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GDPR – versione arricchita del Garante (valore non ufficiale)

GDPR – versione arricchita del Garante (valore non ufficiale); acquisito il 22/10/2026

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
 
REGOLAMENTO GENERALE  
SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  
e del Consiglio del 27 aprile 2016 
 
 
Arricchito con riferimenti ai Considerando 
Aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale  
dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA PER LA LETTURA DEL TESTO 
Per facilitare una fruizione più ampia e 
ragionata del testo, articoli e paragrafi del 
Regolamento riportano tra parentesi i rispettivi 
“Considerando”, laddove esistenti, indicati con 
l’abbreviazione “C” e il numero corrispondente 
 
 
 
 
 
Il presente testo è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.  
Hanno valore ufficiale infatti solo i testi normativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea.  
La riproduzione del p resente testo in formato elettronico e/o cartaceo  è consentita purché 
venga menzionata la fonte e il valore non ufficiale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei dati) 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 
 
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, 
vista la proposta della Commissione europea, 
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), 
visto il parere del Comitato delle regioni (2), 
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3), 
considerando quanto segue: 
 
(1) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è 
un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(«TFUE») stabiliscono che ogni persona  ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano. 
 
(2) I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale (“dati personali”) dovrebbero rispettarne i diritti e le li bertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla 
loro residenza. Il presente regolamento è inteso a contribuire alla realizzazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia  e di un'unione economica, al progresso economico e sociale, al 
rafforzamento e alla convergenza delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone 
fisiche. 
 
(3) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha come obiettiv o di 
armonizzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche rispetto alle 
attività di trattamento dei dati e assicurare la libera circolazione dei dati personali tra Stati membri. 
 
(4) Il trattamento dei dati personali dovrebb e essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione 
dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della 
sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di 

 
 
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proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i 
principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e 
familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, 
di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a 
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica. 
 
(5) L'integrazione economica e sociale conseguente al funzionamento del mercato interno ha 
condotto a un considerevole aumento dei flussi transfrontalieri di dati personali e quindi anche dei 
dati personali scambiati, in tutta l'Unione, tra  attori pubblici e privati, comprese persone fisiche, 
associazioni e imprese. Il diritto dell'Unione impone alle autorità nazionali degli Stati membri di 
cooperare e scambiarsi dati personali per essere in grado di svolgere le rispettive funzioni o 
eseguire compiti per conto di un'autorità di un altro Stato membro. 
 
(6) La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la 
protezione dei dati personali. La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è 
aumentata in modo significativo. La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto 
alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento delle 
loro attività. Sempre più spesso, le persone fisiche rend ono disponibili al pubblico su scala 
mondiale informazioni personali che le riguardano. La tecnologia ha trasformato l'economia e le 
relazioni sociali e dovrebbe facilitare ancora di più la libera circolazione dei dati personali all'interno 
dell'Unione e i l loro trasferimento verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, garantendo al 
tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. 
 
(7) Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati 
nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza di creare il clima di 
fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in tutto il mercato interno. È opportuno 
che le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che le riguardano e che la certezza 
giuridica e operativa sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e 
le autorità pubbliche. 
 
(8) Ove il presente regolamento preveda specificazioni o limitazioni delle sue norme ad opera del  
diritto degli Stati membri, gli Stati membri possono, nella misura necessaria per la coerenza e per 
rendere le disposizioni nazionali comprensibili alle persone cui si applicano, integrare elementi del 
presente regolamento nel proprio diritto nazionale. 
 
(9) Sebbene i suoi obiettivi e principi rimangano tuttora validi, la direttiva 95/46/CE non ha 
impedito la frammentazione dell'applicazione della protezione dei dati personali nel territorio 
dell'Unione, né ha eliminato l'incertezza giuridica o la percezio ne, largamente diffusa nel pubblico, 
che in particolare le operazioni online comportino rischi per la protezione delle persone fisiche. La 
compresenza di diversi livelli di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche, in 
particolare del diritto alla protezione dei dati personali, con riguardo al trattamento di tali dati negli 
Stati membri può ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Tali 
differenze possono pertanto costituire un freno all'esercizio delle  attività economiche su scala 
dell'Unione, falsare la concorrenza e impedire alle autorità nazionali di adempiere agli obblighi loro 
derivanti dal diritto dell'Unione. Tale divario creatosi nei livelli di protezione è dovuto alle 
divergenze nell'attuare e applicare la direttiva 95/46/CE. 
 

 
 
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(10) Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, il livello di 
protezione dei diritti e de lle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati 
dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un'applicazione 
coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l'Unione. Per quanto riguarda il 
trattamento dei dati personali per l'adempimento di un obbligo legale, per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'eserciz io di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme 
nazionali al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle norme del presente regolamento. 
In combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati 
che attua la direttiva 95/46/CE, gli Stati membri dispongono di varie leggi settoriali in settori che 
richiedono disposizioni più specifiche. Il presente regolamento p revede anche un margine di 
manovra degli Stati membri per precisarne le norme, anche con riguardo al trattamento di 
categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il presente regolamento non 
esclude che il diritto degli Stati mem bri stabilisca le condizioni per specifiche situazioni di 
trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni alle quali il trattamento di 
dati personali è lecito. 
 
(11) Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppo ne il rafforzamento e la 
disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro che effettuano e 
determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e assicurare 
il rispetto delle norme di prote zione dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli 
Stati membri. 
 
(12) L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di 
stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con  riguardo al trattamento dei dati 
di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
 
(13) Per assicurare un livello coerente di protezione delle persone fisiche in tutta l'Unione e 
prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali nel mercato 
interno, è necessario un regolamento che garantisca certezza del diritto e trasparenza agli 
operatori economici, comprese le micro, piccole e medie imprese, offra alle persone fisiche in tutti 
gli Stati membri il medesimo livello di diritti azionabili e di obblighi e responsabilità dei titolari del 
trattamento e dei responsabili del trattamento e assicuri un controllo coerente del trattamento dei 
dati personali, sanzioni equivalenti in tutti gli Stati me mbri e una cooperazione efficace tra le 
autorità di controllo dei diversi Stati membri. Per il buon funzionamento del mercato interno è 
necessario che la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione non sia limitata né 
vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. Per tener conto della specifica situazione delle micro, piccole e medie imprese, il 
presente regolamento prevede una deroga per le organizzazioni che hanno meno  di 250 
dipendenti per quanto riguarda la conservazione delle registrazioni. Inoltre, le istituzioni e gli 
organi dell'Unione e gli Stati membri e le loro autorità di controllo sono invitati a considerare le 
esigenze specifiche delle micro, piccole e medie  imprese nell'applicare il presente regolamento. La 
nozione di micro, piccola e media impresa dovrebbe ispirarsi all'articolo 2 dell'allegato della 
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (5). 
 
(14) È opportuno che la protezione prevista dal presente  regolamento si applichi alle persone 
fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro 

 
 
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dati personali. Il presente regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a 
persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la 
forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto. 
 
(15) Al fine di evitare l'insorgere di gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche 
dovrebbe esse re neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche 
impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato 
che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono con tenuti o destinati a 
essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente 
regolamento i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le 
rispettive copertine. 
 
(16) Il p resente regolamento non si applica a questioni di tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali o di libera circolazione dei dati personali riferite ad attività che non rientrano 
nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, quali le attività riguardanti la sicurezza nazionale. 
Il presente regolamento non si applica al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati 
membri nell'esercizio di attività relative alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. 
 
(17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applica al 
trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il 
regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati 
personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti dal presente regolamento e 
applicati alla luce dello stesso. Per offrire un quadro di protezione dei dati solido e coerente 
nell'Unione, si dovrebbe procedere, successivam ente all'adozione del presente regolamento, ai 
necessari adeguamenti del regolamento (CE) n. 45/2001, al fine di consentirne l'applicazione 
contemporaneamente al presente regolamento. 
 
(18) Il presente regolamento non si applica al trattamento di dati pers onali effettuato da una 
persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi 
senza una connessione con un'attività commerciale o professionale. Le attività a carattere 
personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social 
network e attività online intraprese nel quadro di tali attività. Tuttavia, il presente regolamento si 
applica ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per  
trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico. 
 
(19) La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamen to e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la prevenzione di, minacce alla 
sicurezza pubblica, e la libera circolazione di tali dati sono oggetto di uno specifico atto dell'Unione. 
Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi ai trattamenti effettuati per tali finalità. I 
dati personali trattati dalle autorità pubbliche in forza del presente regolamento, quando utilizzati 
per tali finalità, dovrebbero invece essere disciplinati da un più specif ico atto dell'Unione, 
segnatamente la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati 
membri possono conferire alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 altri 
compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la 
prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica, affinché il trattamento di dati personali per tali 

 
 
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altre finalità,  nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientri 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento. 
Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti per finalità 
rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter 
mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l'applicazione delle disposizioni del 
presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggior e precisione requisiti 
specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre 
finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi 
Stati membri. Quando il trattame nto dei dati personali effettuato da organismi privati rientra 
nell'ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che lo stesso preveda la facoltà 
per gli Stati membri, a determinate condizioni, di adottare disposizioni legislative intese a limitare 
determinati obblighi e diritti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica per la salvaguardia di importanti interessi specifici, 
comprese la sicurezza pubblica e le attività di prevenzion e, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro, e la 
prevenzione di, minacce alla sicurezza pubblica. Ciò riveste particolare importanza ad esempio nel 
quadro del riciclaggio o di attività di medicina legale. 
 
(20) Sebbene il presente regolamento si applichi, tra l'altro, anche alle attività delle autorità 
giurisdizionali e di altre autorità giudiziarie, il diritto dell'Unione o degli Stati membri potrebbe 
specificare le operazioni e le p rocedure di trattamento relativamente al trattamento dei dati 
personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie. Non è opportuno che 
rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effett uato dalle 
autorità giurisdizionali nell'adempimento delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare 
l'indipendenza della magistratura nell'adempimento dei suoi compiti giurisdizionali, compreso il 
processo decisionale. Si dovrebbe poter affidare il controllo su tali trattamenti di dati ad organismi 
specifici all'interno del sistema giudiziario dello Stato membro, che dovrebbero in particolare 
assicurare la conformità alle norme del presente regolamento, rafforzare la consapevolezza della 
magistratura con riguardo agli obblighi che alla stessa derivano dal presente regolamento ed 
esaminare i reclami in relazione a tali operazioni di trattamento dei dati. 
 
(21) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (8), in particolare delle norme relative alla responsabilità dei 
prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. Detta 
direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del me rcato interno garantendo la libera 
circolazione dei servizi della società dell'informazione tra Stati membri. 
 
(22) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento 
di un titolare del trattamento o responsab ile del trattamento nel territorio dell'Unione dovrebbe 
essere conforme al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il trattamento avvenga 
all'interno dell'Unione. Lo stabilimento implica l'effettivo e reale svolgimento di attività nel quadro 
di un'organizzazione stabile. A tale riguardo, non è determinante la forma giuridica assunta, sia 
essa una succursale o una filiale dotata di personalità giuridica. 
 
(23) Onde evitare che una persona fisica venga privata della protezione cui ha diritto in base al 
presente regolamento, è opportuno che questo disciplini il trattamento dei dati personali degli 
interessati che si trovano nell'Unione effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile 
del trattamento non stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento sono connesse all'offerta 

 
 
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di beni o servizi a detti interessati indipendentemente dal fatto che vi sia un pagamento correlato. 
Per determinare se tale titolare o responsabile del trattamento stia offrendo beni o servizi agli 
interessati che si trovano nell'Unione, è opportuno verificare se risulta che il titolare o il 
responsabile del trattamento intenda fornire servizi agli interessati in uno o più Stati membri 
dell'Unione. Mentre la semplice accessibilità del sito web del titola re del trattamento, del 
responsabile del trattamento o di un intermediario nell'Unione, di un indirizzo di posta elettronica o 
di altre coordinate di contatto o l'impiego di una lingua abitualmente utilizzata nel paese terzo in 
cui il titolare del trattamento è stabilito sono insufficienti per accertare tale intenzione, fattori quali 
l'utilizzo di una lingua o di una moneta abitualmente utilizzata in uno o più Stati membri, con la 
possibilità di ordinare beni e servizi in tale altra lingua, o la menzione di  clienti o utenti che si 
trovano nell'Unione possono evidenziare l'intenzione del titolare o del responsabile del trattamento 
di offrire beni o servizi agli interessati nell'Unione. 
 
(24) È opportuno che anche il trattamento dei dati personali degli intere ssati che si trovano 
nell'Unione ad opera di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non 
stabilito nell'Unione sia soggetto al presente regolamento quando è riferito al monitoraggio del 
comportamento di detti interessati, nella mis ura in cui tale comportamento ha luogo all'interno 
dell'Unione. Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del 
comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su 
internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che 
consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la 
riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali. 
 
(25) Laddove vige il diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico, ad 
esempio nella rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi anche a un titolare del trattamento non stabilito nell'Unione. 
 
(26) È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una 
persona fisica identificata o identificabile. I dati personali sottoposti a pseudonimizzazione, i quali 
potrebbero essere attribuiti a una persona fisica mediante l'utilizzo di ulteriori informazioni, 
dovrebbero essere considerati informazioni su una persona fisica identificabile. Per stabilire 
l'identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il 
titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona 
fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi 
per identificare la perso na fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori 
obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle 
tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I pri ncipi di 
protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire 
informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati 
personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non  consentire più l'identificazione 
dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni 
anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca. 
 
(27) Il presente regolamento non si applica ai dati personali del le persone decedute. Gli Stati 
membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone 
decedute. 
 

 
 
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(28) L'applicazione della pseudonimizzazione ai dati personali può ridurre i rischi per gli interessati 
e aiutare i titolar i del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di 
protezione dei dati. L'introduzione esplicita della «pseudonimizzazione» nel presente regolamento 
non è quindi intesa a precludere altre misure di protezione dei dati. 
 
(29) Al fine di creare incentivi per l'applicazione della pseudonimizzazione nel trattamento dei dati 
personali, dovrebbero essere possibili misure di pseudonimizzazione con possibilità di analisi 
generale nell'ambito dello stesso titolare del trattamento, qua lora il titolare del trattamento abbia 
adottato le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare, per il trattamento in 
questione, l'attuazione del presente regolamento, e che le informazioni aggiuntive per 
l'attribuzione dei dati personali a un  interessato specifico siano conservate separatamente. Il 
titolare del trattamento che effettua il trattamento dei dati personali dovrebbe indicare le persone 
autorizzate nell'ambito dello stesso titolare del trattamento 
 
(30) Le persone fisiche possono essere associate a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle 
applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei 
(cookies) o identificativi di altro tipo, quali i tag di identificazione a radiof requenza. Tali 
identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e 
altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate per creare profili delle persone 
fisiche e identificarle. 
 
(31) Le autorit à pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo 
legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di 
indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità  dei mercati finanziari, 
responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non 
dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per 
svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o degli 
Stati membri. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre 
essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre 
all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche 
dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le 
finalità del trattamento. 
 
(32) Il consenso dovrebbe essere pr estato mediante un atto positivo inequivocabile con il quale 
l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anc he 
attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un'apposita casella 
in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell'informazione o 
qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comporta mento che indichi chiaramente in tale 
contesto che l'interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare 
consenso il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte 
le attività di trat tamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più 
finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell'interessato è 
richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire 
immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso. 
 

 
 
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(33) In molti casi non è possibile individuare pienamente la finalità del trattamento dei dati 
personali a fini di ricerca scientifica al momento della raccolta  dei dati. Pertanto, dovrebbe essere 
consentito agli interessati di prestare il proprio consenso a taluni settori della ricerca scientifica 
laddove vi sia rispetto delle norme deontologiche riconosciute per la ricerca scientifica. Gli 
interessati dovrebbero avere la possibilità di prestare il proprio consenso soltanto a determinati 
settori di ricerca o parti di progetti di ricerca nella misura consentita dalla finalità prevista. 
 
(34) È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche 
genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica, che risultino dall'analisi di un campione 
biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido 
desossiribonucleico (DNA) o dell'aci do ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento 
che consenta di ottenere informazioni equivalenti. 
 
(35) Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di 
salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale 
passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica 
raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della  
relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9); un 
numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in 
modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti d a esami e controlli effettuati su una parte 
del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi 
informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi 
medica, i tra ttamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente 
dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo 
medico o un test diagnostico in vitro. 
 
(36) Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione dovrebbe essere il luogo in 
cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione, a meno che le decisioni sulle finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento de l titolare del 
trattamento nell'Unione, nel qual caso tale altro stabilimento dovrebbe essere considerato lo 
stabilimento principale. Lo stabilimento principale di un titolare del trattamento nell'Unione 
dovrebbe essere determinato in base a criteri obiett ivi e implicare l'effettivo e reale svolgimento di 
attività di gestione finalizzate alle principali decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento nel 
quadro di un'organizzazione stabile. Tale criterio non dovrebbe dipendere dal fatto che i dati 
personali siano trattati in quella sede. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e tecnologie di 
trattamento di dati personali o di attività di trattamento non costituiscono di per sé lo stabilimento 
principale né sono quindi criteri determinanti della sua esiste nza. Per quanto riguarda il 
responsabile del trattamento, per «stabilimento principale» dovrebbe intendersi il luogo in cui ha 
sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se non dispone di un'amministrazione centrale 
nell'Unione, il luogo in cui so no condotte le principali attività di trattamento nell'Unione. In caso di 
coinvolgimento sia del titolare del trattamento sia del responsabile del trattamento, l'autorità di 
controllo competente capofila dovrebbe continuare a essere l'autorità di controllo  dello Stato 
membro in cui il titolare del trattamento ha lo stabilimento principale, ma l'autorità di controllo del 
responsabile del trattamento dovrebbe essere considerata autorità di controllo interessata e tale 
autorità di controllo dovrebbe partecipar e alla procedura di cooperazione prevista dal presente 
regolamento. In ogni caso, le autorità di controllo dello Stato membro o degli Stati membri in cui il 
responsabile del trattamento ha uno o più stabilimenti non dovrebbero essere considerate autorità 
di controllo interessate quando il progetto di decisione riguarda soltanto il titolare del trattamento. 
Se il trattamento è effettuato da un gruppo imprenditoriale, lo stabilimento principale dell'impresa 

 
 
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controllante dovrebbe essere considerato lo stabilim ento principale del gruppo di imprese, tranne 
nei casi in cui le finalità e i mezzi del trattamento sono stabiliti da un'altra impresa. 
 
(37) Un gruppo imprenditoriale dovrebbe costituirsi di un'impresa controllante e delle sue 
controllate, là dove l'impre sa controllante dovrebbe essere quella che può esercitare un'influenza 
dominante sulle controllate in forza, ad esempio, della proprietà, della partecipazione finanziaria o 
delle norme societarie o del potere di fare applicare le norme in materia di protez ione dei dati 
personali. Un'impresa che controlla il trattamento dei dati personali in imprese a essa collegate 
dovrebbe essere considerata, unitamente a tali imprese, quale «gruppo imprenditoriale». 
 
(38) I minori meritano una specifica protezione relativ amente ai loro dati personali, in quanto 
possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia 
interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica 
protezione dovrebbe, in  particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di 
marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai 
minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore . Il consenso del titolare della 
responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o 
di consulenza forniti direttamente a un minore. 
 
(39) Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corret to. Dovrebbero essere 
trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti 
trattati dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno 
trattati. Il principio della t rasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al 
trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un 
linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda, in particolare, l'informazio ne degli interessati 
sull'identità del titolare del trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per 
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai 
loro diritti di ottenere confe rma e comunicazione di un trattamento di dati personali che le 
riguardano. È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle 
garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di eserciz io dei 
loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati 
personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati 
personali. I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per 
le finalità del loro trattamento. Da qui l'obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di 
conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. I dati personali dovrebbero  
essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri 
mezzi. Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il 
titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica 
periodica. È opportuno adottare tutte le misure ragionevoli affinché i dati personali inesatti siano 
rettificati o cancellati. I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne 
un'adeguata sicurezza e riserva tezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei 
dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento. 
 
(40) Perché sia lecito, il trattamento di dati personali dovrebbe fondarsi sul consenso 
dell'interessato o su altra base  legittima prevista per legge dal presente regolamento o dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, come indicato nel presente regolamento, tenuto conto della 
necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o della 

 
 
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necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura 
legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un 
parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro 
interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la 
sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della 
giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte 
europea dei diritti dell'uomo. 
 
(42) Per i t rattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe 
essere in grado di dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel 
contesto di una dichiarazione scritta relativa a un'altra questione do vrebbero esistere garanzie che 
assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto di prestare un consenso e della misura in cui 
ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (10) è opportuno prevedere una 
dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una forma comprensibile e 
facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole abusive. Ai 
fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno  
dell'identità del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
personali. Il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente prestato se l'interessato non è 
in grado di operare una scelta autenticamente libera o  è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il 
consenso senza subire pregiudizio. 
 
