
verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso. 
7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della 
idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 
1 o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza 
di condizioni fisiche che facciano fondatamente presume re l’inidoneità permanente 
assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 
8. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 7, emerga 
una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansio ni del proprio profilo, 
l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato 
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. 
Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente venga dichiarato assolu tamente 
inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si provvede secondo quanto previsto dal comma 6.  
9. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 3 del presente 
articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  
10. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: 
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, 
comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo , 
dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in 
caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, 
al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2 , lett. c) 
(Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e 
continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, 
nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; 
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;  

 
60 
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di 
conservazione del posto previsto nel comma 1;  
d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti; 
e) i trattamenti accessori correlati alla performance  dell’anno competono, secondo i 
criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura 
in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività 
svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non 
necessariamente proporzionale a queste ultime. 
12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in 
caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare c ertificato 
dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero 
ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, 
sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi 
di convalescenza. 
13. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata 
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro 
del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.  
14. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso 
da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, 
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.  
15. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del 
medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'ente, in 
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle 
disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità 
previsti dalla vigente normativa. 
16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, 
dall'indirizzo comunicato, per visite mediche , prestazioni o accertamenti specialistici 
o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a 
darne preventiva comunicazione all'ente. 
17. Nel caso in cui l'infermità sia riconducibile alla responsabilità di un terzo, il 
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato 
dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dall o stesso erogato durante il 
periodo di assenza ai sensi del comma 1 1, compresi gli oneri riflessi inerenti. La 
presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni 
dirette nei confronti del terzo responsabile. 
18. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL 21.05.2018. 

 
61 
Art. 49 
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio 
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o 
all’abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti 
di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino 
a guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non 
oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in 
casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile 
con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui 
all’art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia). 
2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto 
maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto 
massimo di cui al comma precedente, a darne comunicazione al singolo dipendente. 
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si 
applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, 
solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima 
dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.  
4. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma l, le ulteriori 
assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall'art. 48 (Malattia), 
commi 5 e 6. 
5. Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale 
disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della L. n. 48/2017. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 50 
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita 
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come 
ad esempio l’emodialisi o la chemioterapia, attestate secondo le modalità di cui al 
comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione 
del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedalier o o di day – hospital, 
nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie. In tali giornate 
il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dall' art. 48, comma 11 lettera a) 
(Assenze per malattia). 
2. L’attestazione della s ussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie 
salvavita di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico -
legali delle Aziende sanitarie locali o dalle strutture con competenze mediche delle 
pubbliche amministrazioni o da enti accreditati. 

 
62 
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti 
collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa. 
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai 
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla struttura medica convenzionata ove è 
stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente. 
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, 
dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi 
precedenti. 
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l’effettuazione delle 
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del 
presente contratto collettivo nazionale. 
7. In materia di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità, trovano applicazione le 
previsioni della vigente normativa. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 51 
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di 
ricerca, ai sensi della L. n. 476/1984 oppure che usufruiscano delle borse di studio di 
cui alla L. n. 398/1989, possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi 
di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto 
delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della citata 
L. n. 476/1984 e successive modificazioni. 
3. Ai sensi dell’art. 4, co mma 2 della L. n. 53/2000, può essere altresì concessa 
un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di due 
anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi 
di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. 
Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con 
l’aspettativa di cui all’art. 39 del CCNL del 21.05.2018, se utilizzata allo stesso titolo. 
4. Le aspettative previste da specifiche disposizioni di legge, a titolo esemplificativo, 
l’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs 165/2001, nonché l’aspettativa prevista 
dall’art. 18 della L. n. 183/2010, possono essere concesse ai dipendenti nei limiti e con 
le modalità ivi previste.  
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 del CCNL 21.05.2018. 

 
63 
Art. 52 
Norme comuni sulle aspettative 
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due 
periodi di aspettativa, a nche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano 
almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso 
di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in 
caso di assenze di cui alla D. Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento 
in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno 
giustificato la con cessione, l’ente invita il dipendente a riprendere servizio, con un 
preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, 
è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di 
aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il 
rapporto di lavoro è risolto con le procedure dell’art. 72. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 42 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 53 
Servizio militare  
1. I dipendenti richiamati in servizio militare hanno diritto alla conservazione del posto 
per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. 
Al predetto personale l’amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto 
dalle disposizioni legislative vigenti ai sensi dell’art. 1799 del D. Lgs. n. 66/2010. 
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art.  1799, ai dipendenti richiamati in servizio 
militare, l’a mministrazione corrisponde l’eventuale differenza tra lo stipendio in 
godimento e quello erogato dall’ amministrazione militare. 
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione 
per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha 
avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un 
mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. 
In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è 
retribuito. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 47 del CCNL 21.05.2018. 

 
64 
Capo V  
Formazione del personale 
Art. 54 
Principi generali e finalità della formazione 
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica 
amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo primario nelle strategie 
di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell’attività 
delle amministrazioni. 
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono 
la formazione quale leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione 
e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento  
organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all’investimento 
in attività formative. 
3. Nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all’art. 5, comma 3, lett. i) 
(Confronto) del presente CCNL , ciascun Ente provvede al la definizione delle linee 
generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, 
delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili 
professionali presenti nell’ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti 
i lavoratori, ivi compresa la individuazione nel piano della formazione dell’obiettivo 
delle ore di formazione da erogare nel corso dell’anno. 
4. Le attività di formazione individuate i sensi del comma precedente sono in rivolte a: 
- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti; 
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l’operatività dei servizi 
migliorandone la qualità e l’efficienza  con particolare riguardo allo sviluppo delle 
competenze digitali; 
- garantire l’aggiornamento professionale in relazione all’utilizzo di nuove 
metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento 
delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove 
disposizioni legislative; 
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei 
dipendenti in funzione dell’affidamento di incarichi diversi e della costituzione di 
figure professionali polivalenti;  
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l’ottimizzazione dei livelli di 
qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell’ottica di sostenere i processi di 
cambiamento organizzativo. 
 

 
65 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-bis del CCNL 21.05.2018. 
Art. 55 
Destinatari e processi della formazione 
1. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale. I 
suddetti piani individuano le risorse finanziarie da destinare alla formazione, ivi 
comprese quelle attivab ili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, 
nazionali o regionali. 
2. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano tutti i dipendenti, 
compreso il personale in distacco sindacale. Il personale in assegnazione temporanea 
presso altre amministrazioni effettua la propria formazione nelle amministrazioni di 
destinazione, salvo per le attività di cui al comma 3. 
3. Nell’ambito dei piani di formazione  sono individuate attività di formazione che si 
concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del 
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze 
acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni 
economiche. 
4. I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a 
distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di 
lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica , tenuto conto anche delle 
disposizioni di cui all’art. 67 (Formazione lavoro agile) e all’art. 69 (Formazione lavoro 
da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro 
agile o da remoto. 
5. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri enti o 
amministrazioni finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni ed integrati. 
6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate 
dall’amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a 
tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione. 
7. Le attività sono tenute di norma durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le 
attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale  spetta il rimborso delle 
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 
8. Gli enti possono individuare, all’interno dei propri organici, personale qualificato da 
impiegare, durante l’orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di 
aggiornamento rivolti a tutto al personale.  
9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di 
formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità 
di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6 (Organismo paritetico 

 
66 
per l’innovazione) possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione 
del personale, in coerenza con il presente comma. 
10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni 
sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, 
concluse con accertamento finale delle competenze acquisite , inserendo le risultanze 
di detti processi nel fascicolo personale di cui all’art. 27 (Fascicolo Personale). 
11. Nell’ambito dell’Organismo Paritetico di cui a ll’art. 6, comma 2 del presente 
CCNL: 
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai fabbisogni formativi del 
personale;  
b) possono essere formulate proposte all’amministrazione, per la realizzazione delle 
finalità di cui al presente articolo; 
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla attuazione dei piani di 
formazione e sull’utilizzo delle risorse stanziate. 
12. Nell’ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative 
formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi 
professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l’esercizio della 
professione. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. 
13. Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota 
annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del 
presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi 
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, 
nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all’art. 
118 della L. n. 388/2000 nei limiti ivi previsti. 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 49-ter del CCNL 21.05.2018. 
Art. 56 
Pianificazione strategica di conoscenze e saperi 
1. Le parti riconoscono l’importanza dell’attivazione di percorsi formativi differenziati 
per target di riferimento, al fine di colmare lacune di competenze rispetto ad ambiti 
strategici comuni a tutti i dipendenti che siano inseriti nell’ambito di appositi sistemi  
di accreditamento e che garantiscano alta qualificazione, tra cui interventi formativi sui 
temi dell’etica pubblica.  
2. Gli enti, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 54 (Principi generali e finalità della 
formazione) comma 3, favoriscono misure form ative finalizzate alla transizione 

 
67 
digitale nonché interventi di supporto per l’acquisizione e l’arricchimento delle 
competenze digitali, in particolare quelle di base. 
3. Gli enti pianificano altresì programmi finalizzati all’adozione di nuove competenze 
e di  riqualificazione per i dipendenti anche in relazione al monitoraggio della 
performance individuale, al fine di incoraggiare i processi di sviluppo e trasformazione 
della Pubblica Amministrazione. 
4. Gli Enti, nell’ambito dei programmi finalizzati all’ adozione di nuove competenze, 
favoriscono la formazione finalizzata alla conoscenza dei rischi potenziali per la 
sicurezza e le procedure da seguire per proteggere s é stessi ed i colleghi da atti di 
violenza, attraverso la formazione sui rischi specifici c onnessi con l’attività svolta, 
inclusi i metodi di riconoscimento di segnali di pericolo o di situazioni che possono 
condurre ad aggressione, metodologie per gestire utenti aggressivi e violenti. 
 
