D.M. 9 luglio 2009 equiparazioni – GU con tabelle
Edizione della fonte; acquisita il 23/10/2026
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SERIE GENERALE
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale , pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta
da autonoma numerazione:
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
Roma - Mercoledì, 7 ottobre 2009
Anno 150° - Numero 233
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
DECRETO 27 luglio 2009 .
Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,
nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge
23 dicembre 1996, n. 662. (09A11612) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
DECRETO 14 settembre 2009 .
Incentivi agli autotrasportatori per l’utilizzo delle vie del
mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle
misure percentuali. (09A11610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 2
Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
DECRETO 9 luglio 2009 .
Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex
decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex
decreto n. 270/2004, ai fi ni della partecipazione ai pubblici
concorsi. (09A11794) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4
DECRETO 9 luglio 2009 .
Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordina-
mento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e
lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fi ni della
partecipazione ai pubblici concorsi. (09A11795) . . . . . . Pag. 7
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
DECRETO 21 settembre 2009 .
Nomina di alcuni componenti della commissione provin-
ciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di
Genova. (09A11808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 26
SOMMARIO
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI
Al fine di ottimizzare la procedura per l’inserimento degli atti nella Gazzetta Ufficiale telematica,
le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su
carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di
posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano
chiaramente riportati gli estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Università telematica
delle scienze umane «Niccolò Cusano»
PROVVEDIMENTO 15 settembre 2009 .
Modifi cazioni allo statuto. (09A11782) . . . . . . . . . . Pag. 26
Libera Università di lingue
e comunicazione di Milano
DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009 .
Modifi cazioni allo statuto. (09A11614) . . . . . . . . . . Pag. 32
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Ministero dell’interno:
Riconoscimento della personalità giuridica alla Regio-
ne Italia delle Adoratrici del Sangue di Cristo, in Roma.
(09A11550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Ministero dell’economia e delle fi nanze:
Cambi di riferimento del giorno 24 settembre 2009.
(09A11545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Cambi di riferimento del giorno 25 settembre 2009.
(09A11546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 40
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:
Autorizzazione all’immissione in commercio del medi-
cinale per uso veterinario «Doxiciclina Calier» 500 mg/g .
(09A11547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina
20% Ceva Vetem». (09A11549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunolo-
gica «Rabdomun». (09A11548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Comunicato di rettifi ca relativo al provvedimento n. 129 del
13 luglio 2009, concernente il medicinale per uso veterinario
«Micospectone». (09A11611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 41
Regione Toscana:
Approvazione dell’ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009,
riguardante l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 a
Viareggio. (09A11809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2009 .
Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi,
nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie im-
prese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, conver-
tito, con modi fi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone,
fra l’altro, misure di sostegno al credito ed agli investi-
menti per il settore dell’autotrasporto, da adottarsi con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell’economia e delle fi nanze, per un ammon-
tare di 200 milioni di euro;
Visto il decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, con-
vertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in partico-
lare, l’art. 29, comma 1 -bis , che preleva, dalle risorse
stanziate dalla predetta legge n. 201 del 2008 con il citato
decreto legge n. 162/2008, l’importo 80 milioni di euro,
per destinarlo, per il solo 2009 ed a titolo sperimentale,
alla riduzione dei premi INAIL, dovuti dalle imprese di
autotrasporto merci con dipendenti;
Visto il decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, conver-
tito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e, in particolare,
l’art. 7 -sexies che preleva, dalle risorse stanziate con il
citato decreto legge n. 162/2008, l’importo di ulteriori 11
milioni di euro, per destinarlo, sempre per il solo 2009 ed
a titolo sperimentale, alla riduzione dei premi INAIL do-
vuti dalle imprese «artigiane» di autotrasporto di merci;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in partico-
lare, l’art. 2, comma 100, lettera a) , il quale prevede la
costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un
Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale
assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a
favore delle piccolo e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare,
l’art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto
Fondo di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, re-
cante criteri e modalità per la concessione della garanzia
e per la gestione del Fondo di garanzia di cui alla legge
n. 662 del 1996;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
fi nanze del 25 marzo 2009, recante criteri, condizioni e
modalità di operatività della garanzia dello Stato di ul-
tima istanza in relazione agli interventi del Fondo di ga-
ranzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a) , della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il trattato istitutivo dell’Unione europea;
Vista la defi nizione di piccola e media impresa di cui
all’allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008, del
6 agosto 2008, della Commissione europea, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato co-
mune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo dell’Unione europea;
Visto il Regolamento (CE) 1998/2006 del 15 dicembre
2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato agli aiuti di importanza minore (« de minimis »);
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1,
della legge n. 201 del 2008, risorse pari a 15 milioni sono
destinate al completamento degli interventi previsti dal-
l’art. 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 227/2007;
Considerato che la somma utilmente spendibile per le
fi nalità di cui alla legge n. 201 del 2008 ammonta com-
plessivamente a 94 milioni di euro;
Ritenuta la necessità di disciplinare, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Mini-
stro dell’economia e delle fi nanze, le modalità di eroga-
zione delle predette risorse;
Sentite le organizzazioni associative maggiormente
rappresentative delle imprese di autotrasporto, in seno
alla Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
Decreta:
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 mi-
lioni di euro, misure di sostegno al credito, fi nalizzate a
fronteggiare la grave crisi del settore dell’autotrasporto e
consentirne il mantenimento dei livelli di competitività,
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre
2008, n. 162, così come convertito dalla legge 22 dicem-
bre 2008, n. 201.
2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle
misure di sostegno le piccole e medie imprese di auto-
trasporto di merci, aventi sede principale o secondaria in
Italia, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi.
3. Ai fi ni dell’applicazione del presente decreto, si in-
tendono per piccole e medie imprese, rispettivamente, le
imprese che occupano meno di cinquanta persone e rea-
lizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo
non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occu-
pano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato
annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a
quanto disposto dall’allegato 1, del Regolamento (CE)
n. 800/2008.
Art. 2.
Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sono desti-
nate alla concessione di garanzie sui fi nanziamenti accor-
dati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi, per esigenze fi nanziarie e programmi di
investimento connessi all’attività d’impresa.
2. Per le fi nalità di cui al comma 1, nell’ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all’art. 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dota-
zione di 50 milioni di euro, riservata alla concessione di
garanzie sui fi nanziamenti accordati a piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
fi ne, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante
versamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dell’importo di 50 milioni di euro, sul con-
to infruttifero n. 22034 aperto presso la tesoreria centrale
dello Stato, intestato al predetto Fondo di garanzia, a vale-
re sulle somme riassegnate ai sensi dell’art. 42, comma 1,
del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con
modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Art. 3.
Criteri e modalità di concessione della garanzia
1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il
territorio nazionale secondo i criteri e le modalità dettate
dalla disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al de-
creto del Ministro dell’industria n. 248/1999.
2. Il Comitato di gestione del Fondo è integrato nella
sua composizione con un membro designato dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e con un rappre-
sentante delle organizzazioni associative delle imprese di
autotrasporto.
3. Nell’attività di rilascio della garanzia il Comitato di
gestione adotta un modello di valutazione del rischio ade-
guato alla specifi cità economico-fi nanziaria delle imprese
di autotrasporto.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di control-
lo e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
MATTEOLI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
Il Ministro
dello sviluppo economico
SCAJOLA
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 125
09A11612
DECRETO 14 settembre 2009 .
Incentivi agli autotrasportatori per l’utilizzo delle vie del
mare, individuazione di nuove rotte e determinazione delle
misure percentuali.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l’art. 3 comma 2 -quater del decreto-legge 24 set-
tembre 2002, n. 209, convertito con modi fi cazioni, dalla
legge 22 novembre 2002 n. 265;
Visto il regolamento adottato con il decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le
modalità di ripartizione ed erogazione dei fondi per l’in-
— 3 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
novazione del sistema dell’autotrasporto merci, lo svilup-
po delle catene logistiche ed il potenziamento dell’inter-
modalità, ed in particolare l’art. 3, commi 2, 4 e 5;
Visti i decreti del Ministro dei trasporti, emessi rispet-
tivamente, il primo in data 31 gennaio 2007, pubblicato
nella Gazzetta uf fi ciale n. 35 del 12 febbraio 2007 ed il
secondo, ad integrazione del primo, in data 26 marzo
2007, pubblicato nella Gazzetta uffi ciale n. 79 del 4 apri-
le 2007, con i quali sono state individuate, ai sensi del-
l’art. 3, comma 6, del richiamato d.P.R. n. 205/2006, le
rotte incentivabili;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, conver-
tito, con modi fi cazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, pubblicata nella Gazzetta Uf fi ciale n. 279 del
30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia
economico-fi nanziaria, per lo sviluppo e l’equità socia-
le», ed in particolare l’art. 8, concernente interventi per
il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglio-
ramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto
di Messina;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 23 novem-
bre 2007, n. 187/T, che prevede un aumento del contribu-
to di cui all’art. 3 del citato d.P.R. 11 aprile 2006, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 no-
vembre 2007, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Uf fi cia-
le del 5 gennaio 2008, recante modifi che al citato d.P.R.
11 aprile 2006, n. 205;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fi nan-
ziaria 2008), ed in particolare l’art. 2, comma 232, che
autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2008, 2009 e 2010, al fi ne di consentire la piena
operatività agli incentivi di cui al richiamato decreto del
Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205;
Vista la normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Uffi -
ciale delle Comunità europee n. C. 205 del 5 luglio 1997,
e successive modifi cazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio
2008, n. 1/T, relativo all’individuazione delle misure per-
centuali di contribuzione sul prezzo della tariffa del viag-
gio a favore delle imprese di autotrasporto che utilizzano
la modalità marittima;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 16 dicembre 2008, n. 281, con il quale sono state
apportate semplifi cazioni alla documentazione da presen-
tare da parte degli aspiranti benefi ciari, al fi ne di facilitare
la procedura di ammissione ai contributi in parola;
Viste le comunicazioni relative all’istituzione delle
nuove rotte Civitavecchia-Messina, Savona Vado-Termi-
ni Imerese e Marina di Carrara-Castellon de La Plana;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto ministeria-
le 31 gennaio 2007, sono considerate nuove rotte incenti-
vabili i seguenti itinerari marittimi:
Civitavecchia-Messina;
Savona Vado-Termini Imerese;
Marina di Carrara-Castellon de La Plana.