(43) Per assicurare la libertà di prestare il consenso, è opportuno che il consenso non costituisca 
un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in  un caso specifico, qualora 
esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare 
del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato 
prestato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso 
non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti 
trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'e secuzione di un 
contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia 
necessario per tale esecuzione. 
 
(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o 
ai fini della conclusione di un contratto. 
 
(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare 
del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse o per l'esercizio  di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato 
membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni 
singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti  
effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per 
l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al dir itto dell'Unione o degli Stati membri 
stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni 
generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, 

 
 
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prevedere le spec ificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto 
del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le 
limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure p er garantire un trattamento 
lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il 
titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di 
pubblici poteri debba ess ere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto 
pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità 
pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanita ria, di diritto privato, 
quale un'associazione professionale. 
 
(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario 
per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fi sica. Il 
trattamento di dati personali fondato sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere 
luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su 
un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a 
rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio se il 
trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di 
epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di 
origine naturale e umana. 
 
(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento 
a cui i dati personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del 
trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato i n base alla sua 
relazione con il titolare del trattamento. Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi 
quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento, 
ad esempio quando l'interessato è un  cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento. In 
ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito 
all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa  
ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti 
fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del 
trattamento qualora i dati personali siano trattati in circo stanze in cui gli interessati non possano 
ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. Posto che spetta al 
legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a trattare i dati 
personali, la base  giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe 
valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. 
Costituisce parimenti legittimo interesse del titolare del trattamento interessa to trattare dati 
personali strettamente necessari a fini di prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo 
interesse trattare dati personali per finalità di marketing diretto. 
(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprendito riale o di enti collegati a un 
organismo centrale possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del 
gruppo imprenditoriale a fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei 
clienti o dei dipendenti . Sono fatti salvi i principi generali per il trasferimento di dati personali, 
all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa situata in un paese terzo. 
 
(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dat i personali 
relativi al traffico, in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza 
delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di 
resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano 

 
 
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la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi e 
la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e siste mi da autorità 
pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di intervento 
per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione 
elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere 
misure atte a impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione 
di codici maligni, e a porre termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi  
informatici e di comunicazione elettronica. 
 
(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono 
stati inizialmente raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali 
i dati personali sono stati inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica 
separata oltre a quella che ha consentito la raccolta dei dati personali. Se il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può stabilire e 
precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e compatibile. 
L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica 
fornita dal diritto dell'Unione o degli Stati mem bri per il trattamento dei dati personali può anche 
costituire una base giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore 
trattamento sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente 
raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del 
trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali finalità e le finalità dell'ulteriore 
trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare le 
ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con 
riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ult eriore 
trattamento previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento 
originario sia nell'ulteriore trattamento previsto. 
Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione  o 
degli Stati membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società 
democratica per salvaguardare, in particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il 
titolare del trattamento dovrebbe poter sottoporre i dati pers onali a ulteriore trattamento a 
prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso, dovrebbe essere garantita l'applicazione 
dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di informare l'interessato di 
tali altre finali tà e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte del titolare 
del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati 
personali pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato 
o la stessa minaccia alla sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo 
perseguito dal titolare del trattamento. Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del 
titolare del trattament o o l'ulteriore trattamento dei dati personali dovrebbero essere vietati se il 
trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di natura giuridica, 
professionale o di altro genere. 
 
(51) Meritano una specifica protezione i dati perso nali che, per loro natura, sono particolarmente 
sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro 
trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dat i 
personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, 
essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nel presente regolamento non implica 
l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tent ano di dimostrare l'esistenza di razze umane 

 
 
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distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un trattamento di 
categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici 
soltanto quan do siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente 
l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero 
essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui 
al presente regolamento, tenendo conto del fatto che il diritto degli Stati membri può stabilire 
disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'applicazione delle norme del 
presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
Oltre ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali  e altre 
norme del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento 
lecito. È opportuno prevedere espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie 
particolari di dati personali, tra l'altro se l'interessato esprime un consenso esplicito o in relazione a 
esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è eseguito nel corso di legittime attività di 
talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio delle libertà fondamentali. 
 
(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere 
consentita anche quando è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve 
adeguate garanzie, per proteggere i dati personali e altri dirit ti fondamentali, laddove ciò avvenga 
nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati personali nel settore del diritto del 
lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di sicurezza sanitaria, 
controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi alla 
salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e 
la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e 
l'economicità delle procedure per soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del 
regime di assicurazione sanitaria, o a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca 
scientifica o storica o a fini stati stici. La deroga dovrebbe anche consentire di trattare tali dati 
personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, 
amministrativa o stragiudiziale. 
 
(53) Le categorie particolari di dati personali che mer itano una maggiore protezione dovrebbero 
essere trattate soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità 
a beneficio delle persone e dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e 
sistemi di assistenza sanitaria o sociale, compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza 
e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di controllo della qualità, informazione sulla 
gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di assistenza sanitaria o sociale, 
nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza sanitaria 
transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel 
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o 
nazionale che deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel 
pubblico interesse nell'ambito della sanità pubblica. Pertanto i l presente regolamento dovrebbe 
prevedere condizioni armonizzate per il trattamento di categorie particolari di dati personali relativi 
alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora il trattamento di tali dati sia 
svolto da persone  vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla salute. Il 
diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a 
protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri 
dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con 
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia 
ostacolare la libera circolazione dei  dati personali all'interno dell'Unione quando tali condizioni si 
applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi. 

 
 
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(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di 
interesse pubblico nei settori del la sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale 
trattamento dovrebbe essere soggetto a misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle 
libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di «sanità pubblica» dovrebbe esser e 
interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio (11): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità 
incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza 
sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e 
l'accesso universale a essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il 
trattamento dei dati relativi alla salute effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe 
comportare il trattamento dei dati personali per altre finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, 
compagnie di assicurazione e istituti di credito. 
 
(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di 
autorità pubbliche allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto 
internazionale pubblico, di associazioni religiose ufficialmente riconosciute. 
 
(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in 
uno Stato membro, che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle 
persone, può esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché 
siano predisposte garanzie adeguate. 
 
(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare 
del trattamento non dovrebbe essere obblig ato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare 
l'interessato al solo fine di rispettare una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare 
del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori informazioni fornite dall'interessato al fine di 
sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe includere l'identificazione digitale di 
un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali le stesse credenziali, 
utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del trattamento. 
 
(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato 
siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un lingu aggio 
semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere 
fornite in formato elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è 
particolarmente utile in situazioni in cui la molt eplicità degli operatori coinvolti e la complessità 
tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato comprendere se, da chi e per 
quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che i 
minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi 
informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore 
possa capire facilmente. 
 
(59) È opportuno prevedere modalità volte a d agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei 
diritti di cui al presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere 
gratuitamente, in particolare l'accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitar e il 
diritto di opposizione. Il titolare del trattamento dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le 
richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati personali siano trattati con mezzi 

 
 
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elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe e ssere tenuto a rispondere alle richieste 
dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua 
eventuale intenzione di non accogliere tali richieste. 
 
(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato 
dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire 
all'interessato eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e 
trasparente, prendendo in considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali 
sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere informato dell'esistenza di una profilazione e 
delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti direttament e presso l'interessato, 
questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati personali e delle 
conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in 
combinazione con icone standardizz ate per dare, in modo facilmente visibile, i ntelligibile e 
chiaramente leggibile, un quadro d'in sieme del trattamento previsto. Se presentate 
elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili da dispositivo automatico. 
 
(61) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo 
riguardano al momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, 
entro un termine ragionevole, in funzione delle circostanze del caso. Se i dati pers onali possono 
essere legittimamente comunicati a un altro destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato 
nel momento in cui il destinatario riceve la prima comunicazione dei dati personali. Il titolare del 
trattamento, qualora intenda trattare i da ti personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni 
in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia possibi le 
comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, 
dovrebbe essere fornita un'informazione di carattere generale. 
 
(62) Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone 
già dell'informazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per 
legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. 
Quest'ultima eventualità potrebbe verificars i, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. In tali casi si 
può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di eventuali garanzie adeguate in 
essere. 
 
(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano 
e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del 
trattamento e verificarne la liceità. Ciò in clude il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad 
esempio le cartelle mediche contenenti informazioni quali diagnosi, risultati di esami, pareri di 
medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il 
diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati 
personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai destinatari dei 
dati personali, alla logica cui rispon de qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno 
quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il 
titolare del trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consent a 
all'interessato di consultare direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i 
diritti e le libertà altrui, compreso il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, 
segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software. Tuttavia, tali considerazioni non 

 
 
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dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni. Se il titolare del 
trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in 
questione dov rebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le 
informazioni, l'informazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce. 
 
(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità 
di un interessato che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi 
online. Il titolare del trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter 
rispondere a potenziali richieste. 
 
(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo 
riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il 
diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto  il titolare del trattamento. In particolare, 
l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a 
trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti o  altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non 
sia altrimenti conforme al presente regolamento. Tale diritto è in part icolare rilevante se 
l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente 
consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati 
personali, in particolare da internet. L'int eressato dovrebbe poter esercitare tale diritto 
indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore 
conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di 
espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di 
interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per 
motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fi ni di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria. 
 
(66) Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che  il diritto di 
cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati 
personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi 
link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno 
che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e 
dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare 
della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali. 
 
(67) Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel 
trasferire temporaneamente i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, nel rendere i 
dati personali selezionati inaccessibili agli utenti o nel rimuovere temporaneamente i dati pubblicati 
da un sito web. Negli archivi automatizzati, la limitazione del trattamento dei dati personali 
dovrebbe in linea di massima essere assicurata mediante dispositivi tecnici in modo tale che i dati 
personali non siano sottoposti a ulteriori trattamenti e non possano più essere modificati. Il 
sistema dovrebbe indicare chiaramente che il trattamento dei dati personali è stato limitato. 
 
(68) Per rafforzare ulteriormente il controllo sui propri dati è opportuno anche che l'interessato 
abbia il diritto, qualora i dati personali siano trattati con mezzi automatizzati, di ricevere in un 

 
 
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formato strutturato, di uso  comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile i dati 
personali che lo riguardano che abbia fornito a un titolare del trattamento e di trasmetterli a un 
altro titolare del trattamento. È opportuno incoraggiare i titolari del trattamento a sv iluppare 
formati interoperabili che consentano la portabilità dei dati. Tale diritto dovrebbe applicarsi qualora 
l'interessato abbia fornito i dati personali sulla base del proprio consenso o se il trattamento è 
necessario per l'esecuzione di un contratto.  Non dovrebbe applicarsi qualora il trattamento si basi 
su un fondamento giuridico diverso dal consenso o contratto. Per sua stessa natura, tale diritto 
non dovrebbe essere esercitato nei confronti dei titolari del trattamento che trattano dati personali 
nell'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Non dovrebbe pertanto applicarsi quando il trattamento 
dei dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il titolare del 
trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto ne l pubblico interesse oppure nell'esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Il diritto dell'interessato di trasmettere o 
ricevere dati personali che lo riguardano non dovrebbe comportare l'obbligo per i titolari del 
trattamento di adottare o mantenere sistemi di trattamento tecnicamente compatibili. Qualora un 
certo insieme di dati personali riguardi più di un interessato, il diritto di ricevere i dati personali 
non dovrebbe pregiudicare i diritti e le libertà degli altri i nteressati in ottemperanza del presente 
regolamento. Inoltre tale diritto non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'interessato di ottenere la 
cancellazione dei dati personali e le limitazioni di tale diritto di cui al presente regolamento e non 
dovrebbe segnatamente implicare la cancellazione dei dati personali riguardanti l'interessato forniti 
da quest'ultimo per l'esecuzione di un contratto, nella misura in cui e fintantoché i dati personali 
siano necessari all'esecuzione di tale contratto. Ove tecnicame nte fattibile, l'interessato dovrebbe 
avere il diritto di ottenere che i dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del 
trattamento a un altro. 
 
(69) Qualora i dati personali possano essere lecitamente trattati, essendo il trattamento necessario 
per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il titolare del trattamento, ovvero per i legittimi interessi di un titolare del 
trattamento o di terzi, l'interessato dovrebbe c omunque avere il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare. È opportuno che incomba al titolare 
del trattamento dimostrare che i suoi interessi legittimi cogenti prevalgono sugli interessi o sui 
diritti e sulle libertà fondamentali dell'interessato. 
 
(70) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato dovrebbe 
avere il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di opporsi a tale trattamento, con riguardo 
sia a quello iniziale che a quello ulteriore, compresa la profilazione nella misura in cui sia con nessa 
a tale marketing diretto. Tale diritto dovrebbe essere esplicitamente portato all'attenzione 
dell'interessato e presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione. 
 
(71) L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa 
includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su 
un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo 
analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito 
online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comp rende la 
«profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che 
valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o 
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale , la situazione economica, la salute, le 
preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti 
dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che la riguardano o incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. Tuttavia, è opportuno che sia consentito adottare decisioni 

 
 
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sulla base di tale trattamento, compresa la profilazione, se ciò è espressamente previsto dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattame nto, anche a fini di 
monitoraggio e prevenzione delle frodi e dell'evasione fiscale secondo i regolamenti, le norme e le 
raccomandazioni delle istituzioni dell'Unione o degli organismi nazionali di vigilanza e a garanzia 
della sicurezza e dell'affidabilità di un servizio fornito dal titolare del trattamento, o se è necessario 
per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento, o se 
l'interessato ha espresso il proprio consenso esplicito. In ogni caso, tale trat tamento dovrebbe 
essere subordinato a garanzie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione 
all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione, di 
ottenere una spiegazione della decisione consegu ita dopo tale valutazione e di contestare la 
decisione. Tale misura non dovrebbe riguardare un minore. 
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente nel rispetto dell'interessato, tenendo in 
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno 
che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la 
profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in 
particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il 
rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga 
conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i dir itti dell'interessato e impedisca, tra l'altro, 
effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, 
delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, 
dello status genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero un trattamento che 
comporti misure aventi tali effetti.. Il processo decisionale automatizzato e la profilazione basati su 
categorie particolari di dati personali dovrebbero essere consentiti solo a determinate condizioni. 
 
(72) La profilazione è soggetta alle norme del presente regolamento che disciplinano il trattamento 
dei dati personali, quali i fondamenti giuridici del trattamento o i principi di protezione dei dati. Il 
comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal presente regolamento («comitato») 
dovrebbe poter emanare orientamenti in tale contesto. 
 
(73) Il diritto dell'Unione o degli Stati membri può imporre limitazioni a specifici principi e ai diritti 
di informazione, accesso, rettifica e cancellazione di dati, al diritto alla portabilità dei dati, al diritto 
di opporsi, alle decisioni basate sulla profilazione, nonché alla comunicazione di una violazione di 
dati personali all'interessato e ad alcuni obblighi connessi in capo ai titolari del trattamento, ove ciò 
sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia della sicurezza 
pubblica, ivi comprese la tutela della vita umana, in particolare in risposta a catastrofi di origine 
naturale o umana, le attività di prevenzione, indagine e perseguimento di reati o l'esecuzione di 
sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, 
o di violazioni della deontologia professionale, per la tutela di altri importanti obiettivi di interesse 
pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, tra cui un interesse economico o finanziario 
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro, per la tenuta di registri pubblici per ragioni di 
interesse pubblico generale, per l'ulteriore trattamento di dati personali archiviati al fine di fornire 
informazioni specifiche connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari 
o per la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui , compresi la protezione sociale, la 
sanità pubblica e gli scopi umanitari. Tali limitazioni dovrebbero essere conformi alla Carta e alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 
 
(74) È opportuno stabilir e la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi 
trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano 
effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere t enuto a 

 
 
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mettere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle 
attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l'efficacia delle misure. Tali misure 
dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di  applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
 
(75) I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, 
possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale 
o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione 
d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali 
protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi 
altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro 
diritti e delle loro  libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li 
riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale , nonché dati genetici, dati 
relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative 
misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la 
previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 
preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, 
al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche 
vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali 
e un vasto numero di interessati. 
 
(76) La probabilità e la gravità del rischio per i diritti e le libertà dell'interes sato dovrebbero essere 
determinate con riguardo alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del 
trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante 
cui si stabilisce se i trattamenti di dati comportano un rischio o un rischio elevato. 
 
(77) Gli orientamenti per la messa in atto di opportune misure e per dimostrare la conformità da 
parte del titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento in particolare per quanto 
riguarda l'in dividuazione del rischio connesso al trattamento, la sua valutazione in termini di 
origine, natura, probabilità e gravità, e l'individuazione di migliori prassi per attenuare il rischio, 
potrebbero essere forniti in particolare mediante codici di condotta approvati, certificazioni 
approvate, linee guida fornite dal comitato o indicazioni fornite da un responsabile della protezione 
dei dati. Il comitato può inoltre pubblicare linee guida sui trattamenti che si ritiene improbabile 
possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e indicare quali 
misure possono essere sufficienti in tali casi per far fronte a tale rischio. 
 
(78) La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dat i 
personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto 
delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il 
presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe a dottare politiche interne e attuare 
misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e 
della protezione dei dati per impostazione predefinita..Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, 
nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto 
possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, 
consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e c onsentire al titolare del 
trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. In fase di sviluppo, progettazione, 
selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali o che 

 
 
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trattano dati personali p er svolgere le loro funzioni, i produttori dei prodotti, dei servizi e delle 
applicazioni dovrebbero essere incoraggiati a tenere conto del diritto alla protezione dei dati 
allorché sviluppano e progettano tali prodotti, servizi e applicazioni e, tenuto de bito conto dello 
stato dell'arte, a far sì che i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento possano 
adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati. I principi della protezione dei dati fin dalla 
progettazione e della protezione dei dati p er impostazione predefinita dovrebbero essere presi in 
considerazione anche nell'ambito degli appalti pubblici.. 
 
(79) La protezione dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei 
titolari del trattamento e dei respo nsabili del trattamento, anche in relazione al controllo e alle 
misure delle autorità di controllo, esigono una chiara ripartizione delle responsabilità ai sensi del 
presente regolamento, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le fin alità e i 
mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione di 
trattamento viene eseguita per conto del titolare del trattamento. 
 
(80) Quando un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento non stabilito nell'Unione 
tratta dati personali di interessati che si trovano nell'Unione e le sue attività di trattamento sono 
connesse all'offerta di beni o alla prestazione di servizi a tali interessati nell'Unione, 
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato, o al controllo del loro 
comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione, è 
opportuno che tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento designi un 
rappresentante, tranne se il  trattamento è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, 
di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi alle condanne 
penali e ai reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libe rtà delle persone 
fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle finalità del 
trattamento, o se il titolare del trattamento è un'autorità pubblica o un organismo pubblico. Il 
rappresentante dovrebbe agire per conto de l titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento e può essere interpellato da qualsiasi autorità di controllo. Il rappresentante dovrebbe 
essere esplicitamente designato mediante mandato scritto del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento ad agire per conto di questi ultimi con riguardo agli obblighi che a 
questi derivano dal presente regolamento. La designazione di tale rappresentante non incide sulla 
responsabilità generale del titolare del trattamento o del responsabile d el trattamento ai sensi del 
presente regolamento. Tale rappresentante dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto del 
mandato conferitogli dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, anche per 
quanto riguarda la cooperazione con le a utorità di controllo competenti per qualsiasi misura 
adottata al fine di garantire il rispetto del presente regolamento. Il rappresentante designato 
dovrebbe essere oggetto di misure attuative in caso di inadempienza da parte del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento. 
 
(81) Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al 
trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del 
trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare 
del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino 
garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse , per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, 
anche per la sicurezza del trattamento. L'applicazione da parte del responsabile del trattamento di 
un codice di condotta approvato o di un meccanism o di certificazione approvato può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi da parte del titolare del 
trattamento. L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe 

 
 
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essere disciplinata da un c ontratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano 
stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il 
tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità 
specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in 
relazione ai diritti e alle liber tà dell'interessato. Il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento possono scegliere di usare un contratto individuale o clausole contrattuali tipo che 
sono adottate direttamente dalla Commissione oppure da un'autorità di controllo in confo rmità del 
meccanismo di coerenza e successivamente dalla Commissione. Dopo il completamento del 
trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a 
scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i d ati personali salvo che il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la 
conservazione dei dati personali. 
 
(82) Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il  
responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate 
sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i 
responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di con trollo e a mettere, su richiesta, detti 
registri a sua disposizione affinché possano servire per controllare detti trattamenti. 
 
