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D.Lgs. 118/2011 – allegato grafico

Edizione della fonte indicata; acquisita il 22/10/2026

—  72  —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17226-7-2011
 ALLEGATO 3
  
g
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI % ammortamento
TERRENI --
FABBRICATI:
    Edifici adibiti all'attività istituzionali 3%
    Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale 3%
Costruzioni leggere 10%
IMPIANTI E MACCHINARI:
    Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali 12,5%
    Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale 12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI 20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO 3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 20%
MOBILI E ARREDI 12,5%
AUTOMEZZI 25%
ALTRI BENI MATERIALI 20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI --
OGGETTI D'ARTE --
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO 20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO 20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTIILIZZAZIONE OPERE INGEGNO durata legale del diritto  o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI durata legale del diritto  o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
aliquota % maggiore tra bene e durata residua 
contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI --
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20%
       N  O  T  E  
  AVVERTENZA:  
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uf Þ ciali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo Þ ne di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efÞ cacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella   Gazzetta UfÞ ciale   delle Comunità europee (GUCE). 
   Note alle premesse:   
 — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 
per oggetti deÞ niti. 
 — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge e i regolamenti. 
  — Si riporta il testo vigente degli articoli 117 e 119 della 
Costituzione:  
 «Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:  
   a)   politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti 
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica 
dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 
   b)   immigrazione; 
   c)   rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
   d)   difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni 
ed esplosivi; 
   e)   moneta, tutela del risparmio e mercati Þ nanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Sta-
to; perequazione delle risorse Þ nanziarie; 
   f)   organi dello Stato e relative leggi elettorali;   referendum   statali; 
elezione del Parlamento europeo; 
   g)   ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e 
degli enti pubblici nazionali; 
   h)   ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia am-
ministrativa locale; 
   i)   cittadinanza, stato civile e anagraÞ ; 
   l)   giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e pena-
le; giustizia amministrativa; 
   m)   determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 
territorio nazionale; 
   n)   norme generali sull’istruzione; 
   o)   previdenza sociale; 
   p)   legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fonda-
mentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 

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