Capo VI 
Disposizioni su istituti economici 
Art. 57 
Trattamento di trasferta 
1. Al personale comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa 
dalla dimora abituale o dalla ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, 
compete: 
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave 
ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in 
aereo la classe di rimborso è quella “economica”; 
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi 
preventivamente individuati ed autorizzati dall’amministrazione, dei taxi; 
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per 
il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti 
giornalieri, nel limite, per i predetti pasti, di complessivi € 44,26; 
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un 
pasto nel limite di € 22,26; 
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il dipendente ha diritto al buono pasto, 
secondo la disciplina di cui all’art. 35 (Servizio mensa e buono pasto) del presente 
contratto; 

 
68 
f) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta 
giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di 
categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti 
economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita 
nella medesima località, ai sensi della lettera c). 
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel 
caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo 
superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, 
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3; 
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente 
per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. 
3. In relazione alle previsioni di cui al comma 2, il tempo di viaggio può essere 
considerato attività lavorativa, oltre che nell’ipotesi di cui all’art. 29 (Orario di lavoro) 
comma 10 del presente CCNL, anche per altre categorie di dipendenti per i qual i, per 
esigenze di servizio ed in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni 
lavorative, sia necessario il ricorso all’istituto della trasferta di durata non superiore 
alle dodici ore. A tale scopo, gli enti, sulla base della propria or ganizzazione e nel 
rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale 
finalità, definiscono con gli atti di cui al comma 9, in un quadro di razionalizzazione 
delle risorse, le prestazioni lavorative di riferimento. 
4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al seguito e per collaborare con 
componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i rimborsi e le agevolazioni 
previste per i componenti della predetta delegazione. 
5. Gli enti individuano, con gli atti di cui al comma 9, le attività svolte in 
particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell’impossibilità di fruire 
durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi  
di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di € 25,82 lordi 
giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1.  
6. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una 
anticipazione non inferior e al 75% del trattamento complessivo presumibilmente 
spettante per la trasferta. 
7. Gli enti, con gli atti di cui al comma 9, stabiliscono le condizioni per il rimborso 
delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al persona le 
per l’espletamento dell’incarico affidato. 
8. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di 
trasferta continuativa nella medesima località. 
9. Gli enti stabiliscono, previa informazione ai sensi dell’art. 4 (Informazione), con gli 
atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze 
organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal 

 
69 
presente articolo, individuando, in tale sede, anche la documentazione necessaria per i 
rimborsi e le relative modalità procedurali, nonché quanto previsto dai commi 3, 5, 7. 
10. Per le trasferte all’estero si rinvia alle specifiche disposizioni normative previste in 
materia. 
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo s i fa fronte nei limiti degli stanziamenti 
già previsti nei relativi capitoli di bilancio destinati a tale finalità. 
12. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL del 14.09.2000, come 
integrato dall’art. 16 -bis del CCNL 5.10.2001 e l’ art. 70 -octies del CCNL del 
21.05.2018. 
Art. 58 
Copertura Assicurativa 
1. Gli enti stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti 
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla 
sede di serv izio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente 
necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio 
è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità 
applicative. 
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi 
nell’assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di 
proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente 
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà 
dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le 
modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto 
alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.  
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti 
danni dalla legge all’assicurazione obbligatoria.  
5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi 
responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme 
eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 
6. Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel 
rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi 
compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), 
per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività 
in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità 
verso l’esterno.  

 
70 
7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero 
aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 
8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire 
una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni 
caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e 
“area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale. 
9. Le condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di cui 
all’art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie). 
10. Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella del sistema 
di classificazione di cui al Titolo  III, disapplica e sostituisce l’art. 43 de l CCNL del 
14.09.2000. 
Art. 59 
Patrocinio legale 
1. L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un 
procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo 
dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e  
all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non 
sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi 
preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio,  facendo assistere il 
dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente. 
2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, 
intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di 
quello messo a disposizione dall’ Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo 
comune gradimento dell’Ente e i relativi oneri sono interamente a carico 
dell’interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 
1 e, nell’a mbito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o 
decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o  perchè il fatto non è 
previsto dalla legge come reato, l’Ente procede al rimborso delle spese legali e di 
consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato 
applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al 
legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche 
nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 
per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la 
possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di 
fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell’Ente. In tale ultimo caso, anche 
ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano 
interamente a suo carico. 

 
71 
3. L’assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti cost ituenti 
condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità. 
4. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, 
l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e 
grado del giudizio. 
5. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi 
dell’art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 28 del CCNL del 14.09.2000.  

 
72 
TITOLO V 
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Capo I 
Lavoro a tempo determinato 
Art. 60 
Contratto di lavoro a tempo determinato 
1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 
e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei 
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. I contratti a  termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e 
quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza 
di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di 
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto 
per le attività stagionali. 
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di 
somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non 
può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio 
al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità 
superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per gli enti che occupano fino  a 5 
dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel 
caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero 
dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione. 
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a 
quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati 
all’accrescimento di quelli esistenti;  
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che 
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) stipulazione di contratti a temp o determinato per il conferimento di supplenze al 
personale docente ed educativo degli enti locali; 
e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da adibire 
all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali; 

 
73 
f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato inter essato dai processi di 
stabilizzazione. 
5. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 35 del D. Lgs. n.165/2001, le procedure selettive per l’assunzione 
di personale con contratto di l avoro a tempo determinato, tenuto conto della 
programmazione dei fabbisogni del personale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001.  
6. Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le 
seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine: 
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi 
compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della L. n. 
53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di  astensione dal lavoro programmate, con 
l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere 
anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si 
deve assentare; 
b) sostituzione di personale assente per congedo di maternità, di congedo parentale e 
per malattia del figlio, di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del D. Lgs. n. 151/2001; in 
tali casi l’assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima 
dell’inizio del periodo di astensione. 
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6, l’ente può procedere ad assunzioni a 
termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello 
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso, ai sensi dell’art. 52 del D. 
Lgs. n.165/2001 e dell’art . 8 del CCNL del 14. 09.2000, al conferimento di mansioni 
superiori a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del 
posto. 
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel contratto individuale è specificata 
per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, 
intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del 
posto, ma anche l’altro dipendente di f atto sostituito nella particolare ipotesi di cui al 
precedente comma 7. La durata del contratto può comprendere anche periodi di 
affiancamento necessari per il passaggio delle consegne. 
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero 
a tempo parziale. 
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla 
scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque, 
con il rientro in servizio del lavoratore sostit uito, nel caso di contratto a tempo 
determinato stipulato per ragioni sostitutive.  

 
74 
11. Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto 
stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro 
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per 
effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della 
medesima area, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di  cui al 
comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi , o termini diversi previst i da 
disposizioni di leggi speciali, e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: 
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a 
all’accrescimento di quelli esistenti;  
b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; 
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che 
abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; 
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; 
f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati 
g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; 
h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di 
stabilizzazione; 
i) conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali; 
l) attività finalizzate a fronteggiare emergenze sismiche. 
12. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale 
disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l’intervallo tra un contratto a tempo 
determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque 
giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori 
a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione 
nell’ipotesi di stipulazione di con tratti a tempo determinato per il conferimento di 
supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l’assunzione di 
personale da adibire all’esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli 
assistenti sociali. 
13. In ness un caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 
165/2001. 
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi di esclusione previsti 
dall’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015.  
15. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 50 del CCNL del 21.05.2018. 

 
75 
Art. 61 
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo 
determinato 
1. Al personale assunto a tempo determinato si  applica il trattamento economico e 
normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a 
tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le 
precisazioni seguenti e dei successivi commi: 
a) l e ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite 
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’art. 38 (Ferie, recupero festività..) comma 4; nel caso in 
cui, t enendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o 
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso 
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie 
maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni, 
stabilito dall’art . 38 (Ferie, recupero festività..) , commi 2 e 3 a seconda 
dell’articolazione dell’orario di lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni; 
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri 
stabiliti dall’art. 48 (Assenze per malattia), si applica l’art. 5 del D.L. n. 463 /1983, 
convertito con modificazioni nella L. n. 638 /1983, ai fini della determinazione del 
periodo in  cui è corrisposto il trattamento economico; i periodi nei quali spetta il 
trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono 
stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 48 (Assenze per malattia) comma 11, in misura 
proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico 
come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due 
mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; 
il tr attamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del 
rapporto di lavoro; 
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in 
ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 48 (Assenze per malattia); 
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un 
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai 
sensi dell’art. 40 (Permessi retribuiti), comma 2; 
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi 
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett. 
d), possono essere concessi i seguenti permessi: 
- permessi retribuiti per motivi personali o familiari , di cui all’art . 41 (Permessi 
orari retribuiti per motivi personali); 
- permessi per esami o concorsi, di cui all’art . 40 (Permessi retribuiti), comma 1, 
primo alinea; 

 
76 
- permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 
44  (Assenze per visite specialistiche); 
- permessi per lutto di cui, all’art.40 (Permessi retribuiti) comma 1, secondo alinea; 
- permessi brevi di cui all’art. 42 (Permessi brevi). 
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere 
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine 
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante 
dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o 
superiore a 0,5; 
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da 
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la L. n.53/2000, 
anche con riferimento ai permessi per lutto, ai quali si applica la disciplina legale, nei 
casi di rapporto di durata inferiore a sei mesi. 
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del 
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, 
dell’art. 25 (Periodo di prova), non superiore comunque a due settimane per i rapporti 
di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga 
a quanto previsto dall’art. 25 (Periodo di prova) in qualunque momento del periodo di 
prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di 
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 1, 
indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della  comunicazione alla 
controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.  
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in 
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il 
comma 5 dell’art . 24 (Contratto individuale di lavoro), il contratto è stipulato con 
riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che 
il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possess o dei 
requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva 
l’applicazione dell’art. 2126 c.c. 
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con 
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di 
quelli previsti dal comma 10 dell’art. 60 e dal comma 2 del presente articolo, per il 
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno 
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può 
superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di 
dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità 
superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo. 
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, possono essere 
adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento dello stesso ente 
o di altro ente o amministrazione, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata 

 
77 
di tali periodi ed alla corrispondenza tra professionalità richiesta nei posti da coprire 
ed esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine. 
6. Gli enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato 
interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 81/2008, sia alle 
prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeg uati all’esperienza lavorativa, 
alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto. 
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a 
tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altr i Enti con attribuzioni 
del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare 
l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti 
contrattuali. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 51 del CCNL del 21.05.2018. 
Capo II  
Lavoro a tempo parziale 
Art. 62 
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo 
parziale 
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto 
della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento. 
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e 
misto, entro il norma le orario di lavoro di 36 ore, può essere richiesta l’effettuazione 
di prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte 
oltre l’orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell’orario ordinario di lavoro, come 
previsto da ll’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 81/2015. La misura massima della 
percentuale di lavoro supplementare è pari al 25% della durata dell’orario di lavoro a 
tempo parziale concordata ed è calcolata con riferimento all’orario mensile. Nel caso 
di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione dell’attività 
lavorativa in alcuni mesi dell’anno, la misura del 25% è calcolata in relazione al 
numero delle ore annualmente concordate. 
3. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze 
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti 
da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.  

