D.M. 560/2017 e D.M. 312/2021 – riproduzione coordinata non ufficiale
Riproduzione coordinata al D.M. 312/2021, non ufficiale; acquisita il 23/10/2026
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2017 n. 560 coordinato
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 312
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni
appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei
metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture,
nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata,
semistrutturata e non strutturata;1
a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione
di dati relativi ad un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e2 strutturati in informazioni
relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi,
corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni,3 basato su un'infrastruttura informatica la
cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione
storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa
accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità
nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale;
b) appalti pubblici di lavori, gli appalti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), del codice dei
contratti pubblici;
c) codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive
modificazioni;
d) concessioni di lavori, le concessioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera uu), del codice dei
contratti pubblici;
e) lavori complessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera oo), del
codice dei contratti pubblici, i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una
significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici, ovvero da
rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico ed in ogni caso tutti quei
lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza finalizzata principalmente a mitigare il
rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti, rendendo disponibili informazioni attendibili
ed utili anche per la fase di esercizio ed in generale per l'intero ciclo di vita dell'opera. Rientrano tra
i lavori complessi, altresì, quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di
coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini
collaborativi è ritenuta fondamentale;
f) stazione appaltante, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera o) del codice dei contratti pubblici;
1 Lettera inserita dall’articolo 1, comma 1, lettera a1) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312
2 Parole inserite dall’articolo 1, comma 1, lettera a2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312
3 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera a2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi”
g) offerta4 di gestione informativa, il documento redatto dal candidato o dall'appaltatore ovvero
dal concessionario al momento dell'offerta e dell'esecuzione del contratto il documento redatto dal
candidato al momento dell’offerta5 che, in risposta ai requisiti informativi del capitolato, struttura
temporalmente e sistemicamente i flussi infom1ativi nella catena di fornitura dell'appaltatore o del
concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di quest'ultimo
all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione organizzativa e
strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti.
g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base
dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la
sottoscrizione del contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel
corso dell’esecuzione del contratto;6
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di
aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.7
Art. 3
(Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti)
1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti
pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di:
a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare
riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle
attività di verifica utilizzando tali metodi;
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione
digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo
ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi
procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di
gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti
tecnici e procedurali adottati.8
2. Le stazioni appaltanti si adeguano, comunque, a quanto previsto dal comma 1 entro e non oltre
le date fissate dall'articolo 6, comma 1, in relazione all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli
strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.
Art. 4
(Interoperabilità)
4 Parola sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera a3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “piano”
5 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera a3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “il documento redatto dal candidato o dall'appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell'offerta
e dell'esecuzione del contratto”
6 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera a4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
7 Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera a4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
8 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei
conflitti.”
1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati9
multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui
all'articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di
progettazione, costruzione e gestione dell'intervento secondo formati digitali aperti e non
proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a
livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi
indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla
costruzione e alla gestione dell'intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di
applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.
2. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono
all'interno di un ambiente di condivisione dei dati, dove avviene la gestione digitale dei processi
informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi
informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento.
3. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 58 del codice dei contratti pubblici.
Art. 5
(Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché
abbiano adempiuto abbiano programmato di adempiere10 agli obblighi di cui all'articolo 3,
possono richiedere l'uso dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del
codice dei contratti pubblici per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o
varianti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere11.
Art. 6
(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia
e le infrastrutture)
1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti
elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la
seguente tempistica:
a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni
di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di
euro a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di
euro a decorrere dal 1° gennaio 2021;
d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni
di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;12
9 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era il
seguente “connessi a modelli”
10 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “abbiano adempiuto”
11 Parole aggiunte dall’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
12 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei
contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;”
e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1°
gennaio 2023;13
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.14
Art. 7
(Capitolato informativo e specifiche tecniche15)
1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma
1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per
l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere,
deve contenere:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei
contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di
appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di
trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi
decisionali e con quelli gestionali. In particolare, deve può16 includere il modello informativo
relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
2. Il capitolato è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di
concorrere con l'aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o
gestione dell'opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di
trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa.
3. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti, su supporto informatico per mezzo di
formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi
del capitolato di cui al comma 1.
4. In via transitoria, fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto
dall'articolo 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro
esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello
informativo17 per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfa numerici. La
documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo
restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e
documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.18
13 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio
2023;”
14 Lettera sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”
15 Rubrica sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera f1) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente
era il seguente “Capitolato”
16 Parola sostituita dall’articolo 1, comma 1, lettera f2) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “deve”
17 Parola “elettronico” soppressa dall’articolo 1, comma 1, lettera f3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
18 Periodo sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera f3) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente
era il seguente “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche su supporto informatico, fermo
5. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 6, la prevalenza contrattuale
dei contenuti informativi è definita dal modello informativo19, nella misura in cui ciò sia
praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al
modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.
