D.Lgs. 118/2011 – allegato grafico
Edizione della fonte indicata; acquisita il 22/10/2026
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17226-7-2011
ALLEGATO 3
g
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI % ammortamento
TERRENI --
FABBRICATI:
Edifici adibiti all'attività istituzionali 3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3%
Costruzioni leggere 10%
IMPIANTI E MACCHINARI:
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali 12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale 12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI 20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20%
MOBILI E ARREDI 12,5%
AUTOMEZZI 25%
ALTRI BENI MATERIALI 20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI --
OGGETTI D'ARTE --
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTIILIZZAZIONE OPERE INGEGNO durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
aliquota % maggiore tra bene e durata residua
contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI --
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20%
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf Þ ciali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo Þ ne di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efÞ cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta UfÞ ciale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti deÞ niti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti.
— Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119 della
Costituzione:
«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati Þ nanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Sta-
to; perequazione delle risorse Þ nanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagraÞ ;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-
le; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-
mentali di Comuni, Province e Città metropolitane;