 
78 
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale o misto, le ore di 
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite massimo dell’orario di 
lavoro settimanale del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle 
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza d i un rapporto di lavoro a 
tempo parziale di tipo verticale, le ore di lavoro supplementare possono essere 
effettuate entro il limite massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il 
corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia prevista la 
prestazione lavorativa.  
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla 
retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 74, comma 2, lettera d) del presente 
CCNL, maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle 
risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.  
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti rispetto a quelle fissate come 
limite massimo dal comma 2, ma rientrino comunque entro l’orario ordinario di lavoro, 
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 25%. 
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto è 
consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario intendendosi per tali le 
prestazioni aggiuntive del dipendente ulteriori rispetto all’orario concordato tra le parti 
e che superino anche la durata dell’orario normale di lavoro, ai sensi dell’art. 6, comma 
3, del D. lgs. n. 81/2015. Per tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalità 
di finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del 
CCNL del 1.04.1999 ed all’art. 38 del CCNL del 14.09.2000. 
8. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare per 
comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale, 
previste nei casi di cui all’art. 6, comma 2, del D. lgs. n. 81/2015. 
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di 
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale 
e misto hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di 
lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è 
commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di 
proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e 
dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia, ad eccezione dei permessi ex art. 33, 
commi 3 e 6, L. 104/1992 i quali  si riproporzionano solo qualora l’orario teorico 
mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza 
di rapporto a tempo parziale verticale  o misto, è comunque riconosciuto per intero il 
periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D. lgs. n. 151/2001, anche per 
la parte cadente in periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante 
per l’intero periodo di congedo di maternità o paternità, è commisurato alla durata 
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, il congedo 
parentale, i riposi giornalieri per maternità ed i permessi per lutto spettano per intero 
solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo 

 
79 
trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione 
giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non si riducono i termini 
previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai 
periodi effettivamente lavorati. 
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e 
periodiche spettanti al personale con rapporto a te mpo pieno appartenente alla stessa 
area o categoria e profilo professionale. 
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione 
di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa , 
sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non 
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai 
contratti integrativi. 
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte 
per intero le aggiunte di famiglia. 
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di rapporto 
di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2015. 
14. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 55 del CCNL del 21.05.2018. 

 
80 
TITOLO VI 
LAVORO A DISTANZA 
Capo I  
Lavoro Agile 
Art. 63 
Definizione e principi generali 
1. Il lavoro agile di cui alla L. 81/2017 è una delle possibili modalità di effettuazione 
della prestazione lavorativa per processi  e attività di lavoro, per i quali sussistano i 
necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità. I criteri 
generali per l’individuazione dei predetti processi e attività di lavoro sono stabiliti dalle 
amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (confronto) comma 3, lett. l). Esso è 
finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione 
organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. 
2. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato , 
disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento  ed accordo tra le parti, anche 
con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o 
di luogo di lavoro . La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei 
locali dell’ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, 
entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.  Ove 
necessario per la tipologia di attività svolta dai l avoratori e/o per assicurare la 
protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è 
possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della 
prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle 
condizioni che garantiscono  la sussistenza delle condizioni minime di tutel a della 
salute e sicurezza del lavoratore nonchè la piena operatività della dotazione informatica 
e ad adottare  tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più 
assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’ ente che vengono 
trattate dal lavoratore stesso.  A tal fine l’ ente consegna al lavoratore una specifica 
informativa in materia. 
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura 
del rapporto di lavoro in atto. Fatti salv i gli istituti contrattuali non compatibili con la 
modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal 
rapporto di lavoro in presenza,  ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non 
inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono 
le medesime mansioni  esclusivamente all’interno dell’amministrazione , con le 
precisazioni di cui al presente Titolo. 

 
81 
4. Al personale in lavoro agile  sono garantite  le stesse opportunità rispetto alle 
progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della 
performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano 
attività lavorativa in presenza. 
Art. 64 
Accesso al lavoro agile 
1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti 
i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e 
indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato 
o determinato – con le precisazioni di cui al presente Titolo. 
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), l’amministrazione individua 
le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e 
quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. 
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze 
di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio 
pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste 
ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo 
vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, 
l’amministrazione - previo confronto ai sensi dell’art.  5 (Confronto) - avrà cura di 
facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di 
particolare necessità, non coperte da altre misure.  
Art. 65 
Accordo individuale 
1. L’accordo individuale è stipulato  per iscritto anche in forma digitale  ai sensi della 
vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli 
artt. 19 e 21 della L. n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione 
lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’ente, anche con riguardo alle forme di 
esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore che di norma vengono forniti dall’amministrazione.  L’accordo deve inoltre 
contenere almeno i seguenti elementi essenziali: 
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo 
indeterminato; 
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di 
lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle 
da svolgere a distanza; 

 
82 
c) modalità di recesso , motivato se ad iniziativa dell’Ente, che deve avvenire con un 
termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 dell a L.  n. 
81/2017; 
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; 
e) indicazione delle fasce di cui all’art. 66 (Articolazione della prestazione in modalità 
agile e diritto alla disconnessione), lett. a) e b), tra le quali va comunque individuata 
quella di cui al comma 1, lett. b); 
f) i tempi di riposo del lavoratore , che comunque non devono essere inferiori a quelli 
previsti per il lavoratore in presenza e le misure tecniche e organizzative necessarie per 
assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;  
g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla 
prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’ente nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 4 della L n. 300/1970 e successive modificazioni; 
h) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla 
salute e sicurezza sul lavoro agili, ricevuta dall’amministrazione. 
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere 
dall’accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo 
determinato o a tempo indeterminato. 
Art. 66 
Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione 
1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere articolata nelle seguenti fasce 
temporali: 
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente 
che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore 
all’orario medio giornaliero di lavoro  ed è articolata anche in modo funzionale a 
garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente; 
b)  fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione 
lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui 
all’art. 29, comma 6, del presente CCNL a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo 
di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.  
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi 
presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme 
di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o 
familiari di cui all’art. 41 (permessi retribuiti per particolari motivi personali o 
familiari), i permessi sindacali  di cui al CCNQ 4 .12.2017 e s.m.i. , i permessi per 
assemblea di cui all’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della L. 

 
83 
104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è 
sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per le fasce di contattabilità. 
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è 
possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato , lavoro svolto in 
condizioni di rischio. 
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso 
di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolg imento dell’attività 
lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a 
darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette 
problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non s icura la 
prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso,  il dipendente a 
lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a 
completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario 
di lavoro. 
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere 
richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa 
del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta 
il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto 
dal comma 1, lett. b), e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi  assegnati, negli 
orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono 
richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa, la lettura delle email, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la 
connessione al sistema informativo dell’Ente. 
Art. 67 
Formazione lavoro agile 
1.  Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro 
agile, nell’ambito delle attività del piano della formazione sono previste specifiche 
iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della 
prestazione. 
2. La formazione di cui al comma 1 dovrà perseguire l’obiettivo di formare il personale 
all’utilizzo delle piattaforme di comun icazione, compresi gli aspetti di salute e 
sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché 
diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l’empowerment, 
la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni. 

 
84 
Capo II  
Altre forme di lavoro a distanza 
Art. 68 
Lavoro da remoto 
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto 
dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di 
lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione 
lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso 
dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. 
2. Il lavo ro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi 
tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme 
seguenti: 
a) presso il domicilio del dipendente; 
b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite. 
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è 
soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa 
presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in 
materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti 
disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con 
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. 
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), le amministrazioni possono 
adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di 
norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, 
previamente individuate dalle stesse amministra zioni, ove è richiesto un presidio 
costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua 
operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi 
oltreché affidabili controlli automatizzati s ul rispetto degli obblighi derivanti dalle 
disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui 
all’art. 29 (Orario di lavoro). 
5. L’amministrazione avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro da remoto secondo i 
criteri di priorità oggetto di confronto. 
6. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo o i luoghi ove viene prestata 
l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della 
valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con 
frequenza almeno semestrale. Nel caso di lavoro prestato presso il domicilio , 
l’amministrazione concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio 
per effettuare la suddetta verifica. 