(83) Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti in violazione al presente regolamento, il 
titolare del trattamento o il  responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al 
trattamento e attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero 
assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, tenuto conto dello stato dell'arte 
e dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati 
personali da proteggere. Nella valutazione del rischio per la sicurezza dei dati è opportuno tenere 
in considerazione i rischi presentati dal t rattamento dei dati personali, come la distruzione 
accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati a dati 
personali trasmessi, conservati o comunque elaborati, che potrebbero cagionare in particolare un 
danno fisico, materiale o immateriale. 
 
(84) Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe 
essere responsabile d ello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per 
determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito 
della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinaz ione delle opportune 
misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente 
regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti 
presentano un rischio elevato che il titolar e del trattamento non può attenuare mediante misure 
opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si 
dovrebbe consultare l'autorità di controllo. 
 
(85) Una violazione dei dati personali può, se non affrontata i n modo adeguato e tempestivo, 
provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo 
dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o 
usurpazione d'identità, perdi te finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, 
pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto 
professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica 

 
 
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interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, 
il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo 
competente, senza ingiustificato ritardo e, ove pos sibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è 
venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, 
conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati 
personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, 
tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere 
fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 
 
(86) Il titolare del trattamento dovrebbe comunicare all'interessato la violazione dei dati personali 
senza indebito ritardo, qualora questa violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un 
rischio elevato per i diritti e le libertà della pe rsona fisica, al fine di consentirgli di prendere le 
precauzioni necessarie. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati 
personali e formulare raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i 
potenziali e ffetti negativi. Tali comunicazioni agli interessati dovrebbero essere effettuate non 
appena ragionevolmente possibile e in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel 
rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità compete nti quali le autorità 
incaricate dell'applicazione della legge. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato 
di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati fosse tempestiva, ma la necessità di 
attuare opportune misure per contra stare violazioni di dati personali ripetute o analoghe potrebbe 
giustificare tempi più lunghi per la comunicazione. 
 
(87) È opportuno verificare se siano state messe in atto tutte le misure tecnologiche e 
organizzative adeguate di protezione per stabilire immediatamente se c'è stata violazione dei dati 
personali e informare tempestivamente l'autorità di controllo e l'interessato. È opportuno stabilire il 
fatto che la notifica sia stata trasmessa senza ingiustificato ritardo, tenendo conto in particolare 
della natura e della gravità della violazione dei dati personali e delle sue conseguenze e effetti 
negativi per l'interessato. Siffatta notifica può dar luogo a un intervento dell'autorità di controllo 
nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento. 
 
(88) Nel definire modalità dettagliate relative al formato e alle procedure applicabili alla notifica 
delle violazioni di dati personali, è opportuno tenere debitamente conto delle circostanze di tale 
violazione, ad esempio stabilire se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche 
adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di 
abuso. Inoltre, è opportuno che tali modalità e procedure tengano conto dei legittimi interessi delle 
autorità incaricate dell'applicazione della legge, qualora una divulgazione prematura possa 
ostacolare inutilmente l'indagine sulle circostanze di una violazione di dati personali. 
 
(89) La direttiva 95/46/CE ha introdotto un obbligo generale di notificare alle autorità di controllo il 
trattamento dei dati personali. Mentre tale obbligo comporta oneri amministrativi e finanziari, non 
ha sempre contribuito a migliorare la protezione dei dati personali. È pertanto opportuno abolire 
tali obblighi generali e indiscriminati di notifica e sostituirli con meccanismi e procedure efficaci che 
si concentrino piuttosto su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per loro natura, am bito di applicazione, 
contesto e finalità. Tali tipi di trattamenti includono, in particolare, quelli che comportano l'utilizzo 
di nuove tecnologie o quelli che sono di nuovo tipo e in relazione ai quali il titolare del trattamento 
non ha ancora effettuato  una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, o la valutazione 

 
 
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d'impatto sulla protezione dei dati si riveli necessaria alla luce del tempo trascorso dal trattamento 
iniziale. 
 
(90) In tali casi, è opportuno che il titolare del trattamento effettui  una valutazione d'impatto sulla 
protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del 
rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento e delle fonti d i rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, 
anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando 
la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento. 
 
(91) Ciò dovrebbe applicarsi in particolare ai trattamenti su larga scala, che mirano al trattamento 
di una notevole quantità di dati personali a livello regionale, nazionale o sovranazionale e che 
potrebbero incidere su un vasto numero di interessati e che potenzialmente presentano un rischio 
elevato, ad esempio, data la loro sensibilità, laddove, in conformità con il grado di conoscenze 
tecnologiche raggiunto, si utilizzi una nuova tecnologia su larga scala, nonché ad altri trattamenti 
che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, specialmente qualora tali 
trattamenti rendano più difficoltoso, per gli interessati, l'esercizio dei propri diritti. È opportuno 
altresì effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione de i dati nei casi in cui i dati personali 
sono trattati per adottare decisioni riguardanti determinate persone fisiche in seguito a una 
valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi alle persone fisiche, basata sulla 
profilazione di tali da ti, o in seguito al trattamento di categorie particolari di dati personali, dati 
biometrici o dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza. Una 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è altresì richiesta per la sorveglia nza di zone 
accessibili al pubblico su larga scala, in particolare se effettuata mediante dispositivi 
optoelettronici, o per altri trattamenti che l'autorità di controllo competente ritiene possano 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà d egli interessati, specialmente perché 
impediscono a questi ultimi di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto, 
oppure perché sono effettuati sistematicamente su larga scala. Il trattamento di dati personali non 
dovrebbe essere considerato un trattamento su larga scala qualora riguardi dati personali di 
pazienti o clienti da parte di un singolo medico, operatore sanitario o avvocato. In tali casi non 
dovrebbe essere obbligatorio procedere a una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 
 
(92) Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per 
esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una 
piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di 
introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento 
industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata. 
 
(93) In vista dell'adozione della legge degli Stati membri che disciplina i compiti dell'autorità 
pubblica o dell'organismo pubblico e lo specifico trattamento o insieme di trattamenti, gli Stati 
membri possono ritenere neces sario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di 
trattamento. 
 
(94) Se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati risulta che il trattamento, in mancanza 
delle garanzie, delle misure di sicurezza e dei meccanismi per attenua re il rischio, presenterebbe 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e il titolare del trattamento è del 

 
 
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parere che il rischio non possa essere ragionevolmente attenuato in termini di tecnologie 
disponibili e costi di attuazione, è opportuno consultare l'autorità di controllo prima dell'inizio delle 
attività di trattamento. Tale rischio elevato potrebbe scaturire da certi tipi di trattamento e 
dall'estensione e frequenza del trattamento, da cui potrebbe derivare altresì un danno o 
un'interferenza con i diritti e le libertà della persona fisica. L'autorità di controllo che riceve una 
richiesta di consultazione dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato. Tuttavia, la 
mancanza di reazione dell'autorità di controllo entro tal e termine dovrebbe far salvo ogni 
intervento della stessa nell'ambito dei suoi compiti e poteri previsti dal presente regolamento, 
compreso il potere di vietare i trattamenti. Nell'ambito di tale processo di consultazione, può 
essere presentato all'autorit à di controllo il risultato di una valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati effettuata riguardo al trattamento in questione, in particolare le misure previste per 
attenuare il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
 
(95) Il responsabile del trattamento, se necessario e su richiesta, dovrebbe assistere il titolare del 
trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi derivanti dallo svolgimento di una valutazione 
d'impatto sulla protezione dei dati e dalla previa consultazione dell'autorità di controllo. 
 
(96) L'autorità di controllo dovrebbe essere altresì consultata durante l'elaborazione di una misura 
legislativa o regolamentare che prevede il trattamento di dati personali al fine di garantire che il 
trattamento previsto rispetti il presente regolamento e, in particolare, che si attenui il rischio per 
l'interessato. 
 
(97) Per i trattamenti effettuati da un'autorità pubblica, eccettuate le autorità giurisdizionali o 
autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funz ioni giurisdizionali, o per i 
trattamenti effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali 
consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su 
larga scala, o ove le at tività principali del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento consistano nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali e di 
dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del trattamento o il resp onsabile del 
trattamento dovrebbe essere assistito da una persona che abbia una conoscenza specialistica della 
normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto a livello 
interno del presente regolamento. Nel settore p rivato le attività principali del titolare del 
trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come 
attività accessoria. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in 
particolare in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali 
trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Tali responsabili della 
protezione dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattam ento, dovrebbero poter adempiere 
alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente. 
 
(98) Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di 
responsabili del trattamento dovrebbero essere in coraggiate a elaborare codici di condotta, nei 
limiti del presente regolamento, in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle 
microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero 
calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del 
potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
 

 
 
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(99) Nell'elaborare un codice di condotta, o nel modificare o prorogare tale codice, le associazioni 
e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del 
trattamento dovrebbero c onsultare le parti interessate pertinenti, compresi, quando possibile, gli 
interessati, e tener conto delle osservazioni ricevute e delle opinioni espresse in riscontro a tali 
consultazioni. 
 
(100) Al fine di migliorare la trasparenza e il rispetto del pre sente regolamento dovrebbe essere 
incoraggiata l'istituzione di meccanismi di certificazione e sigilli nonché marchi di protezione dei 
dati che consentano agli interessati di valutare rapidamente il livello di protezione dei dati dei 
relativi prodotti e servizi. 
 
(101) I flussi di dati personali verso e da paesi al di fuori dell'Unione e organizzazioni internazionali 
sono necessari per l'espansione del commercio internazionale e della cooperazione internazionale. 
L'aumento di tali flussi ha posto nuove sfide e problemi riguardanti la protezione dei dati personali. 
È opportuno però che, quando i dati personali sono trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e 
responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazion ali, il 
livello di tutela delle persone fisiche assicurato nell'Unione dal presente regolamento non sia 
compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o 
dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento e responsabili del trattamento nello 
stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale. In ogni caso, i 
trasferimenti verso paesi terzi e organizzazioni internazionali potrebbero essere effettuati soltanto 
nel pieno rispetto del presente regolamento. Il trasferimento potrebbe aver luogo soltanto se, fatte 
salve le altre disposizioni del presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento rispetta le condizioni stabilite dalle disposizioni  del presente regolamento in relazione 
al trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 
(102) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi internazionali 
conclusi tra l'Unione e i paesi t erzi che disciplinano il trasferimento di dati personali, comprese 
adeguate garanzie per gli interessati. Gli Stati membri possono concludere accordi internazionali 
che implicano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni interna zionali, 
purché tali accordi non incidano sul presente regolamento o su qualsiasi altra disposizione del 
diritto dell'Unione e includano un adeguato livello di protezione per i diritti fondamentali degli 
interessati. 
 
(103) La Commissione può decidere, con  effetto nell'intera Unione, che un paese terzo, un 
territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale 
offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e 
l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti del paese terzo o dell'organizzazione internazionale che 
si ritiene offra tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tale paese 
terzo od organizzazione internazionale possono avere luogo senza ulteriori autorizzazioni. La 
Commissione può inoltre decidere, dopo aver fornito una dichiarazione completa che illustra le 
motivazioni al paese terzo o all'organizzazione internazionale, di revocare una tale decisione. 
 
(104) In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti 
dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione del paese terzo, o di un 
territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga cont o del modo in cui tale 
paese rispetta lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in 

 
 
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materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente 
la sicurezza pubblica, la di fesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto 
penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore 
specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri ch iari e obiettivi 
come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti 
legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie di un 
adeguato livello di protezione sostanz ialmente equivalente a quello assicurato all'interno 
dell'Unione, segnatamente quando i dati personali sono trattati in uno o più settori specifici. In 
particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione 
dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli 
Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo 
di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziale. 
 
(105) Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno 
assunto, la Commissione dovrebbe tenere in considerazione gli obblighi derivanti dalla 
partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazi onale a sistemi multilaterali o 
regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali 
obblighi. In particolare si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla 
convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al 
trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La 
Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle  
organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato. 
 
(106) È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di 
protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terz o, o 
un'organizzazione internazionale, e controlli il funzionamento delle decisioni adottate sulla base 
dell'articolo 25, paragrafo 6, o dell'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE.. Nella sua 
decisione di adeguatezza, la Commissione dovrebbe p revedere un meccanismo di riesame 
periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere effettuato in 
consultazione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di 
tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. Ai fini del controllo e 
dello svolgimento dei riesami periodici, la Commissione dovrebbe tener conto delle posizioni e delle 
conclusioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché di altri organismi e font i pertinenti. La 
Commissione dovrebbe valutare, entro un termine ragionevole, il funzionamento di tali ultime 
decisioni e riferire eventuali riscontri pertinenti al comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12), come stabilito a norma del presente 
regolamento, al Parlamento europeo e al Consiglio. 
 
(107) La Commissione può riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico 
all'interno di un paese terzo, o un'organizzazione internazionale non  garantiscono più un livello 
adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza il trasferimento di dati personali verso tale paese 
terzo od organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i 
requisiti di cui al presente  regolamento relativamente ai trasferimenti sottoposti a garanzie 
adeguate, comprese norme vincolanti d'impresa, e a deroghe per situazioni particolari. In tal caso 
è opportuno prevedere consultazioni tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni  
internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o 
l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la 
situazione. 
 

 
 
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(108) In mancanza di una decisione di adeguatezza, il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento dovrebbe provvedere a compensare la carenza di protezione dei dati in un paese terzo 
con adeguate garanzie a tutela dell'interessato. Tali adeguate garanzie possono consistere 
nell'applicazione di nor me vincolanti d'impresa, clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla 
Commissione, clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo o clausole 
contrattuali autorizzate da un'autorità di controllo. Tali garanzie dovrebbero as sicurare un rispetto 
dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati adeguato ai trattamenti 
all'interno dell'Unione, compresa la disponibilità di diritti azionabili degli interessati e di mezzi di 
ricorso effettivi, fra cui  il ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziale e la richiesta di 
risarcimento, nell'Unione o in un paese terzo. Esse dovrebbero riguardare, in particolare, la 
conformità rispetto ai principi generali in materia di trattamento dei dati personali e ai principi di 
protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione dei dati per impostazione predefinita. I 
trasferimenti possono essere effettuati anche da autorità pubbliche o organismi pubblici ad 
autorità pubbliche o organismi pubblici di pae si terzi, o organizzazioni internazionali con analoghi 
compiti o funzioni, anche sulla base di disposizioni da inserire in accordi amministrativi, quali un 
memorandum d'intesa, che prevedano per gli interessati diritti effettivi e azionabili. 
L'autorizzazione dell'autorità di controllo competente dovrebbe essere ottenuta quando le garanzie 
sono offerte nell'ambito di accordi amministrativi giuridicamente non vincolanti. 
 
(109) La possibilità che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento utilizzi clausole 
tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione o da un'autorità di controllo non dovrebbe 
precludere ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento la possibilità di includere tali 
clausole tipo in un contratto più ampio, anche in un contratto tra il responsabile del trattamento e 
un altro responsabile del trattamento, né di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, 
purché non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo adott ate 
dalla Commissione o da un'autorità di controllo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli 
interessati. I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiati 
a fornire garanzie supplementari attraverso impeg ni contrattuali che integrino le clausole tipo di 
protezione. 
 
(110) Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune 
dovrebbe poter applicare le norme vincolanti d'impresa approvate per i trasferimenti internazional i 
dall'Unione agli organismi dello stesso gruppo imprenditoriale o gruppo d'imprese che svolge 
un'attività economica comune, purché tali norme contemplino tutti i principi fondamentali e diritti 
azionabili che costituiscano adeguate garanzie per i trasferimenti o categorie di trasferimenti di dati 
personali. 
 
(111) È opportuno prevedere la possibilità di trasferire dati in alcune circostanze se l'interessato vi 
ha esplicitamente acconsentito, se il trasferimento è occasionale e necessario in relazione a un 
contratto o un'azione legale, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale, compresi i 
procedimenti dinanzi alle autorità di regolamentazione. È altresì opportuno prevedere la possibilità 
di trasferire dati se sussistono motivi di rilevante interesse pubblico previsti dal diritto dell'Unione o 
degli Stati membri o se i dati sono trasferiti da un registro stabilito per legge e destinato a essere 
consultato dal pubblico o dalle persone aventi un legittimo interesse. In quest'ultimo caso, il 
trasferimento non dovrebbe riguardare la totalità dei dati personali o delle categorie di dati 
contenuti nel registro; inoltre, quando il registro è destinato a essere consultato dalle persone 
aventi un legittimo interesse, i dati possono essere trasferiti soltanto se tali persone lo richiedono o 
ne sono destinatarie, tenendo pienamente conto degli interessi e dei diritti fondamentali 
dell'interessato. 

 
 
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(112) Tali deroghe dovrebbero in particolare valere per i trasferimenti di dati richiesti e necessari 
per importanti motivi di interesse pubblico, ad esempio nel caso di scambio internazionale di dati 
tra autorità garanti della concorrenza, amministrazioni fiscali o doganali, autorità di controllo 
finanziario, servizi competenti in materia di sicurezza sociale o sanità pubblica, ad esempio in caso 
di ricerca di contatti per malattie contagiose o al fine di ridurre e/o eliminare il doping nello sport. 
Il trasferimento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario 
per salvaguardare un interesse che è essenziale per gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona, comprese la vita o l'integrità fisica, qualora l'interessato si trovi nell'incapacità di prestare 
il proprio consenso. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati 
membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al 
trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale. Gli Stati membri dovreb bero notificare tali disposizioni alla Commissione. 
Qualunque trasferimento a un'organizzazione internazionale umanitaria di dati personali di un 
interessato che si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso ai fini 
dell'esecuzione di un compito derivante dalle convenzioni di Ginevra o al fine di rispettare il diritto 
internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati potrebbe essere considerato necessario 
per importanti motivi di interesse pubblico o nell'interesse vitale dell'interessato. 
 
(113) Potrebbero altresì essere autorizzati i trasferimenti qualificabili come non ripetitivi e 
riguardanti soltanto un numero limitato di interessati ai fini del perseguimento degli interessi 
legittimi cogenti del titolare del trattamento, a meno che non prevalgano gli interessi o i diritti e le 
libertà dell'interessato e qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze 
relative al trasferimento. Il titolare del trattamento dovrebbe considerare con particolare 
attenzione la natura dei dati personali, la finalità e la durata del trattamento o dei trattamenti 
proposti, nonché la situazione nel paese d'origine, nel paese terzo e nel paese di destinazione 
finale, e dovrebbe offrire garanzie adeguate per la tutela de i diritti e delle libertà fondamentali 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Tali trasferimenti 
dovrebbero essere ammessi soltanto nei casi residui in cui nessuno degli altri presupposti per il 
trasferimento è applicabile. Per finalità di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, è opportuno 
tener conto delle legittime aspettative della società nei confronti di un miglioramento delle 
conoscenze. Il titolare del trattamento dovrebbe informare l'autorità di contro llo e l'interessato in 
merito al trasferimento. 
 
(114) In ogni caso, se la Commissione non ha adottato alcuna decisione circa il livello adeguato di 
protezione dei dati di un paese terzo, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
dovrebbe ricorrere a soluzioni che diano all'interessato diritti effettivi e azionabili in relazione al 
trattamento dei suoi dati personali nell'Unione, dopo il trasferimento, così da continuare a 
beneficiare dei diritti fondamentali e delle garanzie. 
 
(115) Alcuni paesi terzi adottano leggi, regolamenti e altri atti normativi finalizzati a disciplinare 
direttamente le attività di trattamento di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione 
degli Stati membri. Essi possono includere le sentenze di aut orità giurisdizionali o le decisioni di 
autorità amministrative di paesi terzi che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati 
personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento e non sono 
basate su un accordo  internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo 
Stato membro, ad esempio un trattato di mutua assistenza giudiziaria. L'applicazione 
extraterritoriale di tali leggi, regolamenti e altri atti normativi potrebbe essere contraria al diritto 
internazionale e ostacolare il conseguimento della protezione delle persone fisiche assicurata 
nell'Unione con il presente regolamento. I trasferimenti dovrebbero quindi essere consentiti solo se 

 
 
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ricorrono le condizioni previste dal presente regolamento per i trasferimenti a paesi terzi. Ciò vale, 
tra l'altro, quando la comunicazione è necessaria per un rilevante motivo di interesse pubblico 
riconosciuto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 
(116) Con i trasferimenti transfrontalieri di dati personali al di fuori dell'Unione potrebbe 
aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei 
dati, in particolare per tutelarsi da usi o comunicazioni illeciti di tali informazioni. Allo stesso tempo, 
le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere 
indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto 
transfrontaliero possono anche essere ostacolati dall'insufficienza di poteri per prevenire e 
correggere, da regimi giuridici incoerenti e da difficoltà pratiche quali la limitatezza delle risorse 
disponibili. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stre tta cooperazione tra le autorità di 
controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni e condurre indagini di 
concerto con le loro controparti internazionali. Al fine di sviluppare meccanismi di cooperazione 
internazionale per agev olare e prestare mutua assistenza a livello internazionale nell'applicazione 
della legislazione sulla protezione dei dati personali, la Commissione e le autorità di controllo 
dovrebbero scambiare informazioni e cooperare, nell'ambito di attività connesse c on l'esercizio dei 
loro poteri, con le autorità competenti in paesi terzi, sulla base della reciprocità e in conformità del 
presente regolamento. 
 