2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l’utiliz-
zo delle rotte di cui al comma 1, sono fi ssati nelle misure
percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla
tariffa corrisposta al vettore marittimo:
Rotte nazionali Da 80 a 1599 viaggi
annui effettuati dal
1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2009
Da 1600 viaggi
annui e oltre effet-
tuati dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre
2009
Civitavecchia-
Messina
28% 30%
Savona Vado-
Termini Imerese
28% 30%
Rotta comunitaria Da 80 a 1599 viaggi
annui effettuati dal
1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2009
Da 1600 viaggi
annui e oltre effet-
tuati dal 1° gennaio
2008 al 31 dicembre
2009
Marina di Car-
rara-Castellon
De La Plana
15% 18,75%
3. La misura dei contributi di cui al comma 2 resta in
vigore per il biennio 2008-2009 e potrà essere rimodulata
con successivo decreto, in funzione delle istanze perve-
nute e delle risorse disponibili.
4. L’attività di monitoraggio preordinata alla veri fi ca,
nei confronti dei soggetti bene fi ciari dei contributi di cui
al presente decreto, della sussistenza dello stesso numero
di viaggi effettuati sulle tratte marittime interessate dal
contributo, ovvero della sussistenza dello stesso quanti-
tativo di merci trasportate nel triennio per il quale hanno
ricevuto i contributi medesimi, è svolta dalla RAM S.p.a.,
in quanto soggetto espressamente incaricato dalle com-
petenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Roma, 14 settembre 2009
Il Ministro: MATTEOLI
09A11610
— 4 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 9 luglio 2009 .
Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004,
ai fi ni della partecipazione ai pubblici concorsi.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOV AZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scienti fi ca e
tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 6, concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fi ni
della partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei;
Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale
n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009 relativi alla determinazione delle classi delle lauree
universitarie;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7
del 27 dicembre 2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’appro-
vazione della tabella di equiparazione tra lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree ex decreto ministeriale
n. 270/2004;
Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fi ni della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno te-
nere conto delle suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella al fi ne delle equiparazioni tra i citati titoli di
studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:
Art. 1.
Le lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 sono equiparate alle
lauree universitarie delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 19 febbraio 2009, ai fi ni della partecipa-
zione ai pubblici concorsi secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2009
I l M i n i s t r o d e l l ’ i s t r u z i o n e ,
dell’università e della ricerca
GELMINI
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 308
— 5 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
ALLEGATO
— 6 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
09A11794
— 7 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
DECRETO 9 luglio 2009 .
Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree
magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fi ni della partecipazione ai pubblici concorsi.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOV AZIONE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scienti fi ca e
tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9 comma 6, concernente l’equiparazione dei titoli di studio ai fi ni
della partecipazione a pubblici concorsi;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all’art. 2;
Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei;
Visti i decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 relativi alla determinazione delle
classi delle lauree universitarie specialistiche;
Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 di equiparazione tra i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti
non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e le lauree specialistiche delle classi
di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001, e successive modifi cazioni ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale
n. 509/1999;
Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 relativi alla determinazione delle classi di laurea
magistrale;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, n. 6350/4.7
del 27 dicembre 2000;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell’adunanza del 22 aprile 2009 concernente l’appro-
vazione della tabella di equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ministeriale n. 270/2004;
Ritenuto opportuno adottare un nuovo decreto interministeriale, sostitutivo del citato decreto interministeriale
5 maggio 2004, e successive modifi cazioni ed integrazioni, che preveda le equiparazioni tra i diplomi di laurea di cui
agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, lauree specialisti-
che delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e le lauree magistrali
delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009;
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Considerato che nella predisposizione dei bandi ai fi ni della partecipazione ai pubblici concorsi è opportuno te-
nere conto delle suindicate equiparazioni;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della citata tabella al fi ne delle equiparazioni tra vecchi e nuovi
titoli di studio per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Decreta:
Art. 1.
I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore lega-
le, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e
12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fi ni
della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
La corrispondenza, indicata nella tabella allegata, tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti non ancora
riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con più classi di lauree specialistiche di cui ai
decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e con più classi di lauree magistrali di cui ai de-
creti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009, deve intendersi solo in modo tassativamente alternativo. Pertanto,
tenuto conto della suddivisione delle lauree del vecchio ordinamento in più percorsi indipendenti, qualora una delle
citate lauree trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali sarà compito dell’Ateneo che ha
conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certifi cato che attesti a quale singola classe è equipa-
rato il titolo di studio posseduto, da allegare alle domande di partecipazione ai concorsi insieme con il certi fi cato di
laurea.
Art. 3.
Il presente decreto sostituisce il decreto interministeriale 5 maggio 2004 e successive modi fi cazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2009
I l M i n i s t r o d e l l ’ i s t r u z i o n e ,
dell’università e della ricerca
GELMINI
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
BRUNETTA
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2009
Uffi cio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 307
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ALLEGATO
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MINISTERO DEL LA VORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 settembre 2009 .
Nomina di alcuni componenti della commissione provin-
ciale per la Cassa integrazione salariale del settore edile di
Genova.
IL DIRIGENTE REGIONALE DEL LA VORO
DI GENOV A
Visto il proprio decreto n. 11 datato 31 luglio 1996 re-
lativo alla ricostituzione della Commissione provinciale
per la Cassa integrazione salariale del settore edile di
Genova;
Vista la nota prot. n. 76/09 datata 8 maggio 2009 della
CISL di Genova con la quale si richiede la sostituzione
dei signori Salvatore Sorace e Epifanio Gianni con i si-
gnori Paola Bavoso e Andrea Sanguineti rispettivamente
quale membro effettivo) e membro supplente;
Viste le note datate 16 settembre 2009 e 26 agosto
2009 nelle quali i signori Salvatore Sorace e Gianni Epi-
fanio rassegnano le proprie dimissioni dalla suddetta
commissione;
Visto l’art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
Decreta:
La sig.ra Paola Bavoso e il sig. Andrea Sanguineti sono
nominati rispettivamente membro effettivo e membro
supplente in rappresentanza dei lavoratori della Commis-
sione provinciale per la Cassa integrazione salariale del
settore edile di Genova.
Il presidente della Commissione, direttore dell’I.N.P.S.
di Genova è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale della Repubblica.
Genova, 21 settembre 2009
Il dirigente regionale: VETTORI
09A11808
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE
SCIENZE UMANE «NICCOLÒ CUSANO»
PROVVEDIMENTO 15 settembre 2009 .
Modifi cazioni allo statuto.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’Uni-
versità e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella
Gazzetta Uffi ciale n. 98 del 29 aprile 2003;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 140
del 19 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata
l’Istituzione dell’Università telematica delle Scien-
ze Umane «UNISU», nonché approvato il relativo
statuto;
Visti i propri provvedimenti n. 01 del 3 agosto 2006 e
n. 02 del 28 maggio 2007 con i quali sono stati approvati
l’aggiornamento dello Statuto, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Uf fi ciale n. 272 del 22 novembre 2006 e
n. 128 del 5 giugno 2007 e n. 147 del 27 giugno 2007, da
cui risulta che lo statuto vigente è quello entrato in vigore
il 1° giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministra-
zione dell’UNISU in data 5 marzo 2009, con la quale è
stato approvato un nuovo aggiornamento dello statuto
dell’Università in sostituzione del testo già pubblicato,
limitatamente all’art. 22 cui è aggiunto il comma 4;
Vista la nota prot. 2779 del 1° giugno 2009 con la quale
è stata inviata al MIUR la predetta modi fi ca dell’art. 22,
nota ricevuta dal MIUR in data 8 giugno 2009 ai fi ni de-
gli adempimenti di cui all’ art. 6, comma 9 della legge
9 maggio 1989, n. 168;
Tenuto conto di quanto dispone il comma 9 dell’ art. 6
della legge 9 maggio 1989, n. 168 in relazione al termi-
ne perentorio di sessanta giorni per gli eventuali rilievi
da parte del MIUR sulle proposte di modi fi che statuta-
rie e che alla data odierna scaduto il predetto termine
non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del
MIUR;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere alla
pubblicazione dell’aggiornamento del nuovo Statuto sta-
bilendo la data di entrata in vigore dello stesso;
Dispone:
Art. 1.
È approvata la modifi ca dell’art. 22 dello statuto del-
l’Università telematica delle Scienze Umane «UNISU»,
ed il testo completo, aggiornato dello statuto costituito da
fogli n. 17 e comprendente n. 28 articoli che fa parte inte-
grante del presente provvedimento.
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Art. 2.
Lo Statuto di cui all’art. 1 entra in vigore il primo ot-
tobre 2009 e viene inviato alla Gazzetta Uf fi ciale della
Repubblica italiana per la pubblicazione .
Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta uf-
fi ciale interna di questa Università.
Roma, 15 settembre 2009
I l p r e s i d e n t e
del consiglio di amministrazione
IACONO
A lle g a to
S T A T U T O
Art. 1.
1. È istituita l’Università Telematica delle Scienze Umane Niccolò
Cusano di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.
2. L’Università nasce con la fi nalità specifi ca di dare completa at-
tuazione a quanto affermato dall’art. 27 della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e
dall’art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il
diritto a ricevere quell’istruzione che contribuisca alla formazione del-
l’individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere
un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto
per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.
3. Per il perseguimento di tali obiettivi l’Università, ai sensi dal-
l’art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeria-
le 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all’attività
di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l’utilizzo delle
metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle
applicazioni di e-learning. A tale fi ne l’Università adotta ogni idonea
iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza
e per favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo svi-
luppo professionale dei lavoratori.
4. L’Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste
dall’art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore
approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di per-
sonalità giuridica.
5. L’Università è autonoma ai sensi dell’art. 33 della Costituzione
e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa,
fi nanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti ge-
nerali e speciali sull’ordinamento universitario e nei limiti del presente
Statuto.
Art. 2.
1. L’Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze
Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fi ni istitu-
zionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
2. Allo sviluppo dell’Università potranno altresì concorrere sog-
getti pubblici e privati interessati a sostenere l’impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell’Università sono altresì destinate tasse,
contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che
ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l’Università
sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché at-
tività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di
soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qua-
litativi e l’ottimale gestione delle risorse disponibili, l’Università pro-
cede alla sistematica valutazione delle attività scienti fi che, didattiche e
amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all’attuazione dei
propri fi ni istituzionali l’Università garantisce la circolazione delle in-
formazioni all’interno e all’esterno delle proprie sedi.
Art. 3.
1. Sono organi centrali della Università:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) la Giunta;
d) il rettore;
e) il Senato accademico;
f) il Nucleo di valutazione interno;
g) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:
a) i Consigli di facoltà;
b) i Consigli di corso di laurea;
c) i Dipartimenti.
Art. 4.
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consorzio delle
Scienze Umane ed è così composto:
a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo
delegato;
b) l’Amministratore delegato;
c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze
Umane;
d) il rettore;
e) un rappresentante dei docenti;
f) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca scientifi ca;
g) un rappresentante designato da Confi ndustria;
h) il Direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario;
i) il Direttore generale.