 
85 
7. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’art. 65 
in materia di lavoro agile ( Accordo individuale) con eccezione del comma 1 lett. e) 
dello stesso e dall’art. 66 (Articolazione della prestazione in modalità agile) commi 4 
e 5. 
Art. 69 
Formazione lavoro da remoto 
1. Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro da 
remoto, nell’ambito delle attività del piano della formazione saranno previste 
specifiche iniziative formative per il personale che usufrui sca di tale modalità di 
svolgimento della prestazione al fine di formare il personale all’utilizzo delle 
piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità da 
remoto. 
Art. 70 
Disapplicazione della disciplina sperimentale del telelavoro 
1. Dalla data di entrata in vigore della disciplina di cui al presente titolo sono 
disapplicate le disposizioni previste dall’art. 1 del CCNL del 14.9.2000. 
2.  Fino alla scadenza dei progetti di cui all’art. 3 del DPR n.70/1999, sono fatti salvi 
gli accordi di telelavoro sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente CCNL e 
il trattamento economico in godimento, in base alla previgente disciplina. 
  

 
86 
TITOLO VII 
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE 
Art. 71  
Obblighi del dipendente 
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento 
e imparzialità dell 'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e 
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua altresì il 
proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel 
codice di compor tamento di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 e nel codice di 
comportamento di amministrazione adottato da ciascuna amministrazione. 
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di 
fiducia e collaborazione tra l'ente e i cittadini. 
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità 
del servizio, il dipendente deve in particolare: 
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo nazionale, le 
disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'ente anche in 
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme 
dell’ordinamento ai sensi dell'art. 24 della L. n. 241/1990; 
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo, 
nel rispetto delle disposizioni in materi a di trasparenza e di accesso all' attività 
amministrativa previste dalla L . n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della stessa 
vigenti nell'amministrazione e dal D.lgs. n. 33/2013 in materia di accesso civico, 
nonché osservare le disposizioni della stess a amministrazione in ordine al D.P.R. n. 
445/2000 in tema di autocertificazione; 
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente; 
e bis) rispettare gli obblighi contenuti al Titolo V – Lavoro a distanza; 
f) durante l'orario di lavoro o durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in modalità 
a distanza, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta adeguata 
ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della 
persona; 
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il 
recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio; 

 
87 
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni 
che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, 
il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se 
l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, 
comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 
illecito amministrativo; 
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attività de l personale sotto  ordinato ove tale 
compito rientri nelle proprie responsabilità; 
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a 
lui affidati; 
k) non valersi di quanto è di proprietà dell'amministrazione per ragioni che non siano 
di servizio; 
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in 
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2, del 
D.P.R. n. 62/2013; 
m) osservare scrupolosamente  le disposizioni che regolano l'accesso ai locali 
dell'amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano 
debitamente autorizzate, persone estranee all' amministrazione stesso in locali non 
aperti al pubblico; 
n) comunicare all' a mministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la 
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo 
comprovato impedimento; 
p) astenersi dal part ecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, 
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio 
in procedimenti penali. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 57 del CCNL 21.05.2018. 
 
Art. 72 
Codice disciplinare 
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione 
alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati 
in relazione ai seguenti criteri generali: 

 
88 
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia 
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero 
al disservizio determinatosi; 
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al 
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio 
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od 
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico 
procedimento, è applicabile la sanzi one prevista per la mancanza più grave se le 
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo 
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si ap plica, graduando l'entità 
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro a 
distanza, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non 
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 -quater, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 
165/2001; 
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o 
nei confronti degli utenti o terzi; 
c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, 
in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza; 
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza 
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi 
dell’amministrazione o di terzi; 
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della L. n. 300/1970; 
f) negligenza o insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove 
non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55- quater del D.lgs. n. 165/2001; 
g) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55- novies, del D.lgs. n. 165/2001; 
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente 
nelle lettere precedenti. 

 
89 
L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e 
destinato ai benefici di natura assistenz iale e  sociale di cui all’art.  82 (Welfare 
integrativo) a favore dei propri dipendenti. 
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione 
in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3; 
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55 -quater, comma 1, lett. b) del 
D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio - anche svolto in modalità  a 
distanza  o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è 
determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al 
disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli 
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; 
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 5 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai 
superiori; 
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico -fisico durante lo stato di 
malattia o di infortunio; 
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano 
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
g) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55 - 
quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie, lesivi 
della dignità della persona; 
h) ove non sussista la gravità e reiterazione delle fattispecie considerate nell’art. 55 - 
quater, comma 1, lett. e) del D. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi ostili 
e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altr o 
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei 
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; 
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente 
nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio, danno o pericolo all’ente, agli 
utenti o ai terzi. 
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del D.lgs. n. 165 
del 2001. 
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 
tre mesi, si applica nei casi previsti dall’articolo55 - sexies, comma 3 del D.lgs. n. 
165/200, anche con riferimento alla previsione di cui all’art. 55-septies, comma 6. 

 
90 
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55 -sexies, 
comma 1, del D. lgs. n. 165 del 2001. 
8. La sanzione disciplinare della s ospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità 
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della 
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o 
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati; 
c) atti, comportamenti  
o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e reiterazione; 
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente 
nelle lett ere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno 
all’amministrazione, agli utenti o a terzi. 
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di 
riposo settimanale; 
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’ente, in cui è necessario 
assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza; 
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, 
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 
1. con preavviso per: 
a) le ipotesi considerate dall’art. 55 -quater, comma 1, lett. b) e c) da f bis) fino a f) 
quinquies, comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/ 2001; 
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8. 
c) recidiva plurima, in una d elle mancanze previste ai commi precedenti anche se di 
diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia già comportato 
l’applicazione della sanzione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; 
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando 
l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità; 
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio e non 
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2 secondo e 
terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; 

 
91 
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al 
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo periodi 
di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, 
alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine fissato 
dall’amministrazione; 
2. senza preavviso per: 
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 
165/2001; 
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che 
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 61 del 
CCNL del 21 .05.2018, f atto salvo quanto previsto dall’art. 62 del CCNL del 
21.05.2018; 
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio 
che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche 
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, pur 
non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; 
e) condanna, anche non passata in giudicato: 
- per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012; 
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della L. 27 marzo 2001 n. 97; 
- per gravi delitti commessi in servizio; 
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle lettere 
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al 
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di 
lavoro. 
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque 
sanzionate secondo i criteri di cui al comm a 1, facendosi riferimento, quanto 
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. … 
(Obblighi del dipendente), e facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle 
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima 
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente secondo le previsioni 
dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del D. lgs. n. 165/2001. 

 
92 
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere 
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla 
data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione. 
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 59 del CCNL del 21/05/2018. 
 

 
93 
TITOLO VIII 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Art. 73 
Struttura della retribuzione 
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci: 
a) stipendio, che si compone di: 
- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento; 
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui all’art. 14 (Progressioni 
economiche all’interno delle aree) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. 
77 (Effetti dei nuovi stipendi); 
b) retribuzione individuale di anzianità; 
c) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL; 
d) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge; 
e) compensi per lavoro straordinario; 
f) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale. 
2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte “ove acquisite”, 
mentre le voci dalla lettera d) alla lettera e) sono corrisposte “ove spettanti”. 
3. Il presente articolo si applica dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di 
classificazione del personale ai sensi dell’art. 13, comma 1. 
Art. 74 
Nozione di retribuzione 
1. La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle voci del trattamento 
economico accessorio per le quali la contrattazione integrativa prevede diverse 
modalità temporali di erogazione. 
2. La retribuzione corrisposta al personale è definita come segue: 
a) retribuzione mensile che è costituita dallo stipendio tabellare; 
b) retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione mensile di cui 
alla lettera a), dai differenziali stipendiali, dagli assegni personali non riassorbibili di 
cui all’art.29, comma 4, del CCNL del 22.01.2004, nonché dagli altri assegni personali 
riassorbibili di cui all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le Aree).  

 
94 
c) retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base mensile di 
cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla 
retribuzione di posizione di cui all’art. 17 nonché da altri eventuali assegni personali a 
carattere continuativo e non riassorbibile;  
d) retribuzione globale di fatto mensile o annuale che è costituita dall’importo della 
retribuzione individuale per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità 
nonché l’importo annuo della retr ibuzione variabile e delle indennità contrattuali 
percepite nel mese o nell’anno di riferimento, ivi compresa l’indennità di comparto di 
cui all’art.33 del CCNL del 22. 01.2004; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di 
rimborso spese.  
3. La retribuzio ne oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile 
per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto, ai sensi dell’art.22 del CCNL 
dell’1.04.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del predetto 
divisore. 
4. La retribuzi one giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione 
mensile per 26. 
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art . 38 
(Ferie, recupero festività soppresse), comma 6, il trattamento economico è lo stess o 
previsto per i giorni di ferie. 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL del 9.05.2006. 
Art. 75 
Tredicesima mensilità 
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 
dicembre di ogni anno. 
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di 
cui all'art. 74 comma 2, lett. c) (Nozione di retribuzione) del presente CCNL, spettante 
al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi. 
3. Il diritto alla tredicesima mensilità matura per 365esimi in proporzione ai giorni di 
effettiva prestazione lavorativa; essa è corrisposta per intero al perso nale in servizio 
continuativo dal primo gennaio dello stesso anno. 
4. Ai fini del computo dell’ammontare della tredicesima mensilità, sono equiparate ai 
periodi di effettiva prestazione lavorativa, tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di 
giustificata assenza dal lavoro per le quali è prevista comunque la corresponsione della 
retribuzione in misura intera o ridotta. 