(117) L'istituzione di autorità di controllo a cui è conferito il potere di eseguire i loro compiti ed 
esercitare i loro poteri in totale indipendenza in ciascuno Stato membro è un elemento essenziale 
della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Gli Stati 
membri dovrebbero poter istituire più di una autorità di contr ollo, al fine di rispecchiare la loro 
struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. 
 
(118) L'indipendenza delle autorità di controllo non dovrebbe significare che tali autorità non 
possano essere assoggettate a meccanismi di controllo o monitoraggio con riguardo alle loro spese 
o a controllo giurisdizionale. 
 
(119) Laddove siano istituite più autorità di controllo, lo Stato membro dovrebbe stabilire per legge 
meccanismi atti ad assicurare la partecipazione effettiva di dette autorità al meccanis mo di 
coerenza. Lo Stato membro dovrebbe in particolare designare l'autorità di controllo che funge da 
punto di contatto unico per l'effettiva partecipazione di tutte le autorità al meccanismo, onde 
garantire la rapida e agevole cooperazione con altre auto rità di controllo, il comitato e la 
Commissione. 
 
(120) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e 
delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi quelli di 
assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna 
autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può far 
parte del bilancio generale statale o nazionale. 
 
(121) Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero 
essere stabilite per legge da ciascuno Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che tali 
membri devono essere nominati, attraverso una procedura trasparente, dal p arlamento, dal 

 
 
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governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo, di un 
membro del governo, del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente 
incaricato ai sensi del diritto degli Stati membri. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di 
controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si 
astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del 
mandato, non esercitino al cuna altra attività incompatibile, remunerata o meno. L'autorità di 
controllo dovrebbe disporre di proprio personale, scelto dalla stessa autorità di controllo o da un 
organismo indipendente istituito ai sensi del diritto degli Stati membri, che dovrebbe e ssere 
soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo. 
 
(122) Ogni autorità di controllo dovrebbe avere la competenza, nel territorio del proprio Stato 
membro, a esercitare i poteri e ad assolvere i compiti a essa attri buiti a norma del presente 
regolamento. Ciò dovrebbe comprendere in particolare il trattamento nell'ambito delle attività di 
uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del 
proprio Stato membro, il tratta mento di dati personali effettuato dalle pubbliche autorità o dagli 
organismi privati che agiscono nel pubblico interesse, il trattamento riguardante gli interessati nel 
suo territorio o il trattamento effettuato da un titolare del trattamento o da un resp onsabile del 
trattamento non stabilito nell'Unione europea riguardante interessati residenti nel suo territorio. 
Ciò dovrebbe includere l'esame dei reclami proposti dall'interessato, lo svolgimento di indagini 
sull'applicazione del regolamento e la promozi one della sensibilizzazione del pubblico riguardo ai 
rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali. 
 
(123) Le autorità di controllo dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni del presente 
regolamento e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le 
persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali e facilitare la libera circolazione di 
tali dati nel mercato interno. A tal fine, le autorità di contr ollo dovrebbero cooperare tra loro e con 
la Commissione, senza che siano necessari accordi tra gli Stati membri sulla mutua assistenza o su 
tale tipo di cooperazione. 
 
(124) Qualora il trattamento dei dati personali abbia luogo nell'ambito delle attività d i uno 
stabilimento di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione e il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro o 
qualora il trattamento effettuato nell'ambito delle attività dello stabilimento unico di un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione incida o possa verosimilmente incidere in 
modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro, l'autorità di controllo dello 
stabilimento p rincipale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento o dello 
stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento dovrebbe fungere 
da autorità capofila. Essa dovrebbe cooperare con le altre autorità intere ssate perché il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento nel territorio dei loro Stati 
membri, perché il trattamento incide in modo sostanziale sugli interessati residenti nel loro 
territorio o perché è stato proposto loro un reclamo. Anche in caso di reclamo proposto da un 
interessato non residente in tale Stato membro, l'autorità di controllo cui è stato proposto detto 
reclamo dovrebbe essere considerata un'autorità di controllo interessata. Nell'ambito del suo 
compito di rilascio di linee guida su qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente 
regolamento, il comitato dovrebbe essere in grado di pubblicare linee guida in particolare sui criteri 
da prendere in considerazione per accertare se il trattamento in questione incida in modo 
sostanziale su interessati in più di uno Stato membro e su cosa costituisca obiezione pertinente e 
motivata. 
 

 
 
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(125) L'autorità capofila dovrebbe essere competente per l'adozione di decisioni vincolanti 
riguardanti misure di appl icazione dei poteri di cui gode a norma del presente regolamento. Nella 
sua qualità di autorità capofila, l'autorità di controllo dovrebbe coinvolgere e coordinare 
strettamente le autorità di controllo interessate nel processo decisionale. In caso di decis ione di 
rigetto del reclamo dell'interessato, in tutto o in parte, tale decisione dovrebbe essere adottata 
dall'autorità di controllo a cui il reclamo è stato proposto. 
 
(126) La decisione dovrebbe essere adottata congiuntamente dall'autorità di controllo capofila e 
dalle autorità di controllo interessate e dovrebbe essere rivolta allo stabilimento principale o unico 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ed essere vincolante per il titolare 
del trattamento e il responsabile del tra ttamento. Il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento dovrebbe adottare le misure necessarie per garantire la conformità al presente 
regolamento e l'attuazione della decisione notificata dall'autorità di controllo capofila allo 
stabilimento principale del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per quanto 
riguarda le attività di trattamento nell'Unione. 
 
(127) Ogni autorità di controllo che non agisce in qualità di autorità di controllo capofila dovrebbe 
essere competente a trattare casi locali qualora il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento sia stabilito in più di uno Stato membro, ma l'oggetto dello specifico trattamento 
riguardi unicamente il trattamento effettuato in un singolo Stato membro e co involga soltanto 
interessati in tale singolo Stato membro, ad esempio quando l'oggetto riguardi il trattamento di 
dati personali di dipendenti nell'ambito di specifici rapporti di lavoro in uno Stato membro. In tali 
casi, l'autorità di controllo dovrebbe i nformare senza ritardo l'autorità di controllo capofila sulla 
questione. Dopo essere stata informata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe decidere se 
intende trattare il caso a norma della disposizione sulla cooperazione tra l'autorità di controllo 
capofila e altre autorità di controllo interessate («meccanismo dello sportello unico»), ovvero se 
l'autorità di controllo che l'ha informata debba trattarlo a livello locale. Al momento di decidere se 
intende trattare il caso, l'autorità di controllo capof ila dovrebbe tenere conto dell'eventuale 
esistenza, nello Stato membro dell'autorità di controllo che l'ha informata, di uno stabilimento del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, al fine di garantire l'effettiva 
applicazione di una decisione nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, l'autorità di controllo 
che l'ha informata dovrebbe avere la possibilità di presentare un progetto  di decisione, che 
l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione nella preparazione del 
proprio progetto di decisione nell'ambito di tale meccanismo di sportello unico. 
 
(128) Le norme sull'autorità di controllo capofila e s ul meccanismo di sportello unico non 
dovrebbero applicarsi quando il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o da organismi 
privati nell'interesse pubblico. In tali casi l'unica autorità di controllo competente a esercitare i 
poteri a essa conferiti  a norma del presente regolamento dovrebbe essere l'autorità di controllo 
dello Stato membro in cui l'autorità pubblica o l'organismo privato sono stabiliti. 
 
(129) Al fine di garantire un monitoraggio e un'applicazione coerenti del presente regolamento in  
tutta l'Unione, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti 
e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, poteri correttivi e sanzionatori, e poteri autorizzativi e 
consultivi, segnatamente in caso di reclamo pr oposto da persone fisiche, e fatti salvi i poteri delle 
autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto degli Stati membri, il potere di 
intentare un'azione e di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione del pr esente 

 
 
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regolamento. Tali poteri dovrebbero includere anche il potere di imporre una limitazione 
provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento. Gli Stati membri possono 
precisare altri compiti connessi alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. 
È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie 
procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale ed 
equo ed entro un te rmine ragionevole. In particolare ogni misura dovrebbe essere appropriata, 
necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, tenuto 
conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona  di essere 
ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi 
pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per le persone interessate. I poteri di 
indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dov rebbero essere esercitati nel rispetto dei 
requisiti specifici previsti dal diritto processuale degli Stati membri, quale l'obbligo di ottenere 
un'autorizzazione giudiziaria preliminare. Ogni misura giuridicamente vincolante dell'autorità di 
controllo dovrebbe avere forma scritta, essere chiara e univoca, riportare l'autorità di controllo che 
ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma del responsabile o di un 
membro dell'autorità di controllo da lui autorizzata, precisare i motivi  della misura e fare 
riferimento al diritto a un ricorso effettivo. Ciò non dovrebbe precludere requisiti supplementari ai 
sensi del diritto processuale degli Stati membri. L'adozione di una decisione giuridicamente 
vincolante implica che essa può essere s oggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro 
dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione. 
 
(130) Qualora l'autorità di controllo cui sia stato proposto il reclamo non sia l'autorità di controllo 
capofila, l'autorità di controllo capof ila dovrebbe cooperare strettamente con l'autorità di controllo 
cui è stato proposto il reclamo in conformità delle disposizioni sulla cooperazione e la coerenza 
previste dal presente regolamento. In tali casi, l'autorità di controllo capofila, nell'adotta re le 
misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative 
pecuniarie, dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere dell'autorità di controllo cui è 
stato proposto il reclamo e che dovrebbe rimanere compet ente per svolgere indagini nel territorio 
del proprio Stato membro in collegamento con l'autorità di controllo capofila. 
 
(131) Qualora un'altra autorità di controllo agisca in qualità di autorità di controllo capofila per le 
attività di trattamento del ti tolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ma il 
concreto oggetto di un reclamo o la possibile violazione riguardi solo attività di trattamento del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro di presentazione del 
reclamo o di accertamento della possibile violazione e la questione non incida in modo sostanziale 
o è improbabile che incida in modo sostanziale su interessati in altri Stati membri, l'autorità di 
controllo che riceva un reclamo o che accerti o si a altrimenti informata di situazioni che implicano 
possibili violazioni del regolamento dovrebbe tentare una composizione amichevole con il titolare 
del trattamento e, qualora ciò non abbia esito, esercitare l'intera sua gamma di poteri. Ciò 
dovrebbe inclu dere: il trattamento specifico effettuato nel territorio dello Stato membro 
dell'autorità di controllo o con riguardo agli interessati nel territorio di tale Stato membro; il 
trattamento effettuato nell'ambito di un'offerta di beni o prestazione di servizi  specificamente 
riguardante gli interessati nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo; o il 
trattamento che deve essere oggetto di valutazione tenuto conto dei pertinenti obblighi giuridici ai 
sensi della legislazione degli Stati membri. 
 
(132) Le attività di sensibilizzazione delle autorità di controllo nei confronti del pubblico dovrebbero 
comprendere misure specifiche per i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento, 

 
 
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comprese le micro, piccole e medie imprese, e le perso ne fisiche in particolare nel contesto 
educativo. 
 
(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro 
compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel 
mercato interno. L'autorità di controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura 
provvisoria in caso di mancato riscontro a una richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal 
ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di controllo. 
 
(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte 
con altre autorità di controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi 
seguito entro un termine determinato. 
 
(135) È opportuno  istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di 
controllo, al fine di assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. 
Tale meccanismo dovrebbe applicarsi in particolare quando un'autorità di contr ollo intenda 
adottare una misura intesa a produrre effetti giuridici con riguardo ad attività di trattamento che 
incidono in modo sostanziale su un numero significativo di interessati in vari Stati membri. È 
opportuno che il meccanismo si attivi anche quan do un'autorità di controllo interessata o la 
Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale 
meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio 
dei suoi poteri a norma dei trattati. 
 
(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro 
un termine determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è 
un'autorità di controllo interessata o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di 
adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. 
A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, 
decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti 
tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità 
di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla 
sussistenza di una violazione del presente regolamento. 
 
(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli 
interessati, in particolare quando sussiste il pericolo c he l'esercizio di un diritto possa essere 
gravemente ostacolato. Un'autorità di controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare 
misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio territorio, con un periodo di validità 
determinato che non dovrebbe superare tre mesi. 
 
(138) L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura 
intesa a produrre effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione 
è obbligatoria. In altri cas i di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di 
cooperazione tra autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate e le autorità di 
controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed effettuare opera zioni congiunte, 
su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza. 
 

 
 
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(139) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe 
essere istituito come un organismo indipendente dell'Unione. Per con seguire i suoi obiettivi, il 
comitato dovrebbe essere dotato di personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere 
rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il gruppo per la tutela delle persone 
con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE. Il comitato dovrebbe 
essere composto dalla figura di vertice dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e dal 
garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la 
Commissione partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della 
protezione dei dati abbia diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione 
coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, 
in particolare sul livello di protezione garantito dai paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, 
e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione. Esso dovrebbe 
assolvere i suoi compiti in piena indipendenza. 
 
(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante 
europeo della protezione dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati 
impegnato nell'assolvimento dei com piti attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe 
svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le istruzioni del presidente del comitato e riferire a 
quest'ultimo. 
 
(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un' unica autorità di 
controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i 
diritti di cui gode a norma del presente regolamento o se l'autorità di controllo non dà seguito a un 
reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire 
per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condu rre 
un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso 
specifico. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del 
reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso r ichiede un'ulteriore indagine o il coordinamento 
con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per 
agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la 
messa a  disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche 
elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione. 
 
(142) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente 
regolamento, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o 
un'associazione che non abbiano scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato 
membro, con obiettivi statutari di pubblico interesse, e che siano attivi nel settore della protezione 
dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo, esercitare il diritto 
a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il diritto di ottenere il 
risarcimento del danno per con to degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli Stati 
membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione 
abbia il diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventua le 
mandato dell'interessato, e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia 
motivo di ritenere che i diritti di un interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento 
dei dati personali che violi il presente regola mento. Tale organismo, organizzazione o associazione 
può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento del danno per conto di un interessato 
indipendentemente dal mandato dell'interessato. 
 

 
 
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(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di propo rre un ricorso per l'annullamento delle 
decisioni del comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'articolo 263 TFUE. In 
quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, 
devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 TFUE. 
Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente e individualmente a un titolare del 
trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ult imo può proporre un 
ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubblicazione 
sul sito web del comitato, conformemente all'articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi 
dell'articolo 263 TFUE, ogni persona  fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso 
giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una 
decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale 
decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte 
dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo non comprende altre  misure adottate dalle autorità di controllo che non 
sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni 
contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dell o 
Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità 
del diritto processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero 
esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi com preso quello di esaminare tutte le questioni di 
fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente. 
Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre 
ricorso giurisdiziona le nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi 
all'applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano 
necessario, ai fini di una sentenza, disporre di una decisione in merito, possono,  o nel caso di cui 
all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, 
sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento. Inoltre, se una 
decisione dell'autorità di controllo ch e attua una decisione del comitato è impugnata dinanzi a 
un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale 
autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve 
deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE quale 
interpretato dalla Corte di giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità 
giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione del 
comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha avuto la possibilità di proporre un 
ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e individualmente 
interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'articolo 
263 TFUE. 
 
(144) Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di 
controllo abbia motivo di ritenere che le azioni riguardant i lo stesso trattamento, quale lo stesso 
oggetto relativamente al trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso 
responsabile del trattamento, o lo stesso titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale 
competente in un al tro Stato membro, l'autorità giurisdizionale adita dovrebbe contattare tale 
autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni connesse. Se le azioni 
connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato memb ro, qualsiasi 
autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, 
su richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità 
giurisdizionale adita se tale autorità giu risdizionale è competente a conoscere delle azioni in 
questione e la sua legge consente la riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse 
quando hanno tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito 
contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da azioni separate. 

 
 
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(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente 
dovrebbe poter avviare un'azione legale dinanzi all'autorità giurisd izionale dello Stato membro in 
cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede 
l'interessato, salvo che il titolare del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che 
agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici. 
 
(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni 
cagionati a una persona da un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe 
essere esonerato da tale responsabilità s e dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo 
imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato in senso lato alla luce della 
giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi del 
presente r egolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla 
violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme 
al presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti 
di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli 
Stati membri che specificano disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero 
ottenere pieno ed effettivo risarcim ento per il danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i 
responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento, ogni titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del danno. Tuttavia, qu alora essi 
siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati membri, il 
risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento per il da nno cagionato dal trattamento, a condizione 
che sia assicurato il pieno ed effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del 
danno può succe ssivamente proporre un'azione di regresso contro altri titolari del trattamento o 
responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento. 
 
(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in 
particolare riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per 
risarcimento, contro un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni 
generali in materia di giurisdizione quali quelle di cui al regolam ento (UE) n. 1215/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (13) non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di dette 
disposizioni specifiche. 
 
(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte 
sanzioni, comprese sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta 
o in sostituzione di misure appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente 
regolamento. In caso di violazione minore o se la sanzione pecuniaria che do vrebbe essere 
imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica, potrebbe essere rivolto un 
ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia debita 
attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione 
e alle misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali 
precedenti violazioni pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della 
violazione, al rispetto dei provvedimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento, all'adesione a un codice di condotta e eventuali altri fattori 
aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni amm inistrative pecuniarie 
dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi generali del 
diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo. 
 

 
 
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(149) Gli Stati membri dovrebber o poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per 
violazioni del presente regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed 
entro i limiti del presente regolamento. Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la 
sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del presente regolamento. Tuttavia, 
l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di sanzioni amministrative 
non dovrebbe essere in contrasto con il principio del ne bis in ide m quale interpretato dalla Corte 
di giustizia. 
 
(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del 
presente regolamento, ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative 
pecuniarie. Il presente regolamento dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i 
criteri per prevedere la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita 
dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenut o conto di tutte le circostanze 
pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata dell'infrazione e 
delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi 
derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le 
sanzioni amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite 
agli articoli 101 e 102 TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non 
sono imprese, l'autorità di controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello 
Stato membro come pure della situazione economica della persona nel valutare l'importo 
appropriato della sanzione pecuniaria. Il mecc anismo di coerenza può essere utilizzato anche per 
favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dovrebbe spettare agli 
Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette a 
sanzioni ammin istrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un 
avvertimento non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni 
a norma del regolamento. 
 
(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Es tonia non consentono l'irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni 
amministrative pecuniarie possono essere applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione 
pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali quale sanzione penale e in 
Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo nel quadro di una procedura 
d'infrazione, purché l'applicazione di tali norme in detti Stati membr i abbia effetto equivalente alle 
sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità 
giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di 
controllo che avvia l'azione s anzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero 
essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
 
(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri 
casi, ad esempio in caso di gravi viola zioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare 
un sistema che preveda sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, 
penali o amministrative, dovrebbe essere determinata dal diritto degli Stati membri. 
 
(153) Il dir itto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di 
espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o 
letteraria, con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del pres ente regolamento. Il 
trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione 
accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad 

 
 
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alcune disposizioni del presente regolamento se n ecessario per conciliare il diritto alla protezione 
dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della 
Carta. Ciò dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore 
audiovisivo, negli archivi stampa e nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino 
misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali 
diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare  tali esenzioni e deroghe con riferimento 
alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il titolare del trattamento e il 
responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché situazioni 
di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato 
membro all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Sta to membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento. Per tenere conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le 
società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, 
quali la nozione di giornalismo. 
 
(154) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto 
del principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali 
può essere considerato di interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da 
un'autorità pubblica o da un organismo pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità 
o organismo se la diffusione è prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'au torità 
pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni legislative dovrebbero conciliare 
l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con 
il diritto alla protezione dei dati personal i e possono quindi prevedere la necessaria conciliazione 
con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il 
riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale 
contesto, tutte le autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del 
pubblico ai documenti. La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) non 
pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisich e con riguardo al trattamento dei 
dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione e degli Stati membri e non modifica, in 
particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello specifico, tale direttiva 
non dovrebb e applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di 
accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali 
regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato pre visto per legge come incompatibile 
con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali. 
 
(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», 
possono prevedere norme specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito 
dei rapporti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei 
rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base del conse nso del dipendente, per finalità di 
assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti 
dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e 
diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento, 
individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di 
cessazione del rapporto di lavoro. 
 