2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministra-
zione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pub-
blici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un
contributo per il funzionamento dell’Università di importo determinato
con delibera del Consiglio stesso.
3. La mancata designazione di uno o più componenti non infi cia la
validità di costituzione del Consiglio.
4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di ammini-
strazione dell’Università e il vice presidente. L’Amministratore delega-
to può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre anni.
6. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio delle Scienze Umane attiva le procedure per la nomina
del nuovo Consiglio di amministrazione della Università telematica del-
le Scienze umane.
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Art. 5.
1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tan-
to di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo
dell’Università. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fonda-
mentali di governo dell’Università, al fi ne di assicurarne e garantirne il
perseguimento dei fi ni istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-
fi nanziaria e patrimoniale dell’Università e ne assicura lo svolgimen-
to delle attività, ferme restando le competenze del Senato accademico
e dei Consigli di facoltà per ogni valutazione di ordine scienti fi co e
didattico.
Il Consiglio di amministrazione:
a) delibera l’indirizzo generale dello sviluppo dell’Università in
funzione delle fi nalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;
b) nomina il rettore tra le personalità del mondo accademico o
della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e
qualifi cazione scientifi ca, imprenditoriale, culturale e del lavoro;
b. 1 delibera l’attivazione o disattivazione dei singoli corsi di
studio;
b. 2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra
personalità di riconosciuto valore scienti fi co, imprenditoriale, culturale
e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in
caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata
della carica del rettore;
b. 3 sentito il parere del rettore, nomina uno o più pro-rettori
tra i docenti dell’Ateneo, che eserciteranno funzioni su speci fi che dele-
ghe del rettore;
b. 4 nomina i Presidi delle facoltà;
b. 5 nomina i Direttori di dipartimento;
c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle
modifi che del presente Statuto secondo le norme vigenti;
d) delibera su proposta del Senato accademico, il regolamento
didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
e) nomina il Direttore amministrativo;
f) nomina l’Amministratore delegato;
g) nomina il Comitato tecnico organizzatore;
h) nomina il Direttore generale;
i) nomina il Presidente, i membri del Nucleo di valutazione di
Ateneo, nonché il Collegio dei revisori;
j) approva i ruoli organici del personale docente, approva le
chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e
i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le
attività di tutoraggio, su proposta del Senato accademico e delle Facoltà
interessate;
k) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrati-
vo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scienti fi che ed
amministrative, autorizza l’assunzione di tale personale ed adotta ogni
provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed
economico del personale;
m) delibera, sentito il Senato accademico, l’istituzione di nuove
Facoltà, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla
normativa vigente;
n) d efi nisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente,
ne cura l’esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al
rettore;
o) delibera sull’ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei
contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo
studio;
p) delibera, su proposta del Senato accademico, il conferimento
di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
q) delibera, sentito il Senato accademico, la stipula di conven-
zioni con altre Università o Centri di ricerca e con altri soggetti pubblici
o privati;
r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo
dell’Università;
s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppu-
re spese a carico del bilancio;
t) delibera la costituzione in giudizio dell’Università nel caso di
liti attive o passive;
u) delibera lo Statuto e le sue modifi che in conformità alla nor-
mativa vigente;
v) delibera i regolamenti della Università ai sensi degli articoli 6
e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il Regolamento didattico
di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle facoltà deliberati dai rispet-
tivi Consigli di facoltà;
w) può affi dare a singoli componenti del Consiglio stesso, ov-
vero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, con-
sultivi e operativi;
z) delibera su proposta del Senato accademico, il Regolamento
per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli
studenti;
a. 1 determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso
Consiglio d’amministrazione, per il Senato accademico, per il collegio
dei Revisori dei conti, per il Nucleo di valutazione interna e per qual-
siasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia
regolata da disposizioni normative inderogabili;
a. 2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per
la didattica e la ricerca, sulla base delle fi nalità proprie dell’Università,
tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifi che;
a. 3 delibera il regolamento per l’amministrazione, la fi nanza
e la contabilità dell’Università secondo le norme vigenti, nonché quello
per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del
personale non docente;
a. 4 delibera l’attivazione di eventuali sedi decentrate, anche
all’estero, nel rispetto della normativa vigente;
a. 5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e
perfezionamento e degli assegni di ricerca;
a. 6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell’Univer-
sità che non sia demandato ad altri organi;
a. 7 delibera su proposta del Senato accademico il Regola-
mento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché
delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori
ordinari e associati ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 9 maggio
1989, n. 168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ; de-
libera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell’art. 13 del
decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente
del Consiglio d’amministrazione. Le riunioni sono valide con la presen-
za della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte
all’anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 6.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
1) provvede a garantire l’adempimento delle fi nalità statutarie;
2) ha la rappresentanza legale dell’Università anche in giudizio;
3) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministra-
zione e della Giunta ove costituita;
4) assicura l’esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti
del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza
del rettore in materia di didattica e di ricerca scientifi ca;
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5) è membro del Senato accademico;
6) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto,
nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d’amministrazione;
7) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifi -
ca nella prima riunione successiva.
Art. 7.
1. Il Consiglio di amministrazione provvede a costituire una Giunta
quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio
di amministrazione, dal rettore e da un Consigliere scelto di comune
accordo. Svolge le funzioni di segretario il Direttore amministrativo.
2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di fa-
coltà allorché vengano trattate materie di loro specifi ca competenza.
3. Sulla base di specifi che deleghe del Consiglio di amministrazio-
ne la Giunta delibera:
a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei
professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di
contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente anche con quali-
fi ca dirigenziale;
c) sentito il Consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione
degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali
esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfeziona-
mento nonché sugli assegni di ricerca.
4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimen-
ti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi
sono sottoposti per la ratifi ca nella prima riunione successiva.
Art. 8.
1. Il rettore è nominato ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto tra
personalità di riconosciuto valore e qualifi cazione scientifi ca.
2. Il rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.
3. Il Rettore:
a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazio-
ne sull’attività scientifi ca e didattica dell’Università;
b) cura l’osservanza di tutte le norme in materia scienti fi ca e
didattica;
c) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di
amministrazione in materia scientifi ca e didattica;
d) rappresenta l’Università nelle cerimonie e nel conferimento
dei titoli accademici;
e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull’istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi
previsti dal presente Statuto;
f) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coor-
dinamento con il Consiglio d’amministrazione;
g) formula proposte e riferisce al Consiglio d’amministrazione
sull’attività didattica e scienti fi ca dell’Università e assicura l’esecuzio-
ne delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;
h) fi ssa direttive organizzative generali per assicurare l’effi cien-
za delle strutture didattiche e scientifi che;
i) sovrintende all’erogazione degli insegnamenti in modalità te-
lematica, curando l’interazione tra docenti, tutor e studenti;
l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componen-
ti del servizio permanente per l’attuazione della Carta;
m) esercita l’attività disciplinare sul corpo docente e sugli
studenti;
n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza
del Senato accademico salvo ratifi ca nella prima seduta immediatamen-
te successiva.
Il Rettore può conferire ad uno o più professori l’incarico di segui-
re particolari aspetti della gestione dell’Università rientranti nelle sue
competenze.
Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata
dal Consiglio d’amministrazione.
Art. 9.
1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e
lo presiede e dai Presidi delle facoltà istituite.
2. L’ordine del giorno delle sedute del Senato accademico è comu-
nicato al Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Università.
3. Il Senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di
programmazione, coordinamento e di indirizzo scienti fi co e didattico
che gli sono attribuite dalle norme dell’ordinamento universitario. In
particolare il Senato accademico:
a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di
sviluppo dei Corsi di studio dell’Ateneo;
b) propone la costituzione, modifi cazione e disattivazione delle
strutture didattiche e di ricerca dell’Università;
c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ri-
cercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse fi -
nanziarie per il personale docente e dei fi nanziamenti per la ricerca;
e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare
nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche
attraverso forme di interazione «a distanza», per l’organizzazione delle
verifi che del profi tto degli studenti.
4. Alle adunanze del Senato accademico partecipa con voto con-
sultivo il Direttore generale il quale esercita le funzioni di Segretario
del Senato stesso.
Art. 10.
1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna della ge-
stione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli inter-
venti di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono
svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da un numero di
membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme
vigenti, e nominati dal Consiglio d’amministrazione dell’Università.
2. L’Università assicura al Nucleo di valutazione interno l’autono-
mia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della nor-
mativa e tutela della privacy.
Art. 11.
1. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Università è composto da
tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli
iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei revi-
sori dei conti sono determinate nel Regolamento per l’amministrazione,
la fi nanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
Art. 12.
1. Le Facoltà hanno autonomia scientifi ca e didattica, nell’ambito
del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e orga-
nizzare l’attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici,
nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e
dai Regolamenti.
2. Le facoltà saranno validamente costituite quando risultano in-
quadrati e afferenti alle stesse non meno di tre docenti.
3. Sono organi della facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di facoltà.
4. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l’atti-
vità, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l’esecu-
zione delle delibere del Consiglio di facoltà. In particolare il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà, predisponendo il
relativo ordine del giorno;
b) vigila sull’osservanza delle norme di legge, di Statuto e di
Regolamento in materia didattica;
c) cura l’ordinato svolgimento delle attività della facoltà;
d) è membro di diritto del Senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
5. Il Preside viene nominato dal Consiglio di amministrazione tra i
docenti di ruolo di prima fascia.
Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.
Art. 13.
1. Il Consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori
ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di
facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i
rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento
di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facol-
tà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regola-
mento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:
a) la predisposizione e l’approvazione delle proposte di sviluppo
della facoltà, ai fi ni della defi nizione dei piani di sviluppo dell’Ateneo;
b) la programmazione e l’organizzazione delle attività didattiche
in conformità alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del
Senato accademico;
c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la
copertura degli insegnamenti attivati;
d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammis-
sione ai corsi di studio;
e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle
norme sull’ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli
altri organi previsti dal presente Statuto.
Art. 14.
1. Nel rispetto delle fi nalità indicate all’art. 1 l’Università può rila-
sciare i titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto ministeriale n. 270
del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel
Regolamento didattico di Ateneo.
2. L’Università può istituire i corsi previsti dall’art. 6 della legge
19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione fi nalizzata e di ser-
vizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni
ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999
n. 4, l’Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didatti-
co di Ateneo, corsi di perfezionamento scienti fi co e di alta formazione
permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o del-
le lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master
universitari di primo e di secondo livello.
Art. 15.
1. L’Università favorisce attività di ricerca, di consulenza profes-
sionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e
convenzioni.