 
95 
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno e nell’ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di tanti 
365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla 
retribuzione di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio. 
6. Per il personale titolare di incarico  di Ele vata Qualificazione, ai sensi dell’art. 16 
(Incarichi di Elevata Qualificazione), nel caso di conferimento di incarico in corso 
d’anno oppure del venire meno dello stesso o di risoluzione del rapporto di lavoro 
prima del mese di dicembre, ai fini della determinazione dell’importo della tredicesima 
mensilità spettante, ai sensi del comma 2, relativamente alla retribuzione di posizione, 
si tiene conto solo dei ratei giornalieri corrispondenti alla effettiva durata dell’incarico. 
7. I ratei giornalieri della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa 
per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o 
la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal 
servizio per motivi disciplinari. 
8. Per i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la tutela della maternità, trovano 
applicazione le regole stabilite nel D.Lgs. n.  151/2001; i ratei giornalieri della 
tredicesima spettano comunque per i periodi di congedo per malatti a del figlio per i 
quali è prevista la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la disciplina 
dell’art. 45 (Congedi dei genitori), comma 4 del presente CCNL. 
9. Per i periodi temporali di assenza che comportino la riduzione del trattamento 
economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto 
nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico. 
10. La domenica, i giorni festivi ed i giorni feriali non lavorativi, a seguito di 
articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni, non sono riconosciuti utili 
ai fini della maturazione della tredicesima mensilità nei casi in cui ricadano all’interno 
dei periodi di assenza per i quali viene esclusa la computabilità, ai sensi del comma 8. 
11. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL del 9.05.2006. 
Art. 76 
Incrementi degli stipendi tabellari 
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 .05.2018, sono 
incrementati degli importi mensili lordi, per tredi ci mensilità, indicati nell’allegata 
Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite. 
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del 
comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata 
Tabella E. 
3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione 
del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento 

 
96 
perequativo) del CCNL 21 .05.2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 
145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato 
nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F. 
4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione 
di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, 
comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018. 
Art. 77 
Effetti dei nuovi stipendi 
1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti 
dall’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) del presente CCNL hanno effetto, dalle 
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione 
le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 
2. I benefici eco nomici risultanti dalla applicazione dell’art. 76 (Incrementi degli 
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, 
tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle D ed E , nei 
confronti del p ersonale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel 
periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità premio di fine 
servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista 
dall'art. 2122 d el C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di 
cessazione del rapporto. 
3. Sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di 
cui all’art. 29, commi 3 e 4, e di cui all’art. 30, comma 3, del CCNL del 22.1.2004. 
Art. 78 
Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione 
professionale 
1. Gli stipendi tabellari del nuovo sistema di classificazione professionale, per ciascuna 
delle nuove aree di inquadramento, sono indicati nell’allegata Tabella G. 
2. Per ciascuna delle nuove aree di inquadramento, sono, inoltre, indicati nell’allegata 
Tabella A, il numero massimo di differenziali attribuibili ed il valore annuo lordo per 
13 mensilità di ogni differenziale, in corrispondenza di ciascuna area. Tale numero 
massimo è relativo a tutto il periodo in cui permane l’inquadramento nella medesima 
area. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, 
dagli artt. 92, 96, 102 e 106. 
3. A decorrere dall a data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai 
sensi dell’art. 13, comma 1 (Norme di prima applicazione), il personale in servizio è 

 
97 
automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella 
B di Trasposizione tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima 
applicazione: 
a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito 
al comma 1; 
b) del valore complessivo delle posizioni economiche  in godimento derivanti 
dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 
21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”; 
4. Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione 
degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica 
all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo 
stesso. 
5. Con la stessa decorrenza di cui al comma 3, cessano di essere corrisposte le posizioni 
economiche previste nell’ambito del previgente sistema di classificazione 
professionale. 
Art. 79 
Fondo risorse decentrate: costituzione 
1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente 
dalle seguenti risorse: 
a) risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 
21 maggio 2018; 
b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie 
del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla 
presente lettera decorre retroattivamente dal 1/ 01/2021, si applica quanto previsto al 
comma 5; 
c) risorse stanziate  dagli enti in caso di incremento  stabile della consistenza di 
personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni , al fine di sostenere gli oneri dei 
maggiori trattamenti economici del personale; 
d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a r egime di cui all’art. 76 
(Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna 
categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono 
calcolate con riferimento al personale in servizi o alla data in cui decorrono i suddetti 
incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione 
professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce 
anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del 
bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1  e tra D3  e D1. Tale 

 
98 
quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per 
corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico 
nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato 
nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica 
B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione 
economica D3. 
2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse , variabili di 
anno in anno: 
a) risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k)  del CCNL 
2105.2018; 
b) un importo massimo corrispondente all’ 1,2 % su base annua, del monte salari 
dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio 
dell’ente sussista la relativa capacità di spesa; 
c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte 
organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad 
assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa 
capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, 
lett. c) del presente CCNL ; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, l e 
Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di 
riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; 
d) delle eventuali somme residue , dell’anno precedente,  accertate a consuntivo, 
derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del 
CCNL 1.04.1999;  
3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge 
di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base 
alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui 
all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento 
del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 
3, comma 2, del D.L.   n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, 
comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate 
ripartendole in misura propor zionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 
delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le 
risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere 
compensi correlati a specifi che esigenze della protezione civile, in coerenza con le 
disposizioni del CCNL. 
4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei 
vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di 
personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al 
comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto 
come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni 
di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle 

 
99 
stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che 
abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da 
disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di 
enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive 
risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure 
di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o 
totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di 
cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, contenuto nell’art. 243-
bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del 
presente articolo. 
5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza 
degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di 
competenza dell’anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel 
Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all’anno 
2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una 
tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo 
anno 2022, qualora la contrattazione di cui all’art. 7 relativa a tale anno non sia stata 
ancora definita. 
6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate 
agli incarichi di cui all’art. 16 (Incarichi di E levata qualificazione) deve comunque 
avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 
con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere 
b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal 
predetto limite in base alle disposizioni di legge. 
7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 
2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di 
cui all’art. 67 del CCNL del 21 .05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente 
articolo. 
 
Art. 80 
Fondo risorse decentrate: utilizzo 
1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse 
decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di 
progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui 
all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione 
professionale) comma 3 lett. b) , e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti 
trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità 
di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22. 01.2004; 

 
100 
incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui 
all’art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all’art. 6 del 
CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale 
dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi 
dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, 
le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e 
trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione 
di superiore area nell’anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse 
residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel 
rispetto delle disposizioni in materia contabile. 
2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai 
seguenti utilizzi: 
a) premi correlati alla performance organizzativa; 
b) premi correlati alla performance individuale; 
c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;  
d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, 
comma 1 del CCNL del 14.09.2000; 
e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all ’art 84 
(Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; 
f) indennità di funzione di cui all’art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 
100; 
g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle 
risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21 .05.2018 ivi compresi i 
compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; 
h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di 
cui all’art. 67, comma 3, let t. f) del CCNL 21.05.2018 , secondo la disciplina di cui 
all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000; 
i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70 - 
quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 
21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse 
generali di parte stabile; 
j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; 
k) risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 82, comma 2. 
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, 
lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79, comma 2 
(Fondo risorse decentrate) del presente CCNL , ove stanziate,  con esclusione delle 
lettere c), f), g), del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla 
performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. 

 
101 
4. Il presente articolo disciplina l’utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. 
Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui 
all’art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo. 
Art. 81 
Differenziazione del premio individuale 
1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto 
dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio 
individuale di cui all’art. 80, comma 2, lett. b), che si aggiunge alla quota di detto 
premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non 
potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi destinati 
al personale ai sensi del comma 1. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina 
di cui al comma 4 possono definire un minor valore percentuale, comunque non 
inferiore al 20%. 
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota 
massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita. 
4. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 del presente CCNL è possibile 
correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 79 comma 2 lett. 
c) (Fondo risorse decentrate: costituzione) del presente CCNL, al raggiungimento di 
uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, 
oggettivamente misurabili. 
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 69 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 82 
Welfare integrativo 
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 
7, comma 4, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei 
propri dipendenti, tra i quali: 
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia; 
b) supporto all’istruzione e promozione del merito dei figli; 
c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale; 
d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere 
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese 
non differibili; 

 
102 
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale; 
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti 
mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da 
precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art .79, 
nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.  Tra le risorse del Fondo sono 
prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle 
di cui all'art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto 
il 21.05.2018. 
3. Nelle Camere di commercio l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, lett. 
e) può avvenire mediante successiva istituzione di - ovvero adesione a - un fondo di 
assistenza sanitaria integrativa del servizio sanitario  nazionale. In tal caso , il 
finanziamento a carico degli enti, che non potrà determinare ulteriori o maggiori oneri, 
trova comunque copertura nelle risorse di cui al comma 2. 
4. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1 lett. e) o, comunque, pe r una 
migliore gestione degli interventi previsti in attuazione del presente articolo, le 
amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione 
già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 
 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 72 del CCNL 21.05.2018. 
Art. 83 
Trattenute per scioperi brevi  
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle 
retribuzioni sono limitate all’effettiva durata dell’astensione dal lavoro e, comunque, 
in misura non inferiore a un’ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura 
oraria della retribuzione di cui all’art. 74 (Nozione di retribuzione) comma 2, lett. c). 
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.44 del CCNL 14.09.2000. 
Art. 84 
Indennità per specifiche responsabilità 
1. Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, 
comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto 
formale, in  capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e 
Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ , ai sensi dell’art . 16 del 
presente CCNL e seguenti,  può essere riconosciuta,  secondo i criteri generali  di cui 
all’art. 7 comma 4 lett. f) ( Contrattazione integrativa), una indennità di importo non 
superiore a € 3.000 annui lordi , erogabili anche mensilmente , elevabili fino ad un 

 
103 
massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ , con 
relativi oneri a carico del Fondo  Risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse 
decentrate: costituzione). A titolo esemplificativo e non esaustivo: 
- specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati ai processi 
digitalizzazione ed innovazione tecnologica della PA di cui al Codice 
dell’amministrazione in digitale (D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i  - CAD); es: 
progettazione, realizzazione e lo sviluppo di servizi digitali e sistemi informatici; tenuta 
del protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e degli archivi; 
- specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati all’attuazione del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati  - GDPR (Regolamento Europeo 
2016/679); 
-  specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio di compiti legati alle qualifiche di 
Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale; nonchè di responsabile dei 
Tributi; 
- specifiche responsabilità derivanti da compiti di tutoraggio o coordinamento di altro 
personale; 
- specifiche responsabilità derivanti dall’essere punto di riferimento, tecnico, 
amministrativo e/o contabile in procedimenti complessi;  
- specifiche responsabilità derivanti dai compiti legati allo svolgimento di attività di 
comunicazione e informazione; 
- specifiche responsabilità derivanti da incarichi che possono essere assegnati anche 
temporaneamente a dipendenti direttamente coinvolti in programmi o progetti 
finanziati da fondi europei o nazionali (PNRR, Fondi della Politica di Coesione ecc…): 
project manager e personale di supporto; 
- specifiche responsabilità eventualmente affidate agli addetti agli uffici per le relazioni 
con il pubblico ed ai formatori professionali; 
- specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;  
- specifiche responsabilità derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario 
attribuite ai messi notificatori; 
- specifiche responsabilità per l’esercizio delle funzioni di cancelliere presso gli uffici 
del Giudice di Pace; 
- specifiche responsabilità per l’esercizio di funzioni di RUP come individuato dal 
Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 2016; 
- specifiche responsabilità derivanti dall’incarico di Vice Segretario in attuazione alla 
disciplina derogatoria dell’istituto ordinario del Vice Segretario di cui all’art. 16 ter, 
commi 9 e 10 del DL n. 162/2019, convertito in L. n. 8/2020. 
2. La presente disciplina non si applica al personale appartenente ai profili di educatore, 
insegnante e docente di cui alla Sezione personale educativo e scolastico.  

 
104 
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art.70 -quinquies del CCNL del 
21.05.2018. 
Art. 84-bis 
Indennità condizioni di lavoro 
1. Il valore giornaliero massimo dell’indennità condiz ioni di lavoro di cui all’art. 70 -
bis del CCNL del 21.05.2018 è rideterminato in Euro 15,00. 
 

 
105 
TITOLO IX  
 SEZIONI SPECIALI 
 
 
 
 

 
106 
SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO 
 
Art. 85 
Classificazione del personale destinatario delle disposizioni della presente 
Sezione 
1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al personale educativo 
e scolastico. 
Art. 86 
Personale docente delle scuole dell’infanzia 
1. L’attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. 
Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole.  
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle 
ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia 
superiore a 20 ore mensili. 
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di 
documentazione, di valutazione ed aggiornamento dell’attività didattica, di formazione 
del personale , di collaborazione con gli organi collegiali , con le famiglie  e con le 
strutture socio sanitarie del territorio. 
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteri stiche 
organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per 
periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali previo espletamento 
della procedura di cui all’art. 5 (Confronto) del presente CCNL. Tale soluz ione è 
praticabile solo a condizione che: 
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di oneri aggiuntivi, 
diretti o indiretti, tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del comma 
3; 
b) sia, in ogni caso, assic urata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e 
quantitativo del servizio offerto alla collettività.  
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività didattica è ridotta, al 
personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità di tempo potenziato 
di cui all’art. 94 (Indennità) del presente CCNL.  I conseguenti risparmi confluiscono 
nelle risorse di cui all’art .79 (Fondo risorse decentrate - costituzione), sono utilizzati 
per le finalità previste dall’art . 80 (Fondo risorse decentrate – utilizzo) e tornano ad 

 
107 
essere disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario 
di cui al comma 1. 
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari 
caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale delle attività 
integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del 
comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento 
della procedura di cu i all’art.  5 (Confronto) del presente CCNL. Tale soluzione è 
praticabile a condizione che:  
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura 
almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi; 
b) sia, in ogni caso, ass icurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e 
quantitativo del servizio offerto alla collettività. 
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede 
l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità  attuative sono definite con le 
procedure di cui all’art. 5 (Confronto) del presente CCNL. In tali periodi e negli altri 
di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed 
aggiornamento programmata dall’ente o per attività  lavorative connesse al profilo di 
inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività 
ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a 
livello di ente, previa procedura di cui all’art. 5 (Confronto) per un periodo non 
superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre 
attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano 
di lavoro;  gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in sede 
di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione integrativa), comma 3, 
lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) 
del presente CCNL. 
8. Ciascun ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 5 (Informazione) del 
presente CCNL, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del 
servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 
25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di 
personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili. 
9. Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di 
salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l’istituto 
della supplenza o del la sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto 
educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso 
al posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente. 
10. A tal fine disciplinano le modalit à di assunzione nell’ambito della disciplina 
dell’art. 60, comma 5 (Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL. 
11. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale 
docente utilizzato in attività di sostegno a  soggetti portatori di handicap è identico a 

 
108 
quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale presta servizio, 
dal restante personale docente. 
12. La disciplina di cui al comma 11 si applica anche nei confronti del personale 
dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività 
scolastiche integrative o di doposcuola. 
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce gli artt. 30 e 33 del CCNL 14.9.2000; 
disapplica, inoltre, limitatamente alla disciplin a del richiamato art 33 del CCNL 
14.09.2000, l’art. 7 del CCNL del 5.10.2001. 
Art. 87 
Personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia 
1. La prestazione di lavoro del personale educativo dei servizi educativi per l’infanzia 
destinata al rapporto di retto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il 
predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili. 
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla 
fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non 
superiore a 20 ore mensili. 
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di 
documentazione, di valutazione ed aggiornamento dell’attività didattica, di formazione 
del personale, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie e con le 
strutture socio sanitarie del territorio. 
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari 
caratteristiche del servizio,  possono determinare l’orario annuale dell’attività 
integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e 
comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della 
procedura di cui all’art. 5 (Confronto) del presente CCNL. Tale soluzione è praticabile 
a condizione che:  
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura 
almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi; 
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la s alvaguardia del livello qualitativo e 
quantitativo del servizio offerto alla collettività; 
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede 
l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite con le 
procedure di cui all’art. 5 (Confronto) del presente CCNL. In tali periodi e negli altri 
di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed 
aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al pr ofilo di 
inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività 
ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a 

 
109 
livello di ente, previo espletamento della procedura di  cui  all’art . 5 (Confronto), per 
un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi 
che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano 
di lavoro; gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti in sede 
di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (contrattazione integrativa), comma 3, 
lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate - costituzione) 
del presente CCNL. 
6. Ciascun ente, previa informazione di cui a ll’art. 4, comma 5 (Informazione) del 
presente CCNL, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del 
servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta 
salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale 
rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo 
d’appoggio. 
7. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anc he di breve 
durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio 
assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di 
assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 60, comma 5 
(Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL.  
8. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale 
educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a 
quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale presta servizio, 
dal restante personale educativo. 
9. La disciplina di cui al comma 8 si applica anche nei confronti del personale 
dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole stat ali o comunali, ad attività 
scolastiche integrative o di doposcuola. 
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL 14.09.2000.  
 
Art. 88 
Personale insegnante delle scuole gestite dagli enti locali 
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali 
l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 
ore nella scuola primaria e le 18 ore in quella secondaria di primo e secondo grado  e 
per gli insegnanti delle scuole civiche superiori e dei civici  corsi di formazione . Le 
settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli 
alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale 
insegnante che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato 
in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza. 

 
110 
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla 
fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che 
comunque non sia superiore a 20 ore mensili. 
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di 
documentazione, di valutazione ed aggiornamento dell’attività didattica, di formazione 
del personale, di collaborazione con gli organi collegiali, con le famiglie e con le 
strutture socio sanitarie del territorio. 
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari 
caratteristiche del servizio, possono determina re l’orario dell’attività integrativa 
annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e 
comunque in misura non inferiore a 120 ore previo espletamento della procedura di cui 
all’art. 5 (Confronto) del presente CCNL. Tale sol uzione è praticabile a condizione 
che: 
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura 
almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi; 
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qua litativo e 
quantitativo del servizio offerto alla collettività. 
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede 
l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite previa 
procedura di cui all’ art. 5 (Confronto). In tali periodi e negli altri di chiusura delle 
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento 
programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. 
Attività ulteriori, r ispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere 
previste a livello di ente, previa procedura  di cui all’art. 5 (Confronto), per un periodo 
non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per 
altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del 
piano di lavoro; gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono definiti 
in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7 (contrattazione integrativa), 
comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art . 79 (Fondo risorse decentrate - 
costituzione) del presente CCNL. 
6. Ciascun ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 5 (Informazione)  
definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio. 
7 Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve 
durata, del personale docente, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio 
assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di 
assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 60, comma 5 
(Contratto di lavoro a tempo determinato) del presente CCNL. 
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 del CCNL 14.09.2000. 

 
111 
Art. 89 
Personale addetto al sostegno operante nelle scuole statali 
1. Il calendario del personale comunale, utilizzato in attività di sostegno a soggetti 
portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti o insegnanti 
operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica 
istruzione. 
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap 
non deve essere superiore le 24 ore settimanali; il monte ore delle atti vità integrative 
non deve essere superiore alle 20 ore mensili. 
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere 
previste a livello di ente, previa procedura di cui all’art. 5 (Confronto), per un periodo 
non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per 
altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del 
piano di lavoro; gli incentivi economici, per le suddette attività ulteriori, sono  definiti 
in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art.  7 (contrattazione integrativa), 
comma 3, lett. ab), utilizzando le risorse di cui all’art . 79 (Fondo risorse decentrate - 
costituzione) del presente CCNL. 
4. La presente disciplina si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli 
enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative 
o di doposcuola. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 32 bis del CCNL 14.09.2000 nonché 
limitatamente alla disciplina del richiamato art 32  bis del CCNL 14.09.2000, l’art. 7 
del CCNL del 5.10.2001. 
Art. 90 
Personale docente dei centri di formazione professionale 
1. Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente  dei 
centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, 
entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della 
programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle r elative 
iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione. 
2. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 14.09.2000.  
 

 
112 
Art. 91 
Formazione continua 
1. Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all’art. 54 (Principi generali 
e finalità della formazione) del presente CCNL , l’ente garantisce una formazione 
continua e specifica a tutto il personale destinatario della presente Sezione, nell’ambito 
del piano dei fabbisogni formativi. 
Art. 92 
Progressioni economiche per il personale educativo, docente ed insegnante 
inquadrato nell’Area Istruttori 
1. Per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area degli 
Istruttori la misura del “differenziale stipendiale” di cui a ll’art. 14 è incrementata di 
euro 350. 
Art. 93  
Progressioni all’Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed 
insegnante inquadrato nell’Area Istruttori, nella fase di prima applicazione. 
1. Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente Sezione 
inquadrato nell’Area degli Istruttori, secondo l’allegata tabella (Tabella di 
trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine di tener conto 
dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate 
dall’amministrazione di appartenenza,  la disciplina di cui all’art. 13, comma 6 (Norme 
di prima applicazione) del presente CCNL è finanziata anche con le  risorse di cui 
all’art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione). 
Art. 94 
Indennità per il personale educativo, docente ed insegnante 
1. Nei confronti del personale educativo , docente ed insegnante continuano ad essere 
riconosciute le indennità professionali di cui all’art . 37, comma 1, lett. c) e d) , del 
CCNL del 6.07.1995 , come integrate dall’art. 6 del CCNL 5.10.2001 e all’art 31, 
comma 7, del CCNL 14.9.2000, secondo la disciplina ivi prevista. 
2. Dalla data di decorrenza del nuovo inquadramento , di cui all’art. 13, comma 1 
(Norma di prima applicazione) , l e indennità professionali di cui al comma 1 , sono  
incrementate di un importo pari ad euro 200 annui lordi. 

 
113 
3. È inoltre confermata l’indennità di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del 
CCNL del 6.7.1995. 
4.  Il presente articolo integra e modifica l’art. 37 comma 1 lett. c) e d) e ss del CCNL 
del 6.07.1995 e l’art. 6 del CCNL del 5.10.2001.  
 
Art. 94 bis 
Il Coordinatore pedagogico 
1. Il coordinatore pedagogico svolge le attività attinenti alla sua competenza 
professionale sp ecifica assicurando la funzione di coordinamento pedagogico, 
indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli 
educatori/insegnanti e del personale ausiliario. Il coordinatore promuove altresì 
l’incontro tra gli educatori/insegnant i e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla 
progettazione educativa e sulle prospettive dell’educazione dei bambini e cura il 
raccordo tra le istituzioni scolastiche ed educative e i servizi sociali e sanitari.  
 
 
 

 
114 
SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE 
Art. 95 
Personale destinatario delle disposizioni della presente sezione 
1. Le disposizioni previste nella presente sezione integrano la disciplina applicabile al 
personale della Polizia Locale contenuta nel Titolo VI – Sezione per la Polizia Locale 
del CCNL del 21.05.2018. 

 
115 
 
Art. 96 
 Progressione economica per gli operatori addetti a funzioni di coordinamento 
1. Per il personale di cui alla presente Sezione inquadrato nell’Area degli istruttori che 
risulti titolare di funzioni di coordinamento , connesse al maggior grado rivestito ai 
sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti, 
la misura del “differenziale stipendiale” di cui all’art. 14 è incrementata di Euro 350, 
al fine di compensare il maggior grado di competenza professionale richiesto. 
Art. 97 
Indennità di funzione 
1. Gli enti possono erogare al personale di cui al la presente Sezione  inquadrato 
nell’Area degli Istruttori e nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione che 
non risulti titolare di un incarico  di EQ, una indennità di funzione per compensare 
l’esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. 
2. L’ammontare dell’indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto 
specificamente del grado rivestito secondo i rispettivi ordinamenti o quelli definiti dalla 
normativa regionale prevista in materia  e delle connesse responsabilità, nonché delle 
peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo 
di € 3.000  annui lordi da corrispondere per dodici mensilità , elevabile fino ad un 
massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata 
Qualificazione. 
3. Il valore dell ’indennità di cui al presente articolo, nonch é i criteri per la sua 
erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di 
contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione integrativa).  
4. L’indennità di cui al presente articolo: 
a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30, comma 5 del presente CCNL 
(Turnazioni)  
b) è cumulabile con l ’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 
6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;  
c) è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 100 del presente CCNL;  
d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;  
e) non è cumulabile con le indennit à di cui all ’art. 84 (Indennità di specifiche 
responsabilità) del presente CCNL; 

 
116 
f) è cumulabile con i compensi derivanti da a ttività svolte per conto di soggetti terzi 
con oneri a carico di questi ultimi. 
5. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico 
del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) 
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018. 
Art. 98 
Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada 
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da 
questi determinata ai sensi dell ’art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 
sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore 
del personale:  
a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;  
b) finalit à assistenziali, nell ’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la 
disciplina dell’art. 82;  
c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di 
controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.  
2. Fermo restando l’obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 
2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 
maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente 
al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione 
contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche 
precedentemente a tale data.  
3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56 quater del CCNL 21.05.2018. 
Art. 99 
Incremento delle indennità di vigilanza 
1.Le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1 lett. b) primo e secondo periodo 
del CCNL del 6.07.1995, come incrementat e dall’art. 16, comma 1 e 2, del CCNL 
22.04.2004, sono ulteriormente incrementate di € 200,00 annui lordi , dalla data di 
decorrenza del nuovo inquadramento, di cui all’art. 13, comma 1 (Norma di prima 
applicazione). 

 
117 
Art. 100 
Indennità di servizio esterno 
1. Al personale che, in via c ontinuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria 
giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui 
importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 
- Euro 15,00. 
2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento 
del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all’espletamento 
dello stesso in ambienti esterni. 
3. L’indennità di cui al presenta articolo: 
 a) è cumulabile con l’indennità di turno, di cui all’art. 30 (Turno) del presente CCNL; 
 b) è cumulabile con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 
6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni; 
c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva; 
d) è cumulabile con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi 
con oneri a carico di questi ultimi. 
4. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico 
del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 del presente CCNL. 
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 56-quinquies CCNL 21.05.2018. 
 

 
118 
SEZIONE DEL PERSONALE ISCRITTO AD ORDINI O ALBI 
PROFESSIONALI  
 Art. 101 
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione  
1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al personale dell’Area 
Istruttori e  dell’Area dei  Funzionari e dell’Elevata Qualificazione , al quale, per 
l’esercizio delle rispettive mansioni, sia necessaria l’iscrizione ad un ordine 
professionale o l’abilitazione professionale o l’iscrizione ad albi o albi speciali. 
 
Art. 102 
Progressione economica per il personale iscritto ad ordini e albi professionali 
1. Per il personale di cui alla presente Sezione, la misura del “differenziale stipendiale” 
di cui all’art. 14 è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli 
Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ, al 
fine di compensare la specifi ca professionalità richiesta per l o svolgimento della 
prestazione lavorativa. 
Art. 103 
Formazione continua 
1.Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all’art. 54 (Principi generali 
e finalità della formazione) del presente CCNL, l’ente garantisce una formazione 
continua e specifica a tutto il personale destinatario della presente Sezione, nell’ambito 
del piano dei fabbisogni formativi, anche favorendo la partecipazione alle attività 
formative organizzate dagli Ordini. 

 
119 
SEZIONE PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E SOCIO-
SANITARIE  
Art. 104 
Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione  
1. Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano al personale dell’Area 
Operatori Esperti, dell’Area Istruttori e dell ’Area dei Funzionari EQ con profili 
sanitari, socio-sanitari o socio-assistenziali, della riabilitazione, nonché ai tecnici della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché degli educatori professionali 
socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari. 
Art. 105   
Tempi di vestizione e svestizione del personale sanitario, socio-sanitario e socio-
assistenziali 
1. Nei casi in cui il personale appartenente ai profili sanitari, socio -sanitari o socio -
assistenziali, sia obbligato ad indossare abiti da lavoro e/o dispositivi di sicurezza per 
lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione  debbano 
necessariamente avvenire all’interno della sede, l’orario di lavoro riconosciuto 
ricomprende fino a 15 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata ed uscita, 
purchè risultanti dalle timbrature effettuate.  
 
 
Art. 106 
Progressione economica per il personale appartenente ai profili sanitari, socio-
sanitari o socio-assistenziali 
1. Per il personale di cui alla presente Sezione, al quale, per l’esercizio delle rispettive 
mansioni, sia necessaria l’iscrizione ad un ordine professionale, l’ abilitazione 
professionale o l’iscrizione ad albi o albi speciali, si applica la disciplina di cui all’art. 
102. 
 

 
120 
Art. 107  
Progressioni dall’Area Istruttori all’Area dei Funzionari ed EQ del personale di 
cui alla presente Sezione nella fase di prima applicazione 
1. Le progressioni tra l’Area Istruttori all’Area dei Funzionari ed EQ del personale di 
cui alla presente Sezione, inquadrato nell’Area degli istruttori, effettuate ai sensi 
dell’art 13, comma 6 (Norme di prima applicazion e), sono finanziate anche con le 
risorse di cui all’art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione). 
Art. 108 
Formazione continua 
1.Per il perseguimento dei principi e delle finalità espressi all’art. 54 (Principi generali 
e finalità della formazione) del p resente CCNL, l’ente garantisce una formazione 
continua e specifica a tutto il personale destinatario della presente Sezione, nell’ambito 
del piano dei fabbisogni formativi. 
 

 
121 
TABELLE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura annua lorda e numero massimo di differenziali stipendiali
AREA Misura annua lorda 
differenziale stipendiale
Numero massimo di 
differenziali attribuibili
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 1.600 6
ISTRUTTORI 750 5
OPERATORI ESPERTI 650 5
OPERATORI 550 5
Tabella A

 
122 
 
PRECEDENTE SISTEMA 
DI CLASSIFICAZIONE
NUOVO SISTEMA 
DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D-D7
Categoria D-D6
Categoria D-D5
Categoria D-D4
Categoria D-D3
Categoria D-D2
Categoria D-D1
Categoria C-C6
Categoria C-C5
Categoria C-C4
Categoria C-C3
Categoria C-C2
Categoria C-C1
Categoria B3-B8
Categoria B3-B7
Categoria B3-B6
Categoria B3-B5
Categoria B3-B4 
Categoria B3 di accesso
Categoria B1-B8
Categoria B1-B7
Categoria B1-B6
Categoria B1-B5
Categoria B1-B4
Categoria B1-B3
Categoria B1-B2
Categoria B1 di accesso
Categoria A-A6
Categoria A-A5
Categoria A-A4
Categoria A-A3
Categoria A-A2
Categoria A-A1
AREA DEGLI OPERATORI 
Tabella B
Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione
AREA DEI FUNZIONARI E 
DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE
AREA DEGLI ISTRUTTORI
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI

 
123 
 


 
124 
 
Tabella D
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità
Categoria Dal 1.1.2019 Rideterminato
dal 1.1.2020 (1)
Rideterminato
dal 1.1.2021 (2)
D7 15,70 37,00 104,28
D6 14,90 35,20 97,50
D5 13,90 32,90 91,20
D4 13,30 31,50 87,30
D3 12,80 30,20 83,80
D2 11,70 27,60 76,40
D1 11,10 26,30 72,80
C6 11,80 28,00 92,65
C5 11,50 27,20 75,40
C4 11,10 26,20 72,70
C3 10,80 25,40 70,50
C2 10,50 24,80 68,50
C1 10,20 24,20 66,90
B8 10,70 25,20 89,51
B7 10,50 24,70 68,40
B6 10,10 23,80 65,90
B5 9,90 23,40 64,70
B4 9,70 23,00 63,70
B3 9,60 22,70 62,70
B2 9,20 21,80 60,30
B1 9,10 21,40 59,30
A6 9,40 22,20 84,58
A5 9,20 21,80 60,40
A4 9,00 21,40 59,10
A3 8,90 21,00 58,10
A2 8,70 20,50 56,90
A1 8,60 20,30 56,10
(1) Il valore a decorrere dal 1.1.2020 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2019.
(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2021 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2020.
Incrementi mensili dello stipendio tabellare

 
125 
 
Tabella E
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Categoria Dal 1.1.2019 Dal 1.1.2020 Dal 1.1.2021
D7 31.327,24 31.582,84 32.390,20
D6 29.817,64 30.061,24 30.808,84
D5 27.890,50 28.118,50 28.818,10
D4 26.698,48 26.916,88 27.586,48
D3 25.605,46 25.814,26 26.457,46
D2 23.360,45 23.551,25 24.136,85
D1 22.268,67 22.451,07 23.009,07
C6 23.684,80 23.879,20 24.655,00
C5 23.041,20 23.229,60 23.808,00
C4 22.219,31 22.400,51 22.958,51
C3 21.539,42 21.714,62 22.255,82
C2 20.955,26 21.126,86 21.651,26
C1 20.466,47 20.634,47 21.146,87
B8 21.376,64 21.550,64 22.322,36
B7 20.914,24 21.084,64 21.609,04
B6 20.140,30 20.304,70 20.809,90
B5 19.788,71 19.950,71 20.446,31
B4 19.459,73 19.619,33 20.107,73
B3 19.179,00 19.336,20 19.816,20
B2 18.444,33 18.595,53 19.057,53
B1 18.143,27 18.290,87 18.745,67
A6 18.774,77 18.928,37 19.676,93
A5 18.452,37 18.603,57 19.066,77
A4 18.078,54 18.227,34 18.679,74
A3 17.763,36 17.908,56 18.353,76
A2 17.394,71 17.536,31 17.973,11
A1 17.164,17 17.304,57 17.734,17
Nuovo stipendio tabellare

 
126 
  
 
 
 
Tabella F
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Categoria Retribuzione tabellare 
dal 1.1.2021
Elemento perequativo
dal 1.1.2019(1)
Retribuzione tabellare 
con EP conglobato(2)
D6 30.808,84 21,36 30.830,20
D5 28.818,10 21,36 28.839,46
D4 27.586,48 64,20 27.650,68
D3 26.457,46 96,24 26.553,70
D2 24.136,85 171,12 24.307,97
D1 23.009,07 203,28 23.212,35
C5 23.808,00 181,80 23.989,80
C4 22.958,51 192,60 23.151,11
C3 22.255,82 213,96 22.469,78
C2 21.651,26 235,32 21.886,58
C1 21.146,87 246,00 21.392,87
B7 21.609,04 235,32 21.844,36
B6 20.809,90 246,00 21.055,90
B5 20.446,31 246,00 20.692,31
B4 20.107,73 256,68 20.364,41
B3 19.816,20 256,68 20.072,88
B2 19.057,53 278,16 19.335,69
B1 18.745,67 288,84 19.034,51
A5 19.066,77 278,16 19.344,93
A4 18.679,74 288,84 18.968,58
A3 18.353,76 299,52 18.653,28
A2 17.973,11 310,20 18.283,31
A1 17.734,17 310,20 18.044,37
(1)
(2)
Conglobamento dell'elemento perequativo nello stipendio tabellare
 I valori dell'elemento perequativo conglobati nello stipendio tabellare sono stati calcolati al netto dei 
maggiori oneri per gli enti derivanti dalla loro inclusione nello stipendio tabellare. A seguito del 
conglobamento, l'elemento perequativo cessa di essere corrisposto.
Valori decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL.

 
127 
  
Tabella G
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
Area Nuova retribuzione tabellare(1)
Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE 23.212,35
Area degli ISTRUTTORI 21.392,87
Area degli OPERATORI ESPERTI 19.034,51
Area degli OPERATORI 18.283,31
(1)
Stipendi tabellari delle nuove Aree
Decorrente dalla data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale

 
128 
ALLEGATO A - DECLARATORIE 
AREA DEGLI OPERATORI: 
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività di supporto ai processi 
produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze 
specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. 
Specifiche professionali: 
• conoscenze generali di base per svolgere compiti semplici; 
• capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, 
materiali e informazioni; 
• responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di 
completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze 
che si presentano. 
Requisiti di base per l’accesso: 
• assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 
Esemplificazione dei profili: 
Lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive e tecnico manutentive, 
operante in servizi ausiliari di supporto e/o di sorveglianza. 
 
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI  
Appartengono a quest’area i lavoratori inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di 
erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di 
direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di 
strumentazioni tecnologiche che presuppongono conoscenze specifiche e/o 
qualificazioni professionali. 
Specifiche professionali: 
● conoscenze per lo svolgimento di attività di tipo operativo, tecnico -manutentivo o 
attività di natura amministrativa di supporto;  
● capacità di gestione di relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più 
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale; 
● responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di 
completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si 
presentano. 
Requisiti di base per l’accesso: 

 
129 
• assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato  da una specifica 
qualificazione professionale. 
Esemplificazione dei profili: 
Collaboratore amministrativo, tecnico manutentivo, conduttore di macchine operatrici 
complesse, operatore socio assistenziale, operatore socio sanitario, collaboratore 
servizi di supporto e/o sorveglianza. 
  
 
AREA DEGLI ISTRUTTORI  
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi 
amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne 
svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di 
procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. 
Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le 
istruzioni operative. Risponde, inoltre, dei risultati nel proprio contesto di lavoro. 
 
Specifiche professionali: 
• conoscenze teoriche esaurienti; 
• capacità pratiche necessarie a  risolvere problemi di media complessità, in un 
ambito specializzato di lavoro; 
• responsabilità di procedimento o infraprocedimentale, con eventuale 
responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi. 
 
Requisiti di base per l’accesso: 
• scuola secondaria di secondo grado. 
 
Esemplificazione dei profili: 
Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo -contabile, 
istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione pei rapporti 
con i media. 
 
Profili ad esaurimento che alla data di entrata in vigore del presente sistema di 
classificazione, sia inquadrato nell’Area degli Istruttori per effetto della trasposizione 
di cui alla Tabella B dalla ex categoria C:  

 
130 
• Personale educativo e scolastico che alla data di  entrata in vigore del presente 
sistema di classificazione, sia inquadrat o nell’Area degli Istruttori per effetto 
della trasposizione di cui alla Tabella B dalla ex categoria C. 
• Personale infermieristico e  della riabilitazione , tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizion i dei Decreti del 
Ministero della Sanità) educatori professionali socio pedagogici ed educatori 
professionali socio sanitari. 
Ai suddetti profili ad esaurimento si applica quanto previsto dall’art. 13, comma 5. 
 
AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE  
Appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi 
amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro 
di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo 
al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei 
risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la 
consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la 
responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. 
Appartengono, altresì, a quest’area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti 
educativi, dell’insegnamento, della formazione, dell’assistenza della cura diretta 
all’utenza. 
 
Specifiche professionali: 
• conoscenze altamente specialistiche;  
• competenze gestionali e socio -relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata 
consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;  
• capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità 
gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di 
attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente 
articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato 
contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, 
pianificatorie e di ricerca e sviluppo;  
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle 
funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di 
unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni 
organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del 
dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni. 
Requisiti di base per l’accesso: 
laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi 
professionali  

 
131 
 
Esemplificazione dei profili: 
farmacista, psicologo, ingegnere, arc hitetto, geologo, avvocato, coordinatore 
pedagogico, specialista in attività culturali,  orientatori politiche attive del lavoro  
specialista dell’area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività 
amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della 
transizione digitale, specialista della transizione ecologica,  specialista nei rapporti con 
i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore 
comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale 
infermieristico e  della riabilitazione , tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro  (secondo le definizione dei Decreti del Ministero della Sanità) , 
educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori 
professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
132 
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1 
In considerazione della rilevanza della innovazione operata dal presente contratto in 
materia di classificazione del personale del comparto, le parti condividono l’esigenza 
di monitorarne l’implementazione e la successiva concreta applicazione presso gli enti 
e si danno reciprocamente atto dell’opportunità di momenti di incontro al fine 
condividere informazioni e criticità sullo stato attuativo della nuova classificazione. 

Appunti temporanei