(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le 
libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero 

 
 
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assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organizzative al fine di garantire, in 
particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati personali a fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca sc ientifica o storica o a fini statistici è da 
effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità 
trattando dati personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, 
purché esistano garanzie adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). 
Gli Stati membri dovrebbero prevedere garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per 
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scie ntifica o storica o per 
finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni 
e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in 
materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del 
trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di 
dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per fi nalità di ricerca scientifica o 
storica o per finalità statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere 
procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia 
appropriato alla luce delle fi nalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e 
organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi 
di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità sc ientifiche dovrebbe 
rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche. 
 
(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove 
conoscenze di grande utilità relativamente a pa tologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il 
cancro e la depressione. Avvalendosi dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare 
maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una popolazione più ampia. Nell'ambito delle 
scienze soci ali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze 
essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la 
disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai 
registri forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per 
l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per 
molte persone, migliorare l'effic ienza dei servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i 
dati personali possono essere trattati per finalità di ricerca scientifica fatte salve condizioni e 
garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
 
(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe 
applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o privati che 
tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, 
descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo 
termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a 
prevedere il trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine 
di fornire specifiche informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi 
statali totalitari, a genocidi, crimini contro l'umanità, in particolare l'Olocausto, o crimini di guerra. 
 
(159) Qualora i dati personali siano tratt ati per finalità di ricerca scientifica, il presente 
regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il 
trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso 
lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca 
applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'obiettivo dell'Unione di istituire 

 
 
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uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le finalità di ricerca 
scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della sanità 
pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca 
scientifica dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la 
pubblicazione o la diffusione in altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca 
scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica, in p articolare nel contesto sanitario, costituisce 
motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme generali del presente 
regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure. 
 
(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di r icerca storica, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e 
la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe 
applicarsi ai dati delle persone decedute. 
 
(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di 
sperimentazioni cliniche dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 
536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). 
 
(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento 
dovrebbe applicarsi a tale trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i 
limiti del presente regolamento, determina re i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le 
specifiche per il trattamento dei dati personali per finalità statistiche e le misure adeguate per 
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto statistico. Per finalità  
statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari alle 
indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere 
ulteriormente usati per finalità diverse, anche  per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica 
implica che il risultato del trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati 
aggregati, e che tale risultato o i dati personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni 
riguardanti persone fisiche specifiche. 
 
(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e 
dell'Unione per la produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee 
dovrebbero essere sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui 
all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le statistiche nazionali dovrebbero essere conformi 
anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 223/2009 d el Parlamento europeo e del 
Consiglio (16) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto statistico per quanto riguarda le 
statistiche europee. 
 
(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli 
Stati membri possono stabilire per legge, nei limiti del presente regolamento, norme specifiche per 
tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalen ti di segretezza, qualora si rendano 
necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il segreto professionale. Ciò 
non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al segreto 
professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione. 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le 
associazioni o comunità religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in 
conformità dell'articolo 17 TFUE. 
 
(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e 
garantire la libera circolazione di t ali dati nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. In particolare, dovrebbero essere 
adottati atti delegati riguardanti i criteri e i requisiti dei meccanismi di certificazione, le informazioni 
da presentare sotto forma di icone standardizzate e le procedure per fornire tali icone. È di 
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la 
Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. 
 
(167) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione d el presente regolamento, dovrebbero 
essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ove previsto dal presente 
regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del C onsiglio.A tal fine, la Commissione dovrebbe 
contemplare misure specifiche per le micro, piccole e medie imprese. 
 
(168) È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione su: clausole 
contrattuali tipo tra i titolari del tratt amento e i responsabili del trattamento e tra responsabili del 
trattamento; codici di condotta; norme tecniche e meccanismi di certificazione; adeguato livello di 
protezione offerto da un paese terzo, un territorio o settore specifico all'interno del paese  terzo, o 
da un'organizzazione internazionale; clausole tipo di protezione dei dati; formati e procedure per lo 
scambio di informazioni per via elettronica tra i titolari del trattamento, i responsabili del 
trattamento e le autorità di controllo per norme vincolanti d'impresa; assistenza reciproca; e 
modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità 
di controllo e il comitato. 
 
(169) È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente  applicabili 
quando gli elementi a disposizione indicano che un paese terzo, un territorio o settore di specifico 
all'interno di tale paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantisce un livello di 
protezione adeguato e ciò è reso necessario da imperativi motivi di urgenza. 
 
(170) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello equivalente di 
tutela delle persone fisiche e la libera circolazione dei dati personali nell'Unione, non può essere 
conseguito in misura su fficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti 
dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può 
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea 
(TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in 
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. 
 
(171) Il presente regolamento dovrebbe abrogare la direttiva 95/46/CE. Il trattamento già in corso 
alla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere reso conforme al presente 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
regolamento entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora 
il trattamento si basi sul cons enso a norma della direttiva 95/46/CE, non occorre che l'interessato 
presti nuovamente il suo consenso, se questo è stato espresso secondo modalità conformi alle 
condizioni del presente regolamento, affinché il titolare del trattamento possa proseguire il 
trattamento in questione dopo la data di applicazione del presente regolamento. Le decisioni della 
Commissione e le autorizzazioni delle autorità di controllo basate sulla direttiva 95/46/CE 
rimangono in vigore fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate. 
 
(172) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 7 marzo 2012 (17). 
 
(173) È opportuno che il presente regolamento si applichi a tutti gli aspetti relativi alla tutela dei 
diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali che non rientrino 
in obblighi specifici, aventi lo stesso obiettivo, di cui alla direttiva 2002/58/CE del Parlament o 
europeo e del Consiglio (18), compresi gli obblighi del titolare del trattamento e i diritti delle 
persone fisiche. Per chiarire il rapporto tra il presente regolamento e la direttiva 2002/58/CE, è 
opportuno modificare quest'ultima di conseguenza. Una vo lta adottato il presente regolamento, la 
direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata in particolare per assicurare la coerenza con il 
presente regolamento, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 
CAPO I 
Disposizioni generali 
 
Articolo 1 
Oggetto e finalità (C1-14, C170, C172) 
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. 
2. Il pre sente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 
3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi 
attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Articolo 2 
Ambito di applicazione materiale (C 15-21) 
1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di 
dati personal i e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o 
destinati a figurarvi. 
2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali: 
a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione; 
b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del 
titolo V, capo 2, TUE; 
c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamen te personale o 
domestico; (C18) 
d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o 
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla 
sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse. 
3. Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si 
applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici 
dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati pe rsonali devono essere adeguati ai principi e alle 
norme del presente regolamento conformemente all'articolo 98. 
4. Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in 
particolare le norme relative alla responsabili tà dei prestatori intermediari di servizi di cui agli 
articoli da 12 a 15 della medesima direttiva. 
 
Articolo 3 
Ambito di applicazione territoriale 
1. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle 
attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno 
nell'Unione. (C22) 
2. Il presente regolamento si applica al trattamento dei  dati personali di interessati che si trovano 
nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non 
è stabilito nell'Unione, quando le attività di trattamento riguardano: (C23, C24) 
a) l'offerta di beni o la pr estazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente 
dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure 
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo 
all'interno dell'Unione. 
3. Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro 
in virtù del diritto internazionale pubblico. (C25) 
 
Articolo 4 
Definizioni 
Ai fini del presente regolamento s'intende per: 
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere 
identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiol ogica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale; (C26, C27, C30) 
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, co me la raccolta, la 
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione; 
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di 
limitarne il trattamento in futuro; (C67) 
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento prof essionale, la 
situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il 
comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica; (C24, C30, C71-C72) 
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non 
possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a 
condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure 
tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona 
fisica identificata o identificabile; (C26, C28-C29) 
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, 
indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo 
funzionale o geografico; (C15) 
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili all a sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; (C74) 
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo 
che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità 
pubbliche che possono ricevere c omunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica 
indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate 
destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme 
applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento; (C31) 
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non 
sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trat tamento e le persone autorizzate 
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; 
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e 
inequivocabile dell'interessato , con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante 
dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto 
di trattamento; (C32, C33) 
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in 
modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai 
dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; (C85) 
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle cara tteristiche genetiche ereditarie o acquisite di 
una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta 
persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona 
fisica in questione; (C34) 
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 
confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici; (C51) 
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona 
fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al 
suo stato di salute; (C35) 
16) «stabilimento principale»: (C36, C37) 
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il 
luogo della sua amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi 
del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento 
nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, 
nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato ess ere lo stabilimento 
principale; 
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, 
il luogo in cui ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il  responsabile del 
trattamento non ha un'amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del 
trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle 
attività di uno stabilimento del respon sabile del trattamento nella misura in cui tale responsabile è 
soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento; 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare 
del trattamento o dal resp onsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li 
rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento; (C80) 
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivest ita, che 
eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano 
regolarmente un'attività economica; 
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da 
questa controllate; (C37, C48) 
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate 
da un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato 
membro al trasferimento o al complesso  di trasferimenti di dati personali a un titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo 
imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune; (C37, C110) 
21) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi 
dell'articolo 51; 
22) «autorità di controllo interessata»: un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati 
personali in quanto: (C124) 
a) il titolare del t rattamento o il responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato 
membro di tale autorità di controllo; 
b) gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono 
probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure 
c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo; 
23) «trattamento transfrontaliero»:  
a) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno 
Stato membro di un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione ove il 
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro; 
oppure 
b) trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un u nico stabilimento di 
un titolare del trattamento o responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o 
probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro; 
24) «obiezione pertinente e motivata»: un'obiezione al progetto  di decisione sul fatto che vi sia o 
meno una violazione del presente regolamento, oppure che l'azione prevista in relazione al titolare 
del trattamento o responsabile del trattamento sia conforme al presente regolamento, la quale 
obiezione dimostra chiara mente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai 
diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati 
personali all'interno dell'Unione; 
25) «servizio della società dell'inform azione»: il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 
26) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale 
pubblico a e ssa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra 
due o più Stati. 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
CAPO II 
Principi 
 
Articolo 5 
Principi applicabili al trattamento di dati personali 
1. I dati personali sono: (C39) 
a) trattati in modo lecito, corre tto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, corre ttezza 
e trasparenza»); 
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che 
non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento d ei dati personali a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali 
(«limitazione della finalità»); 
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono tratta ti 
(«minimizzazione dei dati»); 
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per 
cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali  sono trattati 
(«esattezza»); 
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono tra ttati; i dati personali possono essere 
conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 
all'articolo 89, par agrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate 
richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («lim itazione 
della conservazione»); 
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, 
mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla 
perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). 
2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo 
(«responsabilizzazione»). (C74) 
 
Articolo 6 
Liceità del trattamento 
1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
(C40) 
a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 
specifiche finalità; (C42, C43) 
b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) 
c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 
trattamento; (C45) 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato  o di un'altra 
persona fisica; (C46) 
e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46) 
f) il trattamento è necessario p er il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 
l'interessato è un minore. (C47-C50) 
La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità 
pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. 
2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per a deguare 
l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del 
paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il 
trattamento e altre misure atte a garantire un trattam ento lecito e corretto anche per le altre 
specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10, C41, C45, C51) 
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere 
stabilita: (C8, C10, C41, C45, C51) 
a) dal diritto dell'Unione; o 
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il 
trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è n ecessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel 
pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare 
l'applicazione de lle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla 
liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del 
trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità 
per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e 
procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, 
quali quelle per altre specifiche s ituazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o 
degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo 
legittimo perseguito. 
4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la q uale i dati personali sono stati 
raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati 
membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la 
salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento 
per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente 
raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: (C50) 
a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell' ulteriore 
trattamento previsto; 
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione 
tra l'interessato e il titolare del trattamento; 
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati 
personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a r eati ai 
sensi dell'articolo 10; 
d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati; 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la 
pseudonimizzazione. 
 
Articolo 7 
Condizioni per il consenso (C42, C43) 
1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di 
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di u na dichiarazione scritta che riguarda 
anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle 
altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e 
chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente 
regolamento è vincolante. 
3.  L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di 
prestare il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa 
facilità con cui è accordato. 
4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione 
l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, 
sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario 
all'esecuzione di tale contratto. 
 
Articolo 8 
Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società 
dell'informazione (C38) 
1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di 
servizi della società dell'informaz ione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito 
ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale 
trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal  
titolare della responsabilità genitoriale.  
Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 
anni. 
2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il 
consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in 
considerazione delle tecnologie disponibili. 
3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, 
quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore. 
 
 
Articolo 9 
Trattamento di categorie particolari di dati personali 
1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l e 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati 

 
 
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biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51) 
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52) 
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una 
o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il dirit to dell'Unione o degli Stati membri dispone che 
l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; 
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del 
trattamento o dell'interessato i n materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione 
sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 
contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie a ppropriate per i 
diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; 
c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona 
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da 
una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità 
politiche, filosofiche, religiose o sind acali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i 
membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o 
l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza 
il consenso dell'interessato; 
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; 
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare 
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56) 
h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del  lavoro, 
valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 
sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53) 
i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali 
la protezione da gravi minacce per la salute a  carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri 
elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche p er 
tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54) 
j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici in conformità dell'artic olo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione 
o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione 
dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli i nteressi 
dell'interessato. 
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, 
lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al 
segreto professionale c onformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme 
stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di 

 
 
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segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stab ilite dagli 
organismi nazionali competenti. (C53) 
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con 
riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. (C8, C10, C41, 
C45, C53) 
 
 
Articolo 10 
Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di 
sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto  sotto il controllo 
dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri 
che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro 
completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica. 
 
Articolo 11 
Trattamento che non richiede l'identificazione (C57, C64) 
1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non 
richiedono più l' identificazione dell'interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a 
conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di 
rispettare il presente regolamento. 
2. Qualora, nei casi di cui al paragr afo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa 
dimostrare di non essere in grado di identificare l'interessato, ne informa l'interessato, se possibile. 
In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l'interessato, al fine di esercitare i 
diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l'identificazione. 
 
 
CAPO III 
Diritti dell'interessato 
 
Sezione 1 
Trasparenza e modalità 
 
Articolo 12 
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato (C58-C60, C64) 
1. Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le 
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all 'articolo 
34 relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con 
un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai 

 
 
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minori. Le informazioni sono fornite per is critto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi 
elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché 
sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. 
2. Il titolare del trattamento agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 15 
a 22. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di 
soddisfare la richiesta dell'interessato al fine di esercitare i suoi diritti ai sen si degli articoli da 15 a 
22, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l'interessato. 
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa 
riguardo a una richiesta a i sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, 
al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato 
di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle r ichieste. Il titolare 
del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le 
informazioni sono fornite, ove possi bile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione 
dell'interessato. 
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato 
senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei  motivi 
dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre 
ricorso giurisdizionale. 
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni 
intraprese ai sensi degli a rticoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste 
dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere 
ripetitivo, il titolare del trattamento può: 
a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per 
fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure 
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. 
Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere mani festamente infondato o 
eccessivo della richiesta. 
6. Fatto salvo l'articolo 11, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità 
della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 15 a 21, può richiedere ulte riori 
informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato. 
7. Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli articoli 13 e 14 possono essere fornite in 
combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, i ntelligibile e 
chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate 
elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico. 
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art icolo 92 al 
fine di stabilire le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone 
standardizzate. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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Sezione 2 
Informazione e accesso ai dati personali 
 
Articolo 13 
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso 
l'interessato (C60-C62) 
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento 
fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni: 
a) l'identità e  i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove appli cabile, del suo 
rappresentante; 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento; 
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti 
dal titolare del trattamento o da terzi; 
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese 
terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza 
della Commissione o, nel caso dei trasfer imenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, 
paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per 
ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 
2. In aggiunta alle infor mazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono 
ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente: 
a) il periodo di conse rvazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzat i per 
determinare tale periodo; 
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione deg li stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articol o 9, 
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito 
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati 
personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; 
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 

 
 
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all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente 
di cui al paragrafo 2. 
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle 
informazioni. 
 
Articolo 14 
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso 
l'interessato (C60-C62) 
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce 
all'interessato le seguenti informazioni: 
a) l'identità e i  dati di contatto del titolare del trattamento e, ove appli cabile, del suo 
rappresentante; 
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile; 
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del 
trattamento; 
d) le categorie di dati personali in questione; 
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali; 
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a  un 
destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una 
decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, 
o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i 
mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili. 
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le 
seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti 
dell'interessato: 
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 
determinare tale periodo; 
b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti 
dal titolare del trattamento o da terzi; 
c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettif ica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lette ra a), oppure sull'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca; 
e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano 
da fonti accessibili al pubblico; 
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2: 

 
 
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a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, 
in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati; 
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al 
momento della prima comunicazione all'interessato; oppure 
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione 
dei dati personali. 
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità 
diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinen te di cui al 
paragrafo 2. 
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui: 
a) l'interessato dispone già delle informazioni; 
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in 
particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 
storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o 
nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o 
di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare 
del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi 
dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni; 
c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello 
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per 
tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure 
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto 
professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di 
segretezza previsto per legge. 
 
Articolo 15 
Diritto di accesso dell'interessato (C63, C64) 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottener e l'accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 
a) le finalità del trattamento; 
b) le categorie di dati personali in questione; 
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
e) l'esistenza del diritto dell'int eressato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento; 
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro 
origine; 

 
 
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h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 
46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
ulteriori copie rich ieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo 
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante 
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informaz ioni sono fornite in un 
formato elettronico di uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
 
Sezione 3 
Rettifica e cancellazione 
 
Articolo 16 
Diritto di rettifica (C65) 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 
dichiarazione integrativa. 
 
Articolo 17 
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (C65, C66) 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo rig uardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di 
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali  sono stati raccolti o 
altrimenti trattati; 
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, 
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondament o 
giuridico per il trattamento; 
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi 
dell'articolo 21, paragrafo 2; 
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

 
 
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f) i dati personali sono stat i raccolti relativamente all'offerta di servizi della società 
dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del 
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto de lla tecnologia disponibile e dei costi di attuazione 
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno 
trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. 
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: 
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un 
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investi to il 
titolare del trattamento; 
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, 
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; 
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o  a fini statistici 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi 
di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli o biettivi di tale 
trattamento; o 
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Articolo 18 
Diritto di limitazione di trattamento (C67) 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento 
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: 
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; 
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati person ali e chiede 
invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in 
sede giudiziaria; 
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della 
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
quelli dell'interessato. 
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che 
per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i di ritti di un'altra persona fisica o 
giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato 
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata. 
 
 

 
 
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Articolo 19 
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento (C31) 
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i  dati 
personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma 
dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o 
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titol are del trattamento comunica all'interessato tali 
destinatari qualora l'interessato lo richieda. 
 
Articolo 20 
Diritto alla portabilità dei dati (C68) 
1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il 
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del 
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: 
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e 
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, 
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del 
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 
17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
 
Sezione 4 
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle 
persone fisiche 
 
Articolo 21 
Diritto di opposizione (C69, C70) 
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, 
lettere e) o f), compres a la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si 
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interess i, sui diritti e sulle 
libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali 
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketi ng diretto, i dati personali 
non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è 
presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione  al più tardi al momento 
della prima comunicazione con l'interessato. 
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi a utomatizzati 
che utilizzano specifiche tecniche. 
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a 
norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Articolo 22 
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione (C71, C72) 
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano 
o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: 
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato  e un titolare del 
trattamento; 
b) sia autorizzata dal diritto dell'Unio ne o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legitt imi 
interessi dell'interessato; 
c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate 
per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere 
l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esp rimere la propria opinione e di 
contestare la decisione. 
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui 
all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lett ere a) o 
g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell'interessato. 
 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Sezione 5 
Limitazioni 
 
Articolo 23 
Limitazioni (C73) 
1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il ti tolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e 
dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni 
ivi contenute corri spondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale 
limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e 
proporzionata in una società democratica per salvaguardare: 
a) la sicurezza nazionale; 
b) la difesa; 
c) la sicurezza pubblica; 
d) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni 
penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; 
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in 
particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, 
anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale; 
f) la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari; 
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia d elle 
professioni regolamentate; 
h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione conness a, anche occasionalmente, 
all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g); 
i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui; 
j) l'esecuzione delle azioni civili. 
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche 
riguardanti almeno, se del caso: 
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento; 
b) le categorie di dati personali; 
c) la portata delle limitazioni introdotte; 
d) le garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti; 
e) l'indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari; 
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto con to della natura, dell'ambito di 
applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento; 
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e 
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ci ò possa 
compromettere la finalità della stessa. 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
 
CAPO IV 
Titolare del trattamento e responsabile del trattamento 
 
Sezione 1 
Obblighi generali 
 
Articolo 24 
Responsabilità del titolare del trattamento (C74-C78) 
1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di a pplicazione, del contesto e delle finalità del 
trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle 
persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al 
presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui  al paragrafo 1 
includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare 
del trattamento. 
3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui 
all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del 
titolare del trattamento. 
Articolo 25 
Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per 
impostazione predefinita (C75-C78) 
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità 
e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal tratt amento, sia al 
momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del 
trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, 
volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a 
integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente 
regolamento e tutelare i diritti degli interessati. 
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tec niche e organizzative adeguate per garantire 
che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica 
finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del 
trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono 
che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di 
persone fisiche senza l'intervento della persona fisica. 
3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come 
elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 26 
Contitolari del trattamento (C79) 
1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del 
trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante 
un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'oss ervanza degli obblighi derivanti dal 
presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive 
funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura 
in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui 
i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli 
interessati. 
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatam ente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari 
con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato. 
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può 
esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare 
del trattamento. 
 