2. L’Università collabora con Organismi nazionali e internazio-
nali alla defi nizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifi ca e di formazione.
3. Al fi ne di realizzare la cooperazione internazionale l’Università
può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali
e scientifi che di altri paesi; a tale fi ne può promuovere e incoraggiare
scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con inter-
venti di natura economica.
Art. 16.
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all’art. 14
comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didat-
tico di Ateneo dell’Università e dai regolamenti didattici dei corsi di
studio di cui all’art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre
2004.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del
Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione dell’Università.
Art. 17.
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento
didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e
di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente quali fi -
cati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi
contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche
moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti speci fi ci nell’am-
bito dell’insegnamento uffi ciale.
3. Per l’assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico
e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le
norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale do-
cente e ricercatore delle Università statali. Il trattamento di quiescenza
è assicurato presso l’INPDAP ai sensi dell’art. 4 della legge 29 luglio
1991, n. 243.
4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano
in ruolo con l’anzianità maturata alla data del trasferimento quali profes-
sori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto
professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di
comprovata ed adeguata qualifi cazione scientifi ca o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a do-
centi o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. l contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il
compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è com-
misurato al grado di qualifi cazione ed al livello di impegno richiesto.
Art. 18.
1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di
insegnamento e di accertamento coordinate nell’ambito delle strutture
didattiche al fi ne di perseguire gli obiettivi formativi prefi ssati.
2. L’attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricer-
catore dell’Università.
3. L’Università, al fi ne di consentire l’acquisizione di nuove cono-
scenze, fondamento dell’insegnamento universitario, fornisce a ciascun
docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ri-
cerca di base e applicata.
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Art. 19.
1. Alla promozione e all’organizzazione delle attività di ricerca
sono preposti i dipartimenti.
I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e
per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà
diverse.
Il Dipartimento, ferma restando l’autonomia scientifi ca dei singoli
professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi
per la ricerca scienti fi ca, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti,
esercita le seguenti attribuzioni:
a) promuove e coordina l’attività di ricerca e culturale;
b) organizza e coordina l’attività del personale tecnico-ammini-
strativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito
a titolo oneroso o gratuito;
d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle nor-
ma vigenti.
Sono organi del Dipartimento:
1) il Direttore
2) il Consiglio di Dipartimento.
Art. 20.
1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.
2. Il Direttore:
a) presiede il Consiglio e cura l’esecuzione delle relative
delibere;
b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e
di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal
dipartimento;
e) è membro di diritto del Senato accademico;
f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strut-
ture dell’Ateneo.
3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del di-
partimento, può nominare tra i professori di ruolo di I fascia, o di II
fascia in caso di non disponibilità, un Vice direttore con il compito di
coadiuvarlo.
In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzio-
ni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presie-
de altresì la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto
stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.
Art. 21.
1. Il Consiglio di dipartimento è composto dal Direttore, che lo
presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dot-
torato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio di dipartimento è organo di programmazione e di
gestione delle attività del Dipartimento.
In particolare:
a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli stu-
denti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori
all’attività di ricerca;
b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che
vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di
sviluppo della ricerca, affi nché le Facoltà le coordinino con le esigenze di-
dattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d’amministrazione;
c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell’attività di ricerca;
d) cura il coordinamento didattico e l’organizzazione dei Corsi
di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli fi naliz-
zati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;
e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condi-
zioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d’amministrazione;
f) detta criteri generali per l’impiego coordinato del personale e
dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse
fi nanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d’amministrazione,
motivate sulla base dell’attività di ricerca svolta e programmata e dei
servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per
l’approvazione al Consiglio d’amministrazione.
Art. 22.
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un pe-
riodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facoltà e del
Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore
costituito dal rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici com-
ponenti designati dal Consiglio di amministrazione dell’Università, di
cui almeno cinque rivestenti la qualifi ca di professori universitari.
2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni neces-
sarie per il funzionamento dell’Università e per la nomina degli ordinari
organi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all’atto
di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
4. Il termine di cui al primo comma, può essere prorogato, con
delibera del Consiglio di amministrazione, per un ulteriore periodo di
ventiquattro mesi, nel caso in cui le Facoltà dell’Ateneo non risultano
regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.
Art. 23.
1. Il Direttore generale dell’Università è assunto con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra
persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio
di amministrazione. Il contratto stesso de fi nisce i diritti ed i doveri del
Direttore generale e provvede alla de fi nizione del relativo trattamento
economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 24.
1. L’Amministratore delegato è assunto su proposta del Presidente
del Consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di
esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di amministrazio-
ne. Il contratto stesso de fi nisce i diritti ed i doveri dell’Amministratore
delegato e provvede alla defi nizione del relativo trattamento economico
anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 25.
1. Il Direttore amministrativo è assunto con contratto di durata non
superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata espe-
rienza previa delibera del consiglio di amministrazione.
Il contratto stesso defi nisce i diritti e doveri del Direttore ammini-
strativo e il relativo trattamento economico.
Art. 26.
1. Qualora l’Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue
attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivi-
tà patrimoniale è devoluta dal Consiglio di amministrazione al Consor-
zio delle Scienze Umane.
Art. 27.
1. L’Università può conferire assegni per la collaborazione ad atti-
vità di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.
Art. 28.
1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata
nel provvedimento di approvazione emanato dal Presidente del Consi-
glio d’amministrazione.
2. Il presente Statuto è pubblicato nella Gazzetta Uf fi ciale della
Repubblica italiana.
09A11782
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LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 16 settembre 2009 .
Modifi cazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull’istruzione superio-
re, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
successive modifi cazioni e integrazioni;
Visto l’art. 33, ultimo comma, della Costituzione della
Repubblica italiana;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all’istitu-
zione del Ministero dell’università e della ricerca scienti-
fi ca e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;
Visto l’art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relati-
vo alle Università non statali legalmente riconosciute;
Visto l’art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573,
conversione in legge con modifi cazioni del decreto-legge
13 settembre 1996, n. 475 recante misure urgenti per le
università e gli enti di ricerca;
Visto lo Statuto di autonomia della Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato nella Gaz-
zetta Uffi ciale n. 47 in data 12 marzo 1998 e successive
modifi cazioni;
Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in
data 8 settembre 2009 e dal consiglio di amministrazione
dell’Università in data 9 settembre 2009;
Vista la nota rettorale prot. n. 2650/II/GP/gm in data
10 settembre 2009 con la quale sono state trasmesse al
MIUR le proposte di modi fi ca di Statuto per il prescritto
controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 6, com-
ma 9 della legge n. 168/1989;
Vista la nota ministeriale del 15 settembre 2009 prot.
n. 105/SEGR/DIP/2009;
Preso atto delle proposte di armonizzazione contenute
in detta nota del Minsitero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca che, alla luce dell’attuale quadro normati-
vo, vengono per intero recepite;
Decreta:
Lo statuto di autonomia Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere
modifi cato come da testo che si riporta nell’allegato, che
è parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale della Repubblica italiana.
Milano, 16 settembre 2009
Il rettore: PUGLISI
ALLEGATO
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Denominazione e finalità
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, con
sedi in Milano e Feltre, è fi nalizzata alla ricerca e all’insegnamento delle
discipline riguardanti l’attività e gli strumenti di comunicazione, volti
allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è una
comunità universitaria di cui fanno parte i docenti, il personale tecnico-
amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono
periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso la Libera Univer-
sità di Lingue e Comunicazione IULM.
3. Le varie componenti partecipano alla vita universitaria con pari
dignità secondo le funzioni previste dalle norme vigenti nel rispetto del-
l’istituzione e degli altrui diritti e doveri.
4. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM svolge
attività didattica per il conferimento dei seguenti titoli di studio, ai sensi
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modi-
fi cazioni e integrazioni di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (LM);
c) dottorato di ricerca (DR);
d) diploma di specializzazione (DS);
e) master universitario I livello (MU I) ;
f) master universitario II livello (MU II) .
Può inoltre organizzare:
a) corsi di perfezionamento scientifi co e di alta formazione per-
manente e ricorrente;
b) master;
c) altre attività di formazione superiore.
5. Nell’ambito delle proprie fi nalità istituzionali, la Libera Univer-
sità di Lingue e Comunicazione IULM stipula convenzioni, contratti e
conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Università, con le
amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fi -
siche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri per ogni
forma di cooperazione didattica e scienti fi ca e comunque per lo svol-
gimento di attività di comune interesse. A tal fi ne essa può partecipare
agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni
e società di capitali sia in Italia che all’estero.
Art. 2.
Personalità giuridica e fonti normative
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è dotata
di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scienti fi ca, didatti-
ca, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 33 del-
la Costituzione della Repubblica italiana e della legge 9 maggio 1989,
n. 168.
2. L’attività della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM - nel rispetto delle leggi italiane e comunitarie che regolano le
università libere - è disciplinata secondo il presente statuto e dai seguen-
ti regolamenti:
a) regolamento didattico di ateneo;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
b) regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la fi nanza e la
contabilità;
c) ogni altro regolamento utile al funzionamento dell’Università
o previsto da disposizioni di legge, in quanto applicabili.
Art. 3.
Enti promotori e fonti di finanziamento
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pro-
mossa e fondata dalla «Fondazione scuola superiore per interpreti e
traduttori» di Milano, riconosce questa origine e ritiene privilegiati i
rapporti con essa.
2. Le fonti di fi nanziamento della Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM sono costituite da tasse e contributi degli stu-
denti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni pa-
trimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri
soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto fi nanziario,
possono entrare a far parte del Consiglio di amministrazione complessi-
vamente con non più di tre componenti.
Art. 4.
Libertà di insegnamento
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM garanti-
sce ai singoli docenti e ricercatori autonomia, libertà di insegnamento e
di ricerca, nel rispetto della Costituzione italiana e delle vigenti disposi-
zioni di legge, anche dell’Unione europea.
Art. 5.
Diritto allo studio
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, in at-
tuazione delle vigenti norme di legge in materia, promuove con ogni
mezzo il diritto allo studio degli studenti e organizza i propri servizi in
modo da renderlo effettivo e profi cuo.
2. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM concor-
re inoltre all’orientamento e alla formazione culturale degli studenti e ne
promuove le attività culturali e ricreative.
3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ricono-
sce e valorizza il contributo degli studenti, delle libere forme associa-
tive e di volontariato, secondo i regolamenti di Ateneo e delle strutture
didattiche.
Art. 6.
Attività sportive
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pro-
muove, nell’ambito dell’attuazione delle norme sul diritto allo studio, le
attività sportive degli studenti anche mediante convenzioni con le asso-
ciazioni operanti in tali ambiti.
