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D.M. 560/2017 e D.M. 312/2021 – riproduzione coordinata non ufficiale

Riproduzione coordinata al D.M. 312/2021, non ufficiale; acquisita il 23/10/2026

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2017 n. 560 coordinato 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312 
 
Art. 1 
(Finalità) 
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni 
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei 
metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, 
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche. 
 
Art. 2 
(Definizioni) 
1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, 
semistrutturata e non strutturata;1 
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione 
di dati relativi ad un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e2 strutturati in informazioni 
relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, 
corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni,3 basato su un'infrastruttura informatica la 
cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione 
storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa 
accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità 
nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale; 
b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del codice dei 
contratti pubblici; 
c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive 
modificazioni; 
d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei 
contratti pubblici; 
e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera oo), del 
codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una 
significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da 
rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei 
lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il 
rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili 
ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera. Rientrano tra 
i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di 
coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini 
collaborativi è ritenuta fondamentale; 
f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 
1, lettera o) del codice dei contratti pubblici; 
                                                           
1 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a1) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312 
2 Parole inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera a2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312 
3 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera a2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi” 

g) offerta4 di gestione informativa, il documento redatto dal candidato  o dall'appaltatore ovvero 
dal concessionario al momento dell'offerta e dell'esecuzione del contratto il documento redatto dal 
candidato al momento dell’offerta5 che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura 
temporalmente e sistemicamente i flussi infom1ativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del 
concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo 
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e 
strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti. 
g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base 
dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la 
sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel 
corso dell’esecuzione del contratto;6 
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di 
aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, 
comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.7 
 
Art. 3 
(Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti) 
1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti 
pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: 
a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare 
riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le 
infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle 
attività di verifica utilizzando tali metodi; 
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione 
digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo 
ed al tipo di procedura in cui sono adottati; 
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi 
procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di 
gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti 
tecnici e procedurali adottati.8 
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre 
le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli 
strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici. 
 
Art. 4 
(Interoperabilità) 
                                                           
4 Parola sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “piano” 
5 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera a3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “il documento redatto dal candidato  o dall'appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell'offerta 
e dell'esecuzione del contratto” 
6 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera a4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
7 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera a4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
8 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei 
conflitti.” 

1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non 
proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati9 
multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui 
all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di 
progettazione,  costruzione  e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non 
proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a 
livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi 
indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla 
costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di 
applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. 
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono 
all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi 
informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi 
informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento. 
3. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 58 del codice dei contratti pubblici. 
 
Art. 5 
(Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le 
infrastrutture) 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché 
abbiano adempiuto abbiano programmato di adempiere10 agli obblighi di cui all'articolo 3, 
possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del 
codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o 
varianti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere11. 
 
Art. 6 
(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia 
e le infrastrutture) 
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti 
elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la 
seguente tempistica: 
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni 
di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019; 
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di 
euro a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di 
euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; 
d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni 
di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;12 
                                                           
9 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era il 
seguente “connessi a modelli” 
10 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “abbiano adempiuto” 
11 Parole aggiunte dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
12 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei 
contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;” 

e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o 
superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° 
gennaio 2023;13 
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o 
superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.14 
 
Art. 7 
(Capitolato informativo e specifiche tecniche15) 
1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 
1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per 
l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, 
deve contenere: 
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei 
contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di 
appalto; 
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di 
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi 
decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve può16 includere il modello informativo 
relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti. 
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di 
concorrere con l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o 
gestione dell'opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di 
trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa. 
3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di 
formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi 
del capitolato di cui al comma 1. 
4. In via transitoria, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui 
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto 
dall'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro 
esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello 
informativo17 per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La 
documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo 
restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e 
documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.18 
                                                           
13 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 
2023;” 
14 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.” 
15 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera f1) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente 
era il seguente “Capitolato” 
16 Parola sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera f2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “deve” 
17 Parola “elettronico” soppressa dall’articolo 1, comma 1, lettera f3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
18 Periodo sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente 
era il seguente “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo 

5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale 
dei contenuti informativi è definita dal modello informativo19, nella misura in cui ciò sia 
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al 
modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. 
5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le 
specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella 
restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento 
UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine: 
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, 
pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO; 
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI 
ISO; 
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate 
in Italia quali UNI.20 
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento 
ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.21 
 
Art. 7-bis22 
(Punteggi premiali) 
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione 
dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi 
premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri 
possono rientrare, a titolo esemplificativo: 
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione 
della modellazione informativa; 
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del 
piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con 
strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in 
cantiere; 
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di 
varianti migliorative e di mitigazione del rischio; 
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili 
per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di 
interoperabilità dei modelli informativi; 
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la 
tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del 
ciclo di vita dell’opera; 
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi 
di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement; 
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e 
sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; 
                                                                                                                                                                                                 
restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla 
documentazione digitale.” 
19 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera f4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era 
il seguente “modello elettronico” 
20 Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera f5) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
21 Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera f5) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 
22 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera g) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. 

h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della 
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le 
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica; 
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo 
all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante 
di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera. 
 