 
Articolo 27 
Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento 
non stabiliti nell'Unione (C80) 
1. Ove si applichi l 'articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del 
trattamento designa per iscritto un rappresentante nell'Unione. 
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica: 
a) al trattamento se quest'ultimo è occasio nale, non include il trattamento, su larga scala, di 
categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne 
penali e a reati di cui all'articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e  le libertà 
delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell'ambito di applicazione e delle 
finalità del trattamento; oppure 
b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici. 
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membr i in cui si trovano gli interessati e i cui dati 
personali sono trattati nell'ambito dell'offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato. 
4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del 
trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in 
sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle 
autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento. 
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento. 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 28 
Responsabile del trattamento (C81) 
1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, 
quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti  
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento 
soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. 
2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro respo nsabile senza previa autorizzazione 
scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta 
generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche 
previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al 
titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. 
3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da 
altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile 
del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del 
trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo d i dati personali e le categorie di 
interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento. Il contratto o altro atto giuridico 
prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento: 
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione docum entata del titolare del trattamento, anche in 
caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 
salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; 
in tal c aso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo 
giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevant i motivi di 
interesse pubblico; 
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32; 
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altr o responsabile del 
trattamento; 
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure 
tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare 
l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato di cui al capo III; 
f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 
36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile 
del trattamento; 
g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è 
terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le  copie esistenti, salvo che il 
diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e 
h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare 
il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di 
revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da 
questi incaricato.  
Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento inform a 
immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente 
regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro r esponsabile del trattamento per 
l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro 
responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma 
del diritto dell'Uni one o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati 
contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del 
presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri 
obblighi in materia di protezio ne dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare 
del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. 
5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta appro vato di cui 
all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere 
utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente 
articolo. 
6. Fatto salvo un contratto individ uale tra il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può 
basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presen te 
articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al 
responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43. 
7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del 
presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 
e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63. 
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in 
formato elettronico. 
10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presen te 
regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del 
trattamento in questione. 
 
Articolo 29 
Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del 
trattamento (C81) 
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare 
del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal 
senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
 
Articolo 30 
Registri delle attività di trattamento (C82) 
1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle 
attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti 
informazioni: 
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del 
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei 
dati; 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
b) le finalità del trattamento; 
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; 
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i 
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; 
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui al seco ndo comma dell'articolo 49, la document azione delle garanzie 
adeguate; 
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; 
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organiz zative di cui 
all'articolo 32, paragrafo 1. 
2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro 
di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del 
trattamento, contenente: 
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare 
del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del 
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della 
protezione dei dati; 
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento; 
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione  
internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per 
i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la document azione delle garanzie 
adeguate; 
d) ove possibile, una descrizione generale delle mi sure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all'articolo 32, paragrafo 1. 
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. 
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamen to e, ove applicabile, il 
rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a 
disposizione dell'autorità di controllo. 
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni  con meno di 
250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i 
diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di 
categorie particolari di dati di cui all'arti colo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne 
penali e a reati di cui all'articolo 10. 
 
Articolo 31 
Cooperazione con l'autorità di controllo (C82) 
Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappre sentante 
cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti. 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Sezione 2 
Sicurezza dei dati personali 
 
Articolo 32 
Sicurezza del trattamento (C83) 
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, 
del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità 
per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del 
trattamento mettono in atto  misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di 
sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: 
a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; 
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la 
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; 
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di 
incidente fisico o tecnico; 
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e 
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. 
2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal 
trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla 
divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali 
trasmessi, conservati o comunque trattati. 
3. L'adesione a un codice d i condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di 
certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la 
conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la 
loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal 
titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
 
Articolo 33 
Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo 
(C85, C87, C88) 
1. In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità 
di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 
72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione 
dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica 
all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo. 
2. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo 
dopo essere venuto a conoscenza della violazione. 
3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno: 
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il 
numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero app rossimativo 
di registrazioni dei dati personali in questione; 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
 
b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto 
di contatto presso cui ottenere più informazioni; 
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali; 
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento 
per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili 
effetti negativi. 
4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le 
informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo. 
5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione de i dati personali, comprese le 
circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale 
documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo. 
 
 
Articolo 34 
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato (C86-C88) 
1. Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti 
e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione a ll'interessato 
senza ingiustificato ritardo. 
2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un 
linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le 
informazioni e le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d). 
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni: 
a) il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e o rganizzative adeguate di 
protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in 
particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia 
autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; 
b) il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il 
sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; 
c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una 
comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con 
analoga efficacia. 
4. Nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all'interessato la 
violazione dei dati personali, l'autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità 
che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che 
una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta. 
 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Sezione 3 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione 
preventiva 
 
Articolo 35 
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (C84, C89-C93, C95) 
1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnolo gie, 
considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio 
elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di 
procedere al trattamento, una valutazione d ell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei 
dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che 
presentano rischi elevati analoghi. 
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'im patto sulla protezione dei 
dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno. 
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare 
nei casi seguenti: 
a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno 
effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; 
b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o 
c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico. 
4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al 
requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di 
controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68. 
5. L'autorità di controllo può inoltre redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di 
trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 
L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato. 
6. Prima di adottare gli elenchi di cui ai paragrafi 4 e 5, l'autorità di controllo competente applica il 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 se tali elenchi comprendono attività di trattamento 
finalizzate all'offerta di beni o servizi a interessati o al monitoraggio del loro comportamento in più 
Stati membri, o attività di trattamento che possono incidere significativamente sulla libera 
circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. 
7. La valutazione contiene almeno: 
a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, 
ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento; 
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità; 
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e 
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i 
meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente 
regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone 
in questione. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
8. Nel valutare l'impatto del trattamento ef fettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in 
debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 
40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. 
9. Se del c aso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro 
rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o 
la sicurezza dei trattamenti. 
10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel 
diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una 
base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e 
sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una 
valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 
non si applicano, salvo che gli Stati m embri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima 
di procedere alle attività di trattamento. 
11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento 
dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 
almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento. 
 
Articolo 36 
Consultazione preventiva (C94-C96) 
1. Il titolare del trattamento, prima di procedere al tratt amento, consulta l'autorità di controllo 
qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il 
trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del 
trattamento per attenuare il rischio. 
2. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 violi il presente regolamento, in 
particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il 
rischio, l'autorità di controllo fornisce , entro un termine di otto settimane dal ricevimento della 
richiesta di consultazione, un parere scritto al titolare del trattamento e, ove applicabile, al 
responsabile del trattamento e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 58. Tale periodo può 
essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. 
L'autorità di controllo informa il titolare del trattamento e, ove applicabile, il responsabile del 
trattamento di tale proroga, unitamente ai motivi del ritardo, ent ro un mese dal ricevimento della 
richiesta di consultazione. La decorrenza dei termini può essere sospesa fino all'ottenimento da 
parte dell'autorità di controllo delle informazioni richieste ai fini della consultazione. 
3. Al momento di consultare l'autor ità di controllo ai sensi del paragrafo 1, il titolare del 
trattamento comunica all'autorità di controllo: 
a) ove applicabile, le rispettive responsabilità del titolare del trattamento, dei contitolari del 
trattamento e dei responsabili del trattamento, in  particolare relativamente al trattamento 
nell'ambito di un gruppo imprenditoriale; 
b) le finalità e i mezzi del trattamento previsto; 
c) le misure e le garanzie previste per proteggere i diritti e le libertà degli interessati a norma del 
presente regolamento; 
d) ove applicabile, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati; 
e) la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35; e 
f) ogni altra informazione richiesta dall'autorità di controllo. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
4. Gli Stati membri consultano l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto 
legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su 
detto atto legislativo relativamente al trattamento. 
5. Nonostante il paragrafo  1, il diritto degli Stati membri può prescrivere che i titolari del 
trattamento consultino l'autorità di controllo, e ne ottengano l'autorizzazione preliminare, in 
relazione al trattamento da parte di un titolare del trattamento per l'esecuzione, da parte di questi, 
di un compito di interesse pubblico, tra cui il trattamento con riguardo alla protezione sociale e alla 
sanità pubblica. 
 
 
Sezione 4 
Responsabile della protezione dei dati 
 
Articolo 37 
Designazione del responsabile della protezione dei dati (C97) 
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un 
responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: 
a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; 
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in 
trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio 
regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure 
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel 
trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali  di cui all'articolo 9 o di dati 
relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.  
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a 
condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilme nte raggiungibile da ciascuno 
stabilimento. 
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un 
organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 
autorità pub bliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e 
dimensione. 
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento, il responsabile del 
trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresenta nti le categorie di titolari del 
trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della 
protezione dei dati può ag ire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del 
trattamento o i responsabili del trattamento. 
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in 
particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei 
dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39. 
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o 
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del 
responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo. 
 
Articolo 38 
Posizione del responsabile della protezione dei dati (C97) 
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della 
protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte  le questioni 
riguardanti la protezione dei dati personali. 
2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della 
protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse ne cessarie 
per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria 
conoscenza specialistica. 
3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della 
protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il 
responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione 
dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento. 
4 Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni 
relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente 
regolamento. 
5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito 
all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito 
a un conflitto di interessi. 
 
Articolo 39 
Compiti del responsabile della protezione dei dati (C97) 
1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti: 
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsa bile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente 
regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri rel ative alla protezione 
dei dati; 
b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati 
membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del 
responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l' attribuzione 
delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti 
e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35; 
d) cooperare con l'autorità di controllo; e 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 
tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36,  ed effettuare, se del caso, consultazioni 
relativamente a qualunque altra questione. 
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i 
rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito  di applicazione, del contesto e 
delle finalità del medesimo. 
 
 
Sezione 5 
Codici di condotta e certificazione 
 
Articolo 40 
Codici di condotta (C98, C99, C167-C168) 
 
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano 
l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente 
regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche 
delle micro, piccole e medie imprese. 
2. Le associazio ni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o 
responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo 
scopo di precisare l'applicazione del presente regolamento, ad esempio relativamente a: 
a) il trattamento corretto e trasparente dei dati; 
b) i legittimi interessi perseguiti dai titolari del trattamento in contesti specifici; 
c) la raccolta dei dati personali; 
d) la pseudonimizzazione dei dati personali; 
e) l'informazione fornita al pubblico e agli interessati; 
f) l'esercizio dei diritti degli interessati; 
g) l'informazione fornita e la protezione del minore e le modalità con cui è ottenuto il consenso dei 
titolari della responsabilità genitoriale sul minore; 
h) le misure e le procedure di cui agli articoli 24 e 25 e le misure volte a garantire la sicurezza del 
trattamento di cui all'articolo 32; 
i) la notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di controllo e la comunicazione di tali 
violazioni dei dati personali all'interessato; 
j) il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali; o 
k) le procedure stragiudiziali e di altro tipo per comporre le controversie tra titolari del trattamento 
e interessati in materia di trattamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 
79. 
3. Oltre all'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo e 
aventi validità generale a norma del paragrafo 9 del presente articolo da parte di titolari o 
responsabili soggetti al presente regolamento, possono aderire a tali codici di condotta anche i 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
titolari del trattamento o i responsabili del trattamento che non sono soggetti al presente 
regolamento ai sensi dell'articolo 3, al fine di forn ire adeguate garanzie nel quadro dei 
trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui 
all'articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Detti titolari del trattamento o responsabili del trattamento 
assumono l 'impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo 
giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate garanzie anche per quanto riguarda i 
diritti degli interessati. 
4. Il codice di condotta di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene i meccanismi che 
consentono all'organismo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del 
rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del 
trattamento che si impegnano ad applicarlo, fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo 
competenti ai sensi degli articoli 55 o 56. 
5. Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono 
elaborare un codice d i condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il 
progetto di codice, la modifica o la proroga all'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 
55. L'autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente rego lamento del progetto 
di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che 
offra in misura sufficiente garanzie adeguate. 
6. Qualora il progetto di codice, la modifica o la proroga siano approvati ai sensi de ll'articolo 55, e 
se il codice di condotta in questione non si riferisce alle attività di trattamento in vari Stati membri, 
l'autorità di controllo registra e pubblica il codice. 
7. Qualora il progetto di codice di condotta si riferisca alle attività di tr attamento in vari Stati 
membri, prima di approvare il progetto, la modifica o la proroga, l'autorità di controllo che è 
competente ai sensi dell'articolo 55 lo sottopone, tramite la procedura di cui all'articolo 63, al 
comitato, il quale formula un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di 
codice, della modifica o della proroga o, nel caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulla 
previsione di adeguate garanzie. 
8. Qualora il parere di cui al paragrafo 7 confermi che il proge tto di codice di condotta, la modifica 
o la proroga è conforme al presente regolamento o, nel caso di cui al paragrafo 3, fornisce 
adeguate garanzie, il comitato trasmette il suo parere alla Commissione. 
9. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice di condotta, la modifica 
o la proroga approvati, che le sono stati sottoposti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, 
hanno validità generale all'interno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
10. La Commissione provvede a dare un'adeguata pubblicità dei codici approvati per i quali è stata 
decisa la validità generale ai sensi del paragrafo 9. 
11. Il comitato raccoglie in un registro tutti i codici d i condotta, le modifiche e le proroghe 
approvati e li rende pubblici mediante mezzi appropriati. 
 
Articolo 41 
Controllo dei codici di condotta approvati 
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58,  il 
controllo della conformità con un codice di condotta ai sensi dell'articolo 40 può essere effettuato 
da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice e 
del necessario accreditamento a tal fine dell'autorità di controllo competente. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può essere accreditato a controllare l'osservanza di un codice 
di condotta se esso ha: 
a) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere indipendente e 
competente riguardo al contenuto del codice; 
b) istituito procedure che gli consentono di valutare l'ammissibilità dei titolari del trattamento e dei 
responsabili del trattamento in questione ad applicare il codice, di controllare che detti titolari e 
responsabili ne rispettino le disposizioni e di riesaminarne periodicamente il funzionamento; 
c) istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice o il modo in 
cui il codice è stato o è attuato da un titolare del trattamento o un  responsabile del trattamento e 
a rendere dette procedure e strutture trasparenti per gli interessati e il pubblico; e 
d) dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente che i compiti e le funzioni 
da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi. 
3. L'autorità di controllo competente presenta al comitato il progetto di requisiti per 
l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ai sensi del meccanismo 
di coerenza di cui all'articolo 63. 
4. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente e le disposizioni del capo VIII, 
un organismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo adotta, stanti garanzie appropriate, le 
opportune misure in caso di violazione del codice da parte di un  titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento, tra cui la sospensione o l'esclusione dal codice del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento. Esso informa l'autorità di controllo competente di 
tali misure e dei motivi della loro adozione. 
5. L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, 
se i requisiti per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate 
dall'organismo violano il presente regolamento. 
6. Il presente articolo non si applica al trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi 
pubblici. 
 
Articolo 42 
Certificazione (C100) 
1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in 
particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati 
nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente 
regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattame nto e dai responsabili del 
trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie 
imprese. 
2. Oltre all'adesione dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento soggetti al presente 
regolamento, i meccani smi, i sigilli o i marchi approvati ai sensi del paragrafo 5 del presente 
articolo possono essere istituiti al fine di dimostrare la previsione di garanzie appropriate da parte 
dei titolari del trattamento o responsabili del trattamento non soggetti al pre sente regolamento ai 
sensi dell'articolo 3, nel quadro dei trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali alle condizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera f). Detti titolari del 
trattamento o responsabili del trattamento assumono l'impegno vincolante e azionabile, mediante 
strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare le stesse adeguate 
garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
3. La certificazione è volontaria e accessibile tramite una procedura trasparente. 
4. La certificazione ai sensi del presente articolo non riduce la responsabilità del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente regolamento e 
lascia impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti a norma degli articoli 
55 o 56. 
5. La certificazione ai sensi del presente articolo è rilasciata dagli organismi di certificazione di cui 
all'articolo 43 o dall'autorità di contro llo competente in base ai criteri approvati da tale autorità di 
controllo competente ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. 
Ove i criteri siano approvati dal comitato, ciò può risultare in una certificazione comu ne, il sigillo 
europeo per la protezione dei dati. 
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che sottopone il trattamento 
effettuato al meccanismo di certificazione fornisce all'organismo di certificazione di cui all'articolo 
43 o, o ve applicabile, all'autorità di controllo competente tutte le informazioni e l'accesso alle 
attività di trattamento necessarie a espletare la procedura di certificazione. 
7. La certificazione è rilasciata al titolare del trattamento o responsabile del trat tamento per un 
periodo massimo di tre anni e può essere rinnovata alle stesse condizioni purché continuino a 
essere soddisfatti i criteri pertinenti. La certificazione è revocata, se del caso, dagli organismi di 
certificazione di cui all'articolo 43 o dall 'autorità di controllo competente, a seconda dei casi, 
qualora non siano o non siano più soddisfatti i criteri per la certificazione. 
8. Il comitato raccoglie in un registro tutti i meccanismi di certificazione e i sigilli e i marchi di 
protezione dei dati e li rende pubblici con qualsiasi mezzo appropriato. 
 
Articolo 43 
Organismi di certificazione (C166-C168) 
1. Fatti salvi i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente di cui agli articoli 57 e 58, gli 
organismi di certificazione in possesso d el livello adeguato di competenze riguardo alla protezione 
dei dati, rilasciano e rinnovano la certificazione, dopo averne informato l'autorità di controllo al fine 
di consentire alla stessa di esercitare i suoi poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2 , lettera h), 
ove necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali organismi di certificazione siano accreditati 
da uno o entrambi dei seguenti organismi: 
a) dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56; 
b) dall'organismo nazionale di accreditamento designato in virtù del regolamento (CE) n. 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio (20) conformemente alla norma EN-ISO/IEC 17065/2012 e 
ai requisiti aggiuntivi stabiliti dall'autorità di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56. 
2. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono accreditati in conformità di tale 
paragrafo solo se: 
a) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controllo competente di essere 
indipendenti e competenti riguardo al contenuto della certificazione; 
b) si sono impegnati a rispettare i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, e approvati dall'autorità 
di controllo competente ai sensi degli articoli 55 o 56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63; 
c) hanno istituito procedure per il rilascio, il riesame periodico e la revoca delle certificazioni, dei 
sigilli e dei marchi di protezione dei dati; 
d) hanno istituito procedure e strutture atte a gestire i reclami relativi a violazioni della 
certificazione o il modo in cui  la certificazione è stata o è attuata dal titolare del trattamento o dal 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
responsabile del trattamento e a rendere dette procedure e strutture trasparenti per g li interessati 
e il pubblico; e 
e) hanno dimostrato in modo convincente all'autorità di controll o competente che i compiti e le 
funzioni da loro svolti non danno adito a conflitto di interessi. 
3. L'accreditamento degli organi di certificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ha 
luogo in base ai requisiti approvati dall'autorità di co ntrollo competente ai sensi degli articoli 55 o 
56 o dal comitato, ai sensi dell'articolo 63. In caso di accreditamento ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), del presente articolo, tali requisiti integrano quelli previsti dal regolamento (CE) n. 
765/2008 nonché le norme tecniche che definiscono i metodi e le procedure degli organismi di 
certificazione. 
4. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono responsabili della corretta valutazione 
che comporta la certificazione o la revoca di quest'ult ima, fatta salva la responsabilità del titolare 
del trattamento o del responsabile del trattamento riguardo alla conformità al presente 
regolamento. L'accreditamento è rilasciato per un periodo massimo di cinque anni e può essere 
rinnovato alle stesse condizioni purché l'organismo di certificazione soddisfi i requisiti. 
5. L'organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 trasmette all'autorità di controllo competente i 
motivi del rilascio o della revoca della certificazione richiesta. 
6.  I requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i criteri di cui all'articolo 42, paragrafo 5, 
sono resi pubblici dall'autorità di controllo in forma facilmente accessibile. Le autorità di controllo 
provvedono a trasmetterli anche al comitato.  
7. Fatto salvo i l capo VIII, l'autorità di controllo competente o l'organismo nazionale di 
accreditamento revoca l'accreditamento di un organismo di certificazione di cui al paragrafo 1 del 
presente articolo, se le condizioni per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettate o se le 
misure adottate da un organismo di certificazione violano il presente regolamento. 
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 92 al 
fine di precisare i requisiti di cui tenere conto per i meccanismi di certificazione della protezione dei 
dati di cui all'articolo 42, paragrafo 1. 
9. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme tecniche riguardanti i 
meccanismi di certificazione e i sigilli e marchi di protezione dei  dati e le modalità per promuovere 
e riconoscere tali meccanismi di certificazione, i sigilli e marchi di protezione dei dati. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
 
 
CAPO V 
Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali 
 
Articolo 44 
Principio generale per il trasferimento (C101, C102) 
Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di 
un trattamento dopo il t rasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, 
compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale, ha luogo 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui 
al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del 
presente capo sono applicate al fine di assicurar e che il livello di protezione delle persone fisiche 
garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato. 
 