TITOLO II
AUTORITÀ ACCADEMICHE
CAPO I
Generalità
Art. 7.
Organi di governo
1. Sono organi di governo della Libera Università di Lingue e Co-
municazione IULM:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Senato accademico;
c) il rettore.
2. Essi sono responsabili dell’osservanza dello statuto e delle
leggi applicabili all’Università, ciascuno nell’ambito delle rispettive
competenze.
CAPO II
Il consiglio di amministrazione
Art 8.
Composizione
1. Il Consiglio di amministrazione de fi nisce le linee di sviluppo
dell’Ateneo, nel rispetto dei suoi scopi istituzionali. Ha il governo eco-
nomico-patrimoniale e sovrintende alla gestione amministrativa della
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso è costituito:
a) dal rettore;
b) dal pro-rettore vicario;
c) da un preside di facoltà, designato dal Senato accademico tra
i presidi di facoltà membri del Senato stesso;
d) da cinque rappresentanti dell’ente fondatore «Fondazione
Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori», tra i quali almeno tre non
debbono avere rapporti con l’Ateneo e/o non debbono far comunque
parte dei ruoli universitari;
e) da un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca;
f) da un rappresentante della carriera diplomatica del Ministero
degli affari esteri;
g) dal presidente della Camera di commercio di Milano o da un
rappresentante della Giunta camerale scelto dal Consiglio di ammini-
strazione dell’Università IULM tra una terna di nomi di componenti
della Giunta indicata dal presidente;
h) da un massimo di due membri, cooptati a maggioranza qua-
lifi cata dei 2/3 dei consiglieri, acquisito il parere favorevole del Senato
accademico, che abbiano contribuito in maniera signi fi cativa allo svi-
luppo dell’Università IULM. Essi, di norma, non debbono avere rappor-
to di dipendenza con l’Ateneo;
i) da un massimo di tre membri cooptati dal Consiglio di ammi-
nistrazione in rappresentanza di fi nanziatori privati o pubblici in rappor-
to alla consistenza e alla durata della partecipazione contributiva;
j) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso
concorre al numero legale solo se presente.
3. La mancanza di una o più delle sue componenti non in fi cia la
regolarità delle sedute. La nomina di componenti di cui alle lettere h) e
i) è facoltativa.
4. I consiglieri di cui alle lettere e) , g) , h) e i) non possono essere
scelti tra personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo delle
Università italiane statali e non statali, in servizio o a riposo.
5. Il rettore è ex-of fi cio vice presidente del Consiglio di
amministrazione.
6. Il direttore amministrativo assiste ai lavori del Consiglio avva-
lendosi dell’ausilio di un dirigente o funzionario dell’Ateneo come sup-
porto tecnico alla verbalizzazione.
Art. 9.
Attribuzioni
1. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) programma la gestione e lo sviluppo economico sulla base
delle risorse esistenti e provvede all’amministrazione dell’Università,
deliberando sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo di cia-
scun esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre;
b) elegge il rettore secondo le modalità di cui al successivo
art. 16;
c) può conferire deleghe a consiglieri e dirigenti e ne determina
gli ambiti e la durata;
d) nomina, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti pubblici e privati e il direttore esecu-
tivo scelto tra manager italiani e stranieri;
e) delibera sulle assunzioni del personale tecnico-amministrativo;
f) delibera sugli stanziamenti ordinari e straordinari di fondi per-
venuti all’Università per quanto attiene all’attività didattica e di ricerca,
su proposta del Senato accademico;
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g) stipula contratti di affi damento e di supplenza e contratti per
altre forme di sostegno dell’attività didattica;
h) delibera sulle modifi che di statuto anche su proposta del Sena-
to accademico, del quale comunque deve sentire il parere, per le materie
relative all’ordinamento didattico;
i) approva i regolamenti di cui all’art. 2 del presente statuto, su
proposta del Senato accademico;
j) delibera, su proposta del Senato accademico, l’istituzione di
nuove facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master univer-
sitari di I e II livello, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento,
dottorati di ricerca, master, corsi di aggiornamento professionali e ogni
altra attività didattica superiore;
k) delibera, sentito il Senato accademico, sul numero program-
mato e sull’importo di tasse e contributi per ogni facoltà, corso di laurea
o altra attività di istruzione superiore;
l) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di
valutazione.
Art. 10.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
2. Esso:
a) elegge nel proprio seno il presidente, a maggioranza assoluta
dei membri che ne fanno parte. Non possono ricoprire la carica di presi-
dente del Consiglio di amministrazione il rettore, i presidi di facoltà e il
rappresentante degli studenti. Può eleggere altresì, sempre a maggioran-
za assoluta, un presidente onorario;
b) nelle materie diverse dalla nomina del presidente, del direttore
esecutivo e del direttore amministrativo delibera a maggioranza dei vo-
tanti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le sue deliberazioni
sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei suoi componenti,
anche collegati telefonicamente o in videoconferenza;
c) si riunisce di norma dieci volte l’anno, e tutte le volte che
il presidente o il rettore lo ritengano necessario o qualora ne faccia
richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione alle
riunioni, salvo casi di assoluta urgenza, deve pervenire ai componenti
almeno sei giorni lavorativi prima delle riunioni stesse, senza obbligo
di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova dell’avvenuta
ricezione, compreso quindi anche la posta elettronica Le riunioni del
Consiglio possono svolgersi anche tramite collegamento telefonico o in
videoconferenza;
d) può nominare commissioni consultive, e delegare parte dei
suoi poteri a commissioni interne;
e) nelle materie non previste o non in contrasto con il presente
statuto, può adottare un regolamento interno.
Art. 11.
Indennità
1. Il Consiglio di amministrazione determina, all’inizio di ogni
anno accademico, in conformità con la normativa vigente, la misura
delle indennità dovute:
a) al presidente del Consiglio di amministrazione;
b) al rettore e ai pro-rettori;
c) ai presidi di facoltà ed, eventualmente, ai vice presidi;
d) ai componenti del Consiglio di amministrazione,
ed inoltre:
e) ai componenti di commissioni che svolgano compiti tecnico-
amministrativi eccedenti i doveri istituzionali, nominati dal Consiglio
di amministrazione.
Art. 12.
Il presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il presidente del Consiglio di amministrazione:
a) ha la legale rappresentanza della Libera Università di Lingue
e Comunicazione IULM;
b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministra-
zione e ne formula gli ordini del giorno;
c) sovrintende e garantisce l’esecuzione dei provvedimenti del
Consiglio di amministrazione.
2. Nel caso di suo impedimento o di sua assenza, tutti i poteri del pre-
sidente, ivi compresi quelli di rappresentanza dell’Ateneo, sono attribui-
ti al rettore, vice presidente vicario del Consiglio d’amministrazione.
CAPO III
Il senato accademico
Art. 13.
Composizione
1. Il Senato accademico è l’organo di programmazione, di coordi-
namento, di indirizzo e di controllo delle attività di didattica e di ricerca
della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
2. Esso è costituito:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dal pro-rettore vicario;
c) dai presidi di facoltà;
d) dai rettori emeriti, qualora nominati. Essi concorrono al nu-
mero legale solo se presenti;
e) da un rappresentante degli studenti con voto consultivo. Esso
concorre al numero legale solo se presente.
Il direttore amministrativo assiste ai lavori e funge da segretario.
Art. 14.
Attribuzioni
1. Il Senato accademico:
a) elabora i piani di sviluppo e di ricerca della Libera Università
di Lingue e Comunicazione IULM, proponendoli all’approvazione del
Consiglio di amministrazione e ne verifi ca l’attuazione;
b) propone al Consiglio di amministrazione una terna di profes-
sori per la designazione del rettore secondo le modalità di cui al succes-
sivo art. 16;
c) elegge i presidi delle facoltà secondo le modalità di cui al
successivo art. 20;
d) provvede, sulla base degli stanziamenti defi niti dal Consiglio
di amministrazione, alla distribuzione delle risorse per ogni facoltà;
e) provvede all’attribuzione per ogni facoltà, sulla base de-
gli stanziamenti de fi niti dal Consiglio di amministrazione, di posti di
professore di ruolo di prima e seconda fascia e di posti di ricercatore
universitario;
f) ratifi ca le deliberazioni dei Consigli di facoltà, circa af fi da-
menti, supplenze, contratti di insegnamento e altre forme di sostegno
dell’attività didattica;
g) formula il parere, sentito il Consiglio di facoltà, sul numero
programmato per ogni corso di studio;
h) propone al Consiglio di amministrazione in materia di ordina-
menti didattici modifi che di statuto e dà parere su proposte avanzate da
questo, propone il regolamento didattico di Ateneo, sull’approvazione
del quale è richiesta la maggioranza degli aventi diritto;
i) propone i regolamenti di cui al precedente art. 2, comma 2;
j) delibera sulle risorse assegnate dal Consiglio di amministra-
zione per lo svolgimento dell’attività di ricerca, secondo le modalità
previste dai regolamenti relativi alla ricerca e agli Istituti;
k) predispone le relazioni di sua competenza richieste dalla
legge;
l) propone la stipula di convenzioni, l’attivazione di centri inte-
runiversitari e l’organizzazione di attività post-lauream;
m) valuta la fattibilità delle proposte di cooperazione con enti
nazionali e internazionali;
n) formula al rettore il parere sulla nomina del nucleo di
valutazione.
2. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statu-
to, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di
voti prevale il voto del rettore.
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CAPO IV
Il rettore
Art. 15.
Compiti e attribuzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta la comunità universitaria. Egli ha compiti
di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli orga-
ni centrali di governo dell’ateneo e rappresenta l’università quando ciò è
previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di
amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso.
2. Il rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.
3. Il rettore:
a) convoca e presiede le adunanze del Senato accademico e
provvede all’esecuzione delle sue deliberazioni;
b) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
di amministrazione in merito agli stanziamenti per l’attività didattica
e scienti fi ca; in particolare può avvalersi di una apposita commissio-
ne a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di
congruità tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del
sistema fi ssati per disposizione di legge o ministeriale;
c) vigila sul funzionamento dell’Università;
d) nomina con suo decreto i presidi delle facoltà eletti dal Senato
accademico, secondo le modalità di cui al successivo art. 20;
e) esercita l’autorità disciplinare, secondo la normativa vigente;
f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle
singole strutture, nonché i decreti e gli atti di sua competenza;
g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del Se-
nato accademico e del Consiglio d’amministrazione, indicandone il
presidente;
h) adotta, in caso di necessità e in situazioni di indifferibile ur-
genza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti
alla ratifi ca dell’organo competente nella prima seduta successiva utile;
i) nomina il pro-rettore vicario. Può nominare anche altri pro-
rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri;
j) può conferire deleghe a professori per materie determinate;
k) esercita, sentito il direttore esecutivo, la funzione disciplinare
sul personale dirigente e tecnico-amministrativo;
l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studen-
ti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal-
la legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 16.