5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le
specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella
restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento
UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea,
pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI
ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate
in Italia quali UNI.20
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento
ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.21
Art. 7-bis22
(Punteggi premiali)
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione
dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi
premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione
della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del
piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con
strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in
cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di
varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili
per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di
interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la
tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del
ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi
di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e
sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
restando che a tutti gli effetti è considerata valida la documentazione cartacea, integrata, ove necessario, dalla
documentazione digitale.”
19 Parole sostituite dall’articolo 1, comma 1, lettera f4) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312. Il testo previgente era
il seguente “modello elettronico”
20 Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera f5) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
21 Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera f5) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
22 Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera g) del Decreto Mims 2 agosto 2021, n. 312.
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo
all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante
di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.
Art. 8
(Commissione di monitoraggio)
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione,
senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con il compito di monitorare gli esiti, le
difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del presente decreto, nonché di
individuare misure preventive o correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire
l'aggiornamento delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata
successivamente alla data della sua entrata in vigore. E' facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i
metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti progetti di opere relativi a bandi
di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
VISTO il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre
2012 sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio
nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione
87/95/CE;
VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della società dell'informazione;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale;
VISTO l’articolo 23, comma, 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito codice dei
contratti pubblici;
VISTO l’articolo 48, comma 6, del decre to-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 il quale prevede la possibilità, per le stazioni
appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 48 di assegnare
un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legisl ativo n. 50 del 2016 , di seguito codice dei
contratti pubblici, demandando ad apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili la definizione delle regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei citati metodi e
strumenti elettronici;
CONSIDERATO che il medesimo articolo 1 prevede che il suddetto provvedimento deve
assicurare anche il necessario coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare
adottato in attuazione del citato articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 ,
pubblicato sul sito istituzionale del medesimo Ministero in data 12 gennaio 2018;
RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 48, comma 6, del
decreto-legge n. 77 del 2021, individuare le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e
strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50
del 2016;
RITENUTO opportuno coordinare le disposizioni introdotte dal presente decreto con la disciplina
di cui al citato decreto ministeriale n. 560 del 2017 , apportando, al contempo, ulterior i modifiche
necessarie a garantire la piena operatività del sistema per l’utilizzo dei metodi e strumenti
elettronici, in attuazione dell'articolo 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
RITENUTO, altresì, opportuno individuare i criteri premiali per l’uso di metodi e strumenti
elettronici specifici che le stazioni appaltanti, in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del
medesimo articolo 48, possono introdurre nell’ambito dei criteri di aggiudicazione;
DECRETA:
Art. 1
(Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560)
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) alla lettera a), premettere la seguente: “0a) modello informativo, insieme di contenitori di
informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;
2) alla lettera a), dopo le parole: “ relativi ad un’opera ” sono inserite le seguenti: “, gestiti
attraverso specifici flussi di lavoro e ” e le parole: “ modelli ed elaborati digitali
prevalentemente riconducibili ad essi” sono sostituite dalle seguenti: “ modelli
informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi , corredato da
flussi di lavoro a supporto delle decisioni,”;
3) alla lettera g), la parola: “ piano” è sostituita dalla seguente: “ offerta” e le parole: “ il
documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al
momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto ” sono sostituite dalle seguenti: “ il
documento redatto dal candidato al momento dell’offerta”;
4) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: “ g-bis) piano di gestione informativa ,
documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa,
da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima
dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del
contratto;
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di
aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’art icolo
23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.”;
b) all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) un atto organizzativo che espliciti il
processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori
dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla
natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.”;
c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “connessi a modelli” sono sostituite dalle
seguenti: “connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati”;
d) all’articolo 5 , comma 1, le parole: “ abbiano adempiuto ” sono sostituite dalle seguenti:
“abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ ,
indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere”;
e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti:
“d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15
milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di nuova costruzione, ed inter venti su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal
1° gennaio 2023;
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione
per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o
superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”;
f) all’articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”;
2) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “ deve” è sostituita dalla seguente:
“può”;
3) al comma 4 , primo periodo, la parola: “ elettronico” è soppressa e il secondo periodo è
sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile
anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata
coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida
quella cartacea.”;
4) al comma 5, le parole: “ modello elettronic o” sono sostituite dalle seguenti: “ modello
informativo”;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici
le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato
informativo e nella restante documentazione di gara, fa nno riferimento alle norme
tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione
Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI
ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO,
pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5 -bis, lettere a), b) e c), si fa
riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata
validità.”;
g) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis
(Punteggi premiali)
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione
dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi
premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri
possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la
gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e
del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche
con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità
presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro,
di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporr e di dati e informazioni
utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle
caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per
la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo
dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere
obiettivi di sostenibilità ambientali anche attrav erso i principi del green public
procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e
sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della
progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le
prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggi o aggiuntivo
all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante
di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.
Art. 2
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i
preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.
Il Ministro