Articolo 45 
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza  
(C103, C107, C167-C169) 
1. Il trasferimento di dati personali verso un paes e terzo o un'organizzazione internazionale è 
ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici 
all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di 
protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche. 
2. Nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in 
particolare i seguenti elementi: 
a) lo stato di diritto, il rispetto d ei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente 
legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza 
nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione 
di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di 
sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro 
paese terzo o un'altra organizzazione internazionale o sservate nel paese o dall'organizzazione 
internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e 
un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali  sono 
oggetto di trasferimento; 
b) l'esistenza e l'effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese 
terzo o cui è soggetta un'organizzazione internazionale, con competenza per garantire e 
controllare il rispetto delle norme in materi a di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri 
di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all'esercizio dei loro diritti 
e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e 
c) gli impegni internazional i assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in 
questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure 
dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione 
dei dati personali. 
3. La Commissione, previa valutazione dell'adeguatezza del livello di protezione, può decidere, 
mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno 
di un paese terzo,  o un'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione 
adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L'atto di esecuzione prevede un 
meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli svilu ppi 
pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale. L'atto di esecuzione specifica il 
proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di 
controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), de l presente articolo. L'atto di esecuzione è adottato 
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni 
internazionali che potrebbero incide re sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del 
paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 6, 
della direttiva 95/46/CE. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in segui to al riesame di cui al paragrafo 3 
del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un 
paese terzo, o un'organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione 
adeguato ai sensi del  paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o 
sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante 
atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati sec ondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la 
procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3. 
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione 
immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3. 
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l'organizzazione internazionale per 
porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5. 
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento 
di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese 
terzo, o verso l'organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49. 
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul suo sito web l'elenco 
dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all'interno di un paese terzo, e delle organizzazioni 
internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato. 
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 
95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificat e, sostituite o abrogate da una 
decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo. 
 
Articolo 46 
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (C108, C109, C114) 
1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il 
responsabile del trattamento può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale solo se ha fornito garanzie adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di 
diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 
2. Possono costituire garanzie adeguate di cui al paragrafo 1 senza necessitare di autorizzazioni 
specifiche da parte di un'autorità di controllo: 
a) uno strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esec utiva tra autorità pubbliche o 
organismi pubblici; 
b) le norme vincolanti d'impresa in conformità dell'articolo 47; 
c) le clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 93, paragrafo 2; 
d) le clausole tipo di protezione dei dati adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla 
Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2; 
e) un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40,unitamente all'impegno v incolante ed 
esecutivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel paese terzo 
ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati; o 
f) un meccanismo di certificazione approvato a norma  dell'articolo 42, unitamente all'impegno 
vincolante ed esigibile da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel 
paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
3. Fatta sa lva l'autorizzazione dell'autorità di controllo competente, possono altresì costituire in 
particolare garanzie adeguate di cui al paragrafo 1: 
a) le clausole contrattuali tra il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e il titolare 
del trattamento, il responsabile del trattamento o il destinatario dei dati personali nel paese terzo o 
nell'organizzazione internazionale; o 
b) le disposizioni da inserire in accordi amministrativi tra autorità pubbliche o organismi pubblici 
che comprendono diritti effettivi e azionabili per gli interessati. 
4. L'autorità di controllo applica il meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 nei casi di cui al 
paragrafo 3 del presente articolo. 
5. Le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro o dall'autorità di controllo in base all'articolo 
26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE restano valide fino a quando non vengono modificate, 
sostituite o abrogate, se necessario, dalla medesima autorità di controllo. Le decisioni adottate 
dalla Commissione in base all 'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE restano in vigore 
fino a quando non vengono modificate, sostituite o abrogate, se necessario, da una decisione della 
Commissione adottata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 
 
Articolo 47 
Norme vincolanti d'impresa (C110, C167-C168) 
1. L'autorità di controllo competente approva le norme vincolanti d'impresa in conformità del 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, a condizione che queste: 
a) siano giuridicamente vincolanti e si applic hino a tutti i membri interessati del gruppo 
imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica comu ne, compresi i 
loro dipendenti; 
b) conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili in relazione al trattam ento dei loro 
dati personali; e 
c) soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2. 
2. Le norme vincolanti d'impresa di cui al paragrafo 1 specificano almeno: 
a) la struttura e le coordinate di contatto del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che 
svolgono un'attività economica comune e di ciascuno dei suoi membri; 
b) i trasferimenti o il complesso di trasferimenti di dati, in particolare le categorie di dati personali, 
il tipo di trattamento e relative finalità, il tipo di interessati cui si riferiscono i dati  e l'identificazione 
del paese terzo o dei paesi terzi in questione; 
c) la loro natura giuridicamente vincolante, a livello sia interno che esterno; 
d) l'applicazione dei principi generali di protezione dei dati, in particolare in relazione alla 
limitazione della finalità, alla minimizzazione dei dati, alla limitazione del periodo di conservazione, 
alla qualità dei dati, alla protezione fin dalla progettazione e alla protezione per impostazione 
predefinita, alla base giuridica del trattamento e al trattamen to di categorie particolari di dati 
personali, le misure a garanzia della sicurezza dei dati e i requisiti per i trasferimenti successivi ad 
organismi che non sono vincolati dalle norme vincolanti d'impresa; 
e) i diritti dell'interessato in relazione al tr attamento e i mezzi per esercitarli, compresi il diritto di 
non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione ai sensi dell'articolo 22, il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente e di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti degli Stati membri conformemente 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
all'articolo 79, e il diritto di ottenere riparazione e, se del caso, il risarcimento per violazione de lle 
norme vincolanti d'impresa; 
f) il fatto che il titola re del trattamento o il responsabile del trattamento stabilito nel territorio di 
uno Stato membro si assume la responsabilità per qualunque violazione delle norme vincolanti 
d'impresa commesse da un membro interessato non stabilito nell'Unione; il titolare del trattamento 
o il responsabile del trattamento può essere esonerato in tutto o in parte da tale responsabilità 
solo se dimostra che l'evento dannoso non è imputabile al membro in questione; 
g) le modalità in base alle quali sono fornite all'interessato  le informazioni sulle norme vincolanti 
d'impresa, in particolare sulle disposizioni di cui alle lettere d), e) e f), in aggiunta alle informazioni 
di cui agli articoli 13 e 14; 
h) i compiti di qualunque responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell'articolo 35 o 
di ogni altra persona o entità incaricata del controllo del rispetto delle norme vincolanti d'impresa 
all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività economica 
comune e il controllo della formazione e della gestione dei reclami; 
i) le procedure di reclamo; 
j) i meccanismi all'interno del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono 
un'attività economica comune per garantire la verifica della conformità alle norme vincolanti 
d'impresa. Tali meccanismi comprendono verifiche sulla protezione dei dati e metodi per assicurare 
provvedimenti correttivi intesi a proteggere i diritti dell'interessato. I risultati di tale verifica 
dovrebbero essere comunicati alla persona o entità di cui alla lettera h) e all'organo amministrativo 
dell'impresa controllante del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono 
un'attività economica comune e dovrebbero essere disponibili su richiesta all'au torità di controllo 
competente; 
k) i meccan ismi per riferire e registrare le modifiche delle norme e comunicarle all'autorità  di 
controllo; 
l) il meccanismo di cooperazione con l'autorità di controllo per garantire la conformità da parte di 
ogni membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imp rese che svolgono un'attività 
economica comune, in particolare la messa a disposizione dell'autorità di controllo dei risultati delle 
verifiche delle misure di cui alla lettera j); 
m) i meccanismi per segnalare all'autorità di controllo competente ogni req uisito di legge cui è 
soggetto un membro del gruppo imprenditoriale o del gruppo di imprese che svolgono un'attività 
economica comune in un paese terzo che potrebbe avere effetti negativi sostanziali sulle garanzie 
fornite dalle norme vincolanti d'impresa; e 
n) l'appropriata formazione in materia di protezione dei dati al personale che ha accesso 
permanente o regolare ai dati personali. 
3. La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra 
titolari del trattamento, r esponsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme 
vincolanti d'impresa ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
 
Articolo 48 
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione (C115) 
Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese 
terzo che dispongono il trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un ti tolare 
del trattamento o di un responsabile del trattamento possono essere riconosciute o assumere 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo internazionale in vigore tra il 
paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, a d esempio un trattato di mutua 
assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo. 
 
 
Articolo 49 
Deroghe in specifiche situazioni (C111-C114) 
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il 
trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni: 
a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato 
informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una 
decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate; 
b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare 
del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato; 
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il 
titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato; 
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico; 
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; 
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, 
qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; 
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli 
Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pub blico in 
generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione 
che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. 
Se non è possibile basare il trasferimento su u na disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le 
disposizioni sulle norme vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a 
norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo 
o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero 
limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare 
del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritt i e le libertà dell'interessato, e qualora 
il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base 
di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento informa del trasferimento l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura 
di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l'interessato del 
trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti. 
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei 
dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a 
essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su 
richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano le destinatarie. 
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle 
attività svolte dalle autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
4. L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto 
dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per 
importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie 
specifiche di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazional e. Gli Stati membri 
notificano tali disposizioni alla Commissione. 
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 
30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente 
articolo. 
 
Articolo 50 
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali (C116) 
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di 
controllo adottano misure appropriate per: 
a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della 
legislazione sulla protezione dei dati personali; 
b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla 
protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, 
assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione 
dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali; 
c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la 
cooperazione internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali; 
d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e pras si in materia di protezione 
dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi. 
 
 
CAPO VI 
Autorità di controllo indipendenti 
 
Sezione 1 
Indipendenza 
 
Articolo 51 
Autorità di controllo (C117) 
1. Ogni Stato membro dispone che una o più  autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di 
controllare l'applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione 
dei dati personali all'interno dell'Unione («autorità di controllo»). 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
2. Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in 
tutta l'Unione. A tale scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione,  
conformemente al capo VII. 
3. Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro 
designa l'autorità di controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo 
in base al quale le altre autorit à si conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di 
cui all'articolo 63. 
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del 
presente capo al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo  ogni successiva 
modifica. 
 
Articolo 52 
Indipendenza (C118-C120) 
1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e 
nell'esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento. 
2. Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente 
regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, 
né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno. 
3. Il membro o i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile 
con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività 
incompatibile, remunerata o meno. 
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, 
tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi 
compiti e l'esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell'ambito dell'a ssistenza reciproca, della 
cooperazione e della partecipazione al comitato. 
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio 
personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità  di controllo 
interessata. 
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo 
finanziario che non ne pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, 
che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale. 
 
Articolo 53 
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo (C121) 
1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia 
nominato attraverso una procedura trasparente: 
— dal rispettivo parlamento; 
— dal rispettivo governo; 
— dal rispettivo capo di Stato; oppure 
— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro. 
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in  particolare nel settore 
della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di 
provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato. 
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per 
l'esercizio delle sue funzioni. 
 
Articolo 54 
Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo 
1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti: 
a) l'istituzione di ogni autorità di controllo; 
b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro  di ogni autorità di 
controllo; 
c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo; 
d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a 
quattro anni, salvo per le prime nomine dopo il 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere 
una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo 
mediante una procedura di nomina scaglionata; 
e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei 
membri di ogni autorità di controllo; 
f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni 
autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi 
durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro. 
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni ris ervate cui 
hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che 
dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si 
applica in particolare alle segnalazioni da p arte di persone fisiche di violazioni del presente 
regolamento. 
 
 
Sezione 2 
Competenza, compiti e poteri 
 
Articolo 55 
Competenza (C122, C123, C128) 
1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a 
essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro. 
2. Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base 
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità d i controllo dello Stato membro 
interessato. In tal caso, non si applica l'articolo 56. 
3. Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle 
autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 56 
Competenza dell'autorità di controllo capofila 
(C124, C125, C127, C128, C131) 
1. Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento 
unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità 
di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all'articolo 60. 
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a 
essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente 
uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli i nteressati unicamente 
nel suo Stato membro. 
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza ritardo 
l'autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando 
è stata informata, l'autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo 
la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto dell'esistenza o meno di uno stabilimento del 
titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell'autorità di controllo 
che l'ha informata. 
4. Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui 
all'articolo 60. L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare 
a quest'ultima un progetto di decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima 
considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all'articolo 60, 
paragrafo 3. 
5. Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha 
informato l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62. 
6. L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattament o o del 
responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del 
trattamento o responsabile del trattamento. 
 
Articolo 57 
Compiti (C122, C129, C132) 
1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di 
controllo: 
a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento; 
b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle 
norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione 
le attività destinate specificamente ai minori; 
c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo 
e ad altri organismi e istituzioni in merit o alle misure legislative e amministrative relative alla 
protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento; 
d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento 
riguardo agli obblighi imposti loro dal presente regolamento; 
e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti 
dal presente regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di c ontrollo di altri Stati 
membri; 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o 
un'associazione ai sensi dell'articolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e 
informa il reclamante dello stato e dell'esito delle inda gini entro un termine ragionevole, in 
particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità di 
controllo; 
g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta 
assistenza reci proca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerent e del presente 
regolamento; 
h) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni 
ricevute da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica; 
i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei 
dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunic azione e 
le prassi commerciali; 
j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, 
lettera d); 
k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione 
dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4; 
l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2; 
m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce 
un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficient i, a norma  
dell'articolo 40, paragrafo 5; 
n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e 
marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di 
certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5; 
o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità  
dell'articolo 42, paragrafo 7; 
p) definisce e pubblica i requisiti per l'accreditamento di un organismo per il controllo d ei codici di 
condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43; 
q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi 
dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43; 
r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3; 
s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47; 
t) contribuisce alle attività del comitato; 
u) tiene registr i interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in 
conformità dell'articolo 58, paragrafo 2; e 
v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali. 
2. Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di  reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), 
tramite misure quali un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, 
senza escludere altri mezzi di comunicazione. 
3. Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese n é per l'interessato né, ove 
applicabile, per il responsabile della protezione dei dati. 
4. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere 
ripetitivo, l'autorità di controllo può addebitare un contributo spe se ragionevole basato sui costi 

 
 
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amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il 
carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 
 
Articolo 58 
Poteri (C122, C129) 
1. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti: 
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al 
rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni 
informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti; 
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati; 
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7; 
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte viola zioni del 
presente regolamento; 
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati 
personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e 
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, 
compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o 
il diritto processuale degli Stati membri. 
2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti: 
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i 
trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento; 
b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i 
trattamenti abbiano violato le disposizioni del presente regolamento; 
c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste 
dell'interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento; 
d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i 
trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera e d 
entro un determinato termine; 
e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all'interessato una  violazione dei dati 
personali; 
f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento; 
g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma 
degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comuni cati i 
dati personali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 19; 
h) revocare la certificazione o ingiungere all'organismo di certificazione di ritirare la certificazione 
rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all'orga nismo di certificazione di non 
rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti; 
i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83, in aggiunta alle misure 
di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circ ostanze di ogni singolo 
caso; e 
j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o 
un'organizzazione internazionale. 

 
 
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3. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri autorizzativi e consultivi seguenti: 
a) fornire consulenza al titolare del trattamento, secondo la procedura di consultazione pre ventiva 
di cui all'articolo 36; 
b) rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati al parlamento nazionale, al governo 
dello Stato membro, oppure, conformemente al diritto degli Stati membri, ad altri organismi e 
istituzioni e al pubblico su questioni riguardanti la protezione dei dati personali; 
c) autorizzare il trattamento di cui all'articolo 36, parag rafo 5, se il diritto dello Stato membro 
richiede una siffatta autorizzazione preliminare; 
d) rilasciare un parere sui progetti di codici di condotta e approvarli, ai sensi  dell'articolo 40, 
paragrafo 5; 
e) accreditare gli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43; 
f) rilasciare certificazioni e approvare i criteri di certificazione conformement e all'articolo 42, 
paragrafo 5; 
g) adottare le clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, 
paragrafo 2, lettera d); 
h) autorizzare le clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); 
i) autorizzare gli accordi amministrativi di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera b); 
j) approvare le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47. 
4. L'esercizio da parte di un'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è 
soggetto a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste 
dal diritto dell'Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta. 
5. Ogni Stato membro dispone per legge che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare 
un'azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del 
presente regolamento per far rispettare le disposizioni dello stesso. 
6. Ogni Stato membro può prevedere per legge che la sua autorità di controllo abbia ulteriori 
poteri rispetto a quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. L'esercizio di tali poteri non pregiudica 
l'operatività effettiva del capo VII. 
 
Articolo 59 
Relazioni sull'attività 
Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un 
elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell'articolo 58, paragrafo 
2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate 
dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e 
del comitato. 
 
 
 
 
 
 

 
 
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CAPO VII 
Cooperazione e coerenza 
 
Sezione 1 
Cooperazione 
 
Articolo 60 
Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo 
interessate (C123-C126, C130) 
1. L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate 
conformemente al p resente articolo nell'adoperarsi per raggiungere un consenso. L'autorità di 
controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili. 
2. L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo 
interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni 
congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo 
dell'attuazione di una misura riguardante  un titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento stabilito in un altro Stato membro. 
3. L'autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le informazioni utili sulla questione alle 
altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza i ndugio alle altre autorità di controllo 
interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro 
opinioni. 
4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al 
progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata 
conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia 
seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non p ertinente o non motivata, 
sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63. 
5. L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata 
sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per 
ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al 
paragrafo 4 entro un termine di due settimane. 
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di 
decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si 
deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano 
su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate. 
7. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo 
stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e 
informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa 
una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L'autorità di controllo cui è stato proposto un 
reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione. 
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di 
controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa 
il titolare del trattamento. 

 
 
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9. Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o 
rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione 
separata per ciascuna di tali parti della questione. L'autorità di controllo ca pofila adotta la 
decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo 
stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile 
del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di 
controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di 
detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o  il 
responsabile del trattamento. 
10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei 
paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure 
necessarie per garantire la co nformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento 
nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del 
trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità  di controllo 
capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate. 
11. Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere 
che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di 
cui all'articolo 66. 
12. L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano 
reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a 
norma del presente articolo. 
 
Articolo 61 
Assistenza reciproca (C123, C133, C167-C168) 
1. Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al 
fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e metton o in atto misure 
per cooperare efficacemente tra loro. L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste 
di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive 
e le richieste di effettuare ispezioni e indagini. 
2. Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle 
richieste delle altre autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal 
ricevimento della richiesta. Tali misur e possono consistere, in particolare, nella trasmissione di 
informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine. 
3. La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi 
della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste. 
4. L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che: 
a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le mis ure cui deve dare 
esecuzione; o 
b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione 
o dello Stato membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta. 
5. L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda 
dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo 
richiesta deve fornire le motivazioni del rigetto della richiesta. 
6. Di norma, le autorità di controllo r ichieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo 
standard, le informazioni richieste da altre autorità di controllo. 

 
 
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7. Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a 
seguito di una richiesta di as sistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare 
disposizioni di indennizzo reciproco per spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza 
reciproca in circostanze eccezionali. 
8. Qualora l'autorità di controllo non fornisca le in formazioni di cui al paragrafo 5 del presente 
articolo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di 
controllo richiedente può adottare misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi 
dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, 
paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a 
norma dell'articolo 66, paragrafo 2. 
9. La Commissione può, med iante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per 
l'assistenza reciproca di cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con 
mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato , in particolare il 
modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2. 
 