Elezione del rettore
1. Il rettore è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i profes-
sori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia dell’Università su una ter-
na di nomi proposta dal Senato accademico, che comprende il rettore
uscente.
2. Qualora il Senato accademico non proceda alla formulazione
della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il
Consiglio di amministrazione procede alla designazione scegliendo il
rettore fra tutti gli aventi diritto.
3. Il rettore eletto è nominato con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca scientifi ca.
4. Al rettore che ha svolto almeno tre mandati consecutivi, alla
conclusione della sua attività rettorale, viene conferito il titolo di rettore
emerito.
TITOLO III
ORGANO SUSSIDIARIO
CAPO I
Nucleo di valutazione
Art. 17.
Nucleo di valutazione
1. Il nucleo di valutazione interna è nominato, ai sensi dell’art.1
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dal rettore, con proprio decreto, sen-
tito il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico. Il nucleo è
composto da cinque membri, compreso il presidente, in possesso di ade-
guati requisiti professionali nel campo della valutazione, di cui almeno
due esterni all’ateneo stesso e dura in carica tre anni.
TITOLO IV
LE STRUTTURE E LORO ORGANI
CAPO I
La facoltà
Art. 18.
La facoltà
1. La facoltà organizza e coordina le attività didattiche fi nalizzate
al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e
dal presente statuto.
Art. 19.
Gli organi della facoltà
1. Sono organi della facoltà:
a) il preside;
b) il Consiglio di facoltà.
Art. 20.
Il preside di facoltà
1. Il preside rappresenta la facoltà ad ogni effetto ed è responsabile
della conduzione della stessa.
2. Il preside è eletto dal Senato accademico tra i professori di prima
fascia, a tempo pieno, afferenti alla facoltà, sulla base di una terna di
nomi proposta dal Consiglio di facoltà, che comprende il preside uscen-
te, nella composizione di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 21,
comma 3.
3. Qualora il Consiglio di facoltà non proceda alla formulazione
della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal rettore, il
Senato accademico procede alla designazione del preside fra tutti gli
aventi diritto.
4. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre
anni accademici e può essere confermato.
5. Il preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;
c) mantiene i rapporti con gli organi di governo dell’Università.
6. Il preside può nominare uno o più vice presidi, a seconda dei
corsi di laurea di primo livello attivati, previo parere conforme del Sena-
to accademico. I vice presidi sono scelti tra i professori di prima fascia,
anche a tempo defi nito.
Art. 21.
Il Consiglio di facoltà
1. Il Consiglio di facoltà è l’organo collegiale che organizza e coor-
dina l’attività didattica della facoltà.
2. Il Consiglio di facoltà:
a) propone al Senato accademico una terna di professori di pri-
ma fascia afferenti alla facoltà, contenente il preside uscente, secondo
quanto previsto al precedente art. 20;
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b) destina le risorse per la didattica deliberate dal Senato
accademico;
c) avanza proposte in merito alla istituzione e attivazione dei
corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi di specializzazione, master
universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, centri interu-
niversitari, e inoltre in merito a master, corsi di aggiornamento profes-
sionale e convenzioni con enti esterni;
d) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli im-
pegni didattici dei docenti e dei ricercatori;
e) provvede alla copertura dei posti di professore di ruolo di pri-
ma e di seconda fascia e di posti di ricercatore universitario attribuiti dal
Senato accademico;
f) esamina ed approva i piani di studio individuali, nonché altri
atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;
g) delibera in merito ad affi damenti, supplenze, contratti di inse-
gnamento e altre forme di sostegno dell’attività didattica tenendo conto
delle esigenze dei corsi di studio afferenti alla facoltà;
h) provvede all’elaborazione dei propri piani di sviluppo e coo-
pera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi di svilup-
po dell’ateneo.
3. Il Consiglio di facoltà è composto da:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
b) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
d) tre rappresentanti degli studenti;
e) i professori di prima e seconda fascia in posizione di quie-
scenza che siano titolari di un contratto di insegnamento presso la fa-
coltà per tutta la durata dello stesso. Essi concorrono al numero legale
solo se presenti;
f) i professori di prima fascia emeriti, ove nominati. Essi concor-
rono al numero legale solo se presenti.
4. Il regolamento elettorale determina le modalità di elezione delle
rappresentanze suddette.
5. Il Consiglio di facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie
per specifi ci argomenti.
6. La convocazione ordinaria del Consiglio di facoltà deve avveni-
re, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.
7. Nei casi previsti dalla legge, e con particolare riguardo alle chia-
mate, il Consiglio di facoltà delibera nella composizione limitata alla
fascia corrispondente e a quella superiore. Il conferimento delle sup-
plenze, degli af fi damenti interni, esterni e dei contratti è deliberato in
Consiglio di facoltà dai professori di ruolo e dai rappresentanti dei ricer-
catori. I professori di prima e seconda fascia in posizione di quiescenza
titolari di un contratto di insegnamento presso la facoltà, il rappresen-
tante del personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli stu-
denti partecipano al Consiglio con solo voto consultivo, ad eccezione
degli argomenti attinenti l’organizzazione della didattica sui quali han-
no voto deliberativo. I ricercatori universitari possono essere invitati dal
preside di facoltà alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo, per
le questioni attinenti la vita e lo sviluppo della facoltà.
8. Fatte salve le diverse prescrizioni di legge e/o del presente statu-
to, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di
voti prevale il voto del preside.
CAPO II
Gli Istituti
Art. 22.
L’Istituto
1. L’Istituto (a cui devono afferire almeno due docenti uf fi ciali di
cui almeno uno di ruolo presso la Libera Università di Lingue e Comu-
nicazione IULM) è la struttura che coordina l’attività scienti fi ca e di
ricerca dei docenti ad essa afferenti e concorre, in armonia con le indica-
zioni del Consiglio di facoltà, allo svolgimento dell’attività didattica.
2. L’Istituto, ferma restando l’autonomia scientifi ca dei singoli pro-
fessori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi
per la ricerca scienti fi ca, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti,
coopera con il direttore dell’Istituto nel:
a) promuovere e coordinare l’attività di ricerca e culturale;
b) organizzare e coordinare l’attività del personale tecnico-am-
ministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c) gestire i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a
titolo oneroso o gratuito;
d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti.
3. Sono organi dell’Istituto:
a) il direttore;
b) il Consiglio d’Istituto.
Art. 23.
Il direttore di Istituto
1. Il direttore rappresenta l’Istituto, convoca e presiede il Consiglio
d’Istituto, cura l’esecuzione delle relative delibere ed esercita tutti i po-
teri esecutivi nelle materie di cui all’art. 22 comma 2.
2. Il direttore è nominato con decreto del rettore, su proposta del
Consiglio d’Istituto. In mancanza (o in caso di impedimento motivato)
di professori di ruolo di prima fascia, la direzione dell’Istituto può es-
sere affi data ad un professore di ruolo di seconda fascia. In mancanza
anche di professori di ruolo di seconda fascia, la direzione dell’Istituto
può essere af fi data a un professore di ruolo di altra Università, titola-
re di supplenza o af fi damento nell’Ateneo. Il direttore dell’Istituto, se
professore di ruolo della Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM, dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un
anno accademico) e può essere rieletto.
3. Il direttore può designare un vice direttore, scelto tra i profes-
sori di ruolo e i ricercatori confermati. Il vice direttore, nominato con
decreto rettorale, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni in caso di
impedimento o assenza.
Art. 24.
Il Consiglio d’Istituto
1. Il Consiglio d’Istituto espleta le competenze attribuitegli dal-
lo Statuto, dal regolamento degli Istituti e dal vigente ordinamento
universitario.
2. Il Consiglio d’Istituto è costituito:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) dai professori a contratto per corsi uffi ciali;
c) dai ricercatori afferenti all’Istituto.
CAPO III
I centri di servizio e di ricerca
Art. 25.
I centri di servizio: generalità
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può
istituire centri di servizio a sostegno della didattica, della ricerca e delle
attività culturali sulla base di progetti proposti dal Senato accademico
su parere favorevole dei Consigli di facoltà, approvati dal Consiglio di
amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ne approva il regola-
mento, su parere del Senato accademico, e garantisce i fondi ordinari di
funzionamento, qualora attribuiti.
2. I centri di servizio sono istituiti o disattivati con decreto del
rettore.
3. Sono organi di ciascun centro di servizio:
a) il presidente, scelto tra i professori di ruolo di prima e di se-
conda fascia dell’Università, nominato con decreto del rettore, sentito il
Senato accademico;
b) il comitato scientifi co (di cui la maggioranza deve essere co-
stituita da professori o ricercatori dell’Università) è nominato con de-
creto del rettore sentito il Senato accademico e de fi nisce il programma
del centro e indica le modalità del relativo fi nanziamento.
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4. Il funzionamento di ciascun centro di servizio è stabilito da un
apposito regolamento su parere del Senato accademico e approvato dal
Consiglio di amministrazione.
5. Il presidente e il comitato scientifi co durano in carica un triennio
e possono essere confermati.
Art. 26.
I centri di ricerca
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può
istituire centri di ricerca per favorire e potenziare le attività di ricerca
di Istituti o gruppi di docenti in coordinamento con le attività delle altre
strutture didattiche e dei centri di servizio. Il Consiglio di amministra-
zione ne approva il regolamento, su parere del Senato accademico, e
garantisce i fondi ordinari di funzionamento.
2. I centri di ricerca sono istituiti o disattivati con decreto del retto-
re, sentito il Senato accademico.
3. Sono organi del centro:
a) il comitato scientifi co, composto, di norma, da tre professori o
ricercatori di ruolo dell’Università, responsabili delle sezioni, oltre al di-
rettore, nominati con decreto del rettore sentito il Senato accademico;
b) il direttore, nominato con decreto del rettore, sentito il Senato
accademico.
4. Il direttore e il comitato scientifi co durano in carica un triennio e
possono essere confermati.
TITOLO IV
I SOGGETTI
CAPO I
Il personale docente
Art. 27.
Docenti
1. Il ruolo dei professori universitari della Libera Università di Lin-
gue e Comunicazione IULM comprende le seguenti fasce:
a) professori di prima fascia;
b) professori di seconda fascia.
2. Il ruolo organico dei professori della prima fascia è costituito da
un numero di posti congruo rispetto all’offerta formativa dell’Università
e comunque non inferiore a 20 posti.
3. Il ruolo organico dei professori della seconda fascia è costituito
da un numero di posti congruo rispetto all’offerta formativa dell’Uni-
versità e comunque non inferiore a 40 posti.