Art. 8 
(Commissione di monitoraggio) 
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione, 
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le 
difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di 
individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire 
l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto. 
 
Art. 9 
(Entrata in vigore) 
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata 
successivamente alla data della sua entrata in vigore. E' facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i 
metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi 
di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul 
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo  e del Consiglio del 25 ottobre 
2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio 
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 
87/95/CE; 
 
VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 9 settembre 2015, 
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole 
relative ai servizi della società dell'informazione;  
 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; 
 
VISTO l’articolo 23, comma, 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito codice dei 
contratti pubblici; 
  
VISTO l’articolo 48, comma 6, del decre to-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale  prevede la possibilità, per le stazioni 
appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48  di assegnare 
un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui 
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legisl ativo n. 50 del 2016 , di seguito codice dei 
contratti pubblici, demandando ad apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili la definizione delle regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei citati metodi e 
strumenti elettronici; 
 
CONSIDERATO che il medesimo articolo 1 prevede che il suddetto provvedimento deve 
assicurare anche il necessario coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare 
adottato in attuazione del citato articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici;  
 
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 , 
pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero in data 12 gennaio 2018;  
 
RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 48, comma 6, del 
decreto-legge n. 77 del 2021,  individuare le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e 
strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 
del 2016;  
 
RITENUTO opportuno coordinare le disposizioni introdotte dal presente decreto con la disciplina 
di cui al citato decreto ministeriale n.  560 del 2017 , apportando, al contempo, ulterior i modifiche 
necessarie a garantire la piena operatività del sistema  per l’utilizzo dei metodi e strumenti 
elettronici, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 


RITENUTO, altresì, opportuno individuare i criteri premiali per l’uso di metodi e strumenti 
elettronici specifici che le stazioni appaltanti, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del 
medesimo articolo 48, possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione;  
 
DECRETA: 
 
Art. 1  
(Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560) 
 
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 sono 
apportate le seguenti modificazioni:  
a) all’articolo 2:  
1) alla lettera a), premettere la seguente: “0a) modello informativo, insieme di contenitori di 
informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;  
2) alla lettera a), dopo le parole: “ relativi ad un’opera ” sono inserite le seguenti: “, gestiti 
attraverso specifici flussi di lavoro e ” e le parole: “ modelli ed elaborati digitali 
prevalentemente riconducibili ad essi” sono sostituite dalle seguenti: “ modelli 
informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi , corredato da 
flussi di lavoro a supporto delle decisioni,”;   
3) alla lettera g), la parola: “ piano” è sostituita dalla seguente: “ offerta” e le parole: “ il 
documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al 
momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto ” sono sostituite dalle seguenti: “ il 
documento redatto dal candidato al momento dell’offerta”;  
4) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: “ g-bis) piano di gestione informativa , 
documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, 
da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima 
dell'esecuzione dello stesso e  che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del 
contratto;  
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di 
aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’art icolo 
23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.”;  
 
b) all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) un atto organizzativo che espliciti il 
processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori 
dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla 
natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.”; 
 
c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “connessi a modelli” sono sostituite dalle 
seguenti: “connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati”; 
 
d)  all’articolo 5 , comma 1, le parole: “ abbiano adempiuto ” sono sostituite dalle seguenti: 
“abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ , 
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere”;  
 
e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti: 
“d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022; 
e) per le opere di nuova costruzione, ed inter venti su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o 

superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 
1° gennaio 2023;  
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione 
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o 
superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”; 
 
f) all’articolo 7: 
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”; 
2) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “ deve” è sostituita dalla seguente: 
“può”;  
3) al comma 4 , primo periodo, la parola: “ elettronico” è soppressa e il secondo periodo è 
sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile 
anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata 
coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida 
quella cartacea.”; 
4) al comma 5, le parole: “ modello elettronic o” sono sostituite dalle seguenti: “ modello 
informativo”; 
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
 “5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici 
le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato 
informativo e nella restante documentazione di gara, fa nno riferimento alle norme 
tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:  
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;  
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI 
ISO;  
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, 
pubblicate in Italia quali UNI. 
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5 -bis, lettere a), b) e c), si fa 
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di  comprovata 
validità.”;  
 
g) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:  
 
 
“Art. 7-bis 
(Punteggi premiali) 
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione 
dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi 
premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri 
possono rientrare, a titolo esemplificativo: 
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la 
gestione della modellazione informativa;  
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e 
del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche 
con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità 
presenti in cantiere; 
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, 
di varianti migliorative e di mitigazione del rischio; 

d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporr e di dati e informazioni 
utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle 
caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi; 
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per 
la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo 
dei costi del ciclo di vita dell’opera; 
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere 
obiettivi di sostenibilità ambientali anche attrav erso i principi del green public 
procurement; 
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e 
sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione; 
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare  l’andamento della 
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le 
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica; 
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggi o aggiuntivo 
all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante 
di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”. 
 
   
Art. 2 
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie) 
 
1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito 
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono 
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i 
preventivi sono inviati successivamente alla medesima data. 
 
 
 
Il Ministro  

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