Articolo 62 
Operazioni congiunte delle autorità di controllo (C134) 
1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte 
e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri 
Stati membri. 
2. Qualora il titolare del trattamento o r esponsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati 
membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di 
interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di 
ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle operazioni congiunte. L'autorità di 
controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o all'articolo 56 paragrafo 
4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro in teressato a partecipare all'operazione 
congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di 
controllo. 
3. Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione 
dell'autorità di controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale 
dell'autorità di controllo ospitata che partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri 
o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella misur a in cui il diritto dello Stato membro 
dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri d'indagine in conformità del 
diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono essere 
esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di 
controllo ospite. I membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto 
dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite. 
4. Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in 
un altro Stato membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità 
del suo operato, compreso l'obbligo di risarcimento, per i danni caus ati da detto personale nel 
corso delle operazioni, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera. 
5. Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni 
applicabili ai danni causat i dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo 
ospitata il cui personale ha causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa 
integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli aventi diritto per cont o di detti 
terzi. 

 
 
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6. Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, 
ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato 
membro il risarcimento dei danni di cui al paragrafo 4. 
7. Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un 
mese all'obbligo di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di 
controllo possono adottare misure provvi sorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi 
dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, 
e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del comitato a 
norma dell'articolo 66, paragrafo 2. 
 
 
Sezione 2 
Coerenza 
 
Articolo 63 
Meccanismo di coerenza (C135, C138) 
Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le 
autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo 
di coerenza stabilito nella presente sezione. 
 
Articolo 64 
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati (C135, C136, C138) 
1. Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle 
misure in appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione 
al comitato, quando la decisione: 
a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto 
sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4; 
b) riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente 
regolamento di un progetto di codice di condotta o una modifica o pr oroga di un codice di  
condotta; 
c) è finalizzata ad approvare i requisiti per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 
41, paragrafo 3, di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, o i criteri 
per la certificazione di cui all'articolo 42, paragrafo 5; 
d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, 
lettera d), e all'articolo 28, paragrafo 8; 
e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo 3, lettera a); 
oppure 
f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47. 
2. Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le 
questioni di applicazione generale o che produco no effetti in più di uno Stato membro siano 
esaminate dal comitato al fine di ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo 

 
 
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competente non si conforma agli obblighi relativi all'assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o 
alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62. 
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata 
presentata, purché non abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è 
adottato entro un termine di otto settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale 
termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della complessità della questione. 
Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del comitato 
conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine 
ragionevole indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione. 
4. Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Comm issione comunicano per via 
elettronica, usando un modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a 
seconda del caso, una sintesi dei fatti, il progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria 
l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di controllo interessate. 
5. Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici: 
a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate 
al comitat o con modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una 
traduzione delle informazioni utili; e 
b) l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al 
parere, che rende pubblico. 
6. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 si astiene dall'adottare il suo progetto di 
decisione di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 3. 
7. L'autorità di controllo competente di cui al paragrafo 1 tiene nella massima consider azione il 
parere del comitato e, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via 
elettronica, usando un modulo standard, al presidente del comitato se intende mantenere o 
modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato. 
8. Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l' autorità di controllo competente 
di cui al paragrafo 1 informa il presidente del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non 
intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte, si applica l'articolo 65, paragrafo 1. 
 
Articolo 65 
Composizione delle controversie da parte del comitato (C136, C138, C143) 
1. Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli  casi, 
il comitato adotta una decisione vincolante nei seguenti casi: 
a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato 
un'obiezione pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità di co ntrollo capofila e 
l'autorità capofila di controllo non abbia dato seguito all'obiezione o abbia rigettato tale obiezione 
in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni 
oggetto dell'obiezione pertinente e motiv ata, in particolare se sussista una violazione del presente 
regolamento; 
b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate 
per lo stabilimento principale; 
c) se un'autorità di controllo competente non ric hiede il parere del comitato nei casi di cui 
all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 
64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo interessata o la Commissione può comunicare la 
questione al comitato. 

 
 
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2. La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da 
parte di una maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato 
di un mese, in considerazione della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 
è motivata e trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate 
ed è per esse vincolante. 
3. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il 
comitato adotta la sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al 
paragrafo 2, a maggioranza semplice dei membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri 
del comitato, prevale il voto del presidente. 
4. Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al 
comitato a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3. 
5. Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate 
la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza 
ritardo sul sito web del comitato dopo che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva 
di cui al paragrafo 6. 
6. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il 
reclamo adotta la sua decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo senza ingiustificato ritardo e al più tardi en tro un mese dalla notifica della decisione da 
parte del comitato. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato 
proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata 
rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La 
decisione definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente 
articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo sarà pubblicata sul sito web del comitato 
conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve accludere la 
decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
 
Articolo 66 
Procedura d'urgenza (C137) 
1. In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le 
libertà degli interessati, un'autorità di controllo interessata può, in deroga al m eccanismo di 
coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla procedura di cui all'articolo 60, adottare 
immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un 
periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L'autorità di controllo comunica senza 
ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al 
comitato e alla Commissione. 
2. Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure 
definitive, l'autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante 
d'urgenza del comitato, motivando tale richiesta. 
3. Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione v incolante 
d'urgenza, a seconda dei casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia 
adottato misure adeguate in una situazione in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le 
libertà degli interessati, motivando la richiesta d i tale parere o decisione, in particolare l'urgenza 
dell'intervento. 
4. In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la 
decisione vincolante d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono ado ttati entro 
due settimane a maggioranza semplice dei membri del comitato. 

 
 
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Articolo 67 
Scambio di informazioni (C167-C168) 
La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per 
lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e 
il comitato, in particolare il modulo standard di cui all'articolo 64. 
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 
2. 
 
Sezione 3 
Comitato europeo per la protezione dei dati 
 
Articolo 68 
Comitato europeo per la protezione dei dati (C139) 
1. Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo 
dell'Unione ed è dotato di personalità giuridica. 
2. Il comitato è rappresentato dal suo presidente. 
3. Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato 
membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. 
4. Qualora, in uno Stato  membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare 
l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune 
conformemente al diritto di tale Stato membro. 
5. La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di 
voto. La Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla 
Commissione le attività del comitato. 
6. Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protez ione dei dati ha diritto di voto solo 
per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie 
dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del presente regolamento. 
 
Articolo 69 
Indipendenza (C139) 
1. Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il 
comitato opera con indipendenza. 
2. Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafi 1 e 2, nell'esecuzione 
dei suoi compiti o nel l'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da 
alcuno. 
 
 
 

 
 
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Articolo 70 
Compiti del comitato (C139) 
1. Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di 
propria iniziativa o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare: 
a) monitora il presente regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli 
articoli 64 e 65 fatti salvi i compiti delle autorità nazionali di controllo; 
b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei 
dati personali nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento; 
c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio  di informazioni 
tra titolari del trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito a lle norme 
vincolanti d'impresa; 
d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la 
cancellazione di link, copie o riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al 
pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2; 
e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, 
qualsiasi questione relativa all'a pplicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, 
raccomandazioni e migliori prassi al fine di promuovere l'applicazione coe rente del presente 
regolamento; 
f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e ) del 
presente paragrafo, per specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla 
profilazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2; 
g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del  
presente paragrafo, per accertare la violazione di dati personali e determinare l'ingiustificato 
ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e le circostanze particolari in cui il titolare del 
trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la violazione dei dati personali; 
h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del 
presente paragrafo, relative alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di 
presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche di cu i all'articolo 34, 
paragrafo 1; 
i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del 
presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i c riteri e i requisiti dei trasferimenti di dati 
personali basati sulle norme vincolanti d'impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del 
trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli ulteriori requisiti per assicurare la 
protezione dei dati personali degli interessati di cui all'articolo 47; 
j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del 
presente paragrafo, al fine di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati 
personali sulla base dell'articolo 49, paragrafo 1; 
k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui 
all'articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuni arie ai sensi 
dell'articolo 83; 
l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi; 
m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del 
presente paragrafo, per stabilire procedure comuni per le seg nalazioni da parte di persone fisiche 
di violazioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2; 

 
 
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n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della 
protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42; 
o) approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42, paragrafo 5, e tiene un registro 
pubblico di meccanismi di certificazione e di sigilli e marchi di protezione dei dati a n orma 
dell'articolo 42, paragrafo 8, e dei titolari o responsabili del trattamento certificati, stabiliti in paesi 
terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7; 
p) approva i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di 
certificazione di cui all'articolo 43; 
q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cu i all'articolo 43, 
paragrafo 8; 
r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7; 
s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un 
paese terzo o in un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il 
territorio o uno o più settori specifici all'interno di  tale paese terzo, o l'organizzazione 
internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione. A tal fine, la Commissione 
fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il governo 
del paese terzo, con rig uardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con 
l'organizzazione internazionale; 
t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo 
di coerenza di cui all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle que stioni presentate conformemente 
all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche n ei casi di 
cui all'articolo 66; 
u) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di 
controllo a livello bilaterale e multilaterale; 
v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di 
controllo e, se del caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali; 
w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in 
materia di protezione dei dati tra autorità di controllo di tutto il mondo; 
x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 
9; e 
y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di 
controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di 
coerenza. 
2. Qualora chieda consulenza al comit ato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto 
dell'urgenza della questione. 
3. Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al 
comitato di cui all'articolo 93, e li pubblica. 
4. Se del caso, il  comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere 
commenti entro un termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i 
risultati della procedura di consultazione. 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 71 
Relazioni 
1. Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La 
relazione è pubblicata ed è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. 
2. La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee guida, 
raccomandazioni e migliori prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni 
vincolanti di cui all'articolo 65. 
 
Articolo 72 
Procedura 
1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal 
presente regolamento. 
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi 
membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento. 
 
Articolo 73 
Presidente 
1. Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice. 
2. Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta. 
 
Articolo 74 
Compiti del presidente (C139) 
1. Il presidente ha il compito di: 
a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno; 
b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 all'autorità di controllo 
capofila e alle autorità di controllo interessate; 
c) assicurare l'esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al 
meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63. 
2. Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento inter no la ripartizione dei compiti tra 
presidente e vicepresidenti. 
 
Articolo 75 
Segreteria (C140) 
1. Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione 
dei dati. 
2. La segreteria svolge i propri compiti seguendo es clusivamente le istruzioni del presidente del 
comitato. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
3. Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti 
attribuiti al comitato dal presente regolamento è soggetto a linee gerarchiche separate rispetto a l 
personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei 
dati. 
4. Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano 
un protocollo d'intesa che attua il presente a rticolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si 
applica al personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei 
compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento. 
5. La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato. 
6. La segreteria è incaricata in particolare: 
a) della gestione ordinaria del comitato; 
b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione; 
c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico; 
d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna; 
e) della traduzione delle informazioni rilevanti; 
f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito; 
g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle 
controversie tra le autorità di controllo e di altri testi adottati dal comitato. 
 
Articolo 76 
Riservatezza 
1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come 
previsto dal suo regolamento interno. 
2. L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi 
è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (21). 
 
 
CAPO VIII 
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni 
 
Articolo 77 
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (C141) 
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a 
un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora 
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
2. L'autorità di c ontrollo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o 
dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78. 
 

 
 
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Articolo 78 
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di 
controllo (C141, C143) 
1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha 
il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente 
vincolante dell'autorità di controllo che la riguarda. 
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai 
sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o 
dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77. 
3. Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali 
dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita. 
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata 
preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, 
l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale. 
 
Articolo 79 
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del 
trattamento o del responsabile del trattamento (C141, C145, C147) 
1. Fatto salvo o gni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di 
proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di 
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga ch e i diritti di cui gode a norma del 
presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento. 
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono 
promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello S tato membro in cui il titolare del trattamento o 
il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere 
promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede 
abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità 
pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri. 
 
Articolo 80 
Rappresentanza degli interessati (C142) 
1. L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione 
senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui 
obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti 
e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo 
per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se 
previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82. 
2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia 
il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di 
esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a 
norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento. 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 81 
Sospensione delle azioni (C144, C147) 
1. L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni 
riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del tra ttamento o 
dello stesso responsabile del trattamento pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro 
Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale nell'altro Stato membro per 
confermare l'esistenza delle azioni. 
2. Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del 
trattamento o dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità 
giurisdizionale in un altro Stato membro, qualunque autorità giurisdizionale comp etente 
successivamente adita può sospendere le azioni. 
3. Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente 
adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione 
che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e 
la sua legge consenta la riunione dei procedimenti. 
 
Articolo 82 
Diritto al risarcimento e responsabilità (C142, C146, C147) 
1. Chiunque subisca un danno mater iale o immateriale causato da una violazione del presente 
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal 
responsabile del trattamento. 
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per  il danno cagionato dal suo 
trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il 
danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento 
specificatamente diretti ai responsabili  del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario 
rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. 
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a 
norma del paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del 
trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano,  ai 
sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare 
del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del 
danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato. 
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, 
conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o 
responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare  dagli altri titolari del trattamento o 
responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento 
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al 
paragrafo 2. 
6. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse 
dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui 
all'articolo 79, paragrafo 2. 
 
 

 
 
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Articolo 83 
Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie 
(C148, C150-C152) 
1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi 
del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 
siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive. 
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo 
caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di 
tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di 
fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi: 
a) la natura, la gravità e la du rata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o 
a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il li vello del 
danno da essi subito; 
b) il carattere doloso o colposo della violazione; 
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare 
il danno subito dagli interessati; 
d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo 
conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32; 
e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o da l 
responsabile del trattamento; 
f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e 
attenuarne i possibili effetti negativi; 
g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione; 
h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e 
in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione; 
i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei 
confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente 
allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti; 
j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione 
approvati ai sensi dell'articolo 42; e 
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i 
benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale 
conseguenza della violazione. 
3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un 
responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, 
l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la 
violazione più grave. 
4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: 
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli artic oli 
8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; 
b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; 

 
 
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c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4; 
5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni 
amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato 
mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore: 
a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a no rma degli 
articoli 5, 6, 7 e 9; 
b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; 
c) i trasferimen ti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione 
internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; 
d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; 
e) l'inosservanza di un ordine,  di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un 
ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, 
o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1. 
6. In conformit à del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte 
dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative 
pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato  mondiale totale 
annuo dell'esercizio precedente, se superiore. 
7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni 
Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere i nflitte 
sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato 
membro. 
8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è 
soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, 
inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo. 
9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, 
il presente articolo può esser e applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata 
dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità 
giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effetti vi e abbiano 
effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In 
ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati 
membri notificano alla Commissione le dispos izioni di legge adottate a norma del presente 
paragrafo al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva 
modifica. 
 
Articolo 84 
Sanzioni (C149, C152) 
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente 
regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a 
norma dell'articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. 
Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del 
paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e comunica senza ri tardo ogni successiva 
modifica. 
 

 
 
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CAPO IX 
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento 
 
Articolo 85 
Trattamento e libertà d'espressione e di informazione (C153) 
1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente 
regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi 
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. 
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o 
letteraria, gli Stati memb ri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti 
dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di 
dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autori tà di controllo 
indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) 
qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà 
d'espressione e di informazione. 
3. Ogni St ato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del 
paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. 
 
Articolo 86 
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali (C154) 
I dati personali contenuti in d ocumenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un 
organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono 
essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli St ati 
membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso 
del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente 
regolamento. 
 
Articolo 87 
Trattamento del numero di identificazione nazionale 
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un 
numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In 
tal caso, il numero di i dentificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso 
generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà 
dell'interessato conformemente al presente regolamento. 
 
Articolo 88 
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro (C155) 
1. Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche 
per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali 
dei dip endenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, 
esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da 
contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione d el lavoro, parità e diversità sul 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del 
cliente e ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi 
connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto di lavoro. 
2. Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli 
interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto rigua rda la 
trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo 
imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di 
monitoraggio sul posto di lavoro. 
3. Ogni Stato membro notifica  alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del 
paragrafo 1 entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. 
 
Articolo 89 
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico 
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici (C33, C156-C163) 
1. Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'inte ressato, in conformità del 
presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e 
organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. 
Tali misure possono includer e la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano 
essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento 
ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono 
essere conseguite in tal modo. 
2. Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, 
fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui 
tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle 
finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità. 
3. Se i dati personali sono trattati per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, il diritto 
dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18, 19, 
20 e 21, fatte salve le condizi oni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella 
misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dett e 
finalità. 
4. Qualora il trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 funga allo stesso tempo a un altro scopo, le 
deroghe si applicano solo al trattamento per le finalità di cui ai medesimi paragrafi. 
 
Articolo 90 
Obblighi di segretezza (C164) 
1. Gli Stati memb ri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di 
controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai 
responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto  dell'Unione o degli Stati membri 
o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di 
segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione 
dei dati personal i e l'obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il 

 
 
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titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a 
un'attività protetta da tale segreto professionale. 
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più 
tardi entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica. 
 
Articolo 91 
Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose 
(C165) 
1. Qualora in uno Stato membro chiese e associazioni o comunità religiose applichino, al momento 
dell'entrata in vigore del presente regolamento, corpus completi di norme a tutela delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento, tali corpus possono continuare  ad applicarsi purché siano resi 
conformi al presente regolamento. 
2. Le chiese e le associazioni religiose che applicano i corpus completi di norme di cui al paragrafo 
1 del presente articolo sono soggette al controllo di un'autorità di controllo indipend ente che può 
essere specifica, purché soddisfi le condizioni di cui al capo VI del presente regolamento. 
 
 
CAPO X 
Atti delegati e atti di esecuzione 
 
Articolo 92 
Esercizio della delega (C166) 
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissi one alle condizioni stabilite nel 
presente articolo. 
2. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, è conferita 
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 24 maggio 2016. 
3. La delega di poter e di cui all'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione deco rrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al 
Parlamento europeo e al Consiglio. 
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, e all'articolo 43, paragrafo 8, entra 
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno s ollevato obiezioni entro il termine 
di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, 
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono 
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 
 
 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Articolo 93 
Procedura di comitato 
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 
182/2011. 
2. Nei casi in cui è fatt o riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. 
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento 
(UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5. 
 
 
CAPO XI 
Disposizioni finali 
 
Articolo 94 
Abrogazione della direttiva 95/46/CE (C171) 
1.  La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018. 
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferiment i al 
gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito 
dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE si intendono fatti al comitato europeo per la protezione dei 
dati istituito dal presente regolamento. 
 
Articolo 95 
Rapporto con la direttiva 2002/58/CE (C173) 
Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in 
relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell'Unione, per quanto riguarda le materie per le 
quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE. 
 
Articolo 96 
Rapporto con accordi precedentemente conclusi (C102) 
Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che 
comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 
conclusi dagli Stati membri prima del 24 maggio 2016 e conformi a l diritto dell'Unione applicabile 
prima di tale data. 
 
Articolo 97 
Relazioni della Commissione 
1. Entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al 
Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la 
Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento: 
a) del capo V sul trasferimento di dati personali ver so paesi terzi o organizzazioni internazionali, 
con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, del presente 
regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell'articolo 25, paragra fo 6, della direttiva 
95/46/CE; 
b) del capo VII su cooperazione e coerenza. 
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle 
autorità di controllo. 
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene  conto 
delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi 
o fonti pertinenti. 
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento 
tenuto conto, in particolare, de gli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della 
società dell'informazione. 
 
Articolo 98 
Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati 
Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modif ica di altri atti legislativi 
dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione 
uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le 
norme relative alla protezio ne delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di 
istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati. 
 
Articolo 99 
Entrata in vigore e applicazione 
1. Il presente regolamento entra in vigore i l ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
2. Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri. 
 
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2016 
Per il Parlamento europeo  
Il presidente  
M. SCHULZ 
Per il Consiglio  
Il presidente  
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT 
________________________________________ 

 
 
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(1)  GU C 229 del 31.7.2012, pag. 90. 
(2)  GU C 391 del 18.12.2012, pag. 127. 
(3)  Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 aprile 2016. 
(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 
(5)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 
microimprese, piccole e medie imprese (C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 
(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Pa rlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, 
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte 
delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 d el 
12.1.2001, pag. 1). 
(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di prevenzi one, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio (Cfr. pagina 89 della presente Gazzetta ufficiale). 
(8)  Direttiva 2000/ 31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 17 8 del 17.7.2000, 
pag. 1). 
(9)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente 
l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 
4.4.2011, pag. 45). 
(10)  Dire ttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei 
contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29). 
(11)  Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul 
luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70). 
(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 
2011, che stabili sce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli 
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 
28.2.2011, pag. 13). 
(13)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamen to europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 
2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in 
materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). 
(14)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa 
al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90). 
(15)  Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 
sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU 
L 158 del 27.5.2014, pag. 1). 
(16)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, 
relativo alle statistiche europee e che abroga il reg olamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del 

 
 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI   Garante per la protezione dei dati personali 
 
Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità 
europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo 
alle statis tiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un 
comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). 
(17)  GU C 192 del 30.6.2012, pag. 7. 
(18)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamen to europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al 
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 
31.7.2002, pag. 37). 
(19)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che 
prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole 
relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). 
(20)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, 
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la 
commercializzazione dei prodo tti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 
13.8.2008, pag. 30). 
(21)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 
2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Co nsiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). 
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