4. Secondo i compiti previsti per ciascun ruolo o funzione, i docen-
ti sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l’insegnamento, le prove
di esame di profi tto e di laurea e la ricerca.
5. I docenti sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento del-
l’Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni
organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo, secon-
do quanto previsto dalle norme di legge vigenti. Essi debbono inoltre
adempiere ai compiti previsti dall’ordinamento universitario.
6. I professori della prima fascia che all’atto del collocamento a ri-
poso hanno maturato almeno trenta anni effettivi di ruolo possono esse-
re nominati professori emeriti, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifi ca, su proposta del Senato accade-
mico. I professori emeriti, secondo quanto previsto dal R.D. 31 agosto
1933, n. 1592, restano incardinati nella facoltà presso la quale hanno
prestato il loro ultimo servizio. Ai professori emeriti non competono
particolari prerogative accademiche.
Art. 28.
Stato giuridico dei docenti
1. Per l’assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei profes-
sori di ruolo saranno osservate le norme legislative e regolamentari vi-
genti in materia per i professori di ruolo delle Università dello Stato.
2. Ai fi ni del trattamento di quiescenza si applica la disciplina pre-
vista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modifi cazioni e integrazioni.
3. I professori di ruolo sono iscritti, ai fi ni del trattamento di previ-
denza, all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ammini-
strazione pubblica (INPDAP).
4. Ai fi ni dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed even-
tuali successive modifi cazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto
1991.
5. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Co-
municazione IULM di professori di ruolo appartenenti ad altre Univer-
sità non statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i
professori delle Università statali.
Art. 29.
Ricercatori universitari
1. Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da un
numero di posti congruo rispetto all’offerta formativa dell’Università e
comunque non inferiore a sessanta posti.
2. I ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l’inse-
gnamento, le prove di esame di profi tto e di laurea e la ricerca, secondo
i compiti e le funzioni previste dall’ordinamento universitario e dalle
norme di legge vigenti.
3. I ricercatori sono altresì tenuti a contribuire al funzionamento
dell’Università partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni
organizzative.
4. Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la
loro copertura, per l’assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento eco-
nomico dei ricercatori, saranno osservate le norme legislative e regola-
mentari vigenti in materia per i ricercatori delle Università dello Stato.
5. Ai fi ni del trattamento di quiescenza si applica la disciplina pre-
vista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modifi cazioni e integrazioni.
6. I ricercatori sono iscritti, ai fi ni del trattamento di previdenza, al-
l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP).
7. Ai fi ni dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente ar-
ticolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/1991, ed even-
tuali successive modifi cazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto
1991.
8. In caso di trasferimento alla Libera Università di Lingue e Co-
municazione IULM di ricercatori appartenenti ad altre Università non
statali, saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i ricerca-
tori delle Università statali.
Art. 30.
Ricercatori a tempo determinato
1. Ai sensi del comma 14 dell’art. 1 della legge 4 novembre 2005,
n. 230 e successive modi fi cazioni l’Università, previo espletamento di
procedure disciplinate con proprio regolamento che assicuri la valuta-
zione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, può instaurare
rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto
privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dotto-
re di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero con
possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbia-
no comunque una elevata quali fi cazione scienti fi ca, valutata secondo
procedure stabilite dall’Ateneo.
2. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rin-
novati per una durata complessiva di sei anni.
3. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, verserà
i previsti contributi previdenziali presso l’Istituto nazionale di previden-
za per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP).
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Art. 31.
Docenti a contratto
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può sti-
pulare contratti di diritto privato con studiosi o esperti italiani e stranieri
per l’attivazione di corsi integrativi di quelli uffi ciali ai sensi della legge
n. 127/1997 e del regolamento emanato con decreto ministeriale n. 242
del 21 maggio 1998, della legge n. 230 del 4 novembre 2005 e delle
eventuali successive modifi cazioni e integrazioni.
2. Nei casi in cui risulti impossibile provvedere diversamente alla
copertura di insegnamenti uffi ciali, la Libera Università di Lingue e Co-
municazione IULM può stipulare contratti di diritto privato con studiosi
o esperti italiani e stranieri di comprovata qualifi cazione scientifi ca, cul-
turale o professionale ai sensi della legge n. 230 del 4 novembre 2005,
del decreto ministeriale 8 luglio 2008 e delle eventuali successive mo-
difi cazioni e integrazioni.
Art. 32.
Borse di addestramento alla ricerca
1. Al fi ne di favorire la formazione di giovani laureati, la Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM, oltre le borse di studio
post-lauream previste dalle norme legislative in vigore, può assegnare
borse di addestramento alla ricerca secondo le modalità de fi nite dal re-
golamento didattico d’Ateneo.
CAPO II
Il Direttore esecutivo - Il Direttore amministrativo
Il personale dirigente e tecnico-amministrativo
Art. 33.
Il direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo:
a) sovrintende ai servizi amministrativi e contabili dell’Univer-
sità e alla gestione del personale tecnico-amministrativo della Libera
Università di Lingue e Comunicazione IULM, in conformità alle diretti-
ve e alle delibere del Consiglio di amministrazione e del rettore;
b) provvede all’acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arre-
di, secondo le modalità e con i limiti indicati nel regolamento di Ateneo
per l’amministrazione, la fi nanza e la contabilità;
c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Art. 34.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo:
a) coopera con il direttore esecutivo nell’attività gestionale
dell’Ateneo;
b) sovrintende all’attività amministrativa e organizzativa della
didattica dell’Ateneo, d’intesa con i presidi di facoltà;
c) dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Art. 35.
Il personale dirigente e tecnico amministrativo
1. Il Consiglio di amministrazione della Libera Università di Lin-
gue e Comunicazione IULM de fi nisce la pianta organica del personale
dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei fi ni
istituzionali.
2. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffi ci e dei
servizi cui è preposto.
3. Il personale tecnico-amministrativo svolge i compiti speci fi -
ci delle rispettive aree di inquadramento nell’ambito degli uf fi ci e dei
servizi dell’Università ai quali è assegnato ed è tenuto ad assicurare il
proprio impegno per il loro migliore funzionamento.
4. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo partecipa alla
gestione dell’Università attraverso le proprie rappresentanze negli orga-
nismi collegiali, ove previsto dal presente statuto.
5. Ad esso viene garantito il periodico aggiornamento professiona-
le necessario all’espletamento dei propri compiti istituzionali.
6. Per quanto concerne la disciplina dello stato giuridico, del tratta-
mento economico e delle modalità di assunzione, si applicano le norme
contenute nel contratto-regolamento del personale tecnico-amministra-
tivo della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stipulato
dal Consiglio di amministrazione con le rappresentanze sindacali.
7. Al personale tecnico-amministrativo vengono applicate le vi-
genti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di
assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.
CAPO III
Gli studenti
Art. 36.
Gli studenti
1. Sono studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazio-
ne IULM coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di
laurea magistrale, di master universitari di primo e secondo livello, di
specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni
altra attività di formazione superiore.
2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere alle strutture
universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione.
3. Al fi ne di consentire un profi cuo rapporto tra docenti e studenti e
per il migliore utilizzo delle strutture e delle attrezzature scientifi che, la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può programmare,
ove necessario, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di laurea,
laurea magistrale, master universitari di primo e secondo livello, scuola
di specializzazione, dottorato di ricerca. Esso viene fi ssato dal Consiglio
di amministrazione, su proposta del Senato accademico. I criteri, le mo-
dalità di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di
studente, sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
4. Gli studenti partecipano alla gestione dell’Università attraverso
le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal pre-
sente statuto.
5. Gli studenti godono dei servizi e dell’assistenza previsti dalla
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM e dagli enti prepo-
sti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle
fi nalità previste.
6. Gli studenti sono tenuti a contribuire all’ordinato funzionamento
delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e
alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.
CAPO IV
Altri soggetti
Art. 37.
Altri soggetti
1. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a pro-
grammi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano
attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfeziona-
mento e master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equi-
parati agli studenti iscritti, con esclusione dall’elettorato attivo e passivo
per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
2. I soggetti che frequentano la Libera Università di Lingue e Co-
municazione IULM per attività di formazione, aggiornamento e perfe-
zionamento possono fruire dei servizi previsti dall’Università in quanto
necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione fi nalizzata al con-
seguimento della loro formazione.
— 39 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI STUDI
Art. 38.
Facoltà attivate
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM è arti-
colata nelle seguenti facoltà:
a) facoltà di interpretariato, traduzione e studi linguistici e
culturali;
b) facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità;
c) facoltà di turismo, eventi e territorio;
d) facoltà di arti, mercati e patrimoni della cultura.
2. Le modifi che del regolamento didattico di Ateneo e dei regola-
menti delle strutture didattiche, sono attuate, previa delibera del Senato
accademico e approvazione del Consiglio di amministrazione per quan-
to attiene il fi nanziamento, con decreto del rettore.
3. Gli ordinamenti degli studi delle facoltà, dei corsi di laurea, di
laurea magistrale e delle scuole di specializzazione, attivati presso la
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, sono determinati
dal regolamento didattico d’Ateneo.
Art. 39.
Altre attività didattiche
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM può or-
ganizzare e promuovere:
a) corsi di formazione post-lauream (master) e corsi di forma-
zione di breve durata, regolati da apposite convenzioni stipulate con
enti pubblici e privati;
b) periodi di studio all’estero, svolti durante le vacanze estive, o
durante l’anno accademico, per un approfondimento delle varie discipli-
ne impartite presso l’Università. Alla fi ne di ogni periodo possono esse-
re organizzate sessioni di esami di profi tto valide ad ogni effetto, purché
sostenuti dinanzi ad una commissione di docenti della facoltà;
c) corsi per studenti provenienti da Università straniere median-
te la stipula di apposite convenzioni, anche con istituzioni pubbliche e
private;
d) corsi e attività di cui all’art. 6 della legge 19 novembre 1990,
n. 341;
e) corsi a distanza (corsi aperti) per gli studenti che non possono
frequentare con regolarità le lezioni e le esercitazioni;
f) stage di formazione e di orientamento presso aziende o enti
convenzionati, pubblici e privati.
2. Tutte le predette iniziative sono approvate dal Consiglio di am-
ministrazione previo parere del Senato accademico.
Art. 40.
Attività di tutorato
1. La Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM istitui-
sce con proprio regolamento il tutorato, al fi ne di orientare e assistere gli
studenti lungo tutto il corso di studi.
2. Il regolamento per il tutorato è approvato dal Senato accademi-
co, sentiti i Consigli di facoltà, e stabilisce che siano attivati servizi di
tutorato fi nalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative
rapportate alle esigenze dei singoli. Per ogni corso di studi possono es-
sere costituite apposite commissioni composte da professori e ricercato-
ri per lo svolgimento di specifi ci compiti di tutorato.
TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 41.
Collegio dei revisori dei conti
1. La revisione della gestione amministrativo-contabile della Libe-
ra Università di Lingue e Comunicazione IULM è effettuata da un Col-
legio dei revisori dei conti. Il Consiglio d’amministrazione può anche
avvalersi per la certifi cazione del bilancio di una Società specializzata.
2. Il Collegio, composto da tre membri effettivi, è nominato dal
rettore con suo decreto, sentito il Senato accademico e il Consiglio
d’amministrazione limitatamente alla determinazione dei compensi. Il
decreto rettorale individua anche il membro del Collegio che svolgerà le
funzioni di presidente. Il Collegio è scelto tra persone dotate di elevate
capacità tecnico-professionali nel settore dell’amministrazione fi nanzia-
ria e contabile, iscritte all’albo dei revisori contabili. Esso dura in carica
un triennio ed è rinnovabile.
3. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualunque
altro incarico interno all’Università.
4. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono invitati alle
sedute del Consiglio di amministrazione dell’Università.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 42.
Prima composizione del nuovo Senato accademico
1. In prima applicazione delle modifi che apportate con l’entrata in
vigore del presente statuto, in via del tutto eccezionale:
A) I presidenti di settore accademico in carica, coincidenti con i
presidi eletti con decorrenza dal 1º novembre 2009, resteranno in carica
come presidi della nuova facoltà corrispondente al proprio settore acca-
demico fi no alla scadenza naturale del loro mandato.
B) I presidenti di settore accademico in carica, non coincidenti
con i presidi eletti con decorrenza dal 1º novembre 2009, conserveranno
l’incarico e le prerogative fi no alla scadenza naturale del mandato:
a) nel caso di corrispondenza tra il settore accademico e la
nuova facoltà, quali presidi della facoltà corrispondente;
b) nel caso di mancata corrispondenza tra il settore accade-
mico e la nuova facoltà, quali vice preside della facoltà nella quale è
confl uito il settore accademico del quale erano presidenti.
Art. 43.
Entrata in vigore dello statuto
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pub-
blicazione del decreto del rettore di emanazione nella Gazzetta Uffi ciale
della Repubblica italiana.
09A11614
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DELL’INTERNO
Riconoscimento della personalità giuridica alla Regione
Italia delle Adoratrici del Sangue di Cristo, in Roma
Con decreto del Ministro dell’interno in data 26 agosto 2009, viene
riconosciuta la personalità giuridica civile alla Regione Italia delle Ado-
ratrici del Sangue di Cristo, con sede in Roma.
09A11550
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cambi di riferimento del giorno 24 settembre 2009
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 24 settembre 2009
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4768
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,85
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,159
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4420
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91065
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,15
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7075
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1686
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2090
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1105
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5117
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5100
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2740
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,2590
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1860
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6880
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6401
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5843
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0824
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4457
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14257,22
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,8490
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1766,10
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7197
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,1149
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0391
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,859
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0849
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,539
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9090
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al
3 dicembre 2008: 290,00.
09A11545
Cambi di riferimento del giorno 25 settembre 2009
Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secon-
do le procedure stabilite nell’ambito del Sistema europeo delle Banche
centrali e comunicati dalla Banca d’Italia, adottabili, fra l’altro, dalle
Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 15 dicembre 2001, n. 482.
Cambi del giorno 25 settembre 2009
Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4670
Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,59
Lev bulgaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9558
Corona ceca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,180
Corona danese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,4420
Corona estone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6466
Lira Sterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,91875
Fiorino ungherese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,00
Litas lituano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4528
Lat lettone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7069
Zloty polacco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1960
Nuovo leu romeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2008
Corona svedese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,1538
Franco svizzero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5118
Corona islandese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Corona norvegese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,5020
Kuna croata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2950
Rublo russo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,1365
Lira turca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1779
Dollaro australiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6952
Real brasiliano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6382
Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6035
Yuan cinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,0170
Dollaro di Hong Kong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3696
Rupia indonesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14164,36
Rupia indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,3280
Won sudcoreano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1740,22
Peso messicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7957
Ringgit malese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,0920
Dollaro neozelandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0462
Peso filippino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,412
Dollaro di Singapore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0787
Baht tailandese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,284
Rand sudafricano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9049
N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera
contro 1 euro (valuta base).
* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al
3 dicembre 2008: 290,00.
09A11546
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
MINISTERO DEL LA VORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale
per uso veterinario «Doxiciclina Calier» 500 mg/g
Decreto n. 114 del 10 settembre 2009
Procedura decentrata n. ES/V/0130/001/DC.
Specialità medicinale per uso veterinario DOXICICLINA CALIER
500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli e suini.
Titolare A.I.C.: società Laboratorios Calier, S.A. con sede in Bar-
celonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona).
Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell’A.I.C.
nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Fran-
queses del Vallès (Barcelona).
Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
fustino contenente 5 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074012;
fustino contenente 25 sacche da 1 kg - A.I.C. n. 104074024.
Composizione: un grammo del medicinale veterinario contiene:
principio attivo: Doxiciclina base (come Doxiciclina iclato) 500
mg;
eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acqui-
sita agli atti.
Specie di destinazione:
polli (broiler);
suini (suini all’ingrasso).
Indicazioni terapeutiche:
polli (broilers): prevenzione e trattamento della Malattia Croni-
ca Respiratoria (MCR) sostenuta da Mycoplasma gallisepticum .
Suini (suini all’ingrasso): prevenzione e trattamento dell’in-
fezione clinica respiratoria, causata da ceppi sensibili di Pasteurella
multocida .
Validità:
periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato
per la vendita: 1 anno;
periodo di validità dopo diluizione nell’acqua da bere: 24 ore;
dopo la prima apertura del condizionamento primario, il prodot-
to non utilizzato non deve essere conservato e va eliminato.
Tempi di attesa: carni e visceri:
suini all’ingrasso: 6 giorni;
polli: 6 giorni;
uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il
consumo umano.
Non usare durante le 4 settimane di inizio del periodo di
ovodeposizione.
Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione
di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Decorrenza ed effi cacia del decreto: effi cacia immediata.
09A11547
Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetos-
sina 20% Ceva Vetem».
Provvedimento n. 169 del 28 agosto 2009
Medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA 20%
CEV A VETEM.
Confezioni:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102689015;
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102689039;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102689041.
Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. - via Colleoni, 15 - 20041 Agra-
te Brianza (Milano) - codice fi scale 09032600158.
Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - richiesta va-
riazione della denominazione del medicinale.
Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale ve-
terinario in «Dimexan 200 Solubile».
La ditta titolare deve apportare immediatamente la modi fi ca sud-
detta agli stampati interessati.
Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.
Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
09A11549
Modifi cazione dell’autorizzazione all’immissione in com-
mercio del medicinale per uso veterinario ad azione im-
munologica «Rabdomun».
Decreto n. 111 dell’8 settembre 2009
La titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del-
la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica
sottoelencata, fi no ad ora registrata a nome della società Essex Animal
Health Burgwedel sita in Burgwedel (Germania) rappresentata in Italia
dalla Schering-Plough SpA con sede in Segrate (Milano), via F.lli Cervi
snc - codice fi scale 00889060158, RABDOMUN:
5 fl aconi da 1 ml - A.I.C. n. 101358024;
10 fl aconi da 1 ml - A.I.C. n. 101358036;
10 fl aconi da 5 ml - A.I.C. n. 101358012;
è ora trasferita alla società Pfi zer Italia Srl con sede legale e fi scale in
Latina, via Isonzo n. 71 - codice fi scale 06954380157.
Produzione:
la produzione continua ad essere effettuata come in precedenza
autorizzato presso l’offi cina Essex Animal Health Burgwedel sita in Im
Langen Felde - Burgwedel - (Germania);
la specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
i lotti già prodotti possono essere commercializzati fi no alla sca-
denza indicata in etichetta.
Decorrenza ed effi cacia del decreto: dal giorno della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
09A11548
Comunicato di rettifi ca relativo al provvedimento n. 129 del
13 luglio 2009, concernente il medicinale per uso veterina-
rio «Micospectone».
Nell’estratto del provvedimento n. 129 del 13 luglio 2009 con-
cernente il medicinale per uso veterinario MICOSPECTONE, pubbli-
cato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana - serie generale
- n. 191 del 19 agosto 2009, a pag. 78:
laddove è scritto:
Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596094;
leggasi:
Barattolo da 250 g - A.I.C. n. 101596029;
09A11611
— 42 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2337-10-2009
REGIONE TOSCANA
Approvazione dell’ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009,
riguardante l’incidente ferroviario del 29 giugno 2009 a
Viareggio.
Il presidente della regione Toscana nominato Commissario delega-
to ai sensi dell’art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato
di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito
dell’esplosione e dell’incendio verifi catisi in data 29 giugno 2009 nella
stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;
Rende noto:
Che con propria ordinanza n. 11 del 23 settembre 2009 ha approva-
to il piano degli interventi ai sensi dell’OPCM n. 3800/2009;
Che l’ordinanza è disponibile sul sito web http:// web.rete.toscana.
it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel
Bollettino uffi ciale della regione Toscana n. 35 del 30 settembre 2009
parte prima.
09A11809
ITALO ORMANNI, direttore ALFONSO ANDRIANI , redattore
DELIA CHIARA , vice redattore
(GU-2009-GU1-233) Roma, 2009 - Istituto Poligra fi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’ Agenzia dell’Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fi no ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it
avendo cura di specifi care nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fi scali (codice fi scale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima -
prescelto, si riceverà anche l’ Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi , prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione 127,00)
(di cui spese di spedizione 73,00)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione 39,40)
(di cui spese di spedizione 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli d ei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbona mento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P .C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 ( salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione 257,04)
(di cui spese di spedizione 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione 132,57)
(di cui spese di spedizione 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione 19,29)
(di cui spese di spedizione 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione 41,27)
(di cui spese di spedizione 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione 15,31)
(di cui spese di spedizione 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione 50,02)
(di cui spese di spedizione 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 383,93)
(di cui spese di spedizione 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione 264,45)
(di cui spese di spedizione 132,22)
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
438,00
239,00
309,00
167 ,00
68,00
43,00
168,00
91,00
65,00
40,00
167 ,00
90,00
819,00
431,00
682,00
357 ,00
CANONE DI ABBONAMENTO
56,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00
- annuale
- semestrale
- annuale
- semestrale
295,00
162,00
85,00
53,00
190,00
180,50
1,00
18,00
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
*45-410100091007*
